Baloise Life Plus
Assicurazioni sulla vita puro rischio e risparmio bancario
Informazioni sui prodotti e condizioni contrattuali
Edizione 2017
Informazioni sui prodotti
Condizioni contrattuali da pagina 7
Gentile cliente,
le informazioni sui prodotti consentono di acquisire fa- miliarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza) e dalle condizioni contrattuali.
Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.
3. Soluzione previdenziale Baloise Life Plus
Baloise Life Plus combina risparmio flessibile e assicurazione dei rischi finanziari in caso di decesso oppure di incapacità di guadagno. Questi tipi di rischio vengono assicurati presso Basilese Vita SA, mentre il ri- sparmio avviene tramite conto presso la Baloise Bank SoBa. Tutti i ver- samenti del cliente hanno luogo su questo conto bancario. I premi assi- curativi per la copertura del rischio vengono addebitati ogni anno sullo stesso conto.
Baloise Life Plus può essere sottoscritta sia in regime di previdenza li- bera (pilastro 3b) che in quello di previdenza vincolata (pilastro 3a). Il passaggio da 3a a 3b o viceversa non è consentito. In aggiunta o in so- stituzione al versamento su conto bancario, il pilastro 3a consente di in- vestire in quote di fondi della Fondazione della Basilese per gli investi- menti patrimoniali.
4. Adeguamento all’indice
Se Baloise Life Plus include l’adeguamento all’indice e se l’indice sviz-
1. Partner contrattuali
I partner contrattuali sono Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, XX-0000 Xxxxx, e Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, ca- sella postale, XX-0000 Xxxxxxxxx. La Basilese Vita SA e la Baloise Bank SoBa AG sono presenti su Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx
2. Stipulante, titolare del conto, persona assicurata e persona beneficiaria
Lo stipulante è la persona fisica o giuridica che, cercando una coper- tura assicurativa per sé stessa o per altre persone, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Lo stipulante è il partner con- trattuale della Basilese Vita SA e il titolare del conto aperto presso la Baloise Bank SoBa AG.
La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicu- rata.
La persona beneficiaria è la persona fisica o giuridica designata dallo stipulante come avente diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell’evento assicurato. Di norma, al verifi- carsi dell’evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all’insieme o ad una parte delle prestazioni.
La vostra previdenza ci sta a cuore:
→ Prestazioni assicurative garantite
→ Risparmio bancario flessibile
→ Una soluzione completa da un un’unica fonte
zero dei prezzi al consumo sale, tutte le prestazioni concluse con esame dello stato di salute vengono aumentate proporzionalmente e il premio viene adeguato di conseguenza. Il contraente ha il diritto di opporsi, en- tro un termine prestabilito, a un adeguamento all’indice già effettuato. In certi casi, può accadere che le prestazioni non vengano adeguate al nuovo indice svizzero dei prezzi al consumo anche se quest’ultimo è aumentato. Ulteriori dettagli in merito sono contenuti nelle condizioni contrattuali.
5. Moduli di sicurezza
Con Baloise Life Plus il contraente può scegliere di includere uno o più moduli consentiti per la copertura assicurativa desiderata. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costi- tuiti in pegno singolarmente.
Life Coach
Se per la persona assicurata è stato incluso nel contratto il modulo di sicurezza «Life Coach», in caso di suo decesso il partner (coniuge, par- tner registrato, partner convivente) e i figli possono avvalersi dei ser- vizi previsti dal modulo. Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organizzazione offerti è limitato a 10 000 CHF. Ha validità il cata- logo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi indicati non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.
Pagamento immediato in caso di decesso
In caso di decesso della persona assicurata, presentando un atto uffi- ciale di morte i beneficiari possono richiedere entro 5 giorni lavorativi un pagamento immediato per un massimo di 10 000 CHF della presta- zione stabilita in caso di decesso. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa pre- sentazione della documentazione e dei certificati necessari.
Garanzia di assicurabilità
Grazie alla garanzia di assicurabilità, nel corso della durata contrat- tuale il contraente può richiedere un aumento limitato delle prestazioni assicurative, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.
6. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica dell’assicurazione
II premio assicurativo è composto da una parte destinata a coprire i ri- schi e da una parte destinata a coprire le spese.
II tasso di interesse tecnico è il tasso di interesse garantito per tutta la durata del contratto e applicato alla parte del premio non ancora utiliz- zata. II tasso di interesse tecnico non è da confondere con il tasso di in- teresse del conto di risparmio.
La riserva matematica è costituita dalle riserve tecniche necessarie per I’adempimento degli obblighi futuri della Basilese Vita SA ed è compo- sta dalla parte del premio, compresi gli interessi, non ancora utilizzata per la copertura dei rischi e delle spese.
7. Partecipazione alle eccedenze
Gli elementi caratteristici dell’assicurazione sulla vita sono i premi e le prestazioni assicurative convenuti per una lunga durata contrattuale. Questo tipo di assicurazione richiede un calcolo tariffario prudente. Le ipotesi della Basilese Vita SA in merito all’andamento dei rischi assicu- rati e dei costi possono comportare eccedenze di rischio o di costo, a cui partecipano i contraenti.
Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all’insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distribuita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspet- tare per il futuro.
L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti
– sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. La par- tecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è prevedibile.
Le eventuali eccedenze di rischio e di costo vengono compensate con il premio.
8. Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva
L’offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di sti- pula. L’offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.
Se il cliente è interessato alla soluzione assicurativa suggerita, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La pro- posta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà fina- lizzata alla stipula di un contratto di assicurazione concreto. Il contra- ente rimane vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. In caso di necessità di un esame medico, questo vincolo si estende a un periodo di 4 settimane.
La verifica della proposta richiede di solito un po’ di tempo poiché la Basilese Vita SA deve accertarsi che la somma di rischio sia assicura- bile e che lo stato di salute della persona da assicurare consenta l’as- sunzione del rischio. Affinché in questa fase il proponente non sia co- stretto a rinunciare alla copertura assicurativa desiderata, la Basilese Vita SA gli concede una copertura assicurativa provvisoria per una du- rata massima di 2 mesi.
La stipula del contratto avviene con l’accettazione della proposta di as- sicurazione da parte della Basilese Vita SA e, se nella polizza non è in- dicata una data successiva, la copertura assicurativa definitiva inizia da subito.
9. Costituzione in pegno e cessione
In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.
Nelle assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a), il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un’abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l’ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull’abi- tazione.
I moduli di sicurezza inclusi nel contratto, sia singolarmente che com- plessivamente, non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Soltanto in caso di cessione del contratto completo, tutti i moduli di si- curezza inclusi vengono trasferiti al nuovo contraente.
10. Obblighi del proponente e degli aventi diritto
→ Domande della proposta e domande sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)
Il proponente è tenuto a rispondere alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo ob- bligo inizia con la presentazione della proposta e termina solo con la sua accettazione. Ogni modifica dei fatti costitutivi del rischio su- bentrata in questo periodo intermedio, in particolare ogni altera- zione della salute, deve essere notificata tempestivamente alla Ba- silese Vita SA. Se il proponente è incerto se dichiarare o meno un fatto costitutivo del rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Ciò vale ad esempio per l’attività professionale e lo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata dichiarati al mo- mento della stipula del contratto o in caso di modifiche del contratto. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipen- dere dalle dichiarazioni del proponente. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall’obbligo di prestazione per i sinistri, se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto costitutivo del ri- schio ha influito sul verificarsi o sulla entità di tali sinistri. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni stesse, ma anche l’avvio di un proce- dimento penale.
→ Notifica al verificarsi dell’evento assicurato
Il contraente o gli aventi diritto devono informare la Basilese Vita SA in merito al verificarsi dell’evento assicurato e giustificare il proprio diritto alle prestazioni. Il decesso della persona assicurata deve es- sere comunicato il prima possibile e un’incapacità di guadagno deve essere notificata al massimo 3 mesi dopo il suo inizio. 5 Informazioni sul prodotto.
→ Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a co- municare immediatamente alla Basilese Vita SA l’eventuale cam- biamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono es- sere comunicati alla Basilese Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presen- te/i) dello status di «soggetto statunitense» o l’eventuale insorgenza per altri motivi dell’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllan- te/i (se presente/i) non siano più soggetti all’obbligo fiscale illimi- tato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare imme- diatamente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una mo- difica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel ri- spondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e con- tratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domi- cilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
→ Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica
Nel caso di persone fisiche, sono soggetti all’obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:
a) i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazio- nalità;
b) i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
c) i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
d) le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
e) oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all’obbligo fi- scale illimitato negli Stati Uniti.
Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell’obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia de- terminante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Nel caso di soggetti giuridici (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l’obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico
Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata iden- tificata al momento della stipula del contratto ai fini dell’obbligo fi- scale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all’obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all’IRS. In base alla norma- tiva FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).
→ Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali
Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente no- tifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fi- siche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modifi- cati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con al- meno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
11. Diritto di revoca
È possibile revocare la proposta di un’assicurazione sulla vita. La re- voca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restitu- ito senza interessi.
12. Diritto di disdetta
Il contratto di assicurazione termina con una disdetta da presentare in forma scritta. In particolare, le possibilità di disdetta del contratto di assicurazione sono le seguenti:
dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FA-
TCA. Oltre all’obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo
Chi effettua la disdetta
Motivo della disdetta Momento della
disdetta
Fine della copertura assicurativa
status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. An- che per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applica- bile al momento della valutazione.
Se il contraente diventa soggetto all’obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Insti- tution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere noti- ficato all’autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fi-
Contraente violazione dell’obbligo d’informazione precontrattuale
(art. 0 XXX)
Xxxxxxxx Xxxx XX violazione dell’obbligo
di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)
entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a co- noscenza della vio- lazione dell’obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell’obbligo
entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a co- noscenza della viola- zione dell’obbligo
al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
al ricevimento della disdetta da parte del contraente
scali di rilievo relativi a questo contratto all’autorità fiscale statuni-
tense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del con-
frode assicurativa (art. 40 LCA)
subito al ricevimento della disdetta da parte del
traente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i contraente
controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il
consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all’IRS. Se la persona soggetta all’obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Ba- silese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all’assistenza amministrativa inter- nazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonima- mente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.
violazione dell’obbligo d’informare in caso di modifica dello status fiscale statunitense (R23)
subito al ricevimento della disdetta da parte del contraente
Il premio è il contributo che il contraente è tenuto a pagare per la co- pertura assicurativa concessa ed è composto da una quota di rischio e una quota di costo. Il premio di rischio serve ad assicurare i rischi di decesso e di incapacità di guadagno. Le informazioni riguardanti la du- rata dell’obbligo di pagamento dei premi, l’importo e la scadenza dei premi nonché il termine di pagamento dei premi sono contenute nell’of- ferta, nella proposta di assicurazione, nella polizza e nelle condizioni contrattuali.
Il premio per l’assicurazione in caso di decesso e per la rendita per in- capacità di guadagno dipende dallo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata ed è di norma inferiore se la persona assicu- rata non fuma.
Il premio per la rendita per incapacità di guadagno dipende inoltre dall’attività professionale della persona assicurata.
Il premio periodico corrisponde ad un premio annuale prelevato diretta- mente dal conto bancario. La Basilese Vita SA garantisce l’importo del premio indicato nella polizza per tutta la durata del contratto. In caso di rendita per incapacità di guadagno, la garanzia di premio è limitata a 5 anni.
In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo che va fino allo scioglimento dello stesso.
14. Conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi
Il premio viene versato con cadenza annuale direttamente sul conto bancario. Se alla scadenza il credito sul conto bancario non è suffi- ciente per corrispondere il premio secondo i limiti previsti, l’otteni- mento della protezione assicurativa o addirittura l’intero contratto as- sicurativo sono compromessi. Queste sono le conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi:
→ fine del contratto di assicurazione
→ perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di tra- sformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi;
→ interruzione della copertura a seguito della sospensione dell’obbligo di prestazione.
15. Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
Se il pagamento dei premi periodici viene sospeso, ma la copertura as- sicurativa in caso di decesso deve essere tuttavia mantenuta in misura ridotta, dopo una durata contrattuale minima di tre anni il contraente può richiedere la trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pa- gamento dei premi.
Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione di un’assicura- zione costante in caso di decesso e derivante dalla riserva matematica con deduzione delle spese di stipula non ammortizzate e senza ulteriori spese di stipula.
16. Conseguenze in caso di liquidazione del conto bancario o del contratto di assicurazione
Se il conto bancario viene liquidato, il relativo contratto assicurativo può proseguire senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute e adattando i premi alle tariffe e alle condizioni contrattuali previste per assicurazioni sulla vita individuali.
In caso di liquidazione del contratto assicurativo, un conto Baloise Life Plus pilastro 3b viene convertito in un conto di risparmio senza condi- zioni privilegiate. Per il pilastro 3a, conto e deposito non subiscono mo- difiche.
17. Riscatto
Le assicurazioni sulla vita puro rischio di Baloise Life Plus non hanno al- cun valore di riscatto.
18. Fine del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali. In particolare il contratto di assicurazione termina:
→ se si verifica l’evento assicurato e non vengono erogate prestazioni di rendita per incapacità di guadagno;
→ se scade la durata contrattuale prevista;
→ se viene revocata la proposta di assicurazione;
→ se si verificano gli effetti della diffida in caso di mora nel pagamento dei premi (cfr. la cifra 14);
→ liquidazione del conto bancairo;
→ in caso di disdetta.
19. Protezione dei dati
Per garantire una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all’elaborazione elettronica dei dati. Il tratta- mento dei dati da parte della Basilese Vita SA avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Clausola di consenso: Ai fini dell’elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.
Esonero dall’obbligo di mantenere il segreto: La trasmissione di alcuni dati, p. es. tramite un medico soggetto all’obbligo di mantenere il se- greto, necessita di una speciale autorizzazione. Nella dichiarazione di consenso è perciò contenuto anche un esonero dall’obbligo di mante- nere il segreto.
Elaborazione dei dati: Per «elaborazione» si intende qualsiasi tratta- mento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle proce- dure usate, come la raccolta, la conservazione, l’uso, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. altri assicuratori, me- dici). È altresì possibile un’elaborazione dei dati ai fini dell’ottimizza- zione dei prodotti e per finalità interne di marketing.
Scambio dei dati: Nell’interesse di tutti i clienti, se necessario la Basi- lese Vita SA scambia i dati con altri assicuratori e riassicuratori nazio- nali ed esteri. La Basilese Vita SA deve poter ricorrere alla trasmissione di dati sia all’interno sia all’esterno di Baloise Group. Questo avviene nel rispetto dello scopo contrattuale e di tutte le altre disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.
Intermediari: Per l’assistenza e la consulenza dei clienti, gli interme- diari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese Vita SA. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.
Diritto d’informazione e di rettifica: Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, può pretendere la rettifica dei dati inesatti.
20. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell’autorità di vigilanza e quelle interne relative all’adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:
→ l’identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell’avvio di relazioni d’affari;
→ l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto;
→ il controllo di plausibilità delle operazioni e l’accertamento delle cir- costanze economiche;
→ l’accertamento relativo al destinatario del pagamento;
→ gli obblighi di documentazione.
21. Reclami
In caso di reclamo rivolgersi a: Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Condizioni contrattuali particolari per assicurazioni in caso di decesso
Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni per incapacità di
guadagno
T1
Prestazione in caso di decesso
→ Prima dei 2 anni e ½ di età
Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 2500 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l’assicurazione in caso di de- cesso supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.
→ Tra i 2 anni e ½ e i 12 anni di età
Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 20 000 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l’assicurazione in caso di decesso supera questo limite, viene rimborsata la somma dei pre- mi più gli interessi.
→ Dai 12 anni di età in poi
Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, i beneficiari hanno diritto al capitale garantito in caso di decesso.
T2
Prestazione in caso di decesso nell’assicurazione in caso di decesso in seguito a infortunio
Il diritto alla prestazione assicurata sussiste quando la persona assi- curata subisce involontariamente e improvvisamente un danno fisi- co causato da un fattore esterno straordinario e a causa del quale, nel corso della durata contrattuale, la stessa persona assicurata decede entro 2 anni dall’infortunio.
Non sussiste alcun diritto alla prestazione assicurata in caso di infor- tuni subiti durante la partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.
T3
Riduzione delle prestazioni assicurative
Se è stato violato l’obbligo d’informare in caso di modifica dello stato di non fumatore di cui al punto R13 e se lo stato di fumatore ha influ- ito sulla causa del decesso, le prestazioni assicurative subiranno una riduzione forfetaria del 30%.
È fatta salva la disdetta per violazione dell’obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.
T4
Valore di riscatto
Le assicurazioni in caso di decesso non sono riscattabili.
T5
Valore di trasformazione
Le assicurazioni in caso di decesso in seguito a infortunio o malattia hanno un valore di trasformazione solo dopo il pagamento di 3 premi annui.
Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione di un’assicu- razione costante in caso di decesso e derivante dalla riserva matema- tica con deduzione delle spese di stipula non ammortizzate e senza ulteriori spese di stipula.
EU1
Prestazioni in caso d’incapacità di guadagno
Queste prestazioni possono essere assicurate sotto forma di esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno oppure rendite per incapacità di guadagno.
→ Prima dei 6 anni di età
Le prestazioni in caso d’incapacità di guadagno iniziano non pri- ma del compimento del 6° anno di età. Prima dei 6 anni di età non vengono quindi effettuati pagamenti, anche se i premi devono essere versati completamente.
→ Tra i 6 e i 16 anni di età
Le prestazioni vengono versate sotto forma di contributi di assi- stenza per un importo pari al 50% della rendita per incapacità di guadagno assicurata, se il figlio assicurato, in seguito a malattia o infortunio, subisce un danno alla salute oggettivamente consta- tabile dal punto di vista medico che non consiste in un’infermità
congenita e se, a causa di questo danno, non può portare a termine una formazione normale e quindi non sarà probabilmente mai in grado di guadagnarsi autonomamente da vivere.
I contributi di assistenza vengono pagati con cadenza trimestrale, alla fine di ogni periodo.
Per l’esonero dal pagamento dei premi si applicano le stesse condi- zioni come per la concessione dei contributi di assistenza.
Il figlio assicurato deve essere domiciliato in Svizzera, nel Prin- cipato del Liechtenstein oppure in uno dei paesi indicati al punto EU6. Non trovano applicazione i punti da EU2 a EU4.
→ Dai 16 anni di età in poi
A seconda del grado d’incapacità al guadagno, sussiste il diritto alla rendita per incapacità di guadagno e all’esonero dal pagamen- to dei premi.
Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di
→ infermità congenita;
→ tentativo di suicidio;
→ automutilazione volontaria;
→ violazione dell’obbligo d’informare e di prova;
> al verificarsi di un’incapacità lavorativa (EU8);
> all’atto della determinazione o verifica del diritto alle prestazio- ni (R14 delle condizioni di base);
> in caso di modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni (EU8);
→ rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti richiesti dalla Basilese Vita SA;
→ violazione dell’obbligo di ridurre il danno (EU9);
→ abuso o dipendenza dovuti al consumo di pillole, farmaci, alcol o droghe oppure di conseguenti diagnosi psichiatriche o somatiche;
→ partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.
EU2
Incapacità di guadagno
La persona assicurata è incapace al guadagno se, a causa di un dan- no alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico, non è più in grado di esercitare interamente o parzialmente un’at- tività lucrativa ragionevolmente esigibile, neppure dopo un tratta- mento e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili. Durante la riqualificazione professionale richiesta, le prestazioni per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adeguata dal punto di vi- sta temporale, personale e materiale.
Sussiste incapacità di guadagno solo se essa è oggettivamente insor- montabile.
EU3
Grado d’incapacità di guadagno
→ Confronto del reddito (R)
La differenza tra il reddito da lavoro percepito dalla persona assi- curata prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 1) e il reddito da lavoro che questa stessa persona percepisce o sarebbe in grado di percepire dopo l’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 2), espressa in percentuale del reddito da lavoro finora per- cepito (redd. 1), rappresenta il grado d’incapacità di guadagno.
(redd. 1 – Eink. 2) × 100 = grado di IG (%) redd. 1
Se non è possibile calcolare il reddito da lavoro (redd. 1 e redd. 2) e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Basilese Vita SA può calcolare i salari medi per mezzo della rilevazione svizzera della struttura dei salari effet- tuata dall’Ufficio federale di statistica.
→ Confronto delle attività (A)
Per le persone che non esercitano attività lucrativa e le persone in formazione, il grado d’incapacità di guadagno viene determinato confrontando le mansioni o attività non rimunerate svolte prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un trattamento e un’in- tegrazione ragionevolmente esigibili.
→ Confronto del reddito e delle attività (R/A)
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa a tempo pie- no vengono determinati la quota dell’attività lucrativa (Y) e quella della rimanente attività (Z) e, successivamente, il grado d’incapa- cità di guadagno in base al confronto valido del reddito (R) e delle attività (A).
parte Y (%) × grado di IG (%) secondo (E)
+ parte Z (%) × grado di IG (%) secondo (B)
= grado di IG (%) in base al confronto del reddito e delle attività
Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per pre- parare all’integrazione professionale o di eventuali provvedimenti
medici o professionali relativi all’integrazione (formazione profes-
Per il reddito da lavoro (redd. 1) è determinante
> per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipenden- ti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all’AVS percepito nei 3 anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.
