ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro Regionale di Programmazione
Programmazione unitaria 2020-2024 Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro PT-CRP 04
BANDO TERRITORIALE
Parteolla e Basso Campidano
Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, ammodernare o diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Approvate con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 2864/308 del 26.04.2022 Modificate con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3031/330 del 04.05.2022
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 e T2 |
Scheda intervento
Oggetto e finalità | Aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Parteolla e Basso Campidano attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente |
Direttive di attuazione | D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e D.G. R. n. 2/7 del 12/01/2017 |
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 e T2 |
Procedura ammnistrativa | Procedura singola1 |
Soggetti beneficiari | Imprese micro, piccole e medie (MPMI) |
Settore ammissibile (Codice Ateco 2007) | (I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (N) Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese 79.9 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse (R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento 91.03 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 93.2 - Attività ricreative e di divertimento |
Ambito intervento | Territoriale (Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano) |
Limitazioni | Indicate negli specifici articoli del bando |
Tipologie di spese ammissibili | Costi ammissibili individuabili (T1 e T2): - Investimenti Produttivi (IP) - Servizi Reali (SR) |
Regolamenti comunitari per l’attuazione | Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione (2020/C 91 I/01) del 20.03.2020 e ss.mm.ii Quadro temporaneo anticrisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) del 23.03.2022 |
Dimensione del Piano di sviluppo aziendale | Minimo euro 15.000 - Massimo euro 500.000 |
Forma aiuto | Sovvenzione a fondo perduto |
Intensità aiuto | 50% sui costi ammissibili individuati |
Procedura istruttoria | Procedura valutativa a sportello |
Scadenza presentazione | 10.06.2022 |
Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali |
1 Individuata ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 49/11 del 13.09.2016 come “Singola”.
Sommario
Art. 1. Oggetto e finalità 4
Art. 5. Xxxxxxxx proponenti e requisiti di ammissibilità 7
Art. 6. Spese ammissibili e intensità dell’aiuto 9
Art. 7. Condizioni di ammissibilità delle spese del Piano 13
Art. 9. Modalità di presentazione delle domande 14
Art. 10. Criteri di valutazione delle domande 16
Art. 11. Procedura di valutazione delle domande 18
Art. 12. Concessione degli aiuti 19
Art. 13. Attuazione dell’iniziativa 19
Art. 14. Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo 20
Art. 15. Percorso di assistenza tecnica 21
Art. 16. Cause di esclusione e revoca dell’aiuto 22
Art. 17. Obblighi dei Soggetti beneficiari 23
Art. 20. Riferimenti normativi 24
Art. 21. Risorse finanziarie 27
Art. 22. Responsabile del Procedimento 27
Art. 23. Sportello informativo 28
Art. 25. Disposizioni finali 30
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente Bando regola le modalità di accesso alle azioni di sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che intendono realizzare investimenti materiali e immateriali per ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente nei Comuni ammessi come da art. 4 e secondo le finalità stabilite dall’Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto” - PT-CRP-04 Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
2. Le spese agevolabili sono esclusivamente riferite al Piano di sviluppo aziendale presentato (di seguito anche denominato “Piano”), individuate tra quelle ammissibili e distinte nelle seguenti tipologie:
- Investimenti Produttivi (IP)
- Servizi Reali (SR)
3. Il sostegno è garantito attraverso un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse ad agevolazione.
4. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:
- xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5. Agli stessi indirizzi sono pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
6. Il Soggetto responsabile della presente procedura è il Centro Regionale di Programmazione (CRP) dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, che si avvale dell’assistenza tecnica di SFIRS S.p.A. e di INVITALIA S.p.A. per l’attività istruttoria.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sul- la G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche:
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX nonché le seguenti:
- per «MPI» si intende micro e piccola impresa;
- per «PMI» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la micro impresa);
- per «MPMI» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «impresa» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano rego-
larmente un'attività economica. Nell’ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle perso- ne giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l’attività libero profes- sionale a prescindere dall’iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indi- spensabile per l’esercizio dell’attività economica per la quale è presentata domanda;
- per «operativa», ai fini del presente Bando, si intende l’impresa operativa con ricavi da vendite o pre- stazioni da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
- per «avvio lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data del primo titolo di spesa riferito al piano, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato “avvio dei lavori”, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla registrazione della domanda (cfr. punto 18 dei “considerata” del Regolamento n. 651/2014);
- per «territorio interessato» si intendono i Comuni di cui al successivo art. 4;
- per «investimenti produttivi» si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali;
- per «attivi materiali» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e at- trezzature;
- per «attivi immateriali» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è con- cesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «chiusura lavori» si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa riferito al Piano;
- per «anno a regime» si intende il primo esercizio di entrata in produzione. Convenzionalmente si as- sume il primo esercizio successivo alla conclusione del Piano;
- per «Soggetto Istruttore» si intendono la società SFIRS S.p.A. e INVITALIA S.p.A. quali soggetti inca- ricati delle attività di istruttoria del presente Bando;
- per «strutture ricettive» si intendono le strutture che esercitano l’attività ricettiva come disciplinata dal- la dall’art. 13 della L.R. n. 16/20172 e ss.mm.ii.;
- per «impresa in difficoltà» si intende ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014
2 Si rinvia alle L.R. 22/1984 e xxx e dalla L.R. 27/1998 e smi per quanto in vigore fino all’abrogazione ai sensi degli artt. 49-50 della L.R.n. 16/2017.
un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della “due diligence” da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si ve- rifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci general- mente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della “due dili- gence” da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presen- te disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i de- biti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della diret- tiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il pre- stito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- per «Soggetto proponente» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente Xxxxx;
- per «Soggetto beneficiario» si intende l’impresa che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 11, è ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per «Piano» si intende l’oggetto dell’intervento proposto, esplicitato in domanda, presentato dal Xxxxxx- to proponente, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell’equilibrio finanziario;
- per «unità produttiva» si intende l’unità locale nella quale si svolge stabilmente l’attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano, anche articolata su più immobili fisicamente sepa- rati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell’ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organiz- zativa, gestionale e funzionale;
- per “delocalizzazione” si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito pro- duttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impre- sa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
Art. 3. Settori ammessi
1. Sono ammessi i Piani relativi ai settori produttivi indicati nelle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007:
- (I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- (N) Xxxxxxxx, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese
79.9 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse
- (R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
91.03 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.2 - Attività ricreative e di divertimento
2. Al fine di evitare la concessione di aiuti per lo svolgimento di attività nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato e nella pesca e acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato, dovrà essere garantita con mezzi adeguati la separazione delle attività e la distinzione dei costi da parte delle imprese che attualmente operano in tali ambiti non ammissibili. Nel caso di intervento di diversificazione non saranno ammesse le spese non registrare in contabilità separata coerentemente con l’apertura del nuovo codice ATECO 2007.
Art. 4. Comuni ammessi
1. Sono ammessi i Piani relativi a unità produttive nei Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Xxxxxx e Soleminis, facenti parte dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
Art. 5. Xxxxxxxx proponenti e requisiti di ammissibilità
1. Possono beneficiare degli aiuti le MPMI con unità produttiva già operativa, come da definizione all’art. 2, che intendono ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, per la cultura e per l’ambiente nei Comuni ammessi indicati all’art. 4 e secondo le finalità stabilite dall’Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto” PT-CRP-04 Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano e ss.mm.ii..
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere un’impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e xx.xx.xx., ovvero nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) svolgere l’attività prevista dal Piano in un’unità produttiva nei Comuni ammessi, di cui all’art. 4, ricompresi nel territorio dell’Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
f) essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO 2007 principale o secondario rientrante nei codici ammissibili di cui all’art. 3. In caso di diversificazione di attività, l’iscrizione del nuovo codice ATECO 2007 ammissibile deve essere dimostrata con la dichiarazione di avvio attività entro la data di rendicontazione del Piano ammesso ad agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
g) con riferimento ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
h) in capo all’impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l’Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
i) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
j) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;
k) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;
l) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.)
3. Il Soggetto proponente, ai fini dell’ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:
a) non aver avviato i lavori e le spese relative al Piano prima della data di presentazione della domanda;
b) avere la piena disponibilità dell’immobile o degli immobili interessati dal Piano in forza di titoli debitamente registrati, da dimostrare alla presentazione del saldo;
c) in sede di rendicontazione, ad evidenziare nel conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario tutte le spese per la realizzazione del Piano;
d) autorizzare l’Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell’aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato;
e) rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti;
f) a non modificare la destinazione d’uso dei beni la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell’ambito dell’intervento prima che siano trascorsi 36 mesi dal completamento dell’operazione, pertanto anche a non destinare l’uso ad altra attività d’impresa svolta. Si impegna, altresì, a mantenerli nell’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, ad eccezione dell’ipotesi in cui i beni acquistati con il contributo previsto dal presente Bando siano sostituiti con altri della medesima tipologia aventi funzionalità migliorative, previa specifica richiesta di autorizzazione da inviare all’Amministrazione regionale e sua approvazione;
g) non delocalizzare fuori dal territorio interessato l’investimento nei cinque anni successivi al completamento dello stesso.
4. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Art. 6. Spese ammissibili e intensità dell’aiuto
1. Sono consentite le tipologie di intervento di seguito elencate.
Investimenti Produttivi (IP)
2. Sono ammissibili ad agevolazione l’acquisto, l’acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie e autoconsistenti alla realizzazione del Piano, suddivise in:
a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal Piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano.
3. Con riferimento alle spese di cui al precedente comma 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
− gli attivi di cui al punto e) devono essere nuovi di fabbrica;
− le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui al punto c, comma 2, limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
− le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo nel caso di opere strettamente necessarie alla realizzazione del Piano;
− gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite del fabbisogno derivante dal Piano di sviluppo dell’attività aziendale o alla diversificazione delle attività svolte;
− gli investimenti destinati a opere murarie e infrastrutture non possono eccedere cumulativamente il 60% del valore del Piano ammesso ad agevolazione3 su cui è calcolato l’aiuto;
− tra gli investimenti produttivi non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese per beni destinati al leasing operativo e tutte le spese non capitalizzate;
− non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back);
− i costi relativi all’acquisizione di attivi in locazione sono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di rilevare l’attivo alla scadenza del contratto di locazione.
Servizi Reali (SR)
4. I servizi devono riguardare interventi solo ed esclusivamente riferibili all’attività di cui al codice Ateco ammissibile e pertanto al Piano degli interventi oggetto di finanziamento.
5. I servizi devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese e devono essere finalizzati a accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell’impresa operante o la diversificazione delle sue attività attraverso il miglioramento dell’assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
6. Le azioni possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel “Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx000&x0x0000&xxx00000.
7. I servizi relativi all’ambito “A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione” di cui al “Catalogo dei Servizi” riportato al punto precedente sono espressamente esclusi.
3 Refuso corretto nella presente versione.
Condizioni generali
8. Gli aiuti sono concessi a fondo perduto, nella forma del contributo in conto impianti per le spese per gli Investimenti Produttivi (IP) e in conto capitale per le spese per i Servizi Reali (SR). Il contributo è calcolato sul totale delle spese ammissibili ad agevolazione, al netto di IVA, facenti parte del Piano presentato, il cui valore deve essere ricompreso entro il limite minimo di euro 15.000,00 e il limite massimo di euro 500.000,00.
9. Ai fini del trattamento fiscale, quando il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerarsi a tutti gli effetti come contributo in conto impianti, ai sensi dell’articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
10. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse a valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione (2020/C 91 I/01) del 20.03.2020 e ss.mm.ii., o sul “Quadro temporaneo anticrisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) del 23.03.2022, nel rispetto dei relativi termini di validità, secondo l’intensità di aiuto del 50% calcolata sul totale delle spese ammesse ad agevolazione.
11. Per le domande ammesse ad agevolazione oltre il termine di validità dei regimi indicati al comma 10, il contributo sarà concesso a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 con l’intensità del 50% calcolata sul totale delle spese ammesse ad agevolazione, entro il limite del plafond disponibile.
12. Sono ammissibili a contributo le spese:
− pertinenti e coerenti con le tipologie di spesa indicate al comma 1 (riferimento agli IP e SR), da sostenere per la realizzazione del Piano presentato in fase di domanda e strettamente legate all’ampliamento, l’ammodernamento o la diversificazione delle attività proposte;
− congrue e in linea con i prezzi medi di mercato;
− effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
− sostenute entro il periodo massimo di rendicontazione stabilito dal provvedimento di concessione, che disciplina le condizioni di fruizione dell’agevolazione.
13. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:
− per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità da parte dell'impresa a realizzare il Piano presentato in fase di domanda attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato;
− per le quali non sia adeguatamente provato l’uso esclusivo relativo al Piano presentato in fase di domanda;
− per le quali non sia adeguatamente provata la registrazione in contabilità, ed in particolare in contabilità separata, nel caso di intervento di diversificazione con l’apertura del nuovo codice ATECO 2007;
− non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
− che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
− obbligatorie a norma di legge;
− per beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
− per prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall’amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa beneficiaria ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
14. I soggetti ammessi alle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un’ordinata tenuta del fascicolo riguardante l’iniziativa. L’imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l’impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Con riferimento alla fatturazione elettronica, ai fini della tracciabilità della spesa e della sua riconduzione al Piano agevolato, nella fase di acquisizione dei titoli di spesa è necessario chiedere ai fornitori l’inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) indicato nel provvedimento di concessione provvisoria o in alternativa, se ancora non disponibile il CUP, il codice domanda.
Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:
− inserendo in fattura il CUP e i dati relativi all’annullamento nel “campo causale” della fattura stessa. In questo modo la fattura viene emessa in originale “già annullata”;
− inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
− qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento;
− realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019;
− laddove il Beneficiario si avvalga della conservazione sostitutiva dei titoli di spesa potrà essere utilizzata idonea procedura informatica certificata, con timbratura elettronica dei titoli di spesa recante la medesima dicitura, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.52/E del 17/06/2010 “Registro protocolli timbri delle fatture annullate con il timbro elettronico”.
La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, comporta la non ammissibilità delle spese così rendicontate.
15. Tutti i valori riferiti alle spese si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Art. 7. Condizioni di ammissibilità delle spese del Piano
1. Le agevolazioni di cui al presente Bando possono essere concesse alle imprese che presentano un Piano coerente con le finalità previste dall’art. 1.
2. Per ciascun Piano le spese ammissibili sono determinate in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, trasporto e imballo. L’acquisto deve avvenire a prezzi di mercato e nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
3. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria per la quale si applicano le disposizioni previste dall’art. 19, comma 1, lettera a, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. L’erogazione dell’aiuto è disposta esclusivamente in favore della società di leasing, individuata come “beneficiario-concedente” limitatamente al bene oggetto del contratto di leasing, alla stessa sarà trasferito l’intero importo dell’aiuto concesso sul bene oggetto del leasing, in relazione al suo valore imponibile ed entro il massimale di spesa ammesso alle agevolazioni. La società di leasing trasferisce all’impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell’importo dovuto per il macro canone e per i singoli canoni.
4. In ogni caso l’ammontare del contributo è stabilito in via definitiva alla conclusione del Piano, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L’ammontare dell’agevolazione così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di concessione.
