ATTO FINALE
ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA
DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA
JCGIW131
CFE.DOC/2/99
19 novembre 1999 ITALIANO
Originale: INGLESE
ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA
DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA
La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato,
riunitisi a Istanbul dal 17 al 19 novembre 1999,
guidati dalla Sezione III del Documento Finale della Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi, del maggio 1996,
guidati dal Documento concernente la Portata e i Parametri del Processo Previsto nel Paragrafo 19 del Documento Finale della Prima Conferenza di Riesame del Trattato CFE, adottato a Lisbona l’1 dicembre 1996,
tenuto conto della Decisione N.8/97 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 23 luglio 1997, concernente Taluni Elementi di Base per l’Adattamento del Trattato,
ricordando il loro impegno, assunto in seno alla Riunione del Consiglio dei Ministri di Oslo del dicembre 1998, di completare il processo di adattamento del Trattato in tempo per il Vertice OSCE del 1999,
tenuto conto della Decisione N.3/99 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 30 marzo 1999,
ricordando la Decisione N.8/99 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data
11 novembre 1999, concernente l’Accordo sull’Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, qui di seguito denominato Accordo sull’Adattamento,
hanno preso nota della Dichiarazione sull’Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa resa dal Consiglio dell'Atlantico del Nord e dai rappresentanti della Repubblica Ceca, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di
Polonia alla Riunione del Consiglio dei Ministri tenuta a Bruxelles l’8 dicembre 1998, e hanno preso nota degli impegni ivi contenuti,
hanno preso nota della dichiarazione resa dalla Federazione Russa, allegata al presente Atto Finale, concernente i suoi impegni in tema di moderazione e uso delle flessibilità del Trattato nella zona che comprende le regioni di Kaliningrad e di Pskov;
hanno rilevato con soddisfazione che, nel corso dei negoziati per l’adattamento, numerosi Stati Parte si sono impegnati a ridurre i propri livelli consentiti di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, rispecchiando in tal modo i fondamentali cambiamenti avvenuti nel contesto della sicurezza europea successivamente alla firma del Trattato nel novembre 1990;
hanno inoltre preso nota delle dichiarazioni rese dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica d’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica Slovacca, allegate al presente Atto Finale, riguardanti i loro impegni in merito alle future modifiche dei loro tetti territoriali, e le relative condizioni;
hanno preso nota delle dichiarazioni rese dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Slovacca e dall’Ucraina, allegate al presente Atto Finale, concernenti i loro impegni in merito alla futura utilizzazione dei dispositivi sull’aumento dei tetti territoriali enunciati nell’Accordo sull’Adattamento e le relative condizioni;
hanno assunto l’impegno di procedere in maniera sollecita per agevolare il completamento delle procedure di ratifica nazionali in modo che l’Accordo sull’Adattamento possa entrare in vigore al più presto possibile, tenendo conto del loro impegno comune e della primaria importanza di dare piena e costante attuazione al Trattato e ai documenti associati fino all’entrata in vigore dell’Accordo sull’Adattamento e successivamente; e, in questo contesto, hanno preso nota della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa, in data 1 novembre 1999, compreso il suo impegno, ivi contenuto, di ottemperare a tutti gli obblighi assunti ai sensi del Trattato e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei livelli di armamenti ed equipaggiamenti;
hanno accolto con compiacimento la dichiarazione congiunta resa dalla Georgia e dalla Federazione Russa in data 17 novembre 1999, allegata al presente Atto Finale;
hanno preso nota della dichiarazione resa dalla Repubblica di Moldova, allegata al presente Atto Finale, concernente la sua rinuncia al diritto di ricevere uno spiegamento temporaneo sul proprio territorio, e accolgono con favore l’impegno della Federazione Russa di ritirare e/o distruggere armi ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro la fine del 2001, nel contesto del proprio impegno cui si fa riferimento nel paragrafo 19 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul;
hanno espresso la loro intenzione di riesaminare le questioni di cui sopra, come appropriato, in seno alla Seconda Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato, che avrà luogo nel maggio 2001;
hanno rilevato che, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sull’Adattamento, altri Stati partecipanti all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa con territorio
nell’area geografica compresa tra l’Oceano Atlantico e i Monti Urali avranno la possibilità di richiedere l’accessione al Trattato;
hanno rilevato che una versione consolidata del Trattato, come emendato dall’Accordo sull’Adattamento, è in corso di preparazione a scopo informativo e per facilitarne l’attuazione;
hanno adottato il presente Atto Finale al momento della firma dell’Accordo sull’Adattamento.
Il presente Atto Finale, in tutte le sei lingue ufficiali del Trattato, verrà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che provvederà a distribuire copie del presente Atto Finale a tutti gli Stati Parte.
ANNESSO 1
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica Ceca
“Alla firma dell’Accordo sull’Adattamento del Trattato CFE, la Repubblica Ceca stabilirà i propri tetti territoriali (TC) e nazionali (NC) al livello dei propri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.
La Repubblica Ceca ridurrà il proprio tetto territoriale in tutte e tre le categorie di TLE terrestri mediante conversione delle proprie spettanze nei DPSS non oltre l'anno 2002. Ciò significa che i tetti territoriali e nazionali della Repubblica Ceca saranno i seguenti:
- carri armati | 795 |
- veicoli corazzati da combattimento | 1.252 |
- pezzi d'artiglieria | 657 |
I TC e gli NC ridotti nelle tre categorie di TLE terrestri diverranno effettivi solo all'atto della conclusione positiva e soddisfacente del processo di adattamento. Con la decisione di adottare unilateralmente le misure di moderazione summenzionate, la Repubblica Ceca si riserva il diritto di ricevere sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccezionali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d’artiglieria eccedenti il tetto territoriale del paese.”
ANNESSO 2
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica d’Ungheria
“Alla firma del Trattato CFE adattato, l’Ungheria intende stabilire i propri tetti nazionali (NC) e territoriali (TC) al livello dei propri attuali massimi livelli nazionali di dotazioni.
Tuttavia, nell’attuale e prevedibile contesto di sicurezza, i piani di difesa del paese rendono possibili sostanziali riduzioni degli equipaggiamenti limitati dal Trattato. La Repubblica d’Ungheria è disposta a ridurre il proprio tetto territoriale nelle tre categorie terrestri di TLE mediante conversione delle spettanze nei DPSS del paese, non oltre la fine dell'anno 2002. Ciò significa che, a quell’epoca, i tetti territoriali e nazionali ungheresi saranno i seguenti:
- carri armati | 710 |
- veicoli corazzati da combattimento | 1.560 |
- pezzi d'artiglieria | 750 |
I TC e gli NC ridotti diverranno effettivi solo all’atto della conclusione positiva e soddisfacente del processo di adattamento. Impegnandosi nella succitata moderazione unilaterale, l’Ungheria si riserva il diritto di ricevere sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccezionali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d’artiglieria eccedenti il tetto territoriale del paese.”
ANNESSO 3
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica di Polonia
“La Repubblica di Polonia si impegna politicamente su quanto segue:
all’atto della firma del Trattato CFE adattato, i tetti territoriali polacchi equivarranno ai nostri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.
Alla luce della ristrutturazione in xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx nelle categorie terrestri di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, entro la fine del 2001, non supereranno:
- carri armati 1.577
- veicoli corazzati da combattimento 1.780
ed entro la fine del 2002 non supereranno:
- pezzi d'artiglieria 1.370
Subordinatamente alla reciproca buona volontà e moderazione dimostrate nelle immediate vicinanze della Polonia, i tetti territoriali polacchi verranno ritoccati entro la fine del 2003 per conformarsi ai succitati quantitativi di dotazioni effettive, mediante la conversione parziale delle spettanze nei DPSS conformemente ai meccanismi previsti nel Trattato CFE adattato.
Resta inteso che durante questo periodo di tempo la Polonia, conformemente al proprio diritto di accesso pieno e immediato agli spiegamenti temporanei eccezionali, potrà ospitare sul proprio territorio fino a:
- carri armati 459
- veicoli corazzati da combattimento 723
- pezzi d'artiglieria 420”
ANNESSO 4
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica Slovacca
“Alla firma dell’Accordo sull’Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, la Repubblica Slovacca stabilirà i propri tetti territoriali (TC) e nazionali (NC) al livello dei propri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.
La Repubblica Slovacca assume l’impegno politico di ridurre il proprio tetto territoriale nelle categorie terrestri di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa mediante la conversione parziale delle spettanze nei siti designati per l’immagazzinamento permanente, conformemente al meccanismo previsto dal Trattato adattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Non oltre la fine dell’anno 2003 il tetto territoriale della Repubblica Slovacca sarà il seguente:
- carri armati | 323, |
- veicoli corazzati da combattimento | 643, |
- pezzi d'artiglieria | 383. |
La Repubblica Slovacca si riserva il diritto di ospitare sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccedenti il tetto territoriale stabilito nel Protocollo sui Tetti Territoriali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d’artiglieria.”
ANNESSO 5
ITALIANO
Originale: RUSSO Dichiarazione a nome della Federazione Russa
“Nel contesto degli impegni politici e degli sforzi di altri Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE), in particolare quelli miranti a consolidare la stabilità nell’Europa centrale, la Federazione Russa dimostrerà corrispondente moderazione per quanto concerne i livelli e gli spiegamenti di TLE terrestri nell’area comprendente la regione di Kaliningrad e la regione di Pskov. Nell’attuale situazione politico-militare essa non ha motivi, piani o intenzioni di stazionare ulteriormente, su base permanente, consistenti forze da combattimento, sia aeree che terrestri, nella suddetta regione.
La Federazione Russa, in caso di necessità, si avvarrà della possibilità di un rinforzo operativo, compresi spiegamenti temporanei, in modo compatibile con i meccanismi del Trattato.”
ANNESSO 6
ITALIANO
Originale: RUSSO Dichiarazione a nome della Repubblica di Belarus
“La Repubblica di Belarus assume i seguenti impegni politici:
Tenendo conto delle dichiarazioni rese da altri Stati Parte concernenti la riduzione dei loro tetti territoriali (TC), la Repubblica di Belarus è disposta, all’atto della firma del Trattato CFE adattato, a rendere i propri tetti nazionali (NC) pari agli esistenti massimi livelli nazionali di dotazioni (MNLH) di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (TLE).
I TC della Repubblica di Belarus per le categorie di TLE terrestri saranno pertanto pari ai suoi NC.
Inoltre, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoga moderazione di altri Stati Parte, ivi incluso quelli nelle immediate vicinanze dei suoi confini, la Repubblica di Belarus non si avvarrà del meccanismo generale previsto dal Trattato adattato per una revisione in aumento dei propri tetti territoriali.”
ANNESSO 7
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica Ceca
“Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni di altri Stati Parte, la Repubblica Ceca si impegna a non fare ricorso ai meccanismi generali del Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei propri tetti territoriali.”
ANNESSO 8
ITALIANO
Originale: TEDESCO Dichiarazione a nome della Repubblica Federale di Germania
Signor Presidente,
ai sensi del punto dell’ordine del giorno: “Dichiarazioni sugli impegni politici unilaterali”, sono autorizzato, a nome della Repubblica Federale di Germania, a dichiarare quanto segue:
“La Repubblica Federale di Germania si impegna, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni assunti da altri Stati Parte, a non fare ricorso ai meccanismi generali di revisione in aumento dei tetti territoriali previsti in un Trattato CFE adattato.”
ANNESSO 9
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica d’Ungheria
“La Repubblica d’Ungheria dichiara che, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni di altri Stati Parte, l’Ungheria si impegna a non fare ricorso al meccanismo generale previsto dal Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”
ANNESSO 10
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica di Polonia
“La Repubblica di Polonia si impegna politicamente su quanto segue:
Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e subordinatamente a reciproche misure di moderazione nelle sue immediate vicinanze, inclusi, in particolare, la Federazione Russa relativamente ai livelli di forze dislocate a Kaliningrad, e la Belarus, per quanto riguarda i suoi tetti territoriali che in ogni caso non dovrebbero eccedere gli attuali massimi livelli nazionali di dotazioni (MNLH), la Polonia si impegna a non avvalersi del diritto di revisione in aumento dei suoi tetti territoriali sia attuali che futuri, come contemplato nel Trattato CFE adattato.”
ANNESSO 11
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica Slovacca
“Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di un'analoga moderazione di altri Stati Parte, la Repubblica Slovacca assume l’impegno politico di non fare ricorso al meccanismo generale previsto dal Trattato adattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”
ANNESSO 12
ITALIANO
Originale: INGLESE
Dichiarazione a nome dell’Ucraina
“L’Ucraina si impegna, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni assunti da altri Stati partecipanti, a non fare ricorso al meccanismo generale previsto nel Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”
ANNESSO 13
ITALIANO
Originale: INGLESE Dichiarazione a nome della Repubblica di Moldova
“La Repubblica di Moldova rinuncia al diritto di ricevere uno schieramento temporaneo sul proprio territorio conformemente alle proprie disposizioni costituzionali che controllano e proibiscono qualsiasi presenza di forze militari straniere sul territorio della Moldova.”
ANNESSO 14
ITALIANO
Originale: INGLESE
Dichiarazione congiunta della Federazione Russa e della Georgia
Istanbul, 17 novembre 1999
La Federazione Russa e la Georgia,
guidate dai paragrafi 14.2.3 e 14.2.7 della Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 30 marzo 1999, relativa all’adattamento del Trattato CFE,
testé confermando la loro intenzione di attuare in modo appropriato il Trattato CFE adattato adottato,
aspirando a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni di cooperazione fra la Federazione Russa e la Georgia,
hanno concordato quanto segue:
1. la Parte russa assume l’impegno di ridurre, al più tardi il 31 dicembre 2000, i livelli dei propri TLE dislocati nel territorio della Georgia in modo tale che essi non eccedano 153 carri armati, 241 ACV e 140 sistemi di artiglieria.
2. La Parte russa ritirerà (destinerà ad altro uso), al più tardi il 31 dicembre 2000, i TLE dislocati nelle basi militari russe a Xxxxxxx e Gudauta e le basi di manutenzione e riparazione a Tblisi.
Le basi militari russe a Gudauta e Xxxxxxx saranno smantellate e ritirate entro l’1 luglio 2001.
La questione dell’utilizzazione, inclusa l’utilizzazione congiunta, delle installazioni militari e delle infrastrutture delle basi militari russe smantellate rimanenti in dette dislocazioni, sarà risolta nel medesimo quadro temporale.
3. La Parte georgiana assume l’impegno di accordare alla Parte russa il diritto allo spiegamento temporaneo di base dei propri TLE nelle installazioni delle basi militari russe a Batumi e a Akhalkalaki.
4. La Parte russa agevolerà la creazione delle condizioni necessarie alla riduzione e al ritiro delle forze armate russe. In tale contesto, le due Parti prendono atto della disponibilità degli Stati partecipanti all’OSCE di provvedere ad un sostegno finanziario per il compimento di tale processo.
5. Nel corso dell’anno 2000 le due Parti completeranno i negoziati sulla durata e le modalità del funzionamento delle basi militari russe a Batumi e a Akhalkalaki e delle installazioni militari russe entro il territorio della Georgia.