COMUNE DI CASTIADAS
COMUNE DI CASTIADAS
COMUNU DE CASTIADAS
CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALESTRA COMUNALE” SITO IN LOCALITA’ OLIA SPECIOSA.
ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’utilizzo dell’impianto in concessione è da intendersi concesso nei periodi e/o orari in cui non è impiegato/fruito per finalità scolastiche: queste ultime vantano priorità rispetto all’utilizzo extrascolastico organizzato dai “promittenti concessionari”. L’impianto potrà essere utilizzato per allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee; le manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre, ecc.) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti. Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione comunale;
L’interesse espresso dall’Associazione Sportiva (in forma singola o in forma di associazione temporanea) verrà inteso per l’intero impianto sportivo (Sala Grande + Sala Spinning). La gestione dovrà garantire l’uso più completo, aperto ed equo dell’impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e garantendo prioritariamente la continuità nello svolgimento delle discipline già praticate nell’impianto.
ART. 2 FASCIA ORARIA DI APERTURA.
Nel periodo di affidamento in concessione il Concessionario avrà l’obbligo di assicurare l’apertura continuativa, secondo un calendario da concordare con l’Amministrazione comunale e compatibilmente con l’utilizzo dell’impianto sportivo per i fini scolastici, da parte dell’Istituto Onnicomprensivo Castiadas-Villasimius, e/o per manifestazioni sportive, sociali e culturali eventuali, organizzate dal Comune.
ART. 3 CUSTODIA DURANTE GLI ORARI DI ATTIVITA’ IN CALENDARIO.
Deve essere assicurata la presenza costante durante i periodi di attività, anche nel caso di utilizzo da parte di terzi nonché, alla chiusura giornaliera, nonché la corretta attivazione del dispositivo antifurto con obbligo di comunicazione del nominativo dell’addetto individuato per tali attività.
ART. 4 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DEGLI ARREDI E DELLE AREE VERDI.
Al Concessionario compete la manutenzione ordinaria, che comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento delle finiture degli edifici e di mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti e di ogni elemento facente parte dell’unità immobiliare o dell’intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza e la manutenzione del verde.
ART. 5 SPESE PER LE UTENZE.
Le spese per le utenze (elettriche e idriche) sono a carico del Concessionario. Fermo restando che tali utenze sono e restano intestate al Comune di Castiadas, i relativi oneri sui consumi sono posti a carico del Concessionario. le Associazioni concessionarie, singole o raggruppate, dovranno provvedere al versamento di una quota trimestrale anticipata determinata in modo che venga assicurato il recupero dei suddetti costi secondo il seguente criterio di ripartizione:
- pari a € 2.520,00 in ragione di ciascun anno, ripartito in parti uguali tra tutte le Associazioni concessionarie per l’uso della sala spinning in ragione dell’utilizzo richiesto;
- pari a € 2.040,00 in ragione di ciascun anno, ripartito in parti uguali tra tutte le Associazioni
concessionarie per l’uso della sala palestra in ragione dell’utilizzo richiesto.
Le Associazioni concessionarie, singole o raggruppate, dovranno provvedere a versare la suddetta quota in forma anticipata per ogni trimestre. Il ritardo nel pagamento e/o il mancato pagamento comporteranno la revoca della concessione in uso secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione impianti sportivi.
ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE PER EVENTUALI DANNI A COSE E A PERSONE.
Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili RCT/RCO per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell’impianto ed in ogni caso verso terzi per sinistro, per persona, e per danni a cose; dovrà inoltre produrre, prima di accedere all’impianto, idonea assicurazione a copertura dei rischi di danni e incendio del fabbricato per un valore di 800.000,00 euro. Dovrà inoltre rilasciare all’Amministrazione comunale apposita dichiarazione liberatoria ove la stessa sia sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale conseguente a fatti avvenuti nell’impianto durante le ore di utilizzo.
ART. 7 OBBLIGO DI DEPOSITO CAUZIONALE.
Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi, il Concessionario, a garanzia degli obblighi manutentivi e di corretto uso del bene, dello “stato di fatto” secondo cui sarà “concesso” l’impianto sportivo e, successivamente, “restituito”, dovrà costituire, all’atto di stipula della convenzione, deposito cauzionale o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primari istituti o intermediari finanziari, costituente obbligazione autonoma di garanzia e munita della clausola di pagamento a semplice richiesta con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, il cui importo sarà commisurato al valore del singolo impianto dato in concessione secondo una relazione di stima redatta dall’Ufficio tecnico, secondo quanto disposto dall’art. 8 del vigente Regolamento di gestione degli impianti sportivi;
ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE.
L’affidamento in concessione avrà la durata di anni TRE con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula della convenzione.
ART. 9 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.
La gestione dell’impianto sportivo in concessione è affidata in esclusiva al Concessionario. Sono a carico del Concessionario:
1) fascia oraria di apertura: l’impianto dovrà funzionare tutto l’anno. Il Concessionario, prima dell’inizio di ogni stagione agonistica o anno solare, dovrà predisporre il calendario di apertura e di utilizzo che dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale; l’impianto dovrà rimanere chiuso per il tempo occorrente all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari;
2) custodia durante gli orari delle attività in calendario: la custodia dell’impianto durante gli orari di attività autorizzati spetta al Concessionario il quale dovrà comunicare all’Ente il nominativo ed il recapito del personale o socio addetto a tale compito;
3) pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, dei beni mobili e delle aree verdi;
4) spese per le utenze elettrica e idrica e ogni eventuale ulteriore utenza che dovesse essere successivamente attivata;
5) coperture assicurative per eventuali danni a beni e impianti;
6) il Concessionario dovrà indicare e comunicare obbligatoriamente al Comune il soggetto in possesso delle abilitazioni per l’uso del defibrillatore come sistema salvavita durante le ore di utilizzo dell’Impianto;
7) sono a carico del Concessionario gli oneri relativi al ripristino o alla sostituzione, a regola d’arte, degli oggetti danneggiati, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, per qualsiasi danno arrecato dagli atleti e dal pubblico alle attrezzature ed agli impianti tecnici durante lo svolgimento delle attività (corsi, allenamenti, partite, manifestazioni, ecc.). Il Concessionario, inoltre, risponderà direttamente agli altri soggetti che usufruiscono dell’impianto sportivo nel caso in cui questi abbiano a subire un danno per una eventuale interruzione dell’attività, causata dal danneggiamento dell’attrezzatura (impossibilità di effettuare una gara già programmata, spostamento gare, o quant’altro);
8) il Concessionario è tenuto a svolgere solo quelle attività contenute nella richiesta di concessione, nei giorni e orari programmati in accordo con l’Ente e non può, di propria iniziativa, organizzare attività di cui non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici competenti;
9) il Concessionario è tenuto a rispettare, in relazione alla presenza di pubblico nell’impianto, le disposizioni vigenti in materia di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive; è altresì tenuto ad attenersi scrupolosamente all’applicazione dei vigenti protocolli di sicurezza di cui alle Linee Guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06.08.2020 – 20/151/CR10-a/COV19 allegate al DPCM 07.08.2020, fin quando permarranno le condizioni di emergenza sanitaria che ne richiedono l’applicazione;
10) la gestione degli impianti non potrà essere effettuata per uso diverso da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto usando la massima diligenza; dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili e compatibili con la natura dell’impianto oggetto della concessione. Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell’ambito della gestione del servizio. E’ altresì responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa o negligenza, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale;
11) il Concessionario potrà effettuare delle migliorie agli impianti, a proprio carico, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo dell’organo esecutivo. Il Comune potrà eventualmente decidere di concorrere in tutto o in parte al cofinanziamento degli interventi di miglioramento;
12) in caso di rinuncia di spazi assegnati il Concessionario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno le procedure di riassegnazione, al fine di consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso dell’impianto.
ART. 10 ONERI A CARICO DEL COMUNE.
1) Restano a carico del Comune: la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature; gli interventi straordinari sull’impianto di illuminazione; le altre spese non espressamente poste a carico del concessionario;
2) il Comune si riserva il diritto di utilizzare l’impianto sportivo e le attrezzature correlate per ogni attività compatibile, nonché l’assegnazione ad altri soggetti di spazi per attività sportive occasionali e l’utilizzo dello stesso per manifestazioni di carattere culturale promosse direttamente dallo stesso o da parte di terzi e dell’attività scolastica in ogni caso senza pregiudicare l’attività già programmata;
3) rimane a carico del Comune la titolarità delle utenze elettriche e idriche. Il Concessionario dovrà provvedere al versamento di una quota trimestrale anticipata determinata in modo che venga assicurato il ristoro dei suddetti costi;
4) il Comune si obbliga a produrre la documentazione autorizzativa iniziale prescritta dalle vigenti disposizioni normative. Qualora si rendessero necessari lavori per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, l’Amministrazione darà corso alle procedure di legge per ottenere il risarcimento. Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell’impianto, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata comunicazione al Comune al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente. Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando, previa relativa assunzione di impegno di spesa, il Concessionario ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall’Ufficio Tecnico Comunale.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.
E’ fatto divieto al Concessionario di far subentrare nella concessione o a qualunque altro titolo persone o Enti di qualsiasi natura nella gestione dell’impianto. La concessione si intende risolta di diritto qualora il Concessionario ceda ad altri a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la gestione dell’impianto e delle attività connesse. In caso di inosservanza del divieto di subconcessione o di cessione a qualsiasi titolo, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale per la risoluzione del contratto di concessione, si darà corso anche alle azioni di risarcimento per l’eventuale danno ulteriore.
DECADENZA E REVOCA.
Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all’assegnazione di impianti nel successivo triennio, quando si verificano le seguenti condizioni: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal vigente Regolamento; 3. ripetuta
inosservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggiamenti intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
Nessun indennizzo ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi suindicati.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni tali da pregiudicare l’esercizio delle attività e dei servizi, sia in ordine a situazioni di carattere igienicosanitario, sia sotto il profilo della gestione. Nei casi di grave inadempienza, quale il mancato assolvimento dei lavori di manutenzione ordinaria, che verrà accertata dagli uffici comunali, si darà luogo alla risoluzione del contratto con la sola formalità della preliminare contestazione dell’inadempienza, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario e fatte salve ogni ragione ed azione per rivalsa danni in conseguenza dell’inadempimento. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato al Concessionario.
REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.
Tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi in genere, le spese contrattuali e di registrazione conseguenti all’affidamento in concessione ed alla stipula della convenzione sono a totale carico del Concessionario.
CONTROVERSIE.
In caso di controversia trovano applicazione i disposti di legge e, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, competente sarà il Foro del Tribunale di Cagliari.
NORME DI RINVIO.
Ove non espressamente disciplinato, si applicano le norme che regolano le concessioni amministrative per quanto attiene l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità comunale nonché alle disposizioni del Codice Civile per quanto concerne i rapporti contrattuali scaturenti dalla convenzione di gestione.
Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia e alle disposizioni del Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi.