AutoMia Reale Autovetture
AutoMia Reale Autovetture
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AUTOVETTURE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
MOD. 5269 RCA - Ed. 01/2019
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CLASSE UNIVERSALE – CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Rias- sicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LOCATARIO
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
PERIODO D’OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiara- zioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
PROPRIETARIO
L’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
La responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
Reale Mutua si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla resi- denza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, inter- venuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempe- stivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi nel limite di
€ 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo.
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia appli- cabile la normativa prevista dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art.. 1.4 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere vali- dità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
1.4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.5 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA
Il contratto ha per base un libro matricola (o elenco opportunamente predisposto) nel
quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di:
– vendita o distruzione o demolizione od esportazione definitiva;
– furto totale e dovranno essere accompagnate dalla denuncia presentata all’Auto- xxxx Giudiziaria.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio iniziale, il Contraente è tenuto a pagare la diffe- renza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, Reale Mutua provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il quin- dicesimo giorno dalla data di comunicazione di Reale Mutua.
1.6 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di resi- denza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il paga- mento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA ASSICURA
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagio- nati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1 Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.2 Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.
2.1.3 Responsabilità civile dei terzi trasportati
Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all’art. 129 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.
2.1.4 Rimorchi
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.1.5 Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA NON ASSICURA
2.3 SOGGETTI ESCLUSI
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provve- dano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA
Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in presenza di sinistro nei casi di seguito elencati in cui l’assicurazione non è operante e con i limiti in essi indicati.
A Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abili- tato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l’abilitazione alla guida dei neopatentati.
B Guida in stato di ebbrezza (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l’in-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
fluenza dell’alcool) o 000 xxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxx sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).
Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:
– in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada;
– in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada.
Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:
– in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
– in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.
C Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (fatto sanzionato ai sensi dell’Art. 187 del Codice della Strada)
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
Reale Mutua eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario
dello stesso;
2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento del veicolo; nei confronti del condu- cente la rivalsa viene esercitata integralmente.
3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente e del proprietario, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.
D Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo. Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo rilevabile dallo stato di famiglia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
E Xxxxxxx che non ha superato la revisione prescritta dalle norme in vigore L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
F Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
G Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente
1) l’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svol- xxxx le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
2) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collabora- tore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
H Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)
L’assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell’autovet- tura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.
Reale Mutua eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario
dello stesso;
2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente;
3) con il limite complessivo di 2.500 € nei confronti del conducente e del proprie- tario, se appartenenti al medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, Reale Mutua, a parziale deroga
dell’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
A Guida in stato di ebbrezza (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)
Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:
– in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l;
– in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.
In tutti gli altri casi, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.
B Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altro soggetto.
Reale Mutua limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo sinistro sanzio- nato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada causato nell’annualità assicurativa:
– nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo;
– nei confronti del conducente diverso dal proprietario.
Reale Mutua limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del conducente se appar- tenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.
C Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
D Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)
In caso di guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’Art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida del veicolo al momento del sinistro.
Reale Mutua limita invece la rivalsa a 2.500 €:
– nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo, al momento del
sinistro;
– nei confronti del conducente diverso dal proprietario.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
E Conducente non abilitato alla guida - Fatto dei figli minori
A parziale modifica di quanto previsto nell’art. 2.4) “Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti”, Reale Mutua rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal veicolo assicurato purché la circolazione del veicolo assicurato avvenga ad insaputa del proprietario ed alla guida si trovino:
– figli minori o minori in affido temporaneo;
– persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua tutela.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COME ASSICURA
2.6 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
Reale Mutua consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 della Legge (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Riser- vata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Reale Mutua rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso ripor- tante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta.
Reale Mutua non rilascia l’attestazione nel caso di:
– polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.7 DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 della Legge, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessaall’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’As- sicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i docu- menti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, desi- gnando, ove occorra, legali o tecnici.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.9 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 della Legge;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 della Legge;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 della Legge per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richia- mata nella polizza.
