Comune di Terni, Direzione Polizia Locale - Mobilità.
COMUNE DITERNI
Direzione Polizia Locale-Mobilità-
U.O. Servizi Contravvenzionali Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx
X.xx del Popolo, 30 A - 05100Terni
Tel. x00 0000.000.000
Fax +39 0744. 404177
xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
data protocollo come da segnatura
Comune di Terni, Direzione Polizia Locale - Mobilità.
Gara per l’affidamento delle notificazioni, a mezzo posta, di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) di violazioni del codice della strada - art. 201 D. Lgs 285/1992, su tutto il territorio nazionale.
Gara 02_2021
C.I.G. 8977162C6D
CONTRATTO D’APPALTO
Tra COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità Xxxxx xxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxx
P. I.V.A./Cod. Fiscale: 00175660554
e
POSTE ITALIANE S.p.A.
MIPA centro Nord – Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) Sede Legale: Viale Europa n. 190 – 00000 Xxxx (XX)
P. I.V.A./Cod. Fiscale: 01114601006/ 97103880585
Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 4
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 - Durata del Contratto 5
Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi 5
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Obblighi di riservatezza 6
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 7
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 8
Art. 10 - Subappalto e sub-contratti 8
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art. 12 - Cauzione definitiva 9
Art. 13 - Recesso 9
Art. 14 - Recesso per giusta causa 9
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 10
Art. 16 - Penali e rilievi 10
Art. 17 - Risoluzione per inadempimento 11
Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 11
Art. 19 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 11
Art. 20 - Variazione dell’importo di Contratto 12
Art. 21 - Responsabile Unico del Procedimento 12
Art. 22 – Certificato di Regolare Esecuzione 12
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti 13
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore 14
Art. 25 - Foro di competenza. 14
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 14
Premessa
A. Con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 3255 del 15.11.21, Il Comune di Terni, Direzione Polizia Locale – Mobilità (Amministrazione Comunale), ha disposto la procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito denominato Codice), per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di “NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DI CUI AL D. X.XX N. 285/1992 A MEZZO POSTA”, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con il criterio del Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, con importo a base d’asta, per atto giudiziario, pari ad euro 7,79 al netto di I.V.A., compreso il costo di eventuali CAN/CAD e rendicontazione ed importo complessivo, presunto per la durata del servizio pari a mesi sei (6), di € 107.950,00 al netto IVA;
B. il bando di gara relativo al servizio da appaltare, è stato pubblicato direttamente nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), tramite Richiesta di Offerta (RdO) n° 2919284/21;
C. con Determinazione dirigenziale n. 3851 del 23.12.2021, è stato perfezionato il procedimento amministrativo di affidamento dell’appalto in via definitiva e del relativo impegno della spesa a favore del soggetto aggiudicatario, al quale viene appaltato l’importo posto a base di gara, assoggettato al ribasso d’asta offerto;
D. il presente Atto costituisce stipula del Contratto d’appalto tra l’Amministrazione Comunale di Terni, in qualità di Stazione Appaltante e l’Operatore Economico, individuato nella Società Poste Italiane S.p.A., MBPA centro Nord, xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, sede legale xxxxx Xxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx (XX) - X. XXX 00000000000;
E. la consegna dell’appalto avviene in via d’urgenza e sotto riserva di Legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. X.xx n° 50/2016, per ragioni di inderogabilità del servizio da realizzare, finalizzato alla notifica di Atti giudiziari di cui al D. X.xx n° 285/1992;
F. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore), è sottoposto alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prevedendo, in caso di esito non regolare, la decadenza per l’Amministrazione Comunale degli obblighi economici derivanti dalla firma del presente contratto e dall’esecuzione del servizio appaltato;
G. la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché il bando, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
H. la Società dovrà presentare, prima o contestualmente all’inizio dei lavori, la documentazione espressamente prevista all’Art. 103 del D. X.xx n° 50/2016 e richiamata nel Capitolato Speciale D’Appalto allegato alla gara, oltre quella richiesta dalla Stazione Appaltante, in quanto ritenuta necessaria alla stipula del presente contratto e che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale, consistente in:
▪ Garanzia definitiva per € 4.301,16 (quattromilatrecentouno/16/), pari al 10% dell’importo di contratto di € 107.529,00 (centosettemilacinquecentoventinove/00), già ridotto per possesso dei previsti requisiti di Legge ( 50% certificazione UNI CEI ISO 9001 e 20% certificazione UNI EN ISO 14001);
▪ Polizza assicurazione con massimale per minimo € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
▪ Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.)
▪ Visura Camera di Commercio;
▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
▪ Dichiarazione relativa ai componenti la struttura societaria, corredata di luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale;
▪ Copia documenti di riconoscimento del personale impiegato nell’esecuzione del servizio e del Legale Rappresentante della Società.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il Capitolato Speciale d’Appalto e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l’esecuzione di appalti pubblici.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e tutti i documenti della gara prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione.
L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’appalto di servizi, che si articola nelle categorie di opere di seguito indicate:
▪ Notifica di Atti giudiziari di cui al D. X.xx n° 285/1992.
Per la descrizione dettagliata si rimanda a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto e negli altri elaborati allegati alla gara d’appalto.
Art. 3 - Durata del Contratto
Il termine ultimo per l’esecuzione delle prestazioni, nelle more dell’avvio del contratto di cui alla gara europea, come stabilito dai documenti allegati alla gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio, decorrente dalla firma del presente atto, è fissato in mesi 6 (sei) e, comunque, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale di cui al successive articolo 4.
Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni appaltate, è fissato in € 107.529,00 (centosettemilacinquecentoventinove/00/00), oltre IVA come da seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI
Importo del servizio soggetto a ribasso ……………………………………..€ 107.950,00 A detrarre ribasso d’asta (0,39%) ……………………………………… - € 421,00
Importo totale del servizio € 107.529,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'XXX.XX
IVA 22%......................................................................................................................€ 23.656,38
Importo totale somme a disposizione ..............................................................€ 131.185,38
COSTO TOTALE INTERVENTO ................................................................€ 131.185,38
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto.
In ogni caso saranno corrisposte solo le somme relativamente agli atti effettivamente spediti per un ammontare complessivo fino ad Euro 107.529,00 oltre IVA. Si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume delle spedizioni potrà essere soggetto a diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'appaltatore per il caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali, potranno operare nel rispetto di tutte le
relative prescrizioni di sicurezza, come previsto nel relativo Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.). L’Appaltatore prende atto che, per le attività di verifica del servizio appaltato, l’Amministrazione potrà avvalersi sia di proprio personale che di personale esterno dalla stessa incaricato nei limiti previsti dalla normativa di dettaglio.
Ferme restando le specifiche penali previste nel capitolato qui interamente richiamate, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi), nonché, qualora ne ricorra il caso, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni, al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonchè quanto eventualmente previsto in materia emergenziale.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere tra le parti
Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la parte non inadempiente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire tutti i danni eventualmente da questo derivanti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (X.X.xx 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste nel presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di “Titolari autonomi” del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l’assunzione di responsabilità per i danni causati dall’uso improprio.
I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli stessi
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Le parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, l’accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dati.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, che siano conseguenza diretta ed immediata della propria condotta
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima, in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al personale dell’Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del lavoro; La copertura deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto, o dall’inizio anticipato dei lavori, fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui all’esecuzione del servizio e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto, o dall’inizio anticipato dei lavori, fino alla scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto, e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la regolarità della copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L’appaltatore non sarà responsabile per eventuali danni indiretti.
Art. 10 – Subappalto e sub-contratti
Come espressamente previsto all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla gara, non sono ammessi il subappalto e/o la cessione anche parziale delcontratto.
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011,
n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
Art. 12 - Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’appaltatore deposita idonea garanzia di € 4.301,16 (quattromilatrecentouno/16/), pari al 10% dell’importo di contratto di € 107.529,00 oltre IVA (centonosettemilacinquecentoventinove/00), ridotto per possesso dei previsti requisiti di Xxxxx, resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione ( certificazione UNI CEI ISO 9001- e UNI EN ISO 14001).
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto, cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia del servizio svolto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in vigenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art. 13 - Recesso
L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.
Art. 14 - Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dei lavori, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione
stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 c.13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 - Penali e rilievi
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le eventuali penali ed i rilievi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall’Amministrazione, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte dell’Amministrazione. L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall’Appaltatore entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dall’Amministrazione o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dall’Amministrazione
Art. 17 - Risoluzione per inadempimento
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; responsabilità per infortuni e danni; subappalto; cauzione definitiva; divieto di cessione del contratto; cessione del credito;
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere previste. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino all’ultimo offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, intendendosi per tale ogni fatto imprevedibile oppure inevitabile e comunque al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia ad esse imputabili, e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento negli obblighi contrattuali, le relative prestazioni si intenderanno sospese fino al permanere di detto evento. La Parte che invoca la causa di forza maggiore, non potrà essere considerata responsabile per la sua impossibilità di eseguire quanto previsto all’art. 2 “Oggetto” e non potrà essere avanzata nei suoi confronti, richiesta di indennizzo o risarcitoria
Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
L’Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
Art. 19 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 20 – Variazione dell’importo di Contratto
L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta le variazioni quantitative che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione al contratto potrà essere pretesa dall’Appaltatore, se non sia stata approvata dall’Amministrazione.
Art. 21 - Responsabile Unico del Procedimento
L’Amministrazione nomina il Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi collaboratori, preposti alla vigilanza sull’esecuzione del servizio ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, preposto all’adozione di atti e provvedimenti inerenti l’esecuzione dell’appalto.
Il Responsabile Unico del Procedimento avrà il compito di predisporre il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura.
L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 22 – Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono sottoposte a Certificato di Regolare Esecuzione, con valore di Collaudo tecnico-amministrativo, con le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla gara.
Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di pervenuta dichiarazione di ultimazione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Resta espressamente inteso che in corso di verifica del servizio svolto, il Responsabile Unico del Procedimento potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni.
Le operazioni di verifica ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Rappresentante dell’Appaltatore in doppio originale, per l’Appaltatore e l’Amministrazione.
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore potrà emettere fattura mensile, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione del servizio.
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione , mediante pagamento sul c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari Fatturati IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Ciascuna eventuale fattura relativa agli stati di avanzamento, autorizzata dall’Amministrazione, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (8977162C6D Codice Identificativo Gara), al Codice Univoco Ufficio, all’impegno di spesa (Determina n. 3851/22) e alle singole tipologie di attività fatturate, come di seguito indicato:
▪ Notifica di Atti giudiziari di cui al D. X.xx n° 285/1992
indicando il periodo di esecuzione e gli estremi della contabilità relativa allo stato di avanzamento.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa
della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Nel caso in cui gli Enti proposti al controllo comunicassero inadempimenti a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
Nessun interesse sarà dovuto, per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di tutto quanto sopra stabilito.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate Al Comune di Terni, Direzione Polizia Locale – Mobilità, Xxxxx xxx Xxxxxx xx 00, 00000 Xxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è 9GDMN6.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto conformemente al capitolato e alla normative di dettaglio e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni di settore e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Art. 25 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Terni.
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 1 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9 ed è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
L’Appaltatore:
Poste Italiane S.p.A.
(Documento sottoscritto con firma digitale)
Xxxxx Xxxxx - Procuratore
La Stazione Appaltante:
Comune di Terni Direzione Polizia Locale – Mobilità
Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)
Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni
Tel. 0000.0000 – xxx.xxxxxx.xxxxx.xx –xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx – X.XXX 00175660554