REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
SETTORI SPECIALI
Adottato con Xxxxxxxx
dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018
INDICE
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 4
4. QUALIFICAZIONE NELL’ALBO FORNITORI 6
5. MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE DEI CONTRATTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 7
6. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ED AVVIO IN URGENZA DEGLI STESSI 8
8. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA 11
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 13
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 13
12. AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 14
13. MECCANISMO DI PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE 15
14. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANDE ED ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE 18
15. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE 19
17. AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE 22
18. XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX 00
20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 23
21. MODIFICHE CONTRATTUALI, AMPLIAMENTI E PROROGA DEI
23. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E NUOVO APPALTO 25
24. SUBAPPALTO DI LAVORI E SERVIZI 25
26. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 27
27. CODICE ETICO, CONFLITTO DI INTERESSI E “MODELLO 231” 28
28. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 29
30. REVISIONE DELLE SOGLIE COMUNITARIE 29
PREMESSA
AQP S.p.A. rientra nel novero dei soggetti tenuti all’osservanza della specifica disciplina dettata dall’ordinamento comunitario ed italiano in materia di contratti pubblici aggiudicati nei cosiddetti “settori speciali” (e.g. energia (gas ed elettricità), acqua e trasporti).
Il presente regolamento, si applica quindi, come puntualmente indicato al successivo articolo 2, agli acquisti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie effettuati da AQP
S.p.A. (di seguito “AQP”) xx xxx. 00, xxxxx 0, xxx Xxxxxxx Legislativo n. 50/2016.
1. RIFERIMENTI
Agli Acquisti di cui al presente Regolamento si applica in particolare, ove compatibile, la seguente normativa:
• Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (“Regolamento di Esecuzione”) nelle parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice
• Legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (“Legge sulla Tracciabilità dei flussi finanziari”;
• Decreto Legislativo n. 159/2011: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 0000, x. 000” (“Xxxxxx Xxxxxxxxx”);
• Legge n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• Decreto Legislativo n. 81/2008: “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Decreto Legislativo n. 231/2001: “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300”;
• Decreto Legislativo n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Regolamento UE 2016/679;
• Regolamento UE 2016/679 ed il Dlgs 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale Dlgs196/2006 (Codice Privacy), alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Il presente Regolamento disciplina le procedure presupposte alla stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, affidati da AQP, direttamente o tramite gara, strumentali all’esercizio, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3, comma 1, lettera e - 1.1) e lettera hh), 36, comma 8, e 117 (“Regolamento”).
Le soglie comunitarie di riferimento sono quelle pro tempore vigenti ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
L’attività aziendale, nell’ambito degli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi del trattato UE a tutela della concorrenza e ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.
Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle procedure.
I concorrenti devono prendere visione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di cui al D. Lgs. 231/2001 ed in particolare del Codice Etico adottato da AQP S.p.A. e pubblicato sul sito Internet della Società e si devono altresì’ impegnare a rispettarne i contenuti ai fini dell’eventuale affidamento di contratti disciplinati dal presente Regolamento.
Nelle procedure finalizzate all’affidamento dei contratti, le condizioni o restrizioni che limitano la libertà e/o la partecipazione degli operatori economici non devono essere sproporzionate ed eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo; pertanto, le garanzie richieste agli operatori economici sono proporzionate al valore del contratto e all’interesse aziendale al corretto adempimento.
Le penali applicabili sono definite contrattualmente e sono proporzionate al valore dell’appalto e all’interesse all’adempimento.
Resta ferma, ai fini dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Regolamento, l’applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti
pubblici di importo superiore alle soglie comunitarie.
Il Regolamento auto vincola AQP al rispetto delle previsioni della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e del Codice Antimafia.
Le Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo AQP, pubblicate sul sito istituzionale della società, sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. DEFINIZIONI E ACRONIMI
• Regolamento albo fornitori: Regolamento per mezzo del quale AQP istituisce un Albo Fornitori valido per tutte le Società del Gruppo AQP nel quale dovranno qualificarsi tutti i soggetti interessati a diventare loro Fornitori;
• Operatore Economico: persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori, opere, prodotti o servizi.
• Candidato: soggetto che inizia la procedura di qualificazione nell’Albo Fornitori del Gruppo AQP, sino al suo completamento;
• Fornitore potenziale: Soggetto che ha completato la qualificazione in Albo Fornitori del Gruppo AQP;
• Fornitore: Soggetto correttamente qualificato, titolare di uno o più contratti attivi con una delle società del Gruppo AQP;
• Gruppo AQP: AQP SpA e ogni società controllata da AQP SpA ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile;
• AVCPass: Sistema che permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
• Piattaforma di e-procurement (“Sistema”): piattaforma informatica per la gestione di gare telematiche
• Accordi quadro: contratto che stabilisce i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
• Affidamenti di modico valore: affidamenti di importo inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00), che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente (Accordo quadro e/o catalogo elettronico).
• RUP: Responsabile Unico del Procedimento.
• CEL: certificati di esecuzione dei lavori.
• ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.
• OEPV: offerta economicamente più vantaggiosa
• DGUE: Documento di Gara Unico Europeo
• CUP: Codice Unico di Progetto
• CIG / SMART CIG: Codice Identificativo di Gara
4. QUALIFICAZIONE NELL’ALBO FORNITORI
Gli operatori economici che desiderino partecipare alle procedure di gara cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno essere regolarmente qualificati nell’Albo Fornitori di AQP secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento Albo Fornitori pubblicato sul sito web di AQP (“Regolamento Albo Fornitori”).
La documentazione e le dichiarazioni prodotte ai fini della qualifica nell’Albo Fornitori saranno oggetto di specifiche verifiche.
Si precisa che AQP, tramite la sua Direzione Procurement, ha stabilito dei livelli di controllo per mezzo dei quali definisce, controlla e verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa di qualificazione interna.
I fornitori cui si applicano le disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere qualificati nell’Albo Fornitori per la categoria merceologica prescelta.
La Qualificazione consiste in verifiche documentali e/o in audit personalizzati, finalizzati a dimostrare il possesso in capo al candidato di specifici requisiti personali e tecnici in base al servizio/prodotto oggetto del potenziale rapporto contrattuale.
AQP dà notizia, a mezzo di avviso pubblicato sulla GUUE e sulla GURI, dell’esistenza di tre sistemi di qualificazione per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finalizzati alla formazione di elenchi di fornitori qualificati nell’Albo.
Gli elenchi di operatori economici così formati vengono utilizzati, ai fini del presente Regolamento, per la preselezione dei candidati che, una volta ivi qualificati, potranno essere direttamente invitati dal Gruppo AQP alle procedure di cui al successivo articolo 8.
Qualora la Qualificazione abbia caratteristiche di tipo tecnico (cosiddetta “Omologazione”), AQP, sulla base delle normative tecniche vigenti al momento, nonché delle disposizioni tecniche vigenti previste nei provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“Delibere ARERA”), potrà redigere ed inoltrare ai Candidati specifiche check list contenente i requisiti da soddisfare e i documenti tecnici da presentare. La check list potrà riguardare sia requisiti professionali del Candidato, sia caratteristiche tecniche dei prodotti in caso di fornitura di beni. I contenuti delle varie check list relative ai diversi casi di Omologazione saranno inoltrate ai fornitori interessati.
Solo dopo aver soddisfatto quanto richiesto dalla check list, AQP comunicherà all’Operatore Economico l’avvenuta Omologazione.
I documenti e i requisiti richiesti da AQP dovranno essere tenuti costantemente aggiornati a
cura dell’Operatore Economico per tutta la durata della sua qualifica nell’Albo Fornitori: in caso contrario AQP si riserva il diritto di sospendere l’Operatore Economico dall’Albo Fornitori con conseguente, previa contestuale e/o ulteriore valutazione, sospensione dell’esecuzione del contratto eventualmente in essere e dei pagamenti relativi alla contrattualizzata attività.
La Qualificazione sarà valida sino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Albo Fornitori e/o sino al momento in cui l’Operatore Economico dovesse incorrere nella sospensione e/o nella cancellazione dall’Albo Fornitori ai sensi del Regolamento Albo Fornitori.
I Fornitori qualificati in Albo, che risultino aggiudicatari di lavori, servizi e forniture di gare indette dalle società del Gruppo AQP, saranno comunque soggetti ai controlli inerenti i requisiti autodichiarati ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, nonché, eventualmente, quelli antimafia ove ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo 11, paragrafo 3.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato in punto di qualificazione, ove compatibile, si rinvia al Regolamento Albo Fornitori.
AQP, limitatamente al caso in cui per una data categoria merceologica non vi siano fornitori qualificati, anche per mancanza di richieste di inserimento da parte di terzi nell’Albo Fornitori a seguito dell’ avviso pubblicato sulla GUUE e sulla GURI ai sensi dell’art. 128 del Codice, si riserva comunque la possibilità di affidare appalti anche ad operatori economici presenti nel mercato di riferimento, sebbene non qualificati nel proprio Albo Fornitori qualora l’importo del contratto non sia di entità rilevante e cioè inferiore a Euro 150.000.
La Direzione Procurement, con periodicità almeno annuale, verifica la presenza di operatori economici qualificati per ognuna delle categorie merceologiche presenti nell’Albo Fornitori e valuta la possibilità di avviare indagini di mercato al fine di popolare e/o aumentare il numero di fornitori potenziali da invitare nelle successive gare.
5. MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE DEI CONTRATTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell’IVA e al netto di eventuali oneri previdenziali a carico del committente.
Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
Per i contratti di durata pluriennale si tiene conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al
fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo superiore.
Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della Società (Piani di Investimenti, budget territoriali, etc…), nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione redatta dal Responsabile del Procedimento e controfirmata dal responsabile di struttura e/o Direzione; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile e ammissibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili.
Nei casi di comprovata urgenza, al fine di addivenire alla conclusione dei rapporti negoziali per assolvere agli obblighi di convenzioni stipulate o per esigenze legate alla continuità di servizio, ove non sia ritenuto né opportuno né conveniente affidare in maniera unitaria i lavori progettati, si potrà aggiudicare l’opera o il servizio per lotti funzionali.
Ciascuna procedura competitiva deve prevedere i criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
AQP si riserva la facoltà di affidare contratti oggetto del presente Regolamento mediante conclusione di accordi quadro od eventualmente di riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso anche nel caso di affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 54, commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016).
6. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ED AVVIO IN URGENZA DEGLI STESSI
Fatta eccezione per i casi di urgenza, la stipulazione di contratti per l’affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo le regole ed i controlli previsti dalle procedure interne di AQP.
I soggetti competenti ad autorizzare l’espletamento delle attività in oggetto e la conseguente stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dalle procedure aziendali in vigore adottate dalla Società e/o dalle procure generali e/o speciali.
L’autorizzazione alla stipulazione dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi se non nei limiti e al momento in cui la volontà aziendale venga manifestata all’esterno dagli organi o dai soggetti a ciò legittimati, il tutto con l’osservanza delle forme prescritte.
La lettera d’ordine dell’appalto dovrà, comunque, contenere la descrizione dell’oggetto del contratto, il valore complessivo, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento, nonché l’entità della garanzia definitiva da prestare per l’esecuzione della commessa posta in affidamento. Se è prevista la
clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.
Nell’ambito di ciascuna commessa posta in affidamento, ed in base al modello di organizzazione interna adottato da AQP e/o in considerazione di eventuali procure generali e/o speciali, viene individuato il RUP per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente o dalle regole interne di AQP, nonché il compito di procedere, ove ciò risulti espressamente previsto dalla relativa procura e/o delega allo stesso conferita, anche alla contestazione degli inadempimenti nei confronti dell’esecutore e, se del caso, alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.
Nel caso di lavori, dopo la fase di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, nonché, nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, in entrambi i casi richieste dal Responsabile del Procedimento e autorizzata da Responsabile di struttura/Direzione, nel caso di mancata stipula dell’accordo, l’aggiudicatario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori/servizi o delle forniture consegnate ordinate dal Responsabile di struttura munito di idonea procura, senza null’altro a pretendere. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo, per l’igiene e la salute pubblica. Inoltre, tale esecuzione può essere disposta nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto di gara, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa anche la perdita dei finanziamenti o il tardivo adempimento degli obblighi tecnici di servizio che l’intervento intende perseguire.
7. AFFIDAMENTI DIRETTI
Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, il RUP competente potrà ricorrere all’affidamento diretto, comunque esclusivamente ad Operatore Economico qualificato nell’Albo Fornitori, previa specifica motivazione e dopo aver verificato la congruità dei prezzi applicati.
Le motivazioni che giustificano l’affidamento diretto dovranno essere riportate nella corrispondente Determina a Contrarre che sarà sottoscritta dal RUP, approvata secondo i livelli autorizzativi aziendali e trasmessa alla Direzione Procurement esclusivamente attraverso i sistemi gestionali aziendali.
Per tali affidamenti viene richiesto e generato apposito SMART CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Premesso il divieto di frazionamento dell’appalto, finalizzato alla sottrazione dello stesso alle
regole dell’evidenza pubblica, qualora il RUP faccia ricorso all’affidamento diretto, dovrà operare nel rispetto del principio di rotazione dei Fornitori, a tutela della concorrenza e garantire il rispetto delle disposizioni in materia antimafia, nonché delle disposizioni del Regolamento Albo Fornitori.
Possono essere conclusi contratti di lavori mediante affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese, per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro 150.000,00, nonché, con riferimento ai contratti di servizi e forniture (ivi inclusi i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs, 50/2016 riconducibili ai settori speciali) per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro 150.000,00, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:
- Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
- Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall’art. 23.
Possono essere conclusi contratti di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese per importi superiori a quelli indicati al paragrafo precedente sino alle soglie indicate all’art. 35 comma 2 del Codice, purché si tratti di imprese appartenenti all’Albo Fornitori di AQP nelle seguenti ipotesi:
- Qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un’impresa determinata;
- Quando il mancato affidamento di parti originali di ricambio od assistenza manutentiva e/o di sistemi pregiudichi la garanzia de prodotto o del servizio fornito;
- Quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente; in tale caso trova applicazione quanto disposto dall’articolo 23.
- Quando l’urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non sia compatibile con i termini imposti dalla procedure aperte, ristrette o negoziate.
Qualsiasi deroga alle norme del presente Regolamento – ivi incluse quelle recate dal presente articolo – deve essere specificatamente e formalmente motivata con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a supporto della scelta effettuata (che risponda ai canoni della
ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo.
La richiesta di tale procedura di affidamento dovrà essere proposta dal Responsabile di Area ed autorizzata dal Direttore del settore competente.
Il prezzo delle prestazioni ordinate sarà definito con richiesta di offerta economica formale al Fornitore e negoziato con l’affidatario.
Il presente articolo non si applica agli affidamenti di importo inferiore a 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro, che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente. I predetti affidamenti sono disciplinati dal successivo articolo 17.
8. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA
I contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non assegnati mediante affidamento diretto possono essere aggiudicati a seguito di Procedura Negoziata, cui vengono invitati gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori per la categoria merceologica e la relativa fascia di importo ed eventualmente per l’ambito territoriale pertinente (se previsto per la categoria).
Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di rotazione degli operatori economici da invitare. Il criterio di selezione degli operatori economici terrà conto non solo della natura e tipologia delle attività da eseguire, ma anche della eventuale necessità di ridurre o ampliare il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto, e i mezzi necessari alla sua realizzazione, con la precisazione che i numero dei candidati prescelto terrà conto comunque della esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
Fermo restando quanto sopra, ai fini della selezione degli operatori economici AQP potrà discrezionalmente utilizzare uno dei seguenti criteri:
- Ad invito generalizzato: tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo fornitori per la categoria merceologica di riferimento vengono invitati a presentare offerta;
- A rotazione casuale: tra i fornitori iscritti all’Albo e corrispondenti ai parametri di ricerca (categoria merceologica, fascia di importo ed eventualmente ambito territoriale pertinente), viene utilizzato il criterio della casualità nell’individuazione dei soggetti da invitare. In tal caso, ove vi siano più Operatori Economici qualificati in Albo rispetto al numero dei candidati da invitare, la scelta viene effettuata automaticamente dal Sistema applicando il criterio della casualità all’Elenco degli Operatori Economici qualificati ed applicando il principio di rotazione descritto al successivo paragrafo 9, ove ne ricorra il caso.
Gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) Euro e inferiore a
1.500.000,00 (unmilionecinquecentoamila/00) di Euro per i lavori ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, comma 2, del Codice per i servizi e le forniture, possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 candidati per i lavori e di almeno 5 candidati per i servizi e le forniture, già qualificati nell’Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell’albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti.
Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) di Euro e fino a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di Euro possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 candidati già qualificati nell’Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell’albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti.
Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di Euro e fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 2, del Codice possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 20 candidati già qualificati nell’Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell’albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti.
Resta salva, per l’affidamento dei suddetti contratti, la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie ai sensi del Codice.
9. ROTAZIONE
Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo
del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente; AQP motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regole d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta dai precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.500 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, come sopra descritto, con scelta, sinteticamente motivata, negli atti di affidamento.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le procedure di gara potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti criteri:
- offerta economicamente più vantaggiosa (anche “OEPV”);
- minor prezzo.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito indicherà i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre a quanto indicato al precedente articolo 4, gli operatori economici che intendano partecipare ai procedimenti di gara a cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno soddisfare i requisiti di ordine speciale, generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale stabiliti negli artt. 80, 83, 84 (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e 87 del D. Lgs. 50/2016 nonché, ove applicabile al tipo di appalto (cc.dd. “a rischio di infiltrazione mafiosa”) ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016, di essere regolarmente iscritti o di aver inoltrato apposita domanda alla competente Prefettura per l’iscrizione nelle cc.dd. white list, che verranno dagli stessi auto dichiarati e verificati dalla Direzione Procurement di AQP ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate dal candidato al momento della qualificazione in Albo Fornitori di cui al precedente articolo 4 tramite la compilazione dell’apposito questionario e ulteriormente rese in fase di gara, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”).
Indipendentemente dall’importo degli appalti, la Direzione Procurement di AQP procederà alla verifica della correttezza formale dell’autodichiarazione relativa al possesso (o al mantenimento) dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre che alla verifica documentale degli stessi e di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale eventualmente richiesti.
12. AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) è possibile procedere mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di cui all’articolo 7 del presente Regolamento.
Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, la procedura di affidamento prenderà avvio a mezzo di lettera di invito che potrà contenere indicativamente, a seconda della complessità dell’appalto, i seguenti elementi essenziali:
la sintetica descrizione dell’appalto da affidare ed importo complessivo stimato nonché se l’appalto rientra tra quelli cc.dd. “a rischio di infiltrazione mafiosa” ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016;
in caso di lavori, l’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, dei relativi importi, nonché l’evidenziazione degli oneri per la sicurezza in cantiere;
il riferimento agli elaborati progettuali e/o al disciplinare/capitolato d’appalto con le condizioni contrattuali (ad esempio: pagamenti, penalità, modalità di risoluzione del contratto, coperture assicurative in fase esecutiva, etc.), nonché alla modalità per prendere visione o acquisire detta documentazione;
eventuali codici che individuano l’intervento (esempio “CUP” - Codice Unico di Progetto e “CIG” - Codice Identificativo di Gara);
il richiamo al presente Regolamento;
l’indicazione dell’importo della cauzione provvisoria;
l’indicazione delle modalità di determinazione della cauzione definitiva richiesta all’affidatario a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché della polizza di responsabilità civile per danni da esecuzione, e dei relativi massimali;
l’indicazione del termine e delle modalità con le quali l’offerta dovrà essere presentata,
nonché il periodo di validità della stessa;
i requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico- finanziario, che devono essere posseduti dal concorrente
il criterio di aggiudicazione dell’appalto. Nel caso in cui l’appalto venga aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
eventuale indicazione della facoltà in capo ad AQP di non pervenire, senza indennizzi di sorta, all’affidamento del contratto;
eventuale indicazione sulla verifica delle offerte anomale;
indicazioni in merito al regime del subappalto;
modalità di formalizzazione del contratto ed eventuali adempimenti che dovessero obbligatoriamente richiedersi e condizionanti la conclusione del contratto;
eventuale indicazione del RUP;
indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la procedura di gara si svolga nel rispetto del principio di par condicio tra concorrenti;
la clausola che richiama il presente Regolamento come parte integrale e sostanziale del contratto.
13. MECCANISMO DI PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE
Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale e nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, la Direzione Procurement ricorre di norma a procedure di gara interamente gestite attraverso una piattaforma di e-procurement (“Sistema”).
I requisiti minimi dell’hardware, del software e dell’accesso ad internet, nonché le istruzioni di utilizzo del Sistema, necessari per la partecipazione alla Gara Elettronica, sono pubblicati sul sito di AQP nell’area dedicata ai Fornitori.
L’acquisto, l’installazione, la configurazione e la gestione dell’hardware, del software e dell’accesso internet sono ad esclusivo carico e sotto la responsabilità dell’Operatore Economico.
Ai fini del presente articolo, la Direzione Procurement si riserva di stabilire che l’aggiudicazione di una procedura gestita con il Sistema avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica.
La partecipazione alla Gara Elettronica richiede che il concorrente abbia completato positivamente la qualifica nell’Albo fornitori di AQP, diventando in tal modo fornitore potenziale. La qualifica in Albo prevede una registrazione preliminare del concorrente, a cura della Direzione Procurement, nel Sistema.
Il concorrente riceverà una email dal Sistema con le credenziali di accesso alla piattaforma medesima utilizzabili inizialmente per l’aggiornamento della propria scheda anagrafica e successivamente anche per la partecipazione, su invito, a gare indette da AQP.
L’invio d’informazioni, di eventuali notifiche e avvisi ai concorrenti è effettuato all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della registrazione.
Il mancato inserimento delle informazioni richieste, l’errata comunicazione delle stesse e l’inosservanza delle modalità operative comportano per il concorrente l’impossibilità di partecipare alla gara. Il Customer Service Desk (“CSD”) può essere contattato dal concorrente per ogni richiesta di assistenza tecnica, anche nel corso dello svolgimento della Gara Elettronica. I riferimenti telefonici e gli indirizzi e-mail del CSD sono pubblicati sullo stesso sito.
Relativamente al singolo affidamento, AQP attiverà, tramite il Sistema, una procedura informatica in base alla quale i concorrenti invitati alla Gara, dovranno far pervenire le offerte per via telematica, secondo le modalità specificate nel manuale d’uso specifico consultabile sul Sistema.
La gara ha inizio alla data e all’ora di ricevimento dell’“Avviso di pubblicazione gara” (“Avviso”) /lettera di invito e si chiude alla data e all’ora indicate nell’avviso stesso. L’ora ufficiale è quella del Sistema (ora italiana).
Le offerte dovranno essere formulate secondo le modalità specificate nella lettera di invito e nei documenti di gara visualizzabili direttamente sul Sistema. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato a rappresentarlo.
Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono di operare variazioni o modifiche di alcun genere sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche. Per quanto detto, costituiscono piena ed esclusiva prova fra tutte le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le comunicazioni visualizzate a Sistema od effettuate tramite messaggistica di piattaforma.
Il Sistema garantisce inoltre la riservatezza delle informazioni di natura tecnica o commerciale ricevute dai concorrenti. Oltre ai concorrenti, soltanto la persona delegata dai medesimi allo svolgimento della Gara Elettronica può avere accesso al Sistema. Il nominativo e il numero dei concorrenti non sarà visibile agli altri partecipanti alla gara.
Il concorrente non potrà inserire la propria offerta dopo la scadenza del termine per partecipare alla gara, di cui alla lettera di invito. Al momento della ricezione delle offerte, il Sistema trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. La Direzione Procurement, scaduto il termine di ricezione delle offerte,
esaminerà mediante il Sistema dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica, ove il criterio di valutazione delle offerte sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa o dove comunque sia richiesta qualsivoglia valutazione di documentazione tecnica, successivamente quella economica.
Delle operazioni di gara viene redatto un unico sintetico processo verbale, normalmente generato automaticamente dal Sistema. Delle operazioni di gara rimane inoltre tracciatura nel Sistema in quanto le gare stesse si svolgono telematicamente.
Le procedure di gara espletate tramite il Sistema non richiedono la pubblicità della seduta per l’apertura delle offerte, in quanto lo strumento informatico garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nonché la maggiore sicurezza della “conservazione” dell’integrità delle offerte. Lo strumento telematico di gara ha, infatti, lo scopo di assicurare la tutela della concorrenza, affinché non si determinino (anche successivamente) alterazioni delle offerte possibili disparità di trattamento tra i concorrenti.
Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di particolare complessità tecnica o che per loro stessa natura siano da considerarsi strategici e determinanti per lo svolgimento delle attività esercitate da AQP, anche con riguardo all’importo delle prestazioni stesse (ancorché sotto le soglie comunitarie), per le quali la aggiudicazione sarà effettuata attraverso il criterio della Offerta economicamente più vantaggiosa, sarà nominato un apposito gruppo tecnico di valutazione (Commissione Giudicatrice), composto da funzionari di AQP, in possesso di specifiche competenze tecniche e/o amministrative, che effettuerà l’attività valutativa delle offerte tecniche ed economiche, nonché dei requisiti di ordine speciale dei concorrenti, fermo restando che AQP provvederà a nominare il citato gruppo tecnico di valutazione nel rispetto delle proprie determinazioni aziendali.
Tale gruppo tecnico sarà composto da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, presenti nell’organico aziendale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto. Per lavori, servizi e forniture d’importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alle soglie comunitarie, con esclusione degli affidamenti diretti previsti all’art. 7 del presente Regolamento, se non viene valutata l’opportunità della istituzione del gruppo tecnico di valutazione, la procedura di aggiudicazione sarà basata sul criterio del minor prezzo e pertanto affidata ad apposita commissione (Seggio di Gara), anche interna alla Direzione Procurement di AQP, composta da un numero dispari di componenti.
Le comunicazioni di esclusione dell’appalto saranno pubblicate e rese note tramite il canale di comunicazione telematico previsto all’interno della piattaforma elettronica utilizzato per la gestione della procedura. Tali comunicazioni saranno tempestivamente, e comunque entro 2 giorni lavorativi, inviate ai partecipanti esclusi dalla procedura di gara.
Le comunicazioni di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicate e rese note tramite il canale
di comunicazione telematico previsto all’interno della piattaforma elettronica utilizzato per la gestione della procedura. Tali comunicazioni saranno tempestivamente inviate ai partecipanti esclusi dalla procedura di gara.
Le comunicazioni di ammissione alla gara saranno inviate tramite la piattaforma telematica nel caso di procedura che non preveda lettere di invito di Società qualificate (e cioè nel caso di procedure aperte o ristrette). Sarà utilizzato il canale di comunicazione telematico previsto all’interno della piattaforma elettronica per la gestione della procedura.
In merito alla verifica di anomalia delle offerte, si applicherà quanto indicato nella lettera di invito, anche rispetto alla possibilità di avvalersi dei criteri di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. AQP si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta ovvero al contenuto dell’offerta stessa.
Conclusa la procedura, il Sistema produce in automatico la graduatoria. La chiusura della Gara Elettronica è effettuata automaticamente dal Sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti. La Gara Elettronica potrà essere sospesa per difficoltà di collegamento al sito dipendenti dal malfunzionamento del Sistema.
Quanto all’individuazione dell’aggiudicatario, con riferimento ad entrambi i tipi di procedura e ad entrambi criteri di aggiudicazione, si evidenzia che:
- qualora due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ovvero ottengano lo stesso miglior punteggio complessivo nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario verrà individuato a seguito di un ulteriore fase di rilancio competitivo da esperirsi tra i suddetti concorrenti, salvo diversa prescrizione dei documenti di gara;
- in ogni caso, AQP può sempre aprire un’ulteriore fase di negoziazione con i concorrenti che hanno presentato le migliori offerte al fine di ottenere un assetto di interessi più conveniente;
- in caso di ulteriore parità o diniego di ambedue i concorrenti a presentare un ulteriore ribasso, si procede mediante sorteggio;
- una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara e individuata l’offerta migliore o, nelle ipotesi in cui risulti ammessa, una sola offerta valida, AQP può avviare un’ulteriore trattativa con il vincitore o con l’unico concorrente al fine di ottenere un assetto di interessi più conveniente.
14. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANDE ED ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
Eventuali partecipazioni in forma raggruppata potranno essere assunte dai concorrenti, previo il rispetto di quanto previsto nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara, in fase di partecipazione
conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. b) e c) del Codice, AQP invita a partecipare alle procedure di affidamento sia il consorzio sia le consorziate ciascuno rispettivamente per i propri parametri di qualificazione. Spetta poi ai singoli soggetti (consorzi e consorziate) valutare e decidere la forma di partecipazione tenendo presente i limiti e le condizioni previste dal presente Regolamento e dal Codice.
Nel caso di consorzi stabili le consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto dovranno risultare preventivamente qualificate nell’Albo Fornitori di AQP.
In ogni caso è fatto divieto di eseguire quote dell’appalto anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria qualificazione da parte delle consorziate esecutrici.
In caso di soggetti non raggruppati in forma stabile, AQP, qualora previsto e specificato nella Lettera di invito o nel Bando di Gara può prevedere:
- Che il mandatario dell’eventuale Raggruppamento sia un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- Che l’offerta venga caricata sulla piattaforma telematica dal solo soggetto mandatario del RTI o da un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- Che per tutti soggetti partecipanti in forma raggruppata ed esecutori dell’appalto, realizzino quanto di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dall’ Albo Fornitori in termini di Categorie e Classifiche.
AQP, qualora lo ritenga opportuno può prevedere ed indicare nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara che, in caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma raggruppata, tali soggetti risultino qualificati o abbiano in corso una procedura di qualifica per le categorie merceologiche previste che deve essere conclusa prima della aggiudicazione dell’appalto.
La partecipazione alle gare delle Imprese, con contratti ed accordi formali di reti di impresa secondo il combinato disposto degli artt. 48, c.14 e 45, c.2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 è applicabile – ai sensi dell’art. 114 – ai settori speciali sopra soglia. Nel caso in cui AQP accettasse tale forma di partecipazione per affidamenti sotto soglia, ne darà evidenza e dettaglio delle modalità di partecipazione, nei documenti di gara relativi alla specifica procedura.
Non è ammesso nel presente Regolamento l’affidamento di parte dei lavori utilizzando l’istituto di carattere speciale della cooptazione.
15. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE
La Direzione Procurement, al termine della procedura di gara:
verifica il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’Aggiudicatario;
aggiudica la gara;
comunica gli esiti della gara agli Operatori Economici ammessi in base alla normativa vigente;
cura la sottoscrizione del contratto e l’invio dello stesso e dell’ordine.
Le verifiche documentali e dei requisiti del fornitore affidatario, verranno effettuate dalla Direzione Procurement prima di procedere alla stipula ed invio del contratto/ordine.
Stante la specialità del settore in cui opera AQP, nel caso in cui si dovesse provvedere alla stipula del contratto in assenza dell’intervenuto esito positivo dei controlli, AQP si riserva la facoltà, previa eventuali richieste di successivi chiarimenti e integrazioni, di procedere alla conseguente risoluzione del contratto.
I controlli delle autodichiarazioni avvengono attraverso l’esame dei certificati, di norma richiesti in forma diretta alle competenti pubbliche amministrazioni, attestanti l’esistenza dei requisiti oggetto delle autodichiarazioni medesime, ossia dei seguenti documenti:
il certificato di assenza di procedure fallimentari e concorsuali;
il certificato “C.C.I.A.A.” (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) con dicitura fallimentare (art. 80, comma 5, lett. b);
il certificato di assenza di irrogazione di misure di prevenzione antimafia (art. 80, comma 2);
il certificato di assenza di condanne penali definitive (art. 80, comma 2) e il certificato dei carichi pendenti;
il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 80, comma 5, lett. f);
il certificato di regolarità fiscale (art. 80, comma 4);
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) (art. 80, comma 4);
la certificazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Centro per l’Impiego (art.
80, comma 5, lett. i);
l’attestazione SOA;
il casellario informatico, ove sono contenute le iscrizioni inerenti a false ovvero omesse dichiarazioni o documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione (art. 80, comma 12, e art. 80, comma 5, lett. g) nonché, da prassi, inter alia, le iscrizioni concernenti il divieto di intestazione fiduciaria (art. 80, comma 5, lett. h), le infrazioni accertate in tema di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a), la grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c), l’omessa denuncia in relazione ai reati previsti
e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991 (art. 80, comma 5, lett. l), la sussistenza di una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5).
Il fornitore potrà procedere autonomamente al caricamento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”), allorquando sarà operativa della documentazione necessaria volta a comprovare il possesso dei requisiti auto dichiarati. In tal caso lo comunicherà alla Direzione Procurement di AQP.
Oltre ai requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sempre prima della stipula contrattuale, AQP sarà tenuta a verificare, secondo la disciplina che si preciserà, che il soggetto affidatario non sia soggetto ad infiltrazioni di tipo mafioso, attraverso la verifica diretta presso la Prefettura competente per l’eventuale iscrizione del fornitore alla c.d. white list ovvero attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ed esaminando la c.d. documentazione antimafia, costituita, ex art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”) da:
• comunicazione antimafia
• informativa antimafia.
Tali verifiche verranno poste in essere a meno di disposizioni differenti eventualmente contenute in vigenti Protocolli di Legalità.
Ove la Prefettura competente non dovesse ottemperare nei tempi prescritti dalla Legge al rilascio della comunicazione richiesta, correrà l’obbligo per AQP di recepire dal fornitore, all’atto della stipula del contratto, un’autodichiarazione ex art. 89 del Codice Antimafia con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 67 del Codice Antimafia.
Tale ultima previsione non opera nei casi in cui l’appalto rientri tra quelli cc.dd. “a rischio di infiltrazione mafiosa” ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016 dove l’iscrizione nella white list ai fini de quibus non è volontaria ma obbligatoria.
Ove dovessero rilevarsi criticità, la documentazione emessa dalla Prefettura competente sarà sottoposta a valutazione interna ad AQP, per la relativa analisi e adozione delle decisioni conseguenti.
Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo, dopo l’effettuazione delle suddette verifiche, si procederà alla sottoscrizione del contratto: da tale momento, la gestione del rapporto contrattuale passa in capo all’Unità di Business competente.
In particolare per ciò che attiene all’affidamento di lavori, nel contratto o ordine che formalizza
l’affidamento saranno richiamati e/o allegati gli elaborati di progetto ed il capitolato speciale di appalto nonché i documenti relativi a quanto disposto in materia di sicurezza dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata dalla competente Direzione di Lavori solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi di legge, e comunque sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza
16. ACCORDI QUADRO
AQP ha la facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l’aggiudicazione degli altri contratti di appalto.
Nel casi di specifiche categorie merceologiche con caratteristiche di elevata ripetitività e basso importo unitario, generalmente relativi alla fornitura di materiali “indiretti” (Es. Cancelleria, DPI, Indumenti da Lavoro, Microinformatica, Ferramenta) AQP potrà concludere con uno o più operatori economici gli accordi quadro di cui sopra finalizzati alla creazione di un catalogo elettronico così negoziato.
Gli acquisti effettuati attraverso il catalogo elettronico così generato non costituiranno affidamento diretto.
17. AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE
Per quanto concerne gli affidamenti di basso importo, tutte le Unità di Business di AQP procederanno in autonomia, nella propria sfera di responsabilità, alla scelta del fornitore e agli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.
Si considerano affidamenti di basso importo quelli di importo inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00), che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente (Accordo quadro e/o catalogo elettronico).
In caso di affidamento di basso importo non sarà necessaria la qualificazione del fornitore all’Albo Fornitori al livello di rischio corrispondente alla propria categoria merceologica.
Tale genere di affidamento deve intendersi una tantum, pertanto non si potrà procedere a ripetuti affidamenti di questo tipo allo stesso soggetto; in caso contrario sarà richiesta la qualificazione in Albo Fornitori.
18. CASI DI URGENZA E SOMMA URGENZA
Gli affidamenti di servizi, lavori e forniture effettuati in situazioni di urgenza e/o somma urgenza, saranno gestiti, sempre nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, secondo le modalità di seguito stabilite.
La differenza tra le situazioni di urgenza e di somma urgenza consiste nell’estrema elevatezza dell’urgenza delle circostanze caratterizzanti le seconde: si tratta di circostanze di tale pericolo per l’incolumità pubblica - cioè di minaccia alla vita o all’integrità fisica di un numero indeterminato di persone - da implicare l’immediata esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura per fronteggiarlo e rimuoverlo.
In caso di urgenza, condizione necessaria ed essenziale ai fini della correttezza e della validità del potenziale affidamento, è che il fornitore sia qualificato e/o omologato nell’Albo Fornitori al livello di rischio corrispondente alla propria categoria merceologica. Prima dell’inizio delle prestazioni deve essere stipulato il contratto con l’Operatore Economico e la Direzione Procurement procederà successivamente alle verifiche di rito.
In caso di somma urgenza, nell’ipotesi in cui, per la tipologia di lavori, servizi o forniture necessari non fossero presenti in Albo Operatori Economici qualificati e/o omologati, si potrà procedere ad affidamenti anche ad Operatori Economici non qualificati in Albo Fornitori, a semplice chiamata del RUP, anche in assenza di previa stipula contrattuale. In questi casi, la Direzione Procurement procederà alle formalità ed ai controlli previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Albo Fornitori successivamente all’affidamento.
19. GARANZIE ASSICURATIVE
Ferma restando la facoltà di richiedere ai concorrenti /aggiudicatari il rilascio delle garanzie per la partecipazione alle procedure di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, prima della sottoscrizione del contratto, i fornitori dovranno presentare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi RCT, i cui massimali di volta in volta determinati in dipendenza del valore e delle caratteristiche dell’appalto.
20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Una volta stipulati i contratti od emessi gli ordini di lavoro, servizi e forniture, l’Unità di Business sarà responsabile di verificare costantemente l’esecuzione del contratto, controllandone il corretto adempimento, comunicando tempestivamente alla Direzione Procurement le non conformità rilevate.
Nel corso dell’esecuzione del contratto la Direzione Procurement:
- provvederà a verificare la vigenza e la validità della qualifica del fornitore e dei relativi documenti richiesti per il livello di rischio corrispondente alla categoria merceologica per cui il fornitore è qualificato;
- valuterà i casi in cui alla scadenza del contratto non sia, per diverse ragioni, possibile effettuare gara. Solo ed esclusivamente in tali casi, acclarata la necessità, valuterà l’esistenza dei presupposti per richiedere al fornitore una proroga del contratto, comunque per un massimo di 6 mesi.
Si precisa che sarà cura dell’Unità di Business competente per il contratto effettuare i dovuti controlli sulla validità e vigenza della documentazione ad essi richiesta, operando un controllo su ogni singolo contratto (anche dello stesso fornitore).
21. MODIFICHE CONTRATTUALI, AMPLIAMENTI E PROROGA DEI CONTRATTI
I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei limiti della casistica eventualmente indicata dal contratto stesso o nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.
Qualora, in corso di esecuzione, il valore del contratto si esaurisca, prima della scadenza temporale dello stesso, per cause non previste AQP si riserva la facoltà di incrementare l’importo economico iniziale entro il limite massimo del 30% (50% nei casi di servizi di ingegneria); tale limite potrà essere preventivamente indicato negli atti di gara anche ai fini della determinazione complessiva del valore dell’appalto. Per le varianti che superino tale limite, si dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le procedure previste dal presente Regolamento, fatta salva la possibilità di incrementare tale limite, in casi limitati di imprevista erosione economica e laddove non si possa aspettare il completamento dell’iter di gara.
Viene ammessa in ogni caso la possibilità di estensione temporale dei contratti che, alla data di scadenza, non abbiano raggiunto l’importo previsto contrattualmente.
22. NUOVI PREZZI
Con la sottoscrizione del contratto si intendono accettate da parte dell’appaltatore tutte le condizioni ed i riferimenti in esso riportati, ivi compresa la possibilità di formalizzare nuovi prezzi in corso di esecuzione.
Le variazioni sono rapportate ai prezzi di contratto se da questi ultimi si possano desumere/stabilire criteri oggettivi per la definizione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi sono determinati dal Direttore dei Lavori (ovvero Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in caso di appalti di servizi o forniture) e approvati dal RUP, che comunicherà alla Direzione Procurement i prezzi adottati e approvati.
E’ fatta salva la possibilità di eseguire categorie di lavori o attività non previste o che si debbano
impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, nel qual caso si provvede alla formazione di nuovi prezzi attraverso le seguenti modalità:
- Desumendoli dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo (specifiche tecniche, capitolato etc..)
- Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto
- Quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi e/o verifiche di mercato o mediante l’utilizzo di prezziari Regionali o Nazionali
I prezzi approvati dal RUP, qualora comportassero incremento del Quadro Economico, dovranno essere autorizzati dal Direttore del settore competente.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta di cui alla procedura di riferimento, ovvero sulla scorta di pattuizione tra le parti. Qualora l’appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, AQP può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
I nuovi prezzi non devono comportare complessivamente un aumento rispetto all’importo di contratto che ecceda la percentuale indicata nel precedente articolo 21.
23. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E NUOVO APPALTO
Nel caso si verificasse una inadempienza contrattuale a seguito di negligenza dell’appaltatore ovvero nel caso in cui sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a rispettare i termini contrattuali, o nel caso di recesso dal contratto o di interruzione dell’esecuzione da parte dell’appaltatore stesso, AQP previa risoluzione del contratto in danno dell’esecutore ed applicazione delle penali contrattualmente previste, si riserva la facoltà di procedere ad appaltare le attività non ancora eseguite, interpellando progressivamente a seconda dei risultati della graduatoria di aggiudicazione, i concorrenti che seguono nella originaria graduatoria di gara, e ciò al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni non eseguite dall’aggiudicatario.
In ogni caso l’affidamento del nuovo contratto avverrà previa negoziazione delle condizioni proposte in sede di offerta.
24. SUBAPPALTO DI LAVORI E SERVIZI
I casi di subappalto di lavori, servizi e forniture saranno disciplinati secondo quanto disposto nell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
E’ espressamente vietato il subappalto di forniture pure e/o di materiale omologato.
Il subappalto può essere autorizzato a condizione che il Fornitore abbia indicato la necessità di farvi ricorso nel corso della gara specificando le parti di lavoro, servizio e forniture che intende subappaltare.
Ai sensi di quanto sopra, ogni Contratto stipulato da AQP con un Fornitore che ha indicato un subappalto, dovrà espressamente prevedere anche l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 105 del Codice in ordine ai pagamenti da effettuarsi direttamente al Subappaltatore.
La Direzione Procurement:
• effettuerà tutte le verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al subappaltatore nonché le ulteriori verifiche prescritte dalla legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari compreso l’inserimento in ogni contratto di subappalto o di subfornitura, della clausola che impone al subappaltatore o al subfornitore o subcontraente di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari;
• verificherà che sia inserita, a pena di nullità, in ogni contratto di subappalto o di subfornitura, una clausola contenente l’esplicita indicazione che il ribasso eventualmente applicato ai prezzi oggetto dell’attività subappaltata non è superiore al 20% dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto principale;
• verificherà che il subappalto non superi la percentuale dell’importo complessivo del contratto per servizi e forniture e della quota parte subappaltabile in relazione ai lavori, prevista dalla legge.
• verificherà che il subappaltatore non abbia partecipato alla gara.
Ove tali verifiche abbiano dato esito positivo, il subappalto verrà autorizzato.
Il Fornitore depositerà il contratto di subappalto presso la Direzione Procurement unitamente alla richiesta di subappalto almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. cit., o la mancanza dei requisiti previsti dal Codice ovvero la mancata iscrizione, quando obbligatorio, nelle white list dell’operatore interessato.
Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, qualora l’affidatario non comunichi alla Direzione Procurement il subappalto o proceda all’utilizzo del subappaltatore prima dell’autorizzazione della Direzione Procurement, quest’ultimo si riserva il diritto di sospendere l’affidatario dall’Albo Fornitori o, nei casi ritenuti più gravi, valuterà la sua cancellazione dall’albo medesimo e la risoluzione dei contratti in essere.
Fatta salva la disciplina del subappalto che precede, AQP si riserva la facoltà non consentire il ricorso al subappalto.
25. AVVALIMENTO
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà realizzarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà dichiarare la volontà di avvalersi di tale istituto, rilasciando apposita dichiarazione contestualmente all’offerta.
L’operatore economico dimostra che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
La Direzione Procurement verifica se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice.
La Direzione Procurement impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. In relazione a ciascun affidamento la Direzione Procurement esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
26. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
All’avvio delle procedure di acquisto normate dal Codice dei Contratti, dovrà essere acquisito il Codice Identificativo della Gara (“CIG o SMART CIG”) e corrisposto, se ne ricorrono i presupposti, il relativo contributo ANAC.
Ai sensi della L. n. 136/2010 saranno soggetti all’obbligo di tracciabilità:
• i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ancorché oggetto di affidamento diretto;
• i contratti di subappalto e subfornitura.
Qualora ne ricorrano i presupposti normativi la Direzione Procurement dovrà:
• richiedere l’esistenza di un conto corrente dedicato, ove dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti oltre che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;
• inserire il il Codice Identificativo della Gara (“CIG”) - (o lo Smart CIG per le tipologie contrattuali sotto i 40.000 (quarantamila/00) Euro) in ogni strumento di pagamento al fine di tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera;
• inserire il Codice Unico di Progetto (“CUP”), se ricorrono i presupposti per la sua richiesta, negli strumenti di pagamento al fine di monitorare le risorse relative ai progetti pubblici di investimento, ossia in relazione ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data;
• inserire, a pena di nullità, in ogni contratto una clausola di adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari;
• verificare che sia inserita, a pena di nullità, in ogni contratto di subappalto o di subfornitura, una clausola che imponga al subappaltatore o al subfornitore o subcontraente di adempiere ai medesimi obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari.
• in ottemperanza all’art. 1, comma 32, parte seconda, della Legge n. 190/2012 e alla Direttiva AVCP (ora ANAC) 22 maggio 2013, n. 26, AQP, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicherà un documento in formato XML, della cui pubblicazione sarà preventivamente informata l’ANAC, ove comunicherà, inter alia, tutti i CIG delle gare effettuate, il valore degli appalti aggiudicati e il nome dell’aggiudicatario.
27. CODICE ETICO, CONFLITTO DI INTERESSI E “MODELLO 231”
All’atto della qualifica nell’Albo Fornitori gli operatori economici sono informati dell’applicazione del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico aziendale, dichiarando la conformità del proprio operato a tale documentazione.
In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture il Fornitore dovrà accettarne nuovamente i contenuti, comprese le conseguenze in caso di violazione degli obblighi che ne derivano.
Le sanzioni adottate in caso di violazione del Modello 231 saranno proporzionate alla violazione.
28. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
AQP pubblicherà sul proprio sito web aziendale sia il Regolamento Albo Fornitori sia il presente Regolamento. AQP si riserva il diritto di modificare il Regolamento e i suoi allegati a seguito o in aderenza a mutate esigenze aziendali. Le modifiche saranno valide dal momento della loro pubblicazione.
Ai fini della Trasparenza restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dal D. Lgs. 14 Marzo 2013 n.33 nonché dal PTPCT vigente e disponibile sul sito istituzionale di AQP.
29. TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) ed al Dlgs 101/18 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale Dlgs 196/2003 (Codice Privacy) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”, AQP e tutte le società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in qualità di Titolari del trattamento dei dati forniti, informano che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da garantirne la loro sicurezza. L’informativa privacy fornitori estesa è disponibile sul sito aziendale nell’Area dedicata ai Fornitori.
30. REVISIONE DELLE SOGLIE COMUNITARIE
I valori relativi alle soglie comunitarie richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati, senza necessità di ulteriore determinazione da parte di AQP, in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall’art. 35, comma 3 del Codice
31. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in materia di efficacia, interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
32. NORME FINALI
AQP si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento ad imprese che pongano in essere comportamenti non etici ai sensi di legge e del Regolamento Albo Fornitori, che le Imprese devono accettare formalmente per essere inserite nell’Albo.
AQP si riserva inoltre la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di precedenti commesse, così come riportato nel Regolamento Albo Fornitori.