Regolamento per la concessione del Prestito su Pegno
Regolamento per la concessione del Prestito su Pegno
FINCENTRALE Spa - Intermediario Finanziario non bancario in attesa del numero di iscrizione nell’ Elenco Generale tenuto presso Banca d’Italia ex art. 106 T.U.B. - Sede Legale ed Amministrativa: Xxx Xxxxxxxxx, x. 000/X - 00000 Xxxxxxx - Xxxxxxxx sociale i.v. € 600.000,00 - C.F. e P. Iva 02724530833 - Registro Imprese Messina n. 188694 - Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - Tel. 000.0000000 – fax 000.0000000
CAPITOLO I - CONCESSIONE DEI PRESTITI SU PEGNO IN RAPPORTO AL VALORE DI STIMA DEGLI OGGETTI
ART. 1 CONCESSIONE DEI PRESTITI La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge (1), dal presente Regolamento e dal Foglio Informativo che descrive l' operazione e le relative condizioni nonché nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio recepita in un apposito Regolamento interno della Fincentrale Spa. La Fincentrale Spa, previa valutazione e nell'ambito di tale limite, fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo da erogare. I prestiti sono accordati ai sensi dell'art. 39 del X.X. 00 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi. Per la conclusione dei contratti di prestito su pegno, nonchè per il rilascio di quietanze di estinzione delle relative polizze, la Fincentrale Spa, all'occorrenza, potrà avvalersi di procuratori speciali all'uopo designati che, in ogni caso, avranno potere di firma solo entro i limiti deliberati dal legale rappresentante e indicati nel Foglio Informativo vigente.
Nota (1)
A) Legge n. 745 del 10/5/1938, Ordinamento dei Monti di Credito su Pegno, pubblicata nella G.U. del 17/6/1938, n. 136;
B) Regio Decreto n. 1279 del 25/5/1939, "Attuazione della Legge 10/5/1939, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di Credito su Pegno", pubblicato nella G.U. dell'8/9/1939, n. 210;
C) Legge n. 20 del 4/2/1977, "Modifiche all'Ordinamento degli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito pegnoratizio" pubblicata nella G.U. del 14/2/1977, n. 41;
D) Legge n. 948 del 30/7/1951, "Ammortamento titoli", pubblicata nella G.U. del 21/9/1951, n.217, modificata con legge n. 187 del 26/5/1975, pubblicata nella G.U. del 13/6/1975, n. 154;
E) D. Lgs. 1/09/1993 n. 385 e successive modifiche.
ART. 2 CRITERI DI STIMA La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al corretto valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore per deterioramento e per altre cause che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione. Con riferimento all'oro e all'argento il valore di stima è calcolato sulla quotazione ufficiale del bene offerto in garanzia nel mercato di riferimento, al netto dell'eventuale percentuale di abbattimento correlata al grado di purezza del metallo e di un ulteriore percentuale del 30% stabilita per la copertura di eventuali oscillazioni negative del mercato.
La stima di un oggetto è determinata da vari fattori:
1. il valore commerciale degli stessi;
2. il ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva, tenendo conto che normalmente chi partecipa ad una asta r icerca un prezzo di acquisto conveniente;
3. le eventuali oscillazioni in aumento o in diminuzione di valore che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione;
4. l' eventuale deprezzamento dell'oggetto che dovesse verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione;
5. la perdita dell'IVA pagata al momento dell'acquisto;
6. il deprezzamento dovuto all'utilizzo;
7. le condizioni applicate dai competitors del settore.
ORO La società ha stabilito di concedere il prestito al 69% del valore di stima; (esempio: qualora il prezzo dell'oro puro 24 kt fosse pari ad euro 34,60 al gr.= il prezzo dell'oro 18 kt corrisponderebbe ad euro 25.20 al gr.; a tale prezzo si applicherà un abbattimento pari al 19,50% poichè trattasi di metallo usato e quindi il nuovo valore di stima sarà di euro 20.29 al gr. - che è il valore di mercato di acquisto dell'oro da parte degli operatori del settore. Con riguardo al prestito su pegno la legge stabilisce che il limite per la concessione del prestito non possa superare l'80% del valore di stima: euro 20,29 x -69% = euro 14,00 al gr.)
ARGENTO La società ha stabilito di concedere il prestito al 49% del valore di stima; (esempio: qualora il prezzo dell'argento puro fosse pari ad euro 500,00 al kg, il corrispondente prezzo dell'argento 800 sarebbe euro 390,00 al kg.; a tale prezzo si applicherà un abbattimento pari al 30% poichè trattasi di metallo usato = il nuovo valore di stima è di euro 273,00 al kg. La legge stabilisce che il limite per la concessione del prestito su pegno non possa superare l'80% del valore di stima. La società ha stabilito di concedere il prestito al 49 % del valore di stima: euro 273,00 x - 49% = euro 133,77 al kg.)
PIETRE PREZIOSE In riferimento al mercato dei diamanti, molto meno commerciabili, in caso di asta, rispetto ad oro e argento, la Fincentrale ha stabilito un ulteriore abbassamento dell'importo da dare in prestito rendendosi disponibile alla concessione di un prestito tra il 25% ed il 40% del valore di stima. In particolari casi di gioielli con pietre diverse o di evidente valore commerciale o con particolari lavorazioni artistiche, la società potrebbe concedere un bonus maggiore su quanto sopra descritto. E cioè: qualora due clienti portassero in pegno due diamanti della stessa caratura, uno blisterato e l'altro incastonato in un anello di particolare pregio artistico, il secondo potrà avere, qualora lo accettasse, un ulteriore bonus sull'ammontare del prestito stabilito nella misura massima del 20%.
OROLOGI DI PREGIO La società concede il prestito su pegno solo su particolari orologi di pregio (Rolex, Cartier, ecc.). L'ammontare del prestito varia a seconda le condizioni dell'orologio e della presenza di scatola e garanzia. Si attesta fino al 75% del valore di stima - abbastanza al di sotto del limite concesso dalla legge - (esempio: un Rolex Daytona acciaio, valore di stima usato euro 5.500,00, prestito concesso: 5.500,00 x 75%= euro 4.125,00). La distinzione tra orologi e orologi di pregio è a insindacabile giudizio del perito.
RIEPILOGANDO:
ORO 18 KR fino al 69% del valore di stima
ARGENTO 800 fino al 49% del valore di stima PIETRE PREZIOSE fino al 40% del valore Xxxxxxxx OROLOGI fino al 60% del valore di stima OROLOGI DI PREGIO fino al 75% del valore di stima
ART. 3 OGGETTI CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI IN PEGNO La Fincentrale Spa, fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza.
ART. 4 ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELLA FINCENTRALE SPA La Fincentrale Spa, non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, nè ad accertare il diritto del pegnorante a disporne libera mente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità. La Fincentrale Spa, è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica. Salvi gli obblighi di adeguata verifica e tutte le disposizioni di Xxxxx.
CAPITOLO II - POLIZZE DI PEGNO - EMISSIONE - CARATTERISTICHE - DIRITTI.
ART. 5 - LE POLIZZE Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al pegnorante di una polizza al portatore nella quale sono riportati:
- la denominazione della Fincentrale Spa;
- le sedi ove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio;
- la descrizione degli oggetti dati in pegno;
- il valore di stima attribuito;
- l'importo del prestito concesso;
- la data di concessione e di scadenza della sovvenzione;
- i corrispettivi dovuti;
- i riferimenti delle norme relative allo smarrimento , sottrazione o alla distruzione delle polizze;
- le firme di un legale rappresentante della Fincentrale Spa, e/o di un perito tecnico;
- il nome del pegnorante;
- il testo dell'art.31 della Legge n.745 del 10/5/1938 (1);
- eventuali avvertenze.