5. Con il presente Bando l’Amministrazione regionale intende rispettare i principi di semplificazione amministrativa e privilegiare le verifiche ex post rispetto alle verifiche ex ante dei requisiti richiesti. Nel rispetto dell’art. 5, commi 3 e 5, del Dlgs 123/98, per la concessione del contributo si procederà ad accertare la completezza e la regolarità dei requisiti per l’accesso previsti nell’art. 5 del presente Bando. L’attività istruttoria sarà diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dall’Accordo di Programma PT- CRP-04 e ss.mm.ii, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la congruità delle spese, la tipologia del Piano e il fine perseguito.
6. Al fine di supportare l’impresa nel percorso di realizzazione del Piano, il Beneficiario è tenuto a partecipare ad un percorso di Assistenza Tecnica. Il servizio di Assistenza Tecnica è finalizzato ad assicurare alle imprese beneficiarie di agevolazioni un supporto nella fase di avvio del Piano e di realizzazione degli investimenti ammessi. Il supporto è finalizzato alla corretta predisposizione della documentazione necessaria per presentare la richiesta di erogazione delle agevolazioni nel rispetto delle scadenze contrattualmente previste e delle disposizioni per la rendicontazione.
7. La veridicità dei dati dichiarati è oggetto di accertamento, ai sensi dell’art. 71 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxxx xxxxxx controlli da parte dell’Amministrazione regionale, anche a campione, durante tutte le fasi del procedimento. A tal fine, l’Amministrazione regionale si avvale del supporto di soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.
Art. 8. Iter procedurale
1. L’iter procedurale adottato per la concessione dell’aiuto e per la sua erogazione ai Soggetti beneficiari si articola come segue:
− presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati, come previsto nel presente Bando e nell’Avviso, di cui all’art. 9;
− verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di cui all’art. 5, secondo l’ordine cronologico di presentazione;
− valutazione del Piano attraverso la verifica di coerenza e rispetto degli obiettivi previsti dal Bando, della tipologia del Piano e del fine perseguito, della congruità delle spese sostenute, mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 10;
− verifica dell’adesione al Club di prodotto del Parteolla e Basso Campidano per l’attribuzione delle risorse rispetto alla suddivisione della dotazione disponibile di cui all’art. 21;
− comunicazione esito positivo alla concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, o diniego, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
− in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni;
− esecuzione con relativa attestazione del percorso di assistenza tecnica al Soggetto beneficiario;
− realizzazione del Piano da parte del Soggetto beneficiario entro 24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, con eventuale proroga di massimo 6 mesi a seguito di approvazione di specifica richiesta;
− presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione del Piano, di tutta la documentazione di spesa, di quella inerente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla effettiva realizzazione dell’intervento unitamente ad una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
− istruttoria di rendicontazione con sopralluogo presso unità produttiva e verifica della completezza e correttezza della documentazione di spesa e dei documenti attestanti l’effettiva realizzazione del Piano ammesso ad agevolazione;
− comunicazione esito dell’istruttoria di rendicontazione: positivo (ammissibile o parzialmente ammissibile) o di diniego;
− in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione definitiva ed erogazione del contributo spettante.
2. Le comunicazioni inerenti all’iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda dal Soggetto proponente.
Art. 9. Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere presentati dal Soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dal Bando e dall’Avviso, pena la non ricevibilità della domanda.
2. Ogni singolo Soggetto proponente può presentare una sola domanda e beneficiare di un solo contributo per realizzare le spese indicate all’art. 6 e previste dal Piano approvato, nell’arco temporale in cui sarà attiva la procedura e a valere sulla dotazione di risorse finanziarie a disposizione.
3. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, l’Amministrazione regionale provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.
4. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna XXXXX, disponibile ai seguenti indirizzi:
− xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5. Il Xxxxxxxx proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità, deve disporre:
− di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"4;
− di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l’imposta di bollo5, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico XXXXX.
6. Per accedere alla procedura il rappresentante dell’impresa deve disporre di un’identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi, CNS o SPID). L’accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio6.
7. La domanda di accesso deve essere composta della seguente documentazione, pena la non ricevibilità:
− modulo di domanda predisposto dal sistema informatico XXXXX;
− allegati indicati al successivo comma 9.
8. La domanda contiene le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei
4 La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell’apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi xxx.xx
5 I dati richiesti per l’assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura “Imposta di bollo assolta” sull’atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:
Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l’effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l’apposita pagina web dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo: xxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx
6 Cfr. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, articolo 65(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): “1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (omissis) Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.”
requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso all’aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.
9. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati obbligatori:
− copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore;
− procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo per sottoscrizioni da parte del procuratore);
− dichiarazione antiriciclaggio;
− per ciascuna delle voci di costo per le quali si richiede l’agevolazione finanziaria, un preventivo di spesa e in caso di opere murarie un computo metrico estimativo, intestato al Soggetto proponente, reso da un fornitore svolgente in via principale l’attività oggetto della fornitura. I preventivi dovranno contenere una chiara e dettagliata descrizione dell’oggetto della fornitura e dei tempi e modi di esecuzione, l’indicazione delle quantità unitarie e dei costi unitari (al netto di IVA) ed avere data di emissione successiva alla pubblicazione del presente Bando;
− piani di lavoro (nel caso di SR);
− curriculum vitae professionista incaricato (nel caso di SR);
− la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, così come da art. 5, e la sostenibilità economica e finanziaria del Piano, di cui ai criteri di valutazione principali come da art. 10, sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
− la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di fattibilità tecnica e amministrativa del Piano, di cui al criterio di valutazione principale n. 3 come da art. 10, sottoscritta da un tecnico abilitato, accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
10. Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete e le domande presentate dai Soggetti proponenti che non possiedono i requisiti specificati nel presente Bando, sono rigettate.
11. Le domande possono essere presentate fino al 10.06.2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse a disposizione, comunicata dall’Amministrazione regionale sul sito istituzionale.
Art. 10. Criteri di valutazione delle domande
1. La valutazione del Piano è effettuata sulla base dei criteri riportati nelle tabelle “Criteri di Valutazione”.
2. Le tabelle di seguito indicate riportano i criteri di valutazione principali e secondari, e per ciascuno di questi gli elementi del Piano oggetto della valutazione, e i parametri adottati per l’assegnazione dell’esito positivo o negativo attribuibile a ciascun criterio.
3. La valutazione della domanda si intende positiva se si consegue l’esito positivo per ciascuno dei criteri di valutazione principale (tutti i 6 criteri principali devono conseguire l’esito positivo) e almeno un esito positivo relativo ai criteri di valutazione secondari (almeno 1 sui 4 deve risultare con esito positivo).
Tabella Criteri di valutazione principali
Criteri di valutazione | Elementi del Piano oggetto della valutazione | Parametri per l’attribuzione del punteggio | Esito obbligatorio da conse- guire |
1) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione, ovvero pregressa esperienza lavora- tiva, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di sviluppo azien- dale | Capacità dell’impresa di garantire la presenza o l’attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del Piano (soci e dipendenti) | Competenze tecniche non adeguate: esito negativo Competenze tecniche adegua- te/Competenze tecniche non adeguate ma impegno ad individuare specifiche professionalità da coinvolgere nello sviluppo delle attività previste dal Piano: esito positivo | Positivo |
2) Coerenza del Piano rispetto agli obiettivi e ai contenuti degli stru- menti programmatori di riferimen- to, alla S3 e agli obiettivi del Bando | Adesione del Piano agli obiettivi del bando e dell’Accordo di Programma Quadro PT-CRP 04 - Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Cam- pidano - Club di prodotto, alla S3 e agli obiettivi del Bando | Coerenza con obiettivi non indicata: esito negativo Coerenza con obiettivi esplicitata: esito positivo | Positivo |
3) Fattibilità tecnica e amministra- tiva del Piano (tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produtti- vo) | Coerenza dei tempi previsti per la realizzazione del Piano con l’adeguamento dell’organizzazione aziendale del Soggetto proponente e il completamento dell’iter ammi- nistrativo necessario all’avvio delle attività | Il Piano non è fattibile: esito negativo Il Piano è fattibile, coerente e articolato: esito positivo | Positivo |
4) Coerenza commerciale del Pia- no rispetto alle potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa propo- nente e relative strategie di marke- ting | Adesione all’analisi di mercato e agli obiettivi strategici del Bando e dell’Accordo di Pro- gramma Quadro PT-CRP 04 - Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibi- le del Parteolla e Basso Campidano - Club di prodotto Coerenza delle strategie commerciali individua- te per la realizzazione del Piano | Coerenza commerciale non esplicitata: esito negativo Coerenza commerciale esplicitata: esito positivo | Positivo |
5) Sostenibilità economica del Piano con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali | Definizione di azioni dettagliate e autoconsi- stenti alla realizzazione del Piano. Presenza di preventivi dettagliati e conformi a quanto indicato all’art. 6 (Spese ammissibili e intensità dell’aiuto) e all’art.9 (Modalità di presentazione delle domande). Indicazione dei servizi in coerenza con i succita- ti art. 6 e 9. Coerenza complessiva del Piano di investimenti proposto e dei servizi richiesti con gli obiettivi generali e in particolare con i ricavi previsti. | Piano economicamente non sostenibile: esito negativo Piano economicamente sostenibile: esito positivo | Positivo |
6) Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate, sia esterne che interne, ed i fabbisogni finanzia- ri | Equilibrio fra le risorse necessarie alla realizza- zione del Piano e le fonti di approvvigionamen- to individuate (risorse proprie del Soggetto proponente o di terzi). | Piano finanziariamente non sostenibile: esito negativo Piano finanziariamente sostenibile: esito positivo | Positivo |
Tabella Criteri di valutazione secondari
Criteri di valutazione | Elementi del Piano oggetto della valutazione | Parametri per l’attribuzione del punteggio | Esito da conseguire |
1) Introduzione di soluzioni inno- vative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale | Introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per l’impresa. Introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per il mercato di riferimento. Introduzione di nuove modalità nell’organizzazione aziendale o nel ciclo produt- tivo o commerciale. | Elementi di innovazione non indicati: esito negativo Almeno un elemento di innovazione indicato: esito positivo | Almeno un esito Positivo su 4 |
Criteri di valutazione | Elementi del Piano oggetto della valutazione | Parametri per l’attribuzione del punteggio | Esito da conseguire |
2) Rispetto delle politiche orizzon- tali per le pari opportunità | Azioni a tutela delle pari opportunità e della non discriminazione | Il Piano non individua elementi per ga- rantire le pari opportunità e non discri- minazione: esito negativo Il Piano individua elementi per garantire le pari opportunità e non discriminazio- ne: esito positivo | |
3) Sostenibilità ambientale | Azioni a tutela della sostenibilità ambientale | Il Piano non attua azioni specifiche e rilevanti sotto il profilo della sostenibilità ambientale: esito negativo Il Piano attua azioni specifiche e rilevanti sotto il profilo della sostenibilità ambien- tale: esito positivo | |
4) Incremento occupazionale | Incremento ULA a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel Piano oggetto di agevolazioni | Il Piano non ha determinato l’incremento di ULA: esito negativo Il Piano ha determinato l’incremento di ULA: esito positivo |
Art. 11. Procedura di valutazione delle domande
1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello7, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98. L’attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Bando, la sussistenza dei requisiti soggettivi del Soggetto proponente, la tipologia di Piano e la congruità delle spese.
2. L’Amministrazione regionale, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione, verifica la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute, secondo le disposizioni degli articoli che precedono e di quanto disposto al precedente art. 9.
Non sono ricevibili e ammissibili le domande:
− trasmesse al di fuori dei termini previsti e con modalità differenti da quelle indicate nel precedente art. 9;
− inviate da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5;
− prive degli allegati obbligatori di cui all'art. 9, anche a seguito della richiesta di integrazioni che è consentita una sola volta.
3. Verificate le condizioni di ricevibilità, si procede alla valutazione della domanda e del Piano proposto secondo i criteri indicati all’art. 10. L’Amministrazione Regionale procederà a rideterminare eventuali importi non in linea con i prezzi di mercato o ad escludere le spese ritenute non ammissibili.
4. L’Amministrazione regionale invia ai Soggetti proponenti, per posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una nota contenente l’esito dell’istruttoria di valutazione della domanda. Per le domande alle quali è assegnato un esito di valutazione positivo, la predetta nota
7 D.Lgs. 123/98, art. 5, comma 3. Procedura valutativa. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie
siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
indica l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, suddivise per tipologia di intervento, e i beni con le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili. Tale nota è accompagnata dall’Atto di Adesione, che deve essere sottoscritto e trasmesso dal Xxxxxxxx proponente quale impegno a realizzare il Piano ammesso, e a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
5. Per le domande alle quali è assegnato un esito negativo la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito.
6. L’Amministrazione regionale pubblica sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx l’elenco completo di tutte le domande di agevolazione ricevute, distinte tra l’elenco delle domande per le quali è stata disposta la concessione dell’aiuto e l’elenco delle domande non ammesse a contributo.
Art. 12. Concessione degli aiuti
1. L’Amministrazione regionale adotta i provvedimenti di concessione provvisoria degli aiuti per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo quando previsto dall’art. 10. Qualora il contributo assegnato all’ultima domanda agevolabile dovesse essere erogabile solo in parte, a seguito dell’esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione, si procede alla concessione di un aiuto corrispondente a dette disponibilità residue.
2. La comunicazione di esito positivo, o il preavviso di rigetto preliminare al provvedimento di diniego, è adottata e trasmessa entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Art. 13. Attuazione dell’iniziativa
1. Il Piano deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data della comunicazione dell’adozione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. La data di conclusione del Piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ad esso relativo.
2. Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il Soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa comunicazione all’Amministrazione regionale di una richiesta di autorizzazione per la relativa valutazione e approvazione e per l’adeguamento dei cronoprogrammi di spesa.
3. Il Piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi. In corso di esecuzione, eventuali variazioni sulle voci di spesa devono essere comunicate formalmente all’Amministrazione regionale per la preventiva autorizzazione.
4. L’attività economica (individuata dal codice ATECO) e la tipologia di iniziativa del Piano approvato, non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale del contributo concesso.
5. Il mantenimento dell’incremento dei livelli occupazionali, se previsto in domanda, è verificato nei 3 anni successivi all’entrata a regime, e il mancato rispetto comporta la revoca parziale del contributo concesso in proporzione alla riduzione delle ULA.
6. Relativamente agli investimenti produttivi, gli stessi devono essere mantenuti nel territorio interessato per almeno 5 (cinque) anni dal completamento del Piano, pena la revoca totale del contributo concesso. Ciò non
osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica sia mantenuta nel territorio interessato per il medesimo periodo minimo.
Art. 14. Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo
1. L'erogazione dell’aiuto avviene a seguito della rendicontazione, a saldo, di tutte le spese relative al Piano effettivamente sostenute. Su specifica richiesta da parte del Soggetto beneficiario è prevista l’erogazione di una anticipazione per un importo massimo pari al 40% del contributo totale assegnato, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo le modalità stabilite dalla Determinazione n. 4144/473 del 16.06.2020, fermo restando l’importo massimo del 40%.
2. Il Soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione tramite l’apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, entro 60 giorni dalla conclusione del Piano. Le modalità saranno precisate in specifiche Disposizioni per la rendicontazione rese disponibili sul sito della Regione Sardegna nella sezione dedicata al Bando.
3. Alla richiesta di erogazione deve essere allegata la perizia giurata di un professionista competente attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità.
4. Gli interventi si intendono completamente realizzati quando:
− tutti i beni oggetto di agevolazione sono entrati nella disponibilità materiale del Soggetto beneficiario e gli stessi hanno ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni;
− tutti i servizi reali sono stati erogati a favore del Soggetto beneficiario.
5. L'erogazione delle agevolazioni avviene esclusivamente secondo quanto previsto al precedente comma 1. Alla richiesta di erogazione dovranno essere allegati tutti i giustificativi di spesa ed i mezzi di pagamento inerenti al Piano ammesso ad agevolazione, la documentazione attestante l’ottenimento di tutte le autorizzazioni ed omologazioni necessarie e l’adempimento di tutti gli impegni assunti in sede di domanda ed ammissione ad agevolazione, la perizia giurata di un professionista competente attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità, che saranno oggetto di specifica verifica da parte dell’Amministrazione regionale.
6. Contestualmente alla richiesta di erogazione il Soggetto beneficiario deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti per l’ammissibilità al contributo e deve fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’aiuto.
7. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell’aiuto l’Amministrazione regionale può richiedere integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l’erogazione.
8. Il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le variazioni che modificano le condizioni che hanno determinato la concessione dell’aiuto.
9. A seguito della comunicazione di conclusione del Piano e della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo
finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Piano, e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione dell’aiuto o revoca. Sulla base della suddetta relazione, la struttura competente adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la revoca parziale oppure il provvedimento di revoca totale dell’aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l’eventuale recupero del con- tributo già erogato in caso di erogazione dell’anticipazione.
10. Per l’erogazione dell’aiuto, il Soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e in- compatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell’erogazione e la revoca dell’aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.
11. L’Amministrazione regionale si riserva di disporre le ulteriori necessarie verifiche sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e il Soggetto beneficiario si dovrà impegnare per consentire le verifiche previste dalla normativa comunitaria, anche da parte delle Autorità preposte al controllo della spesa.
12. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso, e ai relativi costi ammissibili indicati nel Piano ammesso ad agevolazione, deve essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto beneficiario per cinque anni dalla conclusione del Piano.
13. Tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento sono trasmesse dall’Amministrazione regionale a mezzo di posta elettronica certificata alla casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in sede di domanda.
Art. 15. Percorso di assistenza tecnica
1. L’attuazione della presente procedura di concessione di agevolazioni è supportata da un servizio di assistenza tecnica obbligatoria per il Soggetto beneficiario che ha ottenuto la concessione provvisoria del contributo.
2. Il percorso di assistenza tecnica si sviluppa attraverso incontri programmati in presenza o in modalità remota, da effettuare con il tutor assegnato al Soggetto beneficiario, al fine di:
− definire le modalità di attuazione per l’avvio e la realizzazione degli investimenti;
− verificare presso l’unità produttiva del Soggetto beneficiario lo stato di avanzamento del Piano approvato;
− supportare il Soggetto beneficiario per la predisposizione della documentazione utile per effettuare la richiesta di erogazione del contributo.
3. La numerosità degli incontri programmati varia in funzione dell’esigenze, comunque non è inferiore a 2, di cui almeno uno presso la sede dell’iniziativa.
4. Al termine del percorso di assistenza tecnica sarà rilasciata al Soggetto beneficiario una relazione contenete il riepilogo delle attività svolte a supporto della realizzazione degli interventi previsti dal Piano approvato e condivisi con l’Amministrazione regionale.
Art. 16. Cause di esclusione e revoca dell’aiuto
1. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando le domande provenienti da soggetti non ammissibili, secondo quanto previsto dall’art. 5, o che:
− siano in stato di cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
− la principale attività sia cessata e/o non sia stata avviata l’attività di diversificazione prevista con il Piano oggetto di contribuzione;
− siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
− abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
− non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
− siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
− a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
2. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi le domande incomplete, ricevute dopo il termine stabilito per la trasmissione, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente Bando e nei relativi Avvisi.
3. Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando i soggetti proponenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti.
4. Costituiscono, inoltre, causa di esclusione:
− la presentazione di domande con modalità diverse da quelle previste;
− la presentazione di domande da parte di soggetti diversi da quelli individuati ed indicati nel presente Bando;
− l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
− la mancata sottoscrizione della domanda e della relativa documentazione;
− la mancata presentazione degli allegati obbligatori, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazioni;
− la mancata presentazione in fase di richiesta di erogazione della perizia giurata di un professionista competente attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità e/o della sua incompletezza o sottoscrizione;
− mancata attestazione del percorso di assistenza tecnica di cui all’art. 15.
5. L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione provvisoria determina la revoca dell’aiuto da parte dell’Amministrazione regionale.
6. Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:
− utilizzo totale o parziale del contributo per finalità differenti da quelle previste e per le quali è stato concesso;
− mancato rispetto degli impegni assunti dal Soggetto proponente in fase di presentazione della domanda e dei relativi allegati.
Art. 17. Obblighi dei Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare aiuti e nell’Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare aiuti e di Atto di adesione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, ed è reso disponibile agli indirizzi:
− xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 18. Revoche e rinunce
1. All’Amministrazione regionale è riservato il potere di revocare l’agevolazione qualora il Soggetto benefi- ciario disattenda le disposizioni cogenti del presente Bando, con il conseguente avvio della procedura di re- cupero.
2. Ai sensi dell’articolo 98 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebi- tamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L’ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quan- to non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell’articolo 9
8Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).
1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al proponente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa bene- ficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficia- le di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative san- zioni. (omissis)
suddetto per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimen- to.
3. È facoltà dell’Amministrazione regionale, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il Piano nei tempi massimi previ- sti.
4. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Piano approvato deve co- municare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell’aiuto eventualmente ricevuto in caso di erogazione anticipazione.
5. In caso di cessazione dell’attività o nel caso in cui il Soggetto beneficiario trasferisca gli investimenti pro- duttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del Piano, le agevolazioni concesse sono revocate.
Art. 19. Cumulo
1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione.
Art. 20. Riferimenti normativi
1. Gli interventi a favore delle MPMI sono realizzati nel rispetto delle norme di seguito elencate.
− Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxxx
− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01) della Commissione Europea pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 29 aprile 2021
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX
− Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis” xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xx_xxxxxxx_xxxxxxxxxx_xx.xxx
− Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” del 20.3.2020 e ss.mm.ii.
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXX:XXX_0000_000_X_0000&xxxxxXX
− Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo anticrisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” del 24.03.2022 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX
− Decreto legislativo 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/00000xx.xxx
− D.P.R. n.22 del 05.02.2018 che costituisce il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx
− Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 - Disciplina dell'enoturismo in Sardegna xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XX0000-00.xxx
− Legge regionale 21 giugno 2021, n. 11 - Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XX0000-00.xxx
2. Le presenti disposizioni sono adottate in coerenza ed attuazione dei documenti di programmazione della Regione Sardegna di seguito indicati.
− Programma Regionale di Sviluppo XVI legislatura 2020-2024, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 4/2 del 11.03.2020
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxx00-XXX-0000-00.xxx
− Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 - CCI n. 2014IT16RFOP015, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e ss.mm.ii. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx0000-0000/
− Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) consultabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xx000000&xx0&xx00000
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22.09.2015 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&x0x0000&xxx00000
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&xx00&xxxxx000000
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Approvazione Linee guida per il sostegno all' impresa xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000/0/xxx/xxx/XXX0000/
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/31 del 23.03.2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento T1. Approvazione definitiva xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&x0x&xxx00000
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/7 del 12.01.2017 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento T2. Approvazione definitiva
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&x0x&xxx00000
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 22.09.2015 - Programmazione territoriale. Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano. Club di Prodotto" xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000/0/xxx/xxx/XXX0000/
− Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/10 del 20.12.2017 - Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione Territoriale - Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro PT-CRP-04 "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto"
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000/0/xxx/xxx/XXX0000/
− Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto” PT-CRP-04 Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano e ss.mm.ii.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e alle Disposizioni attuative della Legge n. 488/1992.
Art. 21. Risorse finanziarie
1. Per le finalità di cui al presente Bando è prevista la dotazione di euro 2.050.000 a valere sul bilancio regionale, così suddivisa:
− euro 1.435.000 per i Piani presentati da Xxxxxxxx proponenti che hanno aderito al Club di prodotto del Parteolla e Basso Campidano;
− euro 615.000 per i Xxxxx presentati da Xxxxxxxx proponenti che non hanno aderito al Club di prodotto del Parteolla e Basso Campidano.
2. L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di variare la dotazione finanziaria e la ripartizione della stessa sulla base delle richieste effettivamente pervenute o della successiva approvazione di nuovi stanziamenti finanziari.
3. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, l’Amministrazione regionale provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 22. Responsabile del Procedimento
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue.
− La Struttura competente per l’attuazione del presente Bando è l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - Gruppo di Lavoro “Competitività e Innovazione” - Coordinatore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
− Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda.
− Il Responsabile del procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile Area di Lavoro “Strumenti Finanziari” - Gruppo di Lavoro “Competitività e Innovazione” - Centro Regionale di Programmazione.
− Gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Xxx X. Xxxxxxxx, x.x. - 0x xxxxx, Xxxxxxxx, tel. 000 0000000, e- mail xxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 23. Sportello informativo
1. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email:
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
1. La Regione Autonoma della Sardegna (Regione), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale e P.Iva 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore (di seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, ai fini della concessione di incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato. I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari degli incentivi occupazionali, gestione e monitoraggio dell’intervento, al fine del raggiungimento degli obiettivi del succitato Avviso.
3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamen- to o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente in- seriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.
4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il perio- do necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricer- ca scientifica o storica o a fini statistici, ai sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pre- giudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecni- che ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
6. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titola- re, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bi- lancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effet- tuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette.
7. I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio carta- ceo, all’interno dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbli- gatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di par- tecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclu- sione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di assenso al trattamen- to.
8. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell’Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, mo- nitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.
9. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Au- tonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC all’indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
11. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regio- ne Autonoma della Sardegna, con sede legale in Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico al Centro Regionale di Programmazione è il Vice Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 151 del 24.12.2019.
12. Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, i cui riferimenti sono reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l’URP della Presidenza.
Art. 25. Disposizioni finali
1. L’Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull’osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell’aiuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il presente Xxxxx può subire modifiche nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
0. L’Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.
5. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.