ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO IMPRESE EDILI INDUSTRIALI - FERRARA
ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO IMPRESE EDILI INDUSTRIALI - FERRARA
Il giorno 31 Luglio 2006, in Ferrara
Tra
La Sezione Edilizia di Confindustria Ferrara rappresentata dal Capo Sezione Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Rag. Xxxxxxx Xxxxxxx, assistita dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
e
Le Segreterie Provinciali di FILLEA-CGIL di Ferrara, presente nelle persone dei Sigg.xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, FILCA-CISL di Ferrara presente nella persona dei Sigg.xx Xxxxxxx Xxxxx,Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e FeNEAL-UIL presente nella persona dei Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx
Visti:
Il vigente CCNL di settore 20 maggio 2004 e l’Accordo integrativo Nazionale 23/03/2006;
si conviene
di sottoscrivere il presente Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 10/12/2002, da valere nella Provincia di Ferrara.
(ART . 10 – TRASFERTA)
A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:
Fino a 30 km (fuori dal confine territoriale) = 6% Da 31 a 60 km (c.s.) = 8%
Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
Oltre 121 km (c.s.) = 20%
Le parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all’interno del normale orario di lavoro non deve essere erogata la suddetta diaria di trasferta.
La diaria di trasferta non è inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Qualora i lavoratori comandati in trasferta utilizzino mezzi propri, oltre a quanto sopra stabilito (diaria di trasferta nelle rispettive fasce), verrà riconosciuto un rimborso spese commisurato come segue:
- Dal 01/07/2006 = Euro 0.21/km
- Dal 01/07/2007 = Euro 0.22/km
- Dal 01/01/2009 = Euro 0.23/km
(andata e ritorno dalla propria abitazione al cantiere ove è comandato a prestare la propria opera)
MENSA E ALLOGGI PER TRASFERTA
I lavoratori inviati in trasferta fino a 60 km – tragitto di sola andata –, contribuiranno al costo del pasto come previsto dal successivo art. 23. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell’azienda.
Viene riconfermato che in caso di alloggio, l’azienda oltre a quanto stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.
Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane). Le imprese sono impegnate in modo preventivo a fornire ai lavoratori il costo del trasporto.
(ART. 11 - CASA/LAVORO)
A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, i precedenti regolamenti di indennizzo del trasporto sono integralmente sostituiti dalla seguente corresponsione di apposito emolumento denominato casa-lavoro.
Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano un mezzo di trasporto proprio, verrà riconosciuto:
- Dal 01/07/2006 = Euro 0.21/km
- Dal 01/07/2007 = Euro 0.22/km
- Dal 01/01/2009 = Euro 0.23/km
Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall’abitazione del lavoratore al cantiere o azienda.
Quanto sopra verrà riconosciuto qualora la distanza superi i 10 km (andata e ritorno); per distanze superiori ai dieci km (andata e ritorno) il concorso spese viene riconosciuto fin dal primo chilometro. Nulla è dovuto per distanze inferiori ai dieci km (andata e ritorno).
L’indennità di trasporto regolata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del TFR, esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della suddetta indennità.
Indennità autisti
Per gli autisti degli automezzi che consentono il trasporto di persone sarà corrisposta, semprechè trasportino effettivamente delle persone, un’ indennità pari a Euro 0.09 per chilometro (andata e ritorno).
(ART . 23 – MENSA) operai e impiegati
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il costo massimo della mensa sarà pari a Euro 10.00 per l’anno 2006, Euro 11.00 per gli anni 2007 e 2008, Euro 12 per l’anno 2009.
Il costo del pasto sarà totalmente a carico dell’Azienda fino agli importi massimi di cui al comma precedente; in caso di superamento di detti importi, il lavoratore concorrerà al 50% dell’eccedenza, con il limite massimo di Euro 1.00.
Nel caso di impossibilità a garantire il suddetto servizio mensa per i lavoratori (quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere,
luoghi di ristorazione : mense, trattorie o ristoranti) si darà luogo al pagamento di indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0.50/ora di lavoro effettivamente prestato.
NOTA A VERBALE – Le Parti concordano di definire più approfonditamente la questione dell’attuale mensilizzazione del trattamento di mensa per gli impiegati amministrativi di sede, al fine di dare idonea e congrua regolamentazione all’istituto in parola.
L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento.
Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e acqua. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che offra le necessarie garanzie sufficienti a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato.
Dato il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori.
II presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa .
II pasto è vincolato alle 8 ore di lavoro. Perciò la prenotazione del pasto impegna il lavoratore per l'intera giornata di 8 ore, salvo il caso in cui il lavoratore si assenti per malattia, infortunio, assemblea retribuita, permessi sindacali e permessi individuali. Nel caso di ricorso alla C. I. G. e in caso di xxxxxxxx, qualora il lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 4 ore, la mensa verrà ugualmente attuata.
Se il lavoro giornaliero è inferiore alle 4 ore con ricorso alla C. I. G. si ripristina I'indennità sostitutiva di mensa. (0.50 Euro/ora).
La rinuncia o la mancata prenotazione del pasto per qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun compenso sostitutivo.
II lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’impresa il 100% del costo salvo in caso di infortunio, o malattia improvvisa, assemblea, permessi sindacali e permessi individuali.
II raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all'orario di cantiere ed esonera comunque I'impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’azienda responsabile del servizio mensa.
Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in essere.
(Art. 8 – Art. 9 INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE/PREMIO DI PRODUZIONE - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE)
A decorrere dal mese di luglio 2006, l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:
LIVELLI | IMPORTO DAL 01/07/2006 (Euro) | IMPORTO DAL 01/09/07 (Euro) |
Settimo | 224.69 | 294.49 |
Sesto | 208.1 | 270.92 |
Quinto | 172.3 | 224.65 |
Quarto | 160.14 | 209.00 |
Terzo | 148.99 | 194.36 |
Secondo | 134.68 | 175.52 |
Primo | 116.55 | 151.45 |
EET
In attuazione dell’art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, e dell’Accordo nazionale 23 marzo 2006, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Ferrara, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dell’andamento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti agli ultimi 3 anni:
∗ Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Ferrara ed ore complessivamente lavorate;
∗ Andamento dell'attività produttiva edilizia rilevabile dagli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;
∗ Andamento dell'attività produttiva edilizia rilevabile dai permessi di costruire e dalle denunce di inizio attività;
∗ Andamento dell'integrazione salariale nel settore edilizia (esclusi eventi atmosferici);
Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti sull’andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via presuntiva, l’elemento economico territoriale di
cui agli artt. 38, lett. d) e 44 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, nonché dell’art. III dell’accordo nazionale 23 marzo 2006, è stabilito, nelle misure sotto specificate con decorrenza 1 luglio 2006 e 1 settembre 2007.
Al fine della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati.
Per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall’andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero assunte in tal sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell’elemento economico territoriale di cui alla seguente tabella. In ogni caso gli importi indicati nella citata tabella costituiscono la misura massima dell’elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze ivi indicate.
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2.
Importi dell’Elemento Economico Territoriale
Con decorrenza 1 luglio 2006, l’elemento economico territoriale (acconto) sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori mensili ( Euro) Valori orari ( Euro)
7 | 105.72 | 0.61 |
6 | 95.14 | 0.55 |
5 | 79.29 | 0.46 |
4 | 74.00 | 0.43 |
3 | 68.71 | 0.40 |
2 | 61.85 | 0.36 |
1 | 52.86 | 0.31 |
Con decorrenza 1 settembre 2007, l’elemento economico territoriale (acconto) sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori mensili ( Euro) Valori orari ( Euro)
7 | 83.80 | 0.48 |
6 | 75.42 | 0.44 |
5 | 62.85 | 0.36 |
4 | 58.66 | 0.34 |
3 | 54.47 | 0.31 |
2 | 49.02 | 0.28 |
1 | 41.90 | 0.24 |
L’elemento economico territoriale di cui al presente articolo sostituisce l’analogo istituto regolato dal contratto integrativo provinciale 10 dicembre 2002.
Subordinatamente alle verifiche da effettuare entro il mese di novembre 2006, è fatto salvo l’acconto sull’elemento economico territoriale 2006 erogato dalle imprese fino al 30 giugno 2006 nelle misure precedentemente stabilite .
Meccanismi contributivi premiali / Prestazioni e assistenze
Le parti convengono circa l’adozione di meccanismi contributivi premiali che attraverso previsioni e valutazioni di parametri oggettivi e qualitativi delle Imprese iscritte alla Cassa Edile, favoriscano quelle che dimostrano una migliore capacità e qualità imprenditoriale, del lavoro e della sicurezza.
Si concorda pertanto sin d’ora che a partire dall’anno edile 2005-2006, le Imprese iscritte da più di 4 anni consecutivamente alla Cassa Edile, in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore – settimanale non inferiore alle 40 ore, godano di un beneficio così ripartito:
Contributo ordinario | Xxxxxxxx | |
A.P.E. Ordinaria | 4.50% | 1% (imprese con 3 anni di anzianità) ulteriore1%( imprese con 4 anni di anzianità) |
Fondo onere malattia/ infortuni | 0.85% | 0,25% (SOLO IMPRESE IN REGOLA CON LE NORME SULLA SICUREZZA) |
Per le imprese che non versano le 40 ore settimanali, valgono le maggiorazioni previste dall’accordo del 10/12/2002.
Quanto ad un ulteriore ristorno dello 0.25% le Parti si impegnano ad effettuare apposito incontro nel mese di Settembre p.v., per compiere ulteriori verifiche riferite alla gestione della Cassa Edile e concordarne la fruibilità, oltre alla definizione delle nuove prestazioni ed assistenze per i lavoratori che necessitano di essere potenziate e migliorate .
Il ristorno alle Imprese delle percentuali suddette ed il miglioramento delle prestazioni ai lavoratori, avverrà secondo tempi e modi che verranno definiti in apposito regolamento che le Parti si impegnano comunque a definire nel citato incontro di settembre.
(Art. 29 - VALIDITA’, DECORRENZA, DURATA)
Il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale 10/12/2002 si applica a partire dalla sua sottoscrizione, fatto salvo ove diversamente pattuito e scade il 31/12/2009. Le parti si impegnano a istituire apposita commissione tecnica
incaricata di formulare il nuovo testo del citato contratto integrativo, entro e non oltre il 31/12/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Sezione Edilizia Confindustria Ferrara
p. XX.XX