Contract
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’OSPEDALE SACRO CUORE – DON CALABRIA DI NEGRAR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA PER LA RADIOTERAPIA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”) , codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx , in esecuzione della deliberazione n. 191/2017 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 31.10.2017
E
L’Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar (d’ora in poi “Ospedale”), codice fiscale e partiva iva n. 00280090234, rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Negrar Via Xxx Xxxxxxxxxx, n. 5,
PREMESSO CHE:
- tra l’Università e l’Ospedale sono in atto rapporti convenzionali per l’utilizzo delle strutture sanitarie riguardanti il tirocinio di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia;
- l’art. 6 s e 15 nonies del X.X.xx. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modiche ed integrazioni;
- il X.X.xx. n. 517 del 21 dicembre 1999 che disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 349 del 3 aprile 2012 ha applicato le norme previste dalla Legge 240/2010;
- in data 8 agosto 2016 è stata sottoscritta tra l’Ospedale e l’Università la convenzione relativa al finanziamento di due Posti di Professore Universitario di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e
Radioterapia per la durata di 15 anni e rimandando a successivo atto convenzionale lo svolgimento di attività assistenziale;
- il Consiglio del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica in data 12 settembre 2017 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività assistenziali individuando quale Professore Associato di riferimento, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Professore Associato per il SSD MED/36 “Diagnostica per Immagini e Radioterapia”;
- il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 16 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività assistenziali;
STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1 (Premesse)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 (Finalità)
Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, intendono disciplinare l’utilizzo delle risorse dagli stessi messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, delle attività di ricerca scientifica e delle attività assistenziali, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze.
Art. 3 (Obiettivi comuni)
Le Parti convengono che il conseguimento di quanto statuito all’art. 2 richiede una continua concertazione ed una sinergia di impegni sia della componente
universitaria, cui la formazione compete istituzionalmente, sia della componente ospedaliera, che ha competenza istituzionale in materia di assistenza clinica.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 4
(Adeguatezza e completezza dell’Ospedale ai fini formativi)
Nel rispetto delle proprie esigenze assistenziali, le strutture dell’Ospedale garantiscono lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dell’area di Medicina e Chirurgia e potranno essere utilizzate anche per le esigenze delle sue Scuole di Specializzazione.
TITOLO II
DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA
Art. 5
(Personale docente universitario convenzionato)
Al momento della stipula della convenzione l’Ospedale mette a disposizione dell’Università per le esigenze didattiche, formative e di ricerca le strutture, le attrezzature, il personale laureato, tecnico e sanitario nonché gli ambulatori specialistici annessi o collegati all’attività delle stesse strutture (di cui all’allegato A) che, debitamente sottoscritto dalle Parti, fa parte integrante della presente convenzione per l’espletamento delle attività didattiche universitarie, garantendone l’adeguata qualificazione in relazione ai compiti assistenziali, didattici e di ricerca. Si impegna inoltre ad adeguare gli spazi e le attrezzature messe a disposizione in relazione all’eventuale futuro incremento delle attività della struttura.
Le Parti riconoscono, ai sensi dell’art. 5 Dlgs 517/99, che le attività assistenziali del personale docente universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.
L’Università propone all’Ospedale il nominativo del docente che svolgerà tra l’altro le funzioni assistenziali. L’Ospedale procede all’inquadramento ospedaliero
del docente secondo quando previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali Classificati ed Equiparati associati all’ARIS relativamente alla posizione funzionale di Dirigente Medico di Struttura Complessa tempo pieno – Area Medica, precisando la Struttura organizzativa di afferenza, e la data di decorrenza, dandone tempestiva comunicazione all’Università.
Qualora l’Ospedale manifesti riserve sulla proposta di inquadramento ospedaliero del docente, dandone la dovuta esplicita motivazione, il problema deve essere discusso tra le Parti, per addivenire ad una soluzione condivisa ove necessario convocando la Commissione Paritetica, di cui al successivo art. 26 per la elaborazione e la assunzione degli opportuni provvedimenti.
Al personale universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).
La cessazione del docente dall’esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra sarà possibile soltanto se concordata tra le Parti.
In caso di inadempienza del predetto personale in materia assistenziale, si rimanda all’art. 6.
Al fine di realizzare quanto previsto all’art.1 le Parti concordano di affidare a un docente universitario di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare MED/36 “Diagnostica per Immagini e Radioterapia” la responsabilità della Struttura Complessa di Radioterapia.
Il nominativo di tale docente risulta inserito nell’allegato B) pure debitamente sottoscritto e che forma parte integrante della presente convenzione.
Le Parti concordano inoltre di affidare al docente individuato lo sviluppo sia di attività di ricerca che di attività didattico-scientifiche collegate, in particolare, alla Scuola di Specializzazione del settore.
Art. 6
(Diritti e doveri del personale docente universitario convenzionato)
I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale docente universitario convenzionato assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale medico dipendente da Ospedali Classificati ed Equiparati associati all’ARIS, fatta
salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario di cui al DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. n. 240/2010. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare, non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, con pieno rispetto degli ordinamenti organizzativi dell’Ospedale.
In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle citate disposizioni, l’Ospedale segnala i fatti all’Università per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati all’Ospedale.
In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, l’Ospedale provvederà a darne comunicazione all’Università per concordare – ove possibile entro 60 giorni – i provvedimenti ritenuti più idonei.
Art. 7
(Orario del personale ricercatore universitario convenzionato)
L’impegno orario del personale docente universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero.
I criteri per la determinazione e il controllo dell'attività del citato personale sono stabiliti come segue:
a) la presenza del personale docente universitario convenzionato all’interno della struttura ospedaliera viene rilevata attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 50% dell’orario complessivo (38 ore settimanali); tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l’effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l’assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione;
b) l’attività prestata ai fini universitari o comunque per compiti istituzionali, fuori dalle strutture dell’Ospedale e, pertanto, non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.
L’orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca, secondo criteri che garantiscono un’armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.
Il controllo delle presenze viene effettuato congiuntamente dall’Università e dall’Ospedale con modalità da concordare.
Art. 8 (Valutazione periodica)
In analogia con quanto previsto per le Strutture organizzative coperte da personale del Servizio Sanitario Nazionale, l’attività assistenziale e gestionale delle Strutture coperte da personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.
Gli obiettivi correlati alla retribuzione di risultato, relativamente alla parte assistenziale sono fissati dall’Amministratore Delegato dell’Ospedale.
L’attività assistenziale del personale universitario è sottoposta a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.
Eventuali valutazioni negative relative all’attività assistenziale saranno oggetto di esame da parte dell’Amministratore Delegato dell’Ospedale che adotterà eventuali, conseguenti decisioni.
Art. 9
(Trattamento economico del personale universitario)
Al personale universitario individuato nell’allegato B), che svolge o svolgerà attività assistenziali nelle strutture sanitarie dell’Ospedale spetta, fermo restando il relativo stato giuridico, il seguente trattamento economico:
- differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dai CCNL Sanità (Stipendio ospedaliero, Ria, indennità specificità medica, vacanza contrattuale, retribuzione di posizione minima unificata) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS, assegno aggiuntivo)
- trattamento economico aggiuntivo correlato alla posizione organizzativa: retribuzione di posizione variabile aziendale
- trattamento economico aggiuntivo correlato all’effettivo raggiungimento dei risultati, in maniera e misura analoghe a quelli previste per le figure ospedaliere
- indennità di esclusività riferita all’opzione per attività professionale intramoenia, riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti
per le corrispondenti figure ospedaliere
L’Ospedale si impegna a versare periodicamente all’Università la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi dalla stessa effettuati all’inizio di ogni anno, ed a corrispondere un eventuale saldo previa rendicontazione.
Art. 10 (Competenze Accessorie)
Al personale convenzionato verranno inoltre riconosciuti, con onere a carico dell’Ospedale, i compensi accessori in misura pari a quelli riconosciuti dall’Ospedale ai propri dipendenti.
L’Ospedale si impegna inoltre a versare all’Università, in aggiunta alle somme sopra descritte, gli oneri sociali carico amministrazione nonché l’IRAP secondo le vigenti disposizioni. L’Università in quanto sostituto d’imposta, effettuerà le relative trattenute fiscali.
Art. 11 (Libera professione)
L’Ospedale garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge e contrattuali che la regolamentano.
Art. 12
(Utilizzo di servizi da parte di personale universitario)
Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato, nonché gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi che svolgono la loro attività formativa presso l’Ospedale, sono ammessi ad utilizzare i servizi alle stesse condizioni economiche previste per il personale ospedaliero, tra cui il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili ed il servizio mensa.
