Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 ottobre 2013
Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 ottobre 2013
IL SEGRETARIO
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA
Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - XXXXX XXXXXXXXX (XX)
N. di Repertorio
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI REGISTRATI
Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, oltre all’esemplare per il registro, tra
il CONSORZIO dei COMUNI compresi nel BACINO IMBRIFERO MONTANO del FIUME BRENTA (di seguito indicato “BIM Xxxxxx”), xxx xxxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx (XX) in Corso Ausugum n. 82 - Codice Fiscale n. 810000730226 (il "comodante"), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxxx, nato il 28 aprile 1965 a Trento e residente a Pergine Valsugana in Xxx Xxxxxxx 0
e
l’Associazione di Volontariato denominata “ ” , con sede a (TN) in Via - Codice Fiscale
(la “comodataria”), nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante , nato il a e
residente a in Via ,
Premesso che la stipulazione del presente contratto è stata disposta, per quanto riguarda il BIM Brenta, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. di data
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
1. Il comodante, nella qualità di proprietario, dà e concede in comodato, a titolo gratuito, alla comodataria, che a tal titolo riceve ed accetta, il furgone RENAULT MASTER targa CD793RA, (d’ora in poi più brevemente “furgone”) da utilizzare per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
La comodataria dichiara di aver esaminato il furgone e dichiara di averlo trovato del tutto idoneo per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 2 - Termini
Il comodato del furgone decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata fino al 31 dicembre 2016. Alla scadenza non è previsto il rinnovo tacito del contratto.
Entrambe le parti potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della data in cui la disdetta deve avere decorrenza.
Alla scadenza il furgone dovrà essere riconsegnati al comodante.
In caso di scioglimento dell’associazione prima del termine sopra indicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso del furgone.
Articolo 3 - Obblighi della comodataria
La comodataria si impegna a conservare e custodire il furgone con cura e massima diligenza, a curarne la manutenzione, a non destinarlo ad altri usi che non siamo quelli sopra previsti, se non precisamente autorizzata dal comodante, e a restituire al comodante il furgone stesso nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
La comodataria si assume ogni responsabilità connessa con l’impiego del furgone sollevandone il comodante ed assume anche l’impegno a rimborsare al comodante
quanto eventualmente addebitatogli, a titolo di sanzione amministrativa e spese acccessorie, per violazioni connesse con l’impiego del furgone.
La comodataria si impegna a mettere a disposizione il furgone anche ad altre Associazioni operanti sul territorio del Consorzio, previa richiesta al Consorzio B.I.M. Xxxxxx che valuterà le modalità di utilizzo e la durata, per un periodo di tempo massimo di 30 giorni l’anno. In tal caso, l’eventuale rimborso dei costi vivi dovrà essere direttamente concordato tra le parti.
Articolo 4 - Spese
Tutte le spese derivanti dall’utilizzo del furgone sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dell’uso del furgone.
La comodataria si impegna a stipulare una polizza assicurativa R.C. ed al pagamento della tassa di possesso relativa al periodo del comodato che continuerà a riportare l’indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del furgone concesso in comodato.
Articolo 5 – Oneri fiscali
Le spese di stipulazione del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico esclusivo della parte comodataria.
Articolo 6 – Clausola compromissoria
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. Nel caso di esito negativo le controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale formato da tre membri di cui uno in rappresentanza di ciascuna parte ed il terzo, con funziondi Presidente, nominato d’intesa tra le parti ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.
Articolo 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. | 196/2003, si comunica che il titolare del |
trattamento dei dati è il Consorzio B.I.M. | Brenta. La comodataria dichiara di essere |
stato informata circa le finalità e le | modalità di trattamento, la natura del |
conferimento, le conseguenze dell’eventua | le rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono |
essere comunicati e l’ambito di diffusione | dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. |
7 del d.lgs. n. 196/2003 medesimo. In | base a detta informativa la comodataria |
conferisce il proprio consenso al trattam | ento dei dati nell’ambito delle finalità e |
modalità indicategli e nei limiti nei quali il co | nsenso sia richiesto ai sensi di legge. |
Articolo 8 – Rifer | imenti legislativi |
Per quanto non previsto dal presente cont | ratto di comodato le parti fanno riferimento |
agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile | relativi al comodato. |
Xxxxx, approvato e sottoscritto. | |
Borgo Valsugana, lì | |
IL COMODANTE | LA COMODATARIA |
per il CONSORZIO B.I.M. XXXXXX | per l’Associazione |
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C. le part | i approvano specificamente quanto sopra |
dichiarato e pattuito in ordine agli articoli: | 2, 3, 4, 5 e 6. |
IL COMODANTE | LA COMODATARIA |
per il CONSORZIO B.I.M. BRENTA | per l’Associazione |