DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Direzione Risorse Umane
Servizio Gestione e Sviluppo Rapporti di Lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS 50/2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Modulo 1: Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa sottoscritta in data: 21.12.2018 Contratto sottoscritto in data: da sottoscrivere | |
Periodo temporale di vigenza | ||
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: - Xxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Generale Componenti: - Xxxxxxx Xxxxxxxx – dirigente - Chizzolini Xxxxxxx – dirigente - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – dirigente - Xxxxxx Xxxxx – dirigente - Xxxx Xxxxx – dirigente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): R.S.U., CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali Firmatarie della preintesa: RSU e CISL FP | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo | Modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | Acquisizione della certificazione dell’Organo di controllo interno (Collegio dei revisori): |
Presenza nella certificazione dell’Organo di controllo interno (Collegio dei revisori) di eventuali rilievi sui contenuti del contratto: | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Adozione del Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione approvato in data 25.01.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n 0019-18 Reg. G.C. | |
Adozione del Programma triennale prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013: Il programma è stato approvato in data 07.12.2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0508-17 Reg. G.C. | ||
Assolvimento obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. 33/2013: Obbligo assolto secondo le indicazioni di legge e del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza. |
Validazione Relazione sulla Performance come disposto da articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: RAPPORTO NdV n. 4/2018 in data 27 giugno 2018. Performance individuale 2017 su attivazione nuovi servizi 2017, ad uso del sistema premiante del personale, finanziato con risorse variabili messe a disposizione ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01.04.1999. RAPPORTI NdV n. 2/2018 in data 26 marzo 2018. Ciclo Performance 2017 – grado di conseguimento di Xxxxx di parte SeO e di progetti di parte SeS e del DUP/PEG 2017 ai fini della corresponsione di incentivi e retribuzioni previsti dal CCDI 2017. | ||
Eventuali osservazioni |
Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.
Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 19.04.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito conlegge 11.8.2014 n. 114), introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l’incentivazione delle “funzioni tecniche”.
Precisamente, l’art. 113 dispone quanto segue:
• comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
• comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
• comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle
specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del
50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
• comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
• comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
• comma 5-bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
Si evidenzia che, analogamente alla normativa precedentemente in vigore, il comma 3 dell’art. 113 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle “modalità” e dei “criteri” di ripartizione del fondo “tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”.
Tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle “funzioni tecniche”, di cui all’allegato A) alla presente relazione, contenente le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere la norma di legge compiutamente applicabile.
All’interno del regolamento le norme oggetto di contrattazione decentrata e sottoposte alla certificazione sono le seguenti:
• Articolo 4: “Condizioni generali legittimanti l’erogazione degli incentivi per lavori” (con esclusione del comma 7);
• Articolo 5: “Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori tra le funzioni incentivabili”
• Articolo 7: “Condizioni generali legittimanti l’erogazione degli incentivi per servizi e forniture” (con esclusione del comma 4)
• Articolo 8: “Modalità di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture tra le funzioni incentivabili”
• Articolo 10: “Liquidazione degli incentivi per lavori” (con esclusione del comma 4 e dei commi da 12 a 14)
• Articolo 11: “Liquidazione degli incentivi per servizi e forniture” (con esclusione del comma 3 e dei commi da 12 a 14)
Si evidenzia che:
• ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, le “funzioni tecniche” che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano sia le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici sia l’acquisizione di servizi e forniture. Si prevede la corresponsione degli incentivi anche per le manutenzioni ordinarie in relazione alla definizione del concetto di complessità, come definito nella Deliberazione Corte dei Conti – sez. autonomie 9/1/2019 n. 2
• gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti indicati al comma 3 del d.lgs 50/2016 e per le attività previste al comma 2 del medesimo articolo.
• per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a un a parte o a tutto l’iter del procedimento.
• gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull’Amministrazione.
• Gli incentivi complessivamente liquidabili in un anno, al singolo dipendente, anche da diverse
Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, con riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente a quello di conclusione di ciascun lavoro.
• Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento.
• nel caso di liquidazione degli incentivi per lavori la ripartizione degli incentivi tiene conto delle
responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all’ultimazione dei lavori (agibilità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge). La liquidazione degli incentivi spettanti a ciascun dipendente incaricato ed ai suoi collaboratori, in applicazione del Regolamento, avviene ad accertamento positivo delle attività svolte dagli stessi, ivi compresi gli adempimenti inerenti e conseguenti all’ultimazione dell’opera o lavoro pubblico, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale.
• l’incentivo è erogabile con riferimento ai soli progetti per i quali si sia almeno provveduto alla fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d’invito, limitatamente alle fasi e alle procedure effettivamente svolte.
• nel caso di liquidazione degli incentivi per servizi e forniture gli incentivi sono riconosciuti, in ragione
delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando il servizio e/o fornitura sia effettivamente realizzato e conforme alle caratteristiche previste nei bandi e/o garantite dall’aggiudicatario in sede di offerta e/o aggiudicazione e non abbia causato ritardi ad altri servizi e forniture
• Per gli interventi di lavori, servizi e forniture esso trova applicazione per le attività incentivabili, svolte dal personale dell’Ente, successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 19 aprile 2016, purché le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo all’interno del quadro economico del relativo progetto. Per gli interventi di lavori effettivamente compiuti precedentemente alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
• Gli incentivi saranno riconosciuti se e in quanto previsti nel quadro economico di approvazione iniziale dei lavori, servizi e forniture.
• A livello temporale fa fede la data della Delibera di Giunta o del provvedimento dirigenziale che approva il progetto esecutivo dell’intervento di lavori, servizi o forniture.
• Gli incentivi relativi a lavori svolti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2017 saranno liquidati solo se gli stessi non saranno ricompresi nel tetto del fondo del salario accessorio
Premesso quanto sopra, si attesta che l’ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le disposizioni legislative
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
c) Effetti abrogativi impliciti
Le disposizioni del presente accordo decentrato, con l’approvazione del regolamento che le recepisce, entrano in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto.
Contestualmente è abrogato il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 593 del 03.12.2015, così come tutte le norme regolamentari incompatibili, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 1 del presente Regolamento.
Per gli interventi di lavori, servizi e forniture esso trova applicazione per le attività incentivabili, svolte dal personale dell’Ente, successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n.50/2016, ossia dal 19 aprile 2016, purché le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo all’interno del quadro economico del relativo progetto. Per gli interventi di lavori effettivamente compiuti precedentemente alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Parte non pertinente allo specifico accordo
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
L’accordo illustrato dà attuazione all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 disciplinando le “modalità” e i “criteri” di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle “funzioni tecniche”.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto
Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata
La spesa annua a regime derivante dall’adozione dell’accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio dell’Ente.
Bergamo, 1° marzo 2019
Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx *
Allegati:
- Regolamento incentivi funzioni tecniche
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Allegato A)
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016,
come modificato dall’art. 76 del D.Lgs 56/2017 e s.m.i.
Articolo 1: OGGETTO
1. Il presente Regolamento concerne la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
Per gli interventi di lavori, servizi e forniture esso trova applicazione per le attività incentivabili, svolte dal personale dell’Ente, successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 19 aprile 2016, purché le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo all’interno del quadro economico del relativo progetto. Per gli interventi di lavori effettivamente compiuti precedentemente alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
Gli incentivi saranno riconosciuti se e in quanto previsti nel quadro economico di approvazione iniziale dei lavori, servizi e forniture.
A livello temporale fa fede la data della Delibera di Giunta o del provvedimento dirigenziale che approva il progetto esecutivo dell’intervento di lavori, servizi o forniture.
La presente disciplina relativa agli appalti di servizi e forniture si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.
Rimane escluso il personale con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie, determinate nella misura indicata nei successivi articoli e a valere sugli stanziamenti previsti per singoli lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, e la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.
3. Si rimanda all’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per le definizioni relative alle attività in oggetto del presente Regolamento: precisamente per i “lavori” alla lettera “nn”, per i “appalti pubblici di servizi” alla lettera “ss” e per le “appalti pubblici di forniture” alla lettera “tt”.
Articolo 2: ESCLUSIONI
1. La presente disciplina non si applica:
a. ai lavori e agli appalti di servizi e forniture non ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in tutti i casi previsti da disposizioni di legge e da pronunciamenti integrativi giurisprudenziali, nonché dell’ANAC e della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
b. ai lavori e agli appalti di servizi e forniture espletati senza procedura di gara pubblica, fatte salve le procedure di rinnovo contrattuale derivanti da gara pubblica e limitatamente alle prestazioni effettivamente svolte;
c. ai contratti di appalto e concessione di servizi esclusi dagli articoli 17 e 17-bis del D.Lgs. 50/2016;
d. agli appalti di servizi e forniture di importo annuale inferiore alle soglie di rilievo comunitarie;
e. agli appalti di servizi di durata inferiore ad un anno;
f. alle forniture CONSIP, nonché tutte le procedure che si riducono ad un mero acquisizione di beni a catalogo;
g. ai lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
Articolo 3: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LAVORI
1. Al fondo di cui al comma 2 dell’articolo 1, a valere sugli stanziamenti previsti per ciascun lavoro, sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2,00 (due) % dell'importo totale posto a base di gara; tale percentuale è rimodulata in relazione all’importo totale posto a base di gara, come indicato nella seguente tabella:
Importo totale posto a base di gara da 100.000 € a 1.000.000 € | % da destinare al fondo |
da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
Importo totale posto a base di gara da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 1,20 % |
Importo totale posto a base di gara da 5.000.000,01 € | % da destinare al fondo |
da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 1,20 % |
da 5.000.000,01 € | 0,40 % |
2. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base dell’importo lordo delle opere suppletive di perizia sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
3. Per i lavori di manutenzione ordinaria si applicano, in relazione alla definizione del concetto di complessità, le stesse disposizioni legittimanti relative all’approvvigionamento di servizi di cui al precedente articolo 2. Per le modalità di ripartizione degli incentivi si applica la tabella “A” di cui all’articolo 5 relativa agli appalti di lavori.
Articolo 4: CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI
1. L’80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche, di cui all’articolo 3, del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell’articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l’iter del procedimento d’investimento.
3. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull’Amministrazione.
4. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all’ultimazione dei lavori (agibilità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge).
5. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all’ultimazione dei lavori, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, e inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere
presso l’Amministrazione e quant’altro necessario all’effettiva acquisizione dell’opera realizzata al patrimonio comunale.
6. L’incentivo è erogabile con riferimento ai soli progetti per i quali si sia almeno provveduto alla fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d’invito, limitatamente alle fasi e alle procedure effettivamente svolte.
7. Per l’utilizzo del restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 3, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dal successivo articolo 13.
Articolo 5: MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI
1. Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti dalla seguente tabella A:
Tabella A
Fasi del Procedimento | Percentuale da attribuire | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto |
Responsabilità del Procedimento | 30 % | Responsabile unico procedimento | 15 % |
Collaboratori del responsabile unico del procedimento | 10 % | ||
Fasi di | 10 % | Programmazione della spesa per investimenti e controllo di gestione | 5 % |
Redazione studi di fattibilità con finalità programmatoria | 3% | ||
Programmazione | 10 % | Verifica e controllo preventivo progetto in funzione della successiva attività di validazione 3% | |
Redazione e controllo procedure di gara e collaboratori | 5 % | ||
Fase di Esecuzione | 50 % | Direttore lavori | 25 % |
Collaudatore tecnico-amministrativo | 2 % | ||
Collaudatore statico | 1% | ||
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione | 8 % | ||
Collaboratori del direttore lavori | 5 % |
2. La precisa determinazione delle percentuali, all’interno delle quote risultanti nella tabella A, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, che allo scopo redige una specifica relazione.
3. Le funzioni delle singole fasi di esecuzione dei lavori sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.
4. Per gli interventi assoggettati a finanza di progetto o concessione, che necessitino di elaborati tecnici/economici/amministrativi per la predisposizione degli studi di fattibilità con finalità programmatorie,
piani finanziari, bandi di gara e attività di coordinamento e controllo verrà riconosciuta una percentuale del
25% dell’incentivo complessivo, di cui al comma 1, dell’articolo 4 del presente Regolamento.
Articolo 6: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
1. Al fondo di cui al comma 2 dell’articolo 1, a valere sugli stanziamenti previsti per ciascun servizio e/o fornitura – previa nomina del direttore dell’esecuzione e a seguito di una procedura di gara – sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2,00 (due) % dell'importo totale posto a base di gara; tale percentuale è rimodulata in relazione all’importo totale posto a base di gara, come indicato nella seguente tabella:
Appalti di Forniture
Imp. totale posto a base di gara da “soglia comunitaria” a 1.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
da “soglia comunitaria” a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
Importo totale posto a base di gara da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
da “soglia comunitaria” a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 0,80 % |
Importo totale posto a base di gara da 5.000.000,01 € | % da destinare al fondo |
da “soglia comunitaria” a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 0,80 % |
da 5.000.000,01 € | 0,40 % |
Appalti di Servizi
Importo totale posto annualmente a base di gara da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
Importo totale posto annualmente a base di gara da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
Importo totale posto annualmente a base di gara da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |
Importo totale posto annualmente a base di gara da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |
da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | 0,30 % | 0,15 % |
Importo totale posto annualmente a base di gara da 10.000.000,01 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
da “soglia comunitaria” a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |
da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | 0,30 % | 0,15 % |
da 10.000.000,01 | 0,10 % | 0,05 % |
2. Non saranno stanziate somme a valere su modifiche, variazioni, revisioni e integrazioni di appalti a valenza pluriennale in essere, ma solo ed esclusivamente su nuovi appalti a seguito di procedura di gara.
Articolo 7: CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE
1. L’80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 6 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell’articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l’iter del procedimento d’investimento.
3. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull’Amministrazione.
4. Per l’utilizzo del restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 6, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e dal successivo articolo 13.
Articolo 8: MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI
1. Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle B (per ciò che concerne le forniture) e C (per ciò che concerne i servizi). Gli incentivi devono essere definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.
Tabella B – Relativa alle Forniture
Fasi del procedimento | Quota | Attività specifica | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto | ||
Responsabile | unico | |||||
Programmazione degli interventi | 10 % | Redazione e aggiornamento del programma biennale degli | procedimento programmazione | fase | 5 % | |
(art. 21 D.Lgs. n. 50/2016) | acquisti | collaboratori del programmazione | RUP | fase | 3 % | |
Fasi di | Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, | Responsabile procedimento | unico | 15 % | ||
affidamento | 40 % | capitolati, contratti, lettere di | ||||
invito, adesione convenzioni, MEPA, ARCA) | Collaboratori RUP | 10 % |
Fasi del Quota procedimento | Attività specifica Soggetti da incentivare Quota MINIMA per soggetto |
Fasi di 50 % esecuzione | Coordinamento processo fase Responsabile unico 8 % esecutiva procedimento |
Direttore esecutivo contratto 8 % Verifica e controllo esecuzione dei contratti Collaboratori del DEC 20 % |
Tabella C – Relativa ai Servizi
Fasi del procedimento | Quota | Attività specifica Soggetti incentivare | da | Quota MINIMA per soggetto | |
ATTIVITÀ INCENTIVATE ESCLUSIVAMENTE IL PRIMO ANNO | |||||
Responsabile unico Programmazione procedimento fase degli interventi 10 % Redazione e aggiornamento del programmazione (art. 21 D.lgs n. programma biennale dei servizi Collaboratori del RUP 50/2016) fase programmazione | 5 % 3 % | ||||
Redazione e controllo degli atti | Responsabile | unico | 45 % | ||
necessari alla procedura di | procedimento | ||||
affidamento | 90 % | affidamento (bandi, capitolati, | |||
contratti, lettere di xxxxxx, adesione convenzioni, MEPA, ARCA) | Collaboratori RUP | 30 % | |||
ATTIVITÀ INCENTIVATE ESCLUSIVAMENTE DAL SECONDO ANNO | |||||
Coordinamento processo fase Responsabile | unico | 20 % | |||
esecutiva procedimento | |||||
Fasi di 100 % | Direttore | esecutivo | 20 % | ||
esecuzione | Verifica e controllo esecuzione dei | contratto | |||
contratti | |||||
Collaboratori del DEC | 50 % |
2. La precisa determinazione delle percentuali, all'interno delle quote risultanti nelle tabelle B e C, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, che allo scopo redige una specifica relazione.
3. Le funzioni delle singole fasi sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.
4. Per le attività incentivate dal secondo anno si considera l’effettivo controllo sui tempi, costi e qualità durante l’esecuzione del servizio stesso, sulla base delle disposizioni del Dirigente competente. Tra i collaboratori potranno essere ricompresi tutti coloro che gestiscono il servizio e ne controllano l’effettiva buona esecuzione.
5. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
6. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell’esecuzione, a seconda della attività specifica incentivata.
Articolo 9: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORI, SERVIZI E FONITURE
1. Il Dirigente responsabile della struttura competente cui il procedimento fa riferimento, previo confronto con il Responsabile del Servizio competente, con proprio atto organizzativo, affida ad un tecnico assegnato al suo settore l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Contestualmente individua i dipendenti deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell’articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché gli eventuali collaboratori.
2. Durante le fasi di lavoro potranno essere individuati ulteriori collaboratori.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture competenti attribuiscono gli incarichi tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, in relazione alla struttura organizzativa vigente, secondo il criterio di rotazione dei dipendenti.
4. Il predetto atto organizzativo viene adottato, di norma, all’inizio del procedimento.
5. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento debbono essere conferiti nominativamente, per iscritto, con indicazione del contenuto delle prestazioni e con determinazione dei termini di adempimento delle stesse.
6. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico di affidamento delle attività di cui al presente Regolamento devono essere indicati, su proposta del Responsabile del servizio competente, i termini entro i quali devono essere eseguite le relative prestazioni.
7. Quando occorra affidare i predetti incarichi a dipendenti di altro settore, deve essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore cui appartiene il dipendente da incaricare.
8. Lo stesso Dirigente può, con proprio atto organizzativo, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo atto organizzativo di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.
9. Con i provvedimenti di cui al comma 1, il Dirigente individua, dandone analitica motivazione, le prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura affidate a soggetti esterni all’organico dell’Amministrazione medesima (si intendono per tali anche i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni) o affidate a professionisti esterni.
Articolo 10: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI
1. La liquidazione degli incentivi spettanti a ciascun dipendente incaricato ed ai suoi collaboratori, in applicazione del presente Regolamento, avviene ad accertamento positivo delle attività svolte dagli stessi, ivi compresi gli adempimenti inerenti e conseguenti all’ultimazione dell’opera o lavoro pubblico, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale.
2. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, come stabilito al successivo comma 10 nelle due diverse fasi. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all’ultimazione dei lavori, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l’Amministrazione e quant’altro necessario all’effettiva acquisizione dell’opera realizzata al patrimonio comunale.
3. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente, su motivata proposta del Responsabile di Servizio e sulla base di un’apposita scheda predisposta dal RUP, con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
4. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste, di cui al presente articolo.
5. Nell’eventualità che su uno stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
6. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all’organico dell’Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate.
7. Le quote d’incentivo previste per ogni singolo lavoro, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell’opera, che sono affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un’altra Pubblica Amministrazioni, sono trasferite all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
8. Le quote d’incentivo previste per ogni singolo lavoro, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell’opera, che sono affidate a professionisti esterni, costituiscono economie.
9. Sono inoltre destinate ad economia le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
10. Limiti di liquidazione
La determinazione dirigenziale relativa all’impegno dell’incentivo costituisce accertamento del diritto all’incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, in due momenti:
a. per le attività svolte nella fase di programmazione, validazione affidamento, nonché per le funzioni di responsabile unico del procedimento e collaboratori, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto d’appalto, secondo la tabella di ripartizione di cui all’art.5, nei limiti del 50% della somma massima incentivabile;
b. per le attività riferite alla fase esecutiva, al completamento della stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla lettera di conclusione del procedimento. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati secondo quanto definito al comma 2.
Per i procedimenti d’importo a base d’appalto superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) è possibile liquidare gli incentivi proporzionalmente in corso d’opera in tre momenti:
− il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 1/3 delle opere;
− il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 2/3 delle opere;
− il saldo al termine della realizzazione dei lavori, secondo quanto definito al comma 2.
Il responsabile del procedimento viene liquidato proporzionalmente in concomitanza della conclusione delle fasi sopra articolate.
10.1 Gli incentivi complessivamente liquidabili in un anno, al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, con riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente a quello di conclusione di ciascun lavoro.
10.2 Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento.
10.3 La richiesta di liquidazione dell’incentivo deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione del lavoro, intesa come l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale.
10.4 Per i lavori conclusi entro il 31.12.2018 il vincolo temporale di cui al comma 10.3 non sussiste.
10.5 Gli incentivi relativi a lavori svolti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2017 saranno liquidati solo se gli stessi non saranno ricompresi nel tetto del fondo del salario accessorio.
11. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’Amministrazione.
12. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, cosiddetto di innovazione, di cui al comma 7 dell’articolo 4.
13. In caso di incremento dei tempi o dei costi di realizzazione dei lavori, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:
13.1 Tempi di esecuzione
Sono previste riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo lavoro, per incrementi dei tempi, ivi compresi quelli inerenti le fasi successive fino all’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale, previsti nel cronoprogramma e nell’atto di conferimento degli incarichi, di cui al comma 6 dell’articolo 9, nelle seguenti misure:
a) 10% sul compenso totale nel caso in cui il ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo superi i 30 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
b) 25% sul compenso totale qualora la data prevista per la stipula del contratto superi i 40 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
c) 50% sul compenso totale qualora la data prevista per l’acquisizione al patrimonio comunale superi i 120 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
Nel caso in cui il termine iniziale del comma c) sia stato comunque rispettato, l’eventuale decurtazione di ciascuna fase dovranno essere compensate. In ogni caso la decurtazione verrà definita ed ascritta alla specifica fase nella quale si è verificato il ritardo.
13.2 Costi
Sono previste, altresì, riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo nel caso in cui sia comprovata l’esplicita responsabilità del personale incaricato, accertata dal Dirigente competente.
Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi l’incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
Ai fini dell’applicazione delle suindicate riduzioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e nell’incremento dei costi gli eventi elencati all’articolo 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).
14. Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi, l’incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
15. Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.
Articolo 11: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE
1. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando il servizio e/o fornitura sia effettivamente realizzato e conforme alle caratteristiche previste nei bandi e/o garantite dall’aggiudicatario in sede di offerta e/o aggiudicazione e non abbia causato ritardi ad altri servizi e forniture.
2. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste dal regolamento, di cui al presente articolo.
4. Nell’eventualità che su uno stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
5. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all’organico dell’Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate.
6. Le quote d’incentivo previste per ogni singolo servizio/fornitura, corrispondenti a prestazioni affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un’altra Pubblica Amministrazioni, sono trasferite all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
7. Le quote d’incentivo previste per ogni singolo servizio/fornitura, corrispondenti a prestazioni affidate a professionisti esterni, costituiscono economie.
8. Sono inoltre destinate ad economia le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
9. Limiti di liquidazione:
La determinazione dirigenziale relativa all’impegno dell’incentivo costituisce accertamento del diritto all’incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, alla conclusione delle fasi individuate nelle tabelle B e C di cui all’articolo 9.
10. Gli incentivi complessivamente liquidabili nel corso di un anno, al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, con riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente a quello di conclusione di ciascun servizio e/o fornitura.
10.1 Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento.
10.2 La richiesta di liquidazione dell’incentivo deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione del servizio e/o fornitura.
11. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’Amministrazione.
12. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, cosiddetto di innovazione, di cui al comma 4 dell’articolo 7.
13. In caso di incremento dei tempi o dei costi, nella realizzazione dei servizi e forniture, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:
13.1 Appalto di servizi
Nel caso di appalti di servizi, l’incentivo spettante sarà ridotto proporzionalmente in relazione agli eventuali mesi di proroga contrattuale e/o tecnica prima dell’indizione della nuova gara. Pertanto per ogni mese di proroga l’incentivo spettante sarà ridotto del 10%.
13.2 Appalti forniture
Relativamente agli appalti per forniture, la riduzione dell’incentivo sarà calcolato sul tempo di mancato raggiungimento degli obiettivi strategici e di programmazione definiti dall’Amministrazione dell’Ente, espressi e declinati nella sezione strategica ed operativa del DUP. In tale ottica l’incentivo sarà ridotto dell’1,00 (uno) % per ogni giorno di ritardo nella conclusione della fornitura come da capitolato di gara.
L’incentivo sarà altresì ridotto nel caso di incremento superiore al 10% dei costi di aggiudicazione dell’appalto, in misura pari al rapporto tra i maggiori costi ed il costo di aggiudicazione.
14. Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi, l’incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
15. Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.
Articolo 12: INCENTIVI AL PERSONALE IN CASO DI GARE SVOLTE DA SOGGETTI TERZI
1. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza di un’altra Pubblica Amministrazione, saranno riconosciuti ai citati dipendenti degli incentivi per le funzioni di cui al presente Regolamento pari al 25% delle risorse di cui agli articoli 3 e 6.
Articolo 13: FONDO PER L’INNOVAZIONE
1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ai sensi del precedente articolo 4, comma 7 ed articolo 7, comma 4, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni, tecnologie e servizi funzionali all’innovazione tecnologica e informatica ed all’efficientamento e al miglioramento della programmazione, gestione e controllo dell’attività dell’Ente, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, delle infrastrutture
e dell’urbanistica. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l’Ente di tirocini formativi e di orientamento, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nei settori dei lavori e dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l’Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.
Articolo 14: ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell’Amministrazione, nell’ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e alle norme e regolamenti vigenti nell’Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente “Regolamento dei criteri e delle modalità di ripartizione degli incentivi per la progettazione affidata a dipendenti dell’Amministrazione, in attuazione dell’art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 593 del 03.12.2015, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
Articolo 15: TRASPARENZA
1. Tutta la documentazione relativa alla ripartizione degli incentivi, successivamente alla liquidazione, è messa a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione presso la segreteria di ogni settore interessato alla ripartizione.
Articolo 16: DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente a successivi pronunciamenti interpretativi della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell’ANAC, nonché a consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
2. Le parti s’impegnano ad una verifica, entro un anno dall’approvazione del presente Regolamento, delle disposizioni ivi contenute.
SOMMARIO
Articolo 1: OGGETTO 6
Articolo 2: ESCLUSIONI 6
Articolo 3: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LAVORI 7
Articolo 4: CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI 7
Articolo 5: MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI 8
Articolo 6: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 9
Articolo 7: CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE 10
Articolo 8: MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI 10
Articolo 9: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORI, SERVIZI E FONITURE 12
Articolo 10: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI 12
Articolo 11: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE 14
Articolo 12: INCENTIVI AL PERSONALE IN CASO DI GARE SVOLTE DA SOGGETTI TERZI 15
Articolo 13: FONDO PER L’INNOVAZIONE 15
Articolo 14: ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 16
Articolo 15: TRASPARENZA 16
Articolo 16: DISPOSIZIONI FINALI 16