CIG 9064759BC2
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
CIG 9064759BC2
Disciplinare di gara
(redatto, sulla base del Bando-tipo n.1/2021 dell’ANAC, con adattamenti dovuti all’utilizzo della piattaforma di e-procurement X.XXX.XX. della Regione Lazio)
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 11
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
15.1 Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA 24
15.2 Documento di gara unico europeo 26
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 30
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 34
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 36
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 38
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 40
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 40
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 42
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
24. CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 45
24.1 Verifiche dei criteri minimi ambientali per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017 e successivi Aggiornamenti 45
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 48
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DISCIPLINAREDI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 3271 del 30.12.2021 questa Amministrazione ha deliberato di indire la procedura aperta soprasoglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso le strutture di DISCO tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017 aggiornati con D. M. 3 luglio 2019 (G.Uff. n. 167 del 18 luglio 2019).
La documentazione di gara tiene conto di quanto introdotto dal d.l. n. 17 luglio 2020 n. 76 conv. in l. n. 120/2020.
Il luogo di svolgimento della fornitura è il LAZIO [codice NUTS ITI4]
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CUP J89H11003600000
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Xxxx Xxxxxxxxxx, PO Manutenzione e servizi Presidio Lazio settentrionale.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “Sistema”) accessibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ .Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ (di seguito denominate “Istruzioni di gara”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Determina a contrarre e relativi allegati (Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, Capitolato tecnico e relativo allegato “A”; Capitolato d’oneri e relativi allegati, Schema di contratto; DUVRI);
2) Bando di gara
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017 e relativi aggiornamenti.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx/
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ – bandi altri enti bandi altri enti bandi altri enti bandi altri enti, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Bandi di gara” in “Amministrazione trasparente”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” della piattaforma X.XXX.XX., secondo le modalità esplicitate nelle guide di utilizzo accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx- le-imprese almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ovvero entro le ore 12:00 del 10 febbraio 2022).
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma X.XXX.XX. all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx, nonché sul profilo del committente nella sezione dedicata alla gara : xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché
all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’offerta, nella sezione “Bandi e Avvisi” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “Comunicazione” all’interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx- per-leimprese/ . Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 6
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ . La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; - una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s),
D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82; - la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare; - un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione e Abilitazioni” disponibile nella home Page del sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ) l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx, contattare il numero 06/997744 o consultare le Istruzioni di gara.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto comprende le seguenti prestazioni:
Tabella n. 1– Oggetto dell’appalto 7
n. | Descrizione beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo i.e. |
1 | Fornitura di arredi e complementi d’arredo, elettrodomestici e cucine compresa installazione | 39140000-5 | P | € 484.500,00 |
plafond | € 118.000,00 | |||
Valore complessivo | € 602.500,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze sono stimati in € 12.050,00 Iva e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 150.625,00 stimati sulla base della pregressa esperienza nella misura del 25%.
Alla presente procedura di gara sono ammesse proposte migliorative e non varianti.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) decorrerà dalla stipula contrattuale e fino al 31.12.2022.
In particolare, si precisa che le forniture richieste dovranno avvenire nel termine di cui agli artt. 3 e 5 del Capitolato d’oneri.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non è previsto rinnovo.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 8 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o
più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni.
È fatta salva l’applicazione dell’art. 106, comma 12 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 9
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 10
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro della CCIAA, in cui l’impresa ha sede ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. da cui si desume che il concorrente esercita l’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ovvero la dichiarazione che non sussiste obbligo di iscrizione alla CCIAA;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Esecuzione delle seguenti prestazioni analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio1:
Prestazioni nel settore oggetto della gara o prestazioni analoghe di importo complessivo minimo pari a €
602.500,00 iva esclusa;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
♦ In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- certificati attestanti l’avvenuta esecuzione delle forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via
transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici 11
indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”;
♦ In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara o analogo.
1 Si v. art. 82 ed Allegato XVII in merito alla comprova del requisito con possibilità di riferimento al quinquennio pregresso (cfr. Comunicazione Presidente Anac 13 aprile 2021). Per il computo del periodo v.: Cons. Stato, 06.05.2014, n. 2306 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.
NB. Si precisa che tale certificazione deve essere posseduta da ciascun componente il RTI o consorziate che svolgeranno il servizio/fornitura.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI – EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 3 della Decisione della Commissione UE n. 2018/680 (conformità criteri ecolabel).
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina 12
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nei registri ed albi di cui ai punti 7.1 lett. a) ed il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2. lett. b), al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti della fornitura da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione della fornitura che intende svolgere indicata nel presente Disciplinare2.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nei registri ed albi di cui ai punti 7.1 lett. a) e quello di gestione ambientale di cui al punto 7.2 lett. c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 b) ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
13
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
N.B. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
2 La recente giurisprudenza sul punto (Ad. Plenaria, n. 6/2019) ha stabilito espressamente che: “vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato “dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato” [..] La disposizione riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in xxx xxxxxxxxxx (xxx. 00, xx. 0, xxxxxx xxxxxxx, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata […] Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista”.
8. AVVALIMENTO3
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
♦ Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 14001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1; 14
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3 Sulla necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in tal senso giurisprudenza ex multis TAR Catania, n. 2338/2017. Nello specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: “In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest’ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)”.
Mentre per quanto riguarda l’avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: “la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall’indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 15
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO4
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.
4 In base all’innovata disciplina (d.l. n. 77/2021 conv. con modifiche dalla l. n. 108/2021), emergono limiti interni ed esterni caratterizzanti il subappalto: 1) non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti [..];
2) è nulla la cessione del contratto; 3) il subappaltatore è responsabile in solido con l’aggiudicatario, nei confronti della SA, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 4) il subappaltatore deve inoltre garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
- Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%del valore dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 12.050,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
1) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili 16
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 17
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o
delle consorziate. 18
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
In ragione di quanto previsto con il d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, il sopralluogo è obbligatorio e da effettuarsi presso:
residenza di tipo | Residenza Xxxxxxx – via X. xx Xxxxxx 00 Xxxx |
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, previo appuntamento con il RUP o suo referente come di seguito indicato.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
L’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 11 febbraio 2022.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante conserva l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 19 raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre
20205 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-0000-xxx-00-xxxxxxxx-0000) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
unico | 9064759BC2 | € 70,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica, deve essere 20
effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall’operatore economico entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2022.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata.
A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma X.XXX.XX. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
5 Dall’11 novembre 2019, al fine di adempiere al pagamento del contributo, l’operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, potrà anche generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’X.X.XX.”.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:
Busta A – Documentazione Amministrativa; Busta B – Documentazione tecnica;
Busta C – Offerta Economica.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara l’operatore economico deve: 1. accedere al Sistema xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ; 2. accedere alla sezione “Accesso area privata” – Sistema acquisti X.XXX.XX. presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all’area riservata, cliccando sul link “Accedi” ; 3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell’area “Bandi” – “Bandi pubblicati”; 4.
una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell’iniziativa cliccare “Partecipa”, per accedere alla sezione dedicata 21
alla creazione della propria Offerta.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara. Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Nel caso in cui l’operatore abbia riscontrato un problema di caricamento della propria offerta e/o documentazione in genere, a ridosso del termine di scadenza delle offerte, con impedimento alla partecipazione, la Stazione appaltante potrà procedere tempestivamente alla riapertura del termine di gara per il tempo strettamente necessario al caricamento della documentazione solo nel caso in cui il
gestore della piattaforma X.XXX.XX. comunichi tempestivamente e formalmente all’Amministrazione la comprova del malfunzionamento.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ e sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxxxx/.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 22
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse saranno escluse saranno escluse saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 23
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla piattaforma di e-procurement la seguente documentazione, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione:
- Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE
- dichiarazioni integrative al DGUE (preferibilmente secondo il modulo predisposto dalla Stazione appaltante, “all. 2”);
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- PASSOE
- Documentazione in caso di ricorso all’avvalimento
- Documentazione per soggetti associati di cui al punto 15.3.3.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante di cui all’allegato n. 1 “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 24
sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, munito della relativa procura.
Il concorrente indica (spuntando le caselle di interesse) la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e rende tutte le dichiarazioni come dettagliate al successivo art. 15.3.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:
- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 25
Indicazioni in ordine al pagamento dell’imposta di bollo:
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema STELLA Regione Lazio.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 26
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (preferibilmente secondo i modelli predisposti dalla Stazione appaltante, di cui rispettivamente agli all. 1) e n. 2) anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c)-bis, c)-ter, f-bis) e f- ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx- comportamento/e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 27 motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di ………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n.
267. In tale ipotesi, il concorrente presenta (allegandola alla domanda di partecipazione) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) X.X. 00 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. Certificazione/i di conformità alla UNI ISO 14001 (requisito di cui all’art. 7.2. lett. c) del Disciplinare);
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 29
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 30
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.3.4 Documentazione in caso di avvalimento
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al Capitolato d’oneri ed al Capitolato tecnico, nonché i “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicati sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017 e successivi aggiornamenti (D.M. 2019).
Tutta la documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore, e caricata sul sistema di e-procurement.
La busta “B – Offerta tecnica-” contiene i seguenti documenti:
A) Relazione tecnica delle forniture offerte, a pena di esclusione;
La Relazione di cui alla lett. a) firmata digitalmente è composta da paragrafi riferiti specificamente ai singoli elementi di valutazione (criteri 1, 2 ecc.) espressi nell’art. 18 del presente Disciplinare, i quali dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa. Essa dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta.
La suddetta Relazione Qualitativa:
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti);
- dovrà essere redatta in carattere “Times New Roman” di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
31
La modalità con la quale la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta qualitativa è indicata nel successivo art. 18.
L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola.
N.B. La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del.
n. 31/2009). In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d’esclusione, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di seguito elencati:
1. Offerta Economica, documento predisposto automaticamente dal sistema STELLA, con l’indicazione del prezzo ribassato sull’importo posto a base di gara di € 67.912,31, IVA esclusa.
I costi della sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 e smi nonché i costi della manodopera, devono essere indicati nell’offerta economica.
La mancata presentazione dell’ Offerta Economica composta con gli elementi di cui sopra (elementi essenziali dell’offerta) comporterà l’esclusione dalla gara.
NB. L’importo a base di gara di € 67.912,31, Iva esclusa è stato individuato dalla Stazione appaltante prendendo a riferimento la somma relativa al costo unitario di ogni singola prestazione che compone l’ALL. 3 Offerta economica.
La base di gara sopra indicata è stata così quantificata convenzionalmente al fine di consentire all’operatore economico di redigere la propria offerta economica mediante il sistema STELLA (che consente soltanto di indicare il prezzo ribassato).
Il ribasso individuato dalla Stazione appaltante partendo dall’offerta economica mediante sistema STELLA (che dovrà essere coincidente con il ribasso unico e il prezzo ribassato complessivo delle prestazioni che compone l’All. 3 – Offerta Economica) consente alla stessa di procedere alla formulazione della graduatoria.
Tuttavia, si ribadisce, che per la presente procedura di gara e per l’esecuzione del contratto successivo 32
(compresi i singoli appalti specifici/ordinativi, salva l’ipotesi di prodotto non quotato dall’operatore, a cui sarà invece applicata la più elevata percentuale di ribasso offerta sul singolo prodotto nell’elenco di cui all’All. 3 stesso) si prenderà a riferimento unicamente il ribasso medio indicato dell’All. 3 – Offerta Economica; il prezzo a base di gara sopra indicato è puramente convenzionale e, lo si ripete, specificato soltanto per esigenze di espletamento della gara mediante sistema STELLA e che, invece, il valore del presente accordo quadro rimane quello di cui all’art. 2 del Capitolato d’oneri.
