INDICE
AREA SERVIZI TECNICI Ufficio Procedure di Realizzazione dei Progetti Progetto per nuovo edificio per residenza di studenti universitari situato nel comune di Firenze - Via del Mezzetta Progetto per la realizzazione del Sistema Centralizzato di Controllo accessi, antintrusione e videosorveglianza, ed il completamento dell’Impianto di Climatizzazione Progetto Esecutivo R.U.P. Arch. Xxxxxxxx XXXXX’ Progettazione: Dott. Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX Via Xxxx Xxxxxxxx 00-00 00000 FIRENZE Tel. 000-000000, Fax 000-000000 Coordinamento sicurezza in fase Geom. Xxxxx XXXXXXX di progettazione: Xxx Xxxx Xxxxxxxx 00-00 00000 XXXXXXX Tel. 000-000000, Fax 000-000000 | ||||
Elaborato n° | OGGETTO: | Timbro: | ||
9 | Capitolato Speciale di Appalto | |||
COMMESSA N°: S 0 1 5 | DATA: A p r i l e 2 0 1 0 | |||
R e v . n ° | P r e p a r a t o | V e r i f i c a t o | A p p r o v a t o | |
0 | C h i a r a n t i n i | C h i a r a n t i n i | G L . B a r d u c c i |
INDICE
INDICE 1
CAPO I: NATURA E MODALITA’ DI APPALTO 3
Art. 1. Oggetto dell'appalto 3
Art. 2. Descrizione dell’intervento 3
Art. 3. Ammontare dell’appalto 5
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 5. Categoria prevalente, categorie subappaltabili 7
Art. 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
Art. 7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 9
Art. 8. Definizioni (Committente - direzione lavori - direttore tecnico –preposto dell’impresa) 9
CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 10
Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto 10
Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 12
Art. 12. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto Fallimento dell’appaltatore 12
Art. 13. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere, 13
Art. 14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini 13
Art. 15. Cauzione definitiva 14
Art. 16. Polizza a garanzia della anticipazione e della rata di saldo (art. 102 dpr 554/99) 14
Art. 17. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 15
CAPO III: TERMINI PER L’ESECUZIONE 19
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori 19
Art. 19. Consegna parziale dei lavori 20
Art. 20. Tempo utile per l'ultimazione dell’opera 20
Art. 21. Proroghe 21
Art. 22. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 22
Art. 23. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 23
Art. 24. Penali in caso di ritardo 24
Art. 25. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 24
Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione 25
Art. 27. Accettazione e qualità dei materiali 26
CAPO IV: DISCIPLINA ECONOMICA 27
Art. 28. Pagamenti in acconto 27
Art. 29. Conto finale e Pagamenti a saldo 28
Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 30
Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 30
Art. 32. Revisione prezzi 31
Art. 33. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx 00
XXXX X: CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 32
Art. 34. Lavori a corpo 32
Art. 35. Lavori in economia 33
Art. 36. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 34
Art. 37. Stato finale e Conto Finale 34
CAPO VI: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 34
Art. 38. Subappalto 34
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto 34
Art. 40. Pagamento dei subappaltatori 35
CAPO VII: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 35
Art. 41. Programma di esecuzione dei lavori ed ordine da tenersi nell'andamento degli stessi 35
Art. 42. Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’appaltatore 36
Art. 43. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 48
Art. 44. Manutenzione delle opere sino al collaudo 48
Art. 45. Danni di forza maggiore – protezione ed assicurazione dei danni 49
CAPO VIII: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 50
Art. 46. Premessa sull’adeguamento normativo 50
Art. 47. Norme di sicurezza generali 50
Art. 48. Sicurezza sul luogo di lavoro 50
Art. 49. Piano di sicurezza 51
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 51
Art. 51. Piano operativo di sicurezza 51
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 52
CAPO X: DIREZIONE, VIGILANZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO DELL’OPERA 53
Art. 53. Direzione e vigilanza di esecuzione dei lavori 53
Art. 54. Variazioni, modificazioni, sostituzioni tipologiche, aggiornamenti tecnologici di elementi o categorie di opere progettate 53
Art. 55. Quantitativi e qualità dei materiali forniti dall’appaltatore 55
CAPO XI – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 56
Art. 56. Definizione delle controversie 56
Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 56
CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 58
Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 58
Art. 59. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 59
Art. 60. Presa in consegna dei lavori ultimati 59
Art. 61. Collaudo 59
CAPO XIV: PRESCRIZIONI TECNICHE 61
Art. 62. Limiti delle forniture 61
Art. 63. Documentazione progettuale esecutiva 62
Art. 64. Campionature 63
Art. 65. Documentazione finale di impianto 63
Art. 66. Elaborati grafici 63
Art. 67. Descrizione degli impianti eseguiti e documentazione dei componenti 63
Art. 68. Dichiarazione di conformità 64
Art. 69. Prescrizioni generali per i materiali 64
Art. 70. Verifiche nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 00
Art. 71. Procedure di collaudo funzionale 66
Art. 72. Collaudo tecnico 67
Art. 73. Osservanza di leggi e regolamenti 67
CAPO I: NATURA E MODALITA’ DI APPALTO
Art. 1. Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto la realizzazione del “sistema centralizzato di controllo accessi, di antintrusione, di videosorveglianza e per il completamento dell’impianto di climatizzazione per l’edificio per residenza per studenti universitari situato nel Comune di Firenze – Via del Mezzetta”.
L’appalto si compone sinteticamente delle seguenti opere ed impianti:
• Controllo accessi alle unità abitative
• Varchi di accesso alla residenza
• Impianto antintrusione, TVCC e Porte allarmate
• Impianto di climatizzazione
• Opere civili di corredo
• Software di controllo
Art. 2. Descrizione dell’intervento
Le principali lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere così riepilogate:
1. Controllo accessi alle unità abitative
In dettaglio si predisporrà una centralina all’interno del quadro elettrico (ogni singola camera); la medesima comunicherà con un lettore esterno di badge per l’apertura della porta che sarà dotata di elettroserratura conforme alle specifiche per la comunicazione con la centralina. Inoltre la porta sarà dotata di switch che permetterà il controllo dell’apertura della medesima. Saranno gestiti inoltre tutti i carichi FM e Luce all’interno dell’unità abilitati da un lettore di badge interno alla camera. I dati raccolti dalle centraline saranno riportati tramite cavo bus ad un PC con installato il relativo software di gestione posto in portineria per il controllo della gestione camere.. Inoltre sarà fornito un lettore/scrittore di chip card in versione da tavolo, completo di cavo di connessione al PC tramite porta USB, così come saranno fornite le schede CHIP CARD per ogni camera. La dotazione interessa n. 54 unità abitative.
2. Varchi di accesso alla residenza
Tornello d’ingresso con tessere magnetiche
E’ prevista la posa in opera degli apparati necessari per la realizzazione di un varco motorizzato di controllo accesso da porre nella hall d’ingresso della residenza per studenti.
L’apparato risulta costituito da:
▪ N° 1 Lettore di badge magnetico da installare su supporti predisposti sul varco;
▪ N° 1 Pannello di gestione idoneo per gestire due lettori di badge ingresso/uscita completo di interfaccia RS485 necessaria per ulteriori implementazioni e gestiti con software dedicato.
▪ N° 1 Software di gestione controllo accessi.
Il varco motorizzato avrà un larghezza utile del passaggio di 90cm (per disabili) con ante in cristallo di altezza 180cm. e sarà costituito da n. 2 unità di mm. 950(H) x 480(L).
Per quanto riguarda gli accessi esterni è prevista l’implementazione degli stessi con elettroserrature azionabili anche dalla portineria:
▪ cancello pedonale
▪ ingresso fabbricato
▪ porta tra garage ed interno fabbricato
Il cancello del passo carrabile risulta già dotato di elettroserratura (prevista nel progetto base).
3. Impianto antintrusione, TVCC e Porte allarmate
E’ prevista l’installazione di tutte le apparecchiature e dei cavi per il completamento dell’impianto TVCC e Porte allarmate, essendo le canalizzazioni per il cablaggio dell’impianto già state predispsoste nell’ambito del progetto base. Più in dettaglio saranno previsti:
- Piano Interrato
n° 4 telecamere da interno ; n° 1 telecamera da esterno ; n° 1 contatto magnetico su porta;
- Piano Terra:
n° 2 telecamere da interno ; n° 3 telecamere da esterno; n° 3 contatti magnetici su porte;
- Piano Primo:
n° 2 telecamere da interno ; n° 1 contatto magnetico su porte;
- Piano Secondo:
n° 2 telecamere da interno ; n° 1 contatto magnetico su porte.
4. Impianto di climatizzazione
A completamento dell’impianto già realizzato si prevede l’installazione di gruppo frigorifero in grado di garantire anche il raffrescamento degli ambienti.
Il gruppo avrà caratteristiche di elevata silenziosità con resa frigorifera pari a kW 216,7 e potenza assorbita kW 86,2 completo di gruppo di pompaggio con due elettropompe da 40 mc/h e volano termico da 500 lt. Livello di Pressione sonora a 10 mt 52 dB(A).
Sono inoltre previsti le apparecchiature e i materiali di completamento della rete acqua refrigerata
Il posizionamento del gruppo frigo è previsto all’esterno dell’edificio (a fianco della rampa di accesso al garage) su apposita platea in c.a. di dimensioni in pianta mt. 8,00x5,00.
5. Opere civili di corredo
Le nuove dotazioni impiantistiche necessitano di alcuni interventi di corredo che consistono essenzialmente nel:
▪ Basamento in c.a. gruppo frigo;
▪ Pannellatura zona ingresso per inserimento tornello motorizzato;
6. Software di controllo
I software necessari al funzionamento dei dispositivi on-site ed in remoto dovranno essere individuati dal Gestore in base alle proprie esigenze ed alla compatibilità con gli apparati installati nelle altre residenze.
Art. 3. Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a Euro
262.000,00 (duecentosessantaduevirgolazero); OPERE A BASE D’ASTA:
a. LAVORI A CORPO | €. | 243.542,85 |
b. LAVORI IN ECONOMIA (eventuali) | €. | 5.457,15 |
c. ONERI SICUREZZA | €. | 13.000,00 |
d. TOTALE (a+b) | € | 262.000,00 |
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del regolamento generale. Con riferimento all’importo totale delle opere di cui alla distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare a corpo risulta riassunta nella tabella seguente:
DISTINTA DEI LAVORI | Lavori | % | Sicurezza | ||
1 | Impianto meccanici | 90.233,68 | 36,24 | 4.711,00 | 36,24 |
2 | Impianti elettrici e speciali | 71.306,38 | 28,64 | 3.722,82 | 28,64 |
3 | Impianti antintrusione | 34.038,24 | 13,67 | 1.777,10 | 13,67 |
4 | Opere edili affini ed opere in economia eventuali | 53.421,70 | 21,45 | 2.789,08 | 21,45 |
LAVORI A CORPO | 249.000,00 | 100,00 | |||
5 | ONERI per la SICUREZZA | 13.000,00 | 100,00 |
2. L’importo contrattuale del lavoro a corpo come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità..
3. Non hanno alcuna efficacia negoziale le eventuali quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali .
5. Il Prezzo Contrattuale per l'esecuzione dell’opera e dei servizi, oggetto del presente appalto, è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura. Pertanto le indicazioni delle voci e quantità riportate nel “computo metrico” non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 163/2006. Il Prezzo Contrattuale formulato si intende a compenso di ogni prestazione necessaria al compimento dell’opera in opera a perfetta regola d’arte, tenendo conto di tutti i costi/oneri che ne possano sorgere, anche se tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nei Documenti Contrattuali. Il Prezzo Contrattuale verrà aggiornato esclusivamente in funzione di eventuali modifiche autorizzate e ordinate dal Committente.
6. Per la valutazione dell’importo complessivo dell’appalto si richiamano integralmente le condizioni riportate nel bando di gara e nei documenti correlati che, unitamente al presente capitolato, costituiscono la documentazione contrattuale di riferimento per l’impresa appaltatrice.
7. Per norma generale ed invariabile ed a completamento di quanto, per i casi particolari, verrà dichiarato nel presente capitolato, resta convenuto e stabilito contrattualmente che l’ammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l’utile dell’impresa tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, l’uso dei mezzi d’opera provvisionali, restando a carico dell’impresa tutte le spese di mano d’opera varie e gli apprestanti sanitari di soccorso e profilassi, tutti gli oneri prescritti dal capitolato generale e dal capitolato speciale tipo ed in genere quanto altro occorre per dare le opere perfettamente compiute a regola d’arte e mantenerle fino all’approvazione del collaudo.
8. Resta comunque stabilito che tutte le lavorazioni di posa delle forniture devono essere eseguite in sicurezza e nel rispetto del presente capitolato speciale di appalto e degli elaborati allegati in quanto già ivi comprese nelle valutazioni economiche di progetto di cui ai prezzi unitari e relative analisi e comunque rientranti negli oneri per spese generali.
9. L’impresa nel proporre offerta dichiara implicitamente di aver preso cognizione delle valutazioni economiche di carattere generale inerenti all’esecuzione delle opere di fornitura in sicurezza e del fatto che gli oneri sono compresi nelle valutazioni dell’importo a base di gara e che pertanto, in quanto normali operazioni previste e necessarie comunque per la corretta e buona riuscita delle opere, non gli spettano maggiori compensi o disapplicazioni di penali fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto in seguito nel presente del capitolo speciale di appalto.
Art. 5. Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguenti categorie di opere generali:
Categorie: | Importi (comprensivi di Oneri per la Sicurezza) | ||
OS 28 | IMPIANTI MECCANICI | € | 94.944,68 |
OS 30 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | € | 75.029,20 |
OS 5 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE | € | 35.815,34 |
OS 7 | FINITURE OPERE DI NATURA EDILE ED ECONOMIE | € | 56.210,78 |
2. L’assunzione dell’appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell’appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma in particolare di tutte le circostanze generali e speciali richiamate nel capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.
3. Per il fatto stesso di presentare l’offerta, l’impresa appaltatrice dichiara di aver preso piena visione del presente capitolato e di aver proceduto ad un’attenta analisi di tutta la documentazione di appalto. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile, completo in tutte le sue parti e di assumere - in caso di assegnazione - piena e totale responsabilità sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che dell’esecuzione dell’intera fornitura in tutte le sue parti e componenti.
4. Il tutto nelle forme, entità e dimensioni previste nel progetto e descritto dettagliatamente nel presente capitolato e negli altri allegati nonché sulla base di tutti gli ordini, ulteriori precisazioni ed indicazioni, che la Direzione dei Lavori riterrà di avanzare in corso d'opera; ciò al fine di guidare ad una costante, puntuale e precisa lettura del progetto stesso e garantire la perfetta realizzazione dell'opera.
Art. 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132 comma 3 del D.L.vo n. 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6 del capitolato generale d’appalto, sono indicati nelle sottoindicate tabelle :
Tabella allegati per contabilità
OPERE A CORPO
Descrizione voce N° Lavorazioni Importi %
Impianti elettrici e speciali
Impianti TVCC e antintrusione
001 Sistema di controllo accessi | € 65 258,46 | 26,21% |
002 Armadio rack dati | € 2 684,14 | 1,08% |
Sensori di rilevamento imp. 003 Fotovoltaico | € 3 363,78 | 1,35% |
004 Impianti TVCC e antintrusione | € 34 038,24 | 13,67% |
005 Gruppo frigorifero | € 54 105,37 | 21,73% |
Apparecchiature rete acqua 006 refrigerata | € 36 128,31 | 14,51% |
Impianti meccanici
Opere edili e affini 007 | Basamento in c.a. gruppo frigo | € 7 219,60 | 2,90% |
008 | Pareti divisorie zona tornello | € 6 838,42 | 2,74% |
009 | Varco ad ante motorizzate | € 33 906,53 | 13,62% |
010 | Opere in economia eventuali | € 5.457,15 | 2,19% |
Sommano | € 249 000,00 | 100,00% |
Art. 7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 8. Definizioni (Committente - direzione lavori - direttore tecnico –preposto dell’impresa)
Il Committente, è identificato nella Università degli studi di Firenze, Xxxxxx Xxx Xxxxx xx 0, Xxxxxxx (XX). La direzione dei lavori, designata dall’ente committente, è l’organo attraverso il quale si svolgono i rapporti fra appaltatore ed ente appaltante: ad essa competono le disposizioni per l’esecuzione dell’opera, per l’interpretazione e l’integrazione, in fase esecutiva, degli elaborati progettuali, per l’applicazione delle norme contrattuali.
Il direttore tecnico del cantiere è invece designato dall’appaltatore e ne è il rappresentante responsabile, sia civilmente che penalmente, della direzione delle forniture e delle modalità esecutive delle stesse, della organizzazione del cantiere e delle maestranze. Il nominativo del direttore tecnico di cantiere deve essere dichiarato all’inizio dell’opera e nell’apposito cartello da esporsi all’ingresso del cantiere.
Il preposto viene nominato dall’appaltatore e deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b)
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37
CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile
4. nel rispetto del quadro normativo delineato nel DGLS 163/2006 e s.m.i. ed l’atto negoziale derivante sarà redatto presupponendo una impostazione dettagliata delle garanzie per l’esecuzione, con indicazione di clausole di verifica sostanziale di collaudo, nonché la disciplina delle situazioni incidenti negativamente sul rapporto contrattuale in ordine anche al monitoraggio del contratto stesso e della sua corretta esecuzione.
Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come riportato in allegato ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ;
1. Elaborati grafici generali:
3.A Inquadramento generale
3.A.1 Corografia
3.A.2 Planimetria catastale
3.A.3 Planimetria generale
3.B Impianti elettrici (impianto TVCC e controllo accessi)
3.B.1 Impianti speciali: TVCC e controllo accessi - Pianta piano terra e seminterrato
3.B.2 Impianti speciali: TVCC e controllo accessi - Pianta piano primo e secondo
3.B.3 Schema a blocchi impianto TVCC
3.B.4 Schema a blocchi impianto controllo accessi
3.B.5 Schema sistema controllo camere
3.C Impianto meccanico
3.C.1 Impianti termici: reti distribuzione - Pianta piano terra e seminterrato
3.C.2 Impianti termici: reti distribuzione - Pianta piano 1, piano 2 e soppalchi
3.C.3 Impianti termici: reti distribuzione - Schema funzionale centrale termica con gruppo frigo
3.D Impianto fotovoltaico
3.D.1 Schema di principio sistema di monitoraggio
3.E Opere civili
3.E.1 Pianta e sezioni basamento in c.a. gruppo frigo
3.E.3 Pianta e viste zona tornello
2. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
3. Computo metrico estimativo
4. Quadro economico
5. Cronoprogramma
7. Capitolato speciale di appalto
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i relativi decreti modificativi;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 successive modifiche e integrazioni;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti.
Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 12. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto Fallimento dell’appaltatore
1. in caso di possibili problematiche derivanti da vicende soggettive dell’appaltatore ( inerenti vicende della persona giuridica), trova applicazione l’articolo 116 del Codice dei contratti.
2 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.
3 Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 13. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere,
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 15. Cauzione definitiva
Ai sensi dell’Art.113 del D.Lgs. 163/06 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Art. 16. Polizza a garanzia della anticipazione e della rata di saldo (art. 102 dpr 554/99)
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia della anticipazione (ove consentita dalla legge) e della rata di saldo, di importo pari all'anticipazione od al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori od in base al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
L'importo della garanzia per anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo scade automaticamente con l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.A norma dell’art.129 del D.Lgs. 163/06, e dell Art.103 del D.P.R 21.12.1999 n. 554, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00).
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari ad € 500.000,00= (cinquecentomila/00).
L’appaltatore è obbligato a stipulare e a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo una polizza di assicurazione indennità decennale ai sensi dell’art. 104 del Regolamento Generale (D.P.R. 554/99).
All'atto della consegna dei lavori, l’Esecutore dovrà dimostrare, rilasciando copia delle relative polizze, di aver contratto assicurazione di tutti i rischi del costruttore. L'assicurazione di tutti i rischi contro i danni ai beni ed alle attrezzature di cantiere, contro la responsabilità civile verso terzi, compresi i danni dovuti
all'incendio, al fulmine, allo scoppio del gas, e delle condutture dell'acqua, di caldaie, a tempesta, uragano, acqua, terremoto, frana, crollo sia delle opere in corso di esecuzione od eseguite dall’Appaltatore, che delle opere e forniture in corso od eseguite da altre ditte od effettuate direttamente dall’Appaltatore, nonché delle attrezzature di cantiere e dei materiali a piè d'opera di chiunque sia la proprietà, dovrà effettuarsi dall’Appaltatore con una polizza intestata all'Appaltante, avente validità, per patto espresso, dal giorno dell’avvio dell’opera fino all'approvazione del collaudo. La polizza dovrà essere rimessa al Committente contestualmente alla redazione del verbale di consegna, anche se la consegna sia parziale.
Qualora l’Appaltatore non abbia provveduto all'assicurazione suddetta nei termini e modi stabiliti, o vi abbia provveduto in misura inadeguata, vi provvederà il Committente e, senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo dei premi relativi all'assicurazione dall'emettendo certificato di pagamento oppure dalla cauzione definitiva o dalle altre somme dovute all’Appaltatore.
Art. 17. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Xxxxx restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell’art, 16, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 38 del 13.07.2007, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
c) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
d) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto;
g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
h) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all’art. 18;
i) ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
l) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo (da accertare con le modalità previste dall’art. 119, commi 4 e 5, del DPR 554/99);
m) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall’art. 119, commi 1, 2 e 3, del DPR 554/99);
n) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 118 del DPR 554/99;
o) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
p) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
r) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
s) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto. (art 52)
o) la violazione dell’obbligo di informazione di cui al comma successivo;
È fatto obbligo all’Appaltatore di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto. E' in facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
• in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio da parte dell'Appaltatore, che si sia protratta oltre il termine di 10 giorni;
• quando l'ammontare delle penali per il ritardo superi il 10% del corrispettivo d'Appalto;
• quando risulti non rispettata anche una sola delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente capitolato speciale.
La risoluzione del contratto, farà sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di assicurare l’esecuzione dell’opera, affidando l’opera stessa all’impresa immediatamente seguente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione
appaltante. L’esecuzione in danno non escluderà eventuali responsabilità civili e penali dell’impresa, per il fatto di aver determinato la risoluzione.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
In caso di rescissione l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle opere fornite a regola d'arte, con riserva dei danni che venissero alla Stazione appaltante per la stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio di quanto appaltato. In caso che la Stazione appaltante avesse la necessità di risolvere il contratto d'appalto, ciò potrà definirsi mediante il pagamento all'impresa di quanto eseguito, del decimo delle opere non eseguite sino ai 4/5 dell'importo appaltato e del valore dei materiali che fossero già stati ordinati se non ancora portati in cantiere, sulla base di documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante che ne diventerà così proprietaria.
L'avviso di rescissione avrà efficacia di certificato di ultimazione dell’appalto.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO III: TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione necessaria per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (all. 17 D.leg.vo n.81/2008):
a. denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
b. Iscrizione alla camera di commercio;
c. Documento di valutazione dei Rischi o autocertificazione ai sensi dell’art. 28 comma 5 del Dlgs 81/08
d. Conformità macchine ed attrezzature
e. Elenco DPI posseduti dall’impresa ed utilizzati per il cantiere;
f. Nomina RSPP, primo soccorso , medico competente
g. Nominativo RSL
h. Attestati di formazione dei lavoratori
i. copia originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a
saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
j. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione.
Art. 19. Consegna parziale dei lavori
È facoltà della Stazione Appaltante, qualora ne ravvisi la necessità, procedere ad una consegna parziale dei lavori.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133 D.P.R. n. 554/1999.
Art. 20. Tempo utile per l'ultimazione dell’opera
Il tempo utile per l’ultimazione dell’opera è stabilito nel tempo massimo di sessantacinque (65) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’appalto.
Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l’appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.
Il mancato rispetto della scadenza finale prevista per l’ultimazione dell’appalto comporterà l’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
L’ultimazione dell’opera, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.
L’impresa avrà l’obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni necessarie di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere.
Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche lavorazione, per imperfetta esecuzione, l’impresa dovrà eseguire gli interventi che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per l’esecuzione dell’opera, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità
dell’opera si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Il rispetto dei termini di consegna deve essere inteso come clausola fondamentale del contratto.
Per il mantenimento dei tempi contrattuali l’appaltatore ha la facoltà di effettuare prestazioni oltre gli orari normali o nei giorni festivi, dandone preventiva comunicazione al committente in rispetto delle norme di sicurezza e quelle che regolano i rapporti di lavoro.
Il committente o i suoi delegati hanno la facoltà di ordinare l’esecuzione dell’appalto oltre i normali orari di lavoro quando ci fossero motivate esigenze aziendali o ne sorga la necessità per mantenere i tempi contrattuali.
Nessun particolare compenso sarà riconosciuto all'appaltatore, qualora le opere siano state eseguite al di fuori del normale orario di lavoro.
In caso di inidoneità, presenza di difetti, non corrispondenza nell’esecuzione dell’opera impartite dall'ente appaltante e/o alle normative vigenti, l'appaltatore è tenuto alla sostituzione e/o a rendere quanto eseguito corrispondente a quanto previsto dal presente capitolato entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuta contestazione scritta da parte dell'ente appaltante.
Qualora l'appaltatore, in seguito a vana ingiunzione scritta da parte dell'ente appaltante, non ottemperasse alle prescrizioni del capitolato ed alle regole di buona esecuzione, l'ente appaltante avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno all'appaltatore, delle parti d’impianto mal eseguite o non ancora effettuate o del mancato allontanamento dei materiali di risulta, fatta salva l'applicazione delle relative penali.
Per l'esecuzione di tali attività l'ente appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito dell'appaltatore e di quelle depositate in garanzia.
Art. 21. Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 19, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo prima della scadenza del termine di cui all’articolo 19.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
6. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 22. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 23. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 24. Penali in caso di ritardo
- Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo all’ultimazione dei lavori impiegato dall’appaltatore, oltre la scadenza del tempo di gara (65 gg), sarà applicata una penale corrispondente all’2‰ (due per mille) dell’importo a base d’asta.
- Un ritardo superiore a trenta (30) giorni darà facoltà all’ente appaltante di risolvere il contratto, dandone semplice comunicazione all’appaltatore.
- L’Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla Società Appaltante, delle fatture quietanzate dei lavori svolti da eventuali subappaltatori entro il termine di 20 (venti) giorni dall’accredito del mandato di pagamento.
- All’irrogazione delle eventuali penali si procederà in sede di redazione del conto finale o in sede di redazione dell’ultimo stato di avanzamento nel caso in cui l’importo della penale renda necessaria, a tutela dell’ente appaltante, la sua applicazione anticipata.
Art. 25. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma prodotto in sede di gara dall’Impresa Aggiudicataria e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 27. Accettazione e qualità dei materiali
I materiali dovranno corrispondere alle specifiche tecniche date, essere della migliore qualità, rispondenti perfettamente alla funzione ed al servizio cui saranno destinati, e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della Stazione Appaltante, a rischio esclusivo dell’Appaltatore che ne garantirà la qualità, la durata e la funzionalità. La Stazione Appaltante potrà rifiutare in qualunque momento i materiali che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni di contratto, o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati, e l’Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere sostituendoli a proprie spese con altri materiali idonei. Ove l’Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore medesimo. L’Appaltatore rimarrà sempre unico garante e responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto potrà dipendere dalla qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione della stessa. Qualora, senza opposizione della Stazione Appaltante,
l’Appaltatore impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte, ciò non gli darà diritto ad aumento di prezzi.
L’Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere a sostituire fino all’approvazione del certificato di collaudo, gli elementi non corrispondessero alle caratteristiche richieste, o che manifestassero difetti, degradi e/o vizi sfuggiti agli esami preliminari nonché quelli che non risultassero conformi alle specifiche e agli ordini impartiti.
CAPO IV: DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28. Pagamenti in acconto
Anticipazione
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Pagamenti in acconto
Tutti gli importi che hanno concorso alla determinazione del Prezzo Contrattuale si intendono stabiliti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Tali importi tengono conto di tutto quanto occorre per l’esecuzione delle opere appaltate, secondo le migliori regole d’arte ed in conformità con le prescrizioni del Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico, ecc.
L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’espletamento della gara.
Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre a tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, finiture, e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinate.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera al lordo delle ritenute di Xxxxx, come sotto descritto:
- 1° SAL alla metà del tempo contrattuale;
- Stato finale (rata di Saldo), oltre Oneri per la Sicurezza.
Sulla rata di acconto sarà operata la ritenuta di Xxxxx (pari allo 0,5% per infortuni).
Quando l’appaltatore riterrà di avere diritto al pagamento, come sopra stabilito, di un acconto, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei lavori, presentando una contabilità propria dell’Impresa a giustificazione dell’ammontare delle opere eseguite. Non saranno riconosciuti all’Appaltatore oneri per ritardi nei pagamenti degli acconti in mancanza della suddetta comunicazione.
Il Direttore dei lavori, accertato il diritto dell’Impresa, redigerà e sottoporrà all’approvazione del Responsabile del Procedimento il Certificato di Pagamento dell’acconto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di cui sopra. Il pagamento dell’ acconto avverrà dopo le verifiche di legge e dopo che sarà stata consegnata la documentazione a carico dell’Appaltatore sotto menzionata.
Di norma il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario e, ai fini del calcolo dei tempi, farà fede la data di valuta dell’accredito.
È causa ostativa per l’emissione del certificato di pagamento, addebitata esclusivamente all’Appaltatore, la mancata presentazione al Direttore dei Lavori del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi della L.R. Toscana 3.1.2005, relativamente all’Appalto di cui al presente CSA. In tale caso i tempi per l’emissione del certificato di pagamento decorreranno dal momento in cui tale documentazione sarà presentata completamente.
Il Committente si riserva in ogni momento di richiedere agli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali l’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora fosse accertata la non regolarità contributiva, sarà diritto del Committente di sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore.
All’Appaltatore è fatto obbligo di adoperarsi affinché gli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali possano dichiarare tale regolarità.
Emesso il certificato di pagamento l’Appaltatore dovrà presentare la relativa fattura.
Art. 29. Conto finale e Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito Verbale di ultimazione dell’opera (completa rimozione anche del cantiere); è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento, unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dell’opera è stata soggetta ed allegando i documenti previsti all’art. 173 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554/1999.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Per eventuali reclami si applica l’art. 174 dello stesso D.P.R. 554/1999.
Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa costituzione di garanzia fideiussoria dall'emissione del certificato di collaudo e messa in esercizio, di valore pari al 20% del totale, come previsto dall'art. 141 del DLgs 163/2006.
La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento é comunque sotteso alla trasmissione da parte dell’appaltatore del DURC nonché dei versamenti agli organismi paritetici, ove dovuti, e copia dei versamenti fiscali dei dipendenti e relativa autocertificazione, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
Il tempo impiegato dall’Appaltatore per rimuovere i difetti, a far data dall’ordine del Direttore dei Lavori, sarà senz’altro ascritto a tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori e suscettibile di applicazione di penalità per ritardo.
Qualora l’Appaltatore non intervenisse nel tempo concesso per la rimozione dei vizi o difformità, si procederà alla esecuzione d’ufficio
L’ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori.
Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
L’Appaltatore avrà diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dell’acconto, nella misura pari al tasso legale per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo e nella misura pari al tasso di mora stabilito per gli appalti di lavori pubblici per il ritardo successivo ai primi 60 giorni, qualora non si rilevino cause imputabili all’Appaltatore.
Ove si verificassero ritardi nei pagamenti degli acconti tali da determinare la maturazione di interessi a favore dell’Appaltatore, si procederà alla loro liquidazione al netto di quelli maturati a favore del Committente per anticipi nei pagamenti rispetto al tempo massimo stabilito. Nel caso, per il calcolo degli interessi positivi per il Committente si terrà conto del tasso di interesse legale quale che sia l’entità dell’anticipo nel pagamento.
L’Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla Società Appaltante, delle fatture quietanzate dei lavori svolti da eventuali subappaltatori entro il termine di 20 (venti) giorni dall’accredito del mandato di pagamento. Il ritardo nella presentazione delle fatture quietanzate comporterà l’applicazione delle penali previste all’art. 13 del presente CSA e comporterà altresì una ritenuta aggiuntiva sul successivo pagamento in acconto o a saldo all’Appaltatore dell’importo pari a quello massimo autorizzato per il subappalto di cui non è stata presentata la fattura del subappaltatore quietanzata.
Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
I commi precedenti vanno adottati nelle rispetto di quanto previsto all’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 3479 del 14/12/2005;
Art. 32. Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.
CAPO V: CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 34. Lavori a corpo
1. I lavori sono contabilizzati a corpo secondo la tabella delle categorie omogenee riportate nell’art. 6 applicando su ciascuna sub voce la percentuale di avanzamento risultante dai sopralluoghi eseguiti dalla D.L.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata all’art. 4 del presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.
6. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, sino alla certificazione della regolare esecuzione o collaudo. I prezzi s'intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale o particolare in quanto essi comprendono:
- materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere;
- noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti all'uso;
- opere a corpo: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, ferramenta compresa, lavorazione ed impiego, passaggi, depositi, cantiere, occupazioni temporanee ed opere provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
8. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi, in base a calcoli di convenienza ed a suo rischio e pericolo, fissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto, ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singola prestazione compiuta a regola d'arte, incluso il di lui beneficio, e che pertanto vengono riconosciuti perfettamente rispondenti allo scopo cui sono destinati.
9. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 35. Lavori in economia
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale, ovvero con i prezzi indicati dal “prezzario ufficiale di riferimento” del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria (ultima edizione disponibile).
Art. 36. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
Art. 37. Stato finale e Conto Finale
Lo stato finale dei lavori dovrà essere compilato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’Art. 1666, secondo comma, del codice civile.
CAPO VI: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38. Subappalto
Il Subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla S.A. dovrà essere indicata la volontà in sede di offerta
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006 e del relativo regolamento approvato con D.M. n. 74 del 25.02.2008, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Art. 40. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
CAPO VII: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 41. Programma di esecuzione dei lavori ed ordine da tenersi nell'andamento degli stessi
L'appaltatore dovrà redigere un apposito cronoprogramma di esecuzione dell’opera che tenga conto di quanto previsto nel piano di sicurezza, che sarà inoltrato alla direzione lavori entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione per la relativa approvazione.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori
Il Direttore dei Lavori, sentito anche il coordinatore della sicurezza anche in considerazione alla contemporaneità all’esecuzione nello stesso cantiere di altre lavorazioni, potrà a suo insindacabile giudizio stabilire l’esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o richiedere temporanee sospensioni degli stessi senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'impresa dovrà realizzare nel cantiere, se richiesto dalla D.L., un locale ad uso ufficio dove si troveranno i disegni, documenti e registri utili alla conduzione dell’appalto.
Art. 42. Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Gli oneri che seguono sono ad esclusivo carico dell’appaltatore, il quale ne terrà conto nella formulazione dell’offerta e pertanto li ritiene in essa compresi e compensati.
Oltre agli oneri descritti nel capitolato generale, nel presente capitolato speciale ed in tutti gli altri documenti citati nei precedenti articoli, saranno a carico dell’appaltatore in particolare gli oneri e gli obblighi seguenti:
1. prevenzione infortuni:
L’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.
Gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
a. delimitazione dell’area di cantiere:
sarà eseguita con sistema idoneo a impedire il facile accesso di estranei; in particolare saranno predisposte porte di ingresso opportunamente bloccate e idonee a resistere ad atti di vandalismo;
b. illuminazione diurna e notturna:
sarà predisposta un’adeguata illuminazione dell’area di cantiere e di quella che sarà necessaria per lavori notturni e anche diurni;
c. pulizia:
sarà eseguita la pulizia quotidiana del cantiere, delle opere in corso di esecuzione o già eseguite e lo sgombero di ogni materiale di rifiuto, nonché la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale.
d. sistemazione degli accessi:
la sistemazione degli accessi al cantiere stesso sarà eseguita in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone, si tratti degli addetti al cantiere o comunque autorizzate ad accedervi, o di estranei circolanti all’esterno del cantiere stesso.
x. xxxxxxxxxx, andatoie, scalette:
dovrà essere prevista la predisposizione attraverso i cavi e gli sterri, ed ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private di accesso al cantiere stesso.
f. pronto soccorso:
dovrà essere prevista la predisposizione di quanto previsto dal D.L. 626/94.
2. sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d’opera:
Dovrà essere predisposta la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d’opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla presa in consegna totale delle stesse da parte dell’Ente Appaltante.
3. Allacciamenti provvisori ai servizi pubblici, spese per le utenze ed i consumi:
Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori di energia elettrica e telefono necessari per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi saranno di competenza dell'impresa.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. strade di servizi e passaggi;
Le spese per strade, passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc., saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
5. rilievi e accertamenti:
Saranno a totale carico dell'impresa l'impiego di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi ad operazioni di verifica della natura, della
consistenza e della dimensione delle preesistenze ai fini di una corretta esecuzione della nuova opera, nonché relativi alle opere eseguite ai fini di consegna, contabilità e collaudo dell’opera, nella misura occorrente fino al collaudo definitivo, o comunque da effettuare a giudizio e su richiesta della D.L.
La Ditta appaltatrice dovrà :
- Ricercare preventivamente eventuali reti di impianti con linee aeree, superficiali, interrate o incassate esistenti nelle zone interessate dallo svolgimento dei lavori in oggetto, e redigere le tavole grafiche di rilievo;
- Qualora vi siano impianti non di proprietà del Committente, inviare tempestivamente agli enti competenti le richieste di spostamento;
- Previa autorizzazione del Direttore dei lavori, provvedere all'esecuzione diretta di spostamenti autorizzati di impianti di proprietà del Committente;
- Salvaguardare comunque l'integrità delle strade di accesso, delle reti di impianti, degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti sull'area di intervento e delle quali non è previsto lo smantellamento.
6. cartelli indicatori:
Sarà a carico dell'impresa la fornitura e la manutenzione di un robusto e resistente cartello riportante le indicazioni che saranno definite dalle D.L., prima dell’inizio dei lavori, relative a:
- ente appaltante;
- progettisti;
- direzione dei lavori (D.L.);
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- responsabile lavori;
- impresa appaltatrice;
- imprese subappaltatrici;
- importo appalto;
- tempo esecuzione dell’appalto.
7. cartelli di avviso e lumi:
Sarà a carico dell'impresa la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione nell’esecuzione dell’appalto.
8. esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche:
Sarà a carico dell'impresa l'esecuzione presso istituti, laboratori od enti autorizzati compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori o dagli enti preposti al controllo, sui materiali da impiegarsi, in relazione sia ad esigenze normative sia a quanto previsto in progetto circa la qualità di materiali e componenti, la loro classificazione rispetto alla reazione e resistenza al fuoco e circa il modo di esecuzione dei lavori.
9. costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfattura di ponti, impalcature e costruzioni provvisionali:
Sarà a carico dell'impresa la costruzione, lo spostamento, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, le forniture e le prestazioni, gli sfridi, i deperimenti, le perdite degli elementi costituenti detti "ponti", le impalcature e costruzioni provvisionali, siano esse di legname, di acciaio od altro materiale.
I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l’incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché dei non addetti ai lavori di esecuzione dell’opera, e per evitare qualunque danni a persone o cose.
I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. Dovranno essere comunque adottati i provvedimenti e le cautele ricordate precedentemente.
La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.
10. attrezzi, utensili e macchinari per l’esecuzione dei lavori:
Installazione, nolo, degradamento, spostamento e rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dell’appalto, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario, sarà a totale carico dell'impresa.
Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordati ai punti precedenti.
11. trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d’opera:
Operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa; loro collocamento in sito od a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti precedenti saranno a totale carico dell'impresa.
Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
12. direzione del cantiere:
Sarà a cura e carico dell'impresa l'affidamento per tutta la durata dei lavori della direzione tecnica del cantiere ad un ingegnere od architetto, oppure ad un geometra od un perito industriale per l’edilizia o comunque tecnico abilitato.
L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.L., prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l’accettazione di questi e suo sostituto; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla D.L., ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
Sarà prevista la presenza continuativa di un Capo Cantiere durante i lavori, il quale provvederà all’ apertura ed alla chiusura del cantiere, alla compilazione quotidiana del giornale di cantiere, al controllo delle maestranze, al controllo degli accessi al cantiere in modo che sia consentito l’ingresso delle sole maestranze autorizzate e sia impedito l'ingresso di estranei, ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, alla gestione dei rapporti verso l’esterno. Di tali incombenze la persona che sarà nominata Capo Cantiere assumerà piena responsabilità. In assenza del Capo Cantiere, i lavori non potranno avere corso.
Saranno inoltre a cura dell’impresa la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, materiale di cancelleria;
13. incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi:
Nell’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati precedentemente, l'impresa appaltatrice dovrà prevedere l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti anche nelle adiacenze del cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, anche nel rispetto del D.L. 626/94.
14. responsabilità dell’operato dei dipendenti:
Sarà a carico dell'impresa la responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare l’ente appaltante dalle conseguenze di ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.
15. progettazione, calcoli e collaudo strutturale:
Sarà a carico dell'impresa l’onere per le verifiche, accertamento delle misure, calcoli, progettazione esecutiva e costruttiva di cantiere delle opere appaltate, compresi gli eventuali completamenti che fossero richiesti dalla D.L., le spese per la stampa e riproduzione di disegni e documenti relativi all'intero progetto come eseguito; gli studi ed i calcoli eventualmente necessari, anche a giudizio della D.L., durante lo svolgimento dell’appalto e la produzione dei disegni esecutivi riguardanti le modifiche intervenute tra progetto ed
effettiva realizzazione entro un termine di trenta giorni dalla data di approvazione della variante; le prove ed i collaudi in corso d'opera e finali che la D.L. ordini di fare eseguire, anche presso Istituti incaricati sui materiali impiegati o da impiegare in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; i disegni di cantiere, approntati in tempo utile per non causare ritardi non solo all’esecuzione dell’appalto ma anche alle altre opere in corso di cantiere connesse all’appalto medesimo.
I dimensionamenti delle strutture ed i correlati interventi terranno conto della situazione statica esistente e degli effetti delle nuove strutture su tale situazione.
Resta stabilito che l’appaltatore, con l’affidamento dell’appalto, accetta come proprio il progetto dei beni da fornire e quindi unitamente al progettista strutturale e al direttore tecnico del cantiere, rimane responsabile delle opere eseguite a tutti gli effetti e, in particolare, a norma della legge 1086/71 e di ogni altra norma pertinente. Accetterà fra l’altro di eseguire ogni correzione di progetto delle strutture che si rendesse necessaria, a giudizio dello stesso Direttore dei Lavori, nel corso dell’appalto, con ogni modifica onerosa che ne consegua e che non dipenda da successive richieste dell’ente appaltante o da fatti imprevedibili ai sensi di legge.
L’appaltatore inoltre dà atto di aver verificato le soluzioni progettuali adottate sulla base delle indagini svolte e delle ricognizioni sulla consistenza statica dell’organismo strutturale esistente e di concordare su dette soluzioni: pertanto ogni e qualsiasi modifica dovuta a fatti non riconducibili a risultanze in sito sostanzialmente diverse, saranno a carico dell’appaltatore.
Sono direttamente a carico dell'appaltatore gli sviluppi di particolari costruttivi di dettaglio delle strutture metalliche, ove necessari per una corretta esecuzione delle opere o per un preciso ordinativo dei materiali; sono altresì a suo carico gli sviluppi degli elaborati grafici “costruttivi” della carpenteria metallica (tavole e schemi d’officina), a partire dagli unifilari e particolari costruttivi forniti dal progettista delle strutture: prima di dar luogo alle lavorazioni d’officina ed ai montaggi, tali tavole dovranno ottenere l’approvazione scritta del Direttore dei Lavori.
Se previsti, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla denuncia delle opere strutturali ai sensi della l. 25/11/1971, n° 1086 ed alle prove dei materiali impiegati.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri connessi alle forniture, predisposizioni, messe in opera ed assistenze necessarie per le operazioni di collaudo strutturale che il collaudatore, individuato dall’ente appaltante, intenderà far eseguire, sia sulle strutture esistenti che su quelle di nuova realizzazione, sia in corso d’opera che alla sua conclusione.
In particolare saranno eseguiti i prelievi di materiali con le modalità e nelle quantità previste dalla normativa vigente.
16. impianti tecnici:
Per gli impianti l’appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da professionista di propria fiducia, e ne chiederà l’approvazione scritta della D.L.; ciò renderà eseguibile le varianti: in caso di disaccordo prevarrà l’interpretazione più favorevole all’ente appaltante e comunque il giudizio della D.L.
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle opere tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni dalla quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già esistenti che in corso di esecuzione.
17. adempimenti al Decreto Ministeriale n. 37/08 e s.m.i..
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", al termine dei lavori dovrà essere prodotta dalla ditta appaltatrice dichiarazione di conformità a firma dell'installatore e relativi allegati a firma del tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalla citata legge relativamente agli impianti tecnologici.
Si precisa che nello stabilire il prezzo dell'appalto e' stato tenuto conto degli oneri conseguenti al rispetto delle norme suddette, ancorché tali oneri non risultino dai disegni di progetto e dagli altri atti per cui l'appaltatore, con la semplice presentazione dell'offerta, dichiara implicitamente di aver valutato le conseguenze tecniche ed economiche di tali oneri.
18. adempimenti legge 10/91 e s.m.i.
Saranno a carico dell'impresa appaltatrice tutte le incombenze di cui alla legge 9/01/91 n. 10 di sua spettanza, qualora applicabili.
19. tavole di progetto e aggiornamenti a fine lavori:
Nel corso dell’appalto l’appaltatore terrà costantemente in cantiere n. 1 copia aggiornata di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del Direttore dei Lavori: solo a tali elaborati potrà rifarsi per dar corso all’appalto, essendo sua cura annullare, e conservare a parte le versioni superate degli elaborati.
Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà riportare sull’ultima versione delle tavole esecutive le eventuali variazioni che nel corso dell’appalto fossero intervenute e consegnarne alla D.L. copia riproducibile prima della redazione del conto finale.
Su richiesta dell'Ente Appaltante, tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti oltre che su carta anche su supporto magnetico in formato dwg per AUTOCAD.
20. prove di carico, verifiche e collaudi:
Saranno a carico dell'impresa le prove sui materiali, componenti ed opere finite (opere di fondazione, strutture portanti in genere, esistenti e oggetto di appalto, finiture, impianti, impianti tecnologici ecc.) che siano obbligatorie per norma specifica o venissero comunque ordinate dal direttore dei lavori o dal collaudatore anche in corso d’opera.
A tali scopi verranno forniti materiali, attrezzature, opere provvisionali, strumentazioni, mano d’opera e quant’altro necessario all’esecuzione delle operazioni di prova richieste; saranno altresì a carico dell’appaltatore gli oneri connessi a prove su materiali e componenti che debbano essere commissionate a laboratori esterni.
21. Disposizioni della direzione dei lavori:
E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 C.C.;
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del D.L. debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto; l’appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di interventi da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartito. L’appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all’ufficio della direzione dei lavori nei giorni e nelle ore indicate dalla D.L. stessa per le istruzioni sullo sviluppo dell’appalto. In nessun caso l’appaltatore può dare corso all’esecuzione di attività in contrasto con le istruzioni del D.L.; ha conseguentemente l’obbligo di eseguire tutti l’appalto in conformità al progetto aggiornato, ed ha la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
22. L’ausilio alla D.L. per la tenuta delle scritture di cantiere:
Sarà cura dell'appaltatore collaborare con la D.L. alla redazione della contabilità, la stesura degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), e la firma dei correlati documenti contabili. Tali operazioni saranno eseguite in contraddittorio con la D.L. stessa.
L’appaltatore inoltre é tenuto:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
23. Protezione delle opere:
Sarà a carico dell'impresa l’idonea protezione di elementi ed accessori già posti in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;.
24. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali, ecc.:
Saranno a carico dell'impresa:
⎯ l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell’appalto, relative alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori;
⎯ il pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc.
Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. L’appaltatore dovrà esibire i documenti idonei a dimostrare la sua regolare posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali, prima dell’inizio dell’appalto.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, eventualmente accertata dall’ente appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, l’ente appaltante medesimo comunicherà all’appaltatore e, se del caso anche l’ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse se l’appalto è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando all’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni all’ente appaltante neanche a titolo di risarcimento dei danni.
25. Responsabilità dell’appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori:
Nel caso di subappalti, l'impresa appaltatrice avrà diretta responsabilità dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti paragrafi da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
26. Assicurazioni da stipulare con compagnie di primaria importanza:
L'impresa dovrà provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione del tipo “car” (contractors all risks) sul valore dell’opera, con sez. responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la stazione appaltante aggiudicatrice o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, avente validità, per patto espresso, dall’inizio dell’appalto fino al collaudo finale. Dovrà inoltre provvedere alla stipula, prima della riconsegna dei lavori se dovute, ai sensi dell’Art. 30, 4° comma l. 109/94 e s. m. ed i., e per quanto modificato dal Decreto Legislativo 163/2006, di una polizza di assicurazione avente durata decennale contro i rischi previsti dall’Art. 1669 del c.c. con massimale adeguato all’importo dei lavori in appalto.
