ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
SCHEMA DI CONTRATTO
" INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ SACRO MONTE DI GHIFFA "
PROGETTO ESECUTIVO
DATA Maggio 2015 | Ufficio Tecnico Sacri Monti Arch. Xxxxxxx Xxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxxxxx |
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ SACRO MONTE DI GHIFFA”.
L’anno 2015, il giorno ...... del mese di , presso la sede dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti,
sono comparsi i signori:
a) - DE FILIPPIS XXXXX nata a Foggia il 01/12/1957 c.f. DFL LNE 57T41 D643O, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, codice fiscale e partita IVA 00971620067, che rappresenta nella sua qualità di direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) - ………………………. nato a ……………… il ……………………. residente a via
……………………., …… – c.f. ……………………. in qualità di dell’impresa
……………………. – p. iva ……………………. con sede in ……………………. via ……………………., ….. –
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ….. del ……………………. veniva approvato il progetto esecutivo;
- che con determinazione Dirigenziale n. ……… in data sono stati approvati gli atti di
gara e………………………………………..
- che con determinazione Dirigenziale n. ..... in data sono stati aggiudicati i lavori in via
definitiva alla ditta ……………………………. – p. iva …………………… con sede in ……………….., via
…………………, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso
percentuale del %;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Oggetto del contratto
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti progettuali da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a euro …………………,……………
(diconsi euro q……………………….………….. virgola )
di cui:
euro per oneri per la sicurezza aggiuntivi;
euro per oneri per la sicurezza aggiuntivi compresi nei prezzi di appalto;
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuali, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Condizioni generali del contratto.
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
allegato al progetto.
Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso gli uffici della sede decentrata dell’Ente presso il S.M. Ghiffa (VB) ove verranno custodite tutte le comunicazioni della D.L. e del Responsabile per la Sicurezza; le comunicazioni verranno comunque inviate presso la sede legale dell’impresa in via ……………….., ………
– ………….. – ……………………. anticipandole via posta elettronica all’indirizzo …………………….
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sull’IBAN relativo al conto dedicato.
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori verranno consegnati in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale dello 0,5% sull’importo contrattuale pari ad euro ………,… ;
La penale, con l’applicazione dello stesso importo e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Sospensioni o riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure per i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal cronoprogramma dei lavori come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4).
Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Contabilità dei lavori.
La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Non è dovuta alcuna anticipazione.
All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, come previsto dall’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto ogni qual volta il suo credito al netto del ribasso d’asta raggiunga € 70.000,00 (settantamila) entro dalla presa in carico da parte dell’Ente della fattura elettronica sul portale dedicato.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento;
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
La ditta dovrà emettere fatturazione elettronica indicando il Codice Univoco d’Ufficio UFHVQH ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013.
Ritardo nei pagamenti.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ulti- mate.
Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Controversie.
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Alessandria con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 comma 3 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato richiesto il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da I……………… in data numero
d’ordine ;
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n.
81
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Il piano operativo di sicurezza di cui al comma precedente forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al committente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. ed integrazioni di cui al decreto legislativo 15/11/2012, n. 218, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2011 e s. m. ed i. di cui al decreto legislativo n. 218 del 2012.
A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n° 187/2010 convertito con Legge n° 217/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese - a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1 - occorre sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola, con quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.
L’inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione appaltante.
Cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero
……………………. in data ………………. rilasciata dalla società …….………………… agenzia di
……………… per l'importo di euro ………………… pari al % dell'importo del presente contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 12
Obblighi assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza C.A.R. numero ………………… in data rilasciata
dalla società ………………………… spa agenzia di , come segue:
per danni di esecuzione oggetto dell’appalto per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).
per danni di esecuzione opere preesistenti per un massimale di euro 2.000.000,00 (unmilione).
per demolizione e sgombero a seguito dei danni per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila). L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero …………………… in data rilasciata
dalla società/dall'istituto ……………….………… agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di €.
…………….. .
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 12.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti;
- il cronoprogramma.
- l’offerta con l’elenco dei prezzi unitari
Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 163/2006, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora vigente;
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).
L’Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette gironi da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Committente non esegue alcun pagamento all’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento risultano sospesi.
Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
L’Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale tutela della privacy.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. La liquidazione sarà soggetta all’applicazione dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – relativa alle modalità di versamento IVA direttamente all’erario (split payement);
Le Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.vo n° 196/2003
Elaborato in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Direttore ………………………….. | L'Appaltatore ………………………….. |