REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 128 del 13-3-2015
O G G E T T O
Contratto preliminare di compravendita di porzione immobiliare tra Xxxxxxx-X.X.XX. n.6 "Vicenza" e Seminario Vescovile di Vicenza.
Approvazione testo contrattuale.
Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 226
Il Direttore del Servizio Affari legali e amministrativi generali riferisce:
Con contratto di locazione immobiliare, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 29.11.2011 e rogato dal Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx in data 29.11.2011 n. 59075 di rep., registrato a Vicenza 1 il 19.11.2011 al n. 9385 serie 1 T, trascritto a Vicenza il 20.12.2011 ai nn. 24540/16211 il Seminario Vescovile di Vicenza ha concesso in locazione a questa Azienda – per la durata di trenta a decorrere dall’01.11.2011 e sino al 31.10.2041 – una porzione del complesso immobiliare già adibito a Seminario Vescovile con piccola chiesa, compresa un’area esterna adibita a parcheggio.
Il contratto in questione conteneva una clausola di prelazione d’acquisto del compendio immobiliare oggetto della locazione in favore dell’ULSS, da esercitarsi durante e in conseguenza del contratto di locazione.
L’ULSS da sempre si è dimostrata interessata all’acquisto dell’immobile avuto in locazione, e ciò per poter essere autorizzata dalla Regione ad effettuare quegli investimenti duraturi che appaiono necessari ad un miglior utilizzo dei locali per l’esercizio delle proprie attività istituzionali; in questo senso ha avviato da tempo una trattativa con il Seminario Vescovile di Vicenza, preordinata al passaggio di proprietà dell’immobile in questione.
A tale proposito va evidenziato che la Regione Veneto ha auspicato l’acquisto dell’immobile da parte dell’Azienda sin dai tempi del primo contratto di locazione sottoscritto con il Seminario il 28.12.2007 (v. deliberazione n. 531/2007), poi superato e sostituito da quello stipulato in data 29.11.2011 (v. deliberazione n. 807/2011); nella comunicazione relativa all’intervenuto rilascio, da parte della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia e edilizia (CRITE) nella seduta del 17.04.2009, del parere favorevole allo studio di fattibilità per la ristrutturazione dell’ex Seminario, si legge, infatti, che “l’Azienda dovrà valutare la possibilità di acquistare l’immobile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’xxxxxxx”. (x. nota 18.05.2009, prot. n. 268217, della Direzione Edilizia e Finalità Collettive, agli atti).
Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore di numerose norme ispirate alla c.d. spending review l’Azienda si è vista obbligata, da un lato, a ridurre del 15 per cento l’importo del canone mensile di locazione dovuto al Seminario con decorrenza dal 1° luglio 2014 (ex art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, come convertito con legge n. 135/2012), dall’altro ad impostare un piano generale di riduzione della spesa per locazioni passive (ex art. 24, comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014), che necessariamente coinvolgeva anche quella connessa all’utilizzo dei locali del Seminario.
Gli obblighi nascenti da questo contesto normativo hanno indotto, infine, l’ULSS a comunicare al Seminario, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 24 del D.L. 24.04.2014, n. 66, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 23.06.2014, il preavviso di recesso dal contratto di locazione, che ha avuto effetto dalla data del 24.01.2015.
Tali circostanze hanno determinato un’accelerazione nella trattativa per l’acquisto del complesso immobiliare oggetto dell’originario contratto di locazione, tanto che le parti sono addivenute ad un accordo per la sottoscrizione di un preliminare di compravendita che disciplini, da un lato, gli obblighi delle parti in vista della stipula del contratto definitivo, dall’altro gli aspetti della detenzione dell’immobile da parte dell’ULSS nelle more del perfezionamento della procedura d’acquisto; è interesse prioritario dell’Azienda, infatti, continuare a poter disporre dei locali originariamente locati e dell’area esterna, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali ospitate presso detti locali e l’utilizzo dello spazio esterno adibito a parcheggio per i dipendenti e gli utenti dell’ULSS.
Il preliminare in questione è stato redatto con l’apporto di entrambe le parti e con la supervisione del notaio dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx,
Esso prevede nella sostanza:
• l’obbligo per il Seminario di vendere e l’obbligo per l’ULSS di acquistare, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni regionali, il compendio immobiliare, comprensivo dell’area esterna adibita a parcheggio, oggetto dell’originario contratto di locazione, entro la data del 24.07.2015;
• la concessione all’ULSS, da parte del Seminario, della detenzione degli immobili oggetto di compravendita sino alla stipula del contratto definitivo;
• il corrispettivo per l’acquisto rappresentato in parte da una somma di denaro (Euro 15.062.500,00) e in parte da un immobile di proprietà dell’ULSS, stimato in Euro 237.500,00, che verrà ceduto in permuta al Seminario.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, si propone di approvare il testo del sottoscrivendo preliminare di compravendita, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale, precisando che lo stesso verrà inoltrato alla competenti strutture regionali, al fine di ottenere le previste autorizzazioni all’acquisto definitivo dell’immobile.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare il testo del preliminare di compravendita tra Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ e Seminario Vescovile di Vicenza, meglio descritto in premessa, quale risulta dal documento allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di stabilire che i costi derivanti dall’esecuzione del preliminare di cui al punto 1, meglio descritti all’art. 3 di detto preliminare, parte integrante del presente provvedimento, sono imputati al bilancio sanitario anno 2015, conto 56 01 15 – Fitti Passivi.
3. di trasmettere il presente provvedimento alle competenti strutture regionali ai fini dell’ottenimento delle previste autorizzazioni all’acquisto dell’immobile meglio descritto nel testo del preliminare allegato alla presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione all’albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
TRA il "SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA"
con sede legale in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale: 00530090240, Ente Ecclesiastico civilmente ricono- sciuto con D.M. 7 dicembre 1987, già iscritto nel Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di Vicenza al n. 25, debitamente rappresentato dal Rettore e legale rappresen- tante
Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, nato a Rosà il giorno 16 gennaio 1966, do- miciliato per la carica presso il Seminario Vescovile, in Vi- cenza, Borgo Santa Lucia n. 43,
autorizzato dall'Ordinario Diocesano con decreto in data 12 marzo 2015 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"
quale parte "Promittente Venditrice"
(che in appresso sarà indicato come "SEMINARIO");
e
l' "AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA"
con sede legale in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxx. Xxxxxxx x. 00, Codi- ce Fiscale: 02441500242 - Ente Giuridico funzionalmente colle- gato alla Regione Veneto, la cui attività è regolamentata dal
R.R. n. 56 del 14 settembre 1994, rappresentata dal Direttore Generale signor
Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxx Xxxxxxxxx il giorno 10 febbraio
1949, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede le- gale dell'Azienda ULSS N. 6 "Vicenza" in Via Mons. Rodolfi n. 37,
giusta decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 226 del 29 dicembre 2012, pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto n. 3 in data 11-01-2013, autorizzato al presente atto con deliberazione in data 13 marzo 2015 che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B"
quale "Parte Promittente Acquirente"
(che in appresso sarà indicata come "ULSS n. 6 Vicenza").
Premettono quanto segue:
- 1 -
a) che con contratto di locazione immobiliare rogato dal No- taio Giulia Clarizio in data 29 novembre 2011 n. 59075 di rep., registrato a Vicenza 1 il 19 dicembre 2011 al n. 9385 serie 1 T, trascritto a Vicenza il 20 dicembre 2011 ai nn. 24540/16211 - il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA, ha concesso in locazione all'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VI- CENZA - per la durata di anni trenta a decorrere dall'1-11- 2011 (uno novembre duemilaundici), fino al giorno 31-10-2041 (trentuno ottobre duemilaquarantuno) - parte del complesso im- mobiliare sito in Comune di Vicenza, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in angolo con viale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - già adibi- to a Seminario Vescovile con piccola chiesa - così catastal- mente descritto:
IN COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 81 (ex L/8)
Catasto Fabbricati
m.n. 84 sub 1 - m.n. 185 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x.
00 P.S1-T-1-2-3-4 - Cat. B/1 - Cl. 3 - metri cubi 40124 (su- perficie catastale mq. 10285) - RCE 47.661,29
m.n. 84 sub 3 Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx snc P.S1-T-1- 2-3- - Cat. B/1 - Cl. 5 - metri cubi 6784 (superficie catasta- le mq. 1919) - RCE 11.211,65
STESSO COMUNE - SEZIONE L - FOGLIO 8 (otto)
m.n. D - 82 - 83 Viale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - P.T.1. - Cat. E/7, tra i seguenti confini partendo da Nord e seguendo la poligo- nale in senso N.E.S.O. dell'intera proprietà:
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - porzione m.n. 84 sub 4 Viale Rodolfi, salvo i più recenti e precisi;
b) che con raccomandata A.R. in data 23 luglio 2014, prot. n.
49708, l'ULSS n. 6 Vicenza, ha comunicato al Seminario il preavviso di recesso dal contratto di locazione, ai sensi del comma 2bis dell'art. 24 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014;
c) che il Seminario ha ricevuto il preavviso di recesso in da- ta 28 luglio 2014;
d) che il recesso, in base al citato comma 2bis dell'art. 24 del D.l. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha avuto effetto dalla data del 24 gennaio 2015;
e) che, pertanto, il predetto contratto di locazione ha cessa-
to ogni effetto dal 24 gennaio 2015 (ventiquattro gennaio due- milaquindici);
f) che le parti sono addivenute nel frattempo ad un accordo che prevede l'acquisto, a titolo oneroso, da parte dell'ULSS
n. 6 Vicenza, dei beni oggetto dell'originario contratto di locazione - concedendo nel periodo transitorio dal 24 gennaio 2015 alla stipula del contratto definitivo, la detenzione de- gli immobili, dietro versamento di un'indennità di occupazio- ne;
- 2 -
- che l'"AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA", è
piena proprietaria, tra l'altro, della porzione facente parte del fabbricato condominiale sito in Vicenza con accesso da via Generale Chinotto n. 24 - costituita da un appartamento al piano quarto con annessi soffitta al piano quinto e cantine al piano seminterrato, oltre descritta, alla stessa pervenuta per cessione a titolo gratuito D.G.R. n. 1608 del 21 giugno 2002, trascritto a Vicenza il 25 ottobre 2002 ai nn. 24950/16646.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA e l'"AZIENDA UNITA' LO-
CALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA" (come sopra generalizzati)
si conviene quanto segue:
Art. 1
Il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA e l'"AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA", come sopra rappresentati, di- chiarano concordemente di risolvere anticipatamente, e senza corrispettivo a carico né dell'una, né dell'altra parte - il contratto di locazione immobiliare rogato dal Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx in data 29 novembre 2011 n. 59075 di rep. in premesse descritto - con effetto dal 24 gennaio 2015.
Art. 2
Il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA, come sopra rappresentato, promette di vendere irrevocabilmente all'AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA che, a mezzo del suo rappresentan- te, si obbliga di accettare ed acquistare, previo ottenimento
delle prescritte autorizzazioni regionali, ogni suo diritto e
ragione, sulla porzione del complesso immobiliare (ex Semina- rio Vescovile) sito in Comune di Vicenza, via Xxxxxxxx Xxxxxx- pe Cappellari in angolo con viale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, costi- tuita da quattro corpi di fabbrica comprendenti: chiesa, corpo principale, edificio di collegamento, con annessa superficie scoperta di pertinenza - così catastalmente descritta:
CATASTO FABBRICATI - IN COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 81 (ex L/8)
mappale n. 84 sub 3 Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx snc, piano S1-T-1-2-3 - categoria B/1 - classe 5 - metri cubi 6.784
- Rendita Euro 11.211,65;
mappale n. 84 sub 5 Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 25, piano S1-T - categoria B/1 - classe 3 - metri cubi 5.142 - Rendita Euro 6.107,92;
mappale n. 84 sub 6 graffato al m.n. 185 Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 25, piano S1-T-1-2-3-4 in corso di costruzione;
mappale n. D graffato ai m.n. 82 e 83 Viale Xxxxxxxxxx Xxxxx- fi, piano T-1 - categoria Cat. E/7.
I m.n. 84 sub 5 e sub 6 - derivano dal m.n. 84 sub 1 graffato al m.n. 185, a seguito di divisione e ristrutturazione, opera- ta con denuncia di variazione registrata all'UTE di Vicenza in data 31 gennaio 2012 al n. VI0017176 di Prot.
A maggior identificazione si allegano sub "C e D" l'elaborato planimetrico e l'estratto di mappa, previa sottoscrizione del- le parti per farne parte integrante e sostanziale.
Confini: partendo da Nord e seguendo la poligonale in senso
N.E.S.O. dell'intera proprietà:
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx X.X. 00 sub 4 Viale Rodolfi, salvo i più recenti e precisi.
Gli immobili sopra descritti e i confini della proprietà og- getto del presente atto, risultano individuati dalla linea rossa tracciata nell'allegato elaborato grafico che, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte inte- grante e sostanziale.
Le parti sin d'ora, si autorizzano reciprocamente a chiudere e a recintare le rispettive nuove proprietà con idonei divisori posti a cavaliere dei confini di esse e ciò in continuità for- male con l'esistente, a spese comuni in quota uguale, fermo il rispetto della vigente normativa edilizia - tenuto conto che
col presente atto viene promesso in vendita una porzione del complesso immobiliare, restando in proprietà del Seminario Ve- scovile il residuo m.n. 84 sub 4.
Art. 3
Il "Seminario", come rappresentato, concede all'"ULSS n. 6 Vi- cenza", che accetta, a decorrere dalla data del 24-01-2015 (ventiquattro gennaio duemilaquindici) e sino alla stipula del contratto definitivo, la detenzione degli immobili oggetto della promessa di compravendita di cui sopra.
Per il periodo di detenzione l'ULSS n. 6 Vicenza, si obbliga a versare al Seminario, che accetta, la somma giornaliera di Eu- ro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) quale compen- so della detenzione stessa, fino alla data di stipula dell'at- to di compravendita come previsto nel successivo art. 13. L’ULSS si impegna a pagare mensilmente tale corrispettivo en- tro il giorno 24 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2015, compreso il versamento di euro 42.000 (quarantaduemila virgola zero zero)relativo al periodo fino al 28 febbraio 2015.
In caso di mancata stipula dell'atto definitivo di compraven- dita entro il 24 luglio 2015 e solo qualora il promittente venditore, su richiesta del promittente acquirente, non inten- desse risolvere il contratto e concedesse una proroga al ter- mine convenuto per la stipula dell'atto definitivo di vendita, la parte promittente acquirente si obbliga a versare, a parti-
re dal 25 (venticinque) luglio 2015 (duemilaquindici), la som- ma giornaliera di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) fino alla stipula dell'atto definitivo di compra- vendita da stipulare entro il termine concesso in proroga, da considerarsi termine essenziale e non più prorogabile. L’ULSS si impegna a pagare mensilmente tale corrispettivo entro il giorno 24 di ogni mese di proroga.
Nel caso in cui, per inadempimento dell'"ULSS n. 6 Vicenza", non si addivenisse alla stipula dell'atto definitivo entro la data del 24 luglio 2015 o, se concesso, entro il termine di proroga, il presente contratto si intenderà risolto ed il "Se- minario" tratterrà le somme percepite e richiederà gli importi convenuti per la detenzione degli immobili eventualmente non ancora versati.
"L'ULSS 6 Vicenza", in caso di risoluzione del contratto, si obbliga a versare quanto convenuto a titolo di detenzione per il periodo stabilito ed inoltre si obbliga a rilasciare gli immobili liberi da persone e cose, con effetto immediato, en- tro il 25 luglio 2015 o entro la data concessa in proroga. Qualora la stipula dell'atto definitivo di compravendita av- venga prima della data del 25 luglio 2015, l'"ULSS 6 Vicenza ", avrà diritto di recuperare e imputare in conto prezzo della compravendita l'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per ogni giorno eventualmente pagato e non utilizzato a titolo di detenzione degli immobili per effetto
dell'anticipato acquisto in proprietà.
Art. 4
L'immobile è fin d'ora promesso in vendita a corpo e non a mi- sura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libe- ro da persone o cose e con tutti i suoi annessi e connessi, pertinenze, diritti, obblighi, usi, riserve, esclusioni, limi- tazioni, e servitù attive e passive spettanti in forza di leg- ge, consuetudine o titolo si provenienza.
Art. 5
Il "Seminario", come rappresentato, dichiara e garantisce all'"ULSS n. 6 Vicenza" di avere la piena proprietà e libera disponibilità dell'immobile oggetto dell'art. 2 del presente atto, ad esso pervenuto per giusti e legittimi titoli in data anteriore al 1° gennaio 1960 (millenovecentosessanta) ma non superiore ai settant'anni.
Art. 6
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urba- nistica ed edilizia, Monsignor Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, quale rap- presentante del Seminario Vescovile di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicem- bre 2000 consapevole delle conseguenze penali delle dichiara- zioni false e reticenti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. stesso, dichiara:
- che le opere relative al fabbricato oggetto dell'art. 2 del presente atto, sono state iniziate anteriormente al 1° settem-
bre 1967;
- che successivamente sono stati rilasciati dal Comune di Vi- cenza Settore Edilizia Privata, permessi di costruire N.P.G. n. 44919/2008, N.U.T. 3207/2008 in data 12 gennaio 2009 e N.P.G. n. 36384/2010, N.U.T. 2732/2010 in data 8 giugno 2010;
- dichiara inoltre che è stato chiesto allo stesso Comune di Vicenza permesso di costruire in variante in data 11 dicembre 2010;
- che detto immobile non è interessato dalle previsioni di sa- natoria, non essendo state apportate allo stesso modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.
Il Seminario, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbani- stici dalla data di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Vicenza in data 27 gen- naio 2015 P.G. n. 5339/2015, che si allega al presente atto sub "F".
Art. 7
Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi pre- visti dal D. Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed inte- grazioni, in materia di prestazione energetica degli edifici. A tal proposito la parte promittente acquirente dichiara e dà atto di aver ricevuto le informazioni e l'Attestato di Presta- zione Energetica redatto in data 29 gennaio 2015 dall’arch.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx relativo agli immobili oggetto dell'art. 2 del presente atto. Attestato che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "G" e che la parte promittente venditrice dichiara essere ancora valido e aggiornato rispetto alla attuale situazione energetica effettiva degli immobili in oggetto e in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'e- dificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalla normativa vigente.
La parte promittente acquirente dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità di dieci anni dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica degli immobili stessi.
La parte promittente venditrice non garantisce il funzionamen- to di tutti gli impianti relativamente agli immobili trasferi- ti; dichiara inoltre di non essere in possesso della certifi- cazione di conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto del gas e dell'impianto di riscaldamento. La parte promittente acquirente prende atto ed accetta quanto sopra, precisando che resterà a suo carico l'eventuale adeguamento degli impianti.
Art. 8
Le parti dichiarano che il prezzo per la vendita che si sono obbligati a concludere, è convenuto in Euro 15.300.000,00
(quindicimilionitrecentomila virgola zero zero) - regolato co- me segue:
- quanto ad Euro 237.500,00 (duecentotrentasettemila cinque- cento virgola zero zero) mediante cessione in permuta, (che verrà perfezionata contemporaneamente con l'atto definitivo di compravendita di cui all'art. 2) dell'immobile di proprietà dell'"ULSS n. 6 Vicenza" oltre descritto - che l'"ULSS n. 6 Vicenza", si obbliga a cedere al "Seminario Vescovile di Vi- cenza" - che promette di acquistare;
- quanto ad Euro 15.062.500,00 (quindici milioni sessantadue- mila cinquecento virgola zero zero) verranno pagati dalla Par- te Promittente Acquirente alla Parte Promittente Venditrice, alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.
Detto importo, nel caso in cui la stipula dell'atto definitivo di compravendita venga fatta prima del 25 luglio 2015, sarà eventualmente compensato come previsto all'art. 3 ultimo comma del presente atto.
descrizione dell'immobile da cedere in permuta
unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Vicenza, con accesso da via Generale Chinot- to n. 24 - costituita da appartamento al piano quarto con an- nessi soffitta al piano quinto e cantine al piano seminterrato
- così catastalmente censita:
CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI VICENZA - Foglio 7
Mappale n. 661 sub. 14, via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 24 - piano
S1-4-5 - categoria A/3 - classe 6 - vani 6, Rendita Euro 557,77
con annessa quota parte proporzionale sulle parti comuni del fabbricato come per legge.
Confini del fabbricato in senso N.E.S.O.: m.n. 242, 568, 244, xxx X. Xxxxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxxx - salvo i più precisi.
Il valore dell'immobile oggetto di cessione in permuta, viene di comune accordo convenuto tra le parti, sulla base della me- dia sul valore di perizia di stima redatta dall'arch. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 147, asseverata in data 12 giugno 2014 ed il valore di perizia di stima redatta dal geom. Xxxxxx Xxxxxx, con studio in Vicenza Contra’ del Pozzetto n. 8, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Vicen- za al n. 2116.
Art. 9
Xxxxx relativi alla cessione dell'appartamento m.n. 661 sub 14
1) L'immobile promesso in vendita verrà ceduto nello stato ed essere in cui si trova comprensivo di ogni diritto, accesso- rio, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, ed in particolare dei diritti di comproprietà, secondo le norme di legge in materia di condominio negli edifici, sull'area coper- ta e scoperta di pertinenza del fabbricato, sull'intero com- plesso edilizio, i muri maestri, il tetto, sulle parti, locali
ed impianti di uso comune ed in genere su quant'altro ritenuto comune a sensi dell'art. 1117 c.c.
2) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, il signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, quale rappresentante dell'"AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA", ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 consapevole delle conse- guenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. stesso, dichiara:
- che le opere relative al fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto dell'art. 8 del presente atto, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967;
- che detto immobile non è interessato dalle previsioni di sa- natoria, non essendo state apportate allo stesso modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.
3) L'immobile è pervenuto alla parte promittente venditrice come in premesse descritto.
Art. 10
A sensi ed effetti dell'art. 29, c. 1 bis, L. 27.2.1985, n. 52 (come modificato dal D.L. 31.5.2010 n. 78, art. 19, c.14, con- vertito in legge 30.7.2010 n. 122), le rispettive parti, come sopra rappresentate, prendono atto:
- che i dati catastali, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie rilasciate dall'Agenzia del Territorio Catasto Fabbricati di Vicenza:
- quanto agli immobili di cui all'art. 2, in data 18 febbraio 2015 con i n.ri T196291-T196292-T196290;
- quanto all'immobile descritto all'art. 8, in data 2 marzo 2015 col n. T135786,
dette planimetrie, in copia fotostatica, previa disamina ed approvazione delle parti, si allegano al presente atto sotto le lettere "I-L-M-N" per farne parte integrante, dopo essere state sottoscritte dalle parti stesse;
- che i dati e le planimetrie sono conformi allo stato di fat- to, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
Art. 11
Le parti promittenti venditrici come sopra rappresentate, ga- rantiscono la piena proprietà e la libera disponibilità degli immobili promessi reciprocamente in vendita-permuta. Garanti- scono altresì che gli stessi non sono gravati da iscrizioni ipotecarie, né da trascrizioni pregiudizievoli né da imposte arretrate.
Art. 12
Ai sensi L.248/2006, art. 35, c.22, le parti del presente atto dichiarano in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonchè dei poteri di accertamen-
to dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione ammini- strativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:
- che non è stata tra loro corrisposta alcuna somma a titolo di caparra, come precisato all'articolo 8;
- che il presente preliminare di compravendita-permuta, è sta- to concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del C.C.
Art. 13
Proprietà e possesso dateranno dal giorno della stipula del contratto definitivo di compravendita-permuta e da tale data ne faranno loro oneri e rendite le rispettive parti.
L'atto, su indicazione delle parti, sarà rogato a ministero del notaio dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx.
L'atto definitivo sarà stipulato al più presto, non appena sa- ranno disponibili tutti i documenti richiesti e comunque entro la data del 24 luglio 2015, data ritenuta sufficiente dalla promittente acquirente ("ULSS n. 6 Vicenza") per l'ottenimen- to, da parte dei relativi organi deliberanti e di controllo, delle autorizzazioni a ciò necessarie.
Art. 14
Le spese e competenze notarili dell'atto di compravendita, so- no a carico della parte promittente acquirente, con eccezione di spese-imposte e competenze notarili relative alla permuta che restano a carico delle parti in egual misura.
Le eventuali spese di registrazione del presente atto saranno a carico delle parti in uguale misura.
Art. 15
In caso di controversia concernente l'interpretazione e l'ese- cuzione del presente atto, la competenza in ordine alla con- troversia è demandata esclusivamente al Foro di Vicenza.
Art. 16
Le parti, come sopra rappresentate, convengono espressamente che i negozi giuridici di vendita e permuta, come sopra preci- sati, sono tra di loro collegati e connessi, pertanto il "Se- minario" non è obbligato ad acquistare quanto previsto all'art. 8 del presente atto, se non si concludesse la vendita di cui all'art. 2 del presente preliminare.
Vicenza, lì 13 marzo 2015
Per il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA
(Xxxxxxxx Xxx Xxxxx)
Per l’AZIENDA U.L.S.S. 6 DI VICENZA
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)