CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – FIGURA DI ASSISTENTE SOCIALE
Attuazione del Piano occupazionale
Sommario
Articolo 2 Oggetto e disciplina applicabile. 3
Articolo 3 Obbligazioni generali del Fornitore contraente 4
Articolo 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente. 6
Articolo 5 Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione. 6
Articolo 6 Verifica di conformità 6
Articolo 7 Assistenza e garanzia. 7
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 8
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa 9
Articolo 14 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti 11
Articolo 16 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici 12
Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse 12
Articolo 1 Definizioni.
In questo documento sono adottate le seguenti definizioni generali.
Agenzia per il lavoro: soggetti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed iscritta all’albo Ministeriale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Capitolato: questo documento.
Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante « Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso tra Comune di Corbetta e Fornitore.
Contratto: il contratto di prestazione dei servizi concluso grazie al Sistema di e- Procurement tra il Fornitore e il Comune di Corbetta.
Fornitore: indica uno dei soggetti registrato nel Sistema di e-Procurement e qualificato per presentare offerte in favore del Comune di Corbetta.
Giorno/giorni Lavorativo/i: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore;
Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Comune di Corbetta a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO);
Sistema di e-Procurement (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto da Agenzia Regionale Centrale Acquisti denominato Sintel, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;
Somministrazione lavoro: Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Articolo 2 Oggetto e disciplina applicabile.
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano il contratto concluso tra il Fornitore e il Comune di Corbetta mediante procedimento telematico nell’ambito del Sistema di e-procurement Sintel ed aventi ad oggetto l’erogazione del servizio di di somministrazione lavoro a tempo determinato di
una figura di assistente sociale, categoria giuridica ed economica D1, tempo pieno, trentasei ore settimanali, con trattamento economico corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Comune di Corbetta, da queste Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato;
b) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Comune di Corbetta, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
d) dal decreto legislativo 15 giungo 2015, n. 81, che reca la disciplina dell’istituto della somministrazione lavoro.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all’art. 8 comma 6.
4. Il Direttore dell’esecuzione, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle surrichiamate disposizioni.
Articolo 3 Obbligazioni generali del Fornitore contraente.
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato.
3. I Servizi, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Capitolato. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le
prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Comune di Corbetta di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune di Corbetta.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Corbetta da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune di Corbetta o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Corbetta di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali..
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso il Comune di Corbetta e nella fattispecie presso la sede dei Servizi Sociali, in Corbetta, Via Roma, 17, dovranno essere eseguite con modalità e concordati con il Direttore dell’esecuzione. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Comune e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 cui sia assoggettato.
11. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Direttore dell’esecuzione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
12. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Direttore dell’esecuzione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente.
1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Comune di Corbetta, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento all’ attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Comune di Corbetta non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 5 Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione.
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
2. All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Comune di Corbetta (Soggetto Aggiudicatore), la data ed il numero progressivo della procedura telematica. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 6 Verifica di conformità.
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi al termine delle prestazioni contrattuali, il tutto secondo i termini e con le modalità vigenti e le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Comune di Corbetta.
La verifica di conformità/regolare esecuzione prevede necessariamente l’acquisizione del parere scritto del Dirigente scolastico o suo delegato in ordine allo svolgimento dei servizi. Il parere reso dall’istituzione scolastica potrà influenzare il giudizio sulla possibilità di invitare il Fornitore a successive procedure di acquisizione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del Contratto.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione
dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento.
Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
3. In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto.
Articolo 7 Assistenza e garanzia.
1. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato, metterà a disposizione del Comune di Corbetta un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali.
2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, ove applicabile, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Comune di Corbetta la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato e prestati dal Fornitore contraente o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno dell’offerta del Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente tempestivamente, salvo diverse indicazioni del Direttore dell’esecuzione.
Articolo 8 Corrispettivo.
1. Il prezzo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Comune di Corbetta.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) le spese e, in generale, tutti gli oneri per la sicurezza;
b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Comune di Corbetta (es.
spese bancarie di bonifico), sono a carico del Comune di Corbetta o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti.
1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).
2. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile.
Articolo 10 Penali.
1. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione al Fornitore. La contestazione è a cura del responsabile del procedimento su segnalazione del Direttore dell’esecuzione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore contraente dal Comune di Corbetta per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Corbetta nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio del Comune di Corbetta ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Il Comune di Corbetta potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di Corbetta di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
5. Il Comune di Corbetta potrà applicare al Fornitore contraente penali, meglio specificate nel Capitolato, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Corbetta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 12.
Articolo 11 Responsabilità.
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Comune di Corbetta da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune di Corbetta per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa.
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Comune di Corbetta potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Sistema di e-procurement, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro il Comune di Corbetta per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato dal Direttore dell’esecuzione.
2. Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Comune di Corbetta avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Comune di Corbetta.
Articolo 13 Recesso.
1. Il Comune di Corbetta ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune di Corbetta che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Corbetta.
4. In caso di recesso del Comune di Corbetta, il Fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta del Comune di Corbetta, alla restituzione dei Beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
5. Il Comune di Corbetta potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
Articolo 14 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Corbetta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti Comune di Corbetta a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di Corbetta contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Corbetta contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 15 Riservatezza.
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Corbetta ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Corbetta.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
Articolo 16 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici.
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Xxxxxx Xxxxxxx) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del decreto legislativo. 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune di Corbetta, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente, i questo contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Corbetta e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune di Corbetta verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. Il Comune di Corbetta provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della procedura telematica all’indicazione nella medesima procedura del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Comune di Corbetta, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Articolo 18 Subappalto.
1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Corbetta, e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Comune di Corbetta, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Corbetta da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune di Corbetta potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Comune di Corbetta potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune di Corbetta annullerà l’autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei provvedimenti attuativi.
Articolo 19 Garanzie.
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato il Fornitore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei provvedimenti attuativi, deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei provvedimenti attuativi, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale presunto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste, dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei provvedimenti attuativi, per la garanzia provvisoria.
Il Comune si riserva di non richiedere la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel caso in cui l’aggiudicatario vanti comprovata solidità e garantisca un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione.