Direzione Regionale della Lombardia
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Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI REFRIGERATORE CONDENSATO AD ACQUA PER L’UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 6
DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Oggetto della fornitura
Art. 3 – Importo massimo della fornitura Art. 4 – Documentazione di gara
Art. 5 – Sopralluogo
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione amministrativa Art. 7 – Modalità di presentazione dell’offerta economica
Art. 8 – Oneri di sicurezza
Art. 9 – Validità temporale dell’offerta Art. 10 – Soccorso istruttorio
Art. 11 – Garanzia provvisoria Art. 12 – Garanzia definitiva Art. 13 – Patto di integrità
Art. 14 – Modalità di aggiudicazione
Art. 15 – Provvedimento di aggiudicazione Art. 16 – Modalità di esecuzione della fornitura Art. 17 – Disciplina fiscale del contratto
Art. 18 – Fatturazione e pagamenti
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 20 – Risoluzione del contratto
Art. 21 – Cessione dei crediti
Art. 22 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicatario Art. 23 – Disposizioni antimafia
Art. 24 – Foro competente
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
Art. 26 – Responsabilità dell’Aggiudicataria Art. 27 – Penali
Art. 28 – Responsabile del Procedimento
Art. 1 – Premessa
Il presente disciplinare è finalizzato a definire le regole di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di un refrigeratore condensato ad acqua per l’Ufficio Territoriale di Milano 6 dell’Agenzia delle Entrate, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Art. 2 – Oggetto della fornitura
Le caratteristiche qualitative e quantitative della fornitura relativa alla presente Richiesta d’Offerta sono dettagliatamente descritte nell’allegato Capitolato Tecnico.
Art. 3 – Importo massimo della fornitura
L’importo massimale della RDO è pari ad € 90.943,38 (novantamilanovecentoquarantatre/38) al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 943,38 oltre I.V.A..
La stazione appaltante stima che, nell’ambito del costo complessivo da corrispondere per la realizzazione dell’appalto, l’incidenza del costo della manodopera è pari ad € 9.000,00(Novemila/00).
Art. 4 – Documentazione di gara
Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:
- il Disciplinare di RDO (il presente documento);
- il Capitolato tecnico;
- lo schema del DGUE;
- lo schema della dichiarazione del costo della manodopera;
- lo schema della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- lo schema della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse;
- lo schema del Patto d’Integrità.
Art. 5 – Sopralluogo
Ai fini della corretta determinazione del prezzo d’offerta è obbligatorio effettuare un sopralluogo preventivo presso l’Ufficio Territoriale di Milano 6, in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 a Milano, da richiedere al seguente indirizzo e-mail:
xx.XXXxxxxx.xxXxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxx.xx
o contattando il referente dell’Ufficio Xxxx Xxxxxx (tel. 00.00000000). Ad ogni concorrente sarà comunicata la data e l’ora di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell’offerta.
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:
- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse;
- Documento/i d’identità del/dei sottoscrittori del DGUE;
- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs n.
50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- Garanzia provvisoria;
- Ricevuta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
- schema del Patto d’Integrità.
Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO. Inoltre, al fine di rendere disponibili all’Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Art. 7 – Modalità di presentazione dell’offerta economica
La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l’impresa offerente l’obbligo di presentazione dell’offerta economica secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle “Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”.
Gli operatori economici interessati dovranno inserire nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l’offerta complessiva per la fornitura e installazione di tutti i condizionatori tipo split descritti nel capitolato tecnico.
In sede di offerta economica i partecipanti dovranno anche quantificare il costo complessivo del personale impiegato nell’appalto in oggetto, attraverso la compilazione e l’inserimento nella piattaforma telematica del MEPA dell’apposita dichiarazione dei suddetti costi, sulla base del facsimile allegato agli atti di gara.
Art. 8 – Oneri di sicurezza
L’operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell’appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell’apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura della fornitura e delle operazioni di posa in opera connesse, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. Pertanto, l’inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell’apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l’automatica esclusione dell’offerente dalla graduatoria di gara.
Art. 9 – Validità temporale dell’offerta
L’offerta presentata dalla impresa concorrente dovrà essere irrevocabile ed avere durata pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione.
Art. 10 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 11 - Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.
Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di importo pari a € 1.800,00 milleottocento/00).
L’importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016.
L’operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l’allegazione delle stesse.
Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà:
a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma;
e prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La polizza fideiussoria dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA scansionata in .pdf firmata digitalmente.
La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia– Via Manin, 25 – 20121 – Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06363391001.
La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell’Agenzia.
Art. 12 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 13 – Patto di integrità
Il Patto di integrità allegato, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla gara in oggetto. L’operatore economico, pertanto, dovrà allegare sul portale MePA una copia scansionata e firmata digitalmente.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il presente atto, costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.
Art. 14 - Modalità di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle “Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”, l’Amministrazione aggiudicherà la fornitura all’impresa che abbia formulato la migliore offerta regolare sulla base del criterio del minor prezzo e della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Proposte contrattuali.
Art. 15 – Provvedimento di aggiudicazione
Oltre che con il documento di accettazione dell’Unità Ordinante trasmesso attraverso marketplace - ai sensi dell’art. 39, comma 5, delle “Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” -l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia formalizzerà l’aggiudicazione della fornitura trasmettendo apposito provvedimento all’impresa aggiudicataria, nell’ambito del quale verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione dei seguenti documenti:
- dichiarazione di conto corrente dedicato;
- dichiarazione anticorruzione;
- scheda fornitore.
Il provvedimento di aggiudicazione verrà trasmesso via e-mail o via fax all’impresa aggiudicataria.
Art. 16 – Modalità di esecuzione della fornitura
La fornitura e posa deve essere eseguita secondo la migliore regola d'arte e le prescrizioni della Direzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. L'esecuzione della fornitura deve essere coordinata secondo le prescrizioni dal Direttore dell’esecuzione e con le esigenze che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere negli edifici affidate ad altre ditte. La ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere degli edifici.
I tempi di esecuzione della fornitura sono disciplinati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 17 - Disciplina fiscale del contratto
Il documento di stipula sottoscritto digitalmente è soggetto ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni quattro facciate, a carico dell’Aggiudicatario. Successivamente alla sottoscrizione in formato digitale del contratto, l’Aggiudicatario dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse materiali xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx seguente indirizzo: xx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, la scansione di tale documento in formato pdf, da cui risulti l’applicazione della marca da bollo prevista dalla legge.
Art. 18 – Fatturazione e pagamenti
A seguito della fornitura e posa del gruppo frigo, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura posticipata.
L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d 00145 – Roma
Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001
e inviate a:
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00
00000 – Xxxxxx
attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia);
- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia);
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria.
La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”.
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia.
I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti di tali conti correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula del contratto.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziari prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà tali contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dall’art. 3, comma 9, Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione, all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.
Art. 21 – Cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’aggiudicataria nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto medesimo, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’aggiudicataria risultasse, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e l’aggiudicataria espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’aggiudicataria. Per consentire la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate in tale articolo da parte dell’aggiudicataria, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac – simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente, utilizzando esclusivamente il conto da quest’ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 22 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicatario
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 23 – Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 24 – Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e all’eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.
Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia
– Xxxxxxx Xxxxxxxx risorse – Xxxxxxx Xxxxxxx materiali, nella persona della dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxx.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso a tale trattamento.
Relativamente a tali dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 26 – Responsabilità dell’Aggiudicataria
L’Aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile per danni arrecati a cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del predetto appalto.
Art. 27 – Penali
Le consegne e le installazioni dovranno essere completate entro 30 giorni naturali e consecutivi verbale di avvio dell’esecuzione. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati e salvo diverso accordo con il referente dell’Ufficio in cui la lavorazione deve essere eseguita, verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull’importo complessivo contrattuale.
Art. 28 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione regionale della Lombardia.
per il Dirigente ad interim
Xxxxxxx Xxxxxx
Il funzionario delegato Xxxxxxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente