CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO AUTOFINANZIATO
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO AUTOFINANZIATO
“OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
Cod. Corso : 25250/2020/IFAL/OSS1000/ASSEMINI/02
TRA
IFAL Sas, con sede legale in Assemini, Xxx Xxxxxx x.00, XX e CF : 02571800925 , rappresentato da Xxxxxxxx Xxxx in qualità di Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la sua carica, d’ora in poi denominato “Ente”;
E
L’ Azienda Socio Sanitaria Locale n.7 del Sulcis, con sede legale in via Dalmazia , n. 83
- 09013, ( SU), C.F./P.IVA 03990310926, nella persona del suo Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx , ivi domiciliata per la sua carica;
PREMESSO CHE
- L’Azienda ospitante sarà l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis.
- Che IFAL Sas è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna allo svolgimento di un corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” in regime di autofinanziamento avente i seguenti codici di accreditamento regionale: Det. RAS n. 3070 prot. n.38963 del 29.09.2020 - Cod. Corso 25250/2020/IFAL/OSS1000/ASSEMINI/02;
- Che l’Ente ha necessità di avvalersi, per l’attività di tirocinio prevista dal programma didattico del corso, della collaborazione di Aziende Sanitarie per prestazioni che siano in possesso di conoscenze professionali ad alto contenuto scientifico o tecnologico;
- Che lo stesso intervento formativo prevede la realizzazione di specifiche sessioni di tirocinio pratico da svolgersi presso I Presidi Ospedalieri d i C a r b o n i a - I g l e s i a s ;
- Che l Presidi Ospedalieri d i C a r b o n i a - I g l e s i a s dispongono delle strutture sanitarie e personale idoneo professionalmente per garantire le azioni di tirocinio pratico agli aspiranti Operatori Socio Sanitari;
- Che l’Azienda ospitante deve essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio teorico pratico sia di tipo conoscitivo che applicativo che sarà svolto dagli allievi iscritti al Corso autofinanziato per “Operatore Socio Sanitario” –
IFAL Sas - per la realizzazione delle attività da svolgersi presso i PP.OO di Carbonia/Iglesias appartenenti all’Azienda ospitante, per un totale di n. 250 ore cadauno allievo OSS, dei n. 20 allievi previsti. A tal fine, l’Ente predisporrà uno specifico programma, concordato con il Servizio delle Professioni Sanitarie Aziendale ovvero con il Tutor designato dallo stesso Servizio.
ART. 2
Durante il periodo di tirocinio il Tutor Aziendale di cui all’art.1, in possesso di idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative, avrà il compito di:
a) Promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l’accoglimento e l’inserimento del tirocinante;
b) Informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio o dell’Unità operativa sede di tirocinio;
c) Garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche;
d) Favorire il trasferimento di conoscenze e l’acquisizione di competenze tecniche;
e) Esprimere una valutazione sugli obiettivi raggiunti dal tirocinante;
f) Certificare le presenze mediante la firma del coordinatore infermieristico delle diverse strutture, da apporre nel registro personale del tirocinante fornito dall’Ente;
g) Relazionarsi con il tutor dell’”Ente” di provenienza, assicurando al tirocinante il raccordo con i percorsi formativi svolti.
ART. 3
Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza nella struttura ospitante, un orario di lavoro concordato da l’Ente con L’azienda ospitante, per un massimo di 40 ore settimanali e firmeranno quotidianamente il registro individuale di presenza vidimato dalla R.A.S.
Il tirocinio pratico, che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.
I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono definiti nel progetto formativo.
I rapporti che l’”Azienda ospitante” intrattiene con il tirocinante, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ne precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell’”Azienda ospitante”.
ART. 4
Per tale prestazione l’Ente corrisponderà all’Azienda ospitante, a titolo di rimborso, l’importo lordo comprensivo di IVA, corrispondente a € 1,20 (uno/20) all’ora ad allievo, per n.250 ore di tirocinio/cadauno (20 allievi) per complessivi €.6.000,00 (seimila/00).
Sarà cura dell’Ente, al termine dell’attività formativa di che trattasi, predisporre, sulla base delle presenze debitamente “registrate” nell’ambito dello stesso tirocinio, il documento riepilogativo delle ore effettivamente svolte dagli allievi ed inviarlo via Pec all’Ufficio Formazione di Area per gli opportuni riscontri interni con il Tutor Aziendale e la conseguente
emissione, da parte del competente Servizio Bilancio – ciclo attivo – della fattura elettronica. Quest’ultima completa, necessariamente, dei seguenti dati:
“Tirocinio Sanitario- Corso Operatore Socio Sanitario codice corso: 25250/2020/IFAL/OSS1000/Assemini/02 - ore previste per singolo allievo ( 20 ) : n. 250”.
I compensi suindicati verranno corrisposti, da parte dell’Ente, compatibilmente con le erogazioni afferenti lo specifico progetto.
ART. 5
L’Ente, in caso di infortunio, provvede a garantire al tirocinante la prevista copertura INAIL. In tal caso, l’Azienda ospitante dovrà informare immediatamente l’Agenzia formativa per gli opportuni adempimenti di competenza. Per quanto non garantito dalla copertura INAIL, IAL SARDEGNA SRL attiverà un’apposita polizza di responsabilità civile che coprirà gli ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione degli allievi alle attività di tirocinio.
ART. 6
L’Ente si impegna a fornire a tutti gli allievi l’abbigliamento ed i DPI, adeguati all’attuale momento epidemiologico, per accedere alla sede del tirocinio e far sottoscrivere agli stessi una dichiarazione con la quale si impegnano a :
- Seguire le indicazioni del tutor;
- Rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o la struttura;
- Mantenere l’obbligo della segretezza su ciò di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento del Tirocinio Sanitario e che attiene l’organizzazione del lavoro della struttura.
ART. 7
L’Azienda ospitante si impegna a:
- Rispettare e far rispettare il programma di tirocinio concordato con , in tutti i suoi aspetti; ad individuare al suo interno il tutor che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e del raggiungimento degli obiettivi;
- Certificare le presenze, da apporre nel registro personale del tirocinante fornito da IFAL Sas
- Segnalare tempestivamente a IFAL Sas qualsiasi danno arrecato o incidente che possa accadere al tirocinante, incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose della struttura aziendale ospitante derivati dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi.
ART. 8
Xxxxx restando gli obblighi previsti dalle norme in materia anti Covid-19 disciplinanti l’accesso alle strutture sanitarie e previo accordi con il Tutor Aziendale e/o il referente del Servizio delle Professioni Sanitarie, l’Azienda ospitante potrà autorizzare il Direttore, il Coordinatore e il Tutor dell’Ente proponente ad accedere nella struttura presso la quale si realizza il tirocinio per il tempo necessario a verificarne il corretto svolgimento.
ART. 9
Durante il periodo di presenza nell’Azienda ospitante, gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste, a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.L.gs.196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali. Qualora il soggetto ospitante ravvisasse mancanze particolarmente gravi o comportamento
scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso l’esclusione degli stessi e/o interrompere il tirocinio.
Gli allievi tirocinanti si impegnano ad osservare, anche una volta concluso il tirocinio, l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale per le conoscenze acquisite.
ART. 10
L’Azienda Socio Sanitaria n. 7 del Sulcis ospitante si impegna ad informare preventivamente i tirocinanti, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sugli aspetti caratterizzanti il proprio piano di sicurezza, specificamente in merito ai rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla struttura (quindi ad es.: rischi di contagio, piano di evacuazione, rischio biologico, rischi di movimentazione, ecc..).
ART. 11
Durante l’intera durata del contratto tutti i dati relativi all’allievo saranno trattati esclusivamente per l’espletamento dell’incarico e saranno osservate in ogni caso le misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008.
ART. 12
La realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l’Azienda ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all’attività di formazione degli allievi.
ART. 13
Le parti convengono espressamente che ogni articolo della presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.
ART. 14
La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell’art. 5 della legge 21 dicembre 1978 n° 845. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme previste negli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile e, altresì, faranno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché infine alla buona fede nella interpretazione del presente contratto. Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.
ART. 15
In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “Soggetto Proponente” ed il “Soggetto Ospitante” assumono l’impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all’espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente al disposto della normativa
comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed, in ogni caso, con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati secondo le prescrizioni del Regolamento U.E. Il “Soggetto Ospitante” ed il “Soggetto Promotore” si impegnano, qualora per l’esecuzione della convenzione occorra trattare, l’uno per conto dell’altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente convenzione.
Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento di dati personali di terzi da parte del “Soggetto Promotore” e del “Soggetto Ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, l’apposito atto e a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati. Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra parte dei danni eventualmente cagionati.
ART. 16
La presente convenzione, fin qui composta da 6 (sei) pagine, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento di tutte le attività riportate in premessa.
ART. 17
La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell’art.14 del Decreto L.vo 7 marzo 2005 n.82, ovvero ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal D.L.179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 0000 - x. 000.
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte
Per l’Azienda Socio Sanitaria Locale Per IFAL Sas ASSEMINI
n.7 del Sulcis
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Giuliana Campus Xxxxxxxx Xxxx