> per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipenden- ti domiciliati in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assi- curazioni sociali obbligatorie, percepito nei 3 anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.
> per le altre persone attive domiciliate in Svizzera o nel Princi-
sionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall’inizio di un’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno, il grado d’incapacità di guadagno può essere determinato in base a una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I provvedi- menti devono essere oggettivamente necessari e adeguati per ristabi- lire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.
EU4
Entità delle prestazioni
Grado d’incapacità di guadagno Prestazioni per incapacità di guadagno
a partire dal 70% prestazione completa
pato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all’AVS
percepito nell’anno civile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.
> per le altre persone attive domiciliate in uno dei paesi elenca- ti al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nell’anno civile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.
Il reddito da lavoro percepito prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 1) non subisce aumenti dovuti all’andamento dei salari nominali né al supplemento di carriera.
Per il reddito da lavoro percepito dopo l’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 2) è determinante il reddito che la persona as- sicurata percepisce o sarebbe in grado di percepire da un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equi- librato dopo un trattamento e un’integrazione ragionevolmente esigibili.
Il reddito da attività dipendente e quello da attività indipendente vengono sommati.
dal 25% al 70% prestazione in base al grado d’incapacità di guadagno
inferiore al 25% nessuna prestazione
Se, nell’ambito della previdenza privata (3o pilastro), la persona assi- curata ha stipulato contratti che prevedono prestazioni di rendita per incapacità di guadagno con uno o più assicuratori privati svizzeri o esteri, nei quali, incluso questo contratto, in caso d’incapacità di gua- dagno totale è prevista una somma complessiva di oltre 36 000 CHF annui, la rendita viene ridotta della parte eccedente tale importo ai sensi delle disposizioni di seguito riportate, altrimenti non avviene alcuna riduzione della rendita.
→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell’evento assicura- to esercitano un’attività lucrativa a tempo pieno, l’importo della rendita da corrispondere in caso d’incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l’inizio dell’incapacità di gua- dagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d’invalidità nonché delle indennità
giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall’importo stabilito nella polizza – è limitato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) defi- nito al punto EU3.
→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell’evento assicurato esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale, l’importo della rendita da corrispondere in caso d’incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l’inizio dell’incapacità di guada- gno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d’invalidità nonché delle indennità gior- naliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall’importo stabilito nella polizza – è limi- tato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3, a cui si aggiunge la quota della rimanente attività, espressa in percentuale e moltiplicata per 36 000 CHF.
→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell’evento assicurato non esercitano attività lucrativa o sono in formazione, l’importo della rendita da corrispondere in caso d’incapacità di guadagno
– una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi e tenendo conto di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guada- gno e delle rendite d’invalidità corrisposte da assicuratori privati svizzeri o esteri – è limitato a un totale di 36 000 CHF.
In tutti i casi, la rendita per incapacità di guadagno, comprese even- tuali spese per la riduzione del danno, è limitata all’importo indi- cato nella polizza. Il pagamento avviene alla fine di ogni periodo e, se l’importo di pagamento è di almeno 2000 CHF al mese, in rate mensili, altrimenti in rate trimestrali.
Riduzione delle prestazioni falsa dichiarazione dell’attività professionale
Se l’attività professionale è stata indicata in modo inesatto al mo- mento della stipula del contratto o all’atto di eventuali modifiche contrattuali e se questa falsa dichiarazione ha comportato la classi- ficazione dell’attività professionale della persona assicurata in una categoria meno costosa, le prestazioni assicurate saranno ridotte con effetto retroattivo dalla data di classificazione. L’importo della ren- dita ridotta equivale alla rendita che si sarebbe percepita sulla base del premio convenuto e dell’effettiva attività professionale svolta e dichiarata correttamente al momento della presentazione della pro- posta di assicurazione.
È fatta salva la disdetta per violazione dell’obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.
EU5
Periodo di attesa e durata del diritto alle prestazioni
Il periodo di attesa comincia con il verificarsi di un’incapacità lavo- rativa ininterrotta che comporta un’incapacità di guadagno, tuttavia non prima del giorno in cui la persona assicurata ricorre per que- sto motivo a cure mediche. In caso di violazione dell’obbligo d’in- formare (EU8), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte della Basilese Vita SA. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente riconosciuta come incapace al guadagno a causa della stessa affezione per la quale riceve già una prestazione per incapacità di guadagno, si rinuncia a un ulte- riore periodo di attesa. Questo è valido anche se la persona assicurata è già incapace al guadagno in misura tale da avere diritto alle relati- ve prestazioni e il grado d’incapacità aumenta in seguito a un nuovo danno alla salute. Il grado d’incapacità di guadagno provocato da affezioni diverse non può superare il 100%.
Le prestazioni per incapacità di guadagno saranno versate fino alla data indicata nella polizza. L’esonero dal pagamento dei premi è con- cesso al massimo fino alla fine dell’anno assicurativo in cui la perso- na assicurata compie 65 anni.
EU6
Domicilio della persona assicurata
La Basilese Vita SA concede l’esonero dal pagamento dei premi indi- pendentemente dal domicilio della persona assicurata.
Le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la per- sona assicurata è domiciliata in Svizzera, nel Principato del Liechten- xxxxx o esclusivamente in uno dei paesi elencati di seguito. In caso di domicilio in uno dei seguenti paesi, le rendite per incapacità di guada- gno vengono erogate solo a partire da un grado d’incapacità di guada- gno del 50%:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (esclusi i territori d’ol- tremare), Germania, Gran Bretagna (esclusi i territori d’oltremare), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx (escluse le Azzorre e Madera), Principato d’Xxxxxxx, Xxxx- xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxxx (escluse le Bale- ari e le Canarie) e Svezia.
Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno. Un diritto già vigente si estingue al momen- to del trasferimento del domicilio in un paese non indicato in questo elenco. Se la persona assicurata, pur essendo domiciliata in uno dei paesi sopra elencati, trascorre più di 4 mesi all’anno in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno e un eventuale diritto già vigente si estingue.
Sono fatti salvi accordi scritti divergenti convenuti con la Basilese Vita SA presso la sede centrale a Basilea.
EU7
Riscatto e trasformazione
Le assicurazioni per incapacità di guadagno non sono riscattabili e non possono essere trasformate in assicurazioni esonerate dal paga- mento dei premi.
EU8
Obbligo d’informare
L’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto alla Basilese Vita SA prima della sca- denza del periodo di attesa determinante per la prestazione, al mas- simo entro 3 mesi dal verificarsi dell’incapacità lavorativa stessa.
Ogni modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle presta- zioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni, come il cambia- mento dello stato di salute, dell’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno e del reddito percepito dopo l’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 2) determinante per il calcolo del grado d’incapacità di guadagno, ma anche i cambiamenti relativi al campo di attività e il trasferimento del domicilio o della residenza effettiva in un paese non elencato al punto EU6 devono essere co- municati tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.
Il contraente deve restituire le rendite indebitamente percepite e pa- gare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.
Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell’incapacità di guadagno.
La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevol- mente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mira- no a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno.
sicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.
Condizioni contrattuali particolari per i moduli di sicurezza
La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti og- gettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lucrativa o
nel suo campo di attività, come ad esempio una nuova ripartizione delle attività.
Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.
La persona assicurata deve esonerare dall’obbligo di mantenere il se- greto i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alle prestazioni.
La Basilese Vita SA, previa diffida e dopo aver informato in meri- to alle conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può ridurre o rifiutare temporaneamente o perma- nentemente il pagamento delle prestazioni per incapacità di guada- gno se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti proposti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in grado di fare.
EU10
Cessazione totale o parziale dell’attività lucrativa
La cessazione totale o parziale dell’attività lucrativa deve essere co- municata tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA se la rendita assicurata in caso d’incapacità di guadagno supera 36 000 CHF e se la cessazione dell’attività lucrativa non è la conseguenza di un danno alla salute oggettivamente constatabile. Le prestazioni assicurate e i premi saranno adeguati dalla data di ricevimento della comunicazione.
EU11
Adeguamento del premio per le rendite per incapacità di guadagno
La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all’andamen- to del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l’assicurazione è stipulata nell’ambito della previdenza vincolata e se l’adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell’im- porto massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle for- me di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, bensì viene ridotta la rendita assicurata in caso d’incapacità di guadagno. L’adeguamento del premio o la riduzione della rendita assicurata sa- ranno comunicati per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza principale del premio.
Le modifiche delle prestazioni assicurate in caso d’incapacità di gua- dagno non hanno come conseguenza né un nuovo inizio né una pro- roga del termine di 5 anni.
EU12
Diritto di disdetta
Dopo la comunicazione dell’adeguamento del premio o della ridu- zione della rendita assicurata, il contraente può disdire per iscritto l’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno. La copertura as-
I singoli moduli di sicurezza sono inclusi se indicati nella polizza. Nel corso della durata contrattuale, il contraente può escludere in qualsiasi momento i singoli moduli dal contratto di assicurazione. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente. Se il contratto viene tra- sformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, i moduli di sicurezza non possono essere mantenuti e quindi decado- no.
SW1
Pagamento immediato in caso di decesso
In caso di decesso della persona assicurata, i beneficiari possono richiedere un pagamento immediato massimo di 10 000 CHF della prestazione stabilita in caso di decesso. Entro 5 giorni lavorativi dal- la presentazione di un atto ufficiale di morte e una conferma scritta in cui il destinatario del pagamento dichiara di essere il beneficiario, la Basilese Vita SA provvederà a effettuare il pagamento immediato richiesto su un conto bancario o postale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa presentazione della documentazione e dei certificati necessari. La notifica di pre- stazioni in capitale all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comprende l’importo complessivo e avviene alla data del pa- gamento immediato. Prestazioni eccessive o ingiustamente percepite devono essere restituite.
Se il pagamento immediato è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza il modulo di sicurezza sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.
SW2
Garanzia di assicurabilità
Nell’ambito della garanzia di assicurabilità, nel corso della durata contrattuale il contraente può richiedere un aumento delle prestazio- ni assicurative nella misura di seguito indicata, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.
→ Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 100%
> in caso di matrimonio o di unione domestica registrata della persona assicurata;
> dopo l’avvio di un’attività lucrativa indipendente da parte della persona assicurata.
→ Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 50%
> in caso di nascita di un figlio della persona assicurata o di ado- zione di un bambino da parte della stessa;
> dopo l’acquisto di un’abitazione di proprietà ad uso personale da parte della persona assicurata;
> al termine di ogni 5 anni assicurativi.
→ La rendita inizialmente assicurata per incapacità di guadagno può essere aumentata fino a un massimo del 10%
> al termine di ogni 5 anni assicurativi.
La garanzia di assicurabilità è concessa solo se la richiesta scritta di aumento e i documenti giustificativi vengono presentati alla Basilese Vita SA entro 3 mesi dal rispettivo evento o almeno 3 mesi prima della fine di ogni 5 anni assicurativi.
Per l’aumento delle prestazioni valgono le condizioni di accettazione in vigore alla stipula del contratto nonché le tariffe e le condizioni contrattuali vigenti al momento dell’aumento.
La garanzia di assicurabilità si estingue
→ se il contratto è stato trasformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di mora nel pagamento dei pre- mi o su richiesta del contraente;
→ 5 anni prima della scadenza del contratto;
→ per le assicurazioni per incapacità di guadagno se la rispettiva du- rata residua è inferiore a 5 anni;
→ per l’aumento della prestazione in caso di decesso, se la persona assicurata ha raggiunto l’età di 55 anni o se il totale degli aumenti effettuati nell’ambito della garanzia di assicurabilità per le assicu- razioni stipulate con la Basilese Vita SA ammonta a 200 000 CHF;
→ per l’esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di gua- dagno e le rendite per incapacità di guadagno, se la persona assi- curata ha raggiunto l’età di 50 anni o dopo il verificarsi di un’in- capacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare;
→ se il domicilio della persona assicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
SW3
Life Coach
In caso di decesso, il partner (coniuge, partner registrato, partner convivente) e i figli della persona assicurata domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono avvalersi dei servizi di «Life Coach». Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organiz- zazione offerti è limitato a 10 000 CHF. Ha validità il catalogo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi di «Life Coach» sono messi a disposizione dalla Basilese Vita SA. Per la fornitura stessa dei servizi, la Basilese Vita SA può avva- lersi anche di terzi.
I servizi di «Life Coach» vengono forniti esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.
La durata assicurativa del modulo di sicurezza «Life Coach» è di 10 anni a condizione che il contratto di assicurazione complessivo o la copertura assicurativa in caso di decesso non giungano a ter- mine prima. Dopodiché essa viene prorogata automaticamente per un anno, a meno che la Basilese Vita SA entro al massimo 30 gior- ni prima della fine dell’anno assicurativo non disdica per iscritto il modulo di sicurezza «Life Coach». Con la disdetta decade il premio per il modulo di sicurezza «Life Coach» e quindi non è più possibile rivendicare ulteriori pretese. Se il modulo «Life Coach» è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza questo modulo sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.
Dopo il pagamento di 3 premi annui, in caso di trasformazione del contratto in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, il modulo di sicurezza «Life Coach» ha un valore di liquidazione. In tal caso, questo valore di liquidazione viene assegnato alla riserva mate- matica di una componente contrattuale che viene mantenuta.
Condizioni contrattuali particolari per assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a)
V1
Diritto applicabile
Nell’ambito della previdenza vincolata si applica anche l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
V2
Designazione beneficiaria
La designazione beneficiaria si basa sull’art. 2 dell’OPP 3.
In caso di vita, l’intestatario della previdenza (il contraente) è bene- ficiario.
In caso di decesso di quest’ultimo, le persone qui di seguito enume- rate nell’ordine seguente:
1. il coniuge o il partner registrato,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle,
5. gli altri eredi.
L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari indi- cati al punto 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.
L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari indi- cati dal punto 3 al punto 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
V3
Trasformazione e conclusione anticipata
→ Trasformazione
La trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.
→ Conclusione anticipata
Una volta compiuta l’età ordinaria di pensionamento, se cessa l’at- tività lucrativa, il contratto termina indipendentemente dalla du- rata contrattuale stabilita.
V4
Costituzione in pegno
Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un’abitazione di proprietà ad uso perso- nale oppure allo scopo di differire l’ammortamento dei mutui ipote- cari gravanti sull’abitazione.
Tutte le condizioni contrattuali particolari hanno priorità sulle con- dizioni di base. Se nelle condizioni contrattuali particolari mancano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni generali contenu- te nelle condizioni di base per tutte le assicurazioni e le componenti assicurative stipulate.
R1
Copertura assicurativa provvisoria
La copertura assicurativa provvisoria inizia con il ricevimento del- la proposta di assicurazione in forma cartacea, debitamente firmata, da parte di una succursale o della sede centrale a Basilea, tuttavia non prima della data d’inizio richiesta, a condizione che la persona assicurata, al momento della presentazione della proposta, fosse do- miciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non fosse in trattamento o sotto controllo medico.
Essa si estingue con l’accettazione o il rifiuto della proposta di assi- curazione, al massimo dopo 2 mesi dall’inizio della copertura prov- visoria stessa.
La copertura assicurativa provvisoria comprende le prestazioni ri- chieste. Per le proposte presentate complessivamente e contempora- neamente presso la Basilese Vita SA, tale copertura si limita a
250000 CHF in caso di decesso in seguito a malattia 500 000 CHF in caso di decesso in seguito a infortunio 250000 CHF in caso d’incapacità di guadagno.
R2
Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva
Il contratto di assicurazione si ritiene stipulato con la comunicazione dell’avvenuta accettazione della proposta. La copertura assicurati- va definitiva inizia a partire dalla data di tale comunicazione, salvo diversa indicazione nella polizza. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta di assicurazione e la sua accettazione, oppure prima della data d’inizio indicata nella polizza, sono esclusi dalla copertura assicurativa definitiva.
R3
Diritto di revoca
È possibile revocare la proposta di un’assicurazione sulla vita. La re- voca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restitu- ito senza interessi.
R4
Modalità di pagamento dei premi
I premi sono dovuti annualmente.
R5
Scadenza dei premi
I premi scadono alle date indicate nella polizza. Durante la verifi- ca del diritto alle prestazioni e delle modifiche contrattuali, i premi sono sempre dovuti integralmente.
R6
Termini di pagamento e conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi
→ Il termine di pagamento per il primo premio è di 2 settimane dalla consegna della polizza.
→ Il termine di pagamento per i premi successivi è di 4 settimane dalla scadenza del premio.
→ Il premio dell’assicurazione viene pagato alla relativa scadenza di- rettamente sul conto bancario presso la Baloise Bank SoBa AG. Se i fondi disponibili sul conto non sono sufficienti, si richiede all’as- sicurato di versare sul conto la somma mancante.
Se il termine di 14 giorni successivi all’invio della diffida scade sen- za che sia pervenuto il pagamento, l’assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l’obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un’assicurazione esonerata dal paga- mento dei premi.
In caso di mora nel pagamento dei premi, la Basilese Vita SA può riscuotere interessi di mora e spese di diffida.
R7
Rimborso dei premi
→ In caso di decesso
Le quote del premio annuo pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata saranno versate ai bene- ficiari.
→ In caso di trasformazione e recesso
I premi pagati per il periodo posteriore alla data dello scioglimen- to del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inclusi nell’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.
R8
Rimessa in vigore
Il contratto può essere rimesso in vigore senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della diffida dopo il pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di diffida.
R9
Riscatto, trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e recesso
→ Riscatto
> Le assicurazioni sulla vita di puro rischio non hanno alcun va- lore di riscatto.
→ Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
> Per le assicurazioni con valore di trasformazione, è possibile ri- chiedere la trasformazione a condizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.
> In caso di mora nel pagamento, la trasformazione viene effet- tuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione stabilito contrattualmente.
In caso di trasformazione, le componenti contrattuali delle rendite per incapacità di guadagno, per le quali sono state già versate delle prestazioni, saranno mantenute previo adeguamento dei premi.
→ Recesso
Il recesso è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.
Vengono dedotti i premi arretrati, gli interessi di mora e le spese di diffida compresi gli interessi.
R10
Basi di calcolo
Tavola EKM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell’ASA 2006 – 2010. Il tasso d’interesse tecnico è dello 0,25% per le compo- nenti contrattuali a premio periodico.
R11
Chiusura del conto bancario
In caso di chiusura del conto presso la Baloise Bank SoBa AG, il con- tratto di assicurazione corrispondente può proseguire senza nuovo esame dello stato di salute adattando il premio alle tariffe e condi- zioni contrattuali applicabili per assicurazioni individuali sulla vita.
R12
Partecipazione alle eccedenze
L’entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei con- tratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limi- tato. È importante l’andamento dei rischi assicurati e dei costi. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita. La Basilese Vita SA ha tuttavia il dovere di presentare un resoconto det- tagliato sulle eccedenze nell’ambito del rapporto di vigilanza annua- le all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
→ Modalità di assegnazione e utilizzo delle eccedenze
> Data di assegnazione delle eccedenze
L’eventuale partecipazione alle eccedenze sarà assegnata all’i- nizio dell’anno assicurativo. Questa non può avere inizio prima del secondo anno di assicurazione. Assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi non hanno diritto alle eccedenze.
> Remunerazione del premio
Le eventuali quote di eccedenza vengono remunerate con il premio. Il premio si riduce quindi dell’importo delle quote di eccedenza.
→ Informazione annuale e clausola di modifica
Il contraente sarà informato annualmente sulle eccedenze asse- gnate.
Le modifiche del sistema di partecipazione alle eccedenze nel cor- so della durata contrattuale devono essere comunicate in anticipo all’autorità di vigilanza e ai contraenti.
R13
Obbligo d’informare in caso di decesso
In caso di decesso Il decesso della persona assicurata deve essere co- municato il prima possibile alla Basilese Vita SA. Oltre alla polizza, occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico det- tagliato.
R14
Giustificazione del diritto
Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Ba- silese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre presentare, ad esempio, i seguenti documenti:
→ certificati medici;
→ questionari della Basilese Vita SA;
→ rapporti del datore di lavoro;
→ rapporti sull’organizzazione dell’azienda;
→ perizie e rapporti medici o aziendali;
→ dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
→ attestazioni di pagamento delle prestazioni da parte degli assicu- ratori sociali o privati svizzeri o esteri;
→ bilanci e conti economici;
→ certificati di salario e attestazioni fiscali;
→ estratti del conto individuale dell’AVS;
→ certificato di domicilio;
→ atto ufficiale di morte;
→ certificato ereditario.
È fatto salvo l’obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono es- sere inviati entro 6 settimane.
In caso di domicilio in uno dei paesi elencati al punto EU6, occorre presentare i documenti giustificativi in originale nonché una tradu- zione tedesca autenticata a meno che l’originale non sia stato rilascia- to in francese, italiano o inglese.
Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l’invio dei documenti giustificativi sono a carico dell’avente diritto.
La Basilese Vita SA può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all’estero designato dalla stessa. Se la persona assicura- ta non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono completamente a carico dell’avente dirit- to.
R15
Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di adempimento
La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall’invio, da parte dell’avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustifica- zione del suo diritto, e può essere corrisposta, in modo conforme alla legge, al detentore della polizza. Il luogo di adempimento è il domici- lio svizzero dell’avente diritto. In caso di domicilio all’estero, il luogo di adempimento è la sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.
R16
Rinuncia alla riduzione della prestazione
La Basilese Vita SA rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ri- durre la prestazione assicurativa quando l’evento assicurato è stato provocato per negligenza grave.
R17
Suicidio
In caso di suicidio durante il periodo di copertura assicurativa prov- visoria, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
In caso di suicidio entro 3 anni dall’inizio o dalla rimessa in vigore dell’assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica. Ciò vale analogamente anche per l’aumento delle prestazioni assicurative e per la proroga della durata assicurativa.
R18
Designazione dei beneficiari
Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari:
→ In caso di vita
Il contraente
→ In caso di decesso
1. il coniuge o partner registrato,
2. in loro mancanza, i figli,
3. in loro mancanza, i genitori,
4. in loro mancanza, gli altri eredi della persona assicurata.
Prima del verificarsi dell’evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qual- siasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o modificare l’attuale designazione del beneficiario a condizione che quest’ultima sia revocabile.
La designazione del beneficiario diventa irrevocabile con la rinuncia scritta al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza al beneficiario.
R19
Costituzione in pegno e cessione
In qualsiasi momento, rispettando i limiti previsti dalla legge, il con- traente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle pre- stazioni assicurative, completamente o solo in parte.
I moduli di sicurezza inclusi nel contratto non possono essere né ce- duti né costituiti in pegno singolarmente.
R20
Adeguamento all’indice
Tutte le prestazioni assicurative concluse con esame dello stato di sa- lute vengono aumentate, con contemporaneo adeguamento dei pre- mi, proporzionalmente all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo (indice UFS). Non occorre un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.
L’aumento ha effetto dall’inizio di un anno assicurativo
→ se l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di almeno il 10% dall’inizio del contratto o dall’ultima possibilità di adegua- mento (è determinante l’indice di giugno dell’anno civile prece- dente
→ se dall’inizio del contratto sono trascorsi almeno 3 anni
→ se, nell’ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a), il nuovo premio non supera l’importo massimo fiscalmente deducibile pre- visto dalla legge
In caso di soppressione dell’indice UFS sarà fissato, di comune ac- cordo con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), un nuovo indice di base.
È possibile opporsi per iscritto all’adeguamento all’indice entro 4 settimane dalla comunicazione.
Per l’adeguamento all’indice valgono:
→ le condizioni di accettazione in vigore alla stipulazione del con- tratto
→ le tariffe e le condizioni contrattuali in vigore al momento dell’au- mento
→ l’età tariffaria raggiunta e l’età-termine, inizialmente fissata, della persona assicurata.
L’adeguamento all’indice non è possibile,
→ se il contratto è stato trasformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di diffida o su richiesta del con- traente
→ negli ultimi 5 anni prima della scadenza del contratto
→ se il contraente si è opposto a due susseguenti adeguamenti all’in- dice
→ se la persona assicurata ha raggiunto l’età di 60 anni
→ dopo il verificarsi di un’incapacità lavorativa che comporta un’in- capacità di guadagno assicurata, terminata meno di 3 anni prima della data di adeguamento all’indice
→ se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Princi- pato del Liechtenstein.
R21
Prestazioni pecuniarie
Le prestazioni pecuniarie hanno sempre luogo tramite versamento su un conto bancario o postale.
R22
Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA Obbligo di notifica
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a co- municare immediatamente alla Basilese Vita SA l’eventuale cambia- mento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazio- ne. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllan- te/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l’eventua- le insorgenza per altri motivi dell’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i sogget- to/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all’obbligo fi- scale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comu- nicare immediatamente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell’obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una mo- difica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel ri- spondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
Violazione dell’obbligo di notifica e di collaborazione
Se il contraente viola l’obbligo di notifica e di collaborazione, la Ba- silese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell’obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.
Notifica alle autorità fiscali
In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmet- tere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
Soggetto giuridico
Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un’en- tità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
Soggetto controllante
Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, be- neficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.
R23
Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali
Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente no- tifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisi- che) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modifica- ti. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con al- meno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
R24
Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni
Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Basilese Vita SA all’ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera.
Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati ad una succursale della Xxxxxx- se o alla sede principale di Basilea.
Anche qualsiasi cambiamento di indirizzo o nominativo deve essere comunicato immediatamente alla Basilese Vita SA.
Se il contraente, la persona assicurata o la persona beneficiaria è im- ponibile all’estero, la polizza assicurativa deve, all’occorrenza, esse- re dichiarata anche alle autorità estere. La Basilese Vita SA fa nota- re che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, può trasmettere dati all’autorità svizzera competente nell’ambito dell’ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi di doppia imposizione.
R25
Accordi particolari
Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede principale di Basilea.
R26
Basi legali
Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l’efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.
R27
Foro competente
Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazio- ne o ad esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all’efficacia,
alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro com- petente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell’avente diritto. Se il domicilio del con- traente o dell’avente diritto si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.
R28
Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra
Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizze- ra valgono le seguenti disposizioni emanate dall’autorità svizzera di vigilanza:
Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l’ordine all’inter- no del paese – senza che, nell’uno e nell’altro caso, intervengano ope- razioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni bel- liche, a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. È irrile- vante che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra o che si trovi in Svizzera o all’estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamen- te dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comu- ne accordo con l’autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente me- diante riduzione delle prestazioni assicurate. Se scadono delle presta- zioni assicurative prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L’entità della prestazione differita e il tasso d’interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d’intesa con l’autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell’i- nizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposi- zioni, vengono fissati dall’autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostili- tà, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L’importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono as- sicurate rendite di sopravvivenza, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica al gior- no del decesso, per un importo massimo pari a quello delle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d’intesa con l’autorità svizzera di vi- gilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Inol- tre, sono espressamente fatte salve le disposizioni legali e ammini- strative emanate in relazione ad una guerra, in particolare quelle che riguardano il riscatto dell’assicurazione.
Condizioni particolari della Baloise Bank SoBa AG per Baloise Life Plus
B5
Xxxxxx in relazione con l’acquisto di quote di fondi
Qualora il cliente opti per un prodotto bancario nell’ambito di Ba- loise Life Plus, che permette l’acquisto di quote di fondi, il cliente ha l’obbligo di prendere piena coscienza delle seguenti circostanze:
Gli investimenti in quote di fondi comportano rischi e non è possibi-
B1
Condizioni preferenziali
La Baloise Bank SoBa AG (in seguito «la banca») si riserva il diritto di revocare o modificare le condizioni preferenziali in qualsiasi mo- mento e a propria discrezione. La banca revoca le condizioni prefe- renziali se l’assicurazione stipulata nell’ambito di Baloise Life Plus si estingue o se non è entrata in vigore. In questo caso, il conto Baloise Life Plus viene trasformato in un conto di risparmio classico.
B2
Prestazioni di servizio e disposizioni particolari per il conto Baloise Life Plus
→ estratto conto dettagliato con periodicità annuale (altre periodici- tà oppure avviso per ogni singola operazione dietro pagamento) e chiusura del conto annuale
→ consultazione del conto tramite XxXxXxx
→ niente carte, né ordini permanenti, né sistema di addebitamento diretto (LSV), né operazioni di pagamento.
B3
Condizioni di prelievo
→ Previdenza vincolata (pilastro 3a):
Vedi il Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa AG, punti 6 e 7
→ Previdenza libera (pilastro 3b):
È possibile prelevare senza preavviso fino a 10 000 CHF al mese. Per gli importi superiori occorre un preavviso di 6 mesi
B4
Scoperti di conto
La Basilese Vita SA e la Baloise Bank SoBa AG sono autorizzate ad annullare il contratto Baloise Life Plus a seguito di diffida rimasta inevasa qualora l’avere sul conto Baloise Life Plus non bastasse al pa- gamento dei premi assicurativi o il conto Baloise Life Plus dovesse presentare un saldo negativo. Attenzione: un saldo negativo può an- che essere il risultato di spese esterne addebitate, ad esempio, per il pagamento presso uno sportello postale.
le garantire un determinato risultato di rendimento. Dall’andamento del corso, conseguito nel passato, non è possibile dedurre la perfor- mance futura di un investimento. Il valore di una quota di fondi può quindi aumentare o anche diminuire a seconda del rischio generale di mercato, dei rischi di oscillazione dei tassi e della concentrazione dei rischi in base a speciali criteri d’investimento. Per investimenti in moneta estera, i rischi di cambio possono altresì comportare forti oscillazioni di corso delle quote di fondi.
Qualora il cliente opti di investire regolarmente in quote di fondi mediante un ordine permanente, la banca acquisterà tali quote pe- riodicamente, secondo le istruzioni d’investimento del cliente, e fino alla loro revoca indipendentemente dagli andamenti di corso passati, o molto positivi o negativi, e indipendentemente da qualsiasi aspet- tativa su futuri andamenti del valore delle corrispondenti quote di fondi. La banca resta a disposizione in qualsiasi momento per consi- gliare il cliente, qualora questi lo richieda.
B6
Partecipazione alle eccedenze
In deroga al punto 1 del Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa AG, si applicano nel caso di Baloise Life Plus le disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze delle condizioni di base della Basilese Vita SA (R12).
Basilese Vita SA
Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800
310.1146 i 12.16 500
Fax x00 00 000 00 00
Le seguenti Condizioni generali regolano i rapporti tra clienti e ban- ca. Restano salve particolari disposizioni speciali. Per singoli settori d’affari si applicano inoltre i regolamenti speciali della banca nonché gli usi in materia.
1. Diritto di disposizione
La firma autorizzata comunicata alla banca si intende valida, salvo ricevimento di una comunicazione scritta di modifica, indipenden- temente da eventuali iscrizioni nel Registro di commercio e pubbli- cazioni di senso contrario.
2. Controllo delle firme e della legittimazione
La banca si impegna a verificare scrupolosamente le firme dei clienti e dei loro procuratori, ma non è tenuta a svolgere maggiori controlli della legittimazione. La banca non risponde di falsificazioni o altre manchevolezze relative alla legittimazione che possano verificarsi nonostante un controllo accurato.
3. Comunicazioni della banca
Le comunicazioni della banca si considerano avvenute se spedite all’ultimo indirizzo notificato dal cliente alla banca. Quale data di spedizione vale la data risultante dalle copie in possesso della ban- ca o dalle relative liste di spedizione. La corrispondenza, trattenuta dalla banca su richiesta del cliente, si considera recapitata alla data risultante dalla corrispondenza stessa.
4. Errori di trasmissione
I danni derivanti dall’uso di posta, telefono, fax, telex o di altri mezzi di comunicazione o trasporto, in particolare da smarrimenti, ritardi, equivoci, alterazioni o doppie copie, sono a carico del cliente, salvo colpa grave da parte della banca.
5. Errata esecuzione di ordini
In caso di danni derivanti dalla mancata o dall’errata esecuzione di ordini (esclusi gli ordini di borsa), la banca risponde esclusivamente della perdita degli interessi, a meno che, nel caso specifico, non sia stata tempestivamente segnalata l’incombenza di altri rischi.
6. Contestazioni da parte del cliente
I reclami del cliente per l’esecuzione o la mancata esecuzione di or- dini di qualsiasi genere devono essere presentati immediatamente e comunque non oltre l’eventuale termine stabilito dalla banca. In caso di eventuale omissione di comunicazioni da parte della banca, il cliente è tenuto a fare reclamo, a partire dalla data in cui tale comu- nicazione sarebbe dovuta pervenirgli secondo il consueto ciclo po- stale. In caso di ritardo del reclamo, i danni che ne conseguono sono a carico del cliente. Le contestazioni di estratti di conto o di deposi- to devono essere effettuate entro un mese. Decorso tale termine, gli estratti si intendono approvati. L’espressa o tacita accettazione dell’e- stratto implica l’approvazione di tutte le operazioni ivi contenute e delle eventuali riserve formulate dalla banca.
7. Mancanza della capacità di agire
La banca non risponde di eventuali danni derivanti dalla mancanza della capacità di agire del cliente o di terzi, a meno che l’incapacità del cliente stesso non sia stata debitamente pubblicata su un foglio ufficiale svizzero, ovvero l’incapacità di terzi non sia stata notificata per iscritto alla banca.
8. Modifica dei tassi d’interesse
La banca si riserva il diritto di modificare i tassi di interesse e le com- missioni in qualsiasi momento, specialmente in occasione di muta- menti del mercato monetario e dei capitali, dandone comunicazione al cliente mediante lettera circolare o con altre modalità adeguate.
9. Diritto di pegno e di compensazione
In caso di obbligazioni di debito del cliente nei confronti della banca, a questa spetta un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali appar- tenenti al cliente e custoditi presso la banca stessa o altrove, nonché un diritto di compensazione dei crediti del cliente con tutte le pre- tese della banca, indipendentemente dalle scadenze o dalle valute. Ciò vale anche per crediti e prestiti, siano essi in bianco o coperti da garanzie speciali. I titoli non al portatore sono costituiti in pegno a garanzia dei crediti che la banca vanta nei confronti del cliente.
In caso di ritardo del cliente nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, la banca è autorizzata a realizzare i pegni, a suo piacimento sul libero mercato o mediante misure coercitive.
10. Ordini di pagamento
Nell’ipotesi di più ordini di pagamento, il cui importo globale superi la disponibilità del cliente o il limite di credito concessogli, la banca decide discrezionalmente quali pagamenti effettuare, in tutto o in parte, indipendentemente dalla data e dal momento del ricevimento dei singoli ordini.
11. Conti in valuta estera
Gli averi del cliente in valuta estera sono depositati a nome della ban- ca, ma per conto e a rischio del cliente stesso, presso corrispondenti, all’interno o al di fuori del paese di emissione della relativa valuta. Gli effetti economici e giuridici conseguenti a eventuali provvedi- menti politici o di altra natura, che riguardano l’intero avere della banca nel paese della valuta o dell’investimento, ricadono pro quota direttamente in capo al cliente.
II cliente può liberamente disporre dell’avere in valuta estera sola- mente mediante vendita, emissione o incasso di assegni e bonifici; per altre forme di disposizione è per contro richiesto il consenso del- la banca.
12. Accrediti e addebiti di pagamenti in valuta estera
Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera sono eseguiti in franchi svizzeri, a meno che il cliente non abbia dato tempesti- vamente istruzioni diverse o non sia titolare di un conto nella cor- rispondente valuta estera. Qualora il cliente disponga solamente di conti in valute diverse da quella in oggetto, la banca può discrezio- nalmente decidere su quale conto registrare l’operazione.
13. Cambiali, assegni o altri titoli
Qualora cambiali, assegni o altri titoli rimessi per l’incasso o sconta- ti non vengano pagati o, se pagati, il loro controvalore non sia libera- mente disponibile, la banca può stornare i relativi importi, nel qual caso alla banca resteranno riservati tutti i diritti derivanti dai titoli, fino a estinzione dell’intero saldo debitore.
14. Protezione dei dati
La banca adotta opportune misure di carattere tecnico e organiz- zativo, al fine di garantire la protezione dei dati personali. Il cliente autorizza la banca a trattare i dati personali, secondo quanto xxxxxx- sto dal rapporto contrattuale con il cliente nonché a scopi interni di marketing.
15. Acquisto di servizi esterni (outsourcing)
Nell’ambito dell’acquisto di servizi esterni (es. elaborazione elettro- nica dei dati), la banca è autorizzata a trasferire i dati del cliente ai relativi prestatori di servizi (outsourcing), comunque soggetti al se- greto bancario.
16. Averi non rivendicati
La banca adotta opportune misure al fine di evitare gli averi non ri- vendicati. Il cliente collabora con la banca nell’assumersi la respon- sabilità di evitare l’interruzione dei contatti o di ripristinare contatti interrotti ed ha la facoltà di rivolgersi alla banca per i relativi chia- rimenti. La banca è autorizzata ad addebitare al cliente le eventuali spese sostenute per rimediare agli averi non rivendicati.
17. Giorni festivi
Nei rapporti con la banca, il sabato è equiparato ai giorni festivi uf- ficiali.
18. Diritto di recesso
La banca si riserva il diritto di recedere discrezionalmente, in qual- siasi momento, dal rapporto con il cliente; in particolare si riserva il diritto di revocare la concessione di crediti erogati o da erogare e di richiedere il rimborso di quelli già erogati, senza necessità di ulterio- re preavviso, salvo accordi diversi risultanti da atto scritto.
19. Diritto applicabile e foro giudiziario
I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal di- ritto svizzero.
Luogo di adempimento e di esecuzione nei confronti di clienti domi- ciliati all’estero e unico foro giudiziario per qualsiasi controversia è Xxxxxxx.
La banca ha tuttavia il diritto di agire nei confronti del cliente anche presso ogni altro foro competente.
20. Modifiche delle Condizioni generali
La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali, dandone comunicazione al cliente per lettera circolare o in altro modo idoneo. Le modifiche si intendono accettate se non contestate entro il termine di un mese.
Notazione
Il testo è redatto unicamente al maschile, allo scopo di migliorarne la comprensione (il cliente, ecc.). Naturalmente è incluso anche il ge- nere femminile.
Baloise Bank SoBa AG Xxxxxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxxxxxx
600.1122 i 12.16 pdf
x00 (0)000 000 000
Condizioni per la custodia e l’amministrazione di titoli, metalli pre- ziosi e altri oggetti di valore nonché per la registrazione di investi- menti sul mercato monetario e di capitali, non aventi forma di titoli.
A. Disposizioni generali
1. Accettazione di depositi
Per principio, i beni patrimoniali sono così custoditi:
a) depositi aperti
→ titoli di qualsiasi genere (azioni, obbligazioni, obbligazioni fon- diarie, titoli ipotecari, titoli del mercato monetario e così via);
→ polizze di assicurazione;
→ metalli preziosi (lingotti e monete d’oro aventi forma commer- ciale);
→ documenti rappresentativi di investimenti monetari e di capi- tali non rappresentativi di titoli di credito (come, per esempio, azioni nominative per le quali e rinviata la stampa dei certificati definitivi).
b) depositi chiusi
documenti e valori patrimoniali di qualsiasi genere, non idonei ad essere custoditi in un deposito aperto.
La banca può rifiutare interamente o parzialmente l’accettazione di depositi, senza doverne motivare le ragioni.
2. Custodia
La banca si impegna a custodire o a fare custodire, in luogo sicuro e con la dovuta accuratezza, i valori patrimoniali ad essa affidati, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
3. Durata del deposito
Generalmente il deposito è a tempo indeterminato e non cessa per morte, incapacità di agire o fallimento del depositante.
Salvo pattuizioni diverse o inderogabili disposizioni di legge, in qualsiasi momento il depositante può pretendere dalla banca, o me- diante la banca, la restituzione o il trasferimento dei valori deposita- ti, riservato il rispetto dei termini e delle forme d’uso.
Anche la banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento.
4. Ricevute di deposito
II depositante riceve attestazioni sui movimenti dei beni depositati, quali ricevute, conteggi di compravendita o altro. Questi documenti non sono trasferibili né possono essere costituiti in pegno. La resti- tuzione dei valori depositati avviene contro rilascio di ricevuta. La consegna o il trasferimento del deposito a terzi avviene mediante ri- chiesta scritta del depositante.
5. Assicurazione di trasporto
Se non pattuito diversamente, la banca provvede a stipulare la con- sueta polizza sui valori da trasportare, salvo addebitarne le spese al depositante.
6. Diritti di custodia
I diritti di custodia sono conteggiati sulla base delle tariffe vigenti e rappresentano la base di remunerazione della banca per la giacenza di deposito e per la relativa contabilità. Le eventuali imposte di terzi per la custodia esterna alla banca sono addebitate separatamente. Per le operazioni di amministrazione (incasso di somme maturate e di capi- tali, esercizio di diritti d’opzione, frazionamento di azioni e così via) e per le funzioni o spese straordinarie, la banca emette un conteggio se- parato. Le eventuali modifiche di tariffe sono notificate al depositante.
7. Modifiche delle disposizioni regolamentari
La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni del presente regolamento. Affinché le modifiche diventi- no vincolanti per il depositante, la banca deve comunicargliele all’ul- timo indirizzo noto oppure mediante la consueta forma di pubblica- zione per affissione nei locali della banca stessa.
B. Disposizioni particolari per depositi aperti
8. Custodia
a) La banca custodisce i valori patrimoniali ad essa affidati con la stessa accuratezza riservata ai propri beni.
b) II depositante dichiara espressamente di essere d’accordo che i va- lori patrimoniali nel suo deposito siano totalmente o in parte cu- stoditi dalla banca in depositi collettivi presso la banca stessa o presso altre banche o organismi centrali di deposito collettivo. In tal caso, al depositante spetta il diritto di comproprietà sul depo- sito collettivo, commisurato al numero delle quote a lui spettanti, in rapporto al valore globale del deposito stesso.
c) Salvo diversa pattuizione, per i valori depositati all’estero la banca affida la custodia e l’amministrazione ad un corrispondente o ad un organismo centrale di deposito collettivo di sua scelta. In tal caso, il deposito è tenuto e gestito a nome della banca, ma per conto e a rischio del depositante stesso, nel rispetto delle forme vi- genti nel luogo del deposito.
d) Eventuali titoli sorteggiati da un deposito collettivo sono ripartiti dalla banca tra tutti i comproprietari mediante un secondo sor- teggio, nel rispetto delle medesime forme procedurali adottate nel primo sorteggio.
9. Amministrazione
Senza espresso mandato da parte del cliente, la banca svolge le se- guenti operazioni di ordinaria amministrazione:
a) l’incasso o la miglior realizzazione possibile degli interessi e dei dividenti maturati nonché dei capitali giunti a scadenza;
b) il controllo di sorteggi, disdette, conversioni, diritti d’opzione e il rimborso di titoli, sulla base delle comunicazioni disponibili, co- munque senza assumerne alcuna responsabilità. La banca non esegue per contro operazioni di amministrazione per i titoli ipo- tecari;
c) il ritiro di nuovi fogli cedolari e la conversione dei certificati prov- visori con quelli definitivi.
Se il rilascio dei certificati definitivi incorporanti titoli è rinviato (per esempio, rinvio della stampa di azioni nominative), la banca è autorizzata a eseguire le seguenti operazioni:
a) far convertire i titoli ancora in possesso dell’emittente in altret- tanti certificati rappresentativi dei titoli definitivi;
b) eseguire le relative operazioni di amministrazione, fornire tutte le istruzioni all’emittente e chiedergli le necessarie informazioni, per tutto il periodo in cui dura l’amministrazione da parte delle stessa banca;
c) richiedere all’emittente in qualsiasi momento la stampa e la con- segna dei titoli;
d) operare in conto proprio per gli ordini di borsa.
In caso di ordini scritti impartiti tempestivamente dal cliente, la banca può inoltre:
a) eseguire le operazioni di conversione;
b) intermediare il pagamento su titoli non interamente liberati e, se il termine del pagamento è già stato fissato al momento dell’emis- sione dei titoli, eseguire il relativo pagamento senza necessità di ulteriore mandato da parte del cliente;
c) accettare in pagamento interessi e capitali su titoli ipotecari;
d) vendere, comperare o esercitare diritti d’opzione; la banca è altresì autorizzata ad alienare al prezzo del miglior realizzo i diritti d’op- zione, se da parte del cliente non ha ricevuto istruzioni diverse fino alle vigilia dell’ultimo giorno utile di borsa oppure, in caso di titoli non quotati o di titoli esteri, entro un adeguato termine;
e) compilare elenchi da utilizzare per scopi fiscali.
10. Estratti di deposito
A titolo di verifica, la banca trasmette al depositante, generalmente una volta all’anno, un estratto relativo ai beni custoditi o contabi- lizzati nel deposito aperto. Questo estratto può contenere anche altri valori patrimoniali non contemplati dal presente regolamento. A ri- chiesta del cliente, tali estratti possono essere inviati anche più volte all’anno.
Gli estratti di deposito sono da ritenersi esatti e si intendono appro- vati se il cliente non li contesta per scritto entro quattro settimane a decorrere dal giorno di spedizione.
11. Amministrazione di patrimoni, testamenti
Sulla base di accordi particolari, la banca assume anche funzioni fi- duciarie, amministrazione di patrimoni, divisioni ereditarie, esecu- zioni testamentarie, come pure la custodia di testamenti, convenzio- ni ereditarie e quant’altro.
C. Disposizioni particolari per depositi chiusi
12. Custodia
La banca si impegna a custodire in luogo sicuro e con la necessaria accuratezza i valori ad essa affidati.
I depositi chiusi devono essere sigillati o piombati in modo tale che l’eventuale apertura non possa avvenire senza rompere il sigillo o il piombo.
13. Contenuto
I depositi chiusi non possono contenere sostanze infiammabili, pe- ricolose o comunque non idonee ad essere custodite in un immobile bancario. II depositante risponde dei danni causati dall’inosservan- za di questa disposizione.
La banca si riserva il diritto di verificare il contenuto del deposito in presenza del depositante, di un suo procuratore o, nel caso in cui ciò non sia possibile, in presenza di un pubblico notaio.
14. Responsabilità
La banca risponde per depositi chiusi soltanto nella misura in cui l’e- ventuale danno possa essere riconducibile a colpa grave della banca stessa. In ogni caso, la responsabilità della banca è limitata al solo valore dichiarato.
15. Restituzione del deposito
All’atto della restituzione del deposito, il depositante è tenuto a ve- rificare l’integrità del sigillo o del piombo. Con il rilascio della quie- tanza da parte del cliente, la banca e liberata da qualsiasi responsa- bilità.
D. Disposizioni particolari per la custodia di metalli preziosi
16. Custodia collettiva di metalli preziosi
I metalli preziosi depositati dal cliente per la custodia o acquistati nelle qualità e nelle forme commerciali correnti così come le mo- nete di masse sono custoditi secondo il genere in depositi collettivi, presso la banca o in altro luogo, congiuntamente agli oggetti dello stesso genere appartenenti a terzi o alla banca stessa. In tal caso, al depositante spetta una quota di comproprietà sul deposito collettivo, proporzionale al valore dei propri beni.
17. Restituzione
Il depositante può liberamente disporre dei propri beni nel luogo dove ha sede la succursale della banca, dandone tempestivo preavvi- so alla banca stessa.
Su richiesta, la banca consegna i metalli preziosi a spese e a rischio del depositante anche in un altro luogo, purché ciò sia materialmente possibile e conforme alle leggi vigenti nel luogo delle consegna.
In caso di consegna di metalli preziosi custoditi in depositi collettivi, le eventuali differenze di peso e di titolo risultanti dalle registrazio- ni saranno conteggiate in base al corso del giorno in cui avviene la consegna.
18. Stato di eccezione
Qualora, a causa di restrizioni al trasporto, eventi bellici o altri casi di forza maggiore, la banca non sia in grado di consegnare i metal- li preziosi nel luogo stabilito e con le modalità concordate, la banca si riserva il diritto di consegnare i preziosi in altro luogo, in cui la consegna risulti essere possibile e opportuna, a costi e a rischio del depositante.
19. Imposte, tasse e altri oneri
Tutte le imposte attuali e future (per esempio l’imposta sul valore aggiunto) e gli altri oneri connessi con la custodia e la consegna di preziosi sono a carico del cliente, salvo diverse inderogabili disposi- zioni di legge.
E. Disposizioni varie
20. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro giudiziario I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal di- ritto svizzero.
Luogo di adempimento e di esecuzione nei confronti di depositanti domiciliati all’estero e unico foro giudiziario per qualsiasi controver- sia è Xxxxxxx. La banca ha tuttavia il diritto di agire nei confronti del depositante anche nel luogo in cui egli abita o presso ogni altro foro giudiziario.
21. Rinvio alle Condizioni generali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvio alle Con- dizioni generali della banca.
Baloise Bank SoBa AG Xxxxxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxxxxxx
600.1123 i 12.16 pdf
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di previdenza INVEST Risparmio 3
1. Scopo
Firmando la convenzione di previdenza oppure aprendo tramite via elettronica un conto di previdenza INVEST Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza), l’intestatario/l’intestataria della previdenza (di seguito intestatario) si affilia alla Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione di previ- denza) e, nei limiti previsti dall’art. 82 della Legge federale sulla pre- videnza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3), ha diritto a effettuare versamenti fiscalmente agevolati sul proprio conto di previdenza presso la fon- dazione di previdenza.
Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale dell’intestatario.
Questo regolamento è parte integrante della convenzione di previ- denza.
L’intestatario ha inoltre la possibilità di stipulare un’assicurazione di rischio – decesso e incapacità di guadagno – nell’ambito della previ- denza individuale vincolata. Le parti contraenti sono l’intestatario e il partner assicurativo designato dalla fondazione di previdenza. Per l’assicurazione di rischio sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione per l’assicurazione di rischio nell’ambito della pre- videnza individuale vincolata nonché la polizza assicurativa. I premi per l’assicurazione di rischio vengono addebitati sul conto di previ- denza. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul conto di previdenza.
2. Apertura e tenuta del conto di previdenza
Su incarico dell’intestatario della previdenza, la fondazione di pre- videnza apre un conto di previdenza a lui intestato presso la Baloise Bank SoBa AG, affidando a quest’ultima la tenuta del conto stesso.
L’intestatario può stipulare più convenzioni di previdenza con la fon- dazione di previdenza, fermo restando che la somma dei versamenti non superi l’importo massimo consentito di cui alla cifra 4. Non è consentita la ripartizione dell’avere previdenziale disponibile.
Per la tenuta del conto si applicano le Condizioni generali della Baloise Bank SoBa.
3. Versamenti
L’intestatario stabilisce se effettuare versamenti regolari o sporadici.
Per essere fiscalmente deducibili, i versamenti devono giungere alla fondazione per tempo, in modo che la contabilizzazione possa avve- nire prima della fine dell’anno civile. È escluso l’accredito di versa- menti con effetto retroattivo.
4. Versamenti e interessi
L’intestatario può stabilire liberamente l’ammontare, fino all’impor- to massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamen- ti che intende effettuare sul suo conto di previdenza. I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il rag- giungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS; in combinato disposto con la cifra 6 del regolamento). Gli in- teressi vengono accreditati alla fine dell’anno civile e/o all’esigibilità dell’avere del conto di previdenza.
5. Investimenti individuali dell’intestatario della previdenza
In aggiunta o in alternativa all’investimento sotto forma di conto, l’intestatario della previdenza, nei limiti del proprio avere disponi- bile sul conto di previdenza, può incaricare la fondazione di previ-
denza di acquistare a spese di questo stesso conto altri investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione di previdenza stessa e contem- plati dalla OPP 2. Gli investimenti vengono registrati in depositi di previdenza INVEST Risparmio 3 individuali presso la Baloise Bank SoBa. L’intestatario può alienare i suoi investimenti in qualsiasi mo- mento. Il controvalore dell’acquisto o dell’alienazione viene addebi- tato o accreditato sul conto di previdenza.
Le spese per le transazioni effettuate e per l’amministrazione sono stabilite nel regolamento delle spese.
Per il primo acquisto, l’intestatario deve fornire alla fondazione di previdenza le istruzioni d’investimento.
Gli eventuali proventi distribuiti su tali investimenti saranno accre- ditati sul conto di previdenza.
Per la quota dell’avere previdenziale investita non può essere preteso né un tasso d’interesse minimo né il mantenimento del valore del capitale. La fondazione di previdenza non si assume alcuna respon- sabilità per l’andamento degli investimenti scelti.
L’intestatario della previdenza è consapevole del fatto che, rispetto al deposito sul conto, gli investimenti in fondi d’investimento pre- sentano oscillazioni di corso che aumentano proporzionalmente alla percentuale delle quote detenute in azioni e valute estere. L’intesta- tario può approfittare degli utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Tramite le sue istruzioni d’investi- mento, l’intestatario conferma di essere a conoscenza dei rischi legati all’investimento.
Gli investimenti o i gruppi d’investimento messi a disposizione ven- gono stabiliti dalla fondazione di previdenza e sono conformi alle disposizioni dell’OPP 2.
Se l’avere disponibile sul conto di previdenza non è sufficiente per l’addebito del premio dell’assicurazione di rischio di cui alla cifra 1, saranno alienati investimenti in misura corrispondente almeno al controvalore del premio da pagare.
6. Durata della previdenza
In caso di vita, la prestazione di vecchiaia può essere pagata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Essa diviene regolarmen- te esigibile al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS.
Se l’intestatario dimostra di esercitare ancora un’attività lucrativa, la riscossione dell’avere previdenziale può essere posticipata fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensio- namento AVS. In questo caso, l’intestatario ha diritto a effettuare versamenti sul conto di previdenza fino a cinque anni dopo il rag- giungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS. In caso di po- sticipo della riscossione, l’intestatario deve comunicare immediata- mente per iscritto alla fondazione di previdenza la data di cessazione della propria attività lucrativa. In caso di proseguimento dell’attività lucrativa, se entro dieci giorni lavorativi dal raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS dell’intestatario o al più tardi dopo cinque anni dal raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS dell’intestatario la fondazione di previdenza non riceve istru- zioni in merito al trasferimento dell’avere previdenziale sul conto di previdenza, quest’ultima ha la facoltà di trasferire tale avere su un conto di risparmio della Baloise Bank SoBa a nome dell’intestatario della previdenza. L’intestatario ha diritto al pagamento dell’intero capitale previdenziale, inclusi interesse e interesse composto.
Il capitale di previdenza diventa esigibile inoltre con il decesso dell’intestatario. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni de- rivanti dall’assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione.
7. Prelievo anticipato e chiusura del conto
Il prelievo anticipato dell’avere previdenziale e la chiusura del conto di previdenza sono possibili solo dietro richiesta specifica e nei se- guenti casi:
a) se l’intestatario percepisce una rendita d’invalidità intera ver- sata da parte dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato ai sensi dell’art. 82 LPP. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall’assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di as- sicurazione;
b) se l’intestatario utilizza l’avere previdenziale per l’acquisito di anni di contribuzione presso un istituto di previdenza professio- nale esente da imposte o lo impiega per un’altra forma di previ- denza riconosciuta. A questo proposito la fondazione di previ- denza può prevedere dei termini di disdetta. Questi sono indicati nell’attuale regolamento delle spese;
c) se l’intestatario avvia, come attività principale, un’attività lucra- tiva indipendente e non è più soggetto alla previdenza professio- nale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall’inizio dell’attività lucrativa indipendente);
d) se l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora come attività principale e ne avvia una nuova ma di genere diverso (prelievo possibile entro un anno dall’inizio dell’attività lucrativa indipendente);
e) se l’intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
f) in caso di acquisto e/o costruzione di un’abitazione di proprietà per uso proprio o in caso di ammortamento di un’ipoteca sull’a- bitazione di proprietà per uso proprio. Sulla base dell’art. 3 cpv. 4 OPP 3, il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
I prelievi anticipati ai fini della promozione della proprietà di abita- zioni possono essere richiesti ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS. L’avere previdenziale utilizzato ai fini di un’abitazione di proprietà viene versato dalla fondazione di previdenza previa presentazione della documentazione necessaria e previo consenso dell’intestatario. La fondazione versa l’avere previdenziale direttamente a favore del venditore, del costruttore, del mutuante oppure, in caso di partecipa- zioni a proprietà di abitazioni, agli aventi diritto in questione.
8. Ordine dei beneficiari
Sono riconosciuti beneficiari le seguenti persone:
a) in caso di vita: l’intestatario della previdenza;
b) in caso di decesso di quest’ultimo, le persone indicate nell’ordine seguente:
1. il coniuge/il partner registrato superstite;
2. i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento l’intestatario ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l’intestatario durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.
Mediante comunicazione scritta alla fondazione di previdenza, l’in- testatario può determinare una o più persone tra i beneficiari indicati
alla lettera b), cifra 2, specificandone anche i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b), cifra 2, al cui sostentamento l’intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole, devono essere rese note per iscritto alla fondazione di previdenza. Al decesso dell’in- testatario, la persona che ha convissuto con quest’ultimo secondo quanto indicato alla lettera b) cifra 2 deve presentare alla fondazione di previdenza una prova scritta che attesti la convivenza ininterrot- ta durante gli ultimi cinque anni. Se l’intestatario non ha informato la fondazione di previdenza in merito all’esistenza di un convivente, la fondazione stessa parte dal presupposto che non ve ne sia alcuno; inoltre, questa non è tenuta ad informarsi attivamente in merito.
L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari elen- cati alla lettera b), cifre 3 – 5 e di specificarne i loro diritti per mezzo di comunicazione scritta alla fondazione di previdenza.
In mancanza di tale comunicazione, la ripartizione del diritto avvie- ne pro capite, in parti uguali tra i beneficiari di cui alla lettera b).
9. Scadenza e pagamento dell’avere previdenziale
L’avere complessivo, inclusi eventuali diritti derivanti da investimen- ti (cifra 5), diventa esigibile con il verificarsi della causa di estinzione o di chiusura secondo le cifre 6 e/o 7 e il beneficiario di cui alla cifra 8 ha diritto al pagamento dell’avere previdenziale da parte della fon- dazione di previdenza.
In base alla cifra 6 cpv. 1 e alla cifra 7 lettere a) e da c) a f), per poter ottenere il pagamento gli intestatari coniugati o che vivono in un’u- nione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge/partner registrato.
L’intestatario o il beneficiario deve fornire alla fondazione di previ- denza tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al paga- mento dell’avere previdenziale nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La fondazione di previdenza si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.
Alla scadenza (ai sensi della cifra 6) o dopo l’approvazione della ri- chiesta di prelievo anticipato dell’avere previdenziale (ai sensi della cifra 7), la fondazione di previdenza ha l’obbligo di alienare gli even- tuali diritti esistenti e accreditarne il controvalore sul conto di previ- denza dell’intestatario in questione.
In caso di controversie relative all’avente diritto, la fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l’avere previdenziale ai sensi degli artt. 96, 472 CO e segg.
Il pagamento dell’avere previdenziale è soggetto all’obbligo di noti- fica ai sensi della Legge federale sull’imposta preventiva. L’imposta alla fonte viene portata in detrazione per i pagamenti ad essa soggetti secondo le disposizioni di legge vigenti.
10. Cessione, compensazione e costituzione in pegno
Prima della scadenza, l’avere previdenziale non può essere ceduto, né compensato, né costituito in pegno. È fatta salva:
→ la costituzione in pegno nell’ambito della promozione della pro- prietà di abitazioni;
→ la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell’avere previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica re- gistrata oppure a causa di un’altra circostanza (decesso escluso).
In caso di intestatari coniugati o che vivono in un’unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scrit- to del coniuge/partner registrato.
11. Cambiamento dell’indirizzo e dei dati personali
I cambiamenti di indirizzo e dei dati personali dell’intestatario (in particolare lo stato civile) devono essere comunicati alla Baloise Bank SoBa che, a sua volta, informa la fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza e la Baloise Bank SoBa declinano ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dalla notifica insufficiente, tardiva o imprecisa dell’indirizzo o dei dati persona- li. L’intestatario deve occuparsi di mantenere il contatto con la fon- dazione di previdenza. A tale scopo, egli può rendere nota alla fon- dazione una persona di fiducia. Quest’ultima può essere contattata dalla fondazione di previdenza nel caso in cui non sia più possibile mettersi in contatto con l’intestatario. Se, malgrado le ricerche, non fosse più possibile mettersi in contatto con l’intestatario, la fondazio- ne di previdenza applica le misure contenute nelle direttive dell’As- sociazione Svizzera dei Banchieri relative alla gestione dei valori pa- trimoniali senza notizie.
12. Comunicazioni e certificati
Tutte le comunicazioni e i certificati della fondazione di previdenza vengono inviati all’intestatario all’ultimo indirizzo registrato presso la Baloise Bank SoBa.
Su incarico della fondazione di previdenza, oltre ai documenti con- sueti la Baloise Bank SoBa invia annualmente all’intestatario un cer- tificato relativo ai versamenti effettuati (certificato fiscale).
13. Verifica delle firme e della legittimazione
L’identità dell’intestatario viene verificata sulla base della sua firma apposta sulla convenzione di previdenza.
600.1124 i 12.16 pdf Numero di ordinazione del documento complessivo (assicurazione e banca): 310.1146 i
I danni derivanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittima- zione e falsificazioni sono a carico dell’intestatario, a condizione che la fondazione di previdenza o la Baloise Bank SoBa, che agisce in suo nome, non siano incorse in colpa grave.
14. Reclami
I reclami dell’intestatario o dell’eventuale beneficiario in merito all’esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualunque tipo oppure le contestazioni degli estratti conto o conto deposito nonché le altre comunicazioni della fondazione devono essere presentati im- mediatamente dopo aver ricevuto le relative notifiche, al più tardi entro il termine indicato dalla fondazione. Altrimenti, l’esecuzione o la mancata esecuzione nonché gli estratti conto/deposito e le comu- nicazioni sono ritenuti accettati. In caso di mancata ricezione della comunicazione, la contestazione può essere effettuata a partire dal momento in cui essa, secondo il consueto iter amministrativo, sareb- be dovuta pervenire all’intestatario o al beneficiario. In caso di con- troversie, è possibile adire le vie legali presso il Tribunale cantonale (art. 73 LPP).
15. Modifiche
Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualunque momento. Le modifiche vengono comu- nicate all’intestatario nella forma appropriata.
Sono fatte salve le modifiche alle disposizioni di legge vigenti e poste a base del presente regolamento; a partire dalla loro entrata in vigore, esse si applicano anche per questo regolamento.
16. Spese
A titolo di indennizzo, la fondazione può addebitare le spese soste- nute direttamente sul conto. Al momento dell’apertura del conto, la persona assicurata viene informata circa il regolamento delle spese della fondazione; la fondazione si riserva il diritto di modificare tale regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento delle spese in vi- gore può essere richiesto alla fondazione in qualsiasi momento.
17. Entrata in vigore del regolamento
Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
Baloise Bank SoBa AG Amthxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxxxxxx
x01 (0)848 800 806