Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione
Bando-tipo n. 3 Relazione AIR
Disciplinare di gara
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
PARTE PRIMA - ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE 3
2. Il quadro normativo di riferimento 3
3. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità 4
4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo 4
5. Procedura di consultazione effettuata 4
PARTE SECONDA - OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE 6
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 11
3. Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 12
4. Durata dell’appalto e opzioni 18
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 20
7. Requisiti speciali e mezzi di prova 23
12. Pagamento del contributo a favore dell’Anac 50
13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 50
15. Contenuto della busta A – documentazione amministrativa 51
16. Contenuto della busta B – offerta tecnica 52
17. Contenuto della busta C – offerta economica 57
18. Criterio di aggiudicazione 59
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa 62
20. Commissione giudicatrice 62
21. Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 62
22. Verifica di anomalia delle offerte 63
23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 63
24. Definizione delle controversie 65
25. Trattamento dei dati personali 65
All. 1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 66
All. 2 – Esempio di schema di presentazione dell’offerta tecnica 71
PARTE PRIMA - ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE
1. PREMESSA
L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Xxxxxx), il terzo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il lavoro è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità (in particolare le Linee guida n.1), sia dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Il Bando tipo n. 3 deriva, più in particolare, dal Bando tipo n. 1, nei limiti di compatibilità con le specificità dei servizi e dall’esito della relativa consultazione.
Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il correlativo schema di presentazione dell’offerta tecnica.
Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e al «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)» pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2018 (di seguito Regolamento AIR) - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo n. 3, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato. In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle osservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli.
A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il metodo notice and comment, nel quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di quanto espresso in nota illustrativa al fine di ricostruire la più completa comprensione delle scelte regolatorie.
La relazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nella tabella che segue la presente parte introduttiva, il resoconto dettagliato dei motivi per cui non sono stati accolti i singoli suggerimenti.
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Codice dispone che “(l’)ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i
bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo” (ibidem).
La scelta di adottare i bandi- tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.
3. LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ
La scelta di procedere all’adozione del disciplinare- tipo in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi ingegneria e di architettura è dettata dalla necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento.
Il Disciplinare è predisposto anche per venire incontro alla necessità di fornire indicazioni operative in un contesto in cui la disciplina di settore è non contempla più una serie di disposizioni di dettaglio ma solo poche norme di riferimento in seno al Codice oltre alle Linee guida 1, già adottate dall’X.X.XX. ma non aventi carattere vincolante.
4. ESITI ATTESI DEL DISCIPLINARE-TIPO
L’adozione del Disciplinare- tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, guidando le scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
L’utilizzazione del disciplinare- tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione.
5. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE EFFETTUATA
Nell’adunanza del 9 maggio 2018, il Consiglio dell’Autorità ha disposto l’avvio della consultazione relativa al Bando-tipo sui contratti pubblici di servizi di ingegneria e di architettura al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato. La documentazione posta in consultazione è costituita da un disciplinare- tipo, di carattere vincolante (salvo motivazione per le eventuali deroghe), e due allegati, con finalità meramente indicative, liberamente adattabili alle esigenze delle stazioni appaltanti, nonché da una nota illustrativa che fornisce istruzioni operative per l’utilizzo del modello. Il disciplinare ha ad oggetto l’affidamento degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore a
100.000 euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La consultazione si è svolta, sulla piattaforma informatica on line dell’Autorità, dalla data del 14 maggio al 13 giugno 2018. Sono pervenuti all’Autorità n. 17 contributi. Più esattamente hanno presentato osservazioni operatori economici, liberi professionisti, associazioni di categoria, RUP, stazioni appaltanti e dall’associazione federale delle Regioni e delle Province autonome ITACA.
L’Autorità ha preso atto di tutti i contributi pervenuti, così come sopra elencati, procedendo all’esame analitico di ciascuna osservazione presente nei documenti citati.
La presente relazione dà atto delle modifiche intervenute a seguito delle osservazioni della consultazione. In modo particolare, conformemente al Regolamento AIR dell’Autorità, preme evidenziare che in alcuni casi sono pervenuti contributi che contengono mere istanze di chiarimento o suggerimenti di approfondimento, privi di alcun carattere di innovatività rispetto all’atto in consultazione, oppure contributi non chiari o non comprensibili rispetto all’argomento trattato e quindi non idonei a essere valutati o, ancora, non sufficientemente argomentati o anche assorbiti da precedenti indicazioni di modifica o contenenti meri auspici o indicazioni di indirizzo. In tali casi non è stato fornito riscontro alcuno alle osservazioni da considerarsi non pertinenti.
Il Bando tipo n. 3 sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in GURI, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell’azione amministrativa.
PARTE SECONDA - OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE
NOTA ILLUSTRATIVA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Con riferimento all’art.3 del Disciplinare (Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti), nella nota illustrativa si riporta la seguente frase: “...nel rispetto di quanto previsto dall’art.9, c.2 ultimo periodo, del d.l. 24.01.2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n.27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti”. Tale affermazione appare in contrasto con il c. 8 dell’art.24 del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs n.56/2017, che recita: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’art.31, c.8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento...” (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n.56/2017 il c.8 diceva: “…I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento…”). Il riferimento al confronto con le tariffe professionali previgenti non è neppure presente nel DM 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, c.8, del d.lgs n.50/2016”, a differenza di quanto accadeva nel precedente DM n.143 del 31.10.2013, ed è stato anche tolto dalle L.G. n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al D.Lgs n.56/2017 con Delibera n.138 del 21.02.2018 (la prima versione delle L.G. n.1 conteneva invece tale riferimento). | Accolta. L’art. 5 della l. 83/2012 che ha integrato l’art. 9, co. 2 del d.l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012) è stato abrogato dall’art. art. 217, co. 1, lett. dd) del Codice dei contratti come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Pertanto il riferimento alle tariffe professionali previgenti è superato. |
Conforma | x.xx 12 - contenuto della busta C - offerta economica si veda commento al x.xx 4 del bando tipo progettazione | La nota illustrativa era già esaustiva. Accolta nel testo del bando l’osservazione di cui al punto 4. |
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | La nota illustrativa riporta "Con riferimento al possesso dei requisiti relativi all’elenco dei servizi o dei servizi di punta eseguiti degli ultimi dieci anni, al fine di valutare i «servizi ultimati», occorre distinguere tra opere pubbliche e private. Nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un’amministrazione pubblica, si considerano ultimati i servizi anche se l’opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il | Accolta. Tenuto conto dell’intervenuto cambiamento del quadro normativo di riferimento è stato eliminato al punto 7 |
committente sia privato, sono considerati ultimati i servizi per i quali l’opera progettata è stata in concreto realizzata (parere ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015)" A tal riguardo si osserva quanto segue: - il parere ANAC è riferito al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010; La distinzione tra servizi resi per committenti pubblici e privati è riportata, in particolare, nell'art. 263 comma 2 del DPR 207/2010, attualmente abrogato. L'interpretazione del suddetto articolo ha determinato una giurisprudenza contrastante: in alcuni casi i giudici hanno ritenuto i servizi svolti per privati validi anche per opera non realizzata (Tar Toscana con la sentenza 1730/2016, Consiglio di stato 692/2015), in alcuni casi quando l'opera è iniziata (TAR BARI Sentenza 1157/2014), o a valle di un atto di assenso della pubblica amministrazione. Sussiste giurisprudenza che interpreta l'art. 263 in linea con il parere ANAC 179/2015); - L'attuale D.Lgs. 50/2016 non pone alcuna distinzione tra committenti pubblici e privati (art. 46, comma 1, lett. a. del D.Lgs 50/2016), per cui, a parere dello scrivente, il codice indica la possibilità di utilizzare, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali, sia servizi svolti per committenti pubblici sia per committenti privati ed in entrambi i casi non rileva se l'opera sia realizzata o meno; l'adozione di quanto riportato nella nota illustrativa comporterebbe un notevole svantaggio per gli operatori economici che svolgono servizi per privati, ove l'opera potrebbe essere realizzata molto tempo dopo l'esecuzione del servizio; - In ogni caso è necessario fare una distinzione tra opera pubblica e committente pubblico. In alcuni casi, pur essendo il committente privato, l'opera progettata è pubblica (es. Appalto Integrato, in cui il professionista intrattiene il rapporto contrattuale con l'Impresa Aggiudicataria dei Lavori). Nella nota illustrativa, nella prima parte si parla di "opere pubbliche o private" nella seconda parte di "amministrazione pubblica o committente privato"; | della nota illustrativa, il riferimento ai servizi ultimati. | |
Green Building Council Italia | A pagina 5 della Nota Illustrativa è riportato "Qualora le stazioni appaltanti intendano valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), devono tenere in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 11 della presente nota)." Evidenziamo che le stazioni appaltanti DEVONO valorizzare gli aspetti ambientali all'interno dei criteri di aggiudicazione e DEVONO applicare a tal fine i criteri ambientali premianti contenuti nei CAM in particolare nel D.M. 11 ottobre 2017. Per questo motivo il testo dovrebbe essere modificato come segue: "Le stazioni appaltanti devono valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), tenendo in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 11 della presente nota). A pagina 15 è riportato: "Tenuto conto della facoltatività della valutazione dell’elemento sub C), la stazione appaltante non potrà prescindere dalla valutazione degli elementi sub A) e sub B). Ciononostante la stazione appaltante potrà declinare i sub- | Non accolta. Il Codice, laddove ha voluto imporre un obbligo di ricorso ai CAM, lo ha prescritto espressamente (cfr. art. 34, co. 1), passando da una percentuale minima (che era fissata ad una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta) alla totalità del servizio e/o fornitura (cfr. modifiche apportate dal d. lgs 56/2017). Rispetto alla previsione sui criteri premianti di cui all’art. 34, comma 2, la stessa va letta in combinato disposto con |
elementi connessi agli elementi citati a seconda delle specifiche | l’art. 95, comma 6 (cui la | |
esigenze del caso, facendo leva su quelli più consoni | prima peraltro, | |
all’interesse perseguito con l’affidamento che intende porre in | espressamente, rinvia), | |
essere." | dal che ne consegue che | |
Si evidenzia che l'elemento sub C) non è facoltativo ma | è opzionale l’utilizzo di | |
obbligatorio in quanto come già detto lo stesso D.M. 11 | criteri premianti che | |
ottobre 2017 specifica nelle premesse " .. Inoltre, in base al | attengano agli aspetti | |
medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente | ambientali. Qualora si | |
documento SONO da tenere in considerazione anche ai fini | optasse per un loro | |
della stesura dei documenti di gara per l’applicazione | utilizzo, è obbligatorio | |
dell’offerta economicamente più vantaggiosa " . | tenere in considerazione | |
Il testo dovrebbe quindi essere corretto nel seguente modo "La | i criteri premiali dei | |
stazione appaltante non potrà prescindere dalla valutazione | CAM, nei settori in cui | |
degli elementi sub A) sub B) e sub C). Ciononostante la | esistono i relativi | |
stazione appaltante potrà declinare i sub-elementi connessi agli | decreti. | |
elementi citati a seconda delle specifiche esigenze del caso, | ||
facendo leva su quelli più consoni all’interesse perseguito con | ||
l’affidamento che intende porre in essere." | ||
ITACA | Al paragrafo 3, nel quale si definisce l'ambito di applicazione del bando tipo (rectius: disciplinare), si fa rientrare, tra i servizi | Accolta. |
attinenti all'architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, | ||
anche il servizio afferente alla direzione dell'esecuzione. Si | ||
suggerisce di esplicitare che si tratta della figura di direttore | ||
dell'esecuzione per i servizi tecnici, dunque esercente una | ||
professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva | ||
2005/36 CE, in analogia alla previsione concernente il RUP ex | ||
art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. | ||
Ciò al fine di evitare possibili confusioni con la figura del | ||
direttore dell'esecuzione tout court, riferita all'ambito più | ||
generale dei contratti per forniture e servizi. | ||
A p.6 “si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. | Accolta. | |
9, comma 2 ultimo periodo, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, | ||
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, | ||
il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara | ||
superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe | ||
professionali previgenti". Tale ultimo periodo prevede che "I | ||
parametri individuati non possono condurre alla | ||
determinazione di un importo a base di gara superiore a quello | ||
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti | ||
prima dell'entrata in vigore del presente decreto”. | ||
Nell'abrogato D.M. 143/2013 tale prescrizione era riportata in | ||
modo identico all'art. 1, comma 4, che così recitava "Nel | ||
rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, ultimo periodo, del | ||
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con | ||
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo | ||
non deve determinare un importo a base di gara superiore a | ||
quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali | ||
vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto- | ||
legge". Nell'attuale D.M. 17 giugno 2016, al contrario, tale | ||
previsione non è più riportata e, quindi, parrebbe che non | ||
sussista più tale obbligo di comparazione. Considerato che è | ||
prevista l'approvazione, dopo tre mesi dall'entrata in vigore del | ||
D.M. relativo ai contenuti della progettazione, di un nuovo | ||
D.M. tariffe (art. 1, comma 4, D.M. 17 giugno 2016), si | ||
verificherebbe il paradosso di dover confrontare anche le | ||
nuove tariffe con quelle precedenti l'entrata in vigore del D.L. |
1/2012. | ||
In merito al punto 5 del disciplinare tipo (soggetti ammessi e | Non accolta. | |
condizione di partecipazione) si fa riferimento alla necessità | L’art. 46 riguarda i | |
per le stazioni appaltanti, in caso di affidamento di incarichi | soggetti che possono | |
relativi a interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di | partecipare a gare per | |
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di | servizi di architettura e | |
integrare l'elenco dei soggetti ammessi alla gara con i soggetti | ingegneria. | |
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 46, | ||
comma 1, lett. a), del Codice. Tuttavia, questa previsione vale | ||
per le gare di lavori e non per quelle attinenti ai servizi di | ||
ingegneria e architettura |
DISCIPLINARE-TIPO
1. PREMESSE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 1 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | nel titolo togliere: "europea" dopo gara (in quanto applicato dai 100.000 €) | Accolta. |
Ordine Ingegneri | In tutto il testo | Accolta. Sostituito con |
Perugia | Sostituire la dizione “classi e categorie” con “categorie, | categorie e ID. |
destinazione funzionale, identificativo opera” come previsto | ||
dal D.M. 17.06.2016 | ||
Ordine degli | Appare a questo Ordine opportuno segnalare preliminarmente | Non accolta. |
Ingegneri della | che si è del parere che, lo schema di disciplinare indicato, venga | L’art. 157, comma 2, |
Provincia di | applicato per l’affidamento di servizi superiori alla soglia di cui | ult. per. stabilisce che gli |
Palermo | all’art. 35 del D.lgs 50/2016. Inoltre, si è del parere che le | incarichi di importo |
procedure da mettere in atto debbano essere rese più snelle | pari o superiore a | |
possibile onde consentire che la scelta del prestatore di servizi | 100.000,00 euro sono | |
avvenga in tempi ragionevoli, evitando l’introduzione di criteri | affidati secondo le | |
soggettivi che di fatto potranno comportare che analoghi servizi | modalità di cui alla parte | |
vengano affidati sulla base di criteri del tutto differenti. Ciò | II, titoli terzo e quarto | |
ingenerando incertezze negli operatori economici. | del Codice (artt. 44-99) | |
Analogamente alcuni dei requisiti previsti potrebbero limitare | e quindi con procedure | |
la partecipazione dei vari operatori. In tal senso in taluni casi va | sostanzialmente | |
eliminata la facoltatività indicata. | analoghe a quelle | |
utilizzate per gli | ||
incarichi di importo | ||
superiore alla soglia. | ||
Agenzia nazionale per l'attrazione | 1) DENOMINAZIONE DEL RUP: potrebbe essere opportuno integrare la denominazione del RUP mediante | Accolta. |
degli investimenti | l'aggiunta dell'aggettivo "unico", al fine di non ingenerare | |
e lo sviluppo | confusione con il diverso ruolo di responsabile del | |
d'impresa S.p.A. - | procedimento ai sensi dell'art. 31, co. 1, secondo periodo, del | |
Invitalia | D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nominato dalle stazioni appaltanti | |
che ricorrano ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle | ||
centrali di committenza. | ||
Rete Professioni Tecniche | Nel titolo spostare “architettura” prima di “ingegneria”. | Accolta |
Lo schema del bando tipo in consultazione appare per buona parte riferibile a procedure di affidamento di lavori, soprattutto per quanto riguarda la divisione in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice, a cui vengono attribuiti CUP e CIG distinti. Nel caso dei S.A.I. suddetta divisione dei lotti avviene a monte degli stessi servizi; pertanto ciascun lotto costituisce un servizio da affidare a seguito di un bando specifico | Non accolta. La divisione in lotti è una opzione facoltativa prevista per le stazioni appaltanti che intendono avvalersene. Essa può riguardare l’ipotesi di una pluralità di interventi (di lavori) da realizzare, rispetto ai quali, sul versante degli incarichi di architettura e ingegneria, si può ipotizzare un unico bando diviso in lotti, in cui i requisiti di accesso sono tarati sul singolo |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 1 | VALUTAZIONE |
lotto, nell’ottica di favorire i piccoli e medi operatori. L’opzione dei lotti, costituisce, ormai, una regola consolidata del diritto europeo e italiano, cui non può non darsi adeguata declinazione, seppur in via di clausole opzionali, nella standardizzazione dei documenti di gara, cui è preposta l’ANAC. | ||
ITACA | L’oggetto del bando tipo recita "Gara europea a procedura aperta". Trattandosi di importi pari o superiori a 100.000 Euro, quindi anche sotto soglia europea, sarebbe opportuno modificare tale dicitura inserendo la relativa opzione. Ciò rileva, nella sostanza, anche per la parte relativa alla disciplina della terna dei subappaltatori (vedi punto n. 9). | Accolta. |
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 2 | VALUTAZIONE |
Ordine Ingegneri Perugia | Punto 2.2 – pag. 6 E’ opportuno precisare che le richieste di chiarimenti sulla proceduta e sul bando e le relative risposte debbano interessare soltanto aspetti di dettaglio tali da non modificare i contenuti essenziali della determina a contrarre; in particolare i criteri di valutazione dell’offerta e i requisiti di partecipazione alla gara | Non accolta. I chiarimenti non modificano gli atti di gara ma esplicitano possibili ambiguità. Nel caso che la richiesta di chiarimenti evidenzi la necessità di modificare i contenuti essenziali degli atti di gara, la SA, valutatane la fondatezza, procederà in autotutela a pubblicare un nuovo bando. |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | 2.1 Documenti di gara: Appare opportuno che venga reso maggiormente palese l’obbligo della pubblicazione legale su sito internet della S.A. della documentazione di gara | Non accolta. La pubblicazione è obbligo imposto dalla legge recepito nel bando mediante l’indicazione obbligatoria dell’indirizzo internet (profilo del committente) dove deve essere pubblicata la documentazione di |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 2 | VALUTAZIONE |
gara. Essendo una parte obbligatoria del bando, non ci si può discostare. | ||
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | PAR. 2.1. PATTO DI INTEGRITA’/PROTOCOLLO DI LEGALITA’: potrebbe essere opportuno suggerire alle S.A. di prevedere, all’interno del disciplinare, i riferimenti ai patti di integrità o ai protocolli di legalità solo previa verifica della presenza, all’interno della definizione di “filiera delle imprese” ivi contenuta, dei soggetti incaricati dei servizi di ingegneria o di architettura ( taluni patti o protocollo, invero, non menzionano espressamente tali soggetti all’interno della filiera delle imprese, pertanto potrebbe essere oggetto di contestazione l’applicazione delle clausole ivi contenute). | Non accolta. I patti sono applicabili a tutti i partecipanti in quanto contengono impegni generici. |
Green Building Council Italia | E’ a nostro parere opportuno che nel paragrafo “2.1 DOCUMENTI DI GARA” al punto “5) Documentazione Tecnica” venga specificato che questa deve essere completa di una relazione tecnica (oppure di una relazione guida metodologica) nella quale la S.A indica i CAM da applicare nell’appalto oggetto di gara. | Accolta. |
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 3 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Nella tabella si potrebbe spiegare meglio come indicare la prestazione principale e quelle secondarie; ad esempio la progettazione può essere suddivisa tra le varie classi e categorie? Indicazione molto importante perché determina chi deve essere il capogruppo ed i requisiti che deve possedere. | Accolta. Il disciplinare è stato modificato nel senso di riferire le prestazioni principali e secondarie alle categorie/ID e non più al tipo di incarico. Pertanto, il riferimento è stato tolto dalla tabella relativa agli incarichi e inserito separatamente con una clausola che indica la categoria e ID della prestazione principale. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx – | Sarebbe opportuna una nota in calce alla tabella 1 per specificare il criterio in base al quale una prestazione è da considerarsi principale o secondaria. L'Anac, in uno dei suoi documenti, aveva qualificato come prestazione principale (nel caso di servizi di ingegneria) la categoria di lavori oggetto del servizio di importo superiore alle altre previste dal bando. Magari sarebbe utile specificare che solo in caso sia indicata la prestazione principale e quella secondaria è possibile partecipare alla gara in forma raggruppata in senso verticale (anche se riportato in nota al punto 7.4). | Accolta con riferimento all’indicazione della prestazione principale, in relazione alle categorie/ID e non agli incarichi. Fermo restando che è rimessa alla scelta degli operatori la modalità di aggregazione in RTI, va da sé che il RTI di tipo |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 3 | VALUTAZIONE |
verticale presuppone una prestazione prevalente e una scorporabile. | ||
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.- A.P.A.) | In detto articolo il bando prevede che, nella tabella 1, vengano riportate le prestazioni oggetto di affidamento specificando quelle principali e quelle secondarie. Atteso che ai sensi dell'art. 48-2° comma del Codice è definito: a) Raggruppamento di Tipo Verticale - quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, anche in termini economici ed i mandanti eseguono i servizi indicati come secondari; b) Raggruppamento di Tipo Orizzontale - quello in cui mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione (sia principali che secondarie); anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 7.3 lett h) ed i) [servizi e servizi di punta], relativamente a procedure in cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie ed ID opere del D.M. 17/06/2016 (cosa molto frequente) è opportuno che per l’individuazione della prestazione principale non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza), ma venga fatta con riferimento alle categorie ed ID dello stesso D.M. 17/06/2016, considerando prestazione principale quella categoria ed ID dei lavori di maggiore importo e secondarie quelle riferibili alle altre categorie ed ID. Tale orientamento è stato già condiviso dall’AVCP con parere di precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 e determina n. 5/2010 e dall’ANAC con determina n. 4/2015. | Accolta. Il riferimento alla prestazione principale e secondaria è stata tolta dalla tabella. I disciplinare ora prevede l’indicazione separata della categoria e ID della prestazione principale. |
UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali | In detto articolo il bando prevede che, nella tabella 1, vengano riportate le prestazioni oggetto di affidamento specificando quelle principali e quelle secondarie. Atteso che ai sensi dell'art. 48-2° comma del Codice è definito: a) Raggruppamento di Tipo Verticale - quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, anche in termini economici ed i mandanti eseguono i servizi indicati come secondari; b) Raggruppamento di Tipo Orizzontale - quello in cui mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione (sia principali che secondarie); anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 7.3 lett h) ed i) [servizi e servizi di punta], relativamente a procedure in cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie ed ID opere del D.M. 17/06/2016 (cosa molto frequente) è opportuno che per l’individuazione della prestazione principale non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza), ma venga fatta con riferimento alle categorie ed ID dello stesso D.M. 17/06/2016, considerando prestazione principale quella categoria ed ID dei lavori di maggiore importo e secondarie quelle riferibili alle altre categorie ed ID. | Accolta. Il riferimento alla prestazione principale e secondaria è stata tolta dalla tabella. I disciplinare ora prevede l’indicazione separata della categoria e ID della prestazione principale. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 3 | VALUTAZIONE |
Tale orientamento è stato già condiviso dall’AVCP con parere di precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 e determina n. 5/2010 e dall’ANAC con determina n. 4/2015. | ||
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE O DI IDEE: potrebbe essere opportuno suggerire alle stazioni appaltanti di motivare il mancato esperimento del concorso di idee o del concorso di progettazione, tenuto conto del disposto dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è possibile affidare mediante la procedura di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 solo i servizi di progettazione che non riguardino lavori rientranti nella definizione di cui al primo periodo della citata disposizione; si formula tale osservazione anche alla luce del contributo fornito dall'unità operativa speciale ANAC nel corso dell'esercizio della vigilanza collaborativa in applicazione del Protocollo avente ad oggetto le procedure connesse alla realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; | Accolta in nota illustrativa. Trattasi di indicazione da fornire nella determina a contrarre. |
2) COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI: potrebbe essere opportuno estendere l'obbligo (ora limitato al solo servizio di direzione dei lavori), gravante in capo alla stazione appaltante, di indicare i costi della sicurezza da interferenze nonché quello (parimenti limitato al solo servizio di direzione dei lavori), gravante in capo ai concorrenti, di indicare i propri oneri di sicurezza aziendali, anche nel caso di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, in generale, per ogni servizio di ingegneria da svolgere presso il luogo in cui si eseguiranno i lavori. | Non accolta. Ad una migliore analisi normativa e di contesto, è emersa la necessità di considerare i servizi di ingegneria come servizi di natura intellettuale senza eccezioni di sorta. Peraltro, si deve tener conto del fatto che tutti coloro che hanno accesso al cantiere (direttore lavori, coordinatore sicurezza e collaudatore) beneficiano delle misure di sicurezza che appresta l’impresa esecutrice dei lavori. | |
Rete Professioni Xxxxxxxx | Si chiede l’eliminazione dei riferimenti ai lotti | Non accolta. Cfr. risposta alla medesima l’osservazione nelle premesse. |
Chiede di eliminare nella tabella la dicitura “CPV” | Non accolta. L’indicazione delle CPV è obbligatoria nel bando e di conseguenza nel disciplinare (cfr. allegato XIV parte prima lett. C). | |
Chiede di eliminare nella tabella la dicitura “Prestazione principale e secondaria” | Accolta. Il disciplinare è stato modificato nel senso di |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 3 | VALUTAZIONE |
riferire le prestazioni principali e secondarie alle categorie/ID e non più al tipo di incarico. Pertanto, il riferimento è stato tolto dalla tabella relativa agli incarichi e inserito separatamente con una clausola che indica la categoria e ID della prestazione principale. | ||
ITACA | In riferimento all'importo posto a base di gara si afferma che esso "è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA". Ciò è in contrasto con l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore". Non si è a conoscenza della presenza di disposizioni particolari che, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri affidamenti, sottrarrebbero dall'importo a base di gara gli oneri previdenziali ed assistenziali, dunque manca la base normativa per tale previsione. Tale sottrazione avrebbe inoltre un'incidenza diretta sulla determinazione dell'importo e della procedura, quindi sulla disciplina applicabile. Si chiede quindi, laddove tale esclusione derivi da una previsione normativa ad hoc per tale settore, di esplicitarlo in maniera espressa o in alternativa di modificare la dizione del bando tipo sottraendo dall'importo solo l'IVA come previsto dall'art. 35 del Codice. | Non accolta. Gli oneri previdenziali entrano nel calcolo per la soglia ma sono fuori dalla base d’asta. |
Per quanto attiene alla previsione relativa ai casi di incarichi di Direzione Lavori, nello schema di disciplinare si prevede da parte della stazione appaltante l'indicazione degli "oneri per la sicurezza da interferenze", con conseguente indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale da parte dell'operatore economico, inserendo di fatto una modifica alla normativa e ingenerando dubbi interpretativi riguardo alla esclusione – espressamente prevista dall'art. 95, comma 10, del Codice – della quantificazione degli oneri aziendali per i servizi di natura intellettuale. Dal momento che i servizi di ingegneria e architettura sono assimilati ai servizi di natura intellettuale, l'esclusione dovrebbe valere anche per il Direttore dei lavori. In caso contrario, si chiede come mai non siano state previste analoghe disposizioni per altre figure, come ad esempio quella del collaudatore in corso d'opera. | Accolta. I servizi di ingegneria sono servizi di natura intellettuale e dunque, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, esclusi dal calcolo degli oneri della sicurezza. È stato, pertanto, eliminato il riferimento nel Disciplinare. | |
Seguendo lo schema del disciplinare tipo, all'obbligo di indicare nel bando di gara la prestazione principale e quella secondaria, di cui all'art. 48, comma 2, del Codice, si assolve indicando il tipo di servizio (Progettazione, D.L., Coordinamento della sicurezza, ecc.). Si tratta di una contraddizione con precedenti interpretazioni dell'Autorità: infatti, nel Parere ANAC n. 122 del 06/06/2014 si legge che "nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura | Accolta. Il riferimento alla prestazione principale e secondaria è stata tolta dalla tabella. I disciplinare ora prevede l’indicazione separata della categoria e ID |
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ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale | della | prestazione | |
e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la | principale. | ||
mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, | |||
con i relativi importi". Occorre poi considerare la difficoltà di | |||
computare i requisiti per i servizi c.d. tecnici, la cui natura non | |||
consente una classificazione così netta fra prestazione | |||
principale e secondaria, essendo possibile – a differenza di | |||
quanto accade per la gare di lavori – la compresenza di più | |||
servizi (ad es: progettazione, direzione lavori, coordinamento | |||
della sicurezza) e più classi/categorie di opere. Inoltre, anche | |||
all'interno di una stessa prestazione, potrebbe darsi lo | |||
svolgimento della stessa da parte di soggetti diversi. Laddove | |||
si accedesse ad una classificazione in presenza di un servizio di | |||
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei | |||
lavori (dove la prestazione principale è la progettazione e | |||
secondarie sono le restanti due), i requisiti andrebbero distinti | |||
in termini di importo per le tre categorie di prestazioni, ma poi | |||
dovremmo comunque consentire che per la prestazione | |||
principale attinente alla progettazione, che comprenda più | |||
categorie di opere, i professionisti possano partecipare con un | |||
raggruppamento orizzontale o verticale ovvero ripartendosi la | |||
progettazione delle diverse categorie in relazione alla diversa | |||
competenza, coprendo quindi i requisiti in maniera diversa. | |||
Strettamente collegato al punto precedente, vi è poi il | L’osservazione, | ||
problema della qualificazione in caso di RTP: infatti, gli | condivisibile nei termini | ||
obblighi di qualificazione ed esecuzione sono considerati in | in cui è stata posta, è da | ||
maniera analoga a quanto si fa negli appalti di lavori pubblici. | ritenersi superata alla | ||
Però, mentre in questi ultimi vi è corrispondenza tra | luce della nuova | ||
categoria nella quale ci si qualifica e prestazione svolta (chi si | impostazione del | ||
qualifica in OG1 poi eseguirà le lavorazioni in tale categoria), | disciplinare – in | ||
per i servizi tecnici, al contrario, si possono avere prestazioni | accoglimento delle | ||
che richiedono la qualificazione in tutte le categorie | numerose osservazioni | ||
progettuali. Si consideri, ad esempio, la seguente ipotesi: | in tal senso –, secondo | ||
Affidamento di Progettazione esecutiva (importo 50.000 | cui la prestazioni | ||
Euro) e Direzione lavori (importo 24.000 Euro) | (principale e | ||
Importo dei lavori 1.000.000 Euro suddivisi nelle seguenti | secondaria) sono | ||
classi e categorie | determinate in base alla | ||
E.08 400.000 (principale); | categorie e ID dei | ||
IA.01 340.000 Euro; | relativi lavori. | ||
V.02 260.000 Euro. | |||
Nel caso di RTP verticale puro, l'ANAC sostiene che “il | |||
possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla | |||
mandataria si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo | |||
orizzontale o misto (per la subassociazione orizzontale), | |||
mentre, nel caso di raggruppamento verticale puro è | |||
sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la | |||
parte della progettazione che intende eseguire (cfr. Parere | |||
Anac del 6 giugno 2016, n. 122; Id. Determinazione del 10 | |||
ottobre 2012, n. 49)”, cfr. Delibera ANAC 431 del 27 aprile | |||
2017. Dunque, seguendo l'esempio, un RTP verticale è | |||
qualificato correttamente se Alfa ha i requisiti per E.08, Beta | |||
per IA.01 e V.02 e, nel gruppo di lavoro, Alfa esegue la | |||
Progettazione esecutiva e Beta la Direzione lavori. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 3 | VALUTAZIONE |
Ciò però non risponde a quanto previsto in tema di qualificazione, in quanto Alfa, che esegue la progettazione, deve avere esperienza per tutte e tre le categorie altrimenti si troverebbe a progettare su aspetti di cui non ha esperienza e quindi potrebbe avere la necessità di svolgere l'attività di progettazione insieme ad altri professionisti che hanno esperienza di progettazione nelle altre categorie di opere. Beta, da parte sua, dovendo svolgere l'attività di direzione lavori per tutta l'opera, dovrebbe avere esperienza di direzione lavori per tutte e tre le categorie di opere. In considerazione della peculiarità dell'oggetto della procedura di affidamento, quindi, per consentire la necessaria flessibilità derivante da questa tipologia dei servizi, si suggerisce di non prevedere la distinzione fra prestazione principale e secondaria e lasciare ai RTP la possibilità di ripartirsi la prestazione fra gli stessi, valutando il possesso dei requisiti in modo globale e richiedendo comunque alla capogruppo di coprire i requisiti in misura maggioritaria. Ossia, sempre seguendo l'esempio sopra fatto: Alfa (capogruppo) e Beta (mandante), ai fini dei requisiti, apportano i servizi per tutte e tre le classi e categorie di opere e per gli importi sommando i propri requisiti. Alfa apporta i requisiti in misura maggioritaria prendendo a riferimento la somma degli importi delle tre classi e categorie di opere ed entrambe eseguono la prestazione ripartendosela fra progettazione e direzione lavori. In alternativa, laddove si ritenga di dover necessariamente mantenere la distinzione fra prestazione principale e secondaria, si suggerisce di introdurre la previsione di una disciplina più flessibile che consenta agli operatori economici, in presenza di più prestazioni come ad es. progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di qualificarsi applicando la disciplina dei raggruppamenti orizzontali o verticali all’interno di ognuna delle prestazioni sulla base della ripartizione delle attività fra gli stessi e con requisiti calibrati in relazione ai diversi importi delle tre prestazioni. Questo, nell’esempio fatto prima, porterebbe a quanto segue: Alfa, che esegue la progettazione, deve qualificarsi dimostrando di aver svolto progettazione di lavori o gli altri servizi per tutte e tre le classi e categorie e per gli importi indicati, o da solo o in un RTP con più professionisti, apportando requisiti in misura maggioritaria calcolata sull’insieme dei servizi apportati; Beta, che esegue la direzione lavori, deve qualificarsi dimostrando di avere svolto servizi per tutte e tre le classi e categorie e per gli importi indicati o da solo o in RTP con più professionisti. Questa previsione potrebbe tuttavia portare ad un innalzamento dei requisiti richiesti, in quanto gli stessi sono calibrati non sull’importo dell’affidamento – ovvero 50.000 Euro per progettazione e 24.000 Euro per DL – ma sull’importo lavori, con conseguente incidenza sulla possibilità di partecipazione da parte degli operatori. |
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
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OICE Legacoop | 4.2 Opzioni. Le indicazioni sulle modifiche del contratto senza ripetizione di gara devono essere esplicitate. Com’è noto l’attività di progettazione ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il “progetto”. Le norme non prescrivono la redazione di tre distinti progetti, l’uno sempre conforme all’altro, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo. In questa ottica assumono rilievo sia la durata del ciclo del progetto che rende necessario l’adeguamento dei costi ai prezziari, sia il fatto che durante la fase di progettazione spesso le Amministrazioni, dopo avere stimato l’importo dei lavori sulla base del progetto di fattibilità realizzato all’interno, si trovano nella condizione di dovere rivedere il costo dell’opera anche per effetto di mancate indagini geognostiche in fase preventiva e di successive determinazioni di enti vari. In considerazione del fatto che la direttiva appalti all’art. 72 (e in parte il Codice all’art.106 c.1) fornisce la chiave di lettura per disciplinare la materia, potrebbe essere utile inserire nel disciplinare una clausola che, ad esempio, chiarisca che non si procederà ad una nuova procedura d’appalto se le modifiche ai sensi del comma 1 lett. a), a prescindere dal loro valore monetario, conseguono solo ad un aumento del costo dell’opera progettata, e se tali modifiche non cambino l’equilibrio economico del contratto. | La clausola relativa alle modifiche contrattuali disposte ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, ha una portata generale. È possibile, pertanto, un suo utilizzo anche per far fronte alle problematiche descritte nell’osservazione in commento, a condizione che siano esattamente e motivatamente enucleati nel disciplinare di gara: portata, natura e condizioni delle eventuali modifiche contrattuali, nel senso indicato dall’osservazione. |
Conforma | L’opzione facoltativa di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione del servizio, per la caratteristica intrinseca della prestazione, va applicata ai soli affidamenti dei servizio di progettazione e non alle altre tipologie di servizi, trattandosi di attività che risentono del carattere di accessorietà con l’esecuzione dell’opera. L’attività di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione è un’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e come tale avente carattere di accessorietà. | Accolta. Modificata la dicitura del bando al punto 4.1. Nell’offerta economica era già prevista per la sola progettazione. |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) PAR. 4.2: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI: potrebbe essere opportuno chiarire la corretta applicazione della procedura da adottare nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 per affidare l'incarico di direzione dei lavori al medesimo soggetto già incaricato della progettazione: in particolare, potrebbe essere opportuno confermare che il valore stimato dell'appalto avente ad oggetto la sola progettazione sia rappresentato esclusivamente dall'importo della prestazione concretamente affidata (ossia la sola | Non accolta. L’importo stimato cui si riferisce l’art. 23, comma 11, deve essere distinto dall’importo a basa di gara. L’espressione utilizzata dalla norma appena richiamata è coerente con quella contenuta nell’art. 35, comma 4 |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 4 | VALUTAZIONE |
progettazione) e che il valore dell'attività di direzione dei lavori | (quest’ultimo relativo al | |
(da indicare nel bando, a mero scopo dichiarativo, riservandosi | valore da considerare ai | |
la facoltà di affidare al medesimo progettista anche questa | fini della soglia). | |
attività, con diversa e successiva procedura) non confluisca nel | L’importo a base di gara | |
valore stimato dell'appalto di progettazione, ma debba essere | di cui al punto 3 del | |
tenuto in conto solo per individuare la procedura da applicare | disciplinare è relativo | |
nell'affidamento della progettazione (aperta o negoziata, | all’incarico che viene | |
sommando fittiziamente i due importi). Milita a favore di tale | effettivamente affidato | |
ipotesi l'interpretazione letterale dell'articolo 157, co. 1, del | (sola progettazione | |
X.Xxx. n. 50/2016 (che, riferendosi all'affidamento della | ovvero progettazione | |
direzione dei lavori, definisce tale affidamento quale "diretto", | congiuntamente a | |
lasciando, così, presumere che la direzione dei lavori sia | direzione lavori, etc.). | |
affidata mediante una diversa procedura, successiva a quella di | Il valore complessivo | |
affidamento della progettazione, e recante, quindi, un diverso | dell’appalto, fornito al | |
CIG), che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 6, dell'abrogato | punto 4, tiene conto di | |
X.Xxx. n. 12 aprile 2006, n. 163. Peraltro, l'art. 23, co. 11, del | tutte le opzioni che | |
D.Lgs. n. 50/2016, non contenendo la medesima | potrebbero aumentare | |
specificazione ("diretto"), sembra riferirsi al diverso caso in cui | il valore dell’appalto | |
il contratto affidi, congiuntamente alla progettazione, la | medesimo, in futuro. | |
direzione dei lavori in via opzionale (e, pertanto, il relativo | Tale valore è reso noto | |
importo confluisce nel valore stimato dell'appalto). | ai concorrenti e deve | |
essere preso in | ||
considerazione dalla | ||
stazione appaltante solo | ||
ai fini della soglia. Stessa | ||
regola che vale per il | ||
caso di affidamento | ||
diretto, da prevedersi, in | ||
bando, della direzione | ||
lavori, laddove | ||
ricorrano i presupposti | ||
di cui all’art. 157, | ||
comma 1. | ||
In tal ultima ipotesi, il | ||
valore della direzione | ||
concorre, | ||
complessivamente con | ||
gli altri servizi a | ||
determinare la soglia | ||
(comunitaria o meno) | ||
se la stima conduce ad | ||
un importo sopra | ||
soglia, si applicano le | ||
relative procedure, | ||
quand’anche la base | ||
d0atsa (senza la | ||
direzione che ci si | ||
riserva di affidare | ||
direttamente al | ||
progettista incaricato) | ||
sia inferiore alla soglia | ||
comunitaria. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 4 | VALUTAZIONE |
Rete Professioni | [Nei casi in cui è richiesta la redazione della relazione | Accolta e modificato il |
Tecniche | geologica] L’operatore economico deve garantire la | disciplinare in tale senso |
presenza di un geologo in una delle seguenti forme: | all’art. 5. | |
- componente di un raggruppamento temporaneo; | ||
- associato di una associazione tra professionisti; | ||
- socio/amministratore/direttore tecnico di società di | ||
professionisti o di ingegneria | ||
L’eventuale riduzione dei tempi, come riportato al Capitolo 6 | Non accolta. | |
paragrafo 1.6, delle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di | Il limite alla riduzione | |
Architettura e Ingegneria, non potrà superare la percentuale | dei tempi è stato già | |
del 20%. [In ogni caso dovranno essere indicate le modalità | previsto al punto 17 lett. | |
con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi | c) del bando che | |
di prestazione, senza andare a scapito della qualità]. | disciplina la | |
presentazione | ||
dell’offerta economica. | ||
È stato altresì previsto | ||
che nello schema di | ||
contratto siano inserite | ||
penali da applicarsi in | ||
caso di mancato | ||
rispetto della riduzione | ||
offerta. | ||
Chiede di eliminare il paragrafo 4.2 relativo alle OPZIONI | Non accolta. Osservazione non | |
valutabile in quanto | ||
manca la motivazione. |
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 5 | VALUTAZIONE |
OICE | Utilizzazione del geologo e altri consulenti (archeologo e altre | Il geologo deve essere |
Legacoop | figure non sempre presenti nell’organico usuale). | presente già in gara e la |
Andrebbe chiarito se il dipendente (o il collaboratore | sua presenza costituisce | |
autonomo, o il socio) deve essere presente al momento | requisito di idoneità | |
dell’offerta o al momento della prestazione. | professionale. In ogni | |
caso, si segnala che, a | ||
differenza del geologo, | ||
la carenza delle altre | ||
figure professionali | ||
eventualmente richieste | ||
(come requisiti tecnici), | ||
può essere ovviata | ||
mediante avvalimento. | ||
Andrebbe inoltre considerata l’opportunità di ammettere che | Accolta. | |
le attività specialistiche riconducibili alle competenze di | L’art. 31, co. 8, del | |
soggetti diversi dalla figura del geologo possano essere | D.Lgs. n. 50/2016 (che | |
considerate escluse dal divieto di subappalto, anche per evitare | riproduce il disposto | |
oneri di associazione in raggruppamento di figure | dell'art. 91, co. 2, del | |
professionali che, oltre a non possedere requisiti, non hanno | D.Lgs. n. 163/2006) |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 5 | VALUTAZIONE |
neanche un minimo interesse ad assumere gli oneri e le | esclude solo la relazione | |
responsabilità riferibili ai mandanti di un rtp. Così facendo si | geologica dagli | |
consentirebbe la presentazione del curriculum del consulente. | "elaborati specialistici" | |
(Che abbia fatturato anche meno del 50%) e quindi fuori dalla | per i quali non vige il | |
nozione dell’”organico medio annuo”. | divieto di subappalto. | |
Trattandosi di una | ||
norma eccezionale che | ||
deroga al generale | ||
principio della | ||
subappaltabilità delle | ||
prestazioni, deve essere | ||
interpretata | ||
restrittivamente. | ||
Pertanto gli “elaborati | ||
specialistici” diversi | ||
dalla relazione | ||
geologica, sono sottratti | ||
al divieto di subappalto. | ||
Agenzia nazionale | Si formula la seguente osservazione: | Cfr. risposta precedente |
per l'attrazione degli investimenti e | 1) PROFESSIONISTI DIVERSI DAL GEOLOGO: potrebbe essere opportuno precisare se l'obbligo di prevedere | e risposta al punto n. 9. |
lo sviluppo | la presenza di un geologo nelle forma indicate nel bando-tipo, | |
d'impresa S.p.A. - | si estenda anche ai professionisti incaricati di redigere le | |
Invitalia | relazioni specialistiche diverse dalla relazione geologica; si | |
rinvia, al riguardo, all’osservazione formulata con riferimento | ||
al successivo punto n. 9 (SUBAPPALTO). | ||
Rete Professioni | Considerando la definizione prevista all’art. 3 punto p) | Non accolta. |
Tecniche | “«operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, | La clausola del |
un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione | disciplinare riguarda le | |
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso | modalità di | |
il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del | partecipazione alla gara | |
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la | di quei soggetti che | |
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di | sono in concordato | |
servizi” il professionista, singolo o raggruppato, è da | preventivo con | |
individuare tra gli operatori economici e non tra le imprese di | continuità aziendale | |
cui all’art. 45. | disciplinato dall’art. 000 | |
xxx xxxxx 0 xxx XX 0 | ||
marzo 1942 n. 267. | ||
Essa dunque non può | ||
che riferirsi solo ed | ||
esclusivamente a quei | ||
soggetti che possono | ||
essere oggetto di | ||
procedure fallimentari | ||
tra cui non rientrano i | ||
professionisti. | ||
Pertanto, la dizione | ||
“imprese” è corretta e | ||
non va modificata con | ||
“operatori economici”. | ||
Per la medesima | ||
motivazione non è stato | ||
modificato il punto |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 5 | VALUTAZIONE |
15.3.1 n. 18 del disciplinare. | ||
[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, forma giuridica specifica]. [Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I I raggruppamenti di operatori economici, di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), nell’esecuzione dell’appalto, dovranno rispettare, | Accolta secondo la formulazione si seguito riportata e trasfusa nel testo del disciplinare tipo. “i raggruppamenti di operatori economici di cui alle lett. da a) ad h), dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45, co.3 del Codice, la forma di ....” Idem per la seconda osservazione, mutatis mutandis. |
6. REQUISITI GENERALI
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 6 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si suggerisce di aggiungere, alla fine del primo periodo, le parole "o altra situazione che comporti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione", in quanto l'art. 80 del Codice non esaurisce tutte le ipotesi di incapacità a contrarre. | Non accolta. Si ritiene che l’art. 80 (comma 1 lett. g e comma 5 lett. f) esaurisca tutte le ipotesi di incapacità a contrarre. |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) REQUISITI DELLO STAFF DI PROGETTAZIONE: potrebbe essere opportuno precisare se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (nonché il conseguente obbligo dichiarativo) siano estesi anche ai professionisti incaricati di svolgere i servizi di ingegneria, ancorché non ricadenti nell'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, dell'articolo 80, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (anche alla luce di quanto affermato dal TAR Piemonte, Sez. I, 6 marzo 2014, n. 383, seppur con riferimento alla fattispecie di appalto integrato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006). Qualora le cause di esclusione citate si intendano riferite anche allo staff di progettazione, i nominativi dei singoli professionisti andranno indicati all'interno della documentazione amministrativa (cfr. osservazioni al punto n. 7). | Non accolta, in quanto i motivi di esclusione riguardano l’operatore economico (rectius: soggetti dell’art. 80, co. 3 dell’operatore) e non i professionisti esecutori che non rientrano tra quei soggetti. Nel disciplinare al punto 15.3.1 è già prevista l’indicazione dei professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. C). |
XXXXX | Xx suggerisce di esplicitare, in caso di raggruppamento, l'esonero del giovane professionista dal presentare relativa dichiarazione. | Accolta al punto 7 della nota illustrativa |
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Se viene richiesto l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura (o servizi di punta): 1) nel caso di società non viene specificato se il requisito deve essere riferito alla persona fisica che eseguirà la prestazione oppure se può essere stato eseguito anche da soggetti che nell'ambito del servizio da affidare non eseguiranno nulla. | Il requisito deve essere riferito all’operatore economico che partecipa a gara, senza vincolo con riferimento al gruppo di lavoro indicato. |
2) nel caso di RTC verticali, in presenza di più classi/categorie, pare debbano essere posseduti interamente dal capogruppo (in tutte le classi/categorie); di conseguenza le prestazioni secondarie potrebbero essere eseguite da chi non ha dimostrato di avere esperienza. Sarebbe meglio che vi fosse corrispondenza tra la qualificazione di ciascun operatore economico e la quota di esecuzione di rispettiva pertinenza. | L’osservazione, condivisibile nei termini in cui è stata posta, è da ritenersi superata alla luce della nuova impostazione del disciplinare – in accoglimento delle numerose osservazioni in tal senso –, secondo cui la prestazioni (principale e secondaria) sono determinate in base alla categorie e ID dei relativi lavori. | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Se richiesto personale Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. k) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. In riferimento al requisito sopra riportato valuti codesta Autorità se sia opportuno specificare che, in caso di RTP tra singoli professionisti, il soggetto individuato quale capogruppo, al fine di ottemperare a tale prescrizione, debba dimostrare di avere alle proprie dipendenze almeno uno dei soggetti di cui al punto k) di cui al cap. 7.3, ovvero di avere nel proprio organico un dipendente un consulente o un collaboratore. La costituzione di un RTP, composto esclusivamente da professionisti monosoggettivi, comporterebbe il mancato soddisfacimento del requisito in testa al soggetto individuato quale capogruppo | Accolta in nota illustrativa. |
Valuti codesta Autorità, se sia opportuno specificare che, i servizi di punta vadano individuati all'interno dell'elenco dei servizi indicati per soddisfare il requisito relativo ai servizi svolti nell'ultimo decennio. Tale specificazione si ritiene indispensabile al fine di evitare di aggirare l'obbligo per la mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria. Molti raggruppamenti indicano i servizi svolti negli ultimi dieci anni ed individuano il soggetto capogruppo in possesso del requisito in misura maggioritario, salvo poi, indicare il soggetto in possesso del requisito dei servizi di punta, Spesso risulta che | Non accolta. Il servizi di punta potrebbero coincidere con alcuni dei servizi indicati in elenco, non si ritiene di poter imporre, tuttavia la necessaria coincidenza, anche in ragione della considerazione secondo |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
l'importo dei servizi di punta supera quello apportato dalla mandataria al fine di soddisfare il requisito relativo ai servizi svolti negli ultimi dieci anni. | cui la prescrizione proposta non costituisce una sicura garanzia del rispetto della regola normativa secondo cui la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria. | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si suggerisce, al punto 7.1, di inserire anche il requisito dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua (per tutti i soggetti che effettueranno il servizio) previsto dalla d.p.r. n. 137/2012. | Non accolta. Non rileva ai fini della gara. L’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti all’albo è condizione di permanenza nell’albo. |
Al punto 7.2 lettera g) si suggerisce di richiedere anche la quietanza del pagamento del premio per l'annualità in corso. | Accolta, nel senso che è stato richiesto di presentare una polizza in corso di validità. | |
Al punto 7.3, lettera i) si chiede di chiarire come procedere per valutare l'analogia dei servizi eseguiti, PER DIMENSIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, rispetto a quelli oggetto di gara. | Trattasi di quesito e non di suggerimento di modifica del bando. In ogni caso, le linee guida n. 1 chiariscono, nella parte IV par. 2.2.2.5, come valutare l’analogia dei servizi rispetto a quelli posti a base di gara. | |
Si suggerisce anche di valutare la possibilità che il requisito del servizio di punta possa essere dimostrato anche con un solo servizio, anziché due, purché di importo non inferiore a quello oggetto di gara, perché non è la quantità di servizi in sè che dimostra il requisito bensì l'importo dei servizi eseguiti. | Accolta. | |
Al punto 7.4 si suggerisce di stabilire che i requisiti dell'abilitazione di cui al d. lgs. 81/2008 e dell'iscrizione all'albo dei geologi non siano richiesti al raggruppamento nel suo complesso bensì al soggetto che eseguirà le specifiche prestazioni. | Il requisito deve essere sempre posseduto dal soggetto che eseguirà le prestazioni - cfr. punto 7.1 lett. d) ed e). Il disciplinare è stato riformulato per maggiore chiarezza. | |
Per quanto riguarda l'elenco di servizi di ingegneria si suggerisce che in caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso ossia da ciascun soggetto per quanto di propria competenza in relazione alle prestazioni principali o secondarie previste dal bando. | Accolta e riformulato in tal senso il disciplinare, con riferimento al raggruppamento verticale. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
Per quanto riguarda l'opzione alternativa per i servizi di punta si chiede se i due servizi possono essere posseduti anche da più di due diversi componenti il raggruppamento. | Non accolta. I due servizi non possono essere posseduti da più di due diversi componenti, in quanto ciò verrebbe a violare il principio di infrazionabilità del requisito medesimo, precisato in nota illustrativa. La giurisprudenza richiamata in nota illustrativa ha chiarito, infatti, come la non frazionabilità non debba essere riferita ai complessivi due servizi richiesti ma vale sempre e comunque in relazione al singolo servizio, che deve poter essere dimostrato in capo ad un solo componente del raggruppamento, e conseguentemente in capo ad un massimo di due componenti. | |
Per il titolo di studio professionale si suggerisce che esso debba essere posseduto da chi esegue la prestazione e non dal raggruppamento nel suo complesso. | Il requisito deve essere sempre posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. Il disciplinare è stato riformulato per maggiore chiarezza. | |
Infine, per quanto riguarda il requisito del personale si chiede se, in caso di RTP verticale, debba essere posseduto comunque in misura maggioritaria dalla mandataria e non anche pro quota dalle mandanti. | Secondo la Linea guida n. 1 non può essere richiesto un requisito minimo alle mandanti (parte IV 2.2.3.1), soprattutto in tema di personale, vista la difficile frazionabilità dello stesso; in particolare laddove vengano richieste poche unità. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
Al punto 7.5. consorziate "esecutrici".... | Osservazione non comprensibile | |
OICE Legacoop | Paragrafo 7: requisiti delle nuove società (art. 46, comma 2 codice) Al paragrafo 7 si affronta il tema della comprova dei requisiti da parte delle nuove società (di professionisti o di ingegneria) stabilendo che nel primo caso (stp) si fa riferimento, per i primi 5 anni, ai requisiti dei soci e nel secondo caso (SdI) si fa riferimento ai requisiti dei direttori tecnici e dei dipendenti. Si segnala che tale precisazione si pone in contrasto con la norma (art. 46, comma 2) che testualmente afferma: “…possono documentare il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.”. La norma, attraverso l’impiego della congiunzione “e”, è da interpretarsi nel senso che per le società di ingegneria (ivi comprese le società cooperative a responsabilità limitata) il riferimento ai direttori tecnici e ai dipendenti si aggiunge a quello dei soci. Tale lettura è l’unica possibile e orientata al favor partecipationis e al divieto di discriminazione sulla base della forma giuridica, in quanto tiene conto del fatto che la maggiore parte delle nuove società di ingegneria sono la naturale evoluzione di studi professionali o della necessità di singoli professionisti di organizzarsi in forma di società di capitali (anche con apporti esterni). Sarebbe quindi paradossale che i professionisti (che dovessero scegliere di non essere direttori tecnici e di mantenere una posizione da libero professionista con partita IVA all’interno della società di cui sono soci), finiscano per essere penalizzati rispetto ai colleghi che costituiscono una stp. Si suggerisce quindi di aggiungere al paragrafo 7, penultima riga della pagina 15, prima delle parole: “dei direttori tecnici” le parole “dei soci, nonché….”. | Accolta e modificata in tal senso il disciplinare tipo (cfr. punto 7 pag 15) |
Si suggerisce inoltre di inserire i contenuti dei seguenti passaggi del parere dell’Autorità del 18/6/2009 che chiarisce cosa debba intendersi per “nuova società”, al fine di assicurare alle SS.AA. un indirizzo interpretativo omogeneo e una chiara indicazione nelle fasi di verifica dei requisiti:”…..affinché possa parlarsi di nuova società è necessaria l’attribuzione di una nuova partita IVA, ovvero del codice fiscale: le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società….”. Infine anche il profilo dei requisiti in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società appare opportuno che sia chiarito, sempre sulla scia del citato parere del 2009: “la nuova società, ai sensi dell’art. 2051 c.c. ai fini | Accolto in nota illustrativa |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 253, comma 15 del codice (oggi art. 46, comma 2, n.d.r.), sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purchè negli ultimi tre anni (oggi 5 anni, n.d.r.) successivi a tale costituzione”. | ||
Paragrafo 7.2 punto g: sostituire il limite fissato per la polizza r.c. professionale (50% dell’importo dei lavori), con un livello rapportato all’importo della prestazione da affidare. Va preliminarmente rilevato che l’avere rapportato al “costo di costruzione” (come affermato nella linea guida 1-2016, l’importo percentuale della copertura assicurativa non è conforme al codice - art. 83, comma 4 lettera c e allegato XVII- che parla sempre e solo di “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” e di “comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”. L’avere legato, nelle linee guida 1-2016, l’idoneità della copertura r.c. professionale all’importo del costo di costruzione appare quindi scelta criticabile, tale da restringere la concorrenza, contrariamente all’intento del legislatore che voleva creare un sistema alternativo al fatturato a favore e a tutela delle PMI che spesso faticano a raggiungere determinati livelli di fatturato. Ma l’elemento dirimente è che la scelta operata con la direttiva e con il codice muove dal favor partecipationis soprattutto verso le pmi; conseguentemente lo stesso codice non prevede più la copertura sul singolo progetto (che aveva comunque un massimale pari a 2,5 milioni a copertura dei costi di riprogettazione che avrebbe dovuto sopportare la stazione appaltante). Correttamente, nelle linee guida è stata precisata la necessità che la polizza Rc professionale copra anche i rischi oggetto della non più prevista “polizza Merloni”. Ciò premesso sulla natura e finalità della richiesta della polizza Rc professionale, come detto, non appare corretto determinare il valore di essa così come é proposto nel documento di consultazione. È chiaramente spropositato, specie per opere di importo elevato, chiedere anche il 50% del valore dell’opera. Se infatti la finalità è agevolativa rispetto al fatturato, si ritiene che al massimo si possa chiedere, come peraltro avviene nella prassi internazionale, che il massimale della polizza a copertura dei rischi professionali non ecceda un importo compreso fra il 50 e il 100% dell’importo dei servizi posti a base di gara, potendo cumulativamente i partecipanti di un rtp, raggiungere tale somma. | Parzialmente accolta. La clausola del bando è stata riformulata nel seguente modo: “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € ............ [la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell’opera da progettare]. | |
Paragrafo 7.3 personale a tempo pieno (FTE) Risulta troppo farraginoso il calcolo: vanno sommate tutte le ore lavorate (tratte da dove?) dividendole per il numero di ore del dipendente a tempo pieno (di quale contratto?) Sembra che si debba calcolare le ore lavorate in un anno e rapportarle ad un ipotetico monte ore di un dipendente tipo a tempo pieno. Non era più semplice calcolare le ore contrattuali (ad esempio 20 a settimana) e rapportarle a quelle di un dipendente a tempo pieno (per es. 40 ore), o comunque effettuare un calcolo meno da “orefice” che non si giustifica | Accolta |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
assolutamente? Per la comprova ancora si parla del “libro unico del lavoro”. Si tratta di un volume di centinaia, o in caso di grosse imprese di migliaia di pagine. Sembra una richieste eccessiva e non coerente con la capacità delle stazioni appaltanti di verificare tali elementi. Si consideri anche che il libro unico contiene dati sensibili, quali detrazioni per invalidità, assenze per malattia, situazione familiare, che dubito possano essere divulgate. Si potrebbe immaginare la possibilità di certificare il personale mediante dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo. | ||
Paragrafo 7.3 punti h) ed i): ultimazione dei servizi Quando si parla di servizi o servizi di punta si parla solo di servizi ultimati. Per le opere di valore elevato è difficile che gli stessi terminino in 10 anni, quindi bisogna aggiungere “o la parte di essi terminata nel decennio”. | Accolta sia nel bando con la sostituzione del termine ultimati con espletati sia in nota illustrativa dove viene chiarito che la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. | |
Per i servizi di punta è scritto: “Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a….” La formulazione più corretta invece dovrebbe essere: “complessivamente pari a….” e non “ciascuno pari a …..”. | Accolta. | |
Paragrafo 7.4 requisiti dei mandanti di un RTP Si ritiene opportuno chiarire la questione della possibilità per un mandante sprovvisto di requisiti, di partecipare al raggruppamento che, comunque, nel suo complesso già sia in grado di documentare il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. | Nella nota illustrativa è stato precisato che per quanto riguarda i requisiti economico finanziari c’è la piena cumulabilità in ogni tipo di raggruppamento (a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale); per quanto riguarda i requisiti tecnici, vale la regola della cumulabilità, a prescindere dall’obbligo di un contributo minimo dei singoli, nei RTP orizzontali (tranne che per l’elenco dei servizi, rispetto al quale ognuno deve contribuire a |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
dimostrarlo). Nei raggruppamenti verticali i requisiti tecnici seguono, naturalmente la specializzazione dei componenti in relazione alla prestazione principale e alle secondarie (eccezione fatta che per il personale). | ||
Ordine Ingegneri Perugia | Punto 7.1 .- pag 16 Si suggerisce l’opportunità di inserire dopo il punto d), in analogia alle prestazioni del geologo, anche quelle per le quali è richiesta una “abilitazione” specifica, quali ad esempio la prevenzione incendi, che richiede professionisti abilitati ai sensi della Legge 818/1984. | Accolta |
Punto 7.3 - lett. i) - pag. 18 - servizi di punta “analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche” Benché tale denominazione sia testualmente ripresa dalle L.G. 1 - punto 2.2.2.1 - lett. c) si ritiene opportuno chiarire il concetto di “analogia per dimensione e caratteristiche tecniche”. | Trattasi di quesito e non di suggerimento di modifica del bando. In ogni caso, le linee guida n. 1 chiariscono, nella parte IV par. 2.2.2.5, come valutare l’analogia dei servizi rispetto a quelli posti a base di gara. | |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziari: In considerazione della contrazione del mercato afferente i servizi di ingegneria ed architettura, negli ultimi anni appannaggio nella maggioranza dei casi delle società di ingegneria, al fine di consentire la partecipazione ad una platea più ampia di professionisti, si è del parere che vada eliminata la facoltatività, e si propone altresì di eliminare la richiesta di tali requisiti per le procedure il cui importo è al di sotto della soglia comunitaria, o almeno riferirla agli ultimi dieci esercizi. | Non accolta. I requisiti di capacità economico finanziaria sono previsti dall’art. 83 del Codice e non possono essere eliminati in seno ad un atto di regolazione quale è il bando tipo. Le stazioni appaltanti sono libere di decidere se e in che misura introdurli. D’altra parte, rispetto ai riferimenti della normativa vigente (cfr allegato XVII parte I lett. c), che fa riferimento agli “ultimi 3 esercizi disponibili” secondo quanto previsto anche nell’all. XII della direttiva 2014/24)la posizione dell’ANAC, espressa nelle Linee guida n. 1 e |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
nel Bando tipo n. 3 è più favorevole agli operatori del mercato. | ||
7.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale: Analogamente, si è del parere che vada eliminata la facoltatività. È facile che per analoghe tipologie di opere e di servizi differenti stazioni appaltanti operino gli affidamenti in maniera difforme introducendo un’alea di arbitrarietà. Inoltre, per le procedure il cui importo è al di sotto della soglia comunitaria, si è del parere che andrebbe eliminata la richiesta di tali requisiti. | Non accolta. I requisiti di capacità tecnica e professionale sono previsti dall’art. 83 e dall’allegato XVII del Codice. Le stazioni appaltanti sono libere di decidere se e in che misura introdurli. Gli atti di regolazione dell’Autorità declinano la loro applicazione ma la scelta del loro utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, secondo le concrete e giustificate esigenze del caso. | |
In alternativa si chiede di ampliare i servizi all’intero periodo lavorativo dell’operatore economico. | Non accolta. Pur comprendendo le esigenze sottese alla richiesta, si è dell’avviso che un limite temporale, peraltro ampio nella misura in cui è fissato a 10 anni, sia indeclinabilmente funzionale ad assicurare l’attualità minima necessaria, anche alla luce delle continue evoluzioni tecnologiche nel settore, a garantire la partecipazione alla gara di operatori qualificati ed aggiornati. | |
7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei: Relativamente ai raggruppamenti andrebbe previsto l'obbligo di almeno due giovani nel RTP ed inoltre va chiarito che, il giovane professionista, deve far parte integrante del raggruppamento, non ammettendo l’indicazione quale impiegato o con rapporti di collaborazione a contratto, o altre forme. Tale condizione forma, responsabilizzandolo, il giovane professionista. Diversamente pregiudica l’acquisizione della certificazione delle prestazioni eseguite ed ai relativi importi, necessari per partecipare alle gare. | Non accolta. L’obbligo della presenza del giovane professionista e le relative modalità di partecipazione sono previste dall’art. 4 del d.m. 263/2016, non derogabili mediante un atto di regolazione qual è il Bando tipo. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
7.1 lett c) : Il requisito dell’iscrizione all’albo deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento. | Nell’ambito punto 7.1 lett. a) del Bando, il requisito di iscrizione all’albo (per i professionisti anche in RTP) è previsto con rinvio all’apposito di dm. n. 263/2016, che all’art. 4 per i raggruppamenti prevede che sia posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo. Il requisito di iscrizione all’albo, di cui al punto 7.1 lett. c) è riferito ai componenti del gruppo di lavoro, in ragione dle fatto che potrebbero essere dispendenti di un concorrente che non è tenuto all’iscrizione in quanto tale (es. Società, consorzio, ecc.). in ogni caso, per maggior chiarezza la clausola è stata riformulata e semplificata. Il punto 7.4. del disciplinare prevede che “I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.” | |
Fatturato globale, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Altri requisiti: devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso (no quote maggioritarie della mandataria). | Non accolta. L’art. 83, comma 8 impone alla mandataria “in ogni caso di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, tenendo presente che, in mancanza del requisito, è sempre possibile ricorrere all’avvalimento. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.- A.P.A.) | Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno specificare che la S.A. ai fini del raggiungimento dell’importo minimo previsto dal bando di gara per ciascuna categoria e ID delle opere previste, possa prevedere un fattore di ponderazione (compreso tra 0 ed 1) dei servizi effettivamente svolti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, C.S.P., C.S.E., collaudo, verifica progettazione etc). La previsione di detti fattori ponderali (in tal senso delibera ANAC n. 549 del 11/05/2016), consente alla S.A. di meglio valutare l’esperienza professionale dell’operatore economico evitando che chi ha svolto ad esempio la sola progettazione preliminare, venga equiparato come servizi, a parità di categoria e ID, alla stregua di chi ha invece svolto i 3 livelli di progettazione e la direzione lavori. | Non accolta con riferimento ai requisiti di ammissione per i quali non c’è valutazione. Può essere riferito ai criteri di aggiudicazione. |
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che laddove il servizio pregresso prestato, sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), vadano considerati con riferimento alla quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento. Ciò eviterebbe che ogni componente possa usufruire per intero del requisito di qualificazione in capo al RTP, godendo di un notevole vantaggio rispetto a chi ha svolto il medesimo servizio singolarmente. In tal senso parere prec. ANAC n. 549 del 11/05/2016. | Non accolta. Non risulta necessario specificare anche nel Disciplinare tale principio generale che già la Linea guida n. 1 ribadisce, stabilendo nella parte IV punto 2.2.3.3, che il servizio pregresso può essere speso limitatamente pro quota rispetto all’importo totale. | |
All’ultimo periodo dell’art. 7.4, laddove si fa riferimento ai requisiti del personale (art. 7.3 lett. k)) per i raggruppamenti temporanei, viene specificato che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Si evidenzia che tale disposizione non è applicabile nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da singoli professionisti, dove la mandataria (1 unità tecnica) non può garantire il requisito in maniera maggioritaria (cfr determina ANAC 04/2015). | Accolta in nota illustrativa. | |
UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali | Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno specificare che la S.A. ai fini del raggiungimento dell’importo minimo previsto dal bando di gara per ciascuna categoria e ID delle opere previste, possa prevedere un fattore di ponderazione (compreso tra 0 ed 1) dei servizi effettivamente svolti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, C.S.P., C.S.E., collaudo, verifica progettazione etc). La previsione di detti fattori ponderali (in tal senso delibera ANAC n. 549 del 11/05/2016), consente alla S.A. di meglio valutare l’esperienza professionale dell’operatore economico evitando che chi ha svolto ad esempio la sola progettazione preliminare, venga equiparato come servizi, a parità di categoria e ID, alla stregua di chi ha invece svolto i 3 livelli di progettazione e la direzione lavori. | Idem vedi risposta a prima osservazione di C.U.C.-A.P.A. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che laddove il servizio pregresso prestato, sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), vadano considerati con riferimento alla quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento. Ciò eviterebbe che ogni componente possa usufruire per intero del requisito di qualificazione in capo al RTP, godendo di un notevole vantaggio rispetto a chi ha svolto il medesimo servizio singolarmente. In tal senso parere prec. ANAC n. 549 del 11/05/2016. All’ultimo periodo dell’art. 7.4, laddove si fa riferimento ai requisiti del personale (art. 7.3 lett. k)) per i raggruppamenti temporanei, viene specificato che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Si evidenzia che tale disposizione non è applicabile nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da singoli professionisti, dove la mandataria (1 unità tecnica) non può garantire il requisito in maniera maggioritaria (cfr determina ANAC 04/2015). | ||
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | Si formulano le seguenti otto osservazioni, alla luce delle quali potrebbe essere opportuno precisare: 1) PAR. 7.2: a) FATTURATO GLOBALE MEDIO ANNUO: l'applicabilità di tale requisito, ancorché non previsto nelle Linee guida n. 1; | In un’ottica pro- concorrenziale è stato previsto non solo il fatturato annuo minimo ma è stato contemplato, altresì, un fatturato medio annuo, in modo da agevolare la dimostrazione mediante il ricorso ad una media (cfr. anche nota illustrativa Bando tipo n. 1-par. 10) |
b) COPERTURA ASSICURATIVA: come la copertura richiesta ai fini della partecipazione si distingua da quella richiesta ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (anche alla luce di TAR Lombardia· Brescia, Sez. I, n. 282); si chiede, altresì, di confermare, anche alla luce del par. 13 della nota illustrativa, che, alla stipula del contratto, il progettista non dovrà produrre il mero impegno ma la copertura contenente l'estensione comprendente i lavori da progettare; | Non accolta. Deve essere presentata esclusivamente la polizza di cui all’art. 24, co. 4 del Codice, corrispondente all’assicurazione obbligatoria per tutti i professionisti per la copertura della responsabilità civile professionale. L’unica estensione della polizza deve riguardare “i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi” (cfr. Linee guida n. 1, par. II, punto 4). | ||
2) PAR. 7.3: a) PERSONALE: se il requisito di cui al par. 2.2.2.1, lett. e) , delle Linee guida n. 1 ("numero di unità minime di tecnici") debba intendersi sostituito dal requisito di cui all'art. 7.3, lett. k), del bando-tipo ("personale tecnico"); | Non accolta. Le due diciture si riferiscono al medesimo requisito. Il punto 7.3 lett. k) dà attuazione alle previsioni del punto 2.2.2.1 lett. d) ed e) delle Linee guida. | |
c) UNITA' STIMATE: se il possesso delle unità stimate per l'esecuzione dell'incarico debba intendersi requisito di partecipazione ovvero requisito di esecuzione e se sia corretto indicare i nominativi di tali unità all'interno della documentazione amministrativa; | Le unità stimate emergono dalle specifiche del capitolato e sono necessarie per l’esecuzione del contratto. Il Disciplinare usa le unità stimate solo come metro di paragone per stabilire i requisiti di partecipazione che nel caso di società riguardano all’organico medio annuo mentre per i professionisti singoli corrispondono al numero di unità minime di tecnici (cfr. Linee Guida par. 2.2.2.1 lett. e) | |
3) PAR. 7.4: a) ISCRIZIONE ALL'ALBO: che il requisito (che deve essere posseduto dal RTP nel suo complesso) deve essere posseduto dal mandante che eseguirà la prestazione per la cui esecuzione il requisito è richiesto; che, in caso di RTP verticale, se il requisito riguarda l'esecuzione della categoria di progettazione principale, questo deve essere posseduto dal mandatario; | Accolta. Modificata la formulazione della clausola (7.4 relativa al requisito 7.1 lett. c) in modo da dare atto della riferibilità degli incarichi dei professionisti a ciascun membro del RT in relazione alle diverse tipologie di prestazioni eseguite. | |
b) COPERTURA ASSICURATIVA: il perché la copertura sia "annua" (diversamente dalla richiesta ex art. 7.3, lett. g)]; | Accolta. È stato eliminato il riferimento alla parola |
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“annua” trattandosi di copertura obbligatoria, la cui durata seguirà la prassi invalsa presso le compagnie assicuratrici. | ||
c) PUNTO 7.3 lett. h) E i): che, in caso di RTP verticale, il requisito deve essere posseduto dal mandatario nella categoria di progettazione principale; | Accolta. | |
d) PERSONALE: come valutare il requisito in caso di RTP composto contemporaneamente da società e liberi professionisti. | Prevale il requisito dell’organico medio annuo che sarà dimostrato dalle società. La regola che si evince anche dall’allegati XVII è quella dell’organico medio annuo. La regola delle unità minime parametrate alle unità stimate è una regola enucleata in via interpretativa dall’ANAC per andare incontro alle esigenze degli operatori che non avrebbero altro modo di dimostrare il possesso dell’organico medio. Ne consegue che laddove il RT abbia natura mista (composto dal soggetti di natura societaria e da professionisti) lo stesso è da considerare come modulo organizzativo in grado di dimostrare il possesso di un organico medio annuo. | |
Green Building Council Italia | All'interno del paragrafo "7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" riteniamo utile che sia introdotto all'interno "ai due servizi “di punta” di ingegneria e architettura a comprova del possesso dei requisiti da intendersi come servizi ultimati, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" il riferimento a progetti che contengano l’ applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 oppure l'applicazione di protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. Questa specifica permetterebbe alla Stazione Appaltante di avere l'evidenza dell'esperienza dell'offerente nella gestione ed applicazione dei criteri ambientali all'interno di servizi di | Non accolta con riferimento ai requisiti di partecipazione. Le stazioni appaltanti, tuttavia, possono sempre chiedere che il concorrente descriva - nell’offerta tecnica nell’ambito del parametro A – le esperienze pregresse valorizzando i progetti contenenti gli elementi |
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ingegneria e architettura che la legislazione vigente rende obbligatori. | indicati (al x.xx 16 del Disciplinare – lett. A è già previsto che le SA, in base alle proprie esigenze, possano indicare gli elementi che il concorrente deve evidenziare ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. | |
Rete Professioni Tecniche | N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo scopo perseguito. In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice tali da consentire l’accesso anche ai micro, piccoli e medi operatori economici I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. | Accolta solo la sostituzione di imprese con operatori economici. Non accolta la successiva richiesta di eliminazione in quanto i requisiti di gara devono essere contenuti nel bando di gara ai sensi dell’art. 83 del codice. |
7.2 lett. f) [Facoltativo - sconsigliato perché riduttivo della concorrenza – in ogni caso il ricorso al requisito del fatturato deve essere adeguatamente motivato] Fatturato globale minimo | Si prende atto di quanto evidenziato. È stato inserito un riferimento in nota illustrativa | |
7.2 lett. f) [o in alternativa al fatturato globale minimo sconsigliato perché riduttivo della concorrenza – in ogni caso il ricorso al requisito del fatturato deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 83 comma 5 del codice] Fatturato globale medio annuo | Idem, vedi sopra | |
7.2 lett. f) Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per | Accolta. | |
7.2 lett. g) [Facoltativo - Consigliato, al fine di promuovere l’apertura del mercato ai micro, piccoli e medi XX.XX.] copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € [
Polizza art. 83 comma 4 lettera c) Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire che il requisito di cui all’art. 83, comma 4, lett. c) del codice è soddisfatto dal possesso dell’Operatore Economico della propria polizza professionale, resa obbligatoria dal DPR 137/2012, purché il massimale sia non inferiore al 10% dell’importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce (vedi c.d. Polizza Xxxxxxx), al fine di coprire eventuali danni subiti | Parzialmente accolta. La clausola del bando è stata riformulata nel seguente modo: “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € ............ [la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell’opera da progettare]. |
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dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. | ||
7.2 lett. g) La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme autocertificata. | Non accolta. Ai sensi dell’art. 19 del dpr 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare la conformità all’originale di un atto o documento conservato da una pubblica amministrazione ovvero di documenti fiscali conservati da privati. Al di fuori di queste fattispecie, si ricade nelle previsioni dell’art. 18 del medesimo d.p.r. che prevede che la conformità all’originale è attestata soltanto da un pubblico ufficiale, notaio, cancelliere o segretario comunale oppure dal RUP su esibizione dell’originale. | |
7.3 lett. h) [Facoltativo] un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - Apertura del mercato Le regole che riservano l’accesso alle gare per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria solo agli XX.XX. che hanno lavorato negli ultimi anni, puntando soprattutto sui requisiti economico finanziari, stanno progressivamente chiudendo il mercato dei lavori pubblici a gran parte dei professionisti che operano sul territorio nazionale. Le modifiche proposte sono finalizzate ad estendere la valutazione delle esperienze maturate dall’O.E. durante l’intera vita professionale, offrendo così nuove opportunità di accesso alle gare per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria agli operatori economici medio-piccoli che, negli ultimi anni, non hanno potuto alimentare il loro curriculum o il loro fatturato a causa della notevole contrazione del mercato. Tutto ciò, in linea con l’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016 ed in conformità a quanto stabilito nell’Allegato XVII, Parte II, punto ii) del Codice “Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a | Non accolta. Pur comprendendo le esigenze sottese alla richiesta, si è dell’avviso che un limite temporale, peraltro ampio nella misura in cui è fissato a 10 anni, sia indeclinabilmente funzionale ad assicurare l’attualità minima necessaria, anche alla luce delle continue evoluzioni tecnologiche nel settore, a garantire la partecipazione alla gara di operatori qualificati ed aggiornati. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”. Si sottolinea che le esperienze maturate nel tempo, unitamente agli obblighi di formazione continua ed aggiornamento professionale cui devono rispondere i professionisti iscritti agli appositi Albi, garantiscono un’alta professionalità anche per gli XX.XX. medio-piccoli, che, negli ultimi anni, hanno trovato spazi estremamente ridotti nel mercato. Questo anche quando l’oggetto della prestazione sia particolarmente sensibile all’innovazione tecnologica, con applicazione delle più recenti innovazioni, quale l’utilizzo di strumenti di modellazione elettronica (BIM). | ||
7.3 lett. i) [Facoltativo] due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – - appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella; - analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.
e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione] volte il valore stimato dei lavori | Quanto alla richiesta di estendere il requisito a tutta la vita professionale vedi risposta precedente. Accolta l’altra osservazione con riferimento all’importo dei due servizi. | |
7.4 N.B.: La mandataria di un raggruppamento temporaneo di cui all’art.46 comma 1 lettera e) | Non accolta l’eliminazione della misura maggioritaria per la mandataria in quanto disposta dal Codice. Accolta nella sostanza l’estensione a tutti i tipi di raggruppamento. | |
7.4 Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto da ciascun professionista del raggruppamento | Il requisito deve essere sempre posseduto dal soggetto che eseguirà la prestazione - cfr. punto 7.1 lett. c). Modificata la formulazione della clausola (7.4 relativa al requisito 7.1 lett. c) per rendere più chiaro il punto. | |
7.4 [In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 lett. d) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, essendo | Il requisito deve essere sempre posseduto dal soggetto che eseguirà la prestazione - cfr. punto 7.1 lett. d). |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
sufficiente la presenza di un operatore abilitato, che deve essere all’uopo indicato nell’istanza di partecipazione. | Modificata la formulazione della clausola (7.4 relativa al requisito 7.1 lett. d) per rendere più chiaro il punto. | |
7.4 [In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi previso al punto 7.1 lett. e) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n°5, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione quale componente della struttura di progettazione (Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Rete, GEIE) | Accolta. Spostata la clausola dal punto 5 (soggetti ammessi) al punto 7 (requisiti) del Disciplinare Comunque la dichiarazione era già prevista al punto 15.3.1 n.5. | |
7.4 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. [o in alternativa] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari a …… per la seguente motivazione.……………………… [la stazione appaltante specifica la motivazione della richiesta]. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti Raggruppamenti temporanei * In merito ai raggruppamenti di cui all’art.46 comma 1 lettera e) ed alle quote di partecipazione dei componenti, si ricordano i contenuti della delibera ANAC 431/2017 “… nella disciplina codicistica non si rinviene alcuna prescrizione relativa alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento…” | Non accolta. La possibilità di richiedere una percentuale minima da parte della mandataria è prevista dalle Linee guida (parte IV punto 2.2.3.1), tuttavia il Bando tipo declina la relativa clausola come meramente facoltativa, rimanendo quale regola base quella della dimostrazione del requisito in modo complessivo, salvo il possesso in misura maggioritaria da parte della sola mandataria rispetto a quanto dimostrato dalle mandanti. | |
ITACA | Non è chiara la ragione per cui si propone una distinzione diversa da quella indicata all’art. 46, comma 2, del Codice, pur citato, il quale recita: “Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”. Ben potrebbe, infatti, ai sensi della normativa vigente, una società tra professionisti essere costituita in forma di una | Accolta. Riformulato il Disciplinare sul punto 7. |
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società di capitali. Quali sarebbero, dunque, i requisiti ai quali si potrebbe riferire ai fini della partecipazione, se costituita da meno cinque anni, quelli dei soci (come indicato dal bando tipo) o quelli dei direttori tecnici o dipendenti (ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice)? | ||
Nel bando tipo non risultano chiare le modalità con le quali gli operatori economici che partecipano in RTP possono apportare i requisiti. In particolare, si fa notare che mentre per l'elenco dei servizi (di punta e non) e per i titoli di studio/professionali si parla di requisiti da possedere per il raggruppamento "nel suo complesso", per il requisito del personale si adopera l'avverbio "cumulativamente". L'utilizzo dei due diversi termini sembra presupporre un diverso significato e di conseguenza diverse modalità di apporto dei requisiti, di cui però non si capisce il diverso senso. Si chiede quindi, in considerazione della diretta conseguenza che la disciplina ha sulla partecipazione alla procedura di gara da parte dei RTP, di chiarire anche attraverso una previsione alternativa da scegliere a cura della stazione appaltante e da prevedere espressamente negli atti di gara se: 1) In caso di raggruppamento, tutti i membri devono apportare parte dei servizi senza indicazioni di limiti, fatto salvo l'apporto in misura maggioritaria da parte della capogruppo, con la conseguenza che non si potrebbero avere raggruppamenti in cui un membro non è in possesso di nessun requisito di capacità tecnica. oppure 2) In caso di raggruppamento, i requisiti possono essere coperti complessivamente/cumulativamente dal raggruppamento, quindi anche con la presenza di un membro che non apporta alcun requisito. | La nota illustrativa chiarisce come per tutti i requisiti economico finanziari e tecnico professionali, la cumulabilità è piena a prescindere dal contributo dei singoli partecipanti al raggruppamento orizzontale (ferma la quota maggioritaria della mandataria), eccezion fatta per l’elenco dei servizi. Per i verticali, vale lo stesso principio sui requisiti economici, mentre i tecnici seguono le esigenze di specializzazione alla base della costituzione del medesimo raggruppamento di tipo verticale, tranne che per il requisito del personale. | |
Continua poi a generare problemi pratici l'interpretazione dell’ANAC relativa al requisito dell'organico in caso di RTP. Infatti, in caso di RTP costituito da singoli liberi professionisti diventa impossibile accertare il possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario, in quanto il requisito è posseduto – per definizione – in misura paritaria. Inoltre, non è chiaro che cosa accada in caso di RTP composto da una società di professionisti e uno o più liberi professionisti. Ancora: nelle Linee Guida ANAC post D. Lgs. n. 50/2016, la questione si è complicata prevedendo per i professionisti singoli e associati un fuorviante “non superiore al doppio” del numero dei professionisti del gruppo di lavoro richiesti per svolgere la prestazione. Che sorta di RTP nascerebbe per i professionisti singoli e associati in caso di bando richiedente, ad esempio, 6 professionisti rispetto a un gruppo di lavoro di 3? Si raggruppano in 6, ma poi la prestazione la eseguono in 3, oppure sono costretti a svolgere in 6 una prestazione da 3? | Accolta in nota illustrativa, con la specificazione che il numero delle unità di personale da richiedere in termini di organico medio annuo o di unità minime deve in genere essere corrispondente al numero di unità di personale stimate per l’esecuzione dell’appalto. Ciò in quanto, a fini pro-concorrenziali, il requisito dell’organico medio annuo è stato mutato, per il professionista singolo o l’associazione di professionisti. La |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
richiesta di un requisito in misura superiore alle unità effettivamente necessarie per l’esecuzione dell’appalto rischia di vanificare l’effetto pro- concorrenziale voluto, quanto meno nei casi in cui il concorrente assuma al forma di un RTP di professionisti. Questi ultimo, infatti, con la fissazione di un requisito maggiore rispetto alle unità stimate per l’esecuzione, si vedrebbero costretti a associare ulteriori professionisti non necessari all’esecuzione dell’appalto | ||
Grazie al carattere facoltativo del requisito in parola, le problematiche sopra esposte rimangono sullo sfondo. Tuttavia per una maggiore semplicità del sistema si propone di estendere il requisito del gruppo di lavoro minimo, ad oggi previsto solo per i professionisti singoli e associati (cfr. punto 2.2.2.1, lett. e) della linea guida ANAC) a tutti gli operatori economici a prescindere dalla loro struttura organizzativa. | Sia le Linee Guida (cfr. punto 2.2.2.1 lett d ed e), sia il Bando tipo, muovono dalla considerazione secondo cui, alla luce di quanto previsto dall’art. 83 secondo il dettaglio e le specifiche fornite nell’allegato XVII, il requisito base che può essere utilizzato è l’organico medio annuo. Solo laddove esigenze come quelle connesse alla particolare struttura dei concorrenti non consentano l’applicazione della regola base, può essere enucleata la diversa regola dell’organico minimo, in ossequio al principio di concorrenza e di massima partecipazione alle gare d’appalto. | |
Par. 7.4. [In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. | Accolta. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
98 del d.lgs. 81/2008 previsto al punto 7.1. lett. d) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Trattandosi di qualifica personale si propone di sostituire tale frase con la seguente: [In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto al punto 7.1. lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. | ||
Par. 7.4. [In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi previso al punto 7.1 lett. e) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Si propone di sostituire con: [In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi previso al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica | Accolta. | |
Par. 7.4. [Se richiesti i titoli di studio/professionali] Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Si propone di sostituire col seguente paragrafo: [Se richiesti i titoli di studio/professionali] Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i titoli di studio/professionali. | Accolta | |
Par. 7.5. "Indicazioni per consorzi stabili". Si segnala una discrasia tra quanto riportato nel testo della bozza di bando tipo e quanto previsto dal D.M. 263/2016. Testo della bozza di bando tipo: «I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: ▪ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, ▪ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici». Testo dell’art. 5, comma 1 del D.M. 263/2016: Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli | La clausola del bando è stata chiarita rendendola omogenea alle previsioni dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 263/2016. Le clausole del bando relative ai singoli professionisti sono state riformulate. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 7 | VALUTAZIONE |
2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. |
8. AVVALIMENTO
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 8 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | L'art. 146 c. 3 Codice prevede "Per i contratti di cui al presente capo," ossia "contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio", "considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.". Questa disposizione si applica anche all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura/ingegneria su beni tutelati? Se così è sarebbe meglio specificare che l'avvalimento non è ammesso in tali casi. | Accolta. In nota illustrativa, nella Premessa - dove sono svolte considerazioni in merito all’applicabilità del disciplinare nei beni culturali - è stata aggiunta una precisazione relativamente all’avvalimento nei beni culturali. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx – | Nel penultimo periodo suggerisco di eliminare le parole "della dichiarazione di avvalimento" perché come potrà il concorrente dimostrare che la dichiarazione era preesistente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta essendo una dichiarazione che va inserita nel DGUE? | Non accolta in quanto le parole “della dichiarazione di avvalimento” non si riferiscono alla dichiarazione che va inserita nel DGUE ma agli allegati da produrre unitamente a quest’ultimo. È stato, comunque, riformulato il Disciplinare sul punto per chiarire la tipologia dei documenti/dichiarazioni oggetto di soccorso istruttorio. |
OICE Legacoop | Paragrafo 8: avvalimento Va chiarito che solo per il 7.3 lett. j l’ausiliaria che fornisce l’avvalimento deve eseguire direttamente quella parte del servizio (meglio fare esempi). | Non accolta. Il Disciplinare già riporta al punto 8 l’indicazione richiesta, ulteriormente chiarita nella nota illustrativa al par. 7 |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | Si è del parere e si propone che l’avvalimento vada eliminato. Risulta in contraddizione con tutti requisiti chiesti, consentendo la partecipazione a soggetti che ne sono privi. | Non accolta. L’avvalimento è previsto dall’art. 89 del Codice che recepisce le direttive comunitarie in materia. |
ITACA | Si suggerisce di inserire, tra le fattispecie che escludono il ricorso all’avvalimento, quella contemplata al comma 4 dell'art. 89 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti | Accolta. Formulata clausola ad hoc, facoltativa, in linea con la |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 8 | VALUTAZIONE |
possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. | norma di cui all’art. 89, comma 4. |
9. SUBAPPALTO
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 9 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Precisare che la terna è richiesta solamente nel caso di importo comunitario (e non per il range 100.000/soglia comunitaria). | Accolta. L’art. 105 comma 6 prevede la terna solo per appalti sopra soglia o esposti a rischio di infiltrazioni mafiose. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx – | È obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori anche se l'importo a base di gara è pari o superiore a 100.000 euro ma inferiore alla soglia comunitaria e non si tratta di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa? Non mi pare dalla lettura dell'art. 105 del Codice... | Accolta. |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | Si è del parere che vada eliminato in quanto già ben disciplinato dall’art. 31 comma 8 del codice e potrebbe costituire appesantimento della procedura. | Non accolta. Il punto 9 del Disciplinare fornisce indicazioni ulteriori rispetto a quanto indicato all’art. 31, comma 8 del Codice. |
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.- A.P.A.) | Con riferimento al subappalto è previsto che il concorrente , volendo far ricorso a detto istituto, debba indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori. L’art. 105 comma 6 del Codice prevede tale obbligo solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, pertanto, si ritiene che per importi inferiori a detta soglia tale obbligo non dovrebbe sussistere. | Accolta. |
UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali | Con riferimento al subappalto è previsto che il concorrente , volendo far ricorso a detto istituto, debba indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori. L’art. 105 comma 6 del Codice prevede tale obbligo solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, pertanto, si ritiene che per importi inferiori a detta soglia tale obbligo non dovrebbe sussistere. | Accolta. |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) RELAZIONI SPECIALISTICHE: potrebbe essere opportuno precisare se il divieto si estenda alle relazioni specialistiche di cui all'art. 26, co. 1, del d.P.R. n. 207/2010, diverse dalla relazione geologica: invero, l'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006) esclude solo la relazione geologica dagli "elaborati specialistici" per i quali non vige il divieto di subappalto; assunto che, per "elaborati specialistici", la norma pare riferirsi alle richiamate "(r)elazioni tecniche e | Accolta in nota illustrativa. L’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006) esclude solo la relazione geologica dagli |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 9 | VALUTAZIONE |
specialistiche" ex art. 26 del d.P.R. n. 207/2010, nel cui genus è ricompresa la relazione geologica (diversamente non si comprenderebbe il riferimento a tale elaborato), l'interpretazione letterale della norma lascia presumere che le relazioni specialistiche diverse dalla relazione geologica possano essere affidate a un soggetto diverso dal progettista; tuttavia la deliberazione ANAC n. 316 del 20/12/2007 ha precisato che "(p) er elaborati specialistici (...) sottratti al divieto di subappalto ( ...) devono intendersi gli elaborati afferenti a competenze specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione principale. Pertanto, in caso di incarico di sistemazione idrologica, la verifica idrologica, in quanto attività elaborativa intrinsecamente connessa allo svolgimento dell'incarico principale, non può essere subappaltata allo scopo di rendere accessibile l'incarico principale a professionalità diverse da quelle ad esso deputate". Inoltre un risalente parere del Consiglio di Stato (Sez. II, 12/11/2003, n. 1855/2003), nell'ammettere la scorporabilità di talune attività, affidabili a un soggetto diverso dal progettista, operava una distinzione tra attività progettuale e "prestazioni ad essa accessorie(...)materiali e non creative od elaborative", tra le quali quindi non paiono comprese le relazioni ex art. 26, co. 1, del d.P.R. 207/2010, poiché opere dell'ingegno. | "elaborati specialistici" per i quali non vige il divieto di subappalto. Trattandosi di una norma eccezionale che deroga al generale principio della subappaltabilità delle prestazioni, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto gli “elaborati specialistici” diversi dalla relazione geologica, sono sottratti al divieto di subappalto. | |
ITACA | Lo schema di disciplinare prevede l'obbligo per il concorrente di indicare tre subappaltatori, obbligo che però a norma di Codice vale solo in caso di importi sopra soglia o in riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (non pertinente per i servizi di ingegneria e architettura). Si suggerisce, pertanto, di modificare la dicitura e/o inserire la relativa opzione solo per gli appalti sopra soglia. | Accolta. |
10. GARANZIA PROVVISORIA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 10 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Al punto c) perché non sono riportati gli "intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993"? e non è citata la scheda tecnica 1.1. oppure 1.1.1 del DM 31/2018 | Accolta. E’ stata inserita la menzione degli intermediari finanziari, con rinvio ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3; ed è stato aggiornato il rinvio al DM citato. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx – | Al terzultimo periodo si suggerisce di inserire le parole "della scadenza del termine" davanti alle parole "presentazione dell'offerta". | Accolta. |
Conforma | L’art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività | Non Accolta. L’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice, prevede che: “per i lavori di importo |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 10 | VALUTAZIONE |
del responsabile unico del procedimento”. L’attività di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione è un’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Tale principio è altresì ribadito al cap. 4.1 della “Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, secondo cui “la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)”. Pertanto si ravvisa la necessità che l'attività di verifica preventiva venga esplicitata tra quelle indicate affinchè le Stazioni Appaltanti non richiedano la cauzione provvisoria in sede di gara anche agli OdI. | inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’”. In ragione della formulazione letterale della norma sopra richiamata, appare verosimile ritenere che l’attività di verifica, fino a un milione di euro, è rimessa la RUP il quale potrebbe, ma non è obbligatorio che lo faccia, avvalersi, per lo svolgimento della relativa attività della struttura stabile di supporto. Ciò, quindi, non consente di ritenere che l’attività di verifica sia di per sé un’attività di supporto al RUP e, come tale, sottratta all’obbligo di prestazione della cauzione provvisoria. | |
Ordine Ingegneri Perugia | Punto 10.2 - pag. 24 I professionisti vengono equiparati alle microimprese, piccole e medie imprese e relativi raggruppamenti. Ma i parametri economici e di fatturato che classificano questi soggetti non appaiono estendibili ai professionisti. Sembra opportuno richiamare le figure dei prestatori di servizi piuttosto che delle imprese. | Accolta |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE: potrebbe essere opportuno precisare se ai servizi di verifica della progettazione (alle cui procedure di affidamento si applicano, ai sensi della parte VII, paragrafo 2.2, delle linee guida ANAC n. 1, le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria), sia applicabile la deroga di cui all'art. 93, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016. | Non accolta. Per motivazione vedi risposta a osservazione di Conforma |
Rete Professioni Tecniche | In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. | Non accolta. La scelta operata è conforme a quanto previsto nel Bando tipo n. 1. |
ITACA | L’art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 prescrive la polizza per i rischi di natura professionale per chi svolge il | Non accolta. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 10 | VALUTAZIONE |
supporto al RUP, ma tale prescrizione è da ritenersi applicabile | L’osservazione chiede | |
alla sola fattispecie della progettazione. | di limitare la richiesta | |
Lo si capisce anche dall’esclusione del supporto al RUP dal | della polizza | |
campo di applicazione della garanzia provvisoria (art. 93, | professionale ai soli casi | |
comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016). | di supporto al RUP | |
Non solo: richiedendo la polizza ex art. 24, comma 4, del D. | relativo alla | |
Lgs. n. 50/2016 per qualsiasi attività di supporto al RUP, vi | progettazione vista la | |
sarebbe il paradosso che, ad esempio, per l’attività di verifica | formulazione delle | |
non è richiesta la polizza, ma per il supporto al RUP per la | norme (cfr. 31, co. 11): | |
verifica progettuale sì. | “i compiti di supporto | |
all’attività del RUP | ||
possono essere affidati | ||
…. ai soggetti aventi le | ||
specifiche competenze | ||
…., dotati di adeguata | ||
polizza assicurativa … | ||
come previsto | ||
dall’art.24, comma 4”. | ||
Quest’ultimo prevede la | ||
polizza solo per i | ||
progettisti. | ||
Il riferimento all’art. 24, | ||
comma 4, tuttavia, non | ||
appare indicativo di una | ||
volontà di limitarla ai | ||
solo casi di supporto | ||
per la progettazione, | ||
dovendosi, invece, | ||
ritenere il suddetto | ||
rinvio, genericamente | ||
inteso all’unica norma | ||
che menziona la polizza | ||
dei professionisti (ivi | ||
compreso il | ||
coordinatore per la | ||
sicurezza, che altrimenti | ||
non sarebbe neanche | ||
incluso). | ||
La suddetta lettura, è | ||
coerente, peraltro, con | ||
il d.l. n.138/2011, con | ||
cui è stato introdotto | ||
l’obbligo, per tutti i | ||
professionisti, di | ||
stipulare | ||
un’assicurazione per la | ||
copertura della | ||
responsabilità civile | ||
professionale. |
11. SOPRALLUOGO
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 11 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx | Xxxxxxx bene precisare cosa succede se il soggetto delegato | È stato modificato il |
Xxxxxxxxx | riceve incarico da più concorrenti: si escludono tutti i | Disciplinare nel senso di |
concorrenti, oppure l'ultimo sopralluogo svolto in ordine di | prevedere, quale | |
tempo, oppure non si rilascia il certificato? | conseguenza, il mancato | |
rilascio del certificato per | ||
tutti i soggetti deleganti. | ||
Ciò al fine di garantire | ||
l’anonimato tra i soggetti che | ||
partecipano alla procedura. | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si suggerisce che il sopralluogo possa essere effettuato | Al fine di evitare problemi e |
anche autonomamente dal concorrente (qualora non abbia | contenzioso con riferimento | |
necessità di accedere ad edifici, ad esempio...) e che, quindi, | alla sanabilità di | |
dichiari di averlo effettuato senza dover produrre | dichiarazioni mancanti ma in | |
l'attestazione rilasciata dall'ente. Vedi, al riguardo, anche | ordine alle quali non si possa | |
quanto previsto al punto 14 del punto 15.3.1 dalla cui lettura | conoscere se effettivamente | |
pare di capire che la dichiarazione di sopralluogo e | il sopralluogo sia stato fatto | |
l'attestazione di sopralluogo siano alternative tra loro. | prima della scadenza | |
dell’offerta (nel caso in cui si | ||
ammettesse di effettuarlo | ||
autonomamente), si ritiene | ||
di poter soddisfare l’esigenza | ||
segnalata, ammettendo un | ||
sopralluogo autonomo solo | ||
se non previsto come | ||
obbligatorio. | ||
Nell'ultimo periodo si suggerisce di prevedere che la | Non accolta. | |
sanatoria è possibile solo se il concorrente può dimostrare | La formulazione della | |
di aver eseguito il sopralluogo prima della data di scadenza | clausola di soccorso | |
del termine di presentazione dell'offerta | istruttorio già di per sé | |
implica tale evenienza, per il | ||
sopralluogo in presenza della | ||
S.A. Non sarebbe possibile | ||
dimostrare l’intervenuta | ||
effettuazione di un | ||
sopralluogo autonomo, | ||
entro la scadenza del termine | ||
di presentazione dell’offerta, | ||
senza incorrere in un elevato | ||
rischio di contenzioso, che | ||
deve essere scongiurato. | ||
Ordine Ingegneri | Punto 11 - terzultimo comma - pag. 27 | Non accolta. |
Perugia | In caso di raggruppamenti temporanei non appare giusto e | Il Disciplinare prevede la |
legittimo richiedere per il soggetto che espleterà il | delega da parte del solo | |
sopralluogo la delega di tutti gli operatori, ritenendo | mandatario unicamente per i | |
sufficiente soltanto quella del mandatario, in relazione al | raggruppamenti costituiti. | |
fatto che, in genere, il sopralluogo viene eseguito nella fase | Tale semplificazione non | |
iniziale della procedura di gara, nella quale ancora può non | può essere estesa ai | |
essere completamente individuata la costituzione del | raggruppamenti non | |
raggruppamento. | costituiti, mancando la |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 11 | VALUTAZIONE |
rappresentanza della mandataria. Tuttavia, gli operatori possono effettuare il sopralluogo singolarmente e successivamente decidere di costituirsi in raggruppamento. | ||
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | Si propone di eliminare la richiesta di sopralluogo obbligatoria. Spesso limita la partecipazione alla procedura e non risulta necessario. In tali procedure di gara, se si vuole fare una discreta metodologica, il sopralluogo deve rientrare nella facoltà del concorrente che dovrà descrivere le modalità di esecuzione delle prestazioni. | Non accolta. Trattasi di una facoltà rimessa alla stazione appaltante, la quale deve poter scegliere, in relazione all’oggetto del contratto, se rendere, o meno, obbligatorio il sopralluogo, in un’ottica di corretta ed efficace esecuzione della prestazione, che peraltro risulta prodromica alla realizzazione di un’opera pubblica. |
Rete Professioni Tecniche | In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante | Non accolta. La previsione del rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico è più ampia della previsione proposta e limitata al rappresentante (che, in ogni caso dovrebbe tecnicamente e giuridicamente essere munito di apposita delega), nell’ottica di agevolare l’adempimento dell’obbligo di sopralluogo, dando più possibilità a diversi soggetti. Inoltre, nel raggruppamento non ancora costituito la mandataria è tale solo potenzialmente, non essendo stato conferito alcun mandato non può essere identificato un vincolo che renda la mandataria soggetto idoneo a rappresentare gli altri. L’alternativa è posta a vantaggio degli operatori che non intendano avvalersi dell’utilizzo semplificato della delega, in quando decidono in ritardo di raggrupparsi. |
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 12 | VALUTAZIONE |
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 13 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si suggerisce di ammettere anche l'integrazione del plico già presentato, purché sia specificato -sul plico integrativo- che trattasi di integrazione del plico già prodotto. Diversamente il concorrente dovrebbe presentare un nuovo plico e quindi duplicare anche le spese già effettuate (per cauzione, contributo anac...) e ciò non rientra nell'ottica né della semplificazione né dell'economicità dei procedimenti. | Non accolta. Il Disciplinare prevede espressamente che non sono ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo. Il concorrente può, richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico, in quanto diversamente si violerebbe il divieto di offerta plurima. |
OICE Legacoop | Paragrafo 13: Modalità di presentazione dell’offerta Sembra non essere stato considerato in questa parte che le gare si fanno in buona parte per via telematica (si parla solo di spedizione, confezionamento del plico ecc.). Esiste un accenno in premessa al documento ma appare corretto inserire qualche considerazione al riguardo. | Non accolta. Nelle istruzioni per la compilazione è stato precisato che, in caso di gara telematica, le stazioni appaltanti dovranno apportare le opportune modifiche al testo. |
Rete Professioni Tecniche | La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme autocertificata | Non accolta. Vedi motivazione al punto 7.2, lett. g) |
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 14 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Vedi nota al punto 8. |
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 15 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 15.1 specificare se il bollo è dovuto solo per le gare indette da pubbliche amministrazioni (o anche per le società pubbliche). | L’all. A, art. 3 della tariffa parte prima del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 che disciplina l’imposta di bollo sottopone all’imposta le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici . Quindi le istanze prodotte alle società pubbliche non sembrano soggette al pagamento di tale imposta. |
15.2 specificare che la terna è da indicare solo per importo comunitario. | 15.2. Accolta. L’art. 9 del Bando è stato modificato in tal senso. | |
15.3.1 si potrebbe fare riferimento al regolamento UE anziché al D. Lgs 196/2003 | Accolta, inserendo anche il riferimento al Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. | |
15.3.2 punto 21: il codice passoe impresa subappaltatrice è solo per importi comunitari | Accolta. | |
punto 22: pagamento contributo ANAC solo per importi pari o sup a 150.000 € | Accolta, specificando nelle relative clausole l’inciso “se dovuto il contributo”. | |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | 1) INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI: potrebbe essere opportuno precisare se l'indicazione dei professionisti che svolgeranno la prestazione, richiesta ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, debba essere contenuta all'interno della documentazione amministrativa (qualora ad essi si applichino le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o qualora l'obbligo di indicare i professionisti debba intendersi requisito di partecipazione ovvero requisito di esecuzione: a tal proposito, si rinvia alle osservazioni formulate relativamente ai punti nn. 6 e 7 del bando-tipo), oltreché nell'offerta tecnica; | Non accolta. Vedi osservazione al punto 6. |
2) PAR. 15.3.2: potrebbe essere opportuno aggiungere un punto relativo alla documentazione da produrre nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile. | Per quanto riguarda il Consorzio stabile, la cui esistenza e costituzione prescinde dalla singola gara, è sufficiente che l’atto costitutivo e lo statuto siano forniti solo dall’aggiudicatario. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 15 | VALUTAZIONE |
Si tratta di scelta già adottata in seno al Bando tipo n. 1. | ||
Rete Professioni tecniche | La domanda di partecipazione è redatta, | Non accolta. L’all. A, art. 3 della tariffa parte prima del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 che disciplina l’imposta di bollo sottopone all’imposta di bollo le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ed ad enti pubblici. |
15.3.1. Per i professionisti associati ed i raggruppamenti temporanei | Si tratta di dichiarazioni del singolo, nella parte sui raggruppamenti si rinvia alle prime. | |
15.3.2 n. 25. Copia conforme autocertificata dello statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; | Non accolta. Vedi motivazione al punto 7.2. lett. g) | |
ITACA | Par. 15.3. "Dichiarazioni integrative". Al punto n. 6 si chiede che il concorrente indichi il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice. Non essendo sempre prevista questa figura, si suggerisce di rendere opzionale tale dicitura. | Accolta. Modificato il bando, inserendo l’inciso “se previsto” all’art. 16, relativo alla busta B. eliminato il riferimento dalla Busta A. |
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Il numero di pagine sarebbe bene comprendesse anche gli allegati, per non creare problemi. | Non accolta, in quanto gli allegati possono |
essere limitati con | ||
un’indicazione ad hoc. | ||
È prevista nuovamente l'indicazione della persona fisica | Accolta. Eliminata la | |
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni | richiesta dalla busta A, | |
specialistiche, già indicate nella busta amministrativa. | mantenuta solo in Busta | |
Potrebbero esserci problemi nei casi di disomogeneità nelle | B, in conformità | |
due dichiarazioni. | all’indicazione | |
normativa di cui all’art. | ||
24, comma 5, | ||
richiedente che la | ||
persona fisica incaricata | ||
dell'integrazione tra le | ||
varie prestazioni |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
specialistiche sia indicata in offerta. | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si suggerisce di prescrivere anche la grandezza del carattere da usare e i margini della pagina...onde mettere tutti i concorrenti nelle stesse condizioni. | Non accolta. Si ritiene meglio posta a carico della stazione appaltante la scelta da effettuare in relazione ai singoli casi concreti. |
OICE Legacoop | Paragrafo 16: professionalità (10 anni) La limitazione a 10 anni per le tre schede è illogica trattandosi di valutazione e non di prequalifica; la qualità è indipendente dalla data in cui la prestazione è stata svolta e casomai, se risultasse desueta e non innovativa, potrebbe essere valutata con un basso punteggio. | Accolta nel Bando e nella nota illustrativa |
Paragrafo 16 a): specifiche sulle schede dei tre progetti Sarebbe auspicabile definire il formato da utilizzare per l’illustrazione dei servizi (massimo tre) ed il numero massimo di pagine per ciascun servizio, mentre la relazione descrittiva che accompagna le schede potrebbe essere lasciata libera. Ciò semplificherebbe notevolmente la partecipazione alle gare evitando ogni volta di montare e smontare le schede nei diversi formati e, soprattutto, comprimere ed espandere le descrizioni dei servizi per coprire il numero massimo di fogli ammesso. | Non accolta. Si ritiene opportuno porre a carico della stazione appaltante la scelta di stabilire, in relazione ai singoli casi concreti, il formato dei documenti dell’offerta. È stato recepito il suggerimento relativo alla presentazione di una scheda tecnica separata dalla relazione descrittiva. | |
Paragrafo 16 b): contenuto della metodologia richiesta Accade molto spesso che le stazioni appaltanti, nell’indicazione dei contenuti della relazione e dei relativi criteri di valutazione, si spingano a richiedere vere e proprie soluzioni progettuali [1] con la produzione di elaborati grafici tanto da trasformare la gara in un concorso di idee. La richiesta di cimentarsi nella proposta di soluzioni progettuali, però, quasi sempre non è supportata dalla necessaria documentazione di base che, generalmente, è costituita da uno scarno studio di pre-fattibilità tecnico-economica. Ciò determina la frustrazione del concorrente e, naturalmente, potrebbe avvantaggiare chi è in possesso di informazioni più dettagliate non foss’altro per la vicinanza fisica al territorio in cui è collocata l’opera da progettare. Sarebbe, quindi, auspicabile inserire l’espresso divieto di chiedere lo sviluppo di soluzioni progettuali dell’opera oggetto di affidamento, in quanto esiste lo strumento alternativo del Concorso qualora si voglia scegliere una idea invece che un progettista. [1] Solo a titolo esemplificativo è recente il bando dello IACP di Siracusa il cui disciplinare di gara per uno dei criteri di valutazione, chiamato non a caso Prestazione energetica, richiede: “L’O.E. dovrà illustrare le soluzioni tecnologiche ipotizzate | Accolta. Precisato nella nota illustrativa, al par. 11, relativo al contenuto della busta B), che la stazione appaltante attraverso la richiesta della relazione relativa alle caratteristiche metodologiche dell’offerta non può stravolgere l’essenza della gara che è finalizzata al conferimento di un incarico di progettazione e, come tale, volta a selezionare un progettista e non un progetto. Per quest’ultimo obiettivo sussiste, infatti, il diverso istituto del concorso di progettazione. Resta |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
per l’efficientamento energetico complessivo. Dovrà altresì fornire simulazione di APE (attestato di prestazione energetica) post operam.” Per i criteri di valutazione indica che verrà premiata la soluzione tecnologica che consenta il raggiungimento di EPgl compreso tra 0,40 e 0,60. Lo stesso disciplinare per il criterio Layout distributivo indica: “L’O.E. dovrà porre particolare cura nella progettazione illustrando/descrivendo un layout che garantisca un utilizzo razionale dello spazio a disposizione secondo lo sviluppo del progetto preliminare posto a base di gara. La soluzione progettuale dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di ambienti di sicurezza del lavoro.” | ferma la possibilità, nei limiti di quanto specificato nelle stesse linee guida n. 1, di fornire soluzioni puntuali in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, ovvero descrivere soluzioni migliorative. | |
15. Offerta tecnica Nell’allegato relativo alla presentazione dell’offerta tecnica, per evitare che le varie amministrazioni possano “interpretare” il codice, sarebbe opportuno chiarire che il requisito di professionalità e adeguatezza dell’offerta sia soddisfatto con la presentazione di massimo 3 servizi svolti (3 schede progetto) relative all’insieme dei servizi oggetto di affidamento non suddivisibili, per esempio in una gara di progettazione e direzione lavori, in 3 servizi relativi a progettazione e 3 servizi di direzione lavori, nel qual caso la richiesta diventerebbe la presentazione di 6 schede progetti. | Accolta. Nella relativa clausola del bando è stato precisato di indicare “........[indicare un numero massimo totale, non superiore a 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati]”. | |
Ordine Ingegneri Perugia | Punto 16 - punti a) e b) - pag. 40 Nelle caratteristiche della “Relazione descrittiva” valutare la possibilità di utilizzare il termine “cartelle” eliminando “schede” per garantire una maggiore omogeneità dei testi dei vari concorrenti. Nel punto b) si rileva poi l’opportunità di trasformare l’obbligatorietà di fornire allegati nella “possibilità”. | Accolta |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | 16 – Contenuto della busta B) – Offerta Tecnica Punto a) Si ritiene limitativo, in relazione al criterio di professionalità ed adeguatezza, introdurre il limite dei dieci anni, così come previsto nei requisiti di partecipazione. La descrizione dei servizi serve a dimostrare la professionalità ed adeguatezza del concorrente, che si acquisisce nell'intero arco di vita professionale. Tale limite appare in contrasto con i principi di favorire la massima partecipazione e le pari opportunità, privilegiando i soggetti che negli ultimi 10 anni hanno svolto prestazioni su opere di analoga tipologia. Si propone pertanto che, i servizi di cui all'offerta tecnica, riguardino l'intera vita professionale del concorrente. | Accolta. |
Si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere i servizi effettuati. Al riguardo si suggerisce un n. max di 5 schede in formato A.3 o n. 10 in formato A.4, eliminando gli allegati. Ciò al fine di evitare di appesantire la procedura di gara sia relativamente alla attività dei concorrenti (considerato peraltro il costo di partecipazione alla gara) sia per l’attività di valutazione delle commissioni. | Non accolta. La definizione del limite di cartelle da presentare è strettamente correlata alla gara espletata in concreto. Pertanto la scelta del numero massimo di cartelle è |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Il testo del Disciplinare è stato riformulato in modo da richiedere alla SA di indicare dettagliatamente i formati ammessi. | ||
Punto b) Si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere le caratteristiche metodologiche dell’offerta. Al riguardo si suggerisce un n. max di 10 schede in formato A.3 o n. 20 in formato A.4, eliminando gli allegati. Ciò al fine di evitare di appesantire la procedura di gara sia relativamente alla attività dei concorrenti (considerato peraltro il costo di partecipazione alla gara) sia per l’attività di valutazione delle commissioni | Vedi risposta precedente. | |
Punto c) Da eliminare evitandone la facoltatività, circostanza che si presta ad un inquinamento della procedura. In ogni caso si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere le caratteristiche metodologiche dell’offerta. | Non accolta. In merito si evidenzia l’art. 34, comma 2 da leggere in combinato disposto con l’art. 95, comma 6: da tali disposizioni consegue che è opzionale l’utilizzo di criteri premianti che attengano agli aspetti ambientali; qualora si optasse per un loro utilizzo, è obbligatorio tenere in considerazione i criteri premiali dei CAM, nei settori in cui esistono i relativi decreti. Per la limitazione al numero di cartelle vedi risposte precedenti. | |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | Si formula la seguente unica osservazione: 1) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: potrebbe essere opportuno rendere coerente il contenuto dell'offerta tecnica con quanto richiesto dalla parte VI, paragrafo 2.4, lett. e), delle Linee guida ANAC n. 1. | Le parti sono sostanzialmente coincidenti, pur avendo una formulazione letterale, in parte, apparentemente difforme. |
Green Building Council Italia | Riteniamo si debba eliminare il riferimento [Facoltativo:in caso di criteri premianti relativi ai CAM] al punto c) dell'articolo, e di introdurre conseguentemente l’obbligatorietà dell’attribuzione di specifici punteggi energetico/ambientali per la valutazione dell’offerta tecnica. | Non accolta. Il Codice, laddove ha voluto imporre un obbligo di ricorso ai CAM, lo ha prescritto espressamente (cfr. art. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
Una prima motivazione è che lo stesso D.M. 11 ottobre 2017 specifica nelle premesse " .. Inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente documento sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa " . Il passaggio "sono da tenere in considerazione" di questa parte del D.M. del 11 ottobre 2017 rende evidente che la Stazione Appaltante deve inserire i criteri ambientali premianti ai fini della caratterizzazione tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Una seconda motivazione è data dal fatto che tali punteggi, in virtù di una specifica disposizione, non possono essere inferiori a 15 punti, come da raccomandazioni europee. | 34, co. 1), passando da una percentuale minima (che era fissata ad una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta) alla totalità del servizio e/o fornitura (cfr. modifiche apportate dal d. lgs 56/2017). Rispetto alla previsione sui criteri premianti di cui all’art. 34, comma 2, la stessa va letta in combinato disposto con l’art. 95, comma 6 (cui la prima peraltro, espressamente, rinvia), dal che ne consegue che è opzionale l’utilizzo di criteri premianti che attengano agli aspetti ambientali. Qualora si optasse per un loro utilizzo, è obbligatorio tenere in considerazione i criteri premiali dei CAM, nei settori in cui esistono i relativi decreti. (cfr. risposta fornita alla medesima osservazione presentata sulla nota illustrativa). | |
Rete Professioni tecniche | a) Con riferimento al criterio «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicato al punto 18.1 lett. A: descrizione di n. [indicare max 3] servizi svolti dall’inizio dell’attività professionale sino alla data di pubblicazione del bando negli ultimi dieci anni........................................ Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, | Accolta con riferimento all’eliminazione del limite dei 10 anni. Illustrate le motivazioni in nota illustrativa. Accolta l’eliminazione degli allegati. |
c) [Facoltativo: in caso di criteri premianti relativi ai CAM] Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017 [oppure altro d.m. di riferimento] indicato al punto 18.1 lett. C: Relazione metodologica con la quale il concorrente illustra gli elementi significativi specificamente richiesti dal d.m. 11 ottobre 2017, relativi ad esperienze maturate dal concorrente nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del progetto da realizzare: | Accolta nella sostanza. Cfr. risposta fornita all’osservazione formulata agli allegati 1 e 2. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 16 | VALUTAZIONE |
- al punto del d.m. citato con riferimento a | ||
criterio.….. | ||
- al punto del d.m. citato con riferimento a | ||
criterio.….. | ||
[specificare gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della | ||
valutazione dell’offerta tecnica selezionandoli, in base alle specifiche | ||
esigenze della stazione appaltante, tra gli elementi indicati nell’allegato | ||
n. 2, lett. C]. | ||
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO 16 | ||
Si ritiene che l’unico elemento di valutazione relativo ai CAM | ||
possa essere riferito alle esperienze maturate dal concorrente | ||
nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento | ||
energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del | ||
progetto da realizzare, desumibile dalla relazione | ||
metodologica. | ||
[Facoltativo] È facoltà/obbligo del concorrente presentare | Non accolta | |
varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi | La facoltà è prevista dal | |
che la variante deve rispettare sono i seguenti: | Codice all’art. 95, | |
…………………… [specificare, ai sensi dell’art. 95, comma 14 del | comma 14. | |
Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque | L’osservazione non | |
collegate all’oggetto dell’appalto]. Le modalità di presentazione | fornisce la motivazione | |
delle varianti sono le seguenti [specificare, ai sensi dell’art. | giuridica per una | |
95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]. | diversa applicazione della norma citata. |
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 17 | VALUTAZIONE |
Anonimo | Al par.17) lettera b) si osserva che sarebbe opportuno specificare che la richiesta inerente la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del codice è riferita al D.L. ove questo non ricopra l'incarico di CSE non avendo i requisiti necessari, nel caso di coincidenza tra D.L e CSE i suddetti costi dovrebbero essere compresi in quelli della prestazione del CSE. | Ad una migliore analisi normativa e di contesto, è emersa la necessità di considerare i servizi di ingegneria come servizi di natura intellettuale senza eccezioni di sorta. I costi della sicurezza sono stati, pertanto, eliminati atteso che anche la DL rientra nei servizi di natura intellettuale di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | vengono richiesti i soli costi per la sicurezza e solo per la DL. Si chiede conferma che la progettazione è considerata una servizio di natura intellettuale, mentre la DL no. In ogni caso non si comprende perchè sono richiesti i soli costi per la sicurezza e non i costi della manodopera (almeno per le società). | Ad una migliore analisi normativa e di contesto, è emersa la necessità di considerare i servizi di ingegneria come servizi di natura intellettuale senza eccezioni di sorta. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 17 | VALUTAZIONE |
I costi della sicurezza sono stati, pertanto, eliminati atteso che anche la DL rientra nei servizi di natura intellettuale di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. L’ipotesi iniziale era limitata ai soli costi della sicurezza perché si faceva riferimento ai rischi di alcune attività (es. direzione lavori) connessi al relativo svolgimento in cantiere. | ||
OICE Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx 00 (Offerta economica): Vietare le offerte economiche condizionate e plurime Occorre precisare che l’offerta economica è unica e non sono legittime plurime richieste di offerte economiche diversificate a seconda, ad esempio, del futuro ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Il caso del bando del Comune di Foglianise (in cui i concorrenti erano chiamati a formulare due offerte di ribasso) viola oltre che il d.m. parametri, la legge sull’equo compenso e induce ad accettare, pena l’esclusione dalla gara, di essere remunerato in misura inferiore - per una attività comunque svolta - a causa di un evento (finanziamento dell’opera) cui il concorrente è totalmente estraneo. | Accolta. Specificato nella parte relativa alla presentazione dell’offerta economica che “non è consentito alla stazione appaltante richiedere offerte economiche condizionate soprattutto all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (art. 24, comma 8 bis)”. |
Conforma | v. commento x.xx 4) | |
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia | Si formula la seguente unica osservazione: 1) ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI: si rinvia all'osservazione n. 2 formulata con riferimento al punto n. 3 del bando-tipo. | Non accolta, cfr. risposta fornita al punto 3. |
Rete Professioni tecniche | c) [Facoltativo per gli appalti di progettazione] Riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara d) [Facoltativo] [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i qualipur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali opzioni]. L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. | Accolta. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 17 | VALUTAZIONE |
N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza | Non accolta. L’osservazione non fornisce adeguata motivazione alle modifiche proposte. Tale indicazione serve qualora la SA chieda che il concorrente indichi il ribasso e il corrispondente prezzo. In tale caso la medesima deve stabilire anche un criterio di prevalenza, qualora per errore il concorrente indichi dati discordanti. | |
ITACA | Per quanto riguarda la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza previsti nell'opzione d) per l'incarico di Direzione Lavori, si rimanda alle osservazioni di cui al punto 3. | Accolta, cfr. risposta fornita al punto 3. |
Laddove sono richiesti tre decimali, si propone di lasciare lo spazio libero in modo che ciascuna stazione appaltante possa decidere di volta in volta quanti decimali richiedere. Si propone di accompagnare questo paragrafo ad una regola per gli importi che superano il numero di decimali dato e che può essere il troncamento oppure l’arrotondamento per eccesso e per difetto al decimale precedente. | Accolta. Modificato il disciplinare. |
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 18 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | mettere nella tabella l'"offerta tecnica" con il punteggio massimo (globale) potrebbe di nuovo innescare la diatriba sulla necessità di riparametrare il punteggio a livello di offerta tecnica globale. Per evitare confusione sarebbe meglio omettere. | Accolta. In ogni caso in nota illustrativa sono stati forniti chiarimenti in ordine all’uso della riparametrazione, in analogia con quanto già evidenziato nella nota illustrativa del bando tipo n. 1. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Al punto 18.1 ultimo periodo si suggerisce di precisare se si terrà conto del punteggio conseguito prima o dopo la riparametrazione, nel caso l' ente ve ne faccia ricorso | Accolta. Inserito in nota illustrativa un riferimento alla riparametrazione in caso di soglia di sbarramento. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 18 | VALUTAZIONE |
OICE Legacoop | 16. Valutazione delle offerte Precisare che il criterio di valutazione dell’offerta relativo ai criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (C.A.M.) è applicabile esclusivamente ad appalti in cui l’ID Opera prevalente è costituita dalla categoria EDILIZIA. | Il d.m. 11 ottobre 2017 precisa il proprio ambito di applicazione. Ove le SA, nel redigere i documenti di gara abbiano inserito le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del citato d.m. in quanto ritenuto applicabile, valuteranno anche di inserire i criteri premianti ivi previsti. |
Infine si suggerisce di inserire indicazioni a favore dell’adozione della formula c.d. “bilineare” e della c.d “doppia riparametrazione”, strumenti che possono contenere i ribassi eccessivi a tutela della qualità delle prestazioni. | L’indicazione sull’utilizzo della formula bilineare sarà fornita con l’allegato alle linee guida 1 su equo compenso e BIM. Per quanto riguarda la doppia Riparametrazione sono state fornite precise indicazioni in nota illustrativa secondo quanto già fatto per il Bando tipo 1. | |
Ordine Ingegneri Perugia | Punto 18.1 - pag. 42 Occorre specificare meglio l’utilizzo dei criteri Discrezionali (D) e Tabellari (T) nella valutazione dell’offerta tecnica in quanto per ogni sub-criterio sembra possibile l’utilizzo dell’uno o dell’altro, ma non di entrambi. | Non accolta, l’utilizzo è dei criteri è alternativo. E’ stato riformulato il Disciplinare sul punto per maggiore chiarezza. |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | Si rimanda alle osservazioni di cui all’allegato 1 | |
Si propone l’eliminazione del criterio facoltativo C) Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) in quanto di difficile applicabilità ai servizi di ingegneria ed architettura. | Non accolta. In merito si evidenzia l’art. 34, comma 2 da leggere in combinato disposto con l’art. 95, comma 6: da tali disposizioni consegue che è opzionale l’utilizzo di criteri premianti che attengano agli aspetti ambientali; qualora si optasse per un loro utilizzo, è obbligatorio tenere in considerazione i criteri premiali dei CAM, nei settori in cui esistono i relativi decreti. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 18 | VALUTAZIONE |
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica. Eliminare il ricorso al metodo del confronto a coppie che implica a parità di merito tecnico un’assegnazione del punteggio che comporta un divario eccessivo tra i punteggi assegnati alle singole offerte. Ad esempio: esaminiamo 3 offerte, dal punto di vista del merito tecnico tra loro molto simili. Con l’applicazione del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente che consentirebbe ad un commissario di dare i seguenti tre coefficienti: 1,00, 0,95, 0,90 e un peso del relativo parametro pari a 10 il primo concorrente prenderebbe 10 punti, il secondo 9,5, il terzo 9. Con il metodo del confronto a coppie, il primo sarebbe anche se di poco preferito rispetto ai concorrenti 2 e 3 prendendo 4 punti, il secondo sarebbe preferito rispetto al terzo prendendo 2 punti e il terzo rimarrebbe a zero. Ragguagliando i punteggi emerge che il primo concorrente prenderebbe i 10 punti, il secondo ne prenderebbe 5, il terzo 0. Risulta evidente il divario che il metodo del confronto a coppie genera. | Non accolta. La scelta del metodo rientra nella discrezionalità della SA, così come peraltro previsto nelle linee guida n. 2 dell’ANAC. | |
Rete Professioni tecniche | A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo, stabilito dall’art. 95 comma 10 bis del codice]. | Non accolta. Il riferimento all’art. 95, co. 10-bis è già inserito all’inizio del periodo |
In caso di varianti, ai sensi dell’art. 95, comma 14 lett. b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti] | Non accolta La facoltà è prevista dal Codice all’art. 95, comma 14. L’osservazione non fornisce la motivazione giuridica per una diversa applicazione della norma citata. | |
E’ da preferire la formula bilineare in quanto promuove la riduzione del ribasso percentuale relativo all’offerta economica a vantaggio della qualità della prestazione professionale da rendere. | L’indicazione sull’utilizzo della formula bilineare sarà fornita con l’allegato alle linee guida 1 su equo compenso e BIM. | |
ITACA | Offerta tempo. Le Linee guida ANAC n. 1 prevedono una forcella tra lo 0 e il 10% per l'offerta tempo (opzionale), separata dall'offerta economica che pesa tra lo 0 e il 30%. Così risulterebbe anche dalla tabella dei punteggi dello schema di disciplinare, che assegna all'offerta tempo una collocazione autonoma rispetto all'offerta tecnica e all'offerta economica. Nella nota illustrativa, tuttavia, tale offerta tempo viene descritta come "elemento polivalente che la prassi prevalente (e la citata Linea guida) riconosce come appartenente all'offerta economica". Come si valuta, dunque, questo elemento "polivalente" nell'ambito della ripartizione dei punteggi? | L’offerta tempo è separata dall’offerta economica. Solo su quest’ultima pesa la limitazione di cui all’art. 95, co. 10-bis. Essa è altresì separata dall’elemento dall’offerta tecnica. |
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 19 | VALUTAZIONE |
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 20 | VALUTAZIONE |
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 21 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Con riferimento al penultimo periodo si suggerisce di indicare tra le cause di esclusione anche l'inserimento dell’offerta tempo nell'offerta tecnica | Accolta. La mancata separazione di queste ultime costituisce causa di esclusione. (In tal senso è stato riformulato il Bando tipo), fermo restando l’orientamento del Consiglio di stato (Cons. Stato, III, 3.4.2017 n. 1530), ad avviso del quale, il divieto non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari a condizione che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. Trattasi, infatti, di principio applicabile anche alla separazione tra l’offerta tempo e l’offerta tecnica. |
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 22 | VALUTAZIONE |
Conforma | L’opzione facoltativa di ricorrere alla riparametrazione dei parametri di natura qualitativa e quantitativa, principio ribadito al cap. VI, articolo 1.7 comma 2) della “Linee Guida n. 1", rileva la necessità di inserire nel bando tipo all’art. 22 a quale punteggio (riparametrato e nella fattispecie specificare rispetto a quale livello di riparametrazione, I o II, o non riparametrato) debba essere calcolata la soglia di anomalia. | Accolta. È stata inserita in nota illustrativa (art. 22). |
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 23 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Non viene disciplinato il tempo di presentazione dei documenti per la comprova dei requisiti. | Non accolta. L’art. 85 comma 5 del Codice non prevede termini per la comprova. |
Sarebbe bene disciplinare la mancata presentazione dei documenti da parte dell'aggiudicatario. | Nel disciplinare è già previsto, all’art. 10, che la mancata presentazione dei documenti da parte dell’aggiudicatario impedisce la comprova dei requisiti e comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 6., con conseguente escussione della cauzione solo se, ai sensi dell’art. 93 co. 6, è intervenuta l’aggiudicazione. Tuttavia, all’art. 23 è stato precisato che anche in caso di “mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione”. | |
Punto 2) verifica costo del personale: solo per società? e solo per DL? | La verifica riguarda qualsiasi concorrente che abbia dipendenti, per qualsiasi incarico affidato. | |
Stessa cosa per il punto 3)? | Vale quanto sopra. | |
Precisare che le verifiche antimafia sono solo in caso di appalto comunitario (oppure se sottoscritto un protocollo di legalità). | Accolta. L’art. 83 comma 3 lett. e) del d.lgs. 159/2011 stabilisce che sotto i |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 23 | VALUTAZIONE |
150.000 euro non è richiesta alcuna documentazione. Pertanto le verifiche antimafia, nel caso di SIA, sono escluse solo per gli incarichi tra i 100.000 ed i 150.000 euro. Il bando è stato modificato in tal senso. | ||
Non viene disciplinata la mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto o della consegna anticipata. Si può applicare la risoluzione in analogia alla mancata consegna dopo la stipula? | La risoluzione presuppone la formalizzazione di un contratto. Nel caso di consegna anticipata, si interrompe il rapporto e non si formalizza più il contratto. | |
Precisare che la polizza va presentata solo in caso di progettazione "esecutiva". | Non accolta. Le linee guida n. 1, parte II, punto 4 affermano che la polizza riguarda gli errori derivanti dalla redazione sia del progetto definitivo sia di quello esecutivo. | |
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.- A.P.A.) | Con riferimento all’art. 23, laddove è previsto che prima dell’aggiudicazione vada richiesto all’aggiudicatario di caricare sul sistema AVCPass i documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 del Codice, (sulla scorta dell’esperienza nell’espletamento di dette procedure) è opportuno precisare che da detti documenti o certificazioni devono emergere con chiarezza: gli importi delle categorie e destinazioni funzionali relative alle prestazioni svolte e nel caso di committenti privati che le opere siano state in concreto realizzate (come previsto dall’art. 7 ultimo capoverso della Nota illustrativa Bando tipo n. 3). | Non accolta. Sarà cura della SA indicare nella richiesta, inviata all’operatore ai fini della produzione dei documenti complementari, le precise informazioni di cui essa necessita. |
UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali | Con riferimento all’art. 23, laddove è previsto che prima dell’aggiudicazione vada richiesto all’aggiudicatario di caricare sul sistema AVCPass i documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 del Codice, (sulla scorta dell’esperienza nell’espletamento di dette procedure) è opportuno precisare che da detti documenti o certificazioni devono emergere con chiarezza: gli importi delle categorie e destinazioni funzionali relative alle prestazioni svolte e nel caso di committenti privati che le opere siano state in concreto realizzate (come previsto dall’art. 7 ultimo capoverso della Nota illustrativa Bando tipo n. 3). | Idem vedi risposta precedente. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 23 | VALUTAZIONE |
Rete Professioni tecniche | All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia conforme autocertificata | Non accolta. Ai sensi dell’art. 19 del dpr 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare la conformità all’originale di un atto o documento conservato da una pubblica amministrazione ovvero di documenti fiscali conservati da privati. Al di fuori di queste fattispecie, si ricade nelle previsioni dell’art. 18 del medesimo dpr che prevede che la conformità all’originale è attestata soltanto da un pubblico ufficiale, notaio, cancelliere o segretario comunale oppure dal Rup su esibizione dell’originale. VEDI ANCHE art. 7.2 stessa risposta |
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 24 | VALUTAZIONE |
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUNTO 25 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | aggiungere il riferimento al Regolamento UE? | Accolta, inserito anche il riferimento al Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Si osserva che l'informativa sul trattamento dei dati personali appare insufficiente alla luce del regolamento europeo entrato in vigore il 25 maggio 2018. | Accolta, inserito anche il riferimento al Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. |
ALL. 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – VPE - Organismo di attestazione – Responsabile tecnico | Allegato 1 punto C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) Si ritiene di dover osservare che il requisito premiante di cui al punto 2.6.1 dei CAM, non potrà essere riconosciuto nei casi in cui il documento di diagnosi energetica di cui al punto 2.3.1 dei CAM risulti obbligatorio ai fini delle attività progettuali, e che i soggetti abilitati a redigerlo, ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs. 102/2014, debbono essere “certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ” | Rientra tra i principi generali la non valutabilità sotto il profilo premiante, di elementi che ex lege devono essere forniti dai concorrenti per il rispetto di specifiche tecniche obbligatorie. Sarà cura della stazione appaltante valutare caso per caso. |
Conforma | TABELLA B - RIF. P.TI 1.7 - 1.8 - 1.9 Attribuzione punteggi a: - Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori (ad es.: OHSAS 18001:2007) - Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale (ad es.: UNI EN ISO 14001:2015) - Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità (ad es.: UNI EN ISO 9001:2015) Tali attestazioni possono comportare costi di implementazione e gestione onerosi soprattutto per i giovani Professionisti e in generale per Studi Associati, Società di Professionisti e Società di Ingegneria di neo-costituzione. Considerato che tale aspetto costituisce criterio che rischia di disattendere l’obiettivo di garantire il più ampio accesso alle procedure di gara, si chiede di valutare l’opportunità di indicare che a tali criteri debba essere attribuito complessivamente il 5% del punteggio attribuito al criterio qualitativo previsto dall’offerta tecnica. | Non accolta. Rientra pienamente nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire il peso da attribuire tali certificazioni, sempre in ossequio al principio di proporzionalità nell’ottica di garantire la libera concorrenza e sempre e comunque garantendo l’accesso alla gara ai medi e piccoli operatori. |
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo | In relazione a quanto indicato nell’Allegato 1 – Esempio di criteri di valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto che la valutazione deve riguardare la proposta e non l’offerente, nello spirito di pervenire ad una semplificazione della procedura, sia di partecipazione che di valutazione, si ritiene che: 1) relativamente al punto A) vadano eliminati i sotto-criteri dal n. 1.5 al n. 1.6, evitando la discrezionalità e la soggettività di aggiungerne altri. Ciò peraltro onde consentire ai soggetti che possono partecipare di avere certezza sulla uniformità delle varie procedure di gara, che invece rischiano di essere disuniformi in dipendenza delle ipotetiche diverse esigenze della stazione appaltante. Circostanza che si presta alla possibile manipolazione della procedura (basta pensare alla circostanza di sapere prima i vari requisiti previsti). | Non accolta, la professionalità e adeguatezza è un criterio che riguarda l’offerente, in quanto trattandosi di prestazioni di facere, la stessa direttiva e il Codice, consentono di valutare tale aspetto ai fini dell’aggiudicazione. |
Relativamente al punto B) 1 vadano eliminati i sotto-criteri dal n. 1.6 al n. 1.9. Tali ulteriori criteri, che di fatto non garantiscono la qualità della prestazione, peraltro oggetto di verifica, alimentano il mercato delle certificazioni di qualità, | Non accolta. Il riferimento alle certificazioni deriva espressamente dalla |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
limitando la partecipazione dei singoli professionisti e agevolando quelle delle società di ingegneria (specialmente le s.r.l. - società di capitali – che possono essere costituita da chiunque abbia interesse al mercato dei servizi di ingegneria ed architettura). | legge, cfr. art. 95, comma 13 del Codice. il loro utilizzo dovrà in ogni caso avvenire sempre in ossequio al principio di proporzionalità nell’ottica di garantire la libera concorrenza e sempre e comunque garantendo l’accesso alla gara ai medi e piccoli operatori. | |
Relativamente agli altri punti B) eliminare la possibilità di inserimenti di ulteriori criteri discrezionali e soggettivi. | Non accolta. La discrezionalità della stazione appaltante non può essere compressa nell’ambito di enucleazione dei criteri di valutazione dell’offerta, mediante i quali raggiunge gli obiettivi connessi all’interesse pubblico cui è preposta. | |
Relativamente al punto C) – criteri premianti di cui al CAM, vadano eliminati in quanto o perché previsti nei precedenti criteri – (es. punto C.1) o perché non congruenti con la specifica tipologia dei servizi (si tratta di affidamento dei servizi di progettazione, o di D.l., o di sicurezza), laddove i criteri presuppongo che il progetto venga redatto in sede di gara o perché si rifanno prettamente a migliorie in fase di esecuzione dei lavori (ad es. punto 4 - Materiali rinnovabili; etc.) | I CAM utilizzati sono esclusivamente quelli elaborati in relazione ai servizi di ingegneria. Dall’art. 34, comma 2, del Codice, in combinato disposto con l’art. 95, comma 6 (cui la prima peraltro, espressamente, rinvia), consegue che è opzionale l’utilizzo di criteri premianti che attengano agli aspetti ambientali ma qualora si optasse per un loro utilizzo, è obbligatorio tenere in considerazione i criteri premiali dei CAM, nei settori in cui esistono i relativi decreti. Il Disciplinare tipo non può derogare ai decreti approvati dal Ministero dell’ambiente. In ogni caso sono stati eliminati dall’allegato n. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
1 i criteri da n. 3 a n. 6 in quanto riferibili alla selezione di un progetto e non di un progettista. | ||
Green Building Council Italia | Riteniamo sia necessario inserire nelle caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui al Punto b) dell' "allegato 1- criteri di valutazione dell'offerta tecnica", la possibilità di introdurre la verifica dei criteri di valutazione attraverso l’adozione di un sistema di rating dei protocolli di sostenibilità energetico ambientale. Tale possibilità risulta infatti prevista nei CAM edilizia laddove si prevede espressamente il ricorso a sistemi di certificazione riferiti a protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, GBC, Leed, Well) in luogo del soddisfacimento dei singoli criteri ambientali minimi del D.M. 11 ottobre 2017. | In seno al Bando in esame, nei casi di Rating System la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo non può costituire un elemento suscettibile di rilancio competitivo e quindi di valutazione in sede di offerta, per le due seguenti ragioni: 1. esso afferisce alla validazione di un progetto già realizzato; 2. si tratta di una specifica tecnica, non declinabile quale elemento premiante. trattandosi elemento che afferisce alle specifiche tecniche, peraltro del progetto redatto e non del progettista da selezionare. |
Riteniamo inoltre opportuno che si riveda la specifica tabella c), inserendo una colonna "MOTIVAZIONI" dove vengono esplicitati gli elementi presi in considerazione per assegnare i punteggi premianti. Qui di seguito si riporta ad esempio il contenuto della nuova colonna "MOTIVAZIONI" per il criterio C5: C5 - Criterio CAM di valutazione: "2.6.4 Materiali rinnovabili " - Motivazioni : "Viene attribuito un punteggio premiante pari a per l’utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell’edificio escluse le strutture portanti. La stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potrà essere assegnato. Esso sarà di tipo progressivo e prevederà almeno tre diverse soglie correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20%." Restiamo disponibili ad inviarvi una proposta di tabella C) completa con la nuova colonna "MOTIVAZIONI" da noi proposta, compilata per tutti i 6 criteri premianti, che per ragioni di spazio del presente modulo non è stato possibile caricare. | È stata riformulata la tabella relativa ai CAM con eliminazione dei criteri da n. 3 a n. 6 in quanto riferibili alla selezione di un progetto e non di un progettista. Pertanto il criterio segnalato non è più previsto. Sono stati rivisti anche i criteri n. 1 e 2, in ragione di un’esigenza di omogeneità e coerenza con la normativa sui CAM. | |
Rete Professioni tecniche | MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO A | Non accolta. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
1.1 Rispondenza dei servizi resi agli obiettivi della stazione appaltante, che li aveva affidati, dal punto di vista tecnologico 1.2 Rispondenza dei servizi resi agli obiettivi della stazione appaltante, che li aveva affidati, dal punto di vista funzionale 1.3 Rispondenza dei servizi resi agli obiettivi della stazione appaltante, che li aveva affidati, dal punto di vista dell’inserimento ambientale Modifica finalizzata a specificare che la rispondenza dei servizi è riferita alla S.A. che aveva affidato i servizi simili e non a quella che sta pubblicando la gara, in linea con le procedure ordinarie di affidamento previste dal Codice (art. 36 e art. 157). | Le Linee guida n. 1 prevedono che, per stimare il livello di specifica professionalità del concorrente, la stazione appaltante deve attribuire un maggior punteggio al concorrente che ha svolto servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che essa stessa persegue (cfr. parte IV punto 2.2). D’altra parte non potrebbe che essere in tal senso la declinazione del criterio, in quanto si deve valutare nella gara in corso se il progettista ha precedentemente maturato un’esperienza che gli consente di svolgere al meglio l’incarico da affidare. | |
Grado di pertinenza Il grado di “omogeneità” tra servizi simili e servizi in gara può trarre in inganno, in quanto la valutazione è inerente alla capacità del professionista di gestire un servizio e non deve limitarsi a considerare se i servizi simili possano rappresentare una eventuale soluzione per le opere in gara. | Non accolta. Le Linee guida n. 1 prevedono che per stimare il livello di specifica professionalità del concorrente “un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti”. Questa è la ragione per cui le Linee guida impongono alle stazioni appaltanti di .far conoscere al candidato ID e categorie dell’opera da realizzare (cfr. parte III punto IV). | |
Servizi eseguiti anche con lo scopo di migliorare il risparmio energetico e le prestazioni ambientali …. | Nei settori in cui esistono i CAM; ove le |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
Il miglioramento energetico e ambientale, considerato nei servizi simili svolti dal concorrente, rappresenta il modo più efficace per valutare la preparazione dello stesso in tematiche attinenti ai CAM di cui al d.m. 11.10.2017. | stazioni appaltanti richiedano un miglioramento energetico/ambientale, sono tenute a tenere in considerazione i criteri premiali previsti nei relativi decreti, indicandoli nella tabella C. Nei settori in cui non esistono CAM di riferimento, ove le stazioni appaltanti richiedano un miglioramento energetico/ambientale, potranno ricorrere al criterio suggerito da inserire nell’allegato 1 e 2 al parametro A, nella parte in cui la SA specifica gli elementi che il concorrente deve evidenziare, e valutandoli attraverso un criterio ad hoc. | |
1. Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.6.1) dimostrata tramite possesso di certificato, rilasciato da organismo di certificazione accreditato o da ente formatore autorizzato, in materia di miglioramento energetico, ambientale e prestazionale. 2. Miglioramento prestazionale del progetto (cfr. punto 2.6.2) rispetto alle indicazioni del progetto del servizio, redatto dalla stazione appaltante, o del livello precedente di progettazione, i cui elaborati sono allegati alla documentazione di gara 3. Sistema di monitoraggio dei consumi energetici (cfr. punto 2.6.3) 4. Materiali rinnovabili (cfr. punto 2.6.4) 5. Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione (cfr. punto 2.6.5) 6. Bilancio materico (cfr. punto 2.6.6) MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO C Le modifiche proposte sono dettate dalla consapevolezza che, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, gli unici elementi di valutazione relativi ai CAM possano essere riferiti alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione di opere in cui siano stati rispettati criteri di miglioramento energetico e ambientale, nonché ai suggerimenti di miglioramento prestazionale del | Non accolta quanto ai punti 1 e 2 perché si ritiene opportuno lasciare il riferimento generico che le stazioni appaltanti completeranno in relazione alla descrizione del criterio previsto nel CAM., ciò in ragione di un’esigenza di omogeneità e coerenza con la normativa sui CAM. Accolta con riferimento all’eliminazione dei punti da 3 a 6 in quanto riferibili alla selezione di un progetto e non di un progettista. |
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 1 | VALUTAZIONE |
progetto da realizzare, desumibili dalla relazione metodologica. Inoltre si ritiene che il miglioramento prestazionale dell’opera possa essere richiesto solo sulla base di un progetto esistente per la stessa opera (progetto del servizio o livello precedente di progettazione, i cui elaborati siano allegati ai documenti di gara) con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici. Infine si sottolinea che criteri come quelli relativi al sistema di monitoraggio dei consumi energetici, ai materiali rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, al bilancio materico non possono essere richiesti in fase di gara per l’affidamento di servizi di architettura ingegneria, in quanto valutabili solo per l’esecutore dei lavori. |
ALL. 2 – ESEMPIO DI SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
SOGGETTO | OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE ALL. 2 | VALUTAZIONE |
Rete Professioni tecniche | MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE L’emendamento al punto A è finalizzato ad aprire il mercato agli Operatori Economici che non hanno potuto alimentare il proprio curriculum negli ultimi anni a causa della crisi del mercato che ha pesantemente coinvolto il settore dei lavori pubblici. | Accolta con riferimento all’eliminazione del limite dei 10 anni. Le motivazioni sono illustrate in nota illustrativa |
Le modifiche proposte ai punti B e C sono dettate dalla consapevolezza che, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, gli unici elementi di valutazione relativi ai CAM possano essere riferiti alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione di opere in cui siano stati rispettati criteri di miglioramento energetico e ambientale, nonché ai suggerimenti di miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, desumibili dalla relazione metodologica. Inoltre si ritiene che il miglioramento prestazionale dell’opera possa essere richiesto solo sulla base di un progetto esistente per la stessa (progetto del servizio o livello precedente di progettazione, i cui elaborati siano allegati ai documenti di gara) con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici. | Cfr. risposta fornita all’osservazione formulata all’all.1 | |
Infine si sottolinea che criteri come quelli relativi al sistema di monitoraggio dei consumi energetici, ai materiali rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, al bilancio materico non possono essere richiesti in fase di gara per l’affidamento di servizi di architettura ingegneria, in quanto valutabili solo per l’esecutore dei lavori. | Accolta in quanto riferibili alla selezione di un progetto e non di un progettista. |