CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le "Condizioni di Assicurazione" contengono:
Norme che regolano l’assicurazione in generale Assicurazione principale
Garanzie facoltative
Norme che operano in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Definizioni
Allagamento La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione Xxxxxxxxxxx d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Chiosco Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 mq, ad un solo piano fuori terra, solidamente fissata al suolo, compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento di cemento.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Danni diretti Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Flash Floods Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua.
Franchigia Importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va in detrazione all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Fabbricati Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell’area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura – Arredamento”.
Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia S.p.A. in caso di sinistro.
Partita Insieme dei beni assicurati con unico capitale.
Piano fuori terra Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest’ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Polizza di riferimento La polizza stipulata con il mod. 158 Valore Commercio Plus, alla cui esistenza, validità ed efficacia è subordinata l’operatività della presente polizza.
Premio La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia S.p.A. .
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Generali Italia S.p.A..
Struttura Antisismica Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in Cemento armato
Strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio:
• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dall’abitazione stessa;
• le armature del tetto in legno.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tipo costruzione Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata scelta, pertanto, deve coincidere con il valore dei beni assicurati. Se la somma assicurata indicata in polizza risultasse inferiore al valore complessivo degli stessi, in caso di sinistro, l’Assicurato sopporterà la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’articolo 1907 del codice civile.
Art. 2 Oggetto del contratto
Questo contratto di assicurazione presta le garanzie specificamente concordate e indicate in polizza contro i danni causati da terremoto, alluvione, inondazione, allagamento e Flash Floods.
Le garanzie e le prestazioni che ne conseguono sono descritte nelle rispettive Sezioni di questo Fascicolo.
Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti stabiliti in Polizza, sono riportati nella “Scheda riepilogativa” inserita in questo documento.
Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a fabbricati aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 3 Operatività subordinata alla “polizza di riferimento”
L’operatività della presente polizza è subordinata all’esistenza, alla validità e all’efficacia della “polizza di riferimento” (anche agli effetti dell’art. 1901 del codice civile “Pagamento del premio”).
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia S.p.A. per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia s.p.A..
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Generali Italia S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell’operazione;
- per mezzo di bollettino postale intestato a Generali Italia S.p.A. o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*); in questo caso il premio si intende pagato nel giorno della data apposta dall’ufficio postale;
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Generali Italia S.p.A. o all’intermediario, espressamente in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell’assegno con l’effettivo pagamento dello stesso;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o su conto (*) dell’intermediario; in questo caso, ferma la data di effetto indicata in polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell’operazione materiale di disposizione dell’ordine, o del giorno di valuta se successivo, salvo il buon fine del pagamento con l’effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o all’intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia S.p.A.;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 5 Durata del contratto e proroga
La durata è di un anno. Se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta l’assicurazione è prorogata di un anno, e così successivamente di anno in anno.
L’eventuale disdetta va esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata in una delle forme previste dall’ art. 13 “Comunicazioni tra le parti” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 6 Facoltà di recesso
Generali Italia S.p.A. e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Art. 7 Indicizzazione
Se la polizza è indicizzata, le somme assicurate, i massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), e il premio sono soggetti ad adeguamento automatico legato all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Per ogni anno solare, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi è adottato l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se è variato l’indice iniziale o quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, variano proporzionalmente a decorrere dalla stessa scadenza di rata. Se l’indice è pubblicato in ritardo, si fa riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Non sono comunque soggetti ad adeguamento:
- franchigie espresse in cifra assoluta,
- minimi e massimi di scoperto,
- tutti i valori espressi in percentuale.
La polizza si intende indicizzata solo se è indicato in polizza l’adeguamento annuale del premio, delle somme assicurate e dei massimali.
Art. 8 Aggiornamento del premio alla scadenza
Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza o dell’eventuale tacito rinnovo Generali Italia S.p.A. può inviare al Contraente in una delle forme previste dall’art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, le nuove condizioni di premio relative al rinnovo dell’assicurazione, alle stesse condizioni normative e di garanzia della polizza in corso. In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio si intenderà espressa mediante il versamento del premio o della rata di premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto con rilascio di quietanza.
Il Contraente può non accettare le nuove condizioni di premio astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità di dare disdetta.
In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, resta fermo quanto previsto dall’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio e dall’art. 5 “Durata del contratto e proroga”.
Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il contraente o l’assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni 6.
In caso di sinistro, l’assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art.10 Dichiarazioni del Contraente
Generali Italia S.p.A. acconsente all’assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le circostanze richiesti dalla Compagnia.
Se il contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.7
8
L’assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia S.p.A. ogni aggravamento e diminuzione del rischio .
Art.11 Ispezione delle cose assicurate
Generali Italia S.p.A. ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.
Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
L’assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e i diritti che nascono dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Generali Italia. Spetta al contraente compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni, che sono vincolanti anche per l’assicurato, ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.