Le polizze così stipulate avranno come beneficiario l’ente appaltante.
L’appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in esse richiesti per conseguire l’operatività in ogni circostanza.
27. concessioni, permessi, licenze, autorizzazioni da parte delle competenti autorità:
Sarà a carico dell'impresa richiedere concessioni, permessi, licenze, autorizzazioni temporanee o definitive, ove necessarie all’esecuzione dei lavori, all’esistenza del cantiere, nonché alla successiva agibilità del costruito in ogni sua parte ed in ogni impianto.
L’onere consisterà nelle redazione di richieste (complete della documentazione necessaria), cura delle procedure e pagamento degli oneri correlati presso gli enti interessati, anche per pratiche intestate all’ente appaltante.
In difetto, rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
28. custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale:
Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le forniture, fino alla presa in consegna di esse da parte dell’ente appaltante saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
29. custodia, conservazione e manutenzione fino al momento della posa in cantiere:
La ditta appaltatrice avrà l’onere della custodia, conservazione e manutenzione fino al momento della posa in cantiere dei materiali e degli elementi già realizzati in tutto o in parte.
Sono inoltre a carico tutti gli oneri per la disponibilità dei locali idonei all’immagazzinamento, adeguatamente assicurati.
Entro 30 giorni dalla data del verbale di avvio dei lavori, la ditta dovrà comunicare all’ente appaltante i luoghi di immagazzinamento dei materiali al fine di poter effettuare i previsti controlli.
30. Esecuzione di altre lavorazioni:
Durante il corso dei lavori potranno essere presenti nel cantiere imprese appaltatrici di lavori diversi dall’appaltatore. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tale situazione uniformando il proprio programma di lavoro alle esigenze funzionali di cantiere, derivanti dalla contemporanea esecuzione delle varie opere in corso di esecuzione e prendendo tutte le conseguenti precauzioni, anche in accordo con imprese subappaltatrici o con artigiani prestatori d'opera, con l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare danni alle cose ed alle persone, restando detto Appaltatore responsabile per quanto riguarda la tempestiva ed appropriata adozione delle misure di sua competenza. Al riguardo dovranno essere pienamente e tempestivamente eseguite le disposizioni che verranno impartite nel merito dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarre motivo per richiesta di maggiori compensi. Alcune lavorazioni e fasi potranno subire interruzioni e dilazioni in dipendenza di eventuali ritardi legati allo sviluppo di lavori già appaltati e in corso di esecuzione; l’impresa appaltatrice si impegna fin d’ora a non avanzare richieste di compensi aggiuntivi in caso di interferenze o di forzati ritardi nell’esecuzione dei lavori. Questo comporterà in ogni caso la gratuita concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale di percorsi pedonali e meccanizzati, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
31. Uso anticipato dei locali:
E’ facoltà della Stazione Appaltante l'uso anticipato dell’immobile o di alcuni locali dietro richiesta dall'Amministrazione Appaltante senza diritto per l'Appaltatore a speciali compensi.
di accedere ai locali
32. Sgombero del cantiere:
Lo sgombero del cantiere dovrà avvenire con riferimento alla data di ultimazione dell’appalto secondo il seguente programma:
⎯ entro 15 giorni per quanto riguarda l’interno degli edifici;
⎯ entro 30 giorni per quanto riguarda le aree esterne.
Lo sgombero comprenderà la rimozione dei materiali, mezzi d’opera e impianti di proprietà dell’appaltatore esistenti in cantiere. In difetto e senza necessità di messa in mora l’ente appaltante vi provvederà direttamente addebitando all’appaltatore ogni spesa conseguente.
33. pulizia finale:
La ditta appaltatrice avrà l’onere di eseguire, oltre alle normali pulizie di cantiere, la perfetta pulizia finale, delle opere costruite, degli accessori e di tutte le zone oggetto di intervento dislocate alle varie quote.
34. imposte di registro, tasse, bolli, dazi di dogana, etc.:
Sarà a carico della ditta appaltatrice l’assunzione delle spese per imposte di registrazione degli atti contrattuali, per bolli, per dazi di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d’appalto, quanto stabilite o variate posteriormente.
35. Documenti da rilasciare ad ultimazione dell’appalto:
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- elaborati grafici dell’impianto in versione “come costruito” corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 s.m.i.;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
La suddetta documentazione sarà fornita in numero minimo di cinque (5) copie cartacee e un (1) cd rom contenente le versioni digitali dei documenti (disegni in formato .dwg per AUTOCAD; relazioni e dichiarazioni in formato .doc per MS Word).
36. Materiali da consegnare ad ultimazione dell’appalto
L’Impresa Appaltatrice, prima della smobilitazione del cantiere effettuerà la consegna, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
Art. 43. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1.Lavori in edifici e/o zone interessate da altri interventi
La Ditta appaltatrice dovrà organizzare il cantiere ed eseguire i lavori in modo da non impegnare le zone interessate da altri interventi non compresi nel presente appalto. Qualora fosse necessario operare in tali zone per eseguire i lavori del presente appalto, la Ditta appaltatrice dovrà adottare ogni necessaria cautela, misura ed apprestamento per limitare al massimo il disturbo all’attività delle altre Imprese contemporaneamente presenti nel cantiere.
2.Documentazione fotografica dell'avanzamento dei lavori
E' a carico della Ditta appaltatrice la fornitura mensile al Direttore dei Lavori della documentazione fotografica dimostrativa dello stato di avanzamento dei lavori. Dovrà essere fornita una esaustiva documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite sulle parti che non saranno più visibili alla fine dei lavori, come per esempio il dispersore di terra, i collegamenti equipotenziali supplementari, gli impianti entro i vani tecnici sopra ai controsoffitti e quelli entro i cavidotti interrati. In ogni caso il Direttore dei Lavori si riserva, a totale carico dell’Appaltatore, di verificare direttamente in loco eventuali lavorazioni non valutabili con la documentazione in suo possesso.
3.Oneri per verifiche e collaudi funzionali
Tutti gli oneri per le verifiche e le prove sono a carico della Ditta appaltatrice, ed in particolare:
- La fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di tutti gli strumenti e di tutti materiali necessari;
- La messa a disposizione di strumentazione munita di Certificazione per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- La messa a disposizione del personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.
Art. 44. Manutenzione delle opere sino al collaudo
Fino alla consegna del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del codice civile, l'assuntore è quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'assuntore, la stessa, dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed accurato, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione dei lavori.
Secondo quanto prescritto dal dpr n. 554/99 il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Art. 45. Danni di forza maggiore – protezione ed assicurazione dei danni
Non verrà accordato all'assuntore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni che si verificassero durante il corso dell’appalto anche se derivanti da danni di forza maggiore di carattere eccezionale.
Sono a carico dell’appaltatore, tutti i provvedimenti e le opere di protezione dei materiali e dei lavori facenti parte dell’appalto, contro qualunque specie di danneggiamenti, anche se dovuti ad altri lavori ed impianti. Nessun rimborso sarà dovuto all’appaltatore da parte della stazione appaltante per qualsiasi danno od avarie, compreso l’incendio, che venga provocata direttamente ed indirettamente ai fabbricati prima della regolare presa in consegna da parte della stazione appaltante medesima. L’appaltatore è altresì obbligato a provvedere alle assicurazioni ed alle previdenze sociali stabilite dalle leggi vigenti a favore dei dipendenti impegnati nei lavori, nonché al rispetto delle norme vigenti sull’assunzione.
L’appaltatore assumerà, inoltre, sopra di sé la responsabilità piena ed intera, in special modo derivante da qualsiasi motivo per infortuni che potessero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori per quanto di sua competenza.
Con la firma dei contratti l’appaltatore dichiara implicitamente di avere:
🙢 considerato attentamente le condizioni dei luoghi e le caratteristiche di accesso alla proprietà;
🙢 esaminati i dati di progetto e le prescrizioni tecniche contenute nei vari capitoli d’appalto, traendone tutti i dati necessari e sufficienti per un’esatta valutazione delle opere a compiersi nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali.
Conseguentemente alle dichiarazioni di cui sopra, l’appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la stabilità e la riuscita dell’appalto, rispondendo di tutti i danni che, per vizio o difetto dei materiali e dei manufatti di costruzione, di esecuzione delle opere o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, potessero derivare alla stazione appaltante od a terzi.
Nel caso l’Appaltatore intenda proporre soluzioni alternative a quelle indicate nel progetto esecutivo, purché funzionalmente equivalenti e opportunamente documentate, dopo l’aggiudicazione della gara e prima
dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare al Committente gli elaborati costruttivi dell’impianto (in duplice copia) (non oltre 28 giorni dalla consegna dei lavori). Il Committente a seguito di propria istruttoria tecnica si riserva il diritto di approvare le soluzioni progettuali proposte. Si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere il massimo livello di sicurezza, sia nella fase di realizzazione, sia in quello di esercizio dell’impianto fotovoltaico.
CAPO VIII: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46. Premessa sull’adeguamento normativo
In ottemperanza all’ Art. 304, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), fino all'emanazione dei decreti integrativi attuativi di cui all’ Art. 304, comma 2, laddove il presente Capitolato dispone un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate all’ Art. 304 comma 1, tra cui il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81.
Art. 47. Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 48. Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 49. Piano di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Art. 51. Piano operativo di sicurezza
L’appaltatore è tenuto alla predisposizione e alla consegna di un Piano operativo di sicurezza (POS) in ottemperanza al D.leg.vo 81/2008, vistato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei lavori.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel cantiere. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’art. 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui di cui all'art. 15 del D.Lgs., con particolare riguardo alle Misure generali di tutela, agli Obblighi dei datori di lavoro e alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità ai Requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
1) L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2) L’appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
8) Il piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa della risoluzione del contratto.
Al fine di consentire l’accesso, il transito, e l’esecuzione dell’opera in condizione di sicurezza ai sensi dell’art. 82 comma 16 della L.R. n° 1/2005 e successivo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 62/R del 23/11/2005) l’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza e all’adozione delle misure preventive indicate nell’Elaborato Tecnico della Copertura, redatto in conformità all’art. 5 comma 4 - lett. a-b del D.P.G.R. 62/R del 2005, il quale costituisce parte integrante del presente contratto.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla S.A. vigilerà sull’osservanza del piano di sicurezza.
CAPO X: DIREZIONE, VIGILANZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO DELL’OPERA
Art. 53. Direzione e vigilanza di esecuzione dei lavori
Come già precisato all'Art. 1 l'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e provviste previste ed intese dal progetto esecutivo, nelle relative forme, entità e dimensioni. In corso d'opera, a suo insindacabile giudizio, la direzione dei lavori detterà qualsiasi ordine, ulteriore precisazione od indicazione, al fine di guidare ad una costante, puntuale e precisa lettura del progetto stesso e garantire la perfetta realizzazione dell'opera.
Qualora risulti che le opere in appalto non sono effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la direzione dei lavori ordinerà all'assuntore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.
La direzione dei lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implichino limitazioni alla viabilità, al deflusso delle acque od altre specifiche e particolari. L'assuntore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della direzione, sia che le stesse riguardino il modo di esecuzione dell’appalto o il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.
Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dell’appalto e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla direzione dei lavori.
Art. 54. Variazioni, modificazioni, sostituzioni tipologiche, aggiornamenti tecnologici di elementi o categorie di opere progettate
Variazione dei lavori
Al fine di adeguare elementi o categorie di opere progettate a sopravvenute innovazioni, introdurre nuove tecnologie, trovare il riscontro di forniture nelle disponibilità di mercato etc., la D.L. a suo insindacabile seppur motivato giudizio, potrà ordinare od accettare variazioni, modificazioni, sostituzioni di elementi o categorie di opere progettate; tali operazioni non dovranno comunque assolutamente pregiudicare la qualità delle opere previste bensì essere portatrici di dimostrabili miglioramenti.
Le su descritte variazioni dovranno essere ratificate con appositi verbali.
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di richiedere all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di accettare alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione del contratto fino alla concorrenza del 20% (ventipercento), dell’importo contrattuale (sesto-quinto).
L’appaltatore, da parte sua, durante l’esecuzione dell’appalto, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla stazione appaltante. Ogni contravvenzione a questa
disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e demolire quanto posto in opera qualora la stazione appaltante, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione l’appaltatore, senza alcune aumento di prezzo dell’appalto, sarà obbligato all’esecuzione delle eventuali prestazioni, che le siano richieste perché quanto eseguito corrisponda alle prescrizioni contrattuali.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B», e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità nei limiti previsti dal regolamento generale.
Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione rispetto a quanto previsto dall’appalto, saranno remunerate a misura con l’applicazione dei corrispettivi indicati negli elenchi prezzi correnti delle pubblicazioni di riferimento per gli impianti oggetto dell’appalto, al netto del ribasso di gara e in seconda istanza, per quanto non remunerabile con i prezzi di elenco, con i prezzi indicati nel verbale “nuovi prezzi a corpo”.
L'ordine di eseguire le variazioni è dato secondo le prescrizioni o consuetudini che regolano l’esecuzione dei lavori pubblici e comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le prestazioni che fossero resi inutili dalla esecuzione della variante.
Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi di capitolato, il pagamento di quanto già eseguito.
Se la variazione dipende invece da colpa dell'impresa, a questa spetterà solo il pagamento - ai prezzi di offerta - delle prestazioni preventivamente approvate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta fuori dal cantiere delle opere non utilizzate.
L'impresa, per contro, non potrà variare né modificare i progetti dell’opera appaltata, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'ente appaltante, il quale avrà diritto di far demolire, a spese dell’impresa stessa, quanto questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposto. Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all’impresa qualora esegua o faccia eseguire maggiori prestazioni, o vari la tipologia dell’appalto, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla direzione dei lavori, quand’anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all’ente appaltante.
La stazione appaltante può ordinare alle stesse condizioni del contratto una diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20% dell’importo appaltato senza che all’appaltatore derivi motivo per richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o danni per mancato utile.
Varianti per errori od omissioni progettuali
L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario.
In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’ elenco prezzi Contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
Art. 55. Quantitativi e qualità dei materiali forniti dall’appaltatore
I materiali forniti dall’appaltatore debbono essere conformi a quanto indicato nelle relative specifiche fornite in sede di gara dall’appaltatore e comunque vanno sottoposti all’approvazione della D.L. i. I materiali non contemplati nelle corrispondenti specifiche debbono essere preventivamente sottoposti alla approvazione della D.L. e debbono essere presentati, qualora preventivamente richiesti, i certificati di collaudo delle ditte costruttrici e/o i certificati di idoneità, rilasciati da istituti autorizzati, comprovanti la qualità dei materiali impiegati.
Nel caso che i campioni dei materiali o i materiali stessi vengano rifiutati dalla D.L., l’appaltatore è tenuto all’allontanamento dal cantiere degli stessi ed alla loro immediata sostituzione, senza alcun diritto a maggiori riconoscimenti economici od a dilazioni nel termine di consegna.
L’utilizzo e l’impiego di materiali non approvati dalla direzione dei lavori o in difformità alle specifiche, alle norme del produttore od a modalità di riconosciuta buona tecnica nell’esecuzione delle opere, comporta la riesecuzione delle opere stesse a totale onere dell’appaltatore.
Tutti i materiali e le opere debbono comunque essere rispondenti alle caratteristiche richieste per gli stessi dalle norme tecniche in vigore (uni, cti, ispesl, cei, vv.f., ministero della sanità, etc.), ovvero debbono sottostare alle prescrizioni fatte dagli enti sopraelencati.
CAPO XI – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 56. Definizione delle controversie
E’ esclusa la clausola compromissoria e per la definizione delle controversie in via amministrativa si rimanda al codice dei contratti pubblici.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario,è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 59. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 60. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
Art. 61. Collaudo
Dopo l'ultimazione dell’appalto, le stesse verranno prese in carico provvisoriamente dalla Stazione Appaltante, previa redazione di apposito verbale da parte della Direzione, fermo restando ogni obbligo dell'Appaltatore come disciplinato dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006.
Qualora durante le necessarie visite per la predisposizione del collaudo venissero accertati difetti o mancanze, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti le prestazioni che gli saranno prescritte.
Se non provvederà entro il termine assegnatogli sarà passibile di quanto previsto per il ritardo dal precedente art. 13 e responsabile degli ulteriori danni causati, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio. In ogni caso il
periodo di garanzia e gratuita manutenzione sulle intere opere verrà prorogato, a tutti gli effetti, del tempo utile che l'Appaltatore impiegherà ad eseguire le attività prescritte.
Per tutti gli effetti di legge la presa in consegna definitiva dell’opera appaltata da parte della Stazione Appaltante avrà luogo alla data di emissione di positivo collaudo.
Gli effetti dell'accettazione definitiva dell’appalto non si esplicano con il verbale di ultimazione, che attesta solo l'avvenuto compimento dell’appalto e ne autorizza l'usabilità ai fini di migliore accertamento della loro rispondenza funzionale, bensì con l'atto di certificazione del collaudo, ossia dopo compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità dell’opera al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili.
Approvato il certificato di collaudo si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle liquidazioni già effettuate a titolo di acconto e alla restituzione della cauzione e delle trattenute di garanzia.
Il certificato di collaudo tecnico/amministrativo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.lvo 163/06, e sarà emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
All’approvazione del certificato di collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte, potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni, salvo verifiche di legge ed adempimenti da parte dell’ente appaltante.
E’ facoltà dell’ente appaltante, non appena ultimati i lavori, procedere alla presa di consegna delle opere eseguite. Tale consegna, da intendersi provvisoria, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l’idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.
All’atto del certificato di collaudo l’appaltatore dovrà aver fornito all’ente appaltante i disegni delle opere edili ed impiantistiche, così come queste sono state eseguite, nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singola opera, con le relative norme d’uso e manutenzione.
In caso di utilizzazione dell’opera da parte dell’ente appaltante subito dopo la presa di consegna o prima del collaudo, spetterà all’ente appaltante stesso provvedere a propria cura e spese, all’esercizio della stessa, fermo restando l’obbligo dell’appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l’ultimazione dei lavori o essere accertati con il certificato di regolare esecuzione.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna.
Salvo quanto disposto dall’Art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione sia definitivamente approvato. Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell’appaltatore, secondo i disposti dell’Art. 188 del D.P.R. 554/99.
L’appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i materiali e accessori messi in opera, per la durata di anni uno dalla data del certificato di regolare esecuzione. Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l’appaltatore dovrà, a sue cure e spese, provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.
CAPO XIV: PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 62. Limiti delle forniture
Il progetto fornisce le indicazioni sui limiti e sulla consistenza delle forniture.
Prima di formulare l'offerta il concorrente ha l'obbligo di recarsi sul luogo dove dovranno eseguirsi i lavori e di esaminare tutti gli elaborati progettuali.
La Ditta appaltatrice dovrà garantire il completamento dei lavori nelle aree interessate dall’intervento indipendentemente dall'esistenza di altre esigenze nello stesso complesso in cui si opererà; in particolare l’offerta deve essere formulata tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri comunque richiamati nei documenti di gara e di progetto, oltre a quelli conseguenti alla realizzazione di particolari opere provvisionali necessarie per garantire sempre e comunque la continuazione delle normali attività nelle parti della struttura non direttamente interessate ai lavori.
I materiali, la posa in opera e in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle prescrizioni derivanti dal presente Capitolato Tecnico e dall'insieme degli elaborati progettuali, ferma restando l'osservanza delle norme di legge, del CEI e delle tabelle UNEL.
L’ Aggiudicatario dovrà fornire materiali corredati di marcatura CE (laddove sia prevista).
Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l’Aggiudicatario è tenuto a darne immediato avviso alla DL e a concordare quindi le modifiche per l'adeguamento degli impianti alle nuove prescrizioni.
