CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E COINVOLGIMENTO MINORI E ADOLESCENTI ATTRAVERSO INTERVENTI DI EDUCATIVA DI STRADA E AZIONI DI EMPOWERMENT TERRITORIALE
CIG: ZA73178A5E
CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi di Educativa di Strada ed azioni di empowerment territoriale ed è rivolto a cittadini residenti nell’ambito territoriale del Comune di Novate Milanese.
L'Impresa aggiudicataria dell’affidamento si impegna, mediante personale qualificato (educatori con esperienza certificata in attività di educativa di strada e azioni di empowerment territoriale con minori ed adolescenti), a gestire ed organizzare il servizio in oggetto sul territorio di Novate Milanese.
Per la descrizione del servizio si rinvia alle specifiche tecniche contenute nel CAPO II del presente Capitolato.
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere effettuato sul territorio del Comune di Novate Milanese.
ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO, EVENTUALE PROROGA ED OPZIONI
L’affidamento del servizio è previsto per il periodo luglio 2021 – luglio 2023 e l’importo presunto dell’appalto per l’intera durata del servizio è calcolato come segue:
€ 8.718,86 al netto dell’IVA per anno 2021
€ 13.701,08 al netto dell’ IVA per anno 2022
€ 7.473,31 al netto dell’ IVA per anno 2023
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono valutati in € 0,00 (zero)
Il corrispettivo presunto dell’appalto per l’intera durata del servizio, calcolato secondo i massimali su indicati, risulta essere pari a € 29.893,25 al netto dell’IVA.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i servizi necessari entro i massimali previsti.
Il corrispettivo massimo contrattuale corrisponderà all’offerta economica presentata dall’Impresa Ag- giudicataria in sede di gara, a cui andranno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito o aggiudicato un nuovo appalto, l’Impresa appaltatrice si impegna, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice da inviarsi entro congruo termine prima della scadenza, ad assicurare il servizio per il periodo necessario alla conclusione della gara ed al nuovo affidamento, garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali applicate fino alla scadenza.
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto, pertanto con essa non possono essere introdotte condizioni nuove nel contratto medesimo.
In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso del contratto, l’appaltatore cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio.
Per il mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente capoverso l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento.
ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento del Servizio è effettuato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 cosı̀ come modificato dall’art 2 DL 76/2020 convertito dalla L. 11.9.2020 n 120 ed ag- giudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co.3 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o ido- nea in relazione all’oggetto dell’appalto ex art.95 co 12 Dlgs 50/2016 ovvero di procedere all’aggiudi- cazione anche nel caso di un’unica offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte del servizio.
Le offerte sono irrevocabili ed hanno una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall’art. 6 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. , dall’art. 31 co 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capitolato.
Il RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di program- mazione,progettazione,affidamento ed esecuzione previste dal presente codice,che non siano specifi- catamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Responsabile del procedimento:
a)formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione del programma trien- nale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei program- mi;
c) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornire all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svol- gimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo
di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) proporre all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministra- zioni;
comunque denominati;
h) proporre l'indizione o, ove competente, indire la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizza- zioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
i) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
⇒ comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
⇒ autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione, anche anticipata, del contratto;
⇒ vistare, in segno di conferma, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”;
⇒ trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
⇒ acquisire tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
⇒ promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente capi- tolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all’appalto in oggetto;
⇒ comminare le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione.
Il Responsabile del procedimento può assumere anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del con- tratto, previste al comma 5 del medesimo articolo.
La competenza per la stipula dei contratti è del Dirigente Area Servizi Generali ed alla Persona, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Responsabile del presente procedimento di gara è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili.
ART. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
La Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tenico-contabile dell’esecuzione del contratto., in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:
a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
b) provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e alla compilazione dei documenti contabili;
c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
d) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio redigendo in contraddittorio con il concessio- nario un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata al concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale è inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
e) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP qualora nell’esecuzione del contratto avven- gano sinistri alle persone o danni alle cose;
f) ordina la sospensione dell’esecuzione, nei casi previsti al successivo art. 27 e redige l’apposito verbale;
g) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa dell’esecuzione del servizio ordinata dal RUP e redige l’apposito verbale;
h) rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo e la responsabilità di organizzare e gestire i servizi confor- memente al presente Capitolato ed alla propria offerta gestionale per tutta la durata del contratto.
