ALLEGATO A
ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
Obiettivo del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) Pag. 1
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti Pag. 1
Servizi minimi garantiti Pag. 2
Equipe multidisciplinare Pag. 7
Strutture di accoglienza Pag. 7
Tempi di accoglienza Pag. 8
Proroghe dell’accoglienza Pag. 8
Trasferimenti Pag. 9
Revoca dell’accoglienza Pag. 9
Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari Pag. 9 Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati Pag. 10
Obiettivo del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati (SPRAR)
Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.
In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.
Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un’accoglienza integrata.
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti
Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale.
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi dal mese di gennaio dell’anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.
I servizi minimi sono:
- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
- tutela legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati.
Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al "Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “Manuale unico di rendicontazione” (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Analogamente, anche in caso di attivazione di posti aggiuntivi con risorse straordinarie, gli enti locali dovranno attenersi a quanto indicato dalle presenti Linee Guida, nonché dal “Manuale operativo SPRAR” e dal “Manuale unico di rendicontazione”.
Servizi minimi garantiti
Mediazione linguistico-culturale
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.
Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:
- facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra
i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Accoglienza materiale
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR;
- rispettare la normativa specifica in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, avvalendosi anche, quando opportuno, dell’istituto dell’affido familiare.
Orientamento e accesso ai servizi del territorio
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).
Formazione, riqualificazione professionale
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l’accesso all’istruzione universitaria.
Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee
– lo richiedano.
Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee
– lo richiedano.
Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante
la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.
Tutela legale
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico- amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano;
- garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
Tutela psico-socio-sanitaria
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso
titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:
- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- là dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali.
Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Aggiornamento e gestione della Banca Dati
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall’ingresso e dall’uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell’accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, il nuovo allegato B1;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e- mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore Banca Dati SPRAR, scaricabile dal sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Equipe multidiscliplinare
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E’ necessario che l’équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l’idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc;
- nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.
Strutture di accoglienza
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale – nell’ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- osservare – per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani – i requisiti minimi, così come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM n. 308/2001 in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.
Tempi dell'accoglienza
Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n.140. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di complessivi sei mesi.
In caso, invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 35 comma 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Durante tale periodo, il richiedente ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n.140, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro, come disposto dall'articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n.140.
Proroghe dell’accoglienza
I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, per ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.
Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe sono consentite, nell’ambito delle modalità di accoglienza previste per i maggiorenni, sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate.
Trasferimenti
Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico della generalità di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria (ivi comprese le cosiddette “categorie vulnerabili” di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, e fermi restando i programmi specifici di accoglienza destinati ai minori non accompagnati richiedenti asilo e alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata), i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati solo a condizione di disponibilità di posti e nei seguenti casi:
- emersione di situazioni di disagio mentale;
- emersione di condizioni sanitarie comportanti un’assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata;
- sopraggiunta maggiore età, una volta decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza.
Revoca dell'accoglienza
L'accoglienza può essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell’ente locale e previa consultazione con il Servizio Centrale.
Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 140/2005.
Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- stipulare la convenzione con l’eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’ammissione al contributo;
- presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
- presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio di Banca Dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;
presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
- effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all’eventuale Ente Gestore nel più breve tempo possibile dalla data di accredito degli stessi nel conto dell’istituto tesoriere.
Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;
- mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l’attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile.