Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese
Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.
Prodotto: ”Aviva Valore Business”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
E’ una polizza, riservata alle imprese correntiste della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e della Cassa di Risparmio di Orvieto
S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari), che copre, a seconda delle garanzie attivate, l’azienda dai rischi incendio, furto, danni diretti e materiali alle proprie apparecchiature elettroniche; può altresì tenere indenne l’Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell’ambito della propria attività e fornire assistenza in situazioni di emergenza.
Che cosa non è assicurato?
Linea Patrimonio
× Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività assicurata ove la parte restante dell’intero fabbricato abbia cinematografi, nights e depositi infiammabili;
× Fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti esterne o manto del tetto in materiali combustibili;
× Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.
× In relazione alla garanzia Furto, locali aventi mezzi di protezione e chiusura non conformi.
Linea Persona
× Persone che non siano titolari, collaboratori, dipendenti o soci dell’Azienda Contraente;
× Persone che non siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
× Persone che abbiano unà superiore a 80 anni (per la Sezione Infortuni) o 65 anni (per le Sezioni Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero)
Ci sono limiti di copertura?
Principali rischi esclusi dall’Assicurazione:
Sezione Incendio
! danni determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
! danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.
Sezione Furto
! a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune.
Sezione Elettronica e Guasti Macchine
! danni e/o guasti di corrosione, deperimento, ossidazione, logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
Sezione Responsabilità Civile
! danni subiti da persone non considerate terze.
Sezione Tutela Legale
! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto
Sezione Infortuni
! infarti ed xxxxx (salvo quelle traumatiche);
! infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei.
Sezione Diaria da Ricovero
! conseguenze di malattie – presunte o accertate – malformazioni, difetti fisici e stati patologici conosciuti o preesistenti o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto.
Inoltre permette all’azienda di tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o i soci dalle conseguenze di infortuni (avvenuti sia in ambito professionale che nel tempo libero) e malattia e fornire assistenza medica in situazioni di emergenza.
Che cosa è assicurato?
La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali, a seconda del settore di appartenenza e delle esigenze del Contraente:
Linea Patrimonio
✓ Incendio
✓ Furto
✓ Elettronica (per il Settore Business)
✓ Guasti Macchine (per il settore Impresa e Agricoltura)
✓ Responsabilità Civile
✓ Tutela legale
✓ Assistenza ai locali
Linea Persona
✓ Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura)
✓ Invalidità Permanente da Malattia
✓ Diaria da ricovero da infortunio o malattia
✓ Assistenza alla persona
Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dal Contraente in base al valore dei beni da assicurare (in riferimento alla Linea Patrimonio) ed in base alle proprie esigenze.
× Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate;
× Persone affette da malattie o difetti fisici in atto per la Sezione Infortuni
Inoltre:
× Aziende/fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
Dove vale la copertura?
✓ Incendio, Furto, Elettronica e Guasti Macchine e Assistenza ai locali: territorio Repubblica Italiana
✓ Responsabilità Civile e garanzie Linea Persona (fatta eccezione per l’Assistenza alla Persona) : mondo intero.
✓ Tutela legale:
per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• nei paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein nel Principato di Monaco o in Svizzera, nell’ipotesi di vertenze contrattuali;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.
✓ Assistenza alla persona: può essere fornita solo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto
L’Assicurato ha il dovere, all’atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero, deve essere compilato da ciascun Assicurato, in maniera completa, precisa e veritiera, il Questionario Medico.
• Nel corso della durata del contratto
L’Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato o una variazione nella professione.
• In caso di sinistro
− Incendio, Furto, Elettronica, Guasti Macchine, l’Assicurato deve:
− fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
− darne avviso scritto all’Impresa di Assicurazione entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza;
− sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all’Impresa di
Assicurazione;
− conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
− in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo
consente, la procedura di ammortamento;
− predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione
probatoria che possa essere richiesta dall’Impresa di Assicurazione o dai Periti.
− Responsabilità Civile, il Contraente deve darne avviso scritto all’Impresa di Assicurazione, fornendo una narrazione dei fatti e
facendo seguire, nel più breve tempo possibile, la documentazione e le informazioni a riguardo.
− Tutela Legale, l’Assicurato deve denunciare tempestivamente il sinistro a DAS (Società incaricata dall’Impresa di Assicurazione per la gestione dei sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa.
− Infortuni, l’Assicurato deve presentare per iscritto all’Impresa di Assicurazione la denuncia dell’infortunio con l’indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell’evento, corredata di certificato medico, entro 9 giorni dall’infortunio o da quando ne abbia avuto la possibilità.
− Invalidità Permanente da malattia, l’Assicurato deve dare denuncia scritta all’Impresa di Assicurazione della malattia che, secondo
parere medico, sembri comportare una invalidità permanente, fornendo la documentazione medica di supporto.
− Diaria da Ricovero, l’Assicurato deve darne denuncia scritta all’Impresa di Assicurazione entro 30 giorni dal ricovero e dovrà inviare
copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica.
− In entrambi i tre casi precedenti, l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’Impresa di Assicurazione ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato/curato.
− Assistenza ai locali – Assistenza alla persona, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa di Blue
Mod. 13874 – ed.01/2019
Assistance.
Quando e come devo pagare? Il pagamento del premio, comprensivo di imposte, avviene al momento della sottoscrizione della Polizza, mediante l’addebito in conto corrente presso la Filiale della Banca del Contraente che, a tal fine, ha conferito apposito mandato all’incasso alla Banca. Il premio è convenuto per periodi di assicurazione di un anno. E’ possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali o mensili con un aumento del 3% sul premio annuale, purchè l’importo annuo non sia inferiore a €300,00. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all’anno (temporanee). La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l’anno successivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. | |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso. Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di | |
una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. |
Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.
Prodotto “Aviva Valore Business
Data di realizzazione 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Aviva Italia S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde: 800 114.433 sito internet: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva. Sede legale e sede sociale in Italia - xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet xxx.xxxxx.xx – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri. L’Impresa di Assicurazione è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005. |
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€. L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell’Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%. L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%. Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
LINEA PATRIMONIO Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono Condizioni di Assicurazione specifiche per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell’attività assicurata, ovvero: - Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti); - Settore Impresa (aziende che operano nell’industria e artigianato) e Agricoltura. Il Contraente può richiamare e rendere operante una o più delle seguenti garanzie opzionali, in base al proprio settore di appartenenza. |
SETTORE BUSINESS |
INCENDIO |
L’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica ✓ Caduta di aeromobili ✓ Fumo, gas, vapori ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 1 di 38
✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ✓ Caduta di ascensori ✓ Urto di veicoli stradali o natanti ✓ Atti vandalici e dolosi ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo ✓ Acqua condotta ✓ Perdita del combustibile ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada ✓ Perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente sezione ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l’attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue: Rischio Locativo Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l’Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici | È possibile escludere dalla partita Incendio Fabbricato e Contenuto i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici, con conseguente riduzione del premio |
Franchigia su tutte le garanzie della Sezione Incendio | È possibile inserire una franchigia di € 500,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 500,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede uno sconto del premio |
Garanzia limitata per il fabbricato | È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate. Tale limitazione prevede uno sconto del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici | È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a valore intero, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche. Tale estensione prevede un aumento del premio |
Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici | È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a primo rischio assoluto, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche. Tale estensione prevede un aumento del premio |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 2 di 38
Flottante stagionale | È possibile aumentare la partita merci di € 50.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09. Tale estensione prevede un aumento del premio |
Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all’aperto (valida solo per Autosaloni) | È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici, ai veicoli posti all’aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all’attività assicurata, situati nell’area circostante il rischio oggetto dell’assicurazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 per ciascun veicolo. Non verrà indennizzato importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00 per singolo veicolo ed € 40.000,00 per sinistro e anno. Tale estensione prevede un aumento del premio ed aumento massimo della somma assicurata di € 40.000,00. |
FURTO | |
l’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell’ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l’autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati: ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili ✓ Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l’Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia. ✓ Per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x In modo clandestino ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00 ✓ Durante l’orario di apertura al pubblico ✓ Mediante l’utilizzo di ponteggi Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di: ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato ✓ Furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza ✓ Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati all’interno e all’esterno dei locali dell’esercizio ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing ✓ Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi ✓ Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate PORTAVALORI La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l’indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di: ✓ Scippo e/o rapina ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Mezzi di chiusura di tipo A | Qualora l’Assicurato dichiarasse che i mezzi di chiusura fossero di tipo A ovvero che le aperture verso l’esterno dei locali sono difese per tutta la loro estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: ✓ Serramenti in legno pieno dello spessore di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 3 di 38
✓ Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate al muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm². verrà applicata una riduzione del premio furto. Qualora, in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura sono difformi da quanto sopra indicato, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. | |
Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q. | Qualora l’Assicurato dichiarasse che: ✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q. ✓ si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone, ✓ ha stipulato contratto di manutenzione (con ispezioni almeno semestrali) e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, verrà applicata una riduzione del premio furto. Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l’Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. |
Impianto d’allarme di tipo generico | Qualora l’Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto. Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l’Impresa di Assicurazione corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Flottante stagionale | È possibile aumentare la partita contenuto di € 10.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09. Tale estensione prevede un aumento del premio |
Furto di veicoli posti all’aperto (valida solo per Autosaloni) | È possibile estendere la garanzia Furto, ai veicoli posti all’aperto, costituenti merci, purché l’area sia protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura. La garanzia è operante a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e e/o delle chiusure, che le chiavi dei veicoli siano custodite all’interno dei locali, e solo in caso di furto totale (escluso il parziale). Tale estensione è prestata per un massimo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e €10.000,00 per veicolo, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €500,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio furto. |
ELETTRONICA | |
L’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso. Inoltre, si indennizzano: ✓ Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
La Sezione comprende: ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 4 di 38
L’impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività assicurata. ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.). ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003. La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti: ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività, comprese le dipendenze, dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi comprese le antenne o paraboliche. Comprende i danni: • da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio • da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività e comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente dei lavori ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori ✓ Dall’uso, nell’ambito dell’ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività ✓ Dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei ✓ Dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’azienda ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’azienda per tale scopo ✓ Dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi ✓ Dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani ✓ Dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute Inoltre, la garanzia è estesa ai danni: ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall’Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli ✓ Derivanti alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell’ambito delle aree private dell’azienda ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ✓ A cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività assicurata ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’azienda, sempre che i fatti li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato |
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✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell’assicurato L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Il massimale indicato in polizza è unico per sinistro e rappresenta il limite globale di esposizione dell’Impresa di Assicurazione, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente Settore. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Esclusione della responsabilità civile verso gli operai | È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi | È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato | Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell’ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi. Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
