CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – MERCATO LIBERO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito anche CGF), con i relativi Allegati (Condizioni Tecnico Economiche e Scheda Sintetica) unitamente alla richiesta di fornitura disciplinano la somministrazione di gas naturale presso il punto di riconsegna (di seguito PDR) e/o di energia elettrica presso il point of delivery (di seguito POD) da parte di Chiurlo Srl – (società a Socio Unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Xxxxxxx Spa, con sede in xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) e con partita iva 01274390309 – REA 164676 UD) al Cliente identificato nella Richiesta di Fornitura, per gli usi consentiti e indicati con le modalità riportate dal Cliente nella medesima richiesta di fornitura. Il servizio di vendita di gas naturale e/o energia elettrica è regolato oltre che dalle presenti CGF anche dalle norme emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) o da altri enti e organismi pubblici competenti in materia.
Con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura, il cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGF, nonché l’applicabilità delle stesse al rapporto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del contratto.
Il Cliente dichiara che l’energia elettrica e/o il gas naturale oggetto del contratto saranno utilizzati esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Richiesta di fornitura e per gli usi ivi indicati, e non saranno utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti al/ai POD e/o PDR stessi, né saranno ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. L’energia elettrica e il gas naturale forniti da Chiurlo avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente. Il Cliente s’impegna a comunicare al fornitore tutti i dati riportati sulla Richiesta di fornitura e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica. In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e preventivamente all’esercente la vendita ogni modifica riguardante il tipo di utilizzo del gas naturale e/o energia elettrica, le modalità di somministrazione, la destinazione d’uso, l’eventuale cambio di ragione sociale e/o tipologia societaria e ogni altro ulteriore elemento riguardante la presente richiesta di fornitura.
Il Cliente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti di sua proprietà/disponibilità sono conformi alle norme in materia e alle vigenti disposizioni di legge anche in materia di sicurezza.
La somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica avviene in modo continuo, senza interruzioni alle seguenti condizioni, in conformità alle disposizioni vigenti emanate dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) e nel rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale consultabili sul sito dell’ARERA (xxx.xxxxx.xx) e sul sito di Chiurlo Srl (xxx.xxxxxxx.xx). In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, Chiurlo corrisponderà al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, gli indennizzi corrispondenti.
2. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La Richiesta di fornitura e gli allegati necessari alla conclusione del contratto possono essere trasmessi al fornitore su supporto cartaceo o mediante trasmissione telematica o mediante compilazione on-line o ulteriore supporto durevole.
La Richiesta di fornitura si intende irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile, fatta salva la possibilità del Cliente, che ne abbia diritto, di esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza motivazioni come previsto dall’art. 12 del Codice di Condotta Commerciale allegato alla Delibera ARG/com 366/18 ARERA, entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data della conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R a Chiurlo S.r.l. a socio unico xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) o a mezzo fax al numero 0000 000000 o a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx e/o xxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx.
La richiesta di fornitura è valida per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; scaduto tale temine senza che sia intervenuta la comunicazione di conclusione del contratto o comunque l’attivazione della fornitura, la richiesta di fornitura diverrà inefficace.
Il contratto si perfeziona nel momento in cui il cliente riceve l’accettazione della proposta ovvero nel momento in cui la fornitura viene comunque attivata.
Resta inteso tra le Parti che la fornitura può essere in ogni caso condizionata:
- al ricevimento della documentazione contrattuale completa in ogni sua parte, correttamente e integralmente compilata in modo leggibile e debitamente sottoscritta dal cliente in tutti gli appositi campi
- all’esito favorevole delle verifiche di fattibilità tecnica
- all’esito delle valutazioni sul merito creditizio del cliente (credit check);
- all’attivazione da parte del Distributore Locale del servizio di distribuzione di gas naturale presso il PDR e/o di energia elettrica presso il POD;
- alla circostanza che, al momento dell’attivazione del servizio, il PDR e/o il POD risultino sospesi per morosità ovvero sia in corso una procedura diretta alla sospensione per morosità. In tal caso, ai sensi dell’art. 7.2 della Delibera ARG/elt 04/08 dell’ARERA, il fornitore si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching;
- al fatto che il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di vendita e/o che non provenga dai servizi di ultima istanza/default/salvaguardia;
- al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l’avvio del servizio che il Cliente deve trasmettere a tal fine;
- al fatto che la richiesta di fornitura riguardi aree territoriali servite dall’esercente la vendita;
e avverrà in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei tempi tecnici richiesti dal Distributore Locale anche ai fini del subentro nelle forniture.
Nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra-contrattuale, sorgerà in capo al fornitore come conseguenza della mancata accettazione della Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti di dell’esercente la vendita in tale ipotesi.
3. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile e nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’ARERA nonché compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Ove il PDR e/o POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell’ultimazione dell’allacciamento e a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti.
Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di pressione, micro interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore Locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’esercente la vendita e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti.
Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’esercente la vendita e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti.
In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà esser imposto all’esercente la vendita di garantire modalità alternative di somministrazione.
Il Cliente riconoscerà a Chiurlo S.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Chiurlo S.r.l., un ulteriore corrispettivo cd “Contributo di connessione” di importo massimo pari a euro 27,50 + iva di legge (ventisetteeurocinquantacentesimi). Il corrispettivo suddetto sarà applicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenzialità di un sito già attivo, etc.
L’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R o PEC da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore potrà altresì interrompere la fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore. Le interruzioni di fornitura di cui al presente articolo non daranno luogo a riduzioni del prezzo convenuto né a risarcimento dei danni né a risoluzione del Contratto.
4. DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA FORNITURA E RECESSO
Il Contratto ha durata indeterminata. La fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale è condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e dispacciamento dell’Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione del Gas Naturale e avviene compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi del Cliente verso precedenti fornitori. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione di Gas Naturale, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile; in tale caso il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti la ritardata attivazione della fornitura e, in caso di fornitura relativa ad una pluralità di POD e/o PDR, si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei POD/PDR per i quali l’attivazione risulta già possibile. In questo caso, l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della fornitura per il primo di essi. In caso di Richiesta di Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale, qualora, per cause non imputabili al Fornitore, non sia possibile l’attivazione congiunta, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo in relazione all’Energia Elettrica o al Gas Naturale. In questo caso, l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della prima fornitura. La data di attivazione della fornitura verrà indicata sulla lettera di xxxxxxxxx.
Nel caso di cambio venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al venditore entrante, ovvero all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante da quest’ultimo individuato, apposita procura a recedere in nome e per conto suo, dal contratto col venditore uscente. Il Cliente di piccole dimensioni, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto. Per cliente di piccole dimensioni si intende il cliente finale di energia elettrica e/o gas naturale di cui: o all’articolo 2.3, lettera a) del TIV e all’articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; o all’articolo 2.3, lettera c) del TIV e all’articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 smc; In questi casi il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII (se energia elettrica) o al precedente fornitore (se gas naturale) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Tutti i recessi pervenuti entro il giorno 10 del mese saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo. Diversamente saranno efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo.
In caso di recesso esercitato per disattivazione del punto di prelievo, sia per energia elettrica che gas naturale il Cliente è tenuto a inviare al fornitore comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla decorrenza della disattivazione.
Per i clienti che non siano di piccole dimensioni nel senso sopra specificato avranno facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 12 (dodici) mesi da comunicarsi esclusivamente a mezzo Raccomandata AR e/o PEC.
Qualora il Cliente abbia sottoscritto un contratto che prevede la fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale, il Cliente avrà facoltà di recedere da entrambe o da una sola delle forniture. In quest’ultimo caso, la comunicazione di recesso dovrà specificare a quale fornitura è riferita. In tal caso, il contratto rimarrà efficace limitatamente alla fornitura non oggetto di recesso. In mancanza di specificazione, il recesso si intenderà relativo ad entrambe le forniture.
Qualora il Cliente non rispetti i termini o le modalità di esercizio del diritto di recesso, quest’ultimo non potrà intendersi validamente esercitato e, pertanto, il Fornitore avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di: a) proseguire nella fornitura o riattivare la stessa, in caso di disattivazione da parte del Distributore, compatibilmente con i tempi tecnici dei Distributori di Gas Naturale e/o Energia Elettrica ricevendo sin d’ora espresso mandato da parte del Cliente per la riattivazione della/e fornitura/e nonché ad addebitare al Cliente gli eventuali costi per la riattivazione e la mancata erogazione della fornitura;
b) addebitare al Cliente una penale pari a 300,00 €/PDR nel caso di clienti con consumi effettivi di gas non superiori a
200.000 smc e pari a 1.000,00 €/PDR nel caso di clienti con consumi effettivi di gas superiori a 200.000 smc per ogni mese di preavviso non rispettato; c) addebitare al Cliente una penale pari a 500,00€/POD nel caso di clienti alimentati in Bassa Tensione e pari a 1.500,00 €/POD nel caso di clienti alimentati in Media Tensione per ogni mese di preavviso non rispettato. Fermo restando l’impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di trasporto e dispacciamento, restano in ogni caso a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi e/o oneri che i rispettivi Distributori o il Trasportatore dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso per la somministrazione di gas naturale, non risultino possibili la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione, rimarranno a carico del Cliente oneri, spese e addebiti inerenti i consumi di gas naturale e di quant’altro dovuto (i.e. corrispettivi richiesti dal Distributore).