NOTA (1) E’ vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla legge n. 745 del 10/5/1938, nonché concedere per professione sovvenzione supplementare contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art.705 del codice Penale, in nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'Ente che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.
ART. 6 CONSENSO DEL PEGNORANTE I prestiti sono erogati solo nel caso in cui il valore di stima e l'importo del prestito siano accettati dal pegnorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. L'accettazione è comprovata dal ritiro della polizza da parte del pegnorante, contestualmente alla somma erogata. Il pegnorante, con il ritiro della polizza accetta anche il presente regolamento, affisso nei locali della Fincentrale Spa.
ART. 7 - CONDIZIONI II saggio di interesse, i diritti accessori e gli interessi di mora stabiliti dalla Fincentrale Spa, sono inseriti nel Foglio Informativo esposto nei locali ove si effettuano le operazioni di credito su pegno.
CAPITOLO III - DURATA, RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI PRESTITI
ART. 8 - DURATA La Fincentrale Spa, stabilisce la durata del prestito su pegno che, a suo insindacabile giudizio, è di 3 (tre) o di 6 (sei) mesi. Qualora la data di scadenza della polizza dovesse coincidere con un giorno di chiusura dell'ufficio (sabato, domenica, festivi o ferie), il termine per il rimborso del prestito è prorogato al primo giorno utile successivo.
ART. 9 - RINNOVO E RISCATTO II rinnovo del prestito può essere concesso alla scadenza previo pagamento degli interessi maturati e delle spese previste e, a discrezione della Fincentrale Spa, eventuale nuova stima del bene. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo venga presentata da persona diversa dal sottoscrittore, la Fincentrale Spa dovrà verificare che il presentatore sia in possesso di idonea documentazione, attestante la sua legittimazione ad effettuare l'operazione o la regolarità del trasferimento della polizza.
Per idonea documentazione si intende una delle seguenti alternative:
a) delega rilasciata dall’intestatario della polizza medesima con firma autenticata da un pubblico Ufficiale, anche del Comune;
b) per polizze di importo pari o superiore ad euro 3.000,00, dichiarazione di trasferimento della polizza, rilasciata tramite un qualsiasi Intermediario Bancario o un Poste Italiane;
c) per le polizze di importo fino ad euro 2.999,99, dichiarazione di trasferimento della polizza, rilasciata dal sottoscrittore della stessa su apposito modulo della Fincentrale Spa e debitamente sottoscritta dinanzi a quest'ultima da tutti i soggetti coinvolti nell'operazione;
d) documentazione successoria.
Nel caso in cui, invece, il terzo non sia in possesso di idonea documentazione, non si potrà procedere al rinnovo della polizza, ma si dovrà necessariamente procedere al riscatto del bene ed eventuale nuova emissione. Inoltre, qualora l'importo della polizza riscattata sia pari o superiore ad € 3.000,00, in mancanza della documentazione di cui sopra, si presume violato l'art. 49 del D.lgs. 231/2007: di conseguenza la Fincentrale Spa provvederà a segnalare la presunta violazione via mail al proprio servizio antiriciclaggio che provvederà alla relativa comunicazione al Mef. In ogni caso, è facoltà della Fincentrale Spa, accordare o meno il rinnovo. La Fincentrale Spa, si riserva il diritto insindacabile di rifiutare il rinnovo in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti per troppo lunga giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino - per qualsiasi motivo - sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. Il rinnovo o i disimpegni richiesti alla Fincentrale Spa, dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito, possono essere accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita dei pegni all'asta. I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati.
Nel caso in cui la richiesta di riscatto venga presentata da persona diversa dal sottoscrittore, la Fincentrale Spa, dovrà verificare che il presentatore sia in possesso di idonea documentazione, come sopra specificata. In mancanza di idonea documentazione, la Fincentrale Spa dovrà comunque provvedere ad eseguire l'operazione richiesta (essendo la polizza un titolo al portatore, la cui presentazione allo sportello consente al portatore di riscattare il titolo). Nel caso l'importo della polizza stessa sia pari o superiore ad € 3.000,00, in assenza della documentazione attestante la legittimità del trasferimento come sopra specificata, Fincentrale sarà tenuta a darne comunicazione al via mail al proprio servizio antiriciclaggio che provvederà alla relativa comunicazione al Mef, per presunta violazione dell'art. 49 del D.lgs.231/2007.
Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro i termini fissati dalla Fincentrale Spa, come indicato nel Foglio Informativo; trascorsi tali termini:
- La Fincentrale Spa, è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti, i quali rimangono presso l'Istituto medesimo o presso depositario di sua fiducia a completo rischio e pericolo del disimpegnante;
- il ritiro delle cose è subordinato al pagamento di un rimborso spese in misura fissata dalla Fincentrale Spa.
Gli oggetti offerti in garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato alla Fincentrale Spa, l'importo del debito costituito da capitale, interessi ed eventuali rimborsi spese.
CAPITOLO IV - VENDITA DEI PEGNI ALL'ASTA PUBBLICA
ART. 10 - OGGETTI IN VENDITA Gli oggetti costituiti a garanzia del prestito che non sia stato estinto o rinnovato nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla scadenza dello stesso sono venduti all'asta pubblica in due esperimenti, senza altra formalità, in un unico lotto o frazionati in più lotti. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo del prestito in qualsiasi momento e fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita. Le vendite si effettuano al migliore offerente e si intendono per "contanti". Le vendite all'asta possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana, compresi i giorni festivi.
ART. 11 - VENDITE ANTICIPATE II possessore delle polizze può domandare la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno. E' facoltà della Fincentrale Spa, accogliere o meno la richiesta.
ART. 12 - VENDITE IN LOTTI Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di una sola operazione di prestito possono essere venduti o in unico lotto o frazionati in più lotti.
ART. 13 - PUBBLICITÀ La vendita all'asta dei pegni è annunciata al pubblico con avvisi d'asta contenenti:
- l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei relativi numeri di polizza;
- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'asta sarà effettuata.
Tali avvisi d'asta sono esposti al pubblico almeno cinque giorni consecutivi prima delle aste e fino al compimento delle aste medesime, presso la Sede Sociale della Fincentrale Spa, che si riserva di adottare altre forme di pubblicità in relazione alle vendite all'as ta. La ritardata vendita non può dare motivo a reclami di sorta.
ART. 14 - VISIONE DEGLI OGGETTI ESPOSTI II pubblico può visionare gli oggetti e chiedere eventuali informazioni, al momento della licitazione. Se durante l'esame si cagionano guasti o danni ad un oggetto, la persona cui il fatto è imputabile deve risarcire il danno causato.
ART. 15 – PARTECIPAZIONE ALLE ASTE Il pubblico ammesso nelle sale vendita è tenuto al rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. Con la partecipazione all’asta il concorrente ammette implicitamente di avere esaminato le cose poste in vendita e di averle accettate tali e quali esse sono. Xxxxxxxxx reclamo deve essere rivolto all’incaricato che dirige l’asta. Non sono quindi amm essi reclami postumi sulla quantità, qualità o condizione degli oggetti aggiudicati.
ART. 16 – LE PERSONE ESCLUSE Sono esclusi dalla partecipazione alle aste:
Coloro che sono stati condannati per reati previsti dagli artt. 353 e 354 del Codice Penale o contro i quali sia pendente un procedimento penale per i medesimi reati;
- i pregiudicati e gli ammoniti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza ove ciò consti a chi presiede le aste;
- coloro che, durante l'esperimento di un' asta, siano stati fatti allontanare dalla sala delle vendite per aver disturbato od ostacolato lo svolgimento delle gare od esercitato nella sala stessa il traffico degli oggetti acquistati. I provvedimenti di esclusione dalle aste saranno comunicati agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed il motivo dell'esclusione sarà reso pubblico con l'affissione all'interno della sala delle vendite per la durata di non oltre 5 giorni.
- gli amministratori della società, i dipendenti ed i soci.
ART. 17 - OFFERTE E RILANCI Le offerte orali, compresa la prima, formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica, sono fissate, di norma, nella misura minima in aumento del 5% del prezzo base, salvo l'arrotondamento per eccesso o per difetto che potrà essere operato dall'incaricato di dirigere l'asta a suo giudizio insindacabile, come pure quest'ultimo potrà accettare offerte inferiori alla suddetta percentuale.
ART. 18 - VERSAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE L'aggiudicatario è tenuto a versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche i diritti d'asta, nella misura stabilita dalla Fincentrale Spa, nonché le relative imposte e tasse ed ogni altro onere connesso al trasferiment o delle cose aggiudicate. L' aggiudicatario deve versare l'importo dovuto per "contanti" al responsabile dell'asta contestualmente al ritiro degli oggetti aggiudicati. L' aggiudicatario, al momento del ritiro degli oggetti aggiudicati, deve fornire il proprio documento di riconoscimento e relativo codice fiscale.
ART. 19 - DIREZIONE DELLE ASTE II direttore delle aste è investito del regolare svolgimento delle stesse e di tutti i poteri necessari per assicurarlo. Egli ha la facoltà di dichiarare nulla l'asta quando, a suo insindacabile giudizio, avverte che tra i partecipanti siano in corso irregolarità (artt. 353 e 354 del Codice Penale e art.16 del presente Regolamento) o in presenza di difficoltà obiettive.
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE ASTE
L' asta si svolge per mezzo del banditore il quale:
• In modo chiaro e certo mostra gli oggetti;
• Dà precisi riferimenti per la esatta individuazione dell’oggetto in relazione all’esposizione;
• Legge la descrizione dell’oggetto;
• Indica il prezzo base d’asta ed, eventualmente, quanto altro previsto dall’art. 17 del Regolamento;
• Dà inizio alla gara;
• Aggiudica gli oggetti secondo le modalità del presente articolo; i partecipanti alle aste debbono esprimere le loro offerte con voce alta o con alzata di mano ben visibile.
Dopo l’ultima offerta valida il banditore ripete, almeno tre volte, il prezzo raggiunto nella gara, interponendo ogni volta una breve pausa. Se non intervengono altre offerte orali, il banditore, ottenuto l’assenso di chi presiede l’asta, aggiudicherà le cose a favore del migliore offerente. L'aggiudicatario è tenuto all'immediato ritiro e pagamento dell'oggetto.
ART. 21 – MANCATA AGGIUDICAZIONE Qualora gli oggetti restino invenduti per mancanza di offerte, si procederà, previa richiesta dei partecipanti all’Asta, nella medesima giornata, ad un ulteriore esperimento. Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale della Fincentrale Spa, sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima all'atto della concessione del prestito per l'importo del capitale, relativi interessi e diritti accessori, dopo due esperimenti d’ asta. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell’aggiudicazione. In mancanza del perito, ove la stima dei beni offerti in pegno sia stata effettuata dal personale incaricato dalla Fincentrale Spa, in caso di mancata aggiudicazione dei beni posti in vendita, gli stessi beni verranno incamerati dalla società medesima che potrà poi disporne liberamente, previa annotazione del trasferimento di proprietà sul Verbale di Asta.
CAPITOLO V - RESTITUZIONE DEI SOPRAVANZI (RESTI VENDITA)
ART. 22 - SOPRAVANZI La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito della Fincentrale Spa, per capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, i sopravanzi vengono devoluti in aumento del patrimonio della Fincentrale Spa (a norma dell'art.14 della legge n. 745 del 10/5/1939). Ai fini di ottemperare agli obblighi di trasparenza verso la clientela, alla fine di ogni Asta sarà affisso in Ufficio per un periodo di trenta giorni l’elenco delle polizze che hanno riportato un esubero in Asta.
CAPITOLO VI - CUSTODIA – ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEL PEGNO
ART. 23 - CUSTODIA E ASSICURAZIONE Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dalla Fincentrale Spa, o da depositario di sua fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito ed accettato dal pegnorante all'atto della concessione del prestito aumentato di un quarto.
ART. 24 - LIMITI NEI RISARCIMENTI DEI DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DEGLI OGGETTI DATI IN PEGNO Nei casi di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo precedente o quando la Fincentrale Spa, risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale ed interessi.
ART. 25 - DANNI NON RISARCIBILI La Fincentrale Spa, non risponde dei danni derivanti agli oggetti da naturale deperimento, ossidazione o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.
CAPITOLO VII - SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DELLE POLIZZE DI PEGNO.
ART. 26 - DENUNCIA In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia alla Fincentrale Spa, presso i locali in cui la polizza è stata emessa. La denuncia deve contenere, possibilmente, l’indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il denunciante è tenuto a dimostrare la propria
identità, ad indicare il proprio domicilio, a sottoscrivere la denuncia e, soltanto nell’ipotesi in cui ritenga possibile che la polizza gli sia stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all' Autorità di Polizia. Ricevuta la denuncia, corredata dalla documentaz ione sopra indicata, la Fincentrale Spa appone un fermo al pegno corrispondente alla polizza denunciata smarrita, sottratta o distrutta. A fronte della procedura di ammortamento, il denunciante è tenuto a corrispondere alla Fincentrale Spa una commissione nella misura indicata nel documen to di sintesi riportato sul frontespizio della polizza e sul foglio informativo esposto nei locali ove si effettuano le operazioni di credito su pegno. La presentazione della denuncia non sospende la disciplina di cui al precedente art. 10; pertanto, nell'ipotesi di scadenza dell'operazione in costanza della procedura di ammortamento, l'avente diritto, per evitare l'avvio alla vendita dell'oggetto del pegno, dovrà versare alla Fincentrale Spa le somme necessarie al rinnovo del prestito (se previsto) o al riscatto del pegno. Sono applicabili in caso di falsa denuncia le pene stabilite dal codice penale. Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve, inoltre, presentare al Presidente del Tribunale di Messina un ricorso circostanziato e corredato delle prove che valgano a dimostrare il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta. Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro 25 giorni dalla data di presentazione della denuncia, alla Fincentrale Spa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro cinque giorni dal ricevimento della stessa la Fincentrale Spa comunicherà al Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza. Il denunciante deve notificare alla Fincentrale Spa, il decreto del Presidente del Tribunale che dichiara l’inefficacia della polizza ed autorizza la Fincentrale Spa a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con citazione da notificarsi alla Fincentrale Spa. Il decreto o un estratto deve restare affisso per la durata stabilita nello stesso presso i locali, aperti al pubblico, in cui la polizza è stata emessa
ART. 27 - OPPOSIZIONE La opposizione al decreto non sospende la disciplina; il fermo sul pegno o sul resto vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.
ART. 28. MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DEL RICORSO Decorsi 25 giorni dalla presentazione della denuncia senza che sia giunto alla Fincentrale Spa copia del ricorso l'apposizione del fermo si avrà per non avvenuta.
ART. 29 - RINVENIMENTO DELLA POLIZZA Quando il denunciante rinvenga la polizza, dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo alla Fincentrale Spa, presso la Sede Sociale, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per poter compiere in base alla polizza qualsiasi operazione il denunciante deve esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto seguito per rinunzia presentata dal denunciante o, infine, qualora l’Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell’Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento. Qualora, in pendenza di pratica di ammortamento, la polizza venga esibita alla Fincentrale Spa, quest’ultima provvederà a ritirare la stessa e ad identificare il presentatore, verbalizzando sommariamente le circostanze della presentazione e del ritiro. Copia di tale verbale verrà consegnato al presentatore della polizza con gli estremi della denuncia di cui all’art.26. Qualora la polizza presentata agli sportelli sia stata denunciata all’Autorità di Polizia come sottratta, la Fincentrale Spa segnalerà a tale Autorità l’avvenuta presentazione del documento, allegando una copia del verbale di cui al comma precedente.
ART. 30 - EMISSIONE DEL DUPLICATO La Fincentrale Spa, una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Cancelleria che comprovi la mancata iscrizione di un procedimento di opposizione al decreto di ammort amento, provvede ad emettere il duplicato della polizza.
Per i prestiti di cui all'art.18 della legge 30/07/1951 n. 948 e successive modificazioni, la procedura di ammortamento delle polizze rappresentative di prestito concesso entro il limite di € 516,46 denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità di seguito indicate. II possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 26 ed un estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di trenta giorni nei locali aperti al pubblico in cui la polizza è stata emessa. Decorso detto termi ne la Fincentrale provvederà ad emettere il duplicato della polizza semprechè nel frattempo non sia stata proposta opposizione. Tale opposizione deve essere presenta all’Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche alla Fincentrale Spa. Quest’ultima sospende l’emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.
CAPITOLO VIII - VARIE
ART. 31 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Tutte le norme contenute nel presente Regolamento e nella Tabella delle Operazioni e Condizioni della Fincentrale Spa, si intendono conosciute ed accettate senza eccezione e riserva alcuna da chi compia qualsiasi tipo di operazione direttamente o indirettamente connessa al credito su pegno svolta presso la Fincentrale Spa.
ART. 32 - PUBBLICITÀ' E MODIFICHE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI La Fincentrale Spa fissa:
- Il rapporto tra la stima ed il prestito accordabile (art. l);
- i criteri di stima degli oggetti offerti in pegno (art.2);
- l'elenco merceologico degli oggetti che possono essere accettati in pegno (art. 3);
- il saggio d'interesse, la misura dell'interesse di mora e i diritti accessori (art.7);
- la durata dei prestiti (art. 8);
- il numero dei rinnovi consentiti (art.9);
- i termini per il ritiro degli oggetti disimpegnati (art.9);
- la misura del rimborso spese per gli oggetti disimpegnati e non ritirati nei termini (art.9);
- i luoghi dove si svolgono le aste pubbliche (art.13);
- la misura dei diritti d'asta (art. 18);
- i termini per il ritiro degli oggetti aggiudicati;
- la misura dei diritti da corrispondere alla Fincentrale Spa come da Foglio Informativo, nei casi di denuncia di sottrazione, smar rimento e distruzione delle polizze (art.26);
La Fincentrale Spa porta a conoscenza degli interessati i termini e le condizioni di cui sopra a mezzo di cartelli esposti al pubblico nei locali dove si svolge il credito su pegno e sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
La Fincentrale Spa si riserva di modificare senza preavviso in tutto o in parte i termini e le condizioni di cui sopra dandone notizia attraverso la modifica dei cartelli suddetti ed in aderenza alle disposizioni di legge in materia vigenti.
La Fincentrale Spa porta a conoscenza degli interessati il presente regolamento e il relativo Foglio Informativo delle condizioni mediante esposizione degli stessi al pubblico nei locali ove svolge il credito su pegno e sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ART. 33 – RECLAMI Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Fincentrale Spa relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi: a) Il Cliente può presentare un reclamo alla Fincentrale Spa , anche a mezzo Raccomandata
A.R. o per via fax al n° 000.0000000, indirizzato alla Fincentrale Spa – Gestione Reclami, Xxx Xxxxxxxxx , 000/0X – 00000 Xxxxxxx ovvero a mezzo email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. La Fincentrale Spa deve rispondere entro 30 gg. dal ricevimento. b) Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’’Italia, oppure chiedere alla Fincentrale Spa . Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la Fincentrale Spa di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. c) Il Cliente può attivare, singolarmente o in forma congiunta con la Fincentrale Spa, una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.