R.C. Postuma | È possibile inserire la garanzia R.C. Postuma per i danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Malattie Professionali | È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l’asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e devono essere conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La garanzia è prestata nell’ambito del 25% del massimale RCO per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Franchigia assoluta sul danno biologico | È possibile estendere l’indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro non rientranti nell’elenco delle “Attività protette” previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente escluse le malattie professionali. L’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di €2.500,00. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
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Prestatori di lavoro stagionali | È possibile variare il numero degli addetti, per lo svolgimento della propria attività, a titolo stagionale, per un numero massimo di 4 unità e per un periodo massimo di 4 mesi nell’arco di ogni periodo assicurativo. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
ASSISTENZA | |
La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all’attività oggetto della copertura quali: ✓ Invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere ✓ Servizio di segnalazioni guasti ✓ Rientro dell’Assicurato a causa di sinistro ✓ Servizio di sorveglianza a seguito di furto Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell’attività, dei dipendenti e dei visitatori dell’azienda per: ✓ Reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
TUTELA LEGALE | |
La garanzia tutela legale garantisce il rischio di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato quali le spese: ✓ per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; ✓ per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; ✓ di giustizia; ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.; ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; ✓ per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa di Assicurazione assicura: ✓ le spese per l’assistenza di un interprete; ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; ✓ l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale. L’Importo anticipato dovrà essere restituito all’Impresa di Assicurazione entro 60 giorni dalla sua erogazione. Persone Assicurate Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre: - per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti; - per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti; - per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti. La garanzia Tutela Legale, prevede due formule: • Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della propria attività d’impresa quali: − Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. − Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. |
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− Opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. • Opzione B: oltre a quanto indicato nell’Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei seguenti casi: − Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi − Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00 − Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi | Qualora venga acquistata l’opzione B, l’Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di 5 denunce per ciascun anno. |
SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA |
INCENDIO |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: ✓ Incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica ✓ Fulmine ✓ Caduta di aeromobili ✓ Fumo, gas, vapori ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate ✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ✓ Caduta di ascensori ✓ Urto di veicoli stradali o natanti ✓ Atti vandalici e dolosi ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo ✓ Acqua condotta ✓ Spese di rimpiazzo del combustibile ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada ✓ Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro ✓ Il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario ✓ La perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi ✓ I costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l’attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue: Rischio Locativo Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l’Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
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Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici | È possibile escludere i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
Franchigia su tutte le garanzie del settore Incendio | È possibile inserire una franchigia di € 2.000,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 2.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
Garanzia limitata per il fabbricato | È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica, fulmine, caduta di aeromobili, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00 | È possibile garantire le Spese di demolizione e sgombero, necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro per un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
FURTO | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell’ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l’autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati: ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili ✓ Con uso di chiavi vere anche elettroniche smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l’Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia. ✓ Per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x In modo clandestino ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00 ✓ Durante l’orario di apertura al pubblico Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di: ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato ✓ Furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing ✓ Furto e/o rapina di merci attrezzatura durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi ✓ Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate PORTAVALORI La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l’indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di: ✓ Scippo e/o rapina ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 9 di 38
Mezzi di chiusura di tipo A | Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro; b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato l’Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. |
Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q. | Qualora l’Assicurato dichiarasse che: ✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q., ✓ Si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone; ✓ ha stipulato contratto di manutenzione e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, verrà applicato uno sconto sul premio furto. Verrà applicata una riduzione del premio furto. Qualora, in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. |
Impianto d’allarme di tipo generico | Qualora l’Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto. Qualora, in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. |
GUASTI MACCHINE | |
L’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all’esercizio dell’attività o al servizio del fabbricato, posti nell’ubicazione indicata in polizza, derivanti da: ✓ errata manovra, negligenza, imperizia ✓ Mancato o difettoso funzionamento d’apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione ✓ Errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione ✓ Correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine Inoltre, indennizza i danni: ✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. ✓ Pannelli solari e fotovoltaici Inoltre, l’Impresa di Assicurazione indennizza: ✓ gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati ✓ Le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
La Sezione comprende: ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). |
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L’impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività assicurata. ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.). ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003. La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti: ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati assicurati e nei quali si svolge l’attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dell’Assicurato, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese le antenne o paraboliche radio-telericeventi. Comprende i danni: o Da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio o Da sparimento d’acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall’allestimento, montaggio e smontaggio e qualora siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori ✓ Dall’uso, nell’ambito dell’ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività ✓ Dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei ✓ Dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’azienda ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’azienda per tale scopo ✓ Dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi ✓ Dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani ✓ Dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute Inoltre, la garanzia è estesa ai danni: ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall’Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli ✓ Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell’ambito delle aree private dell’azienda ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ✓ A cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività assicurata ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’azienda ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell’assicurato |
DIP Aggiuntivo Xxxxx Xxxxx Valore Business Pagina 11 di 38
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Esclusione della responsabilità civile verso gli operai | È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi. Tale limitazione prevede una riduzione del premio. |
Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi | È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede una riduzione del premio. |
Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato | Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato nell’ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino, compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi. Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro. Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo. Tale limitazione prevede una riduzione del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Franchigia assoluta sul danno biologico | È possibile estendere l’indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro, non rientranti nell’elenco delle “Attività protette” previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente escluse le malattie professionali. L’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 2.500,00. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Cessione di lavori in subappalto | È possibile estendere la garanzia per la responsabilità civile dell’Assicurato: • Per danni cagionati a terzi da subappaltatori e loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi • Per infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività. Qualora l’Assicurato appalti o subappalti lavori ad altre imprese in una misura non superiore al 30% di ogni singola opera. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | È possibile estendere la garanzia ai danni alle condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Danni da cedimento o franamento del terreno | È possibile estendere la garanzia ai danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, l’estensione è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo ed uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro. Per i danni ad altre cose, è applicata una franchigia di € 250,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
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Danni da furto | È possibile estendere la garanzia per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
R.C. Postuma per officine di veicoli a motore, carrozzerie, elettrauto e gommisti | È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma per gli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione che copre i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile. Per i danni a cose, l’estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo liquidabile, con il minimo di € 250,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
R.C. Postuma per attività diverse | È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose non istallate, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è prestata per danni verificatisi e denunciati durante la validità della copertura e comunque: - Entro 2 anni dalla data ultimazione lavori per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. Del 22/1/2008 n. 37 con i seguenti limiti: o Danni a cose verificatisi entro il primo anno dall’ultimazione dei lavori, importo massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell’importo liquidabile con il minimo di €250,00; o Danni a cose verificatisi nel corso del secondo anno dall’ultimazione dei lavori, importo massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell’importo liquidabile con il minimo di €250,00; - Entro 1 anno dalla data ultimazione lavori, per le altre attività, con i seguenti limiti: per danni a cose fino a € 100.000,00 per sinistro/anno, con scoperto 10% con il minimo di €250,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
Malattie Professionali | È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l’asbestosi, la silicosi e l sindrome da immunodeficienza acquisita. Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La garanzia è prestata nell’ambito del 25% del massimale RCO per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
ASSISTENZA | |
La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all’attività oggetto della copertura quali: ✓ Invio di un idraulico ✓ Invio di un elettricista ✓ Invio di un fabbro ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere ✓ Servizio di segnalazioni guasti ✓ Rientro dell’Assicurato a causa di sinistro ✓ Servizio di sorveglianza Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell’attività, dei dipendenti e dei visitatori dell’azienda per: ✓ Reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
TUTELA LEGALE | |
La garanzia tutela legale garantisce le spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato quali le spese: |
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✓ per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; ✓ per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; ✓ di giustizia; ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate da D.A.S.; ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; ✓ per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: ✓ le spese per l’assistenza di un interprete; ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; ✓ l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. Persone assicurate Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre: - per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti; - per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti; - per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti. La garanzia Tutela Legale, prevede due formule: • Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della propria attività d’impresa quali: − Procedimento penale del delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa − Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato − Opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. • Opzione B: oltre a quanto indicato nella Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei seguenti casi: − Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi − Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a €200,00 − Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi | Qualora venga acquistata l’opzione B, l’Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo. |
LINEA PERSONA Il Contraente può rendere operanti una o più delle seguenti garanzie opzionali a favore del titolare, collaboratori, dipendenti o soci della propria azienda (Assicurati) | |
INFORTUNI |