Art. 63. Documentazione progettuale esecutiva
Prima di dare corso ai lavori la Ditta appaltatrice dovrà redigere e sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori la documentazione progettuale esecutiva delle opere in oggetto.
La documentazione sarà basata sugli elaborati del progetto posto a base di gara, aggiornati e integrati tenendo conto dei rilievi eseguiti sul posto, delle ulteriori indicazioni del Direttore dei Lavori, delle proposte della Ditta appaltatrice accettate dal Direttore dei Lavori, nonché della esatta tipologia dei materiali, delle apparecchiature e delle macchine che, approvati dal Direttore dei Lavori, saranno effettivamente utilizzati.
La documentazione comprenderà le relazioni descrittive, le relazioni specialistiche, i calcoli, le schede di approvazione dei materiali, nonché gli schemi e i disegni.
Questi, in scala adeguata e illustranti tutti i quadri e tutti gli impianti, dovranno essere integrati con sezioni, dettagli e particolari di montaggio, in modo che il Direttore dei Lavori possa comprendere e valutare i criteri con i quali la Ditta appaltatrice intende procedere alla posa ed al montaggio delle apparecchiature ed alla stesura delle reti di collegamento.
Nella redazione degli schemi e dei disegni la Ditta appaltatrice dovrà attenersi anche ai seguenti criteri informativi:
- Rispetto delle distanze stabilite dalle vigenti normative tecniche;
- Accessibilità di manutenzione e possibilità di agevole sostituzione per tutte le apparecchiature;
- Massima facilità di manovra delle apparecchiature;
- Ordinato percorso delle linee, delle canalizzazioni e delle tubazioni degli impianti.
Sarà facoltà del Direttore dei Lavori chiedere, a proprio insindacabile giudizio, tutte le integrazioni e le modifiche che riterrà necessarie.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad apportare, a propria cura e spese, tutte le modifiche e le integrazioni richieste.
Art. 64. Campionature
La DL si riserva di richiedere durante l’esecuzione contrattuale, una campionatura dei materiali e delle apparecchiature da installare, prima della loro posa in opera.
Art. 65. Documentazione finale di impianto
Prima dei collaudi funzionali la Ditta appaltatrice fornirà almeno quattro copie cartacee della documentazione finale sotto elencata. Il tutto dovrà essere inoltre informatizzato e raccolto in appositi supporti digitali, utilizzando i software di base indicati dal Direttore dei Lavori. Il numero di copie indicato costituisce un minimo indispensabile da produrre; potrà essere richiesto, senza ulteriori oneri per il Committente, un numero superiore di copie.
La documentazione finale sarà articolata come sotto specificato.
Art. 66. Elaborati grafici
Ogni copia degli elaborati grafici dovrà essere accompagnata da elenco dettagliato con i numeri delle tavole grafiche e la relativa descrizione. I disegni dovranno essere consegnati anche su supporto digitale in formato Autocad compatibile (file .dwg).
I disegni dovranno:
- Essere realizzati nei formati normalizzati UNI;
- Contenere la rappresentazione completa dei quadri e degli impianti eseguiti;
- Consentire di identificare chiaramente tutte le opere oggetto dell'intervento.
Art. 67. Descrizione degli impianti eseguiti e documentazione dei componenti
Ogni copia della documentazione dovrà essere preceduta da una pagina in cui dovranno essere riportati, nell'ordine, i dati relativi a: Committente, Responsabile della realizzazione, Coordinatore Generale, Impresa esecutrice dei lavori. Dovrà seguire l'indice analitico degli argomenti, che dovranno succedersi come segue. La prima parte del manuale dovrà essere riservata ad una descrizione dettagliata degli impianti realizzati con le eventuali verifiche tecniche eseguite.
Di seguito dovranno essere inseriti, per tutti i componenti degli impianti, i seguenti documenti:
- Marca e modello del componente;
- Documentazione dalla quale si evincano tutte le caratteristiche tecniche dei componenti (qualora si faccia riferimento ad una pagina di un catalogo del Costruttore, i componenti utilizzati dovranno essere opportunamente evidenziati);
- Riferimento agli elaborati grafici (sigle con le quali i componenti sono identificate sui disegni);
- Omologazioni (ad es. Certificato Sistema Qualità, Certificato di fabbricazione, documenti attestanti il rispetto delle norme UNI e CEI);
- Certificati di prova di tipo e di accettazione;
- Manuali di uso, conduzione e manutenzione;
- Lista dei ricambi consigliati.
Ogni quadro dovrà essere corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa CEI in vigore. I componenti dello stesso tipo potranno essere raggruppati nello stesso capitolo, fermo restando che le sigle di ogni macchina dovranno essere sempre le stesse sul manuale di gestione, sugli elaborati grafici e su tutti gli altri documenti, in modo che l'identificazione di ogni componente possa avvenire in modo immediato ed univoco.
Tutte le pagine costituenti il manuale di gestione dovranno essere redatte solo sul fronte ed essere numerate in progressione in modo tale che la consultazione del manuale stesso risulti, con l'ausilio dell'indice, il più agevole possibile.
Art. 68. Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, contemporaneamente alla presentazione della documentazione as-built sopra illustrata, la Ditta appaltatrice dovrà presentare la Dichiarazione di Conformità degli impianti eseguiti. La Dichiarazione di Conformità dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e dovrà essere rilasciata secondo le regole fissate dal D.M. n. 37/2008 s.m.i.
Si fa presente che, in assenza di quanto prima indicato, non si potrà procedere alla liquidazione dei lavori. La dichiarazione dovrà essere completa di tutti gli allegati obbligatori, ed in particolare, oltre a quanto già citato, del resoconto delle verifiche iniziali eseguite secondo le prescrizioni CEI.
Art. 69. Prescrizioni generali per i materiali
Le caratteristiche qualitative dei materiali e dei componenti sono indicate nei diversi documenti di progetto; s'intende accettato fin d'ora che ai fini contrattuali prevarrà, nell’interesse del Committente,l'indicazione della caratteristica di superiore qualità.
Tutti i materiali ed i componenti forniti dalla Ditta appaltatrice dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge ed a quelle di progetto, dovranno essere nuovi, delle migliori qualità e, nella loro specificità, dovranno risultare di perfetta lavorazione.
E' a carico della Ditta appaltatrice provvedere comunque con la necessaria tempestività, di propria
iniziativa o, in difetto, per richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori. Ogni campione sarà accompagnato dalla documentazione tecnica, completa di tutte le Certificazioni obbligatorie, atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la conformità alle prescrizioni di progetto, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte dello stesso Direttore dei Lavori. Qualora la marca prescelta dall'impresa, per le intrinseche caratteristiche dei materiali, comportasse la revisione di alcuni dati di progetto, tali dati dovranno essere aggiornati direttamente dall'Impresa, sottoscritti da professionista abilitato e sottoposti al Direttore dei Lavori per l'approvazione unitamente ai campioni.
Il Direttore dei Lavori si riserva di valutare l'adeguatezza di quanto proposto ed ha la facoltà di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, o comunque necessari, che abbiano subìto deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.
In tale evenienza, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'immediata rimozione dal cantiere dei materiali non accettati ed alla pronta sostituzione, a proprie spese, con altri idonei.
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta appaltatrice, devono essere conservati a cura e spese della Ditta appaltatrice nel luogo indicato dal Direttore dei Lavori.
Non sarà consentito d'iniziare alcuna lavorazione prima della presentazione ed approvazione dei campioni. Eventuali materiali e componenti installati, ma non conformi alla campionatura di cui sopra o comunque non approvati preventivamente, saranno rifiutati e l’Appaltatore dovrà sostituirli a cura e spese di quest’ultimo.
Art. 70. Verifiche nel corso dell'esecuzione dei lavori
E' a carico della Ditta appaltatrice l'esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei Lavori e/o dagli incaricati per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'invio dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.
Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove preliminari intese ad accertare che:
- La fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- Il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- Il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio, sia garantito.
Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi, disposizioni e regolamenti tecnici di settore. L’esito favorevole delle verifiche non esonera la Ditta appaltatrice dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, la Ditta appaltatrice dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; la Ditta appaltatrice sarà obbligata al risarcimento degli eventuali danni.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la Ditta appaltatrice; di dette prove e verifiche e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta appaltatrice siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Le eventuali prove in officina dei quadri e delle apparecchiature elettriche saranno effettuate presso lo stabilimento del Costruttore o, a scelta del Direttore dei Lavori, presso la sede della Ditta appaltatrice; saranno eseguite tutte le prove previste dalla normativa applicabile a ciascun quadro e a ciascuna apparecchiatura.
Art. 71. Procedure di collaudo funzionale
I collaudi funzionali saranno eseguiti alla fine dei lavori. Sia per le prove in officina che per quelle in cantiere la Ditta appaltatrice dovrà concordare con il Direttore dei Lavori e con il Collaudatore la data delle prove, con preavviso di almeno 10 giorni.
Saranno effettuate, a titolo indicativo e non limitativo, le seguenti verifiche:
o Esame a vista
o Misure strumentali
Art. 72. Collaudo tecnico
Il Collaudo Tecnico a cura della DL sarà effettuato in contraddittorio entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori; esso consisterà nella verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite in seguito alle prove preliminari e nella verifica della funzionalità nelle condizioni di esercizio degli impianti
Art. 73. Osservanza di leggi e regolamenti
Gli impianti devono essere realizzati in conformità alle leggi, norme, prescrizioni, regolamenti e raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, predisposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione.
Si fa particolarmente richiamo a tutte le disposizioni emanate durante il corso dei lavori da parte degli enti e delle Autorità Locali.
Si elencano, a titolo informativo, ma non limitativo, alcune tra le principali leggi e normative vigenti (sono sottintese le relative varianti) in materia di progettazione ed esecuzione di impianti elettrici:
- Tutte disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- Tutte le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
- Tutte le prescrizioni e delibere definite dagli enti gestori (AEEG, ENEL, GSE,ecc.);