Art.13 Comunicazione tra le Parti
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e inviate all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia S.p.A. mediante:
- posta elettronica certificata PEC;
- lettera raccomandata;
Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia S.p.A., devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:
- posta elettronica certificata PEC;
- lettera raccomandata.
Art.14 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia S.p.A..
Art.15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.16 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
6 Art. 1910 del Codice civile.
7 Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice civile.
8 Art. 1897, 1898 del Codice civile.
ASSICURAZIONE PRINCIPALE
PROTEZIONE AZIENDA - TERREMOTO
RISCHIO ASSICURATO
Art. 1 Danni da Terremoto
Generali Italia S.p.A. indennizza, nei limiti rispettivamente indicati in polizza per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – al Fabbricato e/o alle cose assicurate in esso contenute causati da Terremoto purché il Fabbricato si trovi in un’area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto “singolo sinistro”.
COSA PUO’ ESSERE ASSICURATO
Art. 2 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate in questa polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite della polizza di riferimento:
• “Fabbricato"
Sono esclusi dalla partita “Fabbricati”:
- quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato in polizza di riferimento la somma assicurata relativa alla GARANZIA ADDIZIONALE 1 Rischio locativo.
Art. 3 Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, nonché l’intero fabbricato di cui forma eventualmente parte:
• non siano in costruzione.
• si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione.
• abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce “tipo costruzione”: Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.
Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Pertanto, relativamente ai danni da terremoto, ferme le specifiche esclusioni di cui all’art. 6 "Esclusioni - Danni da Terremoto", se in caso di sinistro, le caratteristiche costruttive del fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:
Nel caso in cui sia indicato in polizza, Struttura Antisismica e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche: | la percentuale di franchigia di cui all’art. 7 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà: • raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”. • triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”. |
il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato", o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse". |
Nel caso in cui sia indicato in polizza, Strutture Portanti in cemento armato e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche: | la percentuale di franchigia di cui all’art. 7 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà: • raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse". |
il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%. |
Art. 4 Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- per il "Fabbricato" si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell’area e di statue e affreschi aventi valore artistico;
Art. 5 Spese supplementari
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza Generali Italia S.p.A. paga anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati in polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 della Sezione Norme operanti in caso di Sinistro, le spese per:
- spostare, ricollocare e immagazzinare le merci, l’attrezzatura, l’arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell’industria (o laboratorio) individuata in polizza colpiti da sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000,00;
- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro sino a concorrenza di Euro 10.000,00.
Art. 6 Esclusioni – Danni da terremoto
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da terremoto” i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.
Art. 7 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Xxxxx xx Xxxxxxxxx
In caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascuna partita assicurata di una franchigia pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza.
In nessun caso Generali Italia S.p.A. indennizzerà, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla percentuale della somma assicurata della relativa partita indicata in polizza quale “Limite di indennizzo”.
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano a integrazione dell’assicurazione principale , se espressamente richiamate in polizza.
Art. 1 Danni da Alluvione, Inondazione
Generali Italia, anche a parziale deroga della lettera b) dell’art. 6 "Esclusioni - Danni da Terremoto", indennizza nei limiti rispettivamente indicati in polizza per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - alle cose assicurate causati da Alluvione e Inondazione.
Art. 2 Esclusioni – Danni da Alluvione, Inondazione
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione, sulle cose assicurate;
c) dovuti ad Allagamenti e Flash Floods;
d) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all’evento;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all’aperto;
g) a fabbricati costruiti in aree golenali;
h) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
i) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da Alluvione, Inondazione” i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.
Art. 3 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Alluvione, Inondazione
In caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascuna partita assicurata dello scoperto, con il minimo di un importo pari alla percentuale della somma assicurata indicati in polizza.
In nessun caso Generali Italia S.p.A. indennizzerà, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla percentuale della somma assicurata della relativa partita indicata in polizza, quale “Limite di indennizzo”.
Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed alle cose in esse contenute, detta percentuale si dovrà intendere ridotta del 50%.
CLAUSOLE SPECIALI (operanti se espressamente richiamate in polizza)
Danni da Allagamento e Flash Floods (Cod. AFF2)
Ad integrazione della garanzia “Danni da Alluvione, Inondazione” e nell’ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell’art. 2 "Esclusioni Danni da Alluvione, Inondazione" lettera c), Generali Italia S.p.A., nei limiti indicati nella presente clausola speciale, indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Allagamento e Flash Floods.
Generali Italia S.p.A. non indennizza i danni:
a) coperti dalla garanzia di cui all’art.1 "Danni da Alluvione, Inondazione";
b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
d) causati da fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
h) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di euro 5.000,00.
In nessun caso Generali Italia S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia Alluvione, Inondazione.
Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, alle cose in essi contenute, in nessun caso Generali Italia S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia Alluvione, Inondazione con il limite di Euro 25.000,00.
Resta comunque convenuto che Generali Italia S.p.A. non pagherà per la garanzia Allagamento e Flash Floods, somma superiore a Euro 50.000,00.
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato o il contraente deve:
a. fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia S.p.A9.;
b. avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza 10 11 ;
c. nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia S.p.A., nella quale si indica:
- il momento dell’inizio del sinistro;
- la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia S.p.A. entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
d. conservare le tracce e i residui: senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
e. predisporre un elenco dettagliato di:
- danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.
Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia S.p.A. o dai periti per le loro indagini e verifiche .
Se non si adempie a uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. si può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo. 12
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Perde ogni diritto all’indennizzo il contraente o l’assicurato che:
- esagera dolosamente l’ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato:
a. direttamente da Generali Italia S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il contraente o persona da lui designata;
b. fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia S.p.A. e uno il contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 4 Mandato dei Periti
I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il contraente o l’assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 1 "Obblighi in caso di sinistro";
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’articolo 4 "Valore delle cose assicurate" della Sezione “Assicurazione Principale”;
d. stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’articolo 3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 5 Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e in base ai sottolimiti indicati in polizza.
Per il “Fabbricato”, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – in seguito detto “supplemento di indennizzo” - pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte con le norme di cui all’art. 4 “Valore delle cose assicurate” della sezione “Assicurazione principale” risulta che il valore di una partita eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia S.p.A. risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui la polizza sia indicizzata, per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”. Nell’effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.
Art. 7 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. paga l’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Per la partita "Fabbricato", per sinistri di importo complessivo superiore a euro 10.000,00, il "supplemento di indennizzo" è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il pagamento di tale supplemento, verrà corrisposto, nell’ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:
a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
b) qualora venga scelta l’opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale. Nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, verrà corrisposto il solo valore d’acquisto.
Art. 8 Anticipo sul pagamento dell’indennizzo
Se ne fa esplicita richiesta, l’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 75.000 euro.
L’assicurato può ottenere il pagamento dell’acconto:
• non prima di 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta;
• purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia spa di aver predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.
L’acconto non può comunque superare 500.000 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Se il danno interessa la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzatura-arredamento”, l’acconto relativo a tali partite è calcolato senza tenere conto del “valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al “valore a nuovo”, che è determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 9 Limite massimo dell’Indennizzo
Per nessun titolo Generali Italia S.p.A. può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto:
- dall’art. 1914 del Codice civile
- dall’art. 5 “Spese supplementari” della Sezione “Assicurazione principale”.
9 Art. 1914 del Codice civile.
10 Art. 1913 del Codice civile.
11 AVVERTENZA: l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dalle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ. 12 Art. 1915 del Codice civile.
SOMMARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1
Art. 1 Definizioni 1
Art. 2 Oggetto del contratto 2
Art. 3 Operatività subordinata alla "polizza di riferimento" 2
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio 3
Art. 5 Durata del contratto e proroga 3
Art. 6 Facoltà di recesso 4
Art. 7 Indicizzazione 4
Art. 8 Aggiornamento del premio alla scadenza 4
Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori 4
Art. 10 Dichiarazioni del Contraente 4
Art. 11 Ispezione delle cose assicurate 5
Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 5
Art. 13 Comunicazione tra le Parti 5
Art. 14 Oneri 5
Art. 15 Rinvio alle norme di legge 5
Art. 16 Foro competente 5
ASSICURAZIONE PRINCIPALE 6
PROTEZIONE AZIENDA - TERREMOTO 6
RISCHIO ASSICURATO 6
Art. 1 Danni da Terremoto 6
COSA PUÒ ESSERE ASSICURATO 6
Art. 2 Cose assicurate 6
Art. 3 Caratteristiche costruttive del fabbricato 6
Art. 4 Valore delle cose assicurate 7
Art. 5 Spese supplementari 7
Art. 6 Esclusioni - Danni da terremoto 7
Art. 7 Franchigia, scoperto e limite indennizzo - Danni da Terremoto 7
GARANZIE FACOLTATIVE 8
Art. 1 Danni da Alluvione, Inondazione 8
Art. 2 Esclusioni - Danni da Alluvione, Inondazione 8
Art. 3 Franchigia, scoperto e limite indennizzo - Danni da Alluvione, Inondazione 8
CLAUSOLE SPECIALI 8
Danni da Allagamento e Flash Floods (Cod. AFF2) 8
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 10
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro 10
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno 10
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno 10
Art. 4 Mandato dei Periti 10
Art. 5 Determinazione del danno 11
Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale) 11
Art. 7 Pagamento dell’indennizzo 11
Art. 8 Anticipo sul pagamento dell’indennizzo 12
Art. 9 Limite massimo dell’indennizzo 12
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Fascicolo Informativo
Generali Sei in Salvo Aziende_digital per il commercio mod. TC02/03 Ed. 10/2018 Pagina 15 di 15