Tutto il personale universitario e gli studenti che accederanno all’Ospedale sarà fornito dall’Ospedale stessa di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 13 (Attrezzature)
Tutte le attrezzature, apparecchiature, nonché il materiale d'uso, di proprietà dell’Ospedale, assegnati alle Strutture organizzative convenzionate, sono utilizzati per l’attività didattica e di ricerca e per l’attività assistenziale
Le Strutture organizzative convenzionate e la modulistica d’uso devono essere identificate anche attraverso il logo congiunto dell’Università e dell’Ospedale.
Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 14.
L’Ospedale si fa carico degli oneri relativi alla messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività assistenziali.
TITOLO V ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Art. 14 (Oneri gestionali)
I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate resta ad esclusivo carico dell’Ospedale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
Pertanto, l’Ospedale si fa carico degli oneri relativi a:
a) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
c) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
d) messa a disposizione di personale medico, non medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
L’Ospedale mette inoltre gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento
alle attività didattiche.
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’Ospedale, così come meglio dettagliato all’art. 21.
TITOLO VI RICERCA SCIENTIFICA
Art. 15 (Ricerca scientifica)
I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l’Ospedale dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell’Ospedale.
Il personale universitario è impegnato ad indicare entrambe le Istituzioni (Università ed Ospedale) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l’Ospedale. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell’Ospedale.
TITOLO VII
STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI
Art. 16
(Accesso ed attività dei discenti)
Agli studenti, ai tirocinanti, agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, viene consentito l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell’Ospedale, comprese quelle ambulatoriali comunque ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il responsabile della Direzione della Struttura.
L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi
annualmente ed integrati di volta in volta.
I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.
Art. 17
(Disciplina dell’attività dei dottorandi e degli assegnisti di collaborazione alla ricerca e dei medici in formazione specialistica)
I Dottorandi di ricerca e gli Assegnisti di collaborazione alla ricerca e i Xxxxxx in formazione specialistica, sono autorizzati ad utilizzare le aree, le strutture e le attrezzature dell’Ospedale, limitatamente a quanto riferibile alle attività di cui all’art. 3, che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definite dagli specifici compiti loro attribuiti dai responsabili delle Strutture dell’Ospedale in cui svolgono la loro attività.
L’Ospedale garantisce loro l’accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento della attività di studio e ricerca e la copertura assicurativa per le attività anche assistenziali autorizzate.
TITOLO VIII
APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 18
(Attività didattica del personale ospedaliero)
Il personale ospedaliero in servizio presso l’Ospedale partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea e post-laurea dei Corsi di Studio, su deliberazione degli organi competenti, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l’Università e comunque fatta salva l’autorizzazione dell’Ospedale.
Al personale dell’Ospedale impegnato in attività didattiche a titolo gratuito ufficialmente attribuite dall’Università è conferita, rispettivamente, la qualifica di “tutore” o di “professore a contratto”.
La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione previsto, viene comunicata all'Amministrazione dell’Ospedale.
TITOLO IX FORMAZIONE PERMANANENTE
Art. 19 (Formazione permanente)
Le Parti, partendo dalla comune convinzione della importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
In questa medesima ottica, le Parti si impegnano a individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.
TITOLO X
RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 20
(Manutenzione ordinaria e straordinaria)
Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, di proprietà dell’Ospedale, usate dal personale universitario ed ospedaliero sono a carico dell’Ospedale stessa.
La spesa necessaria per l'impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature che vengono utilizzate per l'assistenza, oltre che per la didattica e la ricerca, è a carico dell’Ospedale, ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria purché siano prese formalmente in carico dall’Ospedale.
Art. 21 (Copertura assicurativa)
L’Ospedale provvede a propria cura e spese all’assicurazione o a forme alternative (autoassicurazione) sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
L’Ospedale provvede altresì a propria cura e spese all’assicurazione del personale universitario convenzionato e dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa potrà essere eventualmente estesa, su motivata richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell’Ospedale, questo provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 22
(Sicurezza e salute dei lavoratori)
L’Ospedale, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell’art. 2 del
D. Lgs. del 9.4.2008 n° 81 sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato ma preventivamente autorizzato dall’Ospedale, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Ospedale medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore
di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).
L’Ospedale comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’Ospedale stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’Ospedale.
Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Ospedale e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
Art. 23
(Sicurezza degli ambienti di lavoro)
L’Ospedale è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 24 (Trattamento dati personali)
Ai sensi del D.lgs 196/2003 – cd. Codice Privacy – l’Università provvede al trattamento dei dati personali conosciuti in costanza dell’attività convenzionale esclusivamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in ogni caso conformemente all’Informativa privacy pubblicata sul sito internet di Ateneo cui si rinvia “de relato”.
TITOLO XI NORME FINALI
Art. 25 (Commissione Paritetica)
L'Università e l’Ospedale si avvalgono dell'opera di una Commissione Paritetica cui spetterà sovrintendere alla corretta interpretazione e applicazione della
presente Convenzione, anche al fine di individuare soluzioni condivise per eventuali criticità.
Tale Commissione ha la seguente composizione: per l’Università:
- Rettore;
- Presidente della Struttura di coordinamento della didattica
- Direttore Generale; per l’Ospedale:
- Amministratore Delegato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
La Commissione si riunisce ogni volta che ne viene fatta richiesta dai componenti. La Commissione Paritetica si avvale di eventuali tavoli tecnici nominati dal Presidente della Struttura di coordinamento della didattica e dal Direttore Generale dell’Ospedale per procedere allo sviluppo di specifiche tematiche inerenti il coordinamento dell’attività integrata.
Art. 26
(Validità della Convenzione)
La presente Convenzione avrà effetto dal 1 novembre 2017 ed avrà la durata di 5 anni rinnovabili.
Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
La presente convenzione potrà essere rinnovata con accordo tra le Parti.
La eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 27
(Norma transitoria finale)
Le comunicazioni fra Ospedale e Università saranno indirizzate ai relativi Responsabili Legali.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Le parti potranno con atti aggiuntivi meglio dettagliare quanto definito all’art. 17 anche per attività di natura assistenziale.
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto. Brescia,
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
(Prof. Xxxxxxxx Xxxx)
Per l’OPEDALE “SACRO CUORE – DON CALABRIA DI NEGRAR L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)
ALLEGATO A)
STRUTTURE:
• Locali amministrativi:
o Direzione – Segreteria;
o Sale riunioni;
• Aule;
o Aula ordinaria;
o Aula per esercitazioni pratiche;
• Laboratori:
o Laboratori di ricerca e/o didattici;
o Laboratori assistenziali o ambulatoriali;
• Biblioteca:
o Tradizionale;
o Telematica;
• Servizi di supporto:
o Sale riunioni;
o Locali specializzandi
ATTREZZATURE:
• Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici:
o Computer 0,25 per studenti;
o Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati;
o Attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività;
• Apparecchiature biomedicali:
Descrizione apparecchiatura | Modello | Quantità |
acceleratore lineare | Liac | 1 |
acceleratore lineare | Trilogy | 1 |
acceleratore lineare | truebeam essentials | 1 |
aspiratore medico chirurgico | 6110 a3 siem | 1 |
bilancia pesa persone | ra 200 | 4 |
defibrillatore | heartstart xl | 1 |
dosimetria per acceleratore lineare, sistema per | seven29 | 3 |
dosimetro | t 16026 | 1 |
ecotomografo | sonoline antares | 1 |
frigorifero biologico | frl 160 v-re | 1 |
iniettore angiografico | stellant d | 1 |
lampada frontale | 3 s led headlight | 2 |
lampada scialitica | astramax hd led | 1 |
lavapadelle | Typhoon | 1 |
letto per visita elettrificato | 9lv0040 | 5 |
letto per visita elettrificato | 9lv0041 ginecologico | 1 |
monitor televisivo per bioimmagini | advan 21" | 1 |
poltrona elettrificata | ap 4295 | 2 |
pulsossimetro | oximax n-65 | 2 |
pulsossimetro | pm 60 | 2 |
sistema laser di posizionamento paziente | cml 3pc | 1 |
sistema tracciamento elettromagnetico dei tumori in radioterapia | Calypso | 1 |
sistemi di telemetria | win pack 1.0 | 2 |
apparecchio per sollevamento malati | Maxitwin | 1 |
tomografo assiale computerizzato | somatom definition as | 1 |
PERSONALE:
• Dirigenti Medici
• Dirigenti Fisici
• Coordinatore Personale Tecnico Sanitario
• Tecnico Sanitario di Radiologia
• Personale Infermieristico
• Personale Amministrativo
AMBULATORI:
• 6 ambulatori medici in radioterapia;
• 2 ambulatori medici ai poliambulatori;
ALLEGATO B)
PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO:
Xxxx. XXXXXXX XXXXXX
Professore Associato SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia