TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
R.G. n. 4725/2016 V.G.
Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 del sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
O.C.C.: Avv. XXXXXXXX XXXXXXXXX
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Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (C.F. SPDRCR81H20A271V) nato ad Ancona il 20.06.1981 e residente in Xxxxx, xxx Xxxxx 0, celibe, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (TMBFBL71E64E690J, xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx) e Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleg- xx@xxxxxxxx.xx), presso lo studio delle quali, in Ancona, Xxx X Xxxxxx x. 000/X, elettivamente domiciliato in forza di procura versata in atti con la domanda di nomina dell’O.C.C.,
espone
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ai creditori la propria proposta di accordo ex L.n. 3/2012, redatta con l’ausilio dell’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nominato quale Professionista in pos- sesso dei requisiti ex art. 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni deman- date dalla L. n. 3/2012 all’Organismo di composizione della crisi da so- vraindebitamento, che ha attestato l’attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposto (doc. n. 01 ).
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1. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA SUA QUALIFICAZIONE 2
2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' 3
3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: L'ATTIVITA' IMPREDITORIALE DEL RICORRENTE. 3
4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE 5
4.2. Patrimonio mobiliare: mobili registrati 5
4.4. Crediti futuri: redditi da lavoro dipendente 6
5. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO 7
5.2. Indebitamento vs. dipendenti 8
5.3. Debiti vs. INPS surroga fondo di garanzia 8
5.4. Indebitamento vs. ceto bancario 9
5.5. Indebitamento vs. fornitori e professionisti 9
5.6. Indebitamento vs. Agenzia Entrate riscossione, Inps ed enti 10
5.7. Debiti per adempimenti del terzo 15
5.8. Fondo per crediti non accertati 15
7. ELENCO ATTI DISPOSITIVI ULTIMI 5 ANNI. INSUSSISTENZA ATTI IN FRODE 18
8. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA 19
9. LA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI 22
9.1. Modalità e tempistiche di pagamento 26
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9.2. Il conto corrente della procedura 27
10. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 27
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1. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA SUA QUALIFICAZIONE Il ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizio- ne della crisi da sovraindebitamento, con richiesta al Tribunale di nomina di gestore della crisi (doc. n. 02 ). Ciò, sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l’attivo di- sponibile, tenuto conto dell’assenza di beni nel patrimonio e del reddito percepito.
Ai sensi dell’art. 6 Legge n. 3/2012 il ricorrente non riveste la qualifica di "Consumatore", avendo assunto le obbligazioni di cui all’attuale massa passiva principalmente nell’espletamento ed in occasione della propria atti- vità imprenditoriale. Si tratta pertanto di composizione della crisi da so- vraindebitamento.
2
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2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'
Ai sensi dell'art. 7 L.n. 3/2012, il ricorrente dichiara sotto propria respon- sabilità:
- di non essere soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F.
In merito, si rileva che “l'impresa Xxxxxxxx Xxxxx di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx”, (P.I. 02401560426) con sede in Filottrano, via del Lavoro 2, non soltanto non rivestiva i limiti dimensionali richiesti (v. infra), ma in ogni caso è stata cancellata al Registro Imprese in data 1.4.2016, con ogni effetto ai sensi dell'art. 10 L.F. (doc. n. 03 );
- di non aver fatto ricorso ad altre procedure di cui alla citata legge negli ul- timi cinque anni;
- di non aver subìto nessuno dei provvedimenti di cui all’art 14 e 14 bis;
- di aver fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posi- zione debitoria senza nulla omettere;
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- di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale, salvo quanto si tornerà ad evidenziare infra.
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3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: L'ATTIVITA' IMPREDITO- RIALE DEL RICORRENTE.
Nel gennaio 2009 il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non ancora trentenne, ha av- viato una ditta individuale, la “Xxxxxxxx Xxxxx di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx”, avente a oggetto l’esercizio dell’attività di gommista cancellata – come già rilevato - nell'aprile del 2016 (cfr. ancora doc. 2).
In ossequio a quanto previsto dall'art. 7 L.n. 3/2012, precisando che si trattava di impresa in contabilità semplificata, si depositano in questa sede:
−- conto economico esercizi 2013; 2014; 2015 (doc. n. 04 , doc. n. 05
doc. n. 06 );
−- registri Iva esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 (doc. n. 07 , doc. n. 08 , doc. n. 09 e doc. n. 10 );
−- libro cespiti (doc. n. 11 ).
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Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx attesta, sotto propria responsabilità, la conformità delle scritture contabili agli ori- ginali.
Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, di seguito si espongono brevemente alcuni elementi utili a inquadrare le ragioni del ri- corso alla presente procedura, al fine di consentire ai creditori di esprimere il loro voto informato.
Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Spedaletti origina da una situazione risalente e conseguente alla contrazione di:
− a) debiti assunti far fronte alle spese di avviamento della ditta “Xxxxxxxx
Gomme di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx”: va infatti rilevato che (confidando inizial- mente in una difficoltà solo temporanea conseguente allo start up dell’attività) il ricorrente ha fatto ricorso al credito presso istituti di credito;
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- b) debiti assunti nel perdurare dell'attività nei confronti dei fornitori della medesima ditta che non venivano poi soddisfatti giacché - a ben vedere - l'attività risultava improduttiva in ragione della significativa incidenza sui ricavi del costo di acquisto dei beni e del costo del personale.
In merito basti avere riguardo al conto economico relativo all'esercizio 2013, dal quale emergono circa 95.000 euro per corrispettivi a fronte di Euro
83.000 per acquisto beni e costo del solo personale.
Il tutto, senza contare le altre voci di costo (servizi, utenze).
Il perdurante squilibrio fra costi e ricavi e l'incapacità di imprimere a que- st'ultimi un trend crescente in ragione dell’obiettiva difficoltà di collocarsi in un mercato che vedeva concorrenti operanti da decenni con clientela parti- colarmente fidelizzata, ha di fatto precluso la possibilità che l’attività dive- nisse redditizia.
Tali circostanze hanno spinto il ricorrente, dopo la metà dell’esercizio 2013, alla decisione di cessare l’attività di impresa: a riprova, stanno le risultanze contabili degli esercizi successivi (2014, 2015, 2016) pari a 0.
Va tuttavia dato conto che il sig. Spedaletti (per evidente inesperienza, vista la giovane età) non ha posto in essere alcuna delle attività necessarie alla
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chiusura di un'attività di impresa: molto più semplicemente, egli ha chiuso i locali ove si svolgeva l’attività.
In ragione di ciò, l'attività è rimasta iscritta al Registro Imprese sino all'a- prile del 2016, pur essendo del tutto inattiva.
L'ammontare delle passività e la volontà di porvi rimedio spingono oggi lo Spedaletti alla presentazione della presente proposta, diretta a garantire (anche grazie all'ausilio dell'intervento di un terzo, v. infra) il maggior soddi- sfacimento dei propri creditori.
Così qualificata la domanda, comprovatane l'ammissibilità ed illustratene le ragioni poste a fondamento, si passa alla disamina dell'attivo e del passivo.
* * *
4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE
4.1. Patrimonio immobiliare
Il sig. Spedaletti non risulta titolare di beni immobili, come emerge dall'alle- gata visura (doc. n. 12 ).
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4.2. Patrimonio mobiliare: mobili registrati
Il ricorrente risulta proprietario di:
- un’autovettura “Fiat Panda” targata MS221425, immatricolata nell’anno 1988 e di valore commerciale pari ad Euro 0 (doc. n. 13 e doc. n. 14 );
- un motociclo “Yamaha XT 600” targato CR072607 immatricolato nell’anno 1985 e di valore commerciale pari ad Euro 0, tanto più che lo stesso risulta non integro ma smontato nel garage sito presso la residenza del ricorrente (v. ancora xxx. x. 00 x xxx. x. 00 );
Dalle allegate visure effettuate presso il P.R.A., risulta poi che ulteriori vei- coli in precedenza intestati al sig. Spedaletti sono stati (cfr. ancora doc. n. 13):
- rottamati (veicoli targati AN499069 e CA181TD) oppure
- ceduti mediante esportazione all’estero (veicoli targati CA136SK; CY203XA e AZ949MN).
In tema di atti dispositivi compiuto nell’ultimo quinquennio, si rinvia al pa- ragrafo dedicato.
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4.3. Patrimonio mobiliare
- In ordine anzitutto alle risultanze del libro cespiti allegato (cfr. doc. n. 11) si precisa che tutti i beni ivi indicati sono stati ceduti ai creditori, a titolo di datio in solutum, a parziale soddisfo delle pretese creditorie, come da di- chiarazione allegata e resa dallo stesso ricorrente (doc. n. 16 ).
In ogni caso, va anche dato conto che si trattava di beni acquistati nel 2012, che oggi avrebbero un modestissimo valore commerciale.
- Il ricorrente non è inoltre titolare di rapporti bancari, conti correnti o xxxx- xx, eccezion fatta per una carta prepagata Postepay Evolution nr.0000000000000000, utilizzata per le spese ordinarie e ricaricata al biso- gno, su cui attualmente il saldo è pari a zero (doc. n. 17 ).
4.4. Crediti futuri: redditi da lavoro dipendente
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Unica fonte di reddito del ricorrente è il lavoro dipendente, presso la TECNAUTO snc di Castelfidardo, che lo ha assunto dal maggio 2016 come gommista, con qualifica di meccanico e uno stipendio mensile netto pari a circa Euro 1.100/1.200 per n. 13 mensilità (doc. n. 18 ).
Tale importo non consente di disporre di somme sufficienti al proprio man- tenimento ed al pagamento di tutti i debiti pregressi.
Va anche dato conto che detta retribuzione risulta gravata da:
1) pignoramento presso terzi eseguito dal creditore Pneuservice s.r.l., che all’esito del procedimento (Trib. di Ancona - R.G.E. n. 416/2018) ha otte- nuto l’assegnazione di una somma pari ad 1/5 della retribuzione del di- pendente calcolata in Euro 1.100,00 (doc. n. 19 );
2) pignoramento presso terzi eseguito dal creditore INPS (Trib. Ancona -
R.G.E n. 814/2017 - G.E. Dott.ssa Ficosecco) con udienza dichiarazione del terzo fissata al 2.10.2018 ed oggetto di un primo rinvio ex art. 631 cpc non- ché di diversi, successivi, rinvii.
E’ prudenziale ritenere che, alla luce dell’assegnazione in parola, ad oggi lo Spedaletti disponga (annualmente) di un reddito netto di Euro 11.440 (Euro 1.100 – 220 = 880 x 13 = 11.440).
A riprova di quanto evidenziato, ed in ossequio a quanto disposto dalla L.n.
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3/2012, si depositano le ultime 4 dichiarazioni dei redditi presentate (doc.
n. 20 ,doc. n. 21 , doc. n. 22 e doc. n. 22 a )
* * *
5. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO
5.1. Premessa
Di seguito viene analiticamente riportato il passivo gravante sul sig. Speda- letti, vuoi a titolo personale, vuoi a titolo di impresa.
Si premette che:
a) si espongono nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al so- lo fine di agevolare l’accesso alla procedura e ai fini del computo delle mag- gioranze in sede di voto, senza che lo stesso importi riconoscimento di debi- to di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa.
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b) l’impresa individuale Spedaletti Gomme era inquadrata in regime di con- tabilità semplificata, con un bilancio rappresentato dal mero conto dei Pro- fitti e delle perdite: la circostanza è peraltro comprovata dalla dichiarazione dei redditi 2014 (cfr. doc. n. 20);
Il fatto che l’impresa individuale del sig. Spedaletti versasse in regime di contabilità semplificata implica l’inesistenza di uno stato patrimoniale, di libro giornale e/o libro degli inventari, dal quale possano essere evinti i cre- ditori ed io relativi importi. Il debitore ha quindi predisposto e sottoscritto, con ogni conseguente assunzione di responsabilità, l’allegata “relazione sui debiti contratti” (doc. n. 23 ).
Con la sottoscrizione della presente proposta inoltre egli dichiara che non esistono ulteriori creditori e crediti rispetto a quelli in questa sede in- dicati e dichiarati, assumendo ogni responsabilità in caso di dichiara- zioni non rispondenti al vero;
c) in merito all’esatta quantificazione degli importi dovuti, nel solco dello spirito di collaborazione che permea la L. n. 3/2012 ed alla luce della di- sposizione che prevede che il piano venga redatto con “l’ausilio” dell’ OCC incaricato, l’Avv. Trapanese ha cortesemente fornito ai legali che assistono il ricorrente le risultanze dell’intercorsa circolarizzazione dei crediti, il tutto
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al fine di agevolare la puntuale e definitiva cristallizzazione, già in questa sede, del passivo;
d) in ossequio alle previsioni normative, viene depositato in uno al presente piano dettagliato elenco dei creditori con indicazione dei gradi di prelazione (doc. n. 24 ).
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5.2. Indebitamento vs. dipendenti
Tabella I
Nominativo | Privilegio | Chirografo | Totale |
Xxxxx Xxxxxxxx | 1.904,96 | 1.378,87 | 3.283,83 |
TOTALE | 1.904,96 | 1.378,87 | 3.283,83 |
Si tratta del debito residuo vs. il lavoratore dipendente al netto dell’intervento del Fondo di Garanzia Inps avvenuto (secondo le informazio- ni assunte) nel maggio 2014 e comprensivo (in via chirografaria) delle spese legali.
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5.3. Debiti vs. INPS surroga fondo di garanzia
Tabella II
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
INPS fondo garanzia | 5.436,40 | 944,87 | 6.381,27 |
TOTALE FONDO | 5.436,40 | 944,87 | 6.381,27 |
Si tratta del credito INPS per surroga relativo all’intervento del fondo di ga- ranzia ex art. 2 L.n. 297/1982 per come portato dal decreto ingiuntivo n. 35/2015 Tribunale di Ancona e dal decreto n. 217/2015 Tribunale di An- cona.
Inoltre, sono state computate in chirografo le spese legali per come riportate negli atti di precetto notificati in data 13.7.2016.
Si rammenta che l’INPS ha avviato un pignoramento presso terzi (Trib. An- cona, R.G.E. n. 814/2017, ud. dichiarazione del terzo 2.10.2018) che non ha ancora registrato provvedimenti di assegnazione di sorta.
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5.4. Indebitamento vs. ceto bancario
Tabella III
Istituto | Privilegio | Chirografo | Totale |
Ubi - Banca Pop. di Ancona | 39.740,17 | 39.740,17 | |
Xxxxxxxx XXX (già Unicredit) | 24.128,97 | 24.128,97 | |
Monte dei Paschi di Siena | |||
TOTALE | 63.869,14 | 63.869,14 |
Si precisa che il credito di Monte dei Paschi di Siena risulta pari a 0 in virtù ed in conseguenza della definizione intercorsa con pagamento da parte di un terzo (sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, padre del ricorrente) della somma di Euro 8.000,00 a saldo e stralcio e con denaro proprio (doc. n. 25 ).
Si evidenzia in merito che, a condizione che la presente procedura venga omologata, lo stesso sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – creditore dell’istante in ragio- ne di tale adempimento– ha dichiarato di rinunciare ad agire in via di re- gresso e/o comunque ex art. 2041 cod.civ. (doc. n. 26 ).
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5.5. Indebitamento vs. fornitori e professionisti
Tabella IV
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
Top Ruote srl | 1.161,30 | 1.161,30 | |
Royal Pneus S.r.l. in liquid. | 4.7651,00 | 4.7651,00 | |
Xxxxxxx Xxxxx S.r.l. | 19.880,91 | 19.880,91 | |
Deraco Srl | 14.778,66 | 14.778,66 | |
Pneuservice S.r.l. | 14.351,44 | 14.351,44 | |
Pneus net Srl | 859,42 | 859,42 | |
Illumia Spa | 1.210,96 | 1.210,96 | |
CDP Group Spa | 14.565,75 | 14.565,75 | |
Michelin Italia S.A.M.I. S.p.a. | 35.739,88 | 35.739,88 | |
Felsinea Gomme Spa | 16.720,21 | 16.720,21 | |
Agos Ducato Spa | 6.606,99 | 6.606,91 | |
Crio Finance SPV II S.r.l. | 8.341,81 | 8.341,81 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 7.529,60 | 1.581,21 | 9.110,81 |
Explora Soc. Coop | 763,00 | 160,31 | 923,31 |
TOTALE | 8.292,60 | 183.609,85 | 191.902,37 |
Si precisa che:
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a) il debito verso la Michelin Italia S.A.M.I. S.p.a. rispetto alla dichiarazio- ne fornita dall’ OCC è stato decurtato della somma di Euro 6.000,00 in ra- gione del pagamento effettuato a febbraio 2017 dal terzo, sig. Xxxxxxxx Xxx- xxxxxxx (v. infra, doc. n. 27 ), erano in effetti previsti ulteriori pagamenti, a saldo e stralcio e definizione della posizione, per altri € 4.000,00, sempre ricorrendo a finanza esterna, che tuttavia non è stato possibile effettuare non essendo stata raccolta tale disponibilità. Per tale ragione si espone il credito per l’intero residuo.
Il creditore aveva incardinato, sempre nel febbraio 2017, una procedura di- retta alla dichiarazione di fallimento (Trib. Ancona, R.G. pre-fal 387/2016), a fronte della quale lo Xxxxxxxxxx aveva contestato l’assenza dei presupposti per la fallibilità, istanza poi desistita.
b) il debito verso la Pneuservice S.r.l. viene indicato in coerenza con la di- chiarazione del creditore.
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Occorre però precisare che quest’ultimo, in conseguenza del provvedimento di assegnazione delle somme di cui si è detto (R.G.E. n. 416/2018 – Trib. di Ancona, doc. n. 28 ), ha nelle more incamerato somme.
In ragione di ciò, muovendo dalla dichiarazione resa dal creditore e comu- nicato dall’ OCC, sono state computate le spese liquidate nel procedimento esecutivo (complessivi Euro 2.169,60 al lordo di accessori di legge) ed è sta- to detratto l’importo di Euro 880,00, pari alla stima di quanto incassato dal creditore in esecuzione di tale provvedimento dalla notifica dell’atto di pi- gnoramento, avvenuta in data 5.2.2018 al 30.5.2018, per n. 4 mensilità (1.100/5=220*4 = 880).
Inoltre, si allega copia degli atti giudiziari ricevuti dal sig. Spedaletti (doc.
n. 29 )
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5.6. Indebitamento vs. Agenzia Entrate riscossione, Inps ed enti
Tabella V
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
Agenzia Entrate Riscossione | 18.742,94 | 4.135,21 | 22.878,15 |
Prefettura | 9.875,55 | 9.875,55 |
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Camera Di Commercio Ancona | 160,02 | 160,02 | |
Totali | 18.742,94 | 14.170,78 | 32.913,72 |
Si precisa che:
a) Il credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione è portato dalle cartel- le per come risultanti dagli allegati estratti di ruolo (doc. n. 30 ) e dettaglia- to negli allegati doc. n. 31 (elaborati dall’ OCC Avv. Trapanese) che ripor- tano le singole voci cartella per cartella con indicazione del grado di privile- gio di ogni singolo importo.
Si precisa che gli importi dovuti a titolo di aggio sono stati, al pari di ogni procedura concorsuale, indicati a chirografo.
La seguente tabella, per comodità del giudicante, riepiloga sinteticamente l’ammontare ed il privilegio dei debiti per come illustrati nei sopracitati alle- gati
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Tabella VI
Titolo | Privilegio | Grado | Chirografo |
D.M. 10 (ritenute lav. dipendente) | 3.665,07 | 1 ex 2753 cc | |
RATE INAIL | 531,39 | 1 ex 2753 cc | |
CONTRIBUTI I.V.S. (proprio) | 3.711,24 | 1 ex 2753 cc | |
TASSE AUTOMOBILISTICHE | 992,71 | 7 (Sp.) | |
SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE | 541,8 | 8 | |
IRPEF | 1.269,11 | 18 | |
RITENUTE FONTE IRPEF | 1.866,04 | 18 | |
IVA | 6.165,58 | 19 | |
AGGI E SPESE | 4.135,21 | ||
TOTALI | 18.742,94 | 4.135,21 |
Si precisa che il debito per contributi I.V.S. afferisce la propria posizione personale.
Va al contempo rilevato che l’istante in data 14.5.2018 ha presentato do- manda di adesione alla procedura agevolata ex art. 1 comma 4 D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione con riferimento a n. 4 cartelle e che in data 22.6.2018 l’Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato l’accoglimento della richiesta (doc. n. 32 )
Gli importi sopraindicati nella tabella V – pertanto - sono quelli risultanti dalla decurtazione dei carichi conseguenti alla richiesta rottamazione,
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che come noto incide su sanzioni, interessi di mora e aggi.
Al fine di consentire una più ampia comprensione, si dettagliano in appres- so le cartelle e gli importi rottamati, con indicazione in grassetto delle de- curtazioni conseguenti alla concessa adesione:
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Tabella VII
N. cartella | Totale | Tipologia credito | Privilegio | Grado | Chiro |
32016 0009250426000 (originaria) | 7.427,89 | XXX.XX REG. COM. IRPEF | 527,78 | 18 | |
RITENUTE FONTE | 1.688,10 | 18 | |||
IVA | 4.709,61 | 19 | |||
CAMERA COMMERCIO | 121,32 | ||||
AGGI | 381,08 | ||||
320160009250426000: POST ROTTAMAZIONE | 5.971,64 | XXX.XX REG. COM. IRPEF | 417,22 | 18 | |
RITENUTE FONTE | 1.335,28 | 18 | |||
IVA | 3.630,51 | 19 | |||
CAMERA COMMERCIO | 90,52 | ||||
AGGI | 498,11 | ||||
0032013003912782000 (originaria) | 1.483,53 | IVA | 449,92 | 19 | |
IRPEF | 831,64 | 18 | |||
AGGI | 201,97 | ||||
0032013003912782000: POST ROTTAMAZIONE | 1.059,3 | IVA | 334,14 | 19 | |
IRPEF | 610,94 | 18 | |||
AGGI | 114,22 | ||||
00320150002791791000 (originaria) | 563,66 | IVA | 504,96 | 19 | |
AGGI | 58,70 | ||||
00320150002791791000: POST ROTTAMAZIONE | 433,23 | IVA | 384,19 | 19 | |
AGGI | 49,04 | ||||
003 2015 0011764978000 (originaria) | 2.600,7 | IVA | 2.349,49 | 19 | |
AGGIO | 251,21 | ||||
00320150011764978000: POST ROTTAMAZIONE | 2.025,33 | IVA | 1.816,74 | 19 | |
AGGIO | 208,59 |
Si fornisce, sempre in tema di rottamazione, un complessivo riepilogo dei gradi di privilegio coinvolti:
Tabella VIII
Grado | Totale |
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GRADO 1 | |
DM 10 | - |
RATE INAIL | - |
CONTRIBUTI IVS | - |
GRADO 7 | |
TASSE AUTOMOBILISTICHE | - |
GRADO 8 | |
SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE | - |
GRADO 18 | |
IRPEF | 1.028,16 |
RITENUTE FONTE | 1.335,28 |
GRADO 19 | |
IVA | 6.165,58 |
CHIRO | 960,48 |
TOTALE | 9.489,50 |
Dato conto di ciò, soccorre una necessaria considerazione.
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53132e959f9c5fd176ae2c89d9e252b7
Ritiene il ricorrente che - a differenza delle altre procedure concorsuali- nel caso della crisi da sovraindebitamento la presentazione della domanda di definizione agevolata non muti il privilegio del credito né dia per l’effetto luogo a pre-deduzioni di sorta.
Ciò in primo luogo per aver formulato l’istanza di accesso alla rottamazione prima e al di fuori della procedura di sovraindebitamento, per cui si ritiene non si possa poi andare a riqualificare la gradazione dei crediti in via “re- troattiva”.
Ulteriormente, a prescindere da tale assorbente e preliminare rilievo, nep- pure è pacifico che anche in ipotesi di rottamazione formulata in pendenza di procedura di sovraindebitamento si debba considerare i crediti “rottama- ti” in prededuzione.
La considerazione muove dal fatto che l’art. 1 del D.L. 148/2017 non modi- fica quanto previsto dall’art. 6 comma 13 del D.L. n. 193/2016 convertito dalla L.n. 225/2016, che prevedeva “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”
Se dunque la norma istitutiva della c.d. rottamazione fa rinvio (in tema di pre-deducibilità) soltanto alle disposizioni della L.F., ne discende che alle
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procedure di cui alla legge n. 3/2012 non può applicarsi per via analogica la disciplina dettata dall’art. 111 bis L.F.
Ciò anche perché (a ben vedere) mancherebbe un momento identificativo dell’avvio dell’iter procedurale opponibile a terzi quali sono – ad esempio - il deposito della domanda concordataria (e la conseguente pubblicazione presso il R.I.) o la dichiarazione di fallimento.
Qualora poi si voglia identificare tale momento con il deposito e/o la pub- blicazione della proposta ai sensi di quanto previsto dalla L.n. 3/2012, o – addirittura – con la sua omologa, resta il fatto, sopra evidenziato, che la domanda di definizione agevolata risulta nel caso di specie formulata ante- riormente.
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Così esclusa la possibilità di ritenere applicabile la disciplina della prede- duzione al caso di specie, non resta che concludere che “il debitore che ab- bia presentato un’istanza per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento, in caso di adesione alla procedura agevolata, potrà soddisfare il relativo credi- to secondo termini e modalità previste nella proposta di accordo e quindi an- che falcidiando l’importo dovuto a seguito della definizione”1.
Dato conto di tale ricostruzione, la presente proposta prevede una ul-
teriore dilazione degli importi già oggetto di rottamazione “ante” so- vraindebitamento”: se infatti la concessa adesione prevede il pagamento in n. 3 rate (ottobre 2018; novembre 2018 e febbraio 2019), per tutti i sog- getti richiedenti, compresi coloro che non si trovano in condizione di so- vraindebitamento e non accedano al richiesto “beneficio”, la proposta del debitore, proprio perché con la stessa si formula una richiesta di particola- re agevolazione e beneficio ulteriore rispetto all’ordinario, prevede una ri- strutturazione anche di tale debito, e quindi tempi di soddisfazione più lun- ghi.
Per tale ragione (v. infra), a maggior tutela del creditore, si è previsto il vo-
1 Cfr. sul punto, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx “La rottamazione dei ruoli nelle procedure concorsuali” in Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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to dell’Agenzia Entrate Riscossione sulla proposta formulata inerente tanto il credito privilegiato quanto quello chirografario.
b) In merito ai crediti INPS, si evidenzia che lo stesso ente ha rappre- sentato all’OCC, con dichiarazione messa da quest’ultimo a disposizione del ricorrente, che tutti i crediti sono stati interamente iscritti a ruolo.
*
5.7. Debiti per adempimenti del terzo
Tabella IX
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
xxx. X. Xxxxxxxxxx per Monte Paschi | 8.000,00 | 8.000,00 | |
Sig. X. Xxxxxxxxxx per Michelin S.p.a. | 6.000,00 | 6.000,00 | |
TOTALE FONDO | 14.000,00 |
Si tratta degli importi corrisposti a titolo di adempimento del terzo ex art. 1180 cod.civ. dal padre del ricorrente a estinzione o parziale adempimento di debiti del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (v. sopra).
*
5.8. Fondo per crediti non accertati
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Tabella X
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
Telecom Italia Spa | ND | ND | ND |
Società Reg. Garanzia Marche Scpa | ND | ND | ND |
TOTALE FONDO* | 62.848,86 | 62.848,86 |
* come da dichiarazione mandataria.
Esiste poi un’ulteriore questione che ha prudenzialmente imposto al credi- tore la costituzione di un ulteriore fondo in chirografo.
A suo tempo era infatti pervenuta una richiesta di pagamento della somma di Euro 62.848,86 da parte della AGECREDIT S.p.a.
Interpellata la società sulla natura e sulle ragioni di tali crediti, la stessa ha evidenziato di aver rimesso l’incarico di recupero ai due soggetti titolari dei presunti crediti, ed in particolare Telecom Italia S.p.a. e Società Regionale di Garanzia Marche Scpa.
Tuttavia, interpellati tali presunti creditori in ordine alle pretese formulate dalla mandataria, entrambi non hanno fornito riscontri alle pretese.
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Alla luce della natura esdebitatoria della procedura, della trasparenza che il ricorrente intende assicurare nonché del fatto che in ogni caso una richie- sta stragiudiziale era a suo tempo pervenuta, è parso corretto costituire un fondo in via chirografaria (attesa la natura delle attività svolte dai presunti creditori) di importo pari a quello a suo tempo preteso, ribadito tuttavia che la presente non vale riconoscimento di debito, che allo stato non risulta, e che pertanto ove in sede di esecuzione del piano, ove omologato, fosse avanzata una pretesa da un soggetto riferibile a tale posta, il credito andrà documentato e provato.
*
5.9. Riepilogo passività
Tabella XI
Creditore | Privilegio | Chirografo | Totale |
Debiti dipendenti | 1.904,96 | 1.378,87 | 3.283,83 |
Debiti INPS surroga | 5.436,40 | 944,87 | 6.381,27 |
Debiti Istituti di credito | 63.869,14 | 63.869,14 | |
Debiti fornitori e professionisti | 8.292,60 | 183.609,85 | 191.902,45 |
Debiti Enti | 18.742,94 | 14.170,78 | 32.913,72 |
Debiti per adempimento del terzo | 14.000,00 | 14.000,00 | |
Fondo debiti non accertati | 62.848,86 | 62.848,86 | |
TOTALE | 34.376,90 | 340.822,37 | 375.199,27 |
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* * *
6. LA SITUAZIONE FAMILIARE
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx risulta convivente con il proprio nucleo familiare originario, composto dai sig.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (padre) ed Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxx (madre, doc. n. 33 ). Ciò, nonostante abbia ormai 37 anni e l’esigenza di una propria autonomia anche abitativa, i cui costi ad oggi sono insostenibili senza una ristrutturazione del debito
Xxxx è che il ricorrente contribuisce alla conduzione di vita familiare (spesa, utenze, consumi vari) con i genitori, sui quali cerca - per quanto possibile - di non gravare, fruendo comunque della possibilità almeno di avere un al- loggio senza sostenere spese di locazione e utenze.
Si tratta tuttavia di una situazione contingente di convivenza, che finisce
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per incrementare anche il disagio e la difficoltà dei genitori, con frequenti discussioni e screzi per la situazione di indebitamento in cui lo Spedaletti è incorso.
E’ dunque evidente che da tale situazione il ricorrente intende risollevarsi, tanto da un punto di vista personale ed emotivo, quanto al fine di non gra- vare ulteriormente sui genitori, ormai non più disponibili.
Quella qui formulata è dunque una ristrutturazione del debito che risponde allo spirito della norma, tesa a recuperare un margine di soddisfazione per quanto possibile – in regime di par condicio – ma anche un recupero del debitore (un giovane che attualmente lavora) e della qualità di vita sua e della sua famiglia.
*
6.1. Spese correnti necessarie
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La quantificazione delle spese necessarie al mantenimento del ricorrente, considerata l’attuale condizione di convivenza “forzata” non è agevole, in quanto per un corretto calcolo del fabbisogno necessario si dovrebbe tener conto anche di una spesa per la locazione di un immobile, in aggiunta alle spese correnti.
Ciò considerato, e tenuto conto dell’esigenza di una normale e dignitosa condizione di vita, si indica in Euro 900,00 mensili l’onere per il manteni- mento del ricorrente.
Si tratta di una stima prudente (in considerazione anche dell’età del sig. Spedaletti) relativa al sostentamento, la salute, oltre alle spese per utenze, sanitarie, abbigliamento, trasporto, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi individuo.
La tabella in appresso fornisce un dettaglio delle spese medie del ricorrente. Va dato conto che il sig. Xxxxxxxxxx, solo in ipotesi di omologa del piano proposto e laddove dovessero registrarsi in futuro promozioni e/o aumenti del proprio reddito, si riserva in futuro – fermi gli impegni qui assunti - di
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valutare la possibilità di individuare una soluzione abitativa indipendente. In ogni caso, l’attuale formulazione del piano non contempla spese abitati- ve.
Tabella XII
Voci di spesa mensili | Euro |
Alimentari | 300,00 |
Abbigliamento | 50,00 |
Contributo Utenze e utenza propria | 200,00 |
Servizi sanitari e salute | 50,00 |
Trasporti/carburante+ assicurazione | 200,00 |
Spese straordinarie | 100,00 |
Totale | 900,00 |
Si allega la documentazione di riferimento (doc. n. 34 ).
In particolare, si fa presente che il sig. Spedaletti è titolare dell’utenza tele- fonica Vodafone (v. ancora doc. n. 33).
* * *
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7. ELENCO ATTI DISPOSITIVI ULTIMI 5 ANNI. INSUSSISTENZA ATTI IN FRODE
Si fornisce l’elenco degli atti dispositivi compiuti dal sig. Spedaletti negli ul- timi 5 anni (giugno 2013 – giugno 2018) con la precisazione che il debitore non ha compiuto atti in frode che ne pregiudichino l’accesso alla procedura. Val la pena rilevare che:
a) la cessione dei (pochi) beni iscritti a libro cespiti è avvenuta nel 2013, nelle forme della datio in solutum, al fine di ridurre l’esposizione debitoria: sebbene si tratti di pagamento in forma anomala, tale condotta non può certo qualificarsi in senso stretto quale atto in frode;
b) In ordine ai veicoli che sono risultati intestati al debitore, si evidenzia che nel periodo di interesse (cfr. ancora doc. n. 13)
- il veicolo Fiat Punto targato CA181TD, immatricolato nel 2002, è stato demolito in data 2.10.2014:
- il veicolo Volvo V40 targato AZ949MN, immatricolato nel 1998, è stato ra- diato dal PRA per esportazione verso estero nel dicembre 2016.
Si precisa che il valore commerciale di tale autovettura era sostanzialmente
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pari a 0, stante la vetustà dello stesso al momento dell’esportazione ed il fatto che lo stesso debitore l’aveva acquista nel dicembre 2015 (e dunque un anno prima) al prezzo di Euro 500,00.
c) sono stati effettuati pagamenti in favore dei creditori Monte dei Paschi e Michelin Italia S.p.a. ma da terzi soggetti con denaro proprio.
* * *
8. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA
Alla luce di tutto quanto sopra, si dettagliano le spese disponibili per la procedura, il cui orizzonte temporale si indica in anni 8, ritenuta durata congrua alla luce della giovane età del ricorrente e dell’impiego a tempo in- determinato.
Tabella XIII
Euro | |
Contributo del debitore | 24.000,00 |
Finanza esterna | 15.000,00 |
Finanza esterna condizionata | 3.500,00 |
TOTALE | 42.500,00 |
Rinunce al credito | 14.000,00 |
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Si precisa quanto in appresso.
a) in merito al contributo del debitore:
il sig. Spedaletti, con la sottoscrizione della presente proposta ed a condi- zione che la stessa venga omologata, si impegna a versare alla procedura la somma di Euro 250,00 mensili per n. 12 mensilità e per l’intero orizzonte temporale del piano (8 anni), e così per complessivi Euro 24.000.2 L’importo appare sostenibile alla luce della retribuzione percepita (circa 1.110/1.200 Euro mese) e delle spese sopra indicate e documentate (1.200- 900 = 300).
Resta inteso – quanto alle modalità di messa a disposizione delle somme – che l’auspicato provvedimento di omologa verrà comunicato al datore di la- voro, affinché il rateo in parola (250 euro * 12 mesi) venga convogliato su apposito conto corrente da accendere ai fini della presente procedura, dal
2 250 * 12 = 3.000 * 8 = 24.000
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quale verranno anche effettuati i pagamenti in favore dei creditori (v. infra). Inoltre, va anche rilevato quanto segue in merito al pignoramento operato da Pneuservice S.r.l. proprio sulle retribuzioni in parola.
Posto che l'effetto dell'ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore si configura come una cessione pro solvendo condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, è noto che l'effetto sati- sfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento (che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credi- to pignorato) ma è rimesso alla successiva ed effettiva riscossione dell'im- porto assegnato. (cfr. Cass. 25946/2007).
E’ pertanto a tale momento che occorre far riferimento, in caso di apertura della procedura di crisi da sovraindebitamento da parte del debitore assog- gettato ad esecuzione, per stabilire se sono dovuti o non i successivi paga- menti, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione ab- bia avuto luogo in epoca anteriore.
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Muovendo da questa premessa, occorre parimenti dar conto che ex art. 10
L.n. 3 del 2012, la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non segue automaticamente alla presentazione della domanda, ma viene dispo- sta dal giudice con il decreto che apre la procedura. Ne discende che i pa- gamenti effettuati in attuazione dell’assegnazione prima di tale provvedi- mento rimangono comunque acquisiti al creditore procedente, mentre ri- mangono bloccati quelli successivi.
Tutto ciò considerato, il ricorrente:
-a) richiede in ogni caso (v. infra) l’emissione del provvedimento ex art. 10
L.n. 3/2012, anche in ragione dell’ulteriore procedimento di cui si è detto (Trib. Ancona - R.G.E n. 814/2017 promosso dall’ INPS);
-b) ritiene corretto scomputare (v. sopra) gli importi già percepiti da Pneu- service S.r.l. dal credito vantato;
-c) ritiene però che una volta aperta la procedura, il datore di lavoro dovrà nuovamente corrispondere l’intera retribuzione al sig. Spedaletti, in quanto anche quanto assegnato costituisce attivo utilizzabile per l’adempimento
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dell’accordo (cfr. art. 13 c. 1 L.n. 3/2012) che - una volta concluso - porta all’ esdebitazione anche con riferimento alla posizione del creditore pigno- rante;
-d) ritiene infine che, nella denegata ipotesi di mancata omologa dell’accordo, riprenderebbe vigore l’esecuzione sospesa, con ogni effetto in te obbligo di corresponsione del quinto assegnato in favore del creditore.
Alla luce di tali considerazioni, ed a patto e condizione che vengano rite- nute condivisibili dal Tribunale, il sig. Xxxxxxxxxx ritiene di poter garantire il versamento della somma sopra indicata (Euro 250,00), coerente con i propri di impegni di spesa.
Diversamente, è evidente che lo stipendio già decurtato di circa 220 euro mensili in ragione dell’intercorso pignoramento, non potrebbe consentire l’adempimento della proposta qui formulata.
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Infine, va rilevato che la somma messa a disposizione dal debitore (Euro 250/mese) è sostanzialmente analoga (per non dire superiore) ad 1/5 della propria retribuzione, che – come noto – è la somma aggredibile dai creditori. Dato conto che (come ampiamente visto sopra) il debitore non dispone di altri beni mobili o immobili, va rilevato che l’importo di Euro 24.000,00 è l’importo massimo che nell’orizzonte temporale del piano i creditori potreb- bero acquisire da azioni esecutive sul patrimonio del sig. Spedaletti.
In sintesi, oltre l’importo di Euro 24.000,00 (sempre con riferimento
all’orizzonte temporale del piano) si registra assoluta incapienza.
Per tale ragione, soccorre quanto in appresso.
b) in merito alla c.d. finanza esterna, si rappresenta quanto segue.
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, padre del ricorrente, si è dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata, a versare la comples- siva somma di Euro 15.000,00 secondo le seguenti modalità (doc. n. 35 ):
- quanto ad € 6.000,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omo- loga mediante versamento sul conto corrente di cui si è detto;
- quanto ad € 9.000,00 in 5 anni, con versamento € 150,00 al mese (com- plessivi 1.800,00 annui) mediante versamento sul conto corrente di cui si è
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detto;
c) Inoltre, lo stesso sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, si è dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata e solo qualora venga accertata l’esistenza e l’entità dei crediti non accertati ed oggetto dello spe- cifico fondo di cui si è detto (v. sopra, tabella n. X) a farsi carico degli stessi per come falcidiati in conseguenza della proposta e della stessa omologa, ed in ogni caso per un importo non superiore ad Euro 3.500,00 sempre me- diante versamento sul conto corrente di cui si è detto (v. ancora doc. n. 35).
d) Infine, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx si è già dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata, a rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del debitore in relazione agli importi versati a titolo di adempimento del terzo per Euro 8.000,00 (cfr. doc. n. 26).
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sottoscrive il presente piano ex art. 8 comma 2 L.n. 3/2012:
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- assumendo la garanzia di tali adempimenti, limitatamente alle somme in- dicate;
- ai fini di confermare quanto indicato sub b) c) e d);
- ai fini di dichiarare espressamente di rinunciare – sempre subordinata- mente all’omologa della presente proposta - ad agire nei confronti del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per il recupero dell’ulteriore somma di Euro 6.000,00 versata sempre a titolo di adempimento del terzo in favore di Michelin Italia S.p.a.
* * *
9. LA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI
Tutto ciò premesso, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente proposta ex art. 7 comma 1, della L. n. 3/2012, sottoposta ad attestazione da parte dell’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (professionista con studio in Ancona, nominato dal Tribunale di Ancona per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Orga- nismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) che attesta
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l’incapienza del patrimonio nonché il fatto che viene assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura non inferiore a quella realiz- zabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di li- quidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai di- ritti sui quali insiste la causa di prelazione.
La proposta prevede la suddivisione in classi e può essere così sintetizzata:
✓ Pagamento del 100% delle spese di procedura entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con previsione di versa- mento di acconti trimestrali nel rispetto dell’ordine dei privilegi;
✓ CLASSE 1: creditori privilegiati soddisfatti al 100% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa con previsione di ver- samento di acconti trimestrali, nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
La classe include:
- i creditori XXXXXXXX E INPS assistiti da privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 cod.civ. (c.d. ante grado 1);
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- il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per le somme do- vute a titolo di ritenute alla fonte e di IVA nel rispetto di quanto im- posto dall’art. 7 L.n. 3/2012.
Si precisa che il pagamento integrale di tali ultimi importi, per i quali si prevede esclusivamente la dilazione nel tempo indicato, è imposto dall’art. 7 L.n. 3/2012.
Con gli esborsi sopra descritti si registra l’esaurimento delle risorse
proprie, pari ad Euro 24.000,00 e si registra per l’effetto incapienza del patrimonio mobiliare del debitore.
Invero, il debito complessivo per tale classe ammonta ad Euro 24.038,05: quanto alla (marginale) differenza di Euro 38,05, verrà utilizzata finanza esterna.
Le successive classi vengono per l’effetto soddisfatte esclusivamente
mediante apporto di finanza esterna, così come in appresso specifica- to:
✓ CLASSE 2: creditori privilegiati (degradati) nella misura del 14,90% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa,
con previsione di versamento di acconti nelle tempistiche in appresso indi- cate (v. par. 9.1). La classe include:
- il creditore ZAGAGLIA, assistito dal privilegio ex art. 2751 bis. n. 2 cod.civ. (c.d. ante grado 1) e degradato per incapienza del patrimonio mobi- liare del debitore;
- il creditore EXPLORA Soc. Coop. assistito dal privilegio ex art. 2751 bis.
n. 5 cod.civ. (c.d. ante grado 1) 1) e degradato per incapienza del patrimonio mobiliare del debitore;
✓ CLASSE 3: creditori privilegiati (degradati) e chirografari nella
misura del 5% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con previsione di versamento di acconti nelle tempistiche in ap- presso indicate (v. par. 9.1).La classe include:
- creditori PRIVILEGIATI assistiti da privilegi successivi al grado ante 1
degradati per incapienza del patrimonio mobiliare del debitore;
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- creditori CHIROGRAFARI, incluso il fondo rischi per crediti non accertati, per il cui pagamento soccorre l’impegno condizionato del terzo (v. sopra).
Infine, in ragione dell’espressa rinuncia del terzo adempiente, non si preve- de nessun pagamento in favore del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
La tabella in appresso dettaglia il contenuto della proposta:
Tabella XIV
Ragioni di credito | Grado priv. | Totale | % | Dovuto |
Spese di procedura | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 | |
CLASSE 1 | ||||
Xxxxxxxx | Ante 1 n. 1 | 1.904,96 | 100% | 1.904,96 |
INPS surroga | Ante 1 n. 1 | 5.436,40 | 100% | 5.436,40 |
D.m. 10 | 1 (art. 7 L.n. 3/12 ) | 3.665,07 | 100% | 3.665,07 |
Rit. Fonte Irpef | 18 (art. 7 L.n. 3/12) | 1.866,04 | 100% | 1.866,04 |
IVA | 19 (art. 7 L.n. 3/12) | 6.165,58 | 100% | 6.165,58 |
(24.038,05) | ||||
CLASSE 2* | ||||
Zagaglia | ante 1 n. 2** | 7.529,6 | 14,90% | 1.121,91 |
Explora | ante 1 n. 5** | 763,00 | 14,90% | 113,69 |
CLASSE 3* | ||||
Contributi I.v.s. | 1** | 3.711,24 | 5 % | 185,56 |
Rata Inail | 1** | 531,39 | 5% | 26,57 |
Sanzioni | 8** | 541,8 | 5% | 27,09 |
Irpef | 18** | 1.269,11 | 5% | 63,46 |
Tasse automobilistiche | *** | 992,71 | 5% | 49,64 |
Chirografari | 263.973,51 | 5% | 13.198,68 | |
(14.786,60) | ||||
Fondo debiti non dich.° | 62.848,86 | 5% | 3.142,44 | |
Adempimenti del terzo+ | 14.000,00 | 0% | 0 | |
TOTALE | 380.199,27 | - | 41.967,08 |
* soddisfatto mediante apporto di finanza esterna
** degradato per incapienza
*** degradato per incapienza e per bene non rinvenuto
° soddisfatto mediante ulteriore finanza esterna condizionata
+ nessuna soddisfazione in ragione di espressa rinuncia del creditore condizionata all’omologa.
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Pare opportuno precisare, quanto alle spese di procedura:
- che l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - in considerazione della oggettiva e rilevan- te situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l’istante e tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24/09/2014 n. 202 per la determinazione del compenso spettante all’O.C.C. - ha riferito di limitare il compenso ad Euro 2.500,00 compresi oneri e accessori, ulterior- mente ribassato rispetto al mimo di tariffa, nei termini indicati dalla pre- sente proposta e senza computo di interessi (doc. n. 36 );
- che gli Avv.ti Scaleggi e Xxxxxxxxx (professionisti che hanno assistito il ri- corrente nella presente procedura), quantificano con il presente ricorso, che il Sig. Spedaletti sottoscrive anche per accettazione di tale quantificazione e pagamenti - per le medesime ragioni di contenimento. il proprio compenso in Euro 2.500,00 compresi oneri e accessori e senza computo di interessi, accettando con la sottoscrizione in calce il pagamento nei tempi e nelle mo- dalità indicate nel presente atto.
Infine, si rileva che esiste un margine di finanza esterna di Euro 175,35
(Euro 15.000,00 - Euro 38,05 - Euro 14.786,60) per il pagamento degli in-
teressi legali dovuti in favore di creditori privilegiati soddisfatti integralmen- te ai sensi dell’art. 9 comma 3 quater L.n. 3/2012.
* * *
9.1. Modalità e tempistiche di pagamento
Come anticipato verranno canalizzati presso il conto corrente:
a) la somma di Euro 250*12 mensilità (risorse proprie);
b) le somme messe a disposizione a mezzo finanza esterna secondo le sca- denza sopra riportate (6.000 euro entro 30 giorni dall’omologa, e 150 euro/ mese). Quanto alle tempistiche di pagamento, si prevede:
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1) di effettuare il pagamento integrale creditori per spese di giustizia e di quelli inseriti della classe 1, nel rispetto dell’ordine dei privilegi, uti- lizzando risorse proprie (eccezion fatta per la somma di Euro 38,05 rinve- niente da finanza esterna) fino al soddisfo previsto entro l’orizzonte tempo- rale indicato, con corresponsione di acconti trimestrali a far data dal pas- saggio in giudicato del decreto di omologa nel rispetto delle cause di prela- zione;
2) di effettuare il pagamento ai creditori indicati nelle classi n. 2 e
n. 3 nelle percentuali proposte utilizzando esclusivamente finanza esterna fino al soddisfo entro l’orizzonte temporale indicato, prevedendosi la corre- sponsione di acconti nelle seguenti modalità:
- pagamento del 20% dell’importo proposto e decurtato entro 30 giorni de- correnti dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- pagamento di numero ulteriori 4 rate biennali, a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, pari ciascuna al 20% dell’importo propo- sto e decurtato.
Si precisa che i pagamenti alle scadenze suddette verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti all’esito della proce- dura da parte dei rispettivi creditori.
Il ricorrente, al fine di consentire all’OCC l’attività di controllo, nell’interesse dei creditori, procederà a fornire l’elenco dei pagamenti eseguiti.
Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci
26
si rimette alla volontà del Tribunale.
* * * 9.2. Il conto corrente della procedura
Si è più volte fatto cenno al fatto che si prevede l’apertura di apposito conto corrente per la procedura, ove confluire le poste attive e dal quale effettuare i bonifici.
Laddove condiviso dal Tribunale, il ricorrente propone di aprire un conto corrente a lui intestato fornendo al contempo agli organi della procedura le chiavi di accesso affinché ne possa essere monitorato l’andamento.
Al fine di contenere i costi, si ipotizza l’apertura di un conto corrente on-line che preveda costi di tenuta e di bonifici on line pari a 0 (a mero di esempio: Bnl - Hello Bank – doc. n. 37 ).
* * *
10. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
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Il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo preve- de, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in rela- zione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
Alla luce del fatto che si prevede il pagamento parziale di creditori privile- giati, mediante apporto di finanza esterna, pare opportuno evidenziare che l’alternativa liquidatoria non consentirebbe un miglior soddisfo dei creditori prelatizi così falcidiati.
Ciò in ragione del fatto che:
a) il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile o mobile (eccezion fatta per un’automobile ed un motociclo usati, di alcun valore commercia- le);
b) il ricorrente è titolare esclusivamente di beni crediti futuri che diverranno esigibili via xxx xxx xxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxxx).
Pur volendo ipotizzare che i crediti futuri possano essere ricompresi
nella procedura di liquidazione del patrimonio (il che non è pacifico e anzi si contesta, per l’assenza di patrimonio attuale liquidabile e quin-
di la vantaggiosità della presente proposta già solo per questo miglio- rativa, con finanza esterna, rispetto a un patrimonio da liquidare ine- sistente), resta il fatto che nell’orizzonte temporale previsto dalla normativa in questione (4 anni), deve tenersi conto delle somme che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 lett. b L.n. 3/2012, occorrono al mantenimento del debito- re secondo l’indicazione del giudice.
Prendendo allora a parametro la retribuzione sopra indicata (1.100/1.200 euro/mese), il fabbisogno dichiarato dal debitore (900 euro/mese), la som- ma in eccedenza può essere stimata pari a quella indicata dal creditore, che per n. 13 mensilità e per l’orizzonte temporale in parola producono un pa- trimonio di Euro 13.000.
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Ebbene, dato conto che – a differenza della crisi da sovraindebitamento – nella procedura di liquidazione non è prevista la necessità di pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute alla fonte e che si potrebbero stimare spe- se analoghe a quelle indicate nella presente proposta, il prospetto di liqui- dazione sarebbe il seguente:
Tabella XV
Titolo | Importo | % liquidazione | Importo |
Spese di procedura | 5.000 | 100% | 5.000,00 |
Xxxxxxxx ante grado 1 n. 1 | 1.904,96 | 100% | 1.904,96 |
INPS surroga ante 1 n. 1 | 5.436,40 | 100% | 5.436,40 |
Zagaglia ante grado 1 n. 2 | 7.529,60 | 8,74% | 658,88 |
TOTALE | 12.999,45 | ||
Explora ante grado 1 n. 5 | 763,00 | 0% | 0 |
DM 10 | 3.665,07 | 0% | 0 |
CONTRIBUTI IVS | 3.711,24 | 0% | 0 |
RATA INAIL | 531,39 | 0% | 0 |
SANZIONI | 541,80 | 0% | 0 |
RIT. FONTE | 1.866,04 | 0% | 0 |
IRPEF | 1.269,11 | 0% | 0 |
IVA GRADO | 6.165,58 | 0% | 0 |
TASSE AUTO - degradato | 992,71 | 0% | 0 |
chirografari | 262.738,78 | 0% | 0 |
Debiti per adempimenti di terzo | 14.000,00 | 0% | 0 |
fondo per debiti non dich. | 62.848,86 | 0% | 0 |
Basti aver riguardo che tale ipotesi liquidatoria:
a) prevede in favore dei creditori muniti di privilegio ante grado 1 n. 2 (Za- gaglia) una soddisfazione inferiore (8,74%) rispetto a quella garantita dalla presente proposta (14,90%), il tutto grazie all’apporto di finanza esterna;
b) non prevede alcuna soddisfazione per i creditori muniti di privilegio successivo a quello sub a), mentre la presente proposta prevede per il credi- tore munito di privilegio ante 1 n. 5 la soddifazione al 14,90%, nonché per quelli successivi la soddisfazione al 5% il tutto grazie all’apporto di finanza esterna ;
c) non prevede alcuna soddisfazione per i creditori chirografari, mentre la presente proposta prevede una soddisfazione pari al 5%, il tutto grazie all’apporto di finanza esterna;
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d) non prevede neppure la rinuncia del creditori per adempimento del ter- zo al credito di ulteriori 14.000 euro.
In sintesi: alla luce dell’apporto di finanza esterna e dell’impegno del debito- re a far comunque confluire la somma di Euro 250,00 mensili, la proposta qui formulata appare preferibile all’alternativa liquidatoria.
Discorso non dissimile può essere effettuato rispetto all’alternativa liqui- datoria atomistica (esecuzione individuale).
Dato conto che esiste un pignoramento già eseguito sul quinto dello stipen- dio, il venir meno di effetti (come sopra evidenziati) discendenti dall’apertura e dall’omologa della presente procedura produrrebbe effetti meno favorevoli per i creditori.
Ipotizzando che l’importo pignorato resti stabile (220 euro/mese * 13 men- silità, pari a complessivi Euro 2.860 annui) il creditore chirografario at- tualmente assegnatario (che ad oggi vanta un credito di Euro 14.351,44) verrebbe integralmente soddisfatto in circa 65 mesi.
A quel punto, liberato lo stipendio dal pregresso vincolo, nel restante oriz- zonte temporale del piano (rispetto al quale è logico operare il presente raf-
fronto) pari a 31 mensilità, potrebbero essere incamerati complessivi Euro 6.820.
Tale importo non sarebbe neppure sufficiente a garantire l’integrale paga- mento dei creditori muniti di privilegio ante grado 1 ex art. 2751 bis. n. 1, pari a complessivi Euro 7.341,36.
* * *
11. CONCLUSIONI
In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato
CHIEDE
pertanto che l’Xxx.xx Tribunale voglia:
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- fissare l’udienza ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell’Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell’Avv. Giovani Trapanese, la co- municazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.10 comma 2 lett. C disponga che non possano essere ini- ziate o proseguite le azioni esecutive, con conseguente sospensione del procedimento Trib. Ancona R.G.E. 814/2017 (creditore procedente INPS, udienza dichiarazione del terzo fissata al 2.10.2018, G.E. Dott.ssa Ficosec- co) nonché con conseguente sospensione del pagamento del quinto dello stipendio in favore di Pneuservice srl disposta con provvedimento di asse- gnazione del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ancona;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze, omologare il piano e la proposta presentati, nell’ambito della procedura di crisi da sovraindebita- mento, dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- disporre in sede di omologa l’obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx con sua segnalazione presso la Cen- trale Rischi, consentendogli l’accesso al sistema bancario;
Con riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie
Con riserva di mutare, ove ritenuto, la presente procedura in quella di li-
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quidazione.
Si produce copia dei seguenti documenti:
* * *
1) attestazione OCC nominato Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; ex artt. 9 comma II e 15 comma VI L. n. 3/2012 con contestuale attestazione ex art. 7 comma I l.n. 3/2012
2) ricorso per la nomina OCC;
3) visura Xxxxxxxx Xxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
4) Conto economico al 31.12.2013:
5) Conto economico al 31.12.2014;
6) Conto economico al 31.12.2015;
7) registri iva al 31.12.2013;
8) registri Iva al 31.12.2014;
9) registri Iva al 31.12.2015;
10) registri Iva al 31.12.2016;
11) libro cespiti;
12) visura ipotecaria Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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13) Visure Pra Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
14) valutazione FIAT Panda;
15) dichiarazione motoveicolo;
16) dichiarazione Spedaletti cessione cespiti;
17) Saldo poste Pay al 18.5.2018
18) Lettera di assunzione;
19) Buste paga
20) Dichiarazione redditi anno imposta 2014
21) Dichiarazione redditi anno imposta 2015
22) Dichiarazione redditi anno imposta 2016 22a) Dichiarazione dei redditi anno imposta 2017
23) Dichiarazione sig. Spedaletti elenco debitori
24) Elenco dei creditori aggiornato
25) Accordo con MPS e prova dei pagamenti
26) dichiarazione sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx su rinuncia azioni di recupero per som- me versate al creditore MPS;
27) pagamento sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in favore di Michelin Italia S.p.a.
28) Provvedimento assegnazione R.G.E 416/2018 Trib. Ancona
29) Atti giudiziari passivi sig. Spedaletti;
30) Estratti di ruolo sig. Spedaletti
31) Dettaglio debiti vs. Agenzia Entrate Riscossione
32) Domanda di accesso e provvedimento di accoglimento per la definizione agevo- lata (c.d. rottamazione)
33) Certificato di residenza e stato di famiglia
34) Documentazione inerente spese di vita
35) Impegno sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a finanza esterna;
36) dichiarazione Avv. Trapanese;
37) prospetto conto corrente Hello Bank.
Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna. Ancona 13.7.2018
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (per le ragioni e gli impegni in narrativa)
Il G.D.,
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile
vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in data 19.07.2018 e la relativa relazione di fattibilità redatta dall’O.C.C., Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 9, comma 2;
considerato che lo Spedaletti propone il pagamento integrale delle spese di procedura, consistenti nei
compensi all’O.C.C., concordati in € 2.500,00, e al difensore che ha predisposto il ricorso, per ulteriori
€ 2.500,00, mediante acconti trimestrali e nel termine di 8 anni dall’omologazione dell’accordo, ed il pagamento dei creditori nelle seguenti misure:
- soddisfacimento integrale del credito privilegiato di primo grado di Xxxxxxxx Xxxxx e dell’Inps, per
complessivi € 7.408,52, mediante rate trimestrali e nel termine di 8 anni dall’omologazione dell’accordo;
- soddisfacimento integrale del credito dell’Agenzia delle Entrate per ritenute, pari a complessivi € 5.613,59, e per Iva, per € 6.306,2;
Firmato Da: BILO' XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30a9ae1e6e618b0497db2da5bbe0a8df
- soddisfacimento dei crediti privilegiati della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e della Explora Soc. Coop. nella misura del 14,90% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa e così, rispettivamente, per € 1.121,91 ed € 113,69;
- soddisfacimento dei creditori chirografari, anche per effetto della degradazione conseguente alla falcidia, nella misura del 5% e, così, per € 41.967,08;
che, a tal fine, il debitore mette a disposizione € 250,00 mensili, da detrarre dal proprio stipendio, per un arco di temporale di 8 anni, per complessivi € 24.000, nonché € 15.000 a titolo di finanza esterna (oltre ad un appostamento di ulteriori € 3.500 per gli eventuali crediti di Agecredit), provenienti dal padre del ricorrente, sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e che saranno versati, quanto ad € 6.000 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’accordo e quanto ai restanti € 9.000 in ratei mensili di € 150,00 per gli otto anni di durata del piano;
visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 08.01.2019, con il quale è stata fissata al 19.03.2019 l’udienza ex art. 10, comma 1, disponendone la comunicazione ai creditori a cura dell’O.C.C.;
rilevato che le dette comunicazioni sono state effettuate in data 18.01.2019. Al riguardo, l’O.C.C. ha, tuttavia, dato atto dell’esito negativo della comunicazione effettuata alla Pneus Net S.r.l., creditrice per € 859,42, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.11.2015. In proposito, va rilevato che la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata ai soci risultanti dalla visura camerale al momento della Cancellazione. Tuttavia, l’omissione di tale incombente non si ritiene idonea ad incidere sulla validità della procedura, in considerazione dell’esiguità del credito che, anche in caso di voto negativo, non avrebbe inciso sulle maggioranze necessarie all’approvazione. Resta fermo, nondimeno, l’obbligo di provvedere al pagamento del detto credito in favore dei soci nella misura contemplata nell’accordo; considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 342.556,04 e che ai fini del raggiungimento dell’accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti;
rilevato che, nei termini assegnati, risultano pervenute le seguenti dichiarazioni negative di voto:
- Ubi - Banca Popolare di Ancona per 39.740,17;
- Regione Marche per un credito non iscritto a ruolo di € 964,52;
Firmato Da: BILO' XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30a9ae1e6e618b0497db2da5bbe0a8df
considerato che il credito rivendicato dalla Regione Marche, per tasse automobilistiche non versate, non risulta essere stato incluso nel piano in quanto non iscritto a ruolo ma che, attesa la fondatezza della pretesa, lo stesso deve essere soddisfatto nella misura assicurata agli ulteriori crediti di pari grado. Sul punto non si ritiene, tuttavia, condivisibile il riferimento operato dalla creditrice alla natura privilegiata del credito, ai sensi dell’art. 2752, comma 3, c.c.. Tale norma si riferisce, infatti, ai crediti dei Comuni e delle Province previsti dalla legge sulla finanza locale, con esclusione, quindi, delle Regioni. Al riguardo non si discute circa la bontà dell’interpretazione invalsa in sede di legittimità, secondo cui “la norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione” (Cass. sez. I, 26.07.2012, n. 13301; Cass. sez. I, 17.02.2016, n. 3134). Ma tali pronunce hanno riconosciuto la natura privilegiata del credito spettante alle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con la lettera della disposizione richiamata. Estendere, invece, il detto privilegio anche alle tasse automobilistiche spettanti alle Regioni, pur prendendosi atto del diverso orientamento espresso da Cass. sez. VI – I, 08.09.2017, n. 21007 in relazione alla pretesa della Regione Lombardia, si risolverebbe in un’applicazione analogica dell’art. 2752, comma 3, c.c., inammissibile ai sensi dell’art. 14 disp. prel c.c. in considerazione della speciale natura della norma. Il credito della Regione Marche andrà pertanto inserito tra i chirografari, con conseguente soddisfacimento nella misura del 5% e, quindi, per € 48,23. Trattandosi di importo sicuramente sostenibile in considerazione del reddito del ricorrente e tenuto conto dell’appostamento di € 3.500 per il credito, allo stato indimostrato, di Agecredit, va, infatti, condivisa sul punto la valutazione di fattibilità dell’O.C.C.; rilevato che i consensi complessivamente conseguiti, sia espressi che taciti, ammontano a complessivi € 301.851,35, pari all’88,19% dei crediti complessivi;
ritenuto, quindi, che l’accordo deve intendersi raggiunto;
rilevato, ancora, che l’O.C.C. ha provveduto a comunicare ai creditori la relazione concernente l’esito
delle operazioni di voto in data 05.03.2019;
vista la definiva attestazione di fattibilità del piano resa dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 12,
comma 1;
considerato che, nei termini di cui all’art. 12, comma 1, non risultano pervenute opposizioni;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di legge per l’omologazione dell’accordo di
composizione della crisi in oggetto;
ritenuto che non sia di ostacolo a tale conclusione l’emersione, a fronte della dichiarazione di credito della Regione Marche, di un ulteriore atto di disposizione compiuto dal ricorrente nel 2017. Trattasi, infatti, di cessione di una vettura immatricolata nel 2003 e, pertanto, con 14 anni di anzianità verso il corrispettivo di € 1.500,00. E, al riguardo, si ritiene di dover condividere la valutazione dell’O.C.C. circa l’insussistenza di un intento fraudolento da parte del ricorrente nel non menzionare nel ricorso l’atto dispositivo. La cessione non risultava, infatti, nella visura storica effettuata al PRA e, in quanto riconducibile al complesso di atti finalizzati al recupero di liquidità per soddisfare i debiti d’impresa, posti in essere dallo Spedaletti anteriormente al deposito del ricorso, essa si è probabilmente confusa nel complesso di cessioni del medesimo tipo compiutamente documentate in atti. In ogni caso, trattasi di cessione effettuata ad un prezzo congruo, attesa la vetustà del veicolo, e, di conseguenza, in alcun modo lesiva degli interessi dei creditori;
visti gli artt. 12 e 13 l. 3/2012;
OMOLOGA
l’accordo di composizione della crisi depositato da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in data 19.07.2018;
DISPONE
che il ricorrente provveda all’effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e i termini previsti nell’accordo, con avvertimento che, in caso di mancata osservanza dello stesso, ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. 3/2012;
DISPONE
che l’O.C.C. provveda a vigilare sull'esatto adempimento dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e provvedendo a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. 3/2012;
DISPONE
la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l’Albo ed il sito Internet del Tribunale, a
cura della Cancelleria.
Firmato Da: BILO' XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30a9ae1e6e618b0497db2da5bbe0a8df
Si comunichi al ricorrente e all’O.C.C., Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Ancona, il 14.04.2019
Il G.D.
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx X Xxxxxx 000/X Via I Maggio 142/B
60121 Ancona 00000 Xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
RG N. 2/2018 – G.D.: Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx
Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 del sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
O.C.C.: Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
* * * *
Integrazione della proposta di accordo ex art 9 L 3/2012
Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, con gli avv.ti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx in relazione al decreto emesso dal GD il 31.10.2018 (successivamente integrato con decreti 5.11 e 21.11.2018) in cui si prevede l’assegnazione di termine ex art 9
c.3 ter L3/2012 fino al 20.11.18, per apportare integrazioni alla proposta de quo e produrre nuovi documenti alla luce dei rilievi ivi formulati, nel termine concesso, e seguendo per punti le questioni rilevate dal giudicante,
espone quanto segue
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53132e959f9c5fd176ae2c89d9e252b7
1) Quanto alla fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario del padre del ricorrente.
A integrazione della documentazione prodotta si allega il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx / Banca Popolare di Ancona in data 26.08.2011 con relativo piano di ammortamento, ipoteca e fideiussione (doc. 38 e doc. 39 ).
Il finanziamento è per complessivi € 144.588,28, con rimborso previsto in n.
240 rate mensili (scadenza anno 2031) e prevede:
o Art 2: assicurazione del debitore principale per gli eventi morte e infortunio- malattia, con tutela del patrimonio anche in tali eventi, così da poter far fronte in modo regolare e puntuali agli obblighi di rimborso previsti per l’intera durata.
o Art 6: concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile di proprietà del debitore;
o Art 9: fideiussione da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (fino a concorrenza della somma di € 217.500,00). Non è prevista la preventiva escussione ex art 1944 cc.
Si allega anche dichiarazione rilasciata da UBI che conferma che ad oggi il mu- tuo garantito da fideiussione risulta in regolare ammortamento con saldo dei ratei a tutte le scadenze maturate, che ad oggi ammontano a circa € 720 mensili (doc.
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40 ). Le singole rate vengono soddisfatte mensilmente con addebito diretto sul conto di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx presso la stessa banca, in cui sono canalizzati i reddi- ti da lavoro e pensione.
Il debito residuo, compreso il pagamento del rateo di dicembre 2018 che scade in questi giorni, è pari a € 100.000 (quota capitale + interessi).
Questa la situazione aggiornata della posizione, a fronte della quale, in ragione delle non univoche opzioni interpretative disponibili, ci si sofferma brevemente in merito al trattamento ipotizzabile, anche alla luce delle indicazioni offerte dal Giu- dicante nel proprio decreto.
UBI è in primo luogo soggetto beneficiario di una fideiussione non escussa né al momento escutibile, per sua stessa dichiarazione, non ricorrendo alcun ina- dempimento del mutuatario. Il contratto di mutuo è in corso e prosegue tra le par- ti (al di fuori del piano) in regolare ammortamento.
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Se ne trae una prima considerazione per cui non vi è al momento della proposi- zione della proposta un credito attuale e esigibile nei confronti del ricorrente, ma solo eventuale sia nel quantum (ad oggi disponibile solo nell’ammontare massimo possibile) che nell’an, che attiene al (diverso e accessorio) rapporto fideiussorio tra la Banca e il ricorrente. Si discute quindi sulla natura concorsuale o meno di tale posizione “creditoria”, che parte della giurisprudenza riconduce all’art 55 lf (ri- chiamato dall’art 169 lf in tema di concordato preventivo).
E’ tuttavia noto che in tema di rapporti pendenti, ma anche di contratti non esauriti, seppure con prestazioni già “eseguite” (come nel caso del mutuo, cui la fideiussione accede) allo stato attuale manca una normativa specifica per le pro- cedure di sovraindebitamento (quanto meno de iure condito, in attesa della riforma del codice della crisi non ancora emanata), e che pertanto è inevitabile uno sforzo interpretativo per l’individuazione di una disciplina di riferimento.
Ora, la questione della applicabilità dell’art 55 lf al sovraindebitamento, e alla fideiussione de quo, in piena analogia e aderenza con la disciplina del concordato preventivo non risulta del tutto pacifica, e condiziona la decisione circa la parteci- pazione o meno di tale creditore al piano, con diritto di voto e eventuale soddisfa- zione.
L’accordo è infatti opponibile ai creditori anteriori all’ammissione di cui all’art 10 L.3/2012, ed occorre individuare dove vada collocato anche temporalmente in base all’art 55 lf il creditore di una fideiussione non escussa, specie con riferimen- to a un mutuo ancora in corso e regolarmente adempiuto, stipulato da soggetto
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diverso dal debitore ricorrente1.
Stabilire i diritti che ha il fideiussore non escusso e in particolare se ha diritto al voto è questione già nel concordato molto controversa in mancanza di una espressa disposizione normativa2, lo è poi ulteriormente nel sovraindebitamento, non pacifica l’applicazione di tutte le norme della procedura “maggiore”.
La ragione risiede nel dover trovare con le attuali norme un difficile equilibrio tra l'esigenza di tutelare il beneficiario, che potrebbe avere necessità di escutere la garanzia in un momento qualsiasi dell’esecuzione del piano e di non vedere pre- giudicata la propria posizione, con l'esigenza della massa di non veder partecipare al passivo un credito non ancora dovuto (e del tutto eventuale)3.
Il diritto di voto, per effetto del combinato disposto degli artt. 169 e 55 l.f, può in effetti garantire una maggior tutela per tale creditore solo eventuale, ma rischia di incidere in maniera significativa e sviante sulle maggioranze, dando spazio a soggetto non ancora (e forse mai) titolare di credito effettivo.
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Si pensi al caso del ricorrente: vi è una solida solvibilità del padre rispetto al mutuo assunto (peraltro ulteriormente garantita da polizza vi- ta/morte/infortunio), in regolare ammortamento e con garanzia ipotecaria capien- te, a fronte di un potenziale “credito” da fideiussione sul residuo importo che non sia adempiuto (e progressivamente riducentesi con il pagamento dei ratei) per at- tuali €100.000,00. Tale somma è in grado di incidere significativamente sulle maggioranze della proposta. Un credito che si ritiene possa essere allocato al di fuori della procedura, in quanto allo stato non esistente
In tale contesto si inserisce la valutazione che, anche a non considerare l’esistenza di un “rapporto pendente” ai sensi dell’art 169 bis (che pure parte della giurisprudenza riconosce addirittura in ipotesi di mutui “diretti” dei sovraindebi- tati, esclusi dai piani in quanto “in corso”, vd infra), nel sovraindebitamento non è
1 Si tratta in sostanza di valutare nel sovraindebitamento non gli effetti dell’accordo del debitore principale sui suoi fideiussori, ma gli effetti dell’accordo del fideiussore sui debiti (da fideiussione) altrui, non ancora escussi, per i quali il debitore principale sta regolarmente procedendo al pagamento e non si trova in situazione di crisi.
2 Xxxxx “non concorsualità” del credito non ancora attuale del titolare di fideiussione non escussa, anche in ambito di concordato, vd anche Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, “Il diritto di voto dei coobbligati fideiussori non escussi nella procedura di concordato preventivo”, Il Fallimentarista, 16 ottobre 2014.
3 Si veda Appello Napoli, 11 Febbraio 2016. Est. X'Xxxxxx (in fattispecie di fideiussori solidali non ancora escussi), dove si esclude il voto e si evidenzia come “prevalente” l’esigenza di scongiurare il rischio di incre- mento del passivo ai fini del voto e della conseguente alterazione delle maggioranze, non ostando a tale op- zione ermeneutica l’ammissione al passivo dei crediti contestati (art. 176 legge fall.), perché subordinata alla valutazione prognostica del giudice delegato e comunque ispirata dalla ratio tendente a garantire che i votanti coincidano con coloro che poi costituiranno il passivo definitivo (in xxx.xxxxxx.xx)
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pacificamente applicabile neppure l’art 55 lf.
La norma è espressamente richiamata per il concordato dall’art 169 lf, ma non per il sovraindebitamento, ove si ritrova una disposizione ad hoc, che “evoca” solo parzialmente il primo comma, all’art 9 c. 3 quater della L 3/2012:
“Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli ef- fetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”,
Proprio a tale formulazione (ubi lex voluit dixit) la giurisprudenza ha ricondotto una interpretazione nel senso di non applicabilità dell’art 55 lf, norma di carattere eccezionale per la quale difetterebbe un richiamo espresso.
Si registrano nel merito alcuni provvedimenti che riconoscono la non applicabi- lità del principio della scadenza dei debiti pecuniari al deposito della domanda, di pari passo con la possibilità (vd. Tribunale di Milano, ord. dicembre 20174) di escludere dal piano i contratti in regolare adempimento, superata così la nota dia- triba circa l’allocazione dei mutui tra i contratti pendenti o tra i debiti.
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Dato atto di quanto sopra, si ritiene possano essere solidi argomenti a sostegno di una non automatica applicazione al sovraindebitamento dei principi di cui alla richiamata Cass. 9736/1990 in tema di concordato, che consente al creditore di più obbligati in solido di partecipare al voto per l’intero in forza del richiamo all’art. 55 ex art 169 lf.
Ciò anche alla luce della oggettiva difficoltà di allineare il dato del “debito” at- tuale con il più prossimo “passivo” che si realizzi nel corso del piano, per la pro- gressiva riduzione dell’importo che venga via via onorato dal debitore principale.
In concreto vi è poi una ulteriore particolarità: il debitore garantito (e adem- piente) coincide con il soggetto che garantisce l’esecuzione del piano attraverso l’apporto di propria finanza esterna, per il quale è stato offerto e approfondito an- che in questa sede il supporto di un attestatore, come previsto dalla norma.
Un eventuale default con inadempimento di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ai propri impe- gni andrebbe a travolgere lo stesso accordo del figlio che si basa sul suo apporto esterno, con una non sostenibilità e esecuzione del piano stessa, che prescinde
4 Per un commento dell’ordinanza e in tema di inapplicabilità dell’art 55 lf al sovraindebitamento, si veda X. Xxxxxxxxx, Il Fallimentarista, “Sovraindebitamento: l’accordo di composizione della crisi di famiglia”, del 26.9.2018: nello specifico, tra i creditori destinatari della proposta era assente la banca ipotecaria, permanen- do la corretta esecuzione del piano di ammortamento, e la continuazione del contratto. Nello stesso senso, Tribunale di Xxxxxx, 00.0.0000
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dalla somma offerta in soddisfazione falcidiata (chirografo) per il debito UBI.
Per tali ragioni si ritiene potersi accedere, nel caso specifico, alla tesi della non applicabilità del richiamato art 55 lf alla proposta del quo.
Mancherebbe in sintesi, per giustificare il riconoscimento di un diritto di voto in capo al beneficiario già dall’apertura del concorso, una attualizzazione del credi- to ai sensi dell’art. 55 l.f:
- sia con riferimento al debitore principale: non vi è coincidenza soggettiva, il mutuo è in corso e adempiuto da soggetto diverso dal ricorrente, per cui non è coinvolto dall’art 55 lf. In nessun modo la procedura esdebita il mutuatario;
- sia con riferimento al fideiussore-ricorrente: assente nel sovraindebitamento una norma di carattere eccezionale come l’art 55 lf. Anche per il fideiussore si rea- lizza una prosecuzione del rapporto.
Ove, diversamente, il Giudicante ritenga invece di far accedere al piano (e al vo- to) anche il debito per fideiussione UBI non escussa, si indica al fine del voto, ad oggi, l’importo del debito residuo, di €100.000,00.
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A integrazione del piano, per tale ipotesi ove ritenuto necessario e in via subor- dinata a quanto sopra indicato, si prevede la soddisfazione “eventuale” del credito- re UBI nella sola ipotesi di escussione legittima della garanzia nel corso di durata del piano, con trattamento nella Classe 3, per la medesima percentuale indicata per gli altri creditori ivi indicati.
L’eventuale pagamento viene previsto con appostazione di una maggiore som- ma nel fondo già previsto, e in aggiunta agli ulteriori creditori “eventuali”, a inte- grazione della cd “finanza esterna condizionata”, indicata prudenzialmente nella misura massima possibile, ad oggi pari al 5% di 100.000,00, salva la necessità comunque di riduzione in relazione al montare effettivo del credito attualizzato al- la effettiva escussione (doc. 41 )5.
Questo il prospetto, che in tale ipotesi andrebbe a sostituire quanto riportato a pag. 24 della proposta, fermo il resto
CLASSE 3* | ||||
Contributi I.v.s. | 1** | 3.711,24 | 5 % | 185,56 |
Rata Inail | 1** | 531,39 | 5% | 26,57 |
5 Con l’occasione è stata raccolta la disponibilità del dichiarante, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a procedere alla proroga dell’impegno alla finanza esterna per l’ipotesi di omologa entro il 15.3.2019 e non alla data prevista (doc. 35) al 31.12.2018).
5
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Sanzioni | 8** | 541,8 | 5% | 27,09 |
Irpef | 18** | 1.269,11 | 5% | 63,46 |
Tasse automobilistiche | *** | 992,71 | 5% | 49,64 |
Chirografari | 263.973,51 | 5% | 13.198,68 | |
(14.786,60) | ||||
Fondo debiti non dich.° | 62.848,86 | 5% | 3.142,44 | |
Fondo escussione UBI ° | Fino a 100.000 | 5% | 5.000 | |
Adempimenti del terzo+ | 14.000,00 | 0% | 0 | |
TOTALE | 480.199,27 | - | 46.967,08 |
* soddisfatto mediante apporto di finanza esterna
** degradato per incapienza
*** degradato per incapienza e per bene non rinvenuto
° soddisfatto mediante ulteriore finanza esterna condizionata
+ nessuna soddisfazione in ragione di espressa rinuncia del creditore condizionata all’omologa.
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2) Quanto alla rinuncia al credito da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per €6.000 Al fine di migliore chiarezza circa la rinuncia del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx anche per tale credito, in aggiunta a quanto già indicato nel ricorso (pag. 21) si allega
dichiarazione espressa da parte dello stesso (doc. 41 ).
3) Quanto alle capacità reddituali del garante, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
A ulteriore supporto della capacità reddituale del garante, si precisa che lo stesso, oltre al patrimonio immobiliare di cui si è dato atto, percepisce un reddito da pensione di circa € 1.800 mensili netti (doc. 42 ), oltre a altrettanti €1.800,00 (netti) derivanti da rapporto di lavoro dipendente (doc. 43 ), il tutto per complessi- vi € 3.600,00, a parte il futuro TFR che verrebbe percepito alla cessazione anche di tale rapporto. Si produce ultima dichiarazione di redditi (doc. 44 ).
4) Quanto ai veicoli radiati al PRA per esportazione all’estero e al motociclo Per tali veicoli il ricorrente ha effettuato ulteriori accessi presso il PRA, per re- perire documentazione di dettaglio, che tuttavia non è stato possibile recuperare in ragione del tempo trascorso (anche oltre i cinque anni precedenti il deposito del piano) e del fatto che gli uffici gli hanno riferito che con la radiazione e esportazio-
ne il certificato di proprietà non è ulteriormente disponibile.
Della situazione effettiva e del trattamento di tali veicoli il ricorrente rilascia di- chiarazione a parte (doc. 45 ) con i seguenti elementi che qui riporta sotto la pro-
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pria responsabilità, non avendo conservato una specifica documentazione in ra- gione del tempo trascorso e del modesto valore dei mezzi:
- TG CA136SK: si allega l’ispezione PRA (doc. 46 ) da cui risulta l’acquisto nel 2010 per euro 8.500,00 e la cessazione dalla circolazione in data 1.6.2011 per “esportazione”.
- TG CY203XA: l’auto sarebbe stata “venduta su carro attrezzi” a fine 2012 (doc. 47 ) a valore irrisorio (circa 600 euro) poiché durante un viaggio, all’altezza di Bologna, subiva un danno che rendeva antieconomica la sua sistemazione (rottura del cambio automatico, bruciato l’impianto elettrico);
- TG AZ949MN: auto di valore modesto e acquistata già a dicembre 2015 in condizioni precarie al prezzo di € 500,00 (doc. 48 ). Dopo un anno, al gua- sto della turbina, è stata disposta la cessazione dalla circolazione, cessione per i pezzi di ricambio (circa 180 euro).
In merito al motociclo, si allegano le foto scattate dal ricorrente, che ne docu- mentano l’incommerciabilità (doc. 49 ).
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5) Quanto al calcolo degli interessi ai fini del voto (unitamente agli importi oggetto di falcidia, sia per capitali che interessi)
Ragioni di credito | Grado priv. | Totale | % | Dovuto | Interessi per la dilazione |
Spese di procedura | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 | xxxx | |
CLASSE 1 | |||||
Xxxxxxxx | Ante 1 n. 1 | 1.904,96 | 100% | 1.904,96 | 17,00 |
INPS surroga | Ante 1 n. 1 | 5.436,40 | 100% | 5.436,40 | 50,16 |
D.m. 10 | 1 (art. 7 L.n. 3/12 ) | 3.665,07 | 100% | 3.665,07 | 51,17 |
Rit. Fonte Irpef | 18 (art. 7 L.n. 3/12) | 1.866,04 | 100% | 1.866,04 | 31,31 |
IVA | 19 (art. 7 L.n. 3/12) | 6.165,58 | 100% | 6.165,58 | 140,62 |
(24.038,05) | 290,20 |
A fronte della dilazione di pagamento dei privilegiati di cui alla Classe 1, si of- fre di seguito il richiesto conteggio degli interessi (per i quali era previsto un margine di finanza esterna forfetariamente indicato in euro 175,35, da integrare come di seguito indicato) di cui tener conto ai fini del voto oltre che del riparto:
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Pe un dettaglio della modalità di calcolo si allegano le relative tabelle (doc. 50 ) L’importo complessivo per “interessi da dilazione” per i privilegiati chiamati al voto nella classe 1 (pagati per intero con finanza del debitore) è pari a 290,20 e
comunque a una somma inferiore a € 500,00.
Per la classe 1 non è prevista alcuna falcidia del credito.
In relazione agli altri privilegiati, allocati nelle Classi 2 e 3, degradati a chiro- grafo per incapienza ex art 7 si precisa che non vi è una falcidia parziale ma tota- le del credito, esaurito l’attivo del ricorrente già al pagamento della classe 1, che per tale ragione è stato appostato per intero, al 100%, al chirografo.
Il piano e l’attestazione evidenziano tale situazione, e cioè che con le finanze di- sponibili non vi sarebbe alcuna soddisfazione di tali creditori anche privilegiati, quindi degradati al 100%.
Pertanto, anche ai fini del voto, si evidenzia che non vi sono somme stralciate “residue” rispetto a quanto viene corrisposto in privilegio, poiché si tratta di classe di chirografari (degradati).
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L’intero apporto di attivo che viene distribuito proviene da finanza esterna e per tale ragione ai privilegiati degradati al chirografo, in linea con i chirografari, non sono stati riconosciuti interessi (su somme che non sarebbero disponibili per loro come per i chirografari).
Ove si reputi necessario procedere a una specifica indicazione degli interessi anche per tali soggetti (fermo l’attivo messo a disposizione con la finanza esterna per tali classi) ci si riserva la produzione del relativo conteggio, evidenziando come gli importi sarebbero comunque tali da non incidere sulle rispettive percentuali di voto. Per i componenti delle classi 2 e 3 infatti è prevista la votazione per l’intero credito (essendo stralciato al 100% il privilegio).
Per il pagamento degli interessi sui privilegi di cui al piano, si integra la propo- sta (in cui vi è un margine di finanza esterna di € 175,35 per gli interessi) con aumento del fondo di finanza esterna nella misura di quanto eventualmente ne- cessario a tale titolo, fino a un massimo di €1.000,00, con la dichiarazione che si allega (doc. 41 ).
A maggior chiarimento sul punto, si integrano e modificano le conclusioni ri- portate in tema (vd. pag. 22 della proposta) per la Classe 1 nei termini seguenti:
“CLASSE 1: creditori privilegiati soddisfatti al 100% entro 8 anni dal pas- saggio in giudicato del decreto di omologa con previsione di versamento di acconti trimestrali, nel rispetto dell’ordine dei privilegi, maggiorati degli in- teressi ai sensi dell’art. 9 L.n. 3/2012.”
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Inoltre, sempre a maggior chiarezza delle integrazioni qui proposte, si offre rie- laborazione della tabella delle “somme disponibili per la procedura” riportata nel piano a pag. 18 (Xxxxxxx XXXX), alla luce dell’integrazione di “Finanza esterna condi- zionata” di cui si è riferito (con il dettaglio di cui al doc. 41):
Tabella XIII
Euro | |
Contributo del debitore | 24.000,00 |
Finanza esterna | 15.000,00 |
Finanza esterna condizionata (Importi mas- simi previsti ) | 3.500,00 5.000 1.000 |
TOTALE | 48.500,00 |
Rinunce al credito | 14.000,00 |
6) Quanto al provvedimento di assegnazione giudiziale del credito
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Il provvedimento di assegnazione delle somme in favore del creditore Xxxxxxx- vice risulta al momento sub judice, e non definitivo, per la pendenza di ricorso ex art 617 cpc. formulato dall’INPS, in ragione del conflitto creatosi tra le due proce- dure esecutive avviate entrambe con notifica al datore di lavoro.
Si allega in proposito il verbale dell’udienza tenutasi il 27.11.2018 (doc. 51 ) in cui il GE ha concesso alle parti un termine per note, per poter procedere alla deci- sione sulla richiesta sospensiva.
Da quanto sopra emerge la non maturata definitività del provvedimento di as- segnazione ad oggi o, quantomeno, che tale definitività è al momento sub iudice, in quanto sottoposta all’esame del GE, come sopra documentato, con udienza chiamata al 27.11.2018.
Ancora prima che la fondatezza e la non definitività del provvedimento di asse- gnazione delle somme, ottenuto nonostante un preventivo pignoramento delle stesse somme da parte di altro creditore (INPS) si ritiene utile segnalare la preva- lenza di un principio di tutela della par condicio creditorum anche in questa fase.
Si tratta, nel caso specifico, di crediti “futuri” per i quali è noto il dibattito circa l’impossibilità di una loro “prenotazione” a discapito del concorso (in particolare rilevato anche che si tratta di assegnazione dei debiti pro solvendo e non pro solu- to), in ragione della produzione degli effetti del pignoramento propri della proce-
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dura di sovraindebitamento6.
Una ipotesi quindi diversa da quella dei crediti maturati e assegnati ante con- corso, e non pagati, per cui la giurisprudenza di merito si sta orientando in senso favorevole alla inopponibilità del provvedimento di assegnazione per la fase suc- cessiva all’omologa. Si allega in proposito la decisione del Tribunale di Milano, 9.7.2018 (doc. 52 ), con cui si è disposta la cessazione degli effetti dell’ordinanza di assegnazione su crediti futuri, appresi all’attivo per la distribuzione.
Da ultimo va considerato come un diverso ragionamento esponga il sistema a uno sbarramento dell’accesso alla normativa beneficiale rappresentata dal so- vraindebitamento proprio a quei soggetti più deboli (titolari di solo reddito da lavo- ro) cui è rivolta, esponendoli a effetto ineliminabile della sottrazione anche futura (anche in ottica di liquidazione del patrimonio e di necessaria indicazione della somma “minima” di sopravvivenza?) di attivo da distribuire al concorso.
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E ciò anche ove vi sia una conclamata consapevolezza del creditore di violare la par condicio (si veda la procedura in esame, in cui al creditore istante è stato di- chiarato il sovraindebitamento e l’accesso alla procedura) e in assenza delle tutele protettive con il deposito della domanda ma anche di quelle rimediali invece con- cesse con le azioni revocatorie (almeno nei confronti dell’accipiens) fallimentari.
Quanto sopra, in relazione alla tutela della par condicio, alla non prenotabilità di un credito futuro, e infine alla non definitività allo stato del provvedimento di assegnazione de quo (pendente ricorso ex art 617 cpc), porta a ritenere si possa accedere alla scelta di inopponibilità del provvedimento di assegnazione dopo l’omologa del piano (e di sua sospensione nell’esecuzione a partire dall’ammissione della proposta), onde evitare una violazione altrimenti inelimina- bile della par condicio creditorum.
* * * *
Resta ferma, per quanto qui non modificato o integrato, la proposta già formu- lata, salve le integrazioni ulteriori che siano opportune e richieste anche in occa- sione della prevista convocazione per l’udienza dell’11.12.2018
* * * *
Si producono i seguenti documenti, oltre a integrazione dell'attestazione :
38) contratto di mutuo 26.08.2011;
39) piano di ammortamento;
6 Cfr. X. Xxxxxxxxx, “RAPPORTI TRA SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI: QUALI TUTELE PER IL DEBITORE?”, in xxx.xxxxxx.xx, pag. 7 e segg.
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40) comunicazione UBI regolare ammortamento;
41) Impegni del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a integrazione di quanto già allegato con la proposta (doc. 35);
42) pensione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
43) buste paga Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
44) dichiarazione dei redditi 2017 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
45) dichiarazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
46) visura PRA, TG : CA136SK;
47) visura PRA, TG CY203XA;
48) visura PRA, TG AZ949MN;
49) fotografie motociclo;
50) Tabelle di calcolo interessi;
51) verbale udienza 27.11.2018
52) Trib di Milano, 9.7.2018. Ancona 4.12.2018
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Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (per gli impegni in narrativa)