2.10 FORMULA “BONUS/MALUS 38 CLASSI”
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliata- mente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coef- ficienti in caso di evoluzione in bonus.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Tabella delle classi di merito
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus |
1 | 0,471 | 0,00% | 20 | 0,810 | -4,94% |
2 | 0,483 | -2,48% | 21 | 0,850 | -4,71% |
3 | 0,495 | -2,42% | 22 | 0,890 | -4,49% |
4 | 0,507 | -2,37% | 23 | 0,930 | -4,30% |
5 | 0,519 | -2,31% | 24 | 0,978 | -4,91% |
6 | 0,533 | -2,63% | 25 | 1,033 | -5,32% |
7 | 0,546 | -2,38% | 26 | 1,093 | -5,49% |
8 | 0,559 | -2,33% | 27 | 1,165 | -6,18% |
9 | 0,573 | -2,44% | 28 | 1,220 | -4,51% |
10 | 0,589 | -2,72% | 29 | 1,280 | -4,69% |
11 | 0,605 | -2,64% | 30 | 1,343 | -4,69% |
12 | 0,620 | -2,42% | 31 | 1,480 | -9,26% |
13 | 0,638 | -2,82% | 32 | 1,716 | -13,75% |
14 | 0,655 | -2,60% | 33 | 2,089 | -17,86% |
15 | 0,675 | -2,96% | 34 | 2,650 | -21,17% |
16 | 0,696 | -3,02% | 35 | 3,600 | -26,39% |
17 | 0,715 | -2,66% | 36 | 3,960 | -9,09% |
18 | 0,742 | -3,64% | 37 | 4,356 | -9,09% |
19 | 0,770 | -3,64% | 38 | 4,400 | -0,99% |
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale.
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l’attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contra- ente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell’attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicu- rativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva espor- tazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato trascorsi 15 giorni dalla scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007,
c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applica- zione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato, o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata la classe universale (CU) prece- dente alla perdita di possesso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a)Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto tempo- raneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” (colonna 2) a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipu- lato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contra- ente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale sia stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inse- rito nella classe di merito 30, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applica- zione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il Contraente consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe universale CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla Tabella 1 del Provv. IVASS n.72/2018, considerando la 14 quale classe di ingresso.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal prece- dente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4) Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta ammi- nistrativa, e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe universale CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sosti- tutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
La classe di merito viene assegnata in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizza- tore, la classe universale (CU) maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue gene- ralità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utiliz- zatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe universale CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corri- spondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio relativa al veicolo per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
6) Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe universale CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 245/1992, da almeno 12 mesi;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
7) Veicolo oggetto di successione ereditaria
Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, convi- venti con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
8) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà in caso di trasformazione delle società Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe universale CU;
9) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà tra ditta individuale, soci e società di persone e viceversa
Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasforma- zione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe universale CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
10)Mutata classificazione del veicolo
Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe universale CU già maturata.
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e
alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II -RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei sinistri “osservati” nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2) Definizione di “sinistri osservati”
Per sinistri “osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attesta- zione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osser- vazione terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell’ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | |||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Classe di assegnazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Classe di provenienza | |||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 35 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 |
28 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 |
29 | 28 | 33 | 35 | 37 | 38 |
30 | 29 | 34 | 36 | 38 | 38 |
31 | 30 | 35 | 37 | 38 | 38 |
32 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 |
33 | 32 | 37 | 38 | 38 | 38 |
34 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Classe di assegnazione
3) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sini- stro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicu- rato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 000 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbli- gatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le moda- lità stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento puo’ prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inseri- mento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia’ esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informa- zioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessa- zione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione è consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva respon- sabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestiva- mente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneg- giato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
ART. 2 - “CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO” -
Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trat- tasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osser- vazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità pari- taria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’ap- plicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ul- timo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i
dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudi- ziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquida- zione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere ad obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o è beneficiario o dall’esecuzione di misure precontrattuali adot- tate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l’impiego di algoritmi dedi- cati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell’am- bito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osser- vanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed even- tualmente anche dall’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costi-
tuenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L’elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell’ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
6. Diritti dell’interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, inte- grare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a cono- scenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indi- xxxxx di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxx.xx
7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicura- zioni - Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx.
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019.
Servizio Clienti Buongiorno Reale
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R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.