CONTRATTO DI INVESTIMENTO
Repubblica Italiana
CONTRATTO DI INVESTIMENTO
DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
(Delib.G.R. n. 25/25 del 1.7.2010)
Sommario
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 (Oggetto e Finalità) 3
Art. 2 (Struttura del Contratto di Investimento) 4
Art. 3 (Riferimenti Normativi) 6
Art. 4 (Definizioni) 7
Art. 5 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità) 10
Art. 6 (Settori di Attività Ammissibili) 11
Art. 7 (Entità dell’investimento) 11
Art. 8 (Agevolazioni concedibili) 12
TITOLO II - CONTRATTO DI INVESTIMENTO 12
Art. 9 (Programma di sviluppo “filiera tecnologico-produttiva”) 12
Art. 10 (Programmi di sviluppo “filiera turistico-tematica”) 13
Art. 11 (Investimenti Produttivi Ammissibili) 15
Art. 12 (Spese Ammissibili) 15
Art. 13 (Servizi Reali Ammissibili) 19
Art. 14 (Piano di innovazione) 20
Art. 15 (Piano di formazione) 21
TITOLO III - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 22
Art. 16 (Competenza) 22
Art. 17 (Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Soggetto attuatore) 22
Art. 18 (Fase di accesso e negoziazione) 22
Art. 19 (Presentazione proposta definitiva e documentazione progettuale) 23
Art. 20 (Istruttoria e approvazione delle proposte di contratto di investimento) 24
Art. 21 (Sottoscrizione del contratto di investimento) 25
Art. 22 (Conferenza di servizi) 25
Art. 23 (Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo) 25
Art. 24 (Monitoraggio, controlli e ispezioni) 26
Art. 25 (Finanziamento delle opere infrastrutturali) 26
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO 26
Art. 26 (Erogazione delle Agevolazioni 26
Art. 27 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Investimenti Produttivi) 26
Art. 28 (Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali) 27
Art. 29 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendali) 28
Art. 30 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali) 28
Art. 31 (Revoca delle Agevolazioni) 29
TITOLO V - NORME FINALI 29
Art. 32 (Adempimenti della Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx) 00
Art. 33 (Periodo di Validità) 29
Art. 34 (Informazioni per le Procedure di Accesso) 30
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e Finalità)
1. Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione finalizzato a rafforzare la struttura produttiva regionale, a sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di formazione nonché ad attrarre nuovi investimenti innovativi nel territorio regionale, in affiancamento e non in sovrapposizione con analoghi strumenti di incentivazione nazionali, attraverso il finanziamento di un programma di sviluppo.
2. Il Contratto di Investimento ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi:
a) Programmi di Sviluppo “filiera turistico-tematica” promossi da reti di imprese, in prevalenza del settore turistico che possono comprendere imprese agricole e/o della pesca, che intendano realizzare circuiti regionali (network tematici) caratterizzati dalla presenza di un governance unitaria, un solo marchio distintivo pubblico e un unico piano integrato di promozione e commercializzazione delle attività, offrendo “forme innovative di ospitalità” e “servizi”. Il Programma di Sviluppo può essere preceduto dall’attivazione della procedura approvata con la deliberazione n. 21/45 del 3.06.2010 e, se previsto da uno specifico Progetto di Filiera (PFSL), può combinare i seguenti ambiti tematici:
- Posadas, inteso come valorizzazione dei centri minori, delle aree paesaggistiche non costiere e centri storici inseriti in specifici circuiti storico-culturali, attraverso la realizzazione di strutture di tipo alberghiero in edifici di pregio, di valenza storica o abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni al catasto e relativi servizi;
- Sentieri dell’anima, inteso come valorizzazione di sentieri attrezzati (ipovie, ciclovie, sentieri trekking, percorsi gastronomici, ecc.) tra i porti e gli aeroporti e le aree interne dell’Isola, con la finalità di favorire la trasformazione dell’agricoltura tradizionale in un comparto moderno, multifunzionale, capace di creare occasioni di reddito integrativo e alternativo per le aziende agricole, attraverso la realizzazione di iniziative di accoglienza e ospitalità e servizi per agli amanti del turismo attivo e attività turistiche complementari;
b) Programmi di Sviluppo “filiera turistico-tematica”promossi da reti di imprese del settore ricettivo, che intendano realizzare circuiti regionali (network tematici) caratterizzati dalla presenza di un governance unitaria, un solo marchio distintivo e un unico piano integrato di promozione delle attività, nei seguenti ambiti tematici:
- Acque e Benessere, attraverso al realizzazione anche con il potenziamento di iniziative nell’ambito di un circuito regionale per la valorizzazione delle emergenze termali e la cura della persona;
- Golfismo, attraverso la realizzazione anche con il potenziamento di iniziative nell’ambito di un circuito regionale per la valorizzazione del golfismo e delle attività collegate
- Nautica , attraverso la realizzazione anche con il potenziamento di iniziative nell’ambito del circuto regionale pe la valorizzazione del sistema portuale-turistico.
c) Programmi di Sviluppo “filiera tecnologico-produttiva”, promossi da singole imprese, o da gruppi dello stesso settore/comparto - ovvero di settori/comparti differenti - ma che abbiano o intendano avere tra loro relazioni di cooperazione territoriali o funzionali per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione e sviluppo di beni e servizi.
3. Il Programma di Sviluppo deve:
▪ sviluppare la capacità di innovazione delle singole imprese o del raggruppamento attraverso la realizzazione di programmi di investimento e/o di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e/o di formazione delle risorse umane anche con il coinvolgimento di università e/o centri di ricerca pubblici e privati;
▪ favorire la costituzione di centri/poli di competenza attraverso la realizzazione di nuove iniziative nel territorio regionale con particolare riferimento a quelle contraddistinte da un alto livello di innovazione tecnologica o operanti in settori in forte sviluppo e ad alto valore aggiunto;
▪ sviluppare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti o con forti potenzialità di sviluppo sul territorio per la creazione e/o il potenziamento innovativo o realizzazione di servizi annessi (settore turistico) di specifiche unità di produzione/servizio e la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi o strutture e infrastrutture complementari per il settore turistico;
▪ migliorare il livello di cooperazione di imprese appartenenti a sistemi e filiere produttive presenti sul territorio attraverso la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali (servizi per la produzione, logistica, commercializzazione, etc.);
Art. 2 (Struttura del Contratto di Investimento)
1. Il Programma oggetto del Contratto di Investimento si articola in uno o più Piani di Sviluppo Aziendale e/o in un Piano di Sviluppo Interaziendale. Il Contratto di Investimento, presentato da gruppi di imprese, deve prevedere un Piano di Sviluppo Interaziendale ed, eventualmente, uno o più Piani di Sviluppo Aziendali, questi ultimi, valutati singolarmente, devono essere organici e funzionali, cioè idonei a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa proponente. Il Contratto di Investimento non può avere una durata superiore a 36 mesi. Il singolo Piano di Sviluppo è ammissibile all’agevolazione anche nel caso in cui preveda esclusivamente la realizzazione di investimenti produttivi e/o innovazione.
A. Il Piano di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è proposto dalla singola impresa ed è finalizzato a:
- realizzare un Piano di Investimenti Produttivi Aziendali; e/o
- realizzare un Piano di Innovazione Aziendale;
- realizzare un eventuale Piano di Formazione Aziendale;
- realizzare un eventuale Piano di Servizi Reali Aziendale;
B. Il Piano di Sviluppo Interaziendale è proposto dal soggetto rappresentante il raggruppamento di imprese (consorzio, società consortile o “contratto di rete” come disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" pubblicata nella G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009 – Suppl. ord. n. 49). Il raggruppamento deve essere costituito da un gruppo di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione, ed è finalizzato a
- Condividere specifiche infrastrutture e servizi aziendali, anche attraverso la creazione di strutture comuni, costituite direttamente dalle imprese e strutture e infrastrutture complementari per il settore turistico attraverso la realizzazione di un Piano di Investimenti Produttivi Interaziendale.
- Acquisire i necessari servizi reali per sostenere l’integrazione e la cooperazione tra le imprese attraverso la realizzazione di un Piano di Servizi Reali Interaziendale. I servizi devono riguardare prioritariamente progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive.
- Sviluppare la capacità di innovazione delle imprese per realizzare programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso la realizzazione di un Piano di Innovazione Interaziendale costituito prevalentemente da Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Il Piano deve prevedere la realizzazione di un insieme di azioni strettamente correlate tra di loro e può prevedere anche l’implementazione dello studio di fattibilità.
- Adeguare le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di un Piano di Formazione Interaziendale.
2. Lo strumento del Contratto di Investimento finanzia il programma di sviluppo, attraverso una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione, secondo le modalità previste dall’art. 8.
3. Al Contratto di Investimento può essere collegato un Accordo di Programma, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi Integrati d’Area), che può prevedere azioni di politica attiva del lavoro, infrastrutture, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto anche a carico degli altri Enti coinvolti nell’Accordo stesso funzionali alla realizzazione del programma.
4. Qualora l’iniziativa imprenditoriale sia ricompresa nell’Accordo di Programma previsto dai “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)” come intervento proposto da un’impresa qualificata quale “Impresa Prioritaria”, questa beneficia della priorità con riserva di fondi nella procedura del Contratto di Investimento a condizione che la domanda di accesso sia presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo1. Gli impegni assunti e richiamati nelle schede intervento dell’Accordo di Programma del PFSL (localizzazione, tipologia e dimensione dell’investimento, numero occupati, ecc.) costituiscono un vincolo per la sottoscrizione del Contratto di Investimento.
5. L’Amministrazione regionale pubblica annualmente uno o più avvisi di partecipazione con i quali rende note le risorse disponibili, l’intensità massima concedibile, i settori di maggiore interesse e le condizioni di selezione per l’ammissione alla fase negoziale.
6. Le condizioni di selezione per l’ammissione alla fase negoziale tengono conto dei criteri di selezione di P.O. 2007- 2013 approvati dai Comitati di Sorveglianza e comunque dei seguenti criteri:
Filiera tecnologico-produttiva
CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE |
Cofinanziamento | Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%) |
Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | Partecipazione femminile agli organi di gestione del progetto, realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge) |
Livello di sostenibilità ambientale | Miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dei consumi, dell’inquinamento. Acquisizione di certificazioni ambientali e miglioramento delle performance ambientali attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili |
Localizzazione | Localizzate in aree produttive (ASI, ZI o PIP, NI) e in particolare in aree dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale. |
Tipologia di investimento | Punteggio o priorità attribuiti sulla base delle leggi e atti di programmazione regionali |
Innovatività del progetto | Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto |
Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate | Capacità di recupero strutture abbandonate |
Fattibilità amministrativa e velocità della spesa | Cantierabilità dell’iniziativa (valutazione dei tempi necessari per l’apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse) |
Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo | Redditività, rapporto fra mezzi propri e finanziamenti a m/l termine per le nuove iniziative, copertura a garanzia da parte di terzi e solidità patrimoniale dell’impresa |
Capacità di perseguire l’obiettivo | Capacità economico-finanziaria dell’impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio |
Filiera turistico-tematica
CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE |
Cofinanziamento | Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%) |
Contributo all’allungamento della stagione | Incremento periodo di apertura oltre le 30 settimane |
Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | Partecipazione femminile agli organi di gestione del progetto, realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge) |
Livello di sostenibilità ambientale | Utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili con l’ambiente e il paesaggio, tecniche di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili Rispetto architettura locale e integrazione paesaggistica e utilizzo di materiali locali e ecocompatibili Riutilizzo di acque reflue depurate per gli usi non potabili. riduzione della produzione di rifiuti e incremento della differenziazione, adesione o avvio delle procedure per l’adesione a marchi di qualità ambientale specifici per i servizi turistici (Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio) o a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001) Localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate |
Fattibilità amministrativa e velocità della spesa | Valutazione dei tempi necessari per l’apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse |
Tipologia ricettiva e tipologie d’intervento | Punteggio o priorità attribuiti sulla base delle leggi e atti di programmazione regionali |
Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo | Capacità economica e finanziaria dell’impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio; per le nuove iniziative rapporto fra nuovi mezzi propri e investimenti ammissibili |
Impatto degli interventi previsti dal piano sull’offerta | Miglioramenti del servizio e capacità di aggregare l’offerta (numero delle imprese e dei soggetti coinvolti) |
Qualità e innovatività del progetto | Introduzione di Innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l’organizzazione dei servizi finalizzati all’ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di |
acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche,
1 Infatti, l’individuazione dell’intervento come prioritario nell’Accordo di Programma rappresenta atto di indirizzo per l’istruttoria dell’intervento in capo ai Soggetti Attuatori. Le direttive di attuazione dei singoli strumenti di agevolazione e gli avvisi di avvio delle procedure di presentazione della domanda di accesso devono indicare le condizioni per l’ottenimento della premialità, priorità o l’ammontare della riserva di fondi prevista per ciascun Accordo di Programma che gli Assessorati competenti per materia o gli Enti Locali delegati o Agenzie di Sviluppo devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell’art. 2, comma 37, della L.R.
n. 3/2009. [Cfr. Direttive “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)”, approvate con D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010, art. 5, comma 5]
CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE |
ecc.) | |
Introduzione di adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo | |
Introduzione di un’organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promo-pubblicitario) | |
Studio, predisposizione e organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l’individuazione nuovi elementi di attrazione | |
Sperimentazione di forme particolari di accoglienza e servizi ai turisti anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali | |
Promozione di forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell’area | |
Attività di sensibilizzazione/informazione di operatori coinvolti nel progetto | |
Coerenza dell’intervento | Coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel Progetto Integrato di Sviluppo al quale la maggioranza delle imprese costituenti il consorzio hanno partecipato. |
Coerenza del piano di sviluppo aziendale (misurabilità degli obiettivi finali ovvero ciò che si intende ottenere in termini di promozione del sistema turistico) | |
Finalità e priorità individuate dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. e dalla deliberazioni di attuazione |
Art. 3 (Riferimenti Normativi)2
1. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel rispetto dei principi indicati dalla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 2, comma 37 e della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5, articolo 5, commi 1 e 2 e nel rispetto degli indirizzi espressi nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/9 del 10 dicembre 2009 secondo le procedure stabilite dall’articolo 25 della L.R. n. 2/2007e successive modifiche integrazioni.
2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 193 del 25 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 201 del 30 luglio 2008 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX ;
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 337 del 21 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 358 del 16 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
2 Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.
regolamento (CE) n. 70/2001
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/Xxxxxxx/xxxxx_xxxxx/XXXX.xxx.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella
G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX;
- Regolamento (CE) N. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) N. 1685 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) N. 1260/1999, per quanto concerne l’ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003 e relative Linee giuda e decreti attuativi;
- Regolamento (CE) N. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, in particolare l’art. 55, paragrafi 3 e 5, e relative “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013” e Regolamento (CE) N. 498/2006, art. 26 e relative Linee giuda e decreti attuativi;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx00&xx0&xx0&xx0000;
- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le circolari esplicative;
- Legge regionale n. 14 del 26 febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 – 2014 ; xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/;
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx00&xx0&xx0&xx0000&xxx0&xx00.
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti richiamati dall’art. 3 si applicano le seguenti definizioni:
• La “dimensione aziendale” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.
• Per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
• Per “attivi immateriali” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
• Per “Organismi di ricerca3” in cui sono comprese le Università e centri di ricerca pubblici o privati s’intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:
- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili debbono essere interamente reinvestiti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
- non debbono subire dalle imprese in grado di esercitare un’influenza sull’organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti.
• Per “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” si intendono le spese relative all’introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell’unità produttiva esistente, distinguendo tra:
- «innovazione del processo»4: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- «innovazione organizzativa»5: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
• Per “unità produttiva” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
• Per “avvio dei lavori” s’intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibili, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all’impresa o, nel caso di leasing, all’istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato “avvio a realizzazione” del programma proposto, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il programma.
• Per “impresa in difficoltà” si intende una PMI che:
a) qualora, si tratti di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure
3 Per la definizione si rimanda alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006:
Articolo 2 – Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2 – Definizioni
“«organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”.
4 Vedi la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49. 5 Vedi nota precedente.
b) qualora, si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.
• Per “filiera tecnologico-produttiva” si intende tutta la catena dei procedimenti che devono essere effettuati per passare da una certa quantità di materie prime e/o materiali grezzi ad un prodotto finito, attraverso una sequenza sistematica di attività verticalmente od orizzontalmente correlate fra le imprese ai fini della produzione di un determinato output.
• Per “filiera turistico-tematica” si intende tutta la catena dei procedimenti che determina la costruzione di una proposta turistica (individuata dalla presenza di un governance unitaria, un solo marchio distintivo pubblico e un unico piano integrato di promozione e commercializzazione delle attività) incentrata sulla valorizzazione innovativa delle risorse ambientali, culturali, agro-forestali e ittiche, rivolta prevalentemente ad un incremento dei flussi nei periodi di bassa stagione, allo sviluppo della multifunzionalità del settore agricolo e della pesca, tesa a riqualificare e sostenere l’integrazione del sistema ricettivo attraverso il recupero e l’adeguamento di strutture esistenti e l’incremento della capacità ricettiva e di accoglienza nelle aree interne della Regione, da realizzarsi prevalentemente attraverso il recupero a fini turistici dell’edilizia esistente e con il supporto di forti attrattori tematici.
• Per “prodotti agricoli” si intendono:
- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato sulla GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1;
• Per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
• Per «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
• Per «imprese del settore della pesca» si intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
• Per «prodotti della pesca» si intendono i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, pubblicato sulla GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
• Per «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca si intende l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.
• Per “attività turistiche” si intendono le attività ai sensi della NACE revisione 26:
- a) NACE 55: servizi di alloggio
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
6 Cfr Regolamento (CE) n. 800/2008, citato.
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
• Per “attività ricettive” si intendono quelle classificate dalla legge regionale vigente in materia (L.R.14 maggio 1984 n. 22).
• Per “forme innovative di ospitalità” si intendono le forme previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007,
n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s. m. i. che mantengono l’intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole destinazioni, puntando ad ottimizzare esclusivamente il patrimonio edilizio esistente e valorizzando gli immobili di particolare pregio, con un impatto ambientale basso o nullo.
• Per “servizi annessi” si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle attività ricettive, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell’attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.
• Per “strutture e infrastrutture complementari” si intendono le strutture o gli impianti, attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio offerto da imprese ricettive alberghiere realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive. Le dimensioni e le potenzialità di utilizzo dell’investimento devono trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive e avere un’autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l’investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti.
Art. 5 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)
1. Beneficiario delle agevolazioni è il soggetto che promuove l’iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti di investimento, denominati aderenti. In caso di programmi di sviluppo presentati da più imprese, il proponente assume il ruolo di capo fila e la responsabilità verso l’Amministrazione regionale. Nei programmi di investimento della “filiera tecnologico-produttiva” i due terzi delle spese e dei costi ammissibili devono essere ricomprensi nel Piano di Sviluppo Aziendale del proponente e/o nel Piano di Sviluppo Interaziendale.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo articolo 17, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna la restituzione;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dai Contratti di Investimento i soggetti indicati nei successivi punti 4 e 5 del presente articolo, operanti nei settori di attività di cui al successivo articolo 6, che intendono realizzare uno o più dei Programmi Integrati di Investimento di cui al successivo articolo 9 nell’ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Sardegna.
4. Può presentare domanda di accesso al Contratto di Investimento per l’agevolazione dei Programmi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 1 solo il soggetto rappresentante il raggruppamento di imprese (consorzio, società consortile o “contratto di rete”) costituito prevalentemente da Micro, Piccole e Medie Imprese aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo e la
realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate in forma unitaria. Gli statuti consortili devo prevedere specifiche clausole che garantiscano il perseguimento di questa finalità. In particolare, gli immobili destinati a diventare strutture ricettive e oggetto di intervento agevolato devo risultare nella disponibilità del soggetto consortile in modo che questo possa svolgere, in relazione al singolo immobile, l’attività tecnico-amministrativa per la partecipazione al Contratto di Investimento, la predisposizione del progetto nelle fasi preliminari, definitive ed esecutive, al fine di garantire la governance unitaria, l’esistenza di un solo marchio distintivo pubblico e un unico piano integrato di promozione e commercializzazione delle attività.
5. Possono presentare domanda di accesso al Contratto di Investimento per l’agevolazione dei Programmi di al punto c) del precedente articolo 1 tutte le imprese, nel rispetto delle specifiche limitazioni previste dai regolamenti richiamati nel precedente articolo 3.
6. Il Piano di Innovazione aziendale o interaziendale, finalizzato a realizzare programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, può essere proposto anche in forma congiunta con università e centri di ricerca pubblici e privati attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea. In tal caso una quota non superiore al 20% del Piano di Innovazione può essere costituita da progetti di ricerca fondamentale.
7. Nel caso di domanda di accesso presentata da Gruppi di imprese che si trovano nelle condizioni di controllo definite dall’articolo 2359 del codice civile e che non rispettano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa comunitaria vigente si applicano le disposizioni previste per la singola impresa.
8. Le domande presentate, nell’ambito del Contratto di Investimento, dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti - inclusi i consorzi e le società consortili - alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese purché costituite e titolari di partita IVA. Le modalità di partecipazione e i termini dell’iscrizione sono indicati nell’avviso di partecipazione e devono essere rispettati a pena di decadenza.
9. Ciascun piano, da realizzare nell'ambito delle unità produttive localizzate nel territorio regionale delle imprese partecipanti al Contratto (o nelle sedi delle università e centri di ricerca) per lo svolgimento di una delle attività ammesse, deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.
10. Prima dell’adozione del provvedimento di concessione provvisoria e comunque durante la fase istruttoria sono riscontrate le condizioni per il rispetto della sussistenza delle condizioni per l’esenzione, verificate le intensità di aiuto, i costi ammissibili, le soglie per la notifica individuale, i limiti di cumulo e la sussistenza dell’effetto di incentivazione secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti applicabili.
Art. 6 (Settori di Attività Ammissibili)
1. Le presenti direttive di attuazione si applicano a tutti i settori con le seguenti eccezioni:
a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
3. Per i Consorzi e le Società consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni del Piano di Sviluppo Aziendale e si farà riferimento, per le agevolazioni richieste negli specifici Piani dei Servizi Reali, Piani di Innovazione e Piani della Formazione, alle attività economiche delle imprese socie partecipanti e ai relativi codici ISTAT ATECO.
Art. 7 (Entità dell’investimento)
1. L’importo complessivo delle spese e dei costi oggetto del contratto di investimento, deve essere compreso tra i:
a) 18 e 40 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e/o turistico;
b) 10 e 40 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o qualora i programmi ricadano in aree di crisi così come individuate dalla normativa regionale.
2. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili può essere elevato del 25% nel caso dei programmi indicati dall’art. 1, comma 2, lett. a).
Art. 8 (Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono sempre calcolate sui costi ammissibili determinati sulla base delle disposizioni specifiche previste dalle diverse categorie di aiuto e concessi entro i massimali di intensità di aiuto sulla base di quanto previsto dai regolamenti de minimis e/o di esenzione indicati all’art. 3. La disciplina da applicare viene determinata sulla base del codice ATECO dell’attività prevista a regime.
2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, anche combinate tra loro; così come specificate all’art. 5 del Regolamento 800/2008. L’utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, per l’intensità di aiuto si rimanda agli specifici regolamenti e alla Carta delle Aiuti a finalità regionale vigente. Il provvedimento di autorizzazione all’avvio della procedura negoziale indica i presupposti per l’applicazione del regime sulla base dei regolamenti richiamati dall’art. 3. L’ammissibilità delle spese decorre dalla presentazione della domanda. E’ privilegiata la forma del contributo a fondo perduto.
3. L’Avviso di partecipazione individua l’intensità massima di agevolazione concedibile per ciascun ambito tematico e specifica quale regolamento è applicabile ai sensi dell’art. 3.
TITOLO II - CONTRATTO DI INVESTIMENTO
Art. 9 (Programma di sviluppo “filiera tecnologico-produttiva”)
0.Xx programma di sviluppo della singola impresa deve riguardare la realizzazione di Piano di Investimenti Produttivi Aziendale e/o un Piano di Innovazione Aziendale oltre a un eventuale Piano di Formazione Aziendale e/o un Piano di Servizi Reali Aziendale, in ambiti di intervento riconducibili alle priorità indicate dal PO FESR 2007- 2013.
2. Il programma di sviluppo del Contratto di Investimento può riguardare:
- la realizzazione (creazione) ovvero l’ampliamento (estensione), la diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi o con il cambiamento del processo produttivo complessivo, l’acquisizione di attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nell’ambito di cessione di aziende esistenti, a condizione che lo stesso stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di un progetto di rilancio da parte di un investitore indipendente. Il Contratto di Investimento può comprendere la realizzazione un Piano di Investimenti produttivi interaziendale relalitivo a:
▪ infrastrutture e servizi per la localizzazione delle imprese, incluso il ripristino di facilities primarie e secondarie comuni;
▪ incubatori di impresa, centri e sportelli di promozione aziendale, strutture per il trasferimento e l’innovazione tecnologica;
▪ piattaforme logistiche integrate per le materie prime e i prodotti (magazzini, sistemi di movimentazione e di confezionamento, etc.);
▪ sistemi ed impianti comuni di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni, inclusi i sistemi di monitoraggio per il controllo dei carichi inquinanti;
▪ impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
▪ infrastrutture ICT e di connettività a larga banda;
▪ strutture e infrastrutture complementari per il settore turistico.
- L’acquisizione di servizi reali finalizzati a migliorare la competitività delle imprese e a sostenere l’integrazione e la cooperazione tra le imprese attraverso la realizzazione di un Piano di Servizi Reali
Interaziendale. In tal caso, i servizi devono riguardare prioritariamente progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive con l’obiettivo di:
▪ realizzare sistemi informativi per la gestione delle reti di impresa e a supporto della cooperazione tra
le imprese;
▪ analizzare ed implementare possibili integrazioni produttive verticali (catene di fornitura di beni e servizi intermedi) e orizzontali (gruppi di acquisto, vendita ed export, etc.) tra le imprese;
▪ effettuare le analisi di mercato sulle filiere (stato della concorrenza e prospettive di mercato), la ricognizione operativa sui canali e le problematiche di penetrazione commerciale, il sostegno alla promozione e alla commercializzazione delle produzioni delle imprese con particolare riferimento ai mercati nazionali ed esteri;
▪ progettare e realizzare servizi logistici comuni alle imprese per l’acquisizione delle materie prime (inclusi gruppi di acquisto), l’acquisizione degli ordini e l’immissione sul mercato dei prodotti;
▪ progettare ed implementare servizi comuni alla produzione (sistemi di qualità aziendali, gestione ambientale, tecnologie di produzione, etc.).
- lo sviluppo della capacità di innovazione delle imprese con programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il Contratto di Investimento può prevedere la realizzazione di un Piano di Innovazione Interaziendale. In tal caso, il Piano deve prevedere la realizzazione di un insieme di azioni strettamente correlate tra di loro e in grado di:
▪ intercettare, anticipare e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;
▪ migliorare le condizioni di accesso delle imprese alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
▪ favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per promuovere l’adozione dell’innovazione da parte delle imprese;
▪ sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi.
- L’adeguamento delle competenze delle risorse umane delle imprese anche attraverso la realizzazione di un
Piano di Formazione Interaziendale che, in tal caso, deve prevedere:
▪ la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni alle imprese;
▪ la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.);
▪ l’organizzazione e l’erogazione dell’offerta formativa (voucher formativi, corsi interaziendali, etc.).
3. Qualora il Piano di Investimento Produttivi sia dipendente dai risultati del Piano di Innovazione Aziendale, cioè quando rappresenti lo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal Piano di Innovazione, l’investimento produttivo può essere agevolato solo se rappresenta l’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Art. 10 (Programmi di sviluppo “filiera turistico-tematica”)
1. Il presente articolo riporta le condizioni di base per la presentazione di proposte nelle diverse “filiere turistico- tematiche”. In particolare, la proposta definitiva deve contenere obbligatoriamente:
- la proposta di marchio del circuito;
- il piano di marketing e promozione del circuito;
- le schede degli edifici candidati a diventare strutture ricettive del circuito, con gli elementi utili per individuare e valutare le specificità e le peculiarità degli edifici stessi, la loro disponibilità e destinazione d’uso e la progettazione di massima per il recupero e riutilizzo delle singole unità produttive;
- gli elementi utili a garantire la governance unitaria del circuito e la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, opportunamente documentata.
Le attività ricettive, per essere ammesse alle agevolazioni, devono garantire un periodo di apertura annuale almeno pari a 7 mesi (ai fini della valutazione si assume convenzionalmente il periodo minimo pari a 30 settimane).
A tal fine, le strutture ricettive espongono all’ingresso esterno, in posizione immediatamente visibile al pubblico, un cartello con indicazione dei periodi di apertura e chiusura annuali secondo le modalità indicate dall’Amministrazione Regionale. In assenza di esposizione del cartello, la chiusura della struttura presuppone la violazione dell’impegno di apertura che comporta l’obbligo del rimborso dell’intera agevolazione percepita.
2. Il Programma di Sviluppo della “filiera turistico-tematica” Posadas, nel rispetto della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. deve garantire, dopo la realizzazione del programma, il raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 19 giugno 2008 e in particolare, per essere ammissibile, la proposta deve avere le seguenti caratteristiche:
presenza del circuito “posadas”, con almeno una unità produttiva ricettiva, in ciascuna provincia. Il livello di distribuzione provinciale è oggetto di valutazione;
presenza del circuito “posadas”, con almeno una unità produttiva ricettiva, in 50 località diverse. Non concorrono al raggiungimento del predetto limite le unità produttive ricettive eccedenti il numero di 3 per ciascun comune. Un numero maggiore di strutture, anche in franchising, è oggetto di valutazione; realizzazione di almeno 600 camere e 1200 posti letto;
la proprietà regionale del marchio “posadas”.
La proposta progettuale deve essere capace di interpretare le specificità e le peculiarità degli edifici da recuperare. Sono soggetti a valutazione nella proposta progettuale gli interventi capaci di valorizzare gli aspetti paesaggistici, urbanistici ed architettonici, che attraverso azioni di recupero, rigenerazione e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, rafforzino il ruolo dei centri urbani interessati attribuendogli un forte carattere attrattivo dal punto di vista turistico.
La proposta progettuale deve contenente specifiche indicazioni circa le caratteristiche del marchio e del piano di promozione del circuito. Nella fase negoziale l’Amministrazione Regionale, ha facoltà di fornire indicazioni di dettaglio per la realizzazione della proposta ammessa.
Il soggetto selezionato, avrà diritto all’uso del marchio, registrato dell’Amministrazione Regionale, in esclusiva per la durata di 20 anni. L’utilizzo del marchio è subordinato all’accettazione integrale del relativo disciplinare approvato dall’Amministrazione Regionale sulla base della proposta progettuale definitiva predisposta.
Le agevolazioni possono essere concesse al soggetto consortile che utilizzi gli immobili da recuperare per esercitare l’attività di turismo rurale o l’attività ricettiva di albergo, albergo diffuso, albergo residenziale realizzando in tali immobili nuove unità produttive o acquisizione di attivi connessi con una struttura.
Nel caso in cui la proposta preveda la presenza di patrimonio edilizio pubblico è necessaria la disponibilità dell’immobile attraverso l’adozione di una apposita deliberazione di impegno irrevocabile da parte dell’ente ad immettere il soggetto definitivamente individuato come gestore in esclusiva del marchio, nella piena disponibilità del patrimonio edilizio pubblico esistente inserito nella proposta progettuale stessa.
Si precisa che in tale deliberazione devono essere esplicitamente riportati:
a) impegno irrevocabile da parte dell’ente ad immettere il soggetto definitivamente nominato come gestore in esclusiva del marchio, nella piena disponibilità del patrimonio edilizio pubblico esistente inserito nella proposta progettuale stessa;
b) l’attestazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dalle direttive e dall’Avviso (es. rispondenza ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso), dalle leggi regionali (es. capacità ricettiva non inferiore a 7 camere) e della deliberazione n. 34/24 del 19/06/2008 (es. edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il PPR, di abitazioni iscritte da almeno 50 anni nel catasto);
c) la tipologia dell’atto/contratto con cui l’ente immetterà il gestore del marchio nella disponibilità del patrimonio edilizio;
d) gli elementi dell’atto/contratto stesso indispensabili ai fini dell’attività istruttoria. Rientrano, comunque, tra gli elementi indispensabili ai fini dell’attività istruttoria :
- la durata dell’atto/contratto (minimo 10 anni);
- il corrispettivo per l’immissione nella disponibilità
e) impegno alla definitiva emanazione/sottoscrizione entro 30 giorni dalla data di accettazione integrale del disciplinare relativo all’utilizzo del marchio da parte del soggetto selezionato;
f) la presa d’atto dei diritti spettanti e degli obblighi fissati in capo al soggetto definitivamente nominato gestore del marchio tra cui il diritto all’uso del marchio dell’Amministrazione Regionale per venti anni.
Nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx) è attivata una specifica sezione nella quale i privati, le imprese e gli enti pubblici proprietari di immobili, possono dichiarare la propria disponibilità nella veste di candidati proponenti gestori del circuito o proprietari di immobili di pregio, al fine di favorire la costituzione delle proposte di partecipazione al circuito “posadas” e dare trasparenza alle procedure di individuazione dei soggetti gestori nel caso di patrimonio pubblico. La pubblicazione delle candidature potrà essere richiesta secondo i termini fissati nell’Avviso.
3. Il Programma di Sviluppo della “filiera turistico-tematica” Sentieri dell’Anima deve garantire, dopo la realizzazione del programma, il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e in particolare, per essere ammissibile, la proposta deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere relativa a interventi per i quali può essere puntualmente verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1;
- essere individuata nell’ambito della procedura dei PFSL e inserita nello specifico Accordo di Programma.
4. Il Programma di Sviluppo della “filiera turistico-tematica” Acque e Benessere, Golfismo e Nautica deve garantire, dopo la realizzazione del programma, il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione e dall’Avviso oltre a garantire, per essere ammissibile, la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1. Nell’Avviso può essere prevista l’integrazione con una specifica procedura dei PFSL da attivare sulla filiera.
Art. 11 (Investimenti Produttivi Ammissibili)
1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento devono riguardare:
- le unità produttive del consorzio o della società consortile;
- l’unità produttiva delle singole imprese;
2. Gli investimenti produttivi consistono in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive;
b) l'estensione di unità produttive esistenti quando il programma è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti da destinare alla vendita. Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
c) la diversificazione della produzione di un’unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi quando il programma è volto ad aggiungere capacità di produzione relativa a prodotti nuovi da destinare alla vendita. Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
d) la trasformazione fondamentale del processo produttivo di un’unità produttiva esistente quando il programma è diretto ad introdurre modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti o ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività. Per “produttività” si intende il grado di sfruttamento degli impianti ovvero il rapporto tra la produzione effettivamente realizzata e le potenzialità produttive;
e) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente quando il programma ha come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente dal cedente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi e le spese costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Art. 12 (Spese Ammissibili)
1. Per le spese ammissibili dei singoli piani sono quelle indicate dai regolamenti, nelle linee guida e nei decreti attuativi degli stessi come richiamati all’art. 3 delle presenti direttive.
2. Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura. Se il programma viene avviato prima che sia soddisfatta la succitata condizione, l’intero progetto non è ammissibile agli aiuti delle presenti Direttive.
3. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma.
4. Tali spese riguardano:
a) studi preliminari di fattibilità, connessi al programma di investimento delle sole PMI, ai sensi dell’articolo 5, lett. a) del Regolamento CE n. 70/2001, pubblicato sulla GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese per gli studi di fattibilità già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono agevolabili;
b) suolo aziendale;
c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
d) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; le spese per gli oneri concessori già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
e) infrastrutture specifiche aziendali;
f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell‘unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
g) nel caso in cui l’investimento riguardi l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento (art. 11, comma 3, lett. e) devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso e sono ammissibili macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:
- il venditore rilasci una dichiarazione attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante che:
o il prezzo non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di un’attrezzatura simile nuova;
o le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell’operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti;
h) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
i) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.
5. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
− le spese relative alle prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere inserite nel Piano dei Servizi Reali;
− le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere lo 0,50% dell’investimento ammissibile ad agevolazione, fino ad un massimo di 20.000 euro;
− le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile ad agevolazione;
− l’ammontare delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera d), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
− le spese in attivi immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate) per le grandi imprese possono essere considerati ammissibili solo fino a un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile del programma del progetto;
in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
▪ un programma consistente solo nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso in cui il programma preveda l’acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l’impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
▪ le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
▪ le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale,
possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili totali e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto;
▪ per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di cui al punto precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;
− la spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile ad agevolazione purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine il soggetto richiedente le agevolazioni è tenuto a presentare una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− le spese per la fornitura e l’installazione di impianti solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolate con riferimento ai costi unitari indicati nell’Avviso;
− per la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile è indicato nell’Avviso per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula C= Valore+Valore/P dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell’impianto in kw;
− in relazione alle spese che riguardano gli impianti solari fotovoltaici si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b2 e b3 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque che la potenza nominale non deve superare i 20 kw;
− i dati necessari ai fini del calcolo dei limiti di ammissibilità delle spese suddette debbono risultare dai preventivi allegati alla proposta definitiva o in alternativa da perizia giurata redatta da tecnico abilitato;
− in relazione agli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che è necessario che gli stessi abbiano già superato la verifica di impatto ambientale e se necessario o previsto dalla normativa vigente, abbiano espletato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), entro il termine di sottoscrizione del contratto. Con riferimento agli impianti suddetti è necessario allegare alla richiesta di agevolazione opportuna documentazione comprovante il requisito richiesto dalla normativa di riferimento e lo stato della relativa procedura;
− in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
− le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva di asili nido;
− le spese di cui alle lettere b), h) e i), che per loro natura possono essere riferite all’attività dell’impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
− le spese di cui alle lettere f) e h) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92
− le spese di cui alla lettera f), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
▪ siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
▪ dette attrezzature siano accessorie all’iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell’intero capitolo “Macchinari, impianti e attrezzature”;
▪ vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
▪ siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati
a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
▪ vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
▪ la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
▪ i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente o del soggetto consortile ; a tal fine è necessario trasmettere al Soggetto Attuatore e all’Amministrazione Regionale, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
▪ il legale rappresentante dell’impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera h), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
− le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), h) ed i), di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l’impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all’interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
− non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
− non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
− non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
6. Per la valutazione dell’innovatività dei beni l’Amministrazione Regionale individua esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all’interno dell’Amministrazione Regionale o qualora necessario anche al suo esterno.
7. A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli investimenti innovativi:
a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitati;
b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all’esercizio delle
attività oggetto del Piano;
d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).
In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software.
Per la verifica di innovatività delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante:
− la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi;
− la piena e reale rispondenza dell’investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o «innovazione organizzativa» così come definiti all’art. 4;
− l’innovatività dei beni descrivendo l’appartenenza ad una o più categorie di cui ai commi a) b) c) d) e) f) g). E’ necessario che la perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie individuate dal bando.
Art. 13 (Servizi Reali Ammissibili)
1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese.
In particolare i Piani di Servizi Reali sono finalizzati a:
- sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali);
- supportare lo start up delle imprese;
- accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.
2. I Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base alle autodiagnosi aziendali e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.
3. I Piani sono attuati attraverso l’acquisizione di un insieme di servizi reali relativi alle seguenti aree di attività:
a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all’elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all’affiancamento al management aziendale.
b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; all’assistenza all’internazionalizzazione ed all’esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all’approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.
d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati: alla predisposizione di piani di formazione interaziendali e aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di gestione di qualità e ambientale..
e) Finanza d’impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.
Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l’azienda, di consulenza accompagnamento per sostenere operativamente l’implementazione dei Piani di Sviluppo.
4. Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Nel Piano Integrato di Servizi Interaziendali, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto rappresentante il raggruppamento di imprese e/o per l’attività comune a favore delle imprese partecipanti al Contratto di Investimento.
5. L’impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.
Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Art. 14 (Piano di innovazione)
1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di un Piano di Innovazione Interaziendale e/o di un Piano di Innovazione Aziendale, finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto e per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. In particolare i Piani di Innovazione riguardano specifici programmi costituiti da ricerca industriale, sviluppo sperimentale e ricerca fondamentale.
2. Per programma di ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al paragrafo seguente.
3. Per programma di sviluppo sperimentale si intende l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
4. Un programma può essere ammesso ad agevolazione solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente o da implementare e, in quest’ultimo caso, un massimo fino al 5% delle spese destinate all’implementazione dello studio può essere ammesso ad agevolazione.
5. Una quota non superiore al 20% del Piano di Innovazione può essere costituita da ricerca fondamentale intesa come lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
6. Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione sono individuati tra gli esperti iscritti negli albi dei valutatori allo scopo riconosciuti dal MIUR o appartenenti ad istituti nazionali di ricerca riconosciuti dallo stesso Ministero.
Art. 15 (Piano di formazione)
1. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell’impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:
- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).
2. I Piani di Formazione Interaziendale e Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
4. Il Piano di Formazione Interaziendale e i Piani di Formazione Aziendale sono articolati in:
a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell’azienda, possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.
I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall’impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.
b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l’erogazione di Voucher Aziendali all’impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
- Corsi e/o moduli formativi disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell’offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall’Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L’Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
- Corsi e/o moduli formativi erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.
5. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un’unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono. i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione.
Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:
- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.
TITOLO III - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Art. 16 (Competenza)
Ai senso dell’articolo 25 comma 5 quater della legge regionale 2/2007 il Centro Regionale di Programmazione (CRP) è individuato quale centro unico di responsabilità amministrativa.
Art. 17 (Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Soggetto attuatore)
1.L’istruttoria tecnica preliminare alla stipula del contratto di investimento è affidata alla Soggetto attuatore (Soggetto Attuatore), ed è svolta sotto le direttive ed il controllo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione (nel seguito “Amministrazione regionale”), in base a quanto previsto da apposita convenzione.
Art. 18 (Fase di accesso e negoziazione)
0.Xx soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dalle presenti direttive deve trasmettere apposita domanda di accesso alla procedura di negoziazione sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda di accesso, indirizzata al Amministrazione regionale e inviata attraverso un apposito sistema informatico,deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo l’apposito modello messo a disposizione sul sito internet della RAS e eventualmente del Soggetto Attuatore.
La domanda di accesso si compone:
- Modulo di domanda;
- Proposta di massima completa della descrizione del programma di sviluppo con specificazione delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, strutturata in piani interaziendali e aziendali, , riferita al proponente, alle imprese aderenti e agli organismi di ricerca ove presenti.
Sui medesimi siti internet l’Amministrazione regionale indicherà l’elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d’accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare, ivi compresi il certificato antimafia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda di accesso, ovvero copia dell’avvenuta richiesta del medesimo, oltre alla dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa all’eventuale esistenza o necessità di infrastrutture funzionali agli investimenti previsti.
2. La sussistenza delle condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Direttive, nonché gli elementi utili a valutare la coerenza con gli atti di programmazione regionale, nazionale e comunitari qualora sia previsto il cofinanziamento, deve essere comunicata dal Soggetto Attuatore entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accesso all’Amministrazione regionale che verificata la compatibilità della domanda con le priorità regionali e con le risorse finanziarie disponibili, autorizza il passaggio alla fase negoziale. Entro 10 giorni dall’autorizzazione il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione di ammissione alla fase negoziale al proponente. Xxx sia accertata l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il Soggetto Attuatore ne dà comunicazione scritta al soggetto proponente entro 10 giorni.
3. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di investimento, sulla combinazione e sull’utilizzo delle diverse forme di agevolazione ammissibili, sulla tempistica e sulla cantierabilità del programma di sviluppo in riferimento alla regolamentazione vigente applicabile.
4. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese il Soggetto Attuatore verificherà l’effetto incentivante delle agevolazioni secondo quanto prevede l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, acquisendo la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d’investimento:
- aumento significativo, per effetto dell’aiuto, delle dimensioni del progetto o dell’attività;
- aumento significativo, per effetto dell’aiuto, della portata del progetto o dell’attività;
- aumento significativo, per effetto dell’aiuto, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività;
- riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto oggetto do dell’attività interessati;
- per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e all’occupazione, mancata realizzazione del progetto, in assenza di incentivi, in un’area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013.
Il Soggetto Attuatore richiede al proponente e agli aderenti la documentazione o i chiarimenti utili per questa fase istruttoria anche al fine di verificare che il progetto non determini delocalizzazione di investimenti produttivi da un altro stato membro.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alla fase negoziale ovvero, nel caso in cui sia necessario indire un’apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro gli ulteriori successivi 10 giorni, il Soggetto Attuatore propone la conclusione positiva o negativa delle fase negoziale. Degli esiti della stessa ne viene data comunicazione ai soggetti proponenti a cura dell’Amministrazione regionale.
Art. 19 (Presentazione proposta definitiva e documentazione progettuale)
1. La proposta definitiva di contratto di investimento, completa della documentazione progettuale prevista, è presentata dal proponente al Amministrazione regionale e al Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione della fase negoziale, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa domanda di accesso è considerata decaduta.
2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal Amministrazione regionale, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti beneficiari;
c) investimenti relativi ai singoli piani previsti;
d) piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso dei piani d’investimento proposti.
4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o più piani d’investimento della stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al piano proposto;
b) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto;
c) certificato antimafia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
d) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del piano d’investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), e all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
g) dichiarazione di cui all’articolo 8 del D.P.C.M. 23.05.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106.
Il Soggetto Attuatore potrà richiedere, ogni altra eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste dal Soggetto Attuatore.
Art. 20 (Istruttoria e approvazione delle proposte di contratto di investimento)
1. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di investimento e della documentazione progettuale di cui all’articolo precedente, Il Soggetto Attuatore provvede al relativo esame. Se, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 60 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Soggetto Attuatore dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilità della domanda. La suddetta sospensione del termine è ammessa una sola volta.
2. Al termine dell’istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili il Soggetto Attuatore ne dà comunicazione al Amministrazione regionale. Ove necessario, il Amministrazione regionale comunica al Soggetto Attuatore le modifiche, integrazioni o correzioni da apportare alla proposta.
3. Entro 15 giorni, il Amministrazione regionale ne approva gli esiti ed emette il provvedimento di concessione provvisoria contenente gli elementi necessari richiesti dai regolamenti comunitari di cui all’art. 3, ai cui sensi l’aiuto è concesso. Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l’impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l’ubicazione dell’unità produttiva, indica:
- per gli investimenti produttivi, separatamente per i beni acquistati direttamente dall’impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l’ammontare delle relative agevolazioni.
- Per i Servizi reali, l’innovazione, e la formazione la spesa massima ammissibile e le relative agevolazioni.
4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per i soggetti beneficiari l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:
a) di dichiarare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis”;
b) di ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel contratto di investimento;
c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell’Amministrazione Regionale per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di provvedimento stipula del contratto, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell’Amministrazione Regionale, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l’ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l’erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto impianti entro 12 mesi dalla data dell’atto di concessione;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Per le proposte di contratto di investimento non ammissibili, il Soggetto Attuatore comunica entro i successivi 10 giorni al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
Art. 21 (Sottoscrizione del contratto di investimento)
1. Entro 15 giorni dall’emissione del provvedimento di concessione di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione regionale, Il Soggetto attuatore, il proponente e gli eventuali altri soggetti beneficiari, sottoscrivono il contratto di investimento, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali progetti di investimento soggetti a notifica. Il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la data prevista per la sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto di investimento, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti.
Art. 22 (Conferenza di servizi)
1. Qualora il Soggetto Attuatore ravvisi che ai fini dell’accelerazione delle attività sia necessaria l’adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche, ne dà notizia al Amministrazione regionale che indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. il Soggetto Attuatore e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.
2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in conformità alla determinazione conclusiva della stessa, il Amministrazione regionale adotta un provvedimento di approvazione del programma dell’investimento che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all’avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Il suddetto provvedimento è comunque adottato entro i termini di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Art. 23 (Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di investimento)
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti i piani di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate al Soggetto Attuatore, con adeguata motivazione, e al Amministrazione regionale. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto Attuatore verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano di sviluppo e dei singoli piani che lo compongono e comunica le risultanze delle verifiche al Amministrazione regionale per le determinazioni di competenza. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l’equilibrio economico-finanziario del piano di sviluppo, il Soggetto Attuatore propone all’Amministrazione Regionale la revoca delle agevolazioni, previa audizione degli interessati.
2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel contratto di investimento sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun piano.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei programmi d’investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione ad altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei piani d’investimento oggetto del contratto di investimento sottoscritto, il Soggetto Attuatore verificherà che permanga comunque la validità tecnico-economica di ciascun piano oggetto del contratto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l’ammontare degli investimenti complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti significativamente inferiore all’ammontare degli investimenti ammessi.
Art. 24 (Monitoraggio, controlli e ispezioni)
1. Con cadenza bimestrale il Soggetto Attuatore comunica al Amministrazione regionale dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di investimento, le proposte positivamente valutate nonché quelle per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito negativo. Inoltre, con cadenza semestrale, il Soggetto Attuatore trasmette al Amministrazione regionale un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di investimento sottoscritti e le eventuali revoche effettuate, secondo uno schema predisposto dallo stesso Amministrazione regionale.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il Amministrazione regionale può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività del Soggetto Attuatore, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. E’ compito del Amministrazione regionale adempiere agli obblighi ed elaborare le relazioni previste dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
Art. 25 (Finanziamento delle opere infrastrutturali)
1. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Amministrazione regionale verifica la necessità, funzionalità e coerenza rispetto al programma delle opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, e propone al soggetto responsabile del Contratto di Investimento eventuali integrazioni e modifiche.
2. Le opere infrastrutturali, così individuate, possono essere finanziate con le procedure previste dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.
3. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non finanziare o finanziare parzialmente le opere proposte e di accettare forme di cofinanziamento pubblico e privato da attuare con le modalità previste dalla normativa vigente.
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO
Art. 26 (Erogazione delle Agevolazioni
L’erogazione degli aiuti previsti dalle presenti direttive è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive e di quanto disciplinato con la sottoscrizione del Contratto di Investimento.
Art. 27 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Investimenti Produttivi)
1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, in misura non superiore a cinque, a richiesta del proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati specifici controlli dei servizi acquisiti e delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione,
sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dai beneficiari, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.
3. Per stati di avanzamento può essere erogato sino ad un massimo del 90% della quota di contributo in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 60 % del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.
5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell’investimento.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno definite nel bando.
10. L’erogazione del contributo in c/interessi e del contributo in c/canone avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo.
11. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all’albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n. 16 e 7.01.1975 n. 1 art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale.
12. A seguito dell’accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al punto precedente, si procede all’erogazione a saldo del contributo in conto impianti o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione provvisoria.
Art. 28 (Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali)
1. Le agevolazioni sono erogate in un massimo di tre quote. Ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più servizi.
2. La richiesta di erogazione dove attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell’impresa e che i relativi servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d’arte.
3. Alla richiesta devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati. L’avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Contestualmente alla richiesta dell’ultima erogazione, ed entro 120 giorni dalla data di termine delle attività fissata nel provvedimento di concessione provvisoria, il Soggetto proponente dovrà produrre una relazione finale riepilogativa di tutti servizi acquisiti e dei risultati raggiunti
4. Per l’erogazione dell’agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L’avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da parte del fornitore.
5. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa comunicazione al Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificarne l’importo complessivamente ammesso.
6. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto del piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
Art. 29 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendali)
1. Le agevolazioni sono erogate a stato d’avanzamento, nel massimo di tre quote. Contestualmente alla presentazione di ogni richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell’ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all’avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore entro 120 giorni dalla data di termine delle attività fissata nel provvedimento di concessione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell’ambito del Piano di Innovazione Interaziendale e Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all’avvio dei lavori alla data ultima di realizzazione e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L’impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
Art. 30 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali)
1. Le agevolazioni sono erogate a stato d’avanzamento, sulla base degli interventi formativi conclusi, nel massimo di tre quote; la prima quota, fino al 40%, può essere richiesta a titolo di anticipazione, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari all’importo dello stesso anticipo. Ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più interventi formativi.
2. Contestualmente alla presentazione di ogni richiesta di erogazione il beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolte nell’ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli resi disponibili che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante del beneficiario, corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di avvio dei lavori alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.
3. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore, entro 120 giorni dalla data di termine delle attività di formazione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell’ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di avvio dei lavori alla data del termine ultimo di realizzazione e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L’impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del programma di spesa tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
6. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
Art. 31 (Revoca delle Agevolazioni)
1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione e nel Contratto di Investiemento sottoscritto determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale contributi delle agevolazioni e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 32 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. Il regime entra in vigore con la pubblicazione dell’Avviso previsto dall’art. 8, comma 3.
2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx). La sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati è trasmessa nei tempi e nelle forme previste dai regolamenti utilizzati, di cui all’art. 3, per concedere l’aiuto ai competenti servizi della Commissione Europea.
3. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli dei regolamenti richiamati dall’art. 3 e in quanto in vigore a seguito della pubblicazione dell’Avviso suddetto.
Art. 33 (Periodo di Validità)
1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
Art. 34 (Informazioni per le Procedure di Accesso)
1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione e/o al Soggetto Attuatore. Ulteriori informazioni sono specificate nell’Avviso.