COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 27/10/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
I ricorrenti, assistiti da avvocato di fiducia, premettevano di aver stipulato – nel giugno 2012 – con l’intermediario intimato un contratto di finanziamento “per consentire” al proprio figlio il noleggio di un’autovettura. Allegavano che quest’ultimo, in data 11 giugno 2012, aveva sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine presso un esercente, il quale gli aveva dichiarato che il canone mensile di locazione sarebbe stato versato all’intermediario in qualità di delegato alla ricezione dei pagamenti e che per effettuare tale operazione “era necessaria la sottoscrizione dei genitori” e che la locatrice avrebbe emesso periodicamente – come infatti avveniva – le fatture relative ai pagamenti. Evidenziavano che, dal mese di gennaio 2013, pur essendo stati corrisposti regolarmente i canoni di noleggio, la vettura diveniva inutilizzabile in quanto la società locatrice non aveva provveduto alla stipula del contratto di assicurazione RCA e non erogava più i servizi connessi e che, poco dopo, la stessa società in liquidazione comunicava la risoluzione del
contratto di locazione a far data dal 31 dicembre 2012, invitando il cliente - “al fine di ottimizzare i tempi per l’estinzione del contratto di finanziamento collegato” - a far pervenire un conto estintivo dello stesso. Precisavano, quindi, di aver scoperto che il contratto di finanziamento non aveva ad oggetto la locazione dell’autovettura a lungo termine in favore del figlio, bensì l’acquisto della stessa a loro nome (circostanza peraltro mai avvenuta) e che se non avessero continuato a pagare si sarebbero esposti alle azioni della finanziaria, nonchè di aver trovato – per tale ragione – un accordo finalizzato all’acquisto dell’autovettura a nome del figlio dal liquidatore della società al prezzo di € 12.000,00: somma che non veniva incassata dal venditore, bensì compensata con l’importo necessario ad estinguere il finanziamento in essere, ammontante ad € 15.541,21. Ritenendo che lo stesso intermediario non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento delle somme indicate nel contratto di finanziamento e considerato che “l’autovettura è stata acquisita” dal proprio figlio e che il danno subito “è limitato alla differenza tra quanto versato dopo la risoluzione del contratto di locazione a lungo termine per l’estinzione del debito e il prezzo di acquisto dell’autovettura”, chiedevano la restituzione della somma di € 3.541,21, oltre interessi e rivalutazione, “trattandosi di indebito”.
Con tempestive controdeduzioni, l’intermediario precisava che il finanziamento sottoscritto dai ricorrenti in data 28 giugno 2012 era finalizzato a “concludere un contratto per la fornitura di un veicolo” con l’esercente, al quale – come previsto nel credito al consumo – veniva erogata l’anticipazione di € 17.000,00, pari all’importo finanziato e che tale circostanza era peraltro nota ai ricorrenti, essendo debitamente firmata l’apposita sezione del contratto. Ribadito che il finanziamento risultava estinto sulla base del conteggio richiesto il 20 giugno 2013, evidenziava come il contratto fosse “assolutamente chiaro e comprensibile”, essendo – per espressa previsione della sezione 2 – “finalizzato all’acquisto di veicoli” e non risultando in alcuna parte che l’intermediario fosse un mero delegato al pagamento per conto dell’esercente. Precisava, altresì, di non essere a conoscenza “dei presunti accordi” intervenuti tra i ricorrenti ed il fornitore del veicolo, “di cui peraltro non vi è alcuna prova” e ai quali era rimasto estraneo. Rilevato che, se messo tempestivamente al corrente di tali accordi, avrebbe potuto rammentare ai ricorrenti che in realtà la somma richiesta in pagamento per l’acquisto dell’autovettura era già stata versata al fornitore del bene, chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via subordinata, la rideterminazione dell’importo eventualmente da rimborsare in € 1.583,22.
DIRITTO
1. – I documenti offerti in comunicazione dalle parti consentono di escludere la ricorrenza, nella fattispecie sub iudicio, dell’allegato collegamento negoziale tra i ricordati contratti di noleggio e di finanziamento.
Più in particolare, essi consentono al Collegio di verificare solamente che:
- l’11 giugno 2012, il figlio dei ricorrenti stipulava un contratto di noleggio, nel quale si indicava lo “importo affidato” in € 24mila;
- lo stesso contratto contemplava un riquadro con un generico riferimento a “dati finanziaria”, ove non veniva specificata la ragione sociale di alcun intermediario finanziario;
- le fatture, emesse dal venditore dell’autovettura, erano relative al pagamento dei canoni di noleggio dall’agosto 2012 al gennaio 2013;
- il successivo contratto di finanziamento, sottoscritto e datato 28 giugno 2012, riportava nel frontespizio la descrizione del bene e il prospetto contabile, ove si faceva riferimento allo “importo complessivo del credito € 17.250,00”, diverso da quello di cui al contratto di noleggio;
- il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” allegato al predetto contratto di finanziamento, riportava la espressa intestazione “Contratto di finanziamento a termine finalizzato veicoli quattro ruote” e specificava che si trattava di “finanziamento finalizzato veicoli quattro ruote di importo pari a quello indicato alla voce importo complessivo del credito”;
- dall’estratto conto del rapporto prodotto dall’intermediario, risultava che il finanziamento era stato estinto con un bonifico del 5 luglio 2013 di € 13.583,22, mentre la somma di € 15.541,22 cui fa riferimento parte ricorrente era indicata nel conteggio del debito residuo al mese di gennaio 2013, richiesto alla finanziaria dal cliente su espressa indicazione dell’esercente.
2. – Essendo rimasto privo di alcuna prova – anche presuntiva – il collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento e, quindi, il presupposto in fatto e diritto di un eventuale obbligo risarcitorio in capo all’intermediario convenuto, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1