NB. Nella residuale ipotesi in cui alcune voci dell’elenco dei prodotti non siano state quotate dall’operatore aggiudicatario nell’All. 3, alla fornitura dei suddetti prodotti sarà applicata la più elevata percentuale di ribasso offerta in sede di gara sui prodotti di cui al medesimo all’All. 3.
2. Congiuntamente all’offerta economica generata dal sistema STELLA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l’apposito all’All. 3 al Disciplinare di gara in cui indicherà (riproducendo l’offerta economica generata da STELLA) i seguenti elementi:
a) i prezzi unitari offerti sugli importi dei prezzi unitari posti a base di gara dall’Amministrazione nell’All. 3 del presente disciplinare;
b) il ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti);
c) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera b) sull’importo posto a base di gara individuato dall’Amministrazione di € 67.912,31, XXX xxxxxxx;
d) gli oneri della sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 e smi;
e) costi della manodopera
N.B. il prezzo complessivo offerto nell’ALL. 3 dovrà coincidere con il prezzo complessivo indicato dall’operatore economico nell’apposito modulo di offerta economica predisposto automaticamente dal sistema STELLA.
L’offerta economica (Offerta economica di STELLA + All. 3 –Offerta Economica), a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere, prevarrà quest’ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime o incomplete.
N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d’asta) con il limite di 2 cifre 33 decimali dopo la virgola; pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche a fronte di un’unica offerta presentata, purché valutata idonea e conveniente.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare il presente appalto laddove le offerte presentate venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica (max 70 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 1 – Caratteristiche qualitative | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti in termini di : design, finiture, varietà dei colori disponibili su campionario, qualità dei sistemi di assemblaggio, accessoriabilità, funzionalità, fruibilità | 7 | Punteggio discrezionale |
34
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 2 - Caratteristiche tecniche | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti in termini di qualità del materiale utilizzato (spessori, qualità dei materiali componenti e degli accessori, certificazioni dei materiali, aspetti tecnici innovativi) livello di resistenza (alla compressione, all'umidità, all'abrasione, all'urto, alle macchie) | 10 | Punteggio discrezionale |
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 3- Qualità - beni sale tv/studio/uffici | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti - rispetto a quelli indicati nel capitolato – in termini di qualità del materiale utilizzato, tecniche di lavorazione, qualità dei sistemi di assemblaggio, cura delle finiture, bordature, effetto | 10 | Punteggio discrezionale |
estetico, funzionalità, utilità degli accessori, livello di resistenza (alla compressione, all'umidità, all'abrasione, all'urto, alle macchie) e alla comodità delle sedute |
ELETTRODOMESTICI E CUCINE
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 4 – Caratteristiche qualitative mobili e pensili | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti - rispetto a quelli indicati nel capitolato - in termini di qualità del materiale utilizzato, tecniche di lavorazione, spessori, qualità dei sistemi di assemblaggio, cura delle finiture, bordature, effetto estetico, funzionalità, utilità degli accessori, livello di resistenza (alla compressione, all'umidità, all'abrasione, all'urto, alle macchie, al fuoco) | 10 | Punteggio discrezionale |
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 5 – Caratteristiche qualitative cucine in acciaio | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti - rispetto a quelli indicati nel capitolato - in termini di: spessori delle lamiere; modularità, completezza (lavelli, tavoli, pensili, ecc. ) cerniere e movimento cassetti; sportelli a scorrimento o a battente. Singole strutture “free standing” per zona cottura, sono lavaggio, e zona preparazione. | 10 | Punteggio discrezionale |
35
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 6 - Caratteristiche qualitative cucine non in acciaio | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti - rispetto a quelli indicati nel capitolato - in termini di qualità del materiale utilizzato, cerniere e movimento cassetti, cura delle finiture, effetto estetico, funzionalità, utilità degli accessori, | 10 | Punteggio discrezionale |
livello di resistenza (alla compressione, all'umidità, all'abrasione, all'urto, alle macchie, al fuoco ). |
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 7 - Elettrodomestici | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire i migliori prodotti - rispetto a quelli indicati nel capitolato - in termini di contenimento dei consumi energetici, qualità del materiale utilizzato, qualità dei sistemi di assemblaggio, se ad incasso, effetto estetico, funzionalità, utilità degli accessori, livello di resistenza (all'abrasione, all'urto, alle macchie). Relativamente agli elettrodomestici la classe Energetica (A,A+,A++)e se di primaria marca | 8 | Punteggio discrezionale |
Criteri di valutazione | max punti | Modalità di attribuzione del punteggio |
Criterio 8 - Migliorie | ||
Si considera migliore la proposta che permette di offrire il risultato migliore, per aspetti non ricompresi negli altri criteri di valutazione, quali ad esempio: ottimizzazione della progettazione dell’arredo, modifica di strutture in possesso dell’ente per adattare piani di cottura, lavelli, forni o altro; progettazione ambiente cucina con ottimizzazione degli spazi e degli arredi già presenti; arredi dedicati ai portatori di handicap, etc. | 5 | Punteggio discrezionale |
36
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara6.
6Vedasi paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
L’attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di seguito indicati.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | G…. | N | 37 | |
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AN | |
B | BC | BD | BE | BF | BG | BN | ||
C | CD | CE | CF | CG | CN | |||
D | DE | DF | DG | DN | ||||
E | EF | EG | EN | |||||
F | FG | FN | ||||||
N –1 | …. |
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:
si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
N. B. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “Valore Soglia dei Ribassi” del sistema STELLA:
𝑆𝐸 [𝑅𝑜𝑓𝑓≤𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]𝐴𝐿𝐿𝑂𝑅𝐴 𝑃=𝑃𝑚𝑎𝑥∗[𝑋∗𝑅𝑜𝑓𝑓𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]
𝑆𝐸 𝑅𝑜𝑓𝑓>𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝐴𝐿𝐿𝑂𝑅𝐴 𝑃=𝑃𝑚𝑎𝑥∗{𝑋+(1−𝑋)∗[(𝑅𝑂𝑓𝑓−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)/𝑅𝑚𝑎𝑥𝑂𝑓𝑓−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]}
dove:
𝑋:0,90;
𝑃𝑚𝑎𝑥:corrisponde al punteggio massimo;
𝑅𝑜𝑓𝑓:corrisponde al ribasso Offerto;
𝑅𝑚𝑎𝑥𝑜𝑓𝑓:corrisponde al ribasso massimo offerto;
𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎: corrisponde alla Media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti. 38
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore7
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a) = ∑ n [Wi * V (a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
7Vedasi paragrafo VI punto 1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta “virtuale” pubblica sulla piattaforma X.XXX.XX. avrà luogo il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 10:30 con modalità pubblica sul Sistema. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta “virtuale” pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma X.XXX.XX. nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito di DiSCo, almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare il tempestivo inserimento della domanda nel Sistema dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
N.B. Per assicurare la regolarità e la celerità dello svolgimento della gara e delle relative sedute virtuali, 39 a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento delle attività in presenza, si potrà procedere alle attività del RUP (e degli uffici ausiliari al RUP) mediante videoconferenza o altra modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei rispettivi verbali.
Successivamente il RUP, e/o apposito ufficio-servizio incaricato, procederà a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
NB. La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice (che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al “Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 7 del 30 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 40 composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica “virtuale”, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Ove ritenuto opportuno, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento dell'attività in presenza presso il medesimo luogo e per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, è possibile che le attività della Commissione di gara abbiano luogo anche in videoconferenza o altra modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei propri verbali, attraverso cui svolgere tutte le operazioni di propria competenza.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione tramite la piattaforma del sistema di e-procurement assegnerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 41 caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi anche, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute inidonee.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
42
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
L’Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, effettuata esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice.
La verifica del possesso di detti requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati
citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (v. art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
I Requisiti generali sono comprovati attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.
I Requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione come specificato nell’art. 7 del presente Disciplinare, cui si rinvia.
NB. Per le verifiche antimafia trova applicazione l’art. 3 co. 2 e xx. xxx x.x. x. 00/0000 xxxx. in L. n. 120/2020 e come modificato da ultimo dalla L. n. 108/2021, secondo cui: “2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da
completarsi entro sessanta giorni.. 43
3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di indagine” gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante;
- dichiarazione per obblighi privacy.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e le altre spese, come sotto dettagliato.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
44
La stipula del contratto avrà luogo una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e art. 16 del Capitolato d’oneri nonché le Polizze assicurative RCT/RCO e le altre garanzie richieste ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’oneri.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
24.1 VERIFICHE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI” PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI8
Adempimenti cui è tenuto l’aggiudicatario in ordine al rispetto dei CAM:
45
- Sostanze pericolose: l’aggiudicatario deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6 di cui all’art. 3.2.1 del “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017. Aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla
G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori.
Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 di cui all’art. 3.2.1 del “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017. Aggiornamento dell’All.
2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord.
n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.
8 Si veda il DM 3 LUGLIO 2019 che ha introdotto le seguenti modifiche (da ritenersi prevalenti in caso di refusi nel corpo del presente Disciplinare):
• la sostituzione del riferimento all’uso del nickel e del cromo nel paragrafo 3.2.1 punto 6, relativo alle Sostanze pericolose contenute nei componenti, parti o materiali usati per la fabbricazione degli arredi, con la dicitura <<non deve essere placcato con cadmio>>;
• la modifica della tabella del paragrafo 3.2.3, relativa ai Contaminanti nei pannelli di legno riciclato, in cui mancavano i simboli degli elementi chimici e una specifica inerente il creosoto, che deve essere identificato attraverso il Benzo(a)pirene;
• la modifica del valore del limite del cromo del paragrafo 3.2.5, relativo ai Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle, che è stato sostituito da ≤ 2 a
≤ 200; infine:
• la modifica del tempo di durata della prova nel paragrafo 3.4.1 relativo alla Emissione di composti organici volatili.
- Emissione di formaldeide da pannelli: l’aggiudicatario deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)9 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.
- Contaminanti nei pannelli di legno riciclato: l’aggiudicatario deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.
- Contenuto di composti volatili: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l’aggiudicatario deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.
- Residui di sostanze chimiche per tessili: l’aggiudicatario deve presentare i rapporti di prova di seguito elencati per i prodotti tessili rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dall’ impresa aggiudicataria offerenti o dai loro fornitori di materiale:
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-Sostenibilità e legalità del legno: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:
▪ per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
9 JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method.
▪ per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)10, FSC® misto (oppure FSC® mixed)11 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)12 o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
-Plastica riciclata: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® , Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
-Rivestimenti: l’aggiudicatario deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’appendice I del “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017. Aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011), che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.
-Materiali di imbottitura: l’aggiudicatario deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II del “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla
G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017. Aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di 47
arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).
-Requisiti del prodotto finale: l’aggiudicatario deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.
-Disassemblabilità: l’aggiudicatario deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.
-Imballaggio: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o dimateriali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio,
10 FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001).
11 FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSCSTD-40-007); Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001.
12PEFC™: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei
prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d’uso del logo PEFC™ –Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).
come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un’etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC®Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
- Garanzie relative:
Arredi: l’aggiudicatario deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia che fornirà a partire dalla data della certificazione della verifica di conformità con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.
Elettrodomestici:
• Servizio di assistenza e manutenzione: l’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che indichi chiaramente il periodo del servizio di assistenza e manutenzione dalla data della certificazione della verifica di conformità.
• Garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio: l’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che indichi chiaramente il periodo di garanzia dalla data della certificazione della
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Titolare del Trattamento dei dati è DISCO, xxx X. xx xxxxxx 00-00/X 00000 Xxxx (xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).