Xxxxxxx Xxx avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente Finale. Il diritto di recesso di cui al presente articolo è esercitabile in qualsiasi momento.
5. MANDATI PER SERVIZI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE E RAPPORTI CON IL PRECEDENTE FORNITORE
Per l’erogazione di Gas Naturale ai PDR indicati dal Cliente, quest’ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell’art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di vettoriamento con il Distributore e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il Trasportatore Nazionale e per tutto quanto necessario all’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del Gas Naturale.
Per l’erogazione di Energia Elettrica ai POD indicati dal Cliente, quest’ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell’art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con TERNA e per tutto quanto necessario all’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione dell’Energia Elettrica.
Il Cliente conferisce a titolo gratuito mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione della Condizioni Tecniche allegate al contratto di Trasporto il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo, richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore, inerente la connessione alla reta dei propri siti e impianti.
Relativamente alla fornitura di energia elettrica, eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, di cui al TIC, dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore che opererà in qualità di mandatario; il Fornitore applicherà al Cliente, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC, ove applicati dal Distributore, un contributo in quota fissa pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della delibera 156/07 e
s.m.i. dell’ARERA, per ciascuna prestazione relativa a: voltura, subentro, posa di contatore, modifica impianto, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di trasporto, Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica comprensivi delle componenti relative agli oneri generali di sistema così come previsti dal TIT, corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicata in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Cliente. Parimenti saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalla delibera dell’ARERA n. 111/06 e dal TIS ed applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa ARERA, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nella misura stabilita dall’ARERA ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusivamente nei confronti del Distributore e/o del gestore della rete competente.
Relativamente alla fornitura di gas naturale, per eventuali richieste di prestazioni (nello specifico voltura, subentro disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, posa contatore, modifica impianto) il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale, un corrispettivo di importo massimo pari a euro 27,50+iva di legge (ventisetteeurocinquantacentesimi) oltre a quanto eventualmente dovuto al Distributore.
Il Cliente potrà invece inviare sia al Fornitore sia al Distributore Locale, a sua scelta, reclami scritti e richieste scritte di informazioni di cui all’art. 50 del TUDG-RQDG relativi al servizio di distribuzione. Il Fornitore trasmette le richieste del Cliente al Distributore Locale, che comunque rimarrà responsabile per l’esecuzione (o la mancata esecuzione) delle prestazioni richieste. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi richiesti dal Distributore Locale per lo svolgimento delle prestazioni richieste - direttamente o per il tramite del Fornitore. Qualora il Fornitore provveda al pagamento di tali costi, il Cliente sarà tenuto a rimborsarli al Fornitore. Il Cliente manleva sin d’ora e mantiene il Fornitore indenne da ogni responsabilità, costo, onere, conseguenza negativa, anche nei confronti di terzi, che possano derivare dallo svolgimento del mandato di cui al presente articolo, con specifico ma non esaustivo riferimento ad eventuali disservizi o ritardi nella fornitura di cui al Contratto a causa delle attività, relative all’intervento richiesto, poste in essere da parte del Distributore Locale. Per lo svolgimento delle attività precedenti il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rilasciare a Chiurlo srl tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza e previsto in tali contratti accettandone fin d’ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti.
Tutte le eventuali variazioni della normativa relativa ai servizi citati nel presente articolo o l’importo dei corrispettivi previsti
saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta involta, adeguato alle nuove regole vigenti.
I mandati di cui sopra sono a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi
necessari per l’esecuzione dei mandati e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in
proprio nome. I mandati di cui sopra sono a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi necessari per l’esecuzione dei mandati e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Fornitore accetta i suddetti mandati attraverso l’esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il Distributore per l’attivazione dei punti di prelievo dandone successiva comunicazione al Cliente. I mandati cesseranno alla data di risoluzione del Contratto per qualsiasi causa avvenuta.
Il Cliente conferisce sin d’ora mandato a titolo gratuito al fornitore affinché quest’ultimo comunichi al precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas Naturale la volontà di recesso del Cliente ed effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa in vigore e tali da garantire l’attivazione della fornitura in una data non antecedente a quella indicata dal cliente. Indipendentemente dal conferimento del mandato di cui al precedente comma, di ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e il precedente fornitore relativa ad inadempimenti o a cause di qualsiasi altra natura sarà tenuto a rispondere il solo Cliente, che espressamente manleva il Fornitore da ogni responsabilità a seguito del recesso per cambio esercente in relazione ai rapporti giuridici derivanti dal precedente contratto di fornitura. Il Cliente terrà pertanto manlevato e indenne il Fornitore per ogni danno, costo o spesa derivanti o comunque connessi al precedente contratto di fornitura.
L’esercente la vendita, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA/GSE o da altri organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. In ogni caso, il Cliente si impegna, per tutta la durata del contratto, a non partecipare in proprio alle assegnazioni di cui al punto precedente e, qualora ritenuto necessario dall’esercente la vendita, a rilasciare apposito mandato gratuito scritto a quest’ultimo, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate. I corrispettivi indicati nell’allegato delle condizioni tecnico economiche includono i benefici derivanti dall’assegnazione di diritti di importazione e XXX0.Xx valorizzazione di tali benefici è subordinata al permanere sulle assegnazioni Import e CIP6, per tutti gli anni di durata del contratto, le medesime regole e meccanismi suindicati; in caso di modifiche, anche parziali di tali assegnazioni, l’esercente la vendita ed il Cliente ridefiniranno l’importo del beneficio in oggetto sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.
6. CONDIZIONI ECONOMICHE
Relativamente alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica il prezzo fatturato sarà comprensivo di tutte le componenti indicate nelle Condizioni Tecnico Economiche allegate, che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Relativamente alla fornitura di gas naturale è inoltre prevista l’applicazione: a) di una quota variabile di vendita come componente sostitutiva della quota variabile al dettaglio prevista dal TIVG (ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.) del valore di 0,25
€/smc; b) di un onere di gestione a copertura delle attività commerciali, per qualsiasi tipo di punto di fornitura attivato, del valore di 0,65 €/giorno; c) di una spesa di gestione a copertura delle attività amministrative pari a 2,00 €/fattura per ogni punto di fornitura. Tali corrispettivi potranno essere ridotti in relazione alla tipologia di CTE sottoscritta dal Cliente e/o avuto riguardo all’utilizzo dei sistemi informativi automatizzati da parte del Cliente.
Relativamente alla fornitura di energia elettrica è inoltre prevista l’applicazione: a) di un corrispettivo forfettario, a maggiorazione della componente di dispacciamento variabile, pari ad un valore di 0,05 €/kWh applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, in relazione alle modulazioni e agli sbilanciamenti che si verificano sul sito del Cliente; b) di un onere di programmazione il cui importo è pari ad 0,02 €/kWh applicato ai consumi di energia prelevata; c) di un onere di gestione a copertura delle attività commerciali, per qualsiasi tipo di punto di fornitura attivato, del valore di 0,65 €/giorno; d) di una spesa di gestione a copertura delle attività amministrative pari a 2,00 €/fattura per ogni punto di fornitura. Tali corrispettivi potranno essere ridotti in relazione alla tipologia di CTE sottoscritta dal Cliente e/o avuto riguardo all’utilizzo dei sistemi informativi automatizzati da parte del Cliente.
Ove previsto specificamente nelle Condizioni Tecnico Economiche allegate, potrà essere previsto a carico del cliente, un addebito “una tantum” per la remunerazione delle attività di acquisizione ed inserimento, dell’importo invariabile indicato. Ove previsto specificamente nelle Condizioni Tecnico Economiche allegate, potrà essere previsto, a favore del cliente, un Bonus fedeltà, sotto forma di sconto praticato inizialmente per l’intero importo, e suscettibile di progressivo e definitivo consolidamento ove il rapporto di fornitura non venga risolto per iniziativa del cliente o per fatto a questo imputabile, nei primi dodici mesi di durata decorrenti dalla data di attivazione.
Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
A tutti gli importi fatturati ai sensi del presente Contratto sarà applicata l’IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge.
Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, il fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane di competenza e ad eseguire i versamenti previsti dalla Legge.
Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire apposita dichiarazione. Qualora risulti esente dall’applicazione IVA, dovrà fornire la lettera di intenti. In assenza di comunicazione da parte del Cliente si applicherà il normale regime IVA vigente.
Con la sottoscrizione della presente, il Cliente si assume la responsabilità anche nei confronti dell’erario per un uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica diverso da quello dichiarato.
Chiurlo S.r.l. a Socio Unico si riserva di addebitare al Cliente la componente “Cmor”, derivante da un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi, addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA sull’argomento. Chiurlo S.r.l. a Socio Unico ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall’ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA.
7. VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CONSEGUENTE FACOLTÀ DI RECESSO DEL CLIENTE
Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente recepite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
L’esercente la vendita si riserva il diritto di effettuare variazioni unilaterali al contratto, modificando le condizioni previste nelle presenti condizioni generali di fornitura e nelle condizioni tecnico economiche, nei seguenti casi: a) qualora si renda necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di leggi o delibere dell’ARERA; b) qualora venga meno la possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; c) qualora le condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento subiscano variazioni di particolari entità; d) qualora intervengano modificazioni nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle condizioni tecnico economiche; e) qualora si renda necessario il ricorrere di un giustificato motivo.
Nel rispetto di quanto previsto all’art. 13 della Delibera ARG/com 366/2018, l’esercente la vendita né darà comunicazione al Cliente in forma scritta con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla decorrenza delle predette variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Cliente stesso (è fatto salvo il caso che le norme di legge o i provvedimenti amministrativi impongano una data di applicazione anticipata). Fatta salva prova contraria, la comunicazione dell’esercente la vendita si presume ricevuta dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’informazione, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto inviando formale dichiarazione di recesso all’indirizzo e secondo le modalità indicati nel precedente art. 4.1. Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Economiche, se prevista, il Fornitore Chiurlo srl avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche, sia a mezzo posta ordinaria, a mezzo e-mail, oppure che con avviso in bolletta/fattura oppure comunicazione nell’area web clienti riservata, ove attivata. In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, il Fornitore si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta, nonché la facoltà di definire gli eventuali tempi di decorrenza in caso di accettazione. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione dell’esercente la vendita nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate.
Per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche di cui all’art. 13.5 della Delibera ARG/com 366/2018. si applica
quanto ivi previsto con le modalità di cui all’art. 13.6 della medesima Delibera.
8. RILEVAZIONE E CALCOLO DEI CONSUMI
La rilevazione dei consumi è di competenza e responsabilità dell’impresa di distribuzione che pertanto effettuerà le letture secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa in materia e alla quale il Cliente dovrà rivolgere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura.
Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a disposizione dal Distributore Locale e si intendono validi sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale.
Quale unità di misura sarà utilizzato, per il Gas Naturale, il metro cubo alle condizioni standard (smc). Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, come definito dalla normativa in vigore.
Il Cliente ha la facoltà di comunicare all’esercente la vendita le letture del proprio contatore attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero verde, sito internet, sportelli, ecc.).
Relativamente al consumo di Gas Naturale, l’autolettura, se effettuata nelle “finestre temporali” e con le modalità indicate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore Locale. Il Cliente autorizza l’esercente la vendita a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di consumo dalla stessa rilevati, a
titolo di autolettura. In assenza di autolettura da parte del Cliente o di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato dall’impresa di Distribuzione per le annualità successive. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Relativamente al consumo di Energia Elettrica la fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avverrà sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. In assenza di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato dall’impresa di Distribuzione per le annualità successive. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.
Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell’esercente la vendita e del Distributore Locale l’accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile.
Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati interessi su tali conguagli fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente.
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate di determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura;
e) addebiti per CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi.
Se non diversamente indicato nella richiesta di fornitura, il Fornitore fatturerà al Cliente con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF (Testo Integrato della Fatturazione Elettrica e del Gas Naturale) per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel periodo di riferimento, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Fornitore trasmetterà la fattura via posta elettronica o xxx xxxxx xxxxxxxxx, all’indirizzo e-mail o fisico indicato dal Cliente. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Fornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Fornitore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore.
Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dalle Delibere ARERA n.156/07 e s.m.i (TIV Testo integrato della vendita di energia elettrica) e n. ARG/Gas/64/09 e s.m.i. (TIVG testo integrato della vendita di gas naturale).
Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura entro i termini di pagamento ivi indicati con le modalità indicate nella richiesta di fornitura. Ogni modalità di pagamento diversa dalla formula SDD o MAV bancario, anche se autorizzata per iscritto dal Fornitore, potrà avere un costo aggiuntivo. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 1193 cod. civ., il Fornitore sarà libero di imputare il pagamento secondo i criteri ritenuti più confacenti. Saranno altresì poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivato). Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali oneri che lo stesso dovesse sostenere in relazione alla modifica della disciplina degli sbilanciamenti effettivi nel settore dell’energia elettrica e del bilanciamento nel settore del gas naturale.
Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli
importi dovuti all’esercente la vendita ai sensi del contratto, salvo che nei casi espressamente previsti dall’ARERA.
Sul portale xxx.xxxxxxx.xx è a disposizione dei clienti la guida alla lettura della bolletta.
In caso di ritardi nell'emissione della fatturazione di periodo e/o di chiusura saranno corrisposti al cliente gli indennizzi
disposti dall’ARERA.
Il Cliente, intestatario di più contratti, autorizza il Fornitore a rivalersi delle somme insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Cliente e il Fornitore o società del Gruppo relativo a prodotti disciplinati dalle presenti condizioni generali e/o relativo a servizi/prodotti disciplinati da altre condizioni generali; a tal fine il Cliente acconsente altresì a eventuali compensazioni da parte del Fornitore tra gli insoluti del Cliente di cui al presente contratto ed eventuali crediti del Cliente nei confronti del Fornitore relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente.
10. RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, delle fatture di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta.
Il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati su base annua e al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali se il Cliente è persona fisica privata con contratto ad uso domestico ovvero aumentato di 7 punti percentuali se si tratta di Cliente condominiale o non domestico.
11. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE
Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale di importo pari a due mesi di fornitura a copertura del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente e che verrà restituito dal Fornitore al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura di chiusura qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali previa valutazione dell’esercente la vendita circa l’esatto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.
Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dall’esercente la vendita, il Cliente
sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente la vendita circa l'esatto adempimento da parte del Cliente.
12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è facoltà di quest’ultimo procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PDR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e/o dei PDR in fornitura, nel rispetto delle seguenti modalità:
Fornitura elettrica: messa in mora del Cliente, eventuale riduzione di potenza per utenti in bassa tensione, sospensione della fornitura, interruzione della fornitura secondo la tempistica, la fattibilità e le modalità stabilite dall’allegato A alla delibera ARERA (“TIMOE”).
Fornitura gas: messa in mora del Cliente, sospensione/interruzione della fornitura per morosità ed eventuale chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, cessazione amministrativa, in accordo a quanto previsto dal TIMG.
La lettera di costituzione in mora verrà inviata a mezzo raccomandata o mezzo equivalente a partire dal giorno successivo la scadenza della fattura, e indicherà che, trascorsi i termini minimi previsti dalla normativa dall’invio della stessa, il Fornitore procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ovvero la chiusura del PDR e/o del POD per morosità. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Fornitore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Nel caso di reiterata morosità nei 90 giorni successivi alla sospensione, i tempi della messa in mora e della sospensione del POD/ PDR saranno ridotti in accordo a quanto previsto dall’ art. 3.4 del TIMOE e dell’art. 4.2 bis del TIMG. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. In ogni caso, la comunicazione del Fornitore indicherà le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi. Qualora abbia operato la risoluzione contrattuale per morosità, il Fornitore, a seguito dello switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui alla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.
Relativamente alla fornitura di gas naturale, in caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al distributore, ove quest’ultimo lo richieda a) copia delle fatture non pagate ;b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; c) copia della comunicazione di cui al comma 13.2 unitamente alla documentazione attestante la ricezione
della risoluzione da parte del cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale in accordo a quanto previsto dall’art. 13.7 della delibera 99/11 e s.m.i. (TIMG).
Il Fornitore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente articolo, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. corrispettivo Cmor addebitato dal precedente fornitore e/o addebiti equivalenti
b. agli interessi maturati alla data dell’incasso; c. alle maggiori spese di esazione; d. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità.
A prescindere dalla procedura di cui sopra il Fornitore, in caso di mancato pagamento delle fatture ha facoltà di inviare al Cliente lettere di sollecito addebitandogli un importo di euro 12,50 + iva di legge (dodicieurocinquantacentesimi), oltre le spese di spedizione. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente ha diritto all’indennizzo, secondo quanto stabilito dal TIMG e s.m.i. In tali casi il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.
È prevista, inoltre, la sospensione della fornitura nel caso in cui il Distributore rilevi che l’impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo immediato per l’incolumità del Cliente o di terzi. Sospensioni, interruzioni o variazioni qualitative delle forniture dovute a cause accidentali o a forza maggiore, a scioperi, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a disservizi di terzi contro i quali l’esercente la vendita si sia diligentemente attivato, non comporteranno alcuna responsabilità né esonereranno il Cliente dall’esatto e puntuale pagamento delle prestazioni già eseguite.
13. RISOLUZIONE DI DIRITTO
Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni degli artt. 1 (Oggetto del contratto), 10 (Ritardo nei pagamenti) e 12 (Sospensione e interruzione della fornitura) delle presenti Condizioni Generali e dell’allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE) e dell’allegato A della delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG) relativamente alla fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a)mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente
bancario delle fatture emesse dal Fornitore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni;
b)ritardo in un pagamento anche parziale da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione
del Fornitore di cui all’art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
c) reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui
all’art. 10;
d)mancata e/o invalida costituzione, revoca del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore al Cliente ai sensi dell’art. 11
delle presenti Condizioni Generali;
e)iscrizione nel registro dei protesti del Cliente;
f) fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente;
g)assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto e il medesimo periodo del presente Contratto;
h)mancato pagamento di fatture relative ad altro contratto eventualmente stipulato col Fornitore;
i) rifiuto di voltura e/o subentro da parte del Fornitore;
j) mutamento soggettivo dell’utilizzatore del servizio rispetto all’indicazione contrattuale.
Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione avrà effetto alla prima data utile consentita dalla normativa di settore (delibera ARERA. 487/2015/R/eel “Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico”) e s.m.i. e 77/2018/R/com e s.m.i. (Riforma dello switching nel mercato retail del gas).
Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.
Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a pagare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fino a quando il Distributore abbia provveduto a togliere tale fornitura dal contratto di trasporto del Fornitore.
Nel caso di riconoscimento iniziale del Bonus fedeltà, e di anticipata estinzione del rapporto infra-annuale per iniziativa del cliente o per fatto a questo imputabile, il Cliente è obbligato alla restituzione di quella componente dell’importo che non è stata coperta dalla durata del rapporto, secondo quanto previsto nelle Condizioni Tecnico Economiche.
14. MANOMISSIONE SIGILLI E CAPTAZIONE FRAUDOLENTA
Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale e ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all'addebito di tutte le spese e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione e risoluzione del contratto.
Gli incaricati dell’esercente la vendita e/o del Distributore Locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi
momento per la verifica dello stato degli stessi.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVERSO UTILIZZO
Il gas naturale e/o l’energia elettrica sono somministrati esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta di fornitura.
Il Cliente non può cedere il contratto senza il previo consenso scritto dell’esercente la vendita ivi compresa la rivendita a terzi del gas somministrato e dell’energia elettrica. In tali casi l’esercente la vendita si riserva di procedere alla risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 13. Qualora al Fornitore pervenga richiesta di voltura e/o subentro relativamente ad un POD e/o PDR, il richiedente è tenuto a dimostrare mediante compilazione dell’apposita modulistica arricchita da eventuale documentazione di volta in volta richiesta l’eventuale estraneità al debito pregresso riconducibile all’intestatario del contratto. L’assenza di rapporti di parentela e/o affinità e/o convivenza more uxorio rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente affinché Chiurlo prenda in esame la richiesta di voltura e/o subentro. In caso di presenza di rapporti di parentela e/o affinità e/o convivenza more uxorio tra il richiedente voltura e/o subentro e l’intestatario del contratto, entrambi i soggetti si presumono responsabili solidalmente responsabili per le cd “morosità pregresse”.
Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di gas e/o energia elettrica, anche non appartenente al Gruppo Chiurlo, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto.
16. REGISTRAZIONE
Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso e a tassa fissa che sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento ne renda necessaria la registrazione.
17. RECLAMI E CONCILIAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto e contenere, in maniera chiara e univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (nome e cognome, l’indirizzo di fornitura, l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto - elettrico, gas naturale, entrambi - numero di POD/PDR), le motivazioni e inviate a mezzo posta all’indirizzo Via Adriatica 206 – 00000 Xxxxxxxxxxxx XX, a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, o via fax al numero 0000 000000 o tramite il Form online presente nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxx.xx. Ogni reclamo del Cliente relativo al Contratto e/o alla fornitura del Servizio potrà essere inviato al Fornitore senza oneri aggiuntivi utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Qualora il Cliente segnalasse nella propria comunicazione un recapito e-mail, il Fornitore utilizza in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Il Fornitore procederà all’esame dei reclami nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché della normativa di volta in volta applicabile. Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato rispetto della qualità dei servizi di vendita ai sensi a titolo esemplificativo del TIQV nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore potrà accreditare al Cliente eventuali rimborsi attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha aderito al Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA. Tale servizio è gratuito e permette al Cliente di incontrare via web il fornitore, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore interessato e il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. L’attivazione e l’espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Fornitore e Cliente, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale.
Per maggiori informazioni, e ai fini dell’attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/XXX.xxx) e ODR (xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxx/xxx/xxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxx.xxxx&xxxxXX) europei in materia di consumo.
18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualunque controversia nascente dal contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà devoluta:
a. ove il Cliente sia un “cliente domestico” ai sensi della normativa vigente, al giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente;
b. ove il Cliente sia un “cliente non domestico”, all’esclusiva competenza del Tribunale di Udine.
GLOSSARIO:
Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:
ARERA: l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
CLIENTE: l’utente, persona fisica o giuridica, rientrante nella categoria di “cliente finale” ai sensi del Decreto Legislativo
n.164/2000 e che richiede al Fornitore la fornitura del Servizio alle condizioni previste dal Contratto.
CLIENTE MULTISITO/MULTIPUNTO: è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna
dell’energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna.
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28/06/2018, 366/2018/R/COM e s.m.i..
CODICE DI RETE DI DISTRIBUZIONE: il codice di rete per il servizio di distribuzione gas – CRDG approvato dall’ARERA
e adottato dal Distributore Locale ai sensi della normativa vigente.
CODICE DI RETE DI TRASPORTO: il codice di rete trasporto approvato dall’ARERA e adottato dal Trasportatore ai sensi
della normativa vigente.
CONTRATTO: l’intero accordo composto dalle presenti Condizioni generali di fornitura (CGF), dalla Richiesta di fornitura e dalle Condizioni Tecnico Economiche di fornitura (CTE) e altri eventuali allegati per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale tra Chiurlo srl e il cliente.
CGF: condizioni generali di fornitura che regolano il rapporto tra il fornitore e il cliente in quanto non derogate dalle
CPF: disposizioni particolari di fornitura che regolano il rapporto tra il fornitore e il cliente e che consistono in tutti i documenti contrattuali che non siano definiti quali CGF.
CTE: Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura oggetto di specifica trattativa con il Cliente finale; da considerarsi parte integrante del Contratto.
EVOLUZIONE AUTOMATICA: qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel contratto sottoscritto dal cliente finale.
FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA: è l’esercente il servizio di maggior tutela, ovvero l’esercente il servizio a tutele graduali, ovvero l’esercente il servizio di salvaguardia.
POD: point of delivery; punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale PDR: punto di riconsegna; punto fisico in cui il gas naturale viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale Distributore Locale: il soggetto che effettua, attraverso una rete di gasdotti locali, il servizio di distribuzione e vettoriamento del gas naturale per la consegna presso i Siti.
FORNITORE: Chiurlo Srl, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX), C.F., P. IVA e Numero
Iscrizione Reg. Imprese 01274390309, anche indicata nel testo come “il Fornitore” o “il Venditore”.
GRUPPO DI MISURA: strumento di misurazione dei volumi di gas, fornito e installato dal Distributore Locale presso il/i Sito/i e munito di totalizzatore numerico del gas misurato.
NORMATIVA RICHIAMATA NEL CONTRATTO: ogni riferimento a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime.
PARTI: Fornitore e il Cliente, congiuntamente e indistintamente.
PREZZO: l’ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati nei documenti contrattuali. SERVIZIO: la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e dei servizi associati dal Fornitore al Cliente ai sensi del presente Contratto, secondo le caratteristiche tecniche e la tipologia del Servizio specificati nella documentazione contrattuale, alle condizioni e ai termini ivi indicati.
SCHEDA SINTETICA: scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali conforme, nel linguaggio e nelle informazioni,
a quanto previsto dall’Allegato 1 del Codice di Condotta Commerciale (Delibera Arera 426/2020/r/com e ss.mm.ii.). SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art 1, comma 2, del DL 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17; ne hanno diritto i clienti domestici o le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW.
SERVIZIO TUTELE GRADUALI: servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1. comma 60 delta legge n. 124/17; ne hanno diritto le piccole imprese connesse in bassa tensione ovvero le microimprese titolari di un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.
SERVIZIO DI SALVAGUARDIA: servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del DL 7307; ne hanno diritto clienti finali diversi dai clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela e dai clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali.
SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10.
SITO/I: il/i punto/i di prelievo del gas naturale e/o dell’energia elettrica, specificato/i nella documentazione contrattuale, presso cui Chiurlo Srl mette a disposizione del Cliente il gas naturale e/o l’energia elettrica.
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE: è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas.
SUPPORTO DUREVOLE: è ogni strumento che permetta al fornitore e al cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, messaggi di posta elettronica, schede di memoria, cloud, etc.
TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, approvato con deliberazione 05 maggio 2016 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.
TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIMG: è il Testo Integrato Morosità Gas approvato dall’ARERA con delibera ARG/gas 99/11, come successivamente
modificato e integrato.
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIQE: è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato
dall’ARERA con deliberazione 21 luglio 2016 413/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.
TIS: è il Testo integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato.
TIT: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIVG: è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo
di reti urbane, approvato dall’ARERA con delibera ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato. Trasportatore: il soggetto che effettua, attraverso la rete gasdotti nazionale, il servizio di trasporto del gas naturale. TUDG: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato dall'ARERA con delibere n. 574/2013/R/gas (RQDG) e s.m.i. e 367/2014/R/GAS (RTDG) e ss.mm.ii.