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L’assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. La copertura è estesa anche agli Infortuni avvenuti a seguito di: - Malore o incoscienza non dovuto a condizione patologica; - Colpi di sole e punture di insetti – Assideramento – Congelamento, oltre a morsi di animali e rettili; - Negligenza grave, imprudenza e/o imperizia dell’Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale; - Tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; - Forze della natura e contatto con corrosivi; - Rapina – Tentata rapina – Scippo o sequestro di persona; - Rischio guerra; - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prevista; - Sforzi muscolari; ernie aventi esclusivamente carattere traumatico (a condizioni diverse nel caso che siano operabili o meno); - Rischio volo, Dirottamenti: durante i viaggi aerei effettuati come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico. La somma delle garanzie stabilite in polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato con l’Impresa di Assicurazione o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare l’importo di Euro 1.050.000,00 per persona ed Euro 2.600.000,00 complessivamente per aeromobile; - Calamità naturali, quali movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. In caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Impresa di Assicurazione, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di Euro 2.600.000,00; - Alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai: fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino da Club Alpini Nazionali; - inoltre, a integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa che: - Mancinismo: se l’Assicurato è mancino il grado dell’invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa; - Diabete: la garanzia si intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono escluse dall’assicurazione le relative conseguenze; - Raddoppio automatico del capitale per morte contemporanea di entrambi i coniugi, con il massimo di Euro 500.000,00 in aumento, in caso di indennizzo spettante a figli minori beneficiari dell’assicurazione. Sono equiparati ai figli minori anche i minori in affido permanente; - Menomazioni estetiche: in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun riconoscimento di invalidità permanente, sarà rimborsato fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per evento le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per ridurre o eliminare il danno tramite un intervento di chirurgia plastica o estetica. - Perdita anno scolastico, nel caso in cui lo studente assicurato, a causa di un infortunio, si trovi nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, sarà corrisposto un importo pari all’1% della somma assicurata di invalidità permanente nei suoi confronti, dietro presentazione di specifica documentazione. Integrazioni specifiche per le singole garanzie: ✓ Morte: l’Impresa di Assicurazione corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto. ✓ Invalidità Permanente: • Qualora l’invalidità si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per l’Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità riconosciuto, facendo riferimento a determinati valori e criteri. • La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. • L’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità che è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri previsti dalla tabella ANIA. Inabilità Temporanea (opzionale): Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, l’Impresa di Assicurazione liquida la somma giornaliera prevista: • integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; • al 50%, per tutto il tempo in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per il periodo della necessaria cura medica e decorre, ferma la franchigia, dal giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato (in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia) e cessa il giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione Spese di Cura da Infortunio (opzionale): L’Impresa di Assicurazione rimborsa, a guarigione avvenuta, l’Assicurato per determinate spese di cura rese necessarie da infortunio coperto a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata prevista per la garanzia medesima. Per l’insieme delle prestazioni “terapie fisiche e spese farmaceutiche” e “trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza” l’onere a carico dell’Impresa di Assicurazione non potrà superare il 30% della somma assicurata |
DIP Aggiuntivo Danni Aviva Valore Business Pagina 15 di 38
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Limitazione della garanzia ai soli rischi extra-professionali | La garanzia è limitata ai soli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio. |
Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali | La garanzia è limitata ai soli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Estensioni delle garanzie | Con un aumento di premio, l’Assicurato può estendere la copertura ai seguenti sport: - Calcio, ciclismo, equitazione, lotta nelle sue varie forme e atletica pesante, pugilato, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano e sci alpino (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 5% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche. - Immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci e idrosci, alpinismo, motociclismo e go-kart (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 10% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche. |
Tabella INAIL | Per la valutazione dell’Invalidità Permanente, l’Assicurato può scegliere l’applicazione della tabella di cui all’All. 1 del D.P.R. nr. 1124/1965, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge, con un aumento di premio. |
Supervalutazione delle mani e delle dita dei Medici, dei Veterinari e degli odontotecnici | La tabella delle indennità per Invalidità Permanente si intende sostituita con la seguente, per i casi di perdita totale, anatomica o funzionale, di: destro sinistro – un pollice 40% 30% – un indice 40% 30% – un medio 20% 15% – un anulare 20% 15% – un mignolo 15% 12% – una mano 100% entro il limite della somma assicurata per tale garanzia, con conseguente aumento di premio. |
Lesioni tendinee | Vale per le persone di età non superiore a 60 anni. Per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 60esimo anno di età dell’assicurato. In caso di infortunio che abbia come conseguenza solamente la rottura di uno o più tendini del corpo, viene liquidato fortettariamente un grado di invalidità pari al 4%, col limite minimo di Euro 6.000,00 per evento e senza applicazione di franchigie, per i seguenti casi: tendine di Achille (trattato chirurgicamente o meno); tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); tendine dell’estensore del pollice; tendine del quadricipite femorale; cuffia dei rotatori. La scelta della presente opzione prevede un aumento di premio. |
Assicurazione degli infortuni dei quali sia responsabile il Contraente (R.C. integrativa) – valida per le sole polizze cumulative | Valida per contratti intestati a persona giuridica, che assicura categorie professionali se espressamente richiamate. Con un aumento di premio, può essere scelta tale opzione per la quale l’Impresa di Assicurazione si impegna a rispondere delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte, invalidità permanente o inabilità temporanea, in eccedenza alle indennità dovute in base alle norme che regolano l’assicurazione e fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello di dette indennità, con il massimo di Euro 1.050.000,00 complessivi, anche nel caso di evento che colpisca più persone. |
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA La presente Sezione è una estensione della precedente Sezione Infortuni e può essere prestata in due forme, Generica o Specifica. |
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Qualora la malattia dell’Assicurato, insorta successivamente alla data di effetto del contratto, abbia per conseguenza una invalidità permanente, l’Impresa di Assicurazione liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità riconosciuto in base alla forma prescelta: • Generica: in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione; • Specifica: in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità dell’Assicurato all’esercizio della propria attività professionale dichiarata Per entrambe le forme previste (Generica e Specifica), la valutazione viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30-06-1965 nr.1124, mentre nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U., la valutazione è concordata tra il medico dell’Assicurato ed il Consulente Medico dell’Impresa. |
DIARIA DA RICOVERO |
La polizza prevede le seguenti garanzie, sempre operanti qualora sia stata acquistata la presente Sezione “Diaria da Ricovero”: ✓ Diaria di Ricovero per Infortunio e Malattia: L’Impresa di Assicurazione garantisce una diaria per ogni giorno di ricovero in Istituti di cura resosi necessario da Infortunio, Malattia, Parto con o senza taglio cesareo, compreso l’aborto terapeutico e l’aborto spontaneo. L’indennità verrà corrisposta in base all’età dell’Assicurato, a seconda della formula prescelta. ✓ Diaria da ingessatura per Infortunio: Se a seguito di Infortunio, l’Assicurato fosse portatore di ingessatura o tutore immobilizzante o equivalente, o comunque inamovibile da parte sua, l’Impresa di Assicurazione liquiderà la somma assicurata, dal giorno di dimissione fino alla rimozione dell’ingessatura e per il periodo abbinato alla soluzione scelta dall’Assicurato. L’indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero. Le garanzie di cui sopra possono essere prestate in due forme, a seconda del massimale prescelto. |
ASSISTENZA |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, in caso di alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico ma per la quale l’Assicurato desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, lo stesso verrà messo in contatto, attraverso la Centrale Operativa, con i medici di Blue Assistance, che valuteranno la richiesta. ✓ Consulenza medica: • Consulenza medica di secondo livello Vengono attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita una consulenza di orientamento di accertamenti specifici (Check-up); • Attivazione della rete nazionale di “Centri di Eccellenza” Previa valutazione positiva dei medici della centrale operativa, si procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria e verrà sottoposta ai medici specialisti dei Centri di Eccellenza. Il Cento medico eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, potrà richiedere di visitare il paziente; • Attivazione del secondo parere Internazionale Nel caso in cui, su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei “Centri di eccellenza” si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai medici specialisti al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. ✓ Assistenza medica domiciliare: • Invio di un medico • Trasporto in autoambulanza • Invio di un infermiere al domicilio • Invio di un fisioterapista al domicilio • Prelievo sangue e urine a domicilio • Consegna medicinali urgenti a domicilio • Consegna esiti a domicilio • Invio di una collaboratrice domestica • Assistenza non sanitaria per convalescenza • Assistenza ai genitori anziani • Assistenza ai figli minorenni • Spese d’albergo per ricovero • Consulenza medica • Consulenza cardiologica • Consulenza geriatrica • Consulenza ginecologica • Consulenza odontoiatrica • Consulenza ortopedica • Consulenza pediatrica • Consulenza medicina non convenzionale – agopuntura e omeopatia |
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• Tutoring sanitario telefonico post dimissioni • Consulto psicologico telefonico • Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto • Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni |
Ci sono limiti di copertura? | |||
LINEA PATRIMONIO Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono franchigie, scoperti, limiti di indennizzo ed esclusioni specifici per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell’attività assicurata, ovvero: - Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti); - Settore Impresa (aziende che operano nell’industria e artigianato) e Agricoltura. | |||
SETTORE BUSINESS | |||
INCENDIO | |||
Garanzie | Franchigie/sc operti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici | € 200,00 | € 10.000,00 a primo rischio, con il limite di € 4.000,00 per sinistro/anno per le macchine/apparecchiature/co mponenti elettronici | Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo. |
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Atti vandalici e dolosi | Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 | 80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto | Danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; causati da atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo; di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo; verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; a cose ed enti mobili all’aperto; di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti | |
Atti di terrorismo e sabotaggio | 10% minimo € 250,00 | |||
Eventi atmosferici | Tutti i danni | Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo € 250,00 | 80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto | Danni a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari, fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all’aperto, tende esterne, e installazioni e consimili, fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione; arrecati a sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali; |
Sovraccarico di neve | 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto | |||
Gelo | - | € 3.500,00 a primo rischio | ||
A tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati | - | € 15.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto) | ||
Grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento | - | 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00 | ||
Infiltrazioni di acqua piovana | € 500,00 | 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o | da bagnamento all’interno del fabbricato che non sia arrecato |
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contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00) | direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24:00 ore consecutive prima del sinistro. | ||
Acqua condotta – rottura e/o guasto | € 200,00 | Spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l’impianto alle normative vigenti in materia. | |
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e di condizionamento | € 500,00 | 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00 | |
Acqua condotta – spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni | € 250,00 | 2% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00 | |
Perdita del combustibile | - | € 2.000,00 | - |
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 50.000,00 | - |
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre ecc. | - | 20% della somma assicurata con il massimo di € 20.000,00 | - |
Danni materiali e diretti alle merci trasportate | Scoperto 20% (esclusivamen te per i danni avvenuti in occasione di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada) | 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite assoluto di € 6.000,00 | - |
Perdita o distruzione di denaro e valori | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00 | - |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% dell’indennizzo con il massimo di € 11.000,00 | - |
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro | - | 15% dell’indennizzo | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile; ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; ! da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo; ! da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto; ! indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale. | |||
AUMENTI DELL’INDENNIZZO L’impresa di Assicurazione riconosce un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per: a) mancato godimento dei locali o perdita pigioni, con il massimo di un anno e purché sia assicurata la partita fabbricato; b) costi di urbanizzazione, purché sia assicurata la partita fabbricato. | |||
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l’Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del: | |||
Denaro | 20% con il massimo di € 6.000,00 | ||
Valori | 10% con il massimo di € 15.000,00 | ||
Tappeti, oggetti d’arte, argenteria non costituenti merci dell’attività assicurata | € 15.000,00 per singolo oggetto |
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Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività | 15% con il massimo di € 10.000,00 | ||
Preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all’albergatore | 30% con il massimo di € 30.000,00 | ||
Fustelle farmaceutiche | € 30.000,00 | ||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, compresa la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi dovuti a terzi | 20% | ||
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze dell’ubicazione assicurata | 30% | ||
FURTO | |||
Garanzie | Franchigie/sc operti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Uso di chiavi vere | - | € 800,00 | - |
Mediante utilizzo di ponteggi | 20% sull’indennizz o | - | - |
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato | - | 10% della somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per il denaro | - |
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza | 15% sull’indennizz o | - | - |
Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché antisfondamento | - | 10% della somma assicurata con il limite di € 1.000,00 | - |
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati | € 150,00 | 10% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00 | - |
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano | - | 10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00 | - |
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi | - | 15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00 | - |
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri | - | 10% della somma assicurata. Tale limite di indennizzo non sarà inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 3.000,00 | - |
Portavalori (se operante) | 10% dell’indennizz o | Partita assicurata “Portavalori” | Trasporti effettuati da persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 75 anni. Trasporti diversi dal trasporto al domicilio del titolare, banche, fornitori e/o clienti e viceversa. Trasporti effettuati fuori dall’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato o diverso dalle province limitrofe. |
Franchigia a carico dell’Assicurato (sempre operante): Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”. | |||
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; |
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! agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: o persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone delle quali l’Assicurato deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi; o persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata; ! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno; ! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate. | |
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l’Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: | |
Per tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria | € 15.000,00 per singolo oggetto |
Per denaro, valori e preziosi ovunque riposti | 20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 15.000,00 in caso di custodia in cassaforte. |
Per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore purché custoditi in cassaforte | 30% con il massimo di € 10.000,00 |
Per oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività | 10% con il massimo di € 2.000,00 |
Per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi dovuti a terzi | 20% |
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione assicurata | 10% |
Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell’assicurazione: L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse. In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto. Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora: ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati; ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. | |
Delimitazione degli scoperti: In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate: - 30% qualora non venga richiamata la condizione “impianto d’allarme a norme IMQ” - 40% qualora risulti richiamata la condizione “impianto d’allarme a norme IMQ” |
ELETTRONICA | |||
Garanzie | Franchigie/sc operti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Tutti i danni | € 200,00 | - | - |
Danni a impianti ed apparecchi ad impiego mobile verificatisi in | € 250,00 | 20% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00 |
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conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico | |||
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali | € 250,00 | 20% della somma assicurata con il limite di € 10.000,00 | - |
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S. | € 200,00 | 10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00 | - |
Danni a impianti solari e fotovoltaici | € 250,00 | € 3.000,00 | - |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% dell’indennizzo con il limite di € 3.000,00 | - |
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche | - | 15% dell’indennizzo | - |
Atti vandalici e dolosi | 10% dell’indennizz o con il minimo di € 250,00 (in aggiunte alle franchigie previste dalla sezione) | Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione | Danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali. Danni direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura. Danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. Danni a impianti e pannelli solari e fotovoltaici. |
Furto | 20% dell’importo liquidabile, in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi, in aggiunta alle franchigie previste dalla Sezione. | Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione | Danni di furto e/o atto vandalico qualora: - per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti, i mezzi di chiusura e/o di protezione previsti; - il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalla presente sezione I danni e/o guasti: ! determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate ! verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti ! dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato, la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica ! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatici anche ad altre parti delle cose assicurate ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine ! di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici |
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Operatività dell’assicurazione Furto - Mezzi di chiusura e protezione L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse. | |||
AUMENTO DELL’INDENNIZZO l’Impresa di Assicurazione riconosce all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per: | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
Costi per la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati | € 100,00 | Danni dovuti a: errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici | |
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive | 2 giorni | Costi supplementari di elaborazione dovuti a: limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate | |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |||
Garanzie | Franchigie/sc operti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Produzione e/o conduzione dei fabbricati - spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna | € 150,00 | - | - |
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato | - | 15% del massimale | - |
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico | € 100,00 | - | - |
Subiti dalle merci di terzi detenute o in consegna e custodia dall’Assicurato | € 300,00 | € 5.000,00 | - |
Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti | € 200,00 per ogni veicolo | - | - |
Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata | € 200,00 | € 50.000,00 | - |
Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli | € 200,00 | - | - |
Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici | € 200,00 | - | - |
Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | 10% minimo € 500,00 | 10% del massimale con il limite di € 100.000,00 | - |
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A cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività | 10% minimo € 250,00 | € 25.000,00 | I danni da incendio e furto i i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Non è operante per oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. |
Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato | 10% minimo €1.000,00 | € 50.000,00 | - |
Da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato | 10% minimo € 1.500,00 | € 30.000,00 | - |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l’assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da: ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche ! detenzione o impiego di esplosivi ! malattie professionali da qualunque causa determinate ! da furto e rapina ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età ! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato ! da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato ! a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati ! derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione ! conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia; ! derivanti da amianto o Crysosthile ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria ! derivati da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia Non sono considerate Terzi: ! il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto; ! i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. | |||
ASSISTENZA AI LOCALI | |||
Garanzie | Franchigie/sc operti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Invio di un idraulico | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un elettricista | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un fabbro | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Rientro dell’Assicurato a causa di sinistro | - | € 225,00 per evento | - |
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Servizio di sorveglianza | - | Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento | - | |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche ! sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi ! sinistri riguardanti attività di gestione parcheggi ! per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a causa di forza maggiore | ||||
TUTELA LEGALE | ||||
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere ! controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l’attività indicata in polizza ! vertenze con i clienti ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. | ||||
SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA | ||||
INCENDIO | ||||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici | € 200,00 | € 10.000,00 a primo rischio assoluto e con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici | Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo; difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza. | |
Atti vandalici e dolosi | 10% minimo € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00 | 80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto | Furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione | |
Atti di terrorismo e sabotaggio | 10% minimo € 250,00 |
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artificiale di particelle atomiche; di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; a cose ed enti mobili all’aperto; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre; di dispersione di liquidi contenuti nei serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo. | ||||
Eventi atmosferici | Tutti i danni | 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 | 80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto | A Baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all’aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua; da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o |
Sovraccarico di neve | - | 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto | ||
Gelo | - | € 3.000,00 | ||
Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati | - | € 10.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto) | ||
Grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento | - | 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 |
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interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro. | ||||
Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo | € 250,00 | 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di € 30.000,00 | - | |
Acqua condotta – rottura del guasto | € 200,00 | - | Le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l’impianto alle normative vigenti in materia. | |
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento | € 250,00 | € 30.000,00 | ||
Acqua condotta – spese di ricerca, riparazione | € 250,00 | 3% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00 | ||
Spese di rimpiazzo del combustibile | - | € 2.000,00 a primo rischio assoluto | - | |
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00 | - | |
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere ecc. | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00 | - | |
Danni materiali e diretti alle merci trasportate | 20% dell’indennizzo Limitatamente ai danni avvenuti in seguito a collisione con altri veicoli, urto con corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada | 10% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 6.000,00 | - | |
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi | - | € 1.000,00 | Estensione non operante se attiva la Sezione Furto | |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% dell’indennizzo con il massimo di € 11.000,00 | - | |
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro | - | 10% dell’indennizzo | - | |
Costi di urbanizzazione | - | 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00 | - | |
Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile ! Determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine ! Per la garanzia Fulmine, subiti da impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia “azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici” ! A macchinari o impianti nei quali si è verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto materiale ! Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo ! Da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto ! Indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere | ||||
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l’Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del: | ||||
Denaro | 20% con il massimo di € 6.000,00 | |||
Tappeti, oggetti d’arte, valori, argenteria, non costituenti merci dell’attività assicurata | € 15.000,00 per singolo oggetto |
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Oggetti ed Effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata | 15% con il massimo di € 15.000,00 | ||
Preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’azienda e non costituenti merce | 20% con il massimo di € 10.000,00 | ||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti | 20% | ||
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze dell’ubicazione assicurata | 30% | ||
FURTO | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Uso di chiavi vere anche elettroniche | - | € 800,00 | - |
Furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato | - | 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro | - |
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali | - | 85% dell’indennizzo | - |
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati | € 150,00 | 10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00 | - |
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi | - | 15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00 | - |
Furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizione, fiere, mostre ecc. | - | 10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 | - |
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri | - | 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00 | - |
Franchigia a carico dell’Assicurato (sempre operante): Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”. | |||
Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi ! agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: o persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone delle quali l’Assicurato deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi; o persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicurato non sia una persona fi sica, il socio a responsabilità illimitata; ! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno; ! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate | |||
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l’Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del: | |||
Denaro e valori ovunque riposti | 20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 12.000,00 in caso di custodia in cassaforte e/o armadio corazzato | ||
Tappeti, oggetti d’arte, valori, argenteria non costituenti merci dell’attività assicurata | € 15.000,00 per singolo oggetto | ||
Oggetti ed effetti personali | 10% con il massimo di € 2.000,00 |
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Preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’azienda e non costituenti merci dell’attività dichiarata | 10% con il massimo di € 3.000,00 | ||
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione assicurata | 10% | ||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti | 20% | ||
Mezzi di chiusura (tipo B) Operatività dell’assicurazione: L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse. In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto. Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora: ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati; ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. | |||
Delimitazione degli scoperti: Qualora risultasse che l’impianto d’allarme fosse inefficiente l’Impresa di Assicurazione corrisponderà l’indennizzo con la seguente franchigia: - 30% qualora non venga richiamata la condizione “Impianto d’allarme a norme l’I.M.Q.” - 40% qualora venga richiamata la condizione “Impianto d’allarme a norme l’I.M.Q.” | |||
GUASTI MACCHINE | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Tutti i danni | 10% minimo € 250,00 | - | - |
Danni a Conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registri di cassa e ai terminali POS, ai pannelli solari e fotovoltaici | € 250,00 | € 3.000,00 | - |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% dell’indennizzo con il limite di € 3.000,00 | - |
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro | - | 10% dell’indennizzo | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall’Azienda e relative operazioni di carico e scarico ! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatici anche ad altre parti delle cose assicurate ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi ! ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l’olio di trasformatori e degli interruttori ! assicurati o assicurabili con altre sezioni di polizza, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal punto “correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici” ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi ! a veicoli a motore in genere ! indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate | |||
AUMENTO DELL’INDENNIZZO L’Impresa di Assicurazione riconosce all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per: |
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Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
I costi per la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi; la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi | € 150,00 | Danni dovuti a errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento); a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista; a perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici. | |
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e di terminali P.O.S.; le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l’uso di apparecchiature sostitutive; spese per le ore straordinarie connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature | 2 giorni | Costi supplementari di elaborazione dovuti a limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate | |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza – danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna | € 150,00 | - | - |
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell’Assicurato | - | 15% del massimale | |
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico | € 100,00 | - | - |
Xxxxx subiti dalle merci di terzi detenute in consegna e custodia dall’Assicurato, nel corso di operazioni di carico/scarico | € 500,00 | € 10.000,00 | |
Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti | € 200,00 per veicolo | ||
Xxxxx derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata | € 500,00 | € 100.000,00 | - |
Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli | € 250,00 | - | - |
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali | 10% minimo € 250,00 | 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 | - |
Danni a cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia | 10% minimo € 250,00 | € 100.000,00 | Danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle |
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quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in esse contenute | |||
Danni da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato | 10% minimo € 1.000,00 | € 50.000,00 | |
Danni da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato | 10% minimo € 1.500,00 | € 30.000,00 | - |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l’assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da: ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! detenzione o impiego di esplosivi; ! malattie professionali da qualunque causa determinate ! da furto o rapina ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età ! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato ! da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato ! a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati ! conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia ! conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, provocato da: • produzione diretta di organismi geneticamente modificati • produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l’amianto • dall’emissione di onde e campi elettromagnetici ! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia ! derivanti da amianto o Crysosthile ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria ! subiti da persone che non sono considerate terzi ovvero: • il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata e l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto; • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio • i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione | |||
ASSISTENZA AI LOCALI | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Invio di un idraulico | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un elettricista | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un fabbro | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
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Rientro dell’Assicurato a causa di sinistro, ovvero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio | - | € 225,00 | - | |
Servizio di sorveglianza | - | Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento | - | |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche ! sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi ! sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardo intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore | ||||
TUTELA LEGALE | ||||
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l’attività indicata in polizza ! vertenze con i clienti ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile | ||||
LINEA PERSONA | ||||
INFORTUNI | ||||
Esclusioni Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi altresì gli infortuni derivanti da: ! dall'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall'estensione - alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, bob (guidoslitta), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere; ! dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida della Federazione sportiva di appartenenza anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, go-kart, rugby, football americano; tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici; ! da stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; ! da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'estensione - rischio guerra); ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio; ! da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa. Franchigia Invalidità Permanente La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità: a) sui primi €. 155.000,00 di somma assicurata, non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale. Se invece l'invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale; b) sull'eventuale eccedenza di questa somma e fino a €. 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente; c) sull'eventuale eccedenza di €. 300.001,00 e fino a €. 600.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente. |
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d) sull'eventuale eccedenza di €. 600.001,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 15% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 15% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente. Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 40% la franchigia si intende abrogata. Rinuncia alla rivalsa L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto. Si precisa inoltre quanto segue: | |
INABILITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNIO | |
Esclusioni | Sono previste le stesse esclusioni previste per la Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortuni. |
Franchigie | La liquidazione dell’indennizzo è soggetta alle seguenti franchigie assolute: • 4 giorni per somma assicurata fino a Euro 50,00 • 11 giorni per somma assicurata superiore a euro 50,00 |
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA | |
Esclusioni | Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: ! malattie e/o invalidità preesistenti alla data di stipulazione della polizza; ! malattie professionali e mentali; ! intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni; ! trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! atti di guerra o insurrezioni; ! reati dolosi commessi dall'Assicurato; ! sindrome da immunodeficienza acquisita. |
Franchigie | Nella forma Generica, l’indennità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale. Nella forma Specifica, l’indennità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 33% della totale. |
DIARIA DA RICOVERO Diaria da ricovero Giorni di Franchigia Fino a 40 anni: 3 gg Da 41 a 65 anni: 5gg Indennizzo diaria riconosciuta per ciascun giorno di degenza a seguito di malattia e/o infortunio: Forma Base: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno Forma Plus: € 200,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal Centro Ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Diaria da ingessatura Indennizzo diaria riconosciuta dal giorno di dimissione dall’Istituto di Cura fino alla rimozione dell’ingessatura: Forma Base: € 50,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno Forma Plus: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalle garanzie e dalle prestazioni di cui alla presente Sezione: ! gli stati patologici correlati alla infezione da HIV o dal virus "Ebola"; ! le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; ! gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti; ! gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso; ! gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità; ! le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio; ! correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia; ! aventi finalità dietologica le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio); le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; |
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! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ! aborto volontario non terapeutico. Relativamente alla diaria da ingessatura, sono esclusi il collare cervicale e la stecca di Zimmer. Rinuncia alla rivalsa L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili. | |
ASSISTENZA ALLA PERSONA | |
Garanzie | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) |
Attivazione della rete nazionale di “Centri di Assistenza” | € 300,00 (costi visita specialistica, trasferimento/alloggio) |
Trasporto in autoambulanza | € 500,00 per anno con un massimo di € 130,00 per sinistro |
Invio di un infermiere al domicilio | € 900,00 per anno per l’opzione Base ed € 1.800,00 per anno per l’opzione Plus |
Invio di un fisioterapista al domicilio | € 900,00 per sinistro per l’opzione Base ed € 1.800,00 per sinistro per l’opzione Plus |
Prelievo del sangue e urine a domicilio | € 200,00 per anno per l’opzione Base ed € 400,00 per anno per l’opzione Plus |
Consegna medicinali urgenti a domicilio | € 200,00 per sinistro per l’opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l’opzione Plus |
Consegna esiti a domicilio | € 200,00 per sinistro per l’opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l’opzione Plus |
Invio di una collaboratrice domestica | 12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento |
Assistenza non sanitaria per convalescenza | 12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento |
Assistenza ai genitori anziani | 12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento |
Assistenza ai figli minorenni | € 250,00 per sinistro e per anno per l’opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l’opzione Plus |
Spese d’albergo per ricovero | € 400,00 per sinistro e per anno per l’opzione Base ed € 750,00 per sinistro e per anno per l’opzione Plus |
Tutoring sanitario psicologico telefonico | Xxxxxxx 30 giorni consecutivi ed una volta sola all’anno |
Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto | € 300,00 per sinistro e per anno per l’opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l’opzione Plus |
Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche | Massimo 90 giorni per sinistro |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! infortuni e le malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni ed all’uso di psicofarmaci e di stupefacenti; ! infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato – sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso; ! le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.). |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine, Responsabilità Civile Il Contraente deve inviare denuncia scritta di sinistro, nelle modalità previste, con la documentazione necessaria, alla casella di mail xxxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xx oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all’indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx. Assistenza ai Locali – Assistenza alla persona: il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistance S.p.A. Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici: - Numero Verde dall’Italia 000 00.00.00 - Numero dall’estero x00 000.000.00.00 - Numero di fax x00 000 000.00.00 Tutela Legale: Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS al seguente indirizzo: - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Verona - Numero telefono x00 000 0000000 - Numero di fax x00 000 0000000 Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue: • qualora sia operante la garanzia Inabilità Temporanea, il contraente/assicurato deve prontamente inviare il primo certificato medico attestante i giorni di inabilità Totale o Parziale |
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e, in caso di prolungamento, gli ulteriori certificati medici. In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, l’eventuale indennità giornaliera per Inabilità Temporanea prevista in polizza decorrerà dal giorno successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa; • qualora sia operante la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la denuncia deve essere corredata da certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso o le conseguenze della malattia; certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica; copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi i trenta giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l’Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata; • quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all’Impresa di Assicurazione. Diaria da Ricovero Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che l’Indennità per diaria da ingessatura sarà liquidata solo in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l’avvenuta apposizione e l’avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Assistenza alla Persona: è prevista l’Assistenza medica domiciliare composta da medici, infermieri, fisioterapisti e collaboratori che, tramite la struttura operativa di Blue Assistance, prestano il loro servizio a tariffa controllata. | |
Gestione da parte di altre imprese Assistenza: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa: Blue Assistance S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - Xxxxxx | |
Prescrizione: Ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali, ad esempio, le informazioni sull’età, sullo stato di salute, sull’attività svolta), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell'impresa | Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine: Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dall’Impresa di Assicurazioni entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni, dolo dell’Assicurato o del Contraente. Responsabilità Civile, Diaria da Ricovero: L’Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell’indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno. Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni. Se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, prima che l’indennizzo sia stato pagato, l’Impresa di Assicurazione, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi l’importo già concordato, oppure l’importo offerto, oppure l’importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme che regolano l’Assicurazione Infortuni/previsti |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, l’Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
DIP Aggiuntivo Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Business Pagina 36 di 38
Durata | Oltre a quanto indicato nel DIP Xxxxx Xxxxxx Legale: nel caso di controversie di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi i 90 giorni dalla stipulazione del contratto. Invalidità Permanente da Xxxxxxxx la garanzia Invalidità Permanente da Malattia prevede un termine di aspettativa (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 90 giorni. Diaria da Ricovero La copertura assicurativa decorre: • per gli infortuni, dalle ore 24:00 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione; • per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; • per l'aborto terapeutico e spontaneo e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; • per il parto con o senza taglio cesareo, dal 300° giorno successivo a quello n cui ha effetto l'assicurazione; • per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell'Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione. |
Sospensione | Non previsto |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto | |
Risoluzione | Non previsto |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a persone giuridiche (micro, piccole e medie imprese nonché a liberi professionisti) correntiste della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto interessate a: - tutelare l'azienda da uno o più dei seguenti rischi: danni materiali e diretti all'immobile e al suo contenuto a causa di incendio, eventi naturali, furto, ecc; danni alle apparecchiature elettroniche; danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività; assistenza legale per difendere i propri diritti nell'ambito della propria attività; assistenza in caso di emergenze; - e/o tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o soci dell'azienda dalle conseguenze derivanti da infortunio (avvenuto sia in ambito professionale che nel tempo libero) e da malattia. Il soggetto assicurato, alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, deve avere un’età inferiore a 81 anni per l’attivazione delle garanzie Infortuni mentre l’età deve essere inferiore a 65 anni per l’attivazione delle garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero da Infortunio o Malattia. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 35,00% sul premio imponibile – al netto delle imposte. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax 00.0000.000 Indirizzo e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati alle Imprese di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all’intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARBITRATO: Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. |
Tutela Legale In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e l’Impresa di Assicurazione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto. | |
Infortuni, Invalidità Permanente da Malattia, Diaria da Ricovero In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sui criteri di indennizzabilità nonché sull’entità del danno, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, OVE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Mod.13875 – ed.01/2019
Aviva Valore Business
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA DI REALIZZAZIONE 31/12/2018
PMI01
Gruppo Aviva
PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA
Polizza Aviva Valore Business
Condizioni di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
Il pagamento della prima annualità o rata di premio deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso una Filiale della Banca, a favore della Società, come autorizzato in polizza; per le rate successive si procede con addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) sul conto corrente indicato dal Contraente; ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il frazionamento del premio annuo può essere pattuito, su richiesta del Contraente, in rate semestrali o mensili.
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Foro Competente
Valgono le norme di legge.
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 Criteri di assicurabilità
Le condizioni essenziali per l’assicurabilità di un rischio e per l’efficacia del contratto sono le seguenti:
- negli ultimi tre anni, il rischio da assicurare è esente da sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla Polizza;
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla Polizza ed il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi.
Sono altresì previsti criteri di assicurabilità specifici per le singole Sezioni Incendio, Furto e per le garanzie previste dalla Linea Persona a cui si rimanda per maggiori dettagli.
Art. 13 Garanzia Assistenza
La Società presta il servizio di “Assistenza ai locali” e “Assistenza alla Persona” tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE – LINEA PATRIMONIO
Art. 14 Trasloco degli enti assicurati
Qualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i quattordici giorni successivi alla data di comunicazione del trasferimento o dalla data effettiva di inizio trasloco, purché comunicata dall’Assicurato prima dell’inizio del trasloco stesso, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano e risponda alle medesime caratteristiche del rischio essenziali per l’efficacia delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto (destinazione d’uso, caratteristiche costruttive e condizioni di statica e manutenzione del fabbricato; mezzi di chiusura e protezione dei locali contenenti le cose assicurate per la Sezione Furto).
Nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto il massimo indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della somma assicurata.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’art. 5 - Aggravamento del rischio.
Art. 15 Tutela Legale
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE – LINEA PERSONA
Art. 16 Persone assicurabili
Relativamente alle garanzie previste dalla Linea Persona, possono essere assicurate esclusivamente le persone:
- che siano titolari, collaboratori, dipendenti o soci dell'azienda Contraente;
- che siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
- che abbiano una età non superiore a
o 80 anni per le garanzie previste dalla Sezione Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura), come meglio descritto all’Art. 15.4 delle Condizioni di Assicurazione
o 65 anni per le garanzie previste dalle Sezioni Invalidità Permanente da Xxxxxxxx e Diaria da Ricovero, come meglio descritto dagli Art. 16.7 e 17.4
- che non siano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate come meglio descritto dagli Artt. 15.5 e 17.5 – Persone non assicurabili;
- che non siano affetti da malattie o difetti fisici in atto per le garanzie Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura)
- che abbiano compilato il Questionario Medico e che, sulla base dello stesso, siano stati ritenuti assumibili dalla Società, per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero.
La garanzia Assistenza può essere attivata solo per persone assicurate in almeno una delle altre garanzie previste dalla Linea Persona.
LINEA PATRIMONIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICATE AL SETTORE BUSINESS
1) SEZIONE INCENDIO
Art. 1.1 Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che i Fabbricati assicurabili o contenenti le cose assicurabili per la presente Sezione devono:
- trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- essere adibiti all’esercizio dell’attività indicata nel frontespizio di polizza e nella superficie restante dell’intero fabbricato non esistere cinematografi, nights e depositi di infiammabili,
la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione Incendio che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo di
€ 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici.
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine.
Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati, all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per anno assicurativo.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli
atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto, purchè verificatesi attraverso brecce, rotture o lesioni al tetto o alle coperture, alle pareti e ai serramenti, causati dalla violenza di tali eventi atmosferici.
Sono compresi i danni:
• da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, sino ad un importo massimo pari al 50% della somma assicurata alle singole partite fabbricato e contenuto;
• da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo indennizzabile di € 3.500,00;
• a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di € 15.000,00 causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;
• da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici, verificatesi:
– attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
– a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico;
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto. Tale massimo importo indennizzabile, così calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
• rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione;
• rottura e/o guasto di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nei locali stessi.
L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;
• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto. Tale massimo importo indennizzabile, cosi calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;
Sono inoltre comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall’Azienda erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il blocco
dell’erogazione del servizio. Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta inteso che, relativamente alle spese di ricerca e riparazione, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
12) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente Sezione Incendio o di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento, sino ad un importo massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo;
13) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 50.000,00;
14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 20.000,00;
15) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’indennizzo;
16) perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente Sezione Incendio quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito o di pegno nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
17) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
18) le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo.
Art. 1.2 Aumento dell’indennizzo
La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del
20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
b) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato.
Art. 1.3 Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:
a) 20% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) 10% con il massimo di € 15.000,00 per i valori;
c) € 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merce dell’attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
d) 15% con il massimo di € 10.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali assicurati ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
e) 30% con il massimo di € 30.000,00 per preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all’albergatore. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
f) € 30.000,00 per fustelle farmaceutiche;
g) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
h) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza.
Art. 1.4 Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 7.6 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 1.5 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) da fenomeno elettrico derivante da:
• usura o carenza di manutenzione;
• montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
e) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 8) - Atti vandalici e dolosi:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
• verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
• a cose ed enti mobili all’aperto;
• da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
f) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 9) - Eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
• a cose ed enti mobili all’aperto, tende esterne, e installazioni e consimili, fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
• subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
• da formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni d’acqua salvo quanto previsto dall’art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 10) - Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• da bagnamento all’interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24:00 ore consecutive prima del sinistro;
g) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
h) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
i) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all’art. 1.2 - Aumento dell’indennizzo;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
m) relativamente all’art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Incendio)
1) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
2) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non
pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
3) Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
4) Alberghi (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l’assicurazione di cui al presente Settore comprende:
• le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per singolo oggetto, ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro. Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
• i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno – purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo sino ad un importo massimo di
€ 20.000,00 per sinistro.
5) Macchine elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla Sezione Elettronica.
6) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
7) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
8) Cose all’aperto
Relativamente ad attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all’aperto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all’art. 1.5 – Esclusioni e delimitazioni.
La garanzia è operante purché le attrezzature e le merci si trovino nell’ambito dell’area immediatamente circostante l’ubicazione assicurata.
9) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla presente Sezione Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici
Le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione, ai punti 8) atti vandalici e 9) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione.
Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione - di cui alla Sezione Incendio sono prestate con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro. Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.
C) Garanzia limitata per il fabbricato
La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione - ai punti: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica – 2) caduta aeromobili, veicoli spaziali – 3) fumo, gas e vapori – 4) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.
D) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.5 – Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici - la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 20.000,00, nella forma assicurativa a valore intero, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.
Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art.
1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 9) eventi atmosferici.
E) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.5 – Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 20.000,00, nella forma assicurativa a primo rischio assoluto, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.
Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art.
1.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 9) eventi atmosferici.
F) Flottante stagionale
Limitamente ai seguenti periodi stagionali:
• dal 01/11 al 31/01
• dal 30/06 al 30/09
la somma assicurata alla partita Contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - aggiuntivo alla somma assicurata – di € 50.000,00.
G) Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all’aperto – (per cod. attività AU10 “AUTOSALONI” – escluse autorimesse, officine meccaniche e depositi)
A deroga di quanto previsto all’art. 1.5 – Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici, si prende atto che la garanzia è estesa ai veicoli posti all’aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all’attività assicurata, situati nell’area immediatamente circostante il rischio oggetto dell’assicurazione. La garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di €. 500,00 per ciascun veicolo. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 10.000,00 per singolo veicolo e €. 40.000,00 per sinistro e per anno.
2) SEZIONE FURTO
Art. 2.1 Oggetto dell’Assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti di indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nell’ubicazione assicurata indicata in polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze (purchè situate nella medesima ubicazione assicurata), in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura purché gli stessi abbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 - Mezzi di chiusura
- Operatività dell’assicurazione, della presente Sezione Furto, oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, sino ad un importo massimo di € 800,00 per anno assicurativo;
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 24:00 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;
9) mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi. In tal caso, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico del l’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura.
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’esercizio, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia, alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.500,00 per il denaro;
11) furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’85% dell’indennizzo, restando il 15% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
12) furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, anche non comunicanti con i locali assicurati purché trovantisi nelle immediate vicinanze, oppure solidamente fissate all’esterno degli stessi, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, avvenuto a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.000,00;
13) furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6:00 e le ore 21:00 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
14) furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura - del presente Settore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;
15) furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 4.000,00;
16) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
17) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e d’allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto in genere - in occasione di furto o tentativo di furto o rapina. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata. Tale massimo importo indennizzabile, cosi calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 3.000,00 per sinistro.
Art. 2.2 Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
• xxxxxx e/o rapina;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;
• gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 2.3 Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
b) del 20% con il massimo di € 3.000,00 per denaro, valori e preziosi ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 nel
caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a condizione che la stessa venga asportata oppure violata:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) del 30% con il massimo di € 10.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore purché custoditi in cassaforte;
d) 10% con il massimo di € 2.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
e) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
f) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione assicurata. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi alla tipologia (Tipo B) prevista dall’art. 2.4 - Mezzi di chiusura - Operatività dell’assicurazione.
Art. 2.4 Mezzi di chiusura - Operatività dell’assicurazione (Tipo B)
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo i casi previsti dall’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 2.5 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
• persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.6 Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:
• nella misura massima del 30% qualora non risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare N)
Impianto di allarme a norme IMQ;
• nella misura massima del 40% qualora risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare N)
Impianto di allarme a norme IMQ.
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Furto)
1) Franchigia a carico dell’Assicurato (sempre operante)
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’art.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione, di cui alla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
2) Uffici e/o studi professionali
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
3) Alberghi
Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione contenuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:
• valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
• i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli stessi - sempreché posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo - sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro.
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell’albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.
4) Alberghi con attività stagionale
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.
5) Macchine elettroniche
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla Sezione Elettronica.
6) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
7) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
8) Impianti fissi del fabbricato
Limitatamente alla garanzia Furto, si intendono compresi nella partita Contenuto i sanitari installati nel fabbricato.
CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
M) Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dal presente Settore Furto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
N) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal presente Xxxxxxx Xxxxx, che:
• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q;
• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale
- la Società corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
O) Impianto d’allarme di tipo generico
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale
- la Società corrisponderà l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
P) Flottante stagionale
Limitamente ai seguenti periodi stagionali:
• dal 01/11 al 31/01
• dal 30/06 al 30/09
la somma assicurata alla partita contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - aggiuntivo alla somma assicurata – di € 10.000,00.
Q) Furto di veicoli posti all’aperto (per cod. attività AU10 “AUTOSALONI – escluse autorimesse, officine meccaniche e depositi”)
A parziale deroga dell’art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni, lettera a), premesso che l’area di ubicazione rischio è adeguatamente protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura, la garanzia è operante per i veicoli posti all’aperto costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all’attività assicurata, situati nell’area di pertinenza del rischio assicurato.
La garanzia è operante:
• a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e/o delle chiusure;
• a condizione che le chiavi dei veicoli siano custodite all’interno dei locali oggetto dell’effrazione;
• solo per il furto totale, escluso il furto parziale;
• xxxxxxx xxxxxxxxxx 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il limite di € 25.000,00 per sinistro ed € 10.000,00 per veicolo; la garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00 per singolo sinistro.
3) SEZIONE ELETTRONICA
Art. 3.1 Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dall’art 3.3 - Esclusioni e delimitazioni.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’attività - verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 10.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di
€ 200,00 per sinistro;
4) impianti solari e fotovoltaici, sino ad un importo massimo di € 3.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
La Società indennizza inoltre:
5) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;
6) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 15% dell’indennizzo.
Art. 3.2 Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione, per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
• la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
• la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
• spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione Elettronica;
• spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
• spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.
Art. 3.3 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art.3.1 - Oggetto dell’Assicurazione, punto 1);
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
l) di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici;
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art. 3.2 - Aumento dell’indennizzo, lettera a), la Società non risponde dei danni dovuti:
m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
n) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
o) perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art. 3.2 - Aumento dell’indennizzo, lettera b), la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
p) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Elettronica)
1) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.
2) Atti vandalici e dolosi
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione, e fermi i limiti di indennizzo.
Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto.
Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:
- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.
3) Operatività dell’assicurazione per il furto
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni di furto e/o atto vandalico qualora:
- per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione, fermi i limiti di indennizzo.
4) Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.
5) Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
4) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori soggetti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolarmente iscritti all’INAIL, ma limitatamente:
• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge, a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza;
• da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
• da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice;
• da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
• da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell’Assicurato sempre che dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice.
4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limite del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte, per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice.
Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente Sezione.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 4.2 Estensioni di garanzia
La garanzia comprende, nell’ambito dei massimali assicurati in polizza e nei limiti e percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo, anche la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:
1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e nei quali si svolge l’attività assicurata, comprese le dipendenze di pertinenza del fabbricato, compresi dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
• da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;
• da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua il risarcimento è corrisposto con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
2. da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3. da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente dei lavori;
4. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente;
5. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
6. dall’uso, nell’ambito dell’ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;
7. dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;
8. dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’azienda;
9. dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’azienda per tale scopo;
10. dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
11. dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato;
12. dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
13. dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
14. dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 15% del massimale stabilito in polizza.
L’assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:
15. diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di
€ 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
16. subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna o custodia dall’Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione. La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 300,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00;
17. diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell’Assicurato;
18. conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori, restando comunque esclusi i rischi della circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
19. cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell’azienda, l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
20. derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;
21. cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. L’assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;
22. derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall’assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all’inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione;
23. derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree dove viene svolta l’attività.
Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell’ambito delle aree private dell’azienda, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicurazione in base
a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di € 200,00.
24. da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il limite di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 500,00 per sinistro;
25. a cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di € 25.000,00. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
26. da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’Azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al precedente punto 17 - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;
27. da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 1.000,00 per ogni sinistro;
28. da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679, e successivi aggiornamenti e/o modifiche per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dai personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.
Art. 4.3 Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 4.4 Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.
Per quanto riguarda il Rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale per il mondo intero.
Art. 4.5 Variazione del numero degli addetti
La Società, qualora nel corso del contratto, l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:
• superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 (dieci) unità;
• superiore di due unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 (undici) unità.
Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l’indicazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.
Art. 4.6 Buona fede
L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del presente contratto, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. Il Contraente e/o l’Assicurato avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.
Art. 4.7 Esclusioni e delimitazioni
L’assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate.
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) da furto o rapina;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall’art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
h) da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato;
i) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punti 14) 16) 17) 25) e 26);
j) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
k) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
m) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;
n) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 27) dell’art.4.2 – Estensioni di garanzia;
o) derivanti da amianto o Crysothile;
p) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
q) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
r) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall’art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
s) subiti da persone che, ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sotto indicati)
1) Farmacie
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, omeopatici, erboristici e fitoterapici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
2) Parrucchieri, xxxxxxxx, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affini che non richiedano controllo medico
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:
• corporali causati dall’applicazione di tinture, decoloranti, permanenti e prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli, nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
• causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.
La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico e i danni estetici.
Tale estensione di garanzia è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di polizza e viene prestata sino ad un importo pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 80.000,00 per anno assicurativo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con servizio di autofficina.
A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera i) e j), qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:
• cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
• subiti dai veicoli in consegna e custodia all’Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione, rifornimento e lavaggio;
La garanzia è operante purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività, intendendosi per tale il locale e le eventuali pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l’assicurazione.
Sono esclusi i danni:
• alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
• da incendio e furto nonché quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
Tale garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 40.000,00, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.
4) Lavanderie, tintorie, stirerie
A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera i) e j), l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di
€ 150,00 per sinistro.
5) Xxxxx alle cose portate dai clienti nell’esercizio assicurato
A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera d) e i), la garanzia è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e deterioramento di cose portate dai clienti, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza, consegnate e non, con il limite di risarcimento di € 1.500,00 per ogni cliente danneggiato con il massimo di € 4.500,00 per anno assicurativo.
La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento verrà corrisposto previa applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni cliente danneggiato.
6) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza l’assicurazione non comprende il rischio dello smercio di cui all’art. 4.2 – Estensioni di garanzia, punto 19).
7) Uffici e/o studi professionali
Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato inerente l’attività professionale o commerciale.
8) Commercio Ambulante
Premesso che l’Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, la garanzia comprende la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità di ambulante nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. La garanzia comprende inoltre l’allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands in connessione con il rischio descritto in polizza.
9) Negozi di animali - Servizio di toelettatura
Qualora l’assicurazione sia riferita al rischio su indicato la garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni gravi degli animali in consegna e custodia all’Assicurato nei locali ove esercita l’attività assicurata e sottoposti a lavaggio e toelettatura.
La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.
10) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella scheda di polizza).
Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell’ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
Pertanto l’operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 4.2 - Estensioni di garanzia, ai punti 1), 2), 3), 14) e 24).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
11) Xxxxxxx: cose portate dai clienti consegnate e non consegnate (Valida solo se indicato il limite nella scheda di polizza)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l’intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l’importo di € 60.000,00. Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all’albergatore, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. La garanzia non vale per:
• denaro;
• veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
• per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.
12) Alberghi: esercizio dei servizi accessori
L’assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e culturali. Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni Speciali che precedono la presente clausola.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
R) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai
A parziale deroga dell’Art. 4.1 - Oggetto della garanzia, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garanzie previste dall’Art. 4.1 - Oggetto della garanzia, punti 2), 3) e 4) non sono operanti.
S) R.C. postuma.
A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera K) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, la garanzia comprende:
a) qualora l’assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore – distributori di carburante – stazioni di lavaggio – servizio di autofficina – fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale 3 - i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge.
La garanzia è prestata purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
Sono esclusi i danni:
• alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
• da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.
Per i danni a cose, l’estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
b) per attività diverse da quelle indicate al punto a) l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori.
Sono esclusi i danni:
• agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
• da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali sono destinati;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
• derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo € 50.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale o documento attestante l’avvenuto acquisto, redatti anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
U) Alberghi - Cure termali
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l’esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero. Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.
V) Alberghi - Attività sportive
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell’ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricati dall’albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.
W) Alberghi - Custodia veicoli a motore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni da incendio e da furto.
X) Malattie Professionali
A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera c) l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione, punto 2) della Sezione Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse comunque in ogni caso l’asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del 25% del massimale RCO per sinistro indicato nella scheda di polizza:
a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Y) Franchigia assoluta su danno biologico
A parziale deroga dell’art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione, punto 2 lettera b), l’assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente – escluse le malattie professionali.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.
1) Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione 4. Responsabilità Civile verso Terzi L’assicurazione di cui alla presente Sezione 4.Responsabilità Civile verso Terzi è prestata, limitatamente ai danni a cose, con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 1.000,00.
2) Prestatori di lavoro stagionali
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 4.5 - Variazione del numero degli adetti, della presente Sezione – si prende atto che oltre agli addetti dichiarati in polizza l’Assicurato potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività descritta in polizza, di ulteriori prestatori di lavoro, a titolo stagionale, nel numero massimo di quattro unità e per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di ogni periodo assicurativo.
L’estensione opera ai fini sia della garanzia RCT sia della garanzia RCO.
5) SEZIONE ASSISTENZA AI LOCALI
Per usufruire del servizio di Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore 24:00, tutti i giorni dell’anno:
Dall’Italia | 000 00.00.00 |
Dall’estero | x00 000.000.00.00 |
Fax | x00 000.000.00.00 |
Per richiedere l’Assistenza è necessario comunicare:
⮚ le proprie generalità;
⮚ il numero di polizza;
⮚ il tipo di prestazione richiesta;
⮚ il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA CENTRALE OPERATIVA
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con
Sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 gennaio 2008.
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’attività indicata in polizza e per i quali sia stata attivata la presente Sezione, ovvero:
a) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un elettricista per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’ubicazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un fabbro per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per
situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata, ovvero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
g) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
Art. 5.2 Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro
La Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell’azienda, ovvero:
• reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
• trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 5.3 Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;
g) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell’art.
5.1 - Oggetto dell’assicurazione.
6) SEZIONE TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 6.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte,
sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Art. 6.2 Difesa Penale ed Opposizione Sanzioni Amministrative – OPZIONE A
Con riferimento all’art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell’art. 6.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi, a parziale deroga dell’art. 6.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy), novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
Art. 6.3 Difesa Penale, Opposizione Sanzioni Amministrative e Civile - OPZIONE B
Con riferimento all’art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 6.6 - Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono
compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 6.6 - Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679, in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
• subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
• debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00 relative a:
- contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
- le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardante l’immobile identificato in polizza ove è svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro;
• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi, in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Z) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI
In estensione a quanto previsto all’Art. 6.3 - Difesa Penale, Opposizione Sanzioni Amministrative e Civile
- Opzione B, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
Art. 6.4 Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera
nella ipotesi di vertenze contrattuali;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 6.5 Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia assicurativa
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.
Inoltre:
• Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
• La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
• Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata
dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
• In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 6.6 Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
d) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
e) controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l’attività indicato in polizza;
f) vertenze con i clienti, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;
g) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
k) controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile.
7. NORME IN CASO DI SINISTRO
Relativamente le Sezioni “Incendio”, “Furto”, “Elettronica”
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre:
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, specificando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Società; conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
d) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, bilanci o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail xxxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xx oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all’indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
L’Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:
CONTACT CENTER
Numero Verde 000.00.00.00
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (esclusi i festivi)
Art. 7.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 7.3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.4 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall’art.7.1 - Obblighi in caso di sinistro;
c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre: l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche:
• in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
• in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 7.6 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 7.6 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 7.7 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 7.8 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
– la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
– I’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 7.9 Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 7.10 Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 7.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 7.12 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società, presso la propria sede entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.5 - Esclusioni e delimitazioni, lettera a), dall’art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni, lettera d), dall’art.3.3 - Esclusioni e delimitazioni, lettera a), dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere anche:
– l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
– il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 7.13 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell’indennizzo di cui all’art. 3.2 – Aumento dell’indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all’art. 1908 del Codice Civile.
Art. 7.14 Anticipo indennizzi (valido solo per LA SEZIONE INCENDIO)
La Società anticipa un importo fino al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:
– non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– I’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 7.15 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o
collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
Relativamente la Sezione “Responsabilità Civile”
Art. 7.16 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono:
1. agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
2. agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio è iniziato un procedimento penale;
c) dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile. L’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail xxxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xx oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all’indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
L’Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:
CONTACT CENTER
Numero Verde 000.00.00.00
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (esclusi i festivi)
Art. 7.17 Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 7.18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.19 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro
Art. 7.20 Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento
(Valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati)
Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la Condizione Speciale 10) della Sezione Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, a condizione che la stessa superi il 15% e per la sola parte eccedente.
Relativamente la Sezione Tutela Legale.
Art. 7.21 Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società.
Art. 7.22 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art.7.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 7.23 Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 7.24 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
LINEA PATRIMONIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICATE AL SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA
7) SEZIONE INCENDIO
Art. 8.1 Oggetto dell’assicurazione
Premesso che i Fabbricati assicurabili o contenenti le cose assicurabili per la presente Sezione devono:
- trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- essere adibiti all’esercizio dell’attività indicata nel frontespizio di polizza e nella superficie restante dell’intero fabbricato non esistere cinematografi, nights e depositi di infiammabili,
la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) fulmine;
3) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
4) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, xxxxxx conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse;
5) guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
6) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;
7) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
8) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
9) atti vandalici e dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli atti di terrorismo e
sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00;
10) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi,
Sono compresi i danni:
• da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto;
• da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino ad un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00;
• a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di € 10.000,00, causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;
• da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fi no alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 10.000,00.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro;
11) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 10) eventi atmosferici, verificatesi:
• attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
• a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo assoluto di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
12) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
• rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;
• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azienda assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
Sono, inoltre, comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
• le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell’erogazione del servizio. Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta inteso che, relativamente alle spese di ricerca e riparazione, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore al 3% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
13) le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 2.000,00;
14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00;
15) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000,00;
16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’indennizzo;
17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino alla concorrenza di € 1.000,00; la presente estensione non è operante qualora nel contratto risulti attiva la garanzia Furto.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
18) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
19) le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo;
20) il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell’importo della pigione presumibile con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
21) la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla data del sinistro con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
22) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00.
Art. 8.2 Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:
a) 20% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) € 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d’arte, valori, argenteria, non costituenti merce dell’attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) 15% con il massimo di € 15.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
d) 20% con il massimo di € 10.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata;
e) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
f) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza.
Art. 8.3 Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, nei limiti della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 14.6 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 8.4 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 8.1 al punto 2) Fulmine – quelli subiti da impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto previsto all’art. 8.1 – al punto 6) azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
e) a macchinari o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
f) da fenomeno elettrico derivante da:
• usura o carenza di manutenzione;
• montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
• difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
g) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 8.1 al punto 9) - Atti vandalici e dolosi:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
• verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
• a cose ed enti mobili all’aperto;
• da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo di qualsiasi natura;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
h) relativamente alle garanzie previste dall’art. 8.1 al punto 10) - Eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
• a cose ed enti mobili all’aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili;
• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
• subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• da formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni d’acqua salvo quanto previsto dall’art. 8.1 punto 11), mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
i) da bagnamento di merci la cui base d’ impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
j) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
k) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all’art. 8.1 ai punti 20) mancato godimento dei locali - 21) perdita delle pigioni e 22) costi di urbanizzazione;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
m) relativamente all’art. 8.1 al punto 12) acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Incendio)
1) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
2) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, l’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
3) Guasti Macchine
Se dal contratto risulta attivata la Sezione Guasti Macchine la garanzia di cui all’art.8.1 punto 6) azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, di cui alla sezione Incendio non è operante.
4) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
5) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
6) Cose all’aperto
Relativamente a macchinari, attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all’aperto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all’art. 8.4 – Esclusioni e delimitazioni.
La garanzia è operante purché i macchinari, le attrezzature e le merci si trovino nell’ambito dell’azienda e poste in area completamente recintata.
7) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici
Le garanzie previste dall’art. 8.1- Oggetto dell’assicurazione - ai punti 9) atti vandalici e dolosi e 10) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 8.1 – Oggetto dell’assicurazione
Tutte le garanzie previste dall’art. 8.1 – Oggetto dell’assicurazione, sono prestate con applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.
Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo sarà effettuato comunque con l’applicazione di suddetta franchigia; tuttavia la stessa non sarà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste, dalle singole garanzie, risultassero superiori a € 2.000,00.
C) Garanzia limitata per il fabbricato
La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 8.1 – ai punti 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica – 2) fulmine – 3) caduta aeromobili – 4) fumo, gas, vapori – 5) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.
D) Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 8.1 al punto 19) spese di demolizione e sgombero, la Società indennizza, per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro.
9) SEZIONE FURTO
Art. 9.1 Oggetto dell’Assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonchè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nell’ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purchè situate nella medesima ubicazione assicurata), in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura che devono avere caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 9.4 – Mezzi di chiusura – della presente Sezione, oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) 3) con uso di chiavi vere anche elettroniche smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell’antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di € 800,00;
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8:00 e le ore 24:00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio dell’attività assicurata, con rottura delle vetrine;
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
9) furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro;
10) furto commesso utilizzando, per l’asportazione del contenuto assicurato, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’85% dell’indennizzo restando il 15% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
11) furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6:00 e le ore 21:00 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. Resto convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 4.000,00;
13) furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi
a quanto previsto dall’art. 9.4 del presente Settore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 3.000,00;
14) rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
15) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina tentati o consumati. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00.
Art. 9.2 Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
• xxxxxx e/o rapina;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio dell’attività assicurata.
Le garanzie sono prestate a condizione che:
• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano d’età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;
• gli eventi previsti dalla presente clausola avvengano durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e in ogni caso nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 9.3 Limiti d’indennizzo
Della somma assicurata alla partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) del 20% con il massimo di € 3.000,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che gli stessi vengano asportati oppure violati:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura d’ammortamento l’assicurazione copre le relative spese, fi no ai limiti suddetti;
b) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, oggetti d’arte e servizi d’argenteria non costituenti merci dell’attività dichiarata;
c) del 10% con il massimo di € 2.000,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata;
d) del 10% con il massimo di € 3.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata;
e) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
f) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.
Art. 9.4 Operatività dell’assicurazione – Mezzi di chiusura (tipo B)
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo quanto previsto dall’art. 9.1- Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto, sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 9.5 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi d’uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
• persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicurato non sia una persona fi sica, il socio a responsabilità illimitata;
e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o d’altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 9.6 Delimitazione degli scoperti
In caso d’applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:
• nella misura massima del 30% qualora non risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare F)
Impianto d’allarme a norme IMQ;
• nella misura massima del 40% qualora risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare F)
Impianto d’allarme a norme IMQ.
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Furto)
1) Franchigia a carico dell’Assicurato (sempre operante)
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’art.9.1 - Oggetto dell’Assicurazione, di cui alla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
2) Beni in leasing
Sono esclusi dall’assicurazione – salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato.
3) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
E) Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Salvo quanto previsto dall’art. 9.1 - Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
F) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fi ni dell’efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che:
• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q;
• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale
- la Società corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
G) Impianto d’allarme generico
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale
- la Società corrisponderà il 80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.