FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
Comune di ………………………………………………………………………..
Associazione/Fondazione/ecc …………………………………………………………………………………….
in qualità di Soggetto Gestore del Complesso di Orti urbani denominato:
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DEGLI ORTI
Disposizioni generali
Ai fini del presente Regolamento si definisce:
a) Complesso di orti:
Struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l’insieme degli orti ed è gestita da una Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione.
b) Orti urbani:
appezzamenti di terreno, situati entro un “Complesso di orti”, da cui l’assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia. Laddove previsto dal regolamento la produzione può essere ceduta al Soggetto gestore del Complesso di orti, con le modalità che saranno definite, anche al fine di contribuire alle spese per la manutenzione e gli investimenti della struttura.
c) Orti/giardini condivisi (community garden):
appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata. Considerata la dimensione collettiva il giardino condiviso è già di per se un “Complesso di orti”.
d) Orti didattici:
appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.
e) Orti terapeutici:
1
appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l’integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.
Articolo 1 Orti urbani
I terreni destinati ad uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall’Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l’isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonchè di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.
Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.
Sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.
Ogni singolo appezzamento, denominato “orto”, la cui superficie varia da un minimo di mq. ad
un massimo di mq. è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le
modalità del presente Regolamento.
Articolo 2 Concessionario
Il Complesso di Orti, denominato “ ”
posto nel Comune di ed ubicato in
località/frazione ……………………………………………………………………………………………………… via/piazza ………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………… n. è stato affidato
2
in concessione gratuita dall’Amministrazione Comunale alla [Associazione / Fondazione / Organizzazione
/ Cooperativa / Impresa sociale / altro] denominata ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………. (d’ora in poi “Concessionario”) che lo gestisce in base all’Atto di Concessione n. ………………………………. del e
secondo le modalità di cui al disciplinare sottoscritto in data ……………………………………………..
La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane di proprietà del Comune di
…………………………………………………………………………………………………………
Articolo 3 Affidamento degli orti
L’affidamento degli orti, curato direttamente dal Concessionario previa preliminare verifica del Comune, avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore …… anni e che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.
Il Comitato di Gestione Orti, di cui all’articolo 11, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l’ordine della graduatoria vigente.
In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Concessionario pubblica un nuovo bando rivolto all’intera cittadinanza per l’assegnazione degli orti liberi.
Il Concessionario predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l’avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall’avviso. Con l’istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.
La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che sarà composta da almeno un rappresentante della Amministrazione Comunale.
E' escluso dalle procedure di affidamento degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nella esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc…), presenti sul territorio comunale.
Articolo 4
Criteri per la determinazione della graduatoria
La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:
CRITERIO | PUNTEGGIO |
Età | 40 punti per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni |
35 punti per cittadini con età maggiore di 65 anni | |
25 punti per cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni | |
Status occupazionale: disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica | 15 punti |
Status familiare | 15 punti in presenza di due o più figli nel nucleo familiare |
10 punti in presenza di 1 figlio nel nucleo familiare | |
10 punti in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell’art. 4 L. 381/91, comma 1) | |
5 punti in caso di unico componente del nucleo familiare | |
Presenza in precedenti graduatorie per l’assegnazione di orti posti nello stesso Comune | 10 punti |
In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo (data di protocollazione).
L’assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l’ordine della graduatoria delle domande e nel rispetto delle seguenti percentuali di distribuzione della superficie utile degli spazi orticoli:
TIPOLOGIA AFFIDATARI | PERCENTUALE ORTI |
Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni | 40% |
Cittadini con età maggiore di 65 anni | 30% |
Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni | 20% |
Disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica | 5% |
TOTALE | 95% (*) |
( E' escluso dalle procedure di affidamento degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nella esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc…), presenti sul territorio comunale.
Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto delle percentuali di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più delle categorie individuate, tali aree verranno affidate ai primi esclusi della graduatoria in vigore.
Ai fini della compilazione della graduatoria per l’affidamento dell’orto, il reddito non è preso in considerazione.
Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.
Articolo 5 Affidatario dell’orto
Al momento dell'assegnazione dell'orto, e preliminarmente alla sua coltivazione, l’affidatario, denominato “ortista”, deve diventare membro o socio del Concessionario di cui all'art. 2, pena la revoca della assegnazione, con le modalità stabilite da Concessionario.
Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all’articolo 11, un documento, denominato “Carta dell'orto”, in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell’ortista, è riportato il numero dell’orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.
L’orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell’Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.
Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l’ortista utilizza in maniera abusiva, ad orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell’assegnazione.
Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario. Su richiesta scritta, e successivamente alla autorizzazione del Comitato di Xxxxxxxx Xxxx, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell’appezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell’affidatario stesso.
In caso di cambio di residenza in altro Comune, l’assegnatario decade immediatamente dall’assegnazione dell’orto affidato.
Articolo 6 Assicurazione
La concessione al soggetto gestore (concessionario), di cui all’articolo 2, comporta per il concessionario l’attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione
Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l’apertura delle struttura al pubblico.
Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti di cui al successivo articolo 11, può definire, nell’ambito della quota annua associativa, di cui all’articolo 17, l’importo del costo dell’assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell’appezzamento secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
Articolo 7 Principi di solidarietà
In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l’affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell’orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l’attività.
Articolo 8 Diritto dei familiari
È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell’area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, residenti ambedue nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario.
In caso di decesso dell’affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell’assegnazione congiunta, chiedere l’affidamento dell’orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.
Articolo 9 Rinuncia
Coloro che intendono rinunciare all’orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.
Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l’affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l’assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell’assegnazione.
Articolo 10 Assemblea degli ortisti
L’assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all’assemblea con diritto di parola e di voto all’assemblea stessa; un’ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega. I compiti dell’ assemblea sono
:
- eleggere il Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approva la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Xxxxxxxx Xxxx;
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti.
L’ assemblea si riunisce almeno due volte all’anno:
- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l’anno successivo;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell’anno precedente.
Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale. L’assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Xxxxxxxx Xxxx che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente. Alle assemblee può partecipare,
senza diritto di voto, un rappresentante dell’Amministrazione comunale. L’assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.
Articolo 11 Comitato di Gestione Orti
Il Comitato di Gestione Orti è l’organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell’Amministrazione comunale.
Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dalla assemblea. Almeno due membri devono essere rappresentati del Consiglio Direttivo del concessionario e da questo delegati con funzione di rappresentanza.
Il Comitato di Xxxxxxxx Xxxx dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario ed il Tesorerie.
Articolo 12
Attività del Comitato di Gestione Orti
Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:
- Redige e propone all’assemblea degli ortisti il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- Redige e propone all’assemblea il rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente;
- Concorda con il Concessionario l’importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l’assicurazione individuale e lo propone all’assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- Predispone, registra e consegna agli ortisti la “Carta dell'orto” nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell’ortista, è riportato il numero dell’orto affidato.
- Redige il calendario di interventi, decisi dall’assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall’assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- Gestisce d’intesa con il Concessionario e con l’Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti ma anche della cittadinanza;
- Provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l’ordine della graduatoria in vigore;
- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- Regolamenta l’uso dell’ acqua, dell’energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall’ Amministrazione Comunale;
- Concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.
Articolo 13 Coltivazioni e Divieti
Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell’area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra, possono essere superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami.
È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune. È altresì vietato l’uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.
Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).
Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un’area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.
Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.
Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e similari, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri.
In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l’affidamento all’ortista, così come può essere revocata l’assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall’assemblea.
La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione.
Articolo 14 Gestione dei rifiuti
Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, almeno uno ogni quattro orti, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere comportabili; qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.
Articolo 15 Uso dell’ acqua
L’ acqua è esclusivamente riservata per l’innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l’acqua potabile. L’eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all’attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.
Articolo 16 Orario di accesso
L’ orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti che per la cittadinanza, è stabilito dal Comitato di Gestione Orti in base alle stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti, salvo diversa disposizione del Comune e/o del soggetto concessionario.
Articolo 17 Quota di gestione
Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall’assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l’affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.
Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell’anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.
Articolo 18 Attrezzature
Dopo l’uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e similari), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.
Articolo 19 Aree riservate
La quota di superficie utile complessiva nella disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc…), così come stabilito all’articolo 3, è utilizzata nel rispetto del presente Regolamento e con l' obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti; nel caso di soggetti con particolari fragilità e necessità, la conduzione dell'orto può essere vincolata alla presenza di figure professionali di sostegno, quali assistenti sociali e/o loro collaboratori,
educatori, mediatori, ecc… che potranno accedere al Complesso di Orti negli orari di apertura agli ortisti previo accordo con il Comitato di Gestione Orti.
In assenza di destinazione da parte del Comune il Concessionario, d’intesa con il Comitato di Gestione Orti, può assegnare in via temporanea la gestione di tali superfici agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie deve essere immediatamente liberata su richiesta del Comune al momento della necessità.
Articolo 20 Parcheggi
Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell’Amministrazione Comunale. Sono ammesse auto all’interno del Complesso di orti, solo ed esclusivamente nella zona indicata a parcheggio e fino ad esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per eventuali portatori di handicap.
Articolo 21
Accesso agli animali domestici o da compagnia
All’interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.
Articolo 22 Acquisti collettivi
Al fine di favorire gli ortisti per l’acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant’altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.
Articolo 23 Manutenzioni
Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell’Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quali tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l’ampliamento dell’attività.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell’impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, ecc.., sono obbligatorie e a carico del concessionario e del Comitato di Gestione Orti.
Articolo 24 Disposizioni integrative
Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario e previa approvazione dell’Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.
La proposta di modifica del Regolamento è trasmesso alla Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell’iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto. Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data dell’atto di approvazione del Comune.
Articolo 25 Controversie
È costituita una Commissione composta dal Presidente del Comitato di Xxxxxxxx Xxxx, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.
La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
Qualora si verifichino furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Xxxxx, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.
Articolo 26
Dimissioni del Comitato di Gestione Orti
Il Comitato di Xxxxxxxx Xxxx si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato.
In caso di dimissioni del Comitato di Xxxxxxxx Xxxx, il Presidente convoca, entro 30 giorni, l’assemblea degli ortisti per l’elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall’articolo 10. Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.
Articolo 27 Sottoscrizione del Regolamento
Al momento dell’assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” ed a sottoscriverlo per l’accettazione integrale di quanto in esso contenuto.