Qualora l’appaltatore abbia sede legale fuori dalla provincia di Milano, deve provvedere entro la data di inizio dei servizi ad individuare una sede operativa nel territorio provinciale.
L’aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, verranno ad- debitate all'aggiudicataria.
Spetta all’Aggiudicataria la consegna di tutti i documenti previsti e le certificazioni richieste nel pre- sente capitolato.
Sono, inoltre, in capo all’Impresa aggiudicataria:
1) l’individuazione del responsabile dell’appalto, persona a cui la Stazione appaltante farà riferimento nel caso di problematiche legate alla gestione dell’appalto e da comunicare da parte dell’Impresa ag- giudicataria unitamente all’elenco degli educatori incaricati.
2) L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richiesti attraverso operatori alle proprie di- pendenze, adeguatamente preparati e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte opera- tive effettuate. Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei pro- pri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministra- zione o a terzi. Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo all’Impresa, cosı̀ come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.
L’impresa dovrà trasmettere, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco degli educatori (1 di genere maschile e 1 di genere femminile), certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, di copertura assicurativa e di abilitazione al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasmettere al Comune è la seguente:
• elenco degli educatori incaricati
• fascicolo nominativo per ciascun educatore contenente:
• certificato di identità con fotografia di riconoscimento
• curriculum professionale;
• livello di inquadramento contrattuale, monte ore settimanale assegnato
• documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
3) la stipula di polizze di assicurazione. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Impresa solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione possa essere ad essa intestata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’inadempimento dei medesimi.
L’impresa si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto dell’appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati o che questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministra- zione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione Comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessa alla data della verifica di conformità definitiva.
L’appaltatore deve trasmettere copia della polizza, debitamente quietanzata, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta l’intera durata dell’appalto ed a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni;
4) la programmazione generale, il coordinamento, l’organizzazione e la verifica periodica di tutte le at- tività;
ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ex art. 103 D.lgs 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi pro- grammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia su- periore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci- mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1999.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garanti- to, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cau- zione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dal- la inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono in- camerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ad- detti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltan- te, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio- ne, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pat- tuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanza- mento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
ART. 9 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richiesti attraverso operatori alle proprie dipen- denze, adeguatamente preparati e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate. Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi. Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo all’Impresa, cosı̀ come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle proce- dure relative al reperimento dello stesso. Gli operatori adibiti alla guida dei mezzi devono essere mu- niti di patente ed eventuali ulteriori abilitazioni in termini di legge.
L’impresa dovrà trasmettere, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco degli educatori (1 di genere maschile e 1 di genere femminile), certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, di copertura assicurativa e di abilitazione al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasmettere al Comune è la seguente:
• elenco degli educatori incaricati
• fascicolo nominativo per ciascun educatore contenente:
• certificato di identità con fotografia di riconoscimento
• curriculum professionale;
• livello di inquadramento contrattuale, monte ore settimanale assegnato
• documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di perso- nale, con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane precedentemente impiegate, dovuti sia a cessazione del rapporto di lavoro, che a sostituzione temporanea di personale per malattia, infortunio, ferie, etc.
Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indispensabili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’elenco.
Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente punto, l’Amministrazione può di- sporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motiva- te ragioni, non idonee; in questo caso l’Impresa è tenuta a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
L’Impresa garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale e di esperienza, comunicando le variazioni entro sette giorni al Servizio comunale. Ogni ipotesi di mancata sostituzione, per sole ragioni di opportunità strettamente connesse al benessere dell’utenza deve essere autorizzata dalla stazione appaltante.
L’Impresa inoltre opererà in modo da limitare il più possibile il turn-over e garantire la continuità dei servizi a tutela dell'utenza.
Le risorse umane impegnate dall’Impresa nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall’Amministrazione e a rispettare gli orari di servizio.
Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell’Ammi- nistrazione o aree rese disponibili per l’esecuzione delle attività devono essere identificabili, ai sensi della art. 26 del D. Lgs. 81/2008, mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione, numero di matricola, i dati dell’Impresa ed una fotografia del dipen- dente.
L’Impresa, su segnalazione da parte dell’Amministrazione appaltante, si impegna a sostituire gli opera- tori che manifestino reiterate inosservanze di tale obbligo.
L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente l’Amministrazione aggiudicatrice della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l’effettuazione del servizio.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’Impresa è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi analoghi.
Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Amministrazione aggiudicatrice ed il personale impiegato dall’Impresa aggiudicataria per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’aggiudicataria contraente.
L’aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008.
ART. 10 – OBBLIGO DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE – OBBLIGHI GENERALI DELL’IMPRESA
Nell’esecuzione dei servizi l’Impresa deve impiegare personale qualificato, regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato e retribuito.
L’Impresa aggiudicatrice è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al proprio personale.
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative; si impegna a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto, nonché a riapplicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e per tutta la durata dell’appalto.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 13.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
ART. 11 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Impresa appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osserva- re scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la preven- zione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Per le attività e la tipologia dei servizi oggetto del presente Capitolato non si ravvisa rischio da interfe- renza, pertanto non si ritiene di redigere DUVRI.
Per le ragioni fin qui descritte e a titolo prudenziale, si quantificano i costi per la sicurezza nel-
la somma di € 0,00 (ZERO).
L’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le in- formazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale mo- difica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servi- zio
oggetto dell’appalto;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
ART.12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all’art. 6 della medesima Xxxxx.
In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto cor- rente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore è al- tresı̀ tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede legale e codi- ce fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale);
La Stazione Appaltante verificherà che i pagamenti delle retribuzioni siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e sopra richia- mate.
ART. 13 - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non si ritiene applicato tale istituto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 14 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i seguenti servizi e costi:
- attività di raccordo e verifica periodica;
- attività promozionale sul territorio attraverso i propri canali istituzionali;
- la liquidazione dei corrispettivi all’Impresa, secondo quanto stabilito all’art. 19 del presente Capitolato ed a seguito di verifica delle attività e servizi erogati dall’aggiudicataria.
ART. 15 - AVVIO DELL’ESECUZIONE E DELLE PRESTAZIONI
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del contratto.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni pre- viste al comma 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 16 – VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Nel corso del periodo di validità contrattuale, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 11 del R.D. n.
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
2440/1923 e art. 106 co 12 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Sospensioni ed interruzioni delle prestazioni contrattuali da parte dell’Impresa aggiudicataria L’Impresa aggiudicataria non può sospendere od interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrat- tuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente.
L'eventuale sospensione od interruzione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Impresa costi- tuirà inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Ente procederà all’escussione della garanzia definitiva, di cui art. 103 Dlgs 50/2016 fatta co- munque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti i danni conseguenti e deri- vanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali sopportati dall’Ente a segui- to di instaurazione di nuovo rapporto contrattuale per l’esecuzione dell’appalto.
Sospensioni delle prestazioni contrattuali da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, per motivi di pubblico interesse o necessità e nei casi di cui all’art. 107 del Dlgs 50/2016 senza che l’esecutore possa preten- dere alcun compenso o indennizzo, salvo pagamento delle prestazioni eseguite fino all’intervenuta so- spensione.
Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere comunque preventivamente autorizzato ed assegnato con richiesta scritta da parte del Servizio comunale; l’Impresa aggiudicataria si impegna ad attivare i servizi richiesti entro 24 ore dall’assegnazione, salva la necessità di reperire mezzi e/o personale conducente aggiuntivo.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento dell’appaltatore, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché non intervengano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall’appaltatore e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni art. 107 co 1
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, l’affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale.
Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dall’ affidatario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione rimposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l’ appaltatore è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del l’appaltatore in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle previste dal presente articolo l’appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
ART. 17 - VISITE ISPETTIVE E VERIFICHE DI CONFORMITA’
E` facoltà della stazione appaltante effettuare visite ispettive programmate e non programmate;
per quanto attiene le visite ispettive programmate, la stazione appaltante definirà il programma in ac- cordo con l’Impresa aggiudicataria.
Il Direttore dell’esecuzione può provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che l’esecutore realizzi le prestazioni contrattuali a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto, nonché nel ri- spetto delle eventuali leggi di settore.
Le verifiche di conformità sono condotte dal Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un rappresen- tante della Stazione appaltante e dell’Esecutore dell’appalto, il quale deve fornire a sue spese persona- le e mezzi idonei.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
La Stazione appaltante darà tempestiva comunicazione all'Impresa di qualsiasi irregolarità che doves- se essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune).
L’esito delle verifiche e/o ispezioni in corso di esecuzione non pregiudica l’eventuale diverso esito dei controlli effettuati in sede di verifica di conformità definitiva.
Fatto salvo il potere del Responsabile del procedimento di richiedere ogni ulteriore accertamento in corso di esecuzione, ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, a suo insindacabile giudizio, si procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione entro venti giorni dal termine del servizio per ciascun anno, ai fini del rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio utile per la corresponsione del pagamento di cui al successivo art. 18.
L’Amministrazione aggiudicatrice provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei requisiti generali sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo/previdenziale.
In relazione a quanto previsto dal precedente punto, l’Amministrazione:
• per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
• per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Legge 266/2002 e dal D. Lgs. 276/2003, come sintetizzate dalla Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005.
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’appaltatore in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Pagamenti in acconto
Non è consentita la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto. L'impresa avrà diritto a paga- menti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, a misura dell’avanzamento delle prestazioni regolar- mente eseguite. I pagamenti sono disposti alle condizioni e con le modalità sotto indicati, successiva- mente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell’esecuzione, in termini di quantità e di qualità.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso di gara, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
Il pagamento del corrispettivo è liquidato in due tranches annuali posticipato, entro 30 gg dalla data di protocollo della fattura.
Il corrispettivo sarà commisurato agli effettivi servizi erogati secondo quanto indicato all’art. 3 del presente Capitolato e applicata l’aliquota IVA dovuta.
Condizioni per il pagamento delle fatture Il pagamento della fattura è subordinato:
1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e con- cernente l’appaltatore;
3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’appalto: degli estremi della determinazione diri- genziale di aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e numero dell’impegno di spesa assunto per l’esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all’art.3, comma 1 del dm. n. 55/2013 e che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Termine per il pagamento delle fatture
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accet- tazione della fattura che deve essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allega- to A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 salvo diversa pattuizione fra le parti per un termine maggiore e s’intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.
Ai fini dell’accettazione, la fattura deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettro- nica che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella mi- sura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 del citato X.Xxx n. 231/2002.
Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro mag- gior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Ammini- strazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.
Ai sensi dell’art. 30 co 5 del Dlgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal docu- mento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario , impiegato nell’esecuzione del contratto , il Comune appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicu- rativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dell’appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva art. 30 co 5-bis Dlgs 50/2016.
ART. 19 – PENALITA’
L’appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, alle condizioni di cui al presente capitolato ed al contenuto dell’offerta presentata dallo stesso.
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali pre- via contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mez- zo fax, con la concessione di un termine massimo di dieci giorni dal ricevimento, per la presentazioni di eventuali controdeduzioni.
Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1) esecuzione della prestazione qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza: da € 300,00 a € 500,00;
2) per irreperibilità del coordinatore per oltre 24 ore dalla prima chiamata da parte della Stazione Ap- paltante: € 250,00;
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del
Procedimento, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni natu- rali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del
Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo dell’Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenu- ta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Re- sponsabile del Procedimento. Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di ina- dempienza contestata.
Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Re- sponsabile del procedimento ai sensi dell’art.107 Dlgs 50/2016 impediscano temporaneamente la re- golare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento
ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del con- tratto è ammesso il subentro del contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasforma- zione, alle condizioni previste dall’art. 106 co 1 – 2) D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il pos- sesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
E’ ammessa la cessione dei crediti purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso ac- cettata.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente Capitolato, l’Amministrazione proce- de alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. art. 80 co 1 e 2 e 83 co 1 D.Lgs. 50/2016
b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecni- ca e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) per mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
g) per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di almeno tre penalità;
h) nel caso di cooperativa, cancellazione dal Registro Prefettizio delle Cooperative o nello schedario generale della Cooperazione o ove costituito nell’albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Pro- duttive 23/06/2004;
i) nel caso di cooperativa sociale, cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperazione Sociale;
j) cessione anche parziale del contratto;
k) nei casi di cui agli art.108 D.Lgs. 50/2016
l) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabili- tà del pagamento stesso.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni su- biti a causa dell’inadempimento.
All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo art. 108 D.Lgs. 50/2016.
E` facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dall’art. 110 Dlgs 50/2016 che recita “ Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ov- vero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del con- tratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di ineffica- cia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria proce- dura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affida- mento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L’Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvi- si, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dall’Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.
ART. 22 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pa- gamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.
Si applica il procedimento previsto all’art. 109 co 1 e 2 D.lgs 50/2016 in quanto compatibile.
ART. 23 – CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente Capitolato o del contratto, se non ri- solta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le presta-
zioni contrattuali.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del del Regolamento UE 679/2016 l’appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti del Regolamento UE 679/2016 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riserva- ti i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 25 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto ;
ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32 co 14 Dlgs 50/2016 il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elet- tronica in forma pubblica. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
ART.27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario dell’appalto.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
ART. 28 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati prodotti durante e per l’esecuzione dell’appalto saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà utilizzare in tutto od in parte tali elaborati, se non previa espressa autorizzazione.
ART. 29– COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si inten- derà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo lettera racco- mandata con avviso di ricevimento o telegramma o telefax o posta elettronica certificata (p.e.c.).
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre for- me di comunicazione che le parti potranno concordare.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della pro- pria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della varia- zione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
ART. 30 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E RIMANDO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e negli ulteriori atti di gara, per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legi- slative e regolamentari che disciplinano gli appalti di servizi e forniture e in particolare:
- D. Lgs. n. 50/2016 .
Si richiamano altresı̀, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
CAPO II – SPECIFICHE DEI SERVIZI
ART. 31 – DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’affidamento è il servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti, attraverso interventi di Educativa di Strada, azioni di ascolto – sia in termini di bisogni che di idee - e coinvolgimento attivo (protagonismo giovanile), che portino a sviluppare strategie di empowerment territoriale. L’intervento sarà rivolto a cittadini residenti nell’ambito territoriale del Comune di Novate Milanese.
Gli obiettivi che sono alla base dei servizi affidati sono:
• consolidare l’intervento di prevenzione e riduzione di comportamenti a rischio con il contatto e la relazione con nuovi gruppi informali di minori ed adolescenti, innescando, ove possibile, la peer education e le life skills per attivare processi di salutogenesi;
• saper cogliere e valorizzare anche possibili bisogni, idee e proposte progettuali in bozza che possano nascere dai giovani stessi, cosı̀ da innescare una collaborazione propositiva con essi e di empowerment delle competenze che loro stessi già possiedono;
• predisporre proposte laboratoriali anche, ma non solo, con l’utilizzo della tecnologia digitale. Questo perché la crisi sanitaria potrebbe non consentire ancora forme di aggregazione allargata ma anche per lavorare con i giovani attraverso questi strumenti da loro sempre più utilizzati, attraverso la modalità individualizzata del prosuming (produzione e consumo on demand tramite piattaforme digitali) per fornire loro, inoltre, abilità e competenze adeguate per un utilizzo consapevole degli stessi;
• raccordarsi, periodicamente, con il Servizio Informagiovani e la sua equipe preposta anche allo sviluppo di Politiche con i Giovani. Questo sia per usufruire delle possibilità formative e di ricerca lavoro che il Servizio offre ma, anche per tessere e organizzare eventuali azioni, in collaborazione con altre realtà territoriali, che possano generare buone prassi di partecipazione dei giovani e della comunità novatese stessa.
Necessario e importante sarà intraprendere percorsi di partecipazione e coinvolgimento di gruppi di adolescenti recuperando una dimensione di socialità e di relazione fortemente mutata durante il periodo pandemico. Sarà ritenuto essenziale nella gestione delle attività realizzare interventi finalizzati a sostenere le fragilità e le nuove richieste di minori, adolescenti e giovani del territorio fortemente colpiti dalle restrizioni del periodo che stiamo ancora vivendo e che ha lasciato e lascerà profonde cicatrici nelle nuove generazioni.
Gli interventi e le attività saranno da realizzarsi sul territorio di Novate nei luoghi informali di aggregazione e ritrovo dei minori ed adolescenti (parchi, oratori, piazze…). Sarà garantita la massima collaborazione del Servizio Informagiovani e dei Servizi Sociali al fine di favorire la migliore conoscenza della rete delle associazioni e del terzo settore attiva sul territorio al fine di agevolare la realizzazione di iniziative o proposte.
L’azione degli educatori si raccorderà costantemente con l’equipe del Servizio Informagiovani al fine di favorire una adeguata integrazione e collaborazione finalizzata alla valorizzazione di interventi per e con i giovani, i minori e gli adolescenti.
Novate Milanese, li 16 giugno 2021
X.xx
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx