SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA COMUNE DI LATINA
E
AZIENDA SPECIALE PER I BENI COMUNI DI LATINA
L'anno , addì del mese di , alle ore in Latina nella Casa Comunale avanti a me Avv. Rosa Iovinella, Segretario Generale del Comune di Latina, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Sigg.:
1) Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, n.q. di Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Latina, giusto decreto di conferimento prot. n. 150857 del 7/11/2017, nato a Latina, il 28/04/1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Latina, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Latina - Cod. Fisc. 00097020598 di seguito nel presente atto denominato anche "Ente".
2) Dott. Arch. Xxxxxxxx De Stefano, nato Reggio Calabria, residente Xxxxxxxx (XX) xxx Xxx Xx Xxxx 000, C.F DSTDTR51C28H224G, nelle sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina (di seguito denominata anche “ABC” e “Azienda”), con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0 x Xxxxxx, X. XXX 00000000000
Premesso che:
1. Il Comune di Latina, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 dell’8/08/2017, ha approvato la costituzione di un’Azienda Speciale. Con la medesima deliberazione sono stati approvati anche lo statuto, l’atto costitutivo, la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e la variazione di bilancio per l’anno 2017 relativa al capitale di dotazione.
2. Con rogito del Notaio Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Rep. 77664 del 2/10/2017 il Sindaco di Latina ha sottoscritto l’atto costitutivo dell’Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina.
3. L’Azienda è stata costituita ai sensi dell’art. 114 del TUEL (D.L. 267/2000) che definisce la natura giuridica dell’Azienda speciale come “ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale”. L’oggetto dell’attività aziendale consiste nella raccolta dei rifiuti urbani, in tutti i servizi di igiene urbana ed ambientale sul territorio comunale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata attraverso il sistema “porta a porta”, oltre a tutti quegli altri servizi che il Comune di Latina intenderà far svolgere in futuro all’Azienda stessa.
4. Con avviso pubblico dell’11/08/2017, prot. N. 108061, emanato ai sensi dell’art. 6 dello statuto dell’Azienda, è stato dato inizio al procedimento teso alla selezione dei componenti, di nomina sindacale, del Consiglio di Amministrazione (CdA).
5. Con Decreto sindacale prot. n. 125340 del 21/09/2017, il Sindaco di Latina ha nominato come Presidente del CdA il Dott. Arch. Xxxxxxxx De Stefano e Consiglieri la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
6. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 70 dell’8/8/2017 è stata approvata anche la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)” nella quale sono state indicate le modalità dello svolgimento del servizio, oltre alla quantificazione dei costi e dei ricavi in capo all’Azienda.
7. Ai sensi dell’art. 114 comma 8) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i rapporti fra il Comune e l’Azienda devono essere regolati da un Piano Programma contenente un Contratto di Servizio.
8. Il presente Contratto di Servizio (di seguito denominato anche “Contratto”) ha lo scopo di regolamentare la gestione dei servizi fissando gli obblighi reciproci tra Comune e ABC al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti e l’autonomia gestionale dell’Azienda.
9. Il Comune di Latina e l’Azienda intendono, attraverso il presente Contratto, disciplinare i servizi di igiene urbana ed ambientale affidati all’Azienda stessa. L’eventuale affidamento di altri tipi di servizi (a mero titolo di esempio, la manutenzione del verde pubblico e la gestione dei Beni Comuni di proprietà comunale), comporterà l’adeguamento e l’integrazione del presente Contratto.
10. La definizione di Ambiente richiamata nel presente Contratto si rifà alle politiche di settore promosse dall’Unione Europea e segnatamente ai documenti comunitari sull’Economia Circolare, alla definizione espressa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana riguardo alla tutela della salute. In tale quadro il servizio di igiene ambientale, inteso come tutela degli habitat sia urbani che naturali e del risparmio di risorse limitate, deve essere inteso come uno dei fattori essenziali per uno sviluppo economico sostenibile e per la tutela della salute umana.
11. I comparenti da me personalmente identificati cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente Contratto.
Tutto ciò premesso ed a valere, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del Contratto
Il Contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dei servizi di igiene dell’ambiente e del territorio comunale, nell’accezione di servizi per la realizzazione e la garanzia di assicurare l’habitat ambientale e il decoro complessivo del territorio comunale.
1. In particolare il Comune affida all’Azienda i seguenti servizi:
a) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti urbani, mediante raccolta su tutto il territorio del Comune, che prevede l’asportazione dei rifiuti dai vari contenitori stradali, condominiali e domestici e/o dal luogo pubblico ove sono depositati;
b) La raccolta ed il trasporto al sito di recupero dei rifiuti in forma differenziata, sia mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio del Comune, che prevede l’asportazione dei rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo pubblico ove sono depositati, sia mediante la gestione di apposite piattaforme attrezzate ovvero con l’attivazione e la gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, attraverso apposite deleghe formali conferite dal Comune nei rapporti con i consorzi di filiera. A tale scopo il Comune conferisce all’Azienda delega espressa per i rapporti di filiera sia facenti capo a CONAI che a quelli che si costituiranno per la gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche);
c) La raccolta (anche tramite un servizio a domicilio da effettuarsi a livello stradale), il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, ivi compresi i RAEE;
d) La raccolta ed il trasporto al sito di recupero o smaltimento dei rifiuti abusivamente scaricati sul territorio, per un numero massimo di n. 12 interventi annuali;
e) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali (Latina e Latina Scalo) e del mercato annonario (sia nella collocazione attuale che in altre strutture future), nonché la pulizia settimanale e la disinfestazione/derattizzazione mensile delle aree interessate dalle attività di commercio ambulante;
f) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei materiali di risulta di sfalci, potature di piante e la pulizia di giardini, orti e siepi di proprietà pubblica;
g) Lo svuotamento e la manutenzione dei cestini porta rifiuti delle strade pubbliche e delle aree pubbliche a verde attrezzato la cui manutenzione non sia stata affidata ad altri;
h) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori così come previsto nella “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)” approvata con la delibera del Consiglio Comunale di Latina n. 70 dell’8/8/2017;
i) La manutenzione e la riparazione dei contenitori per RSU e RRDD e dei cestini porta rifiuti, nonché delle attrezzature connesse;
j) La pulizia e lo spazzamento delle strade, piazze e spazi pubblici e delle bocche di lupo, delle caditoie e dei pozzetti stradali afferenti all’attività di spazzamento stradale, nonché il ritiro dei rifiuti provenienti da tali operazioni ed il trasporto al sito di smaltimento, oltre alle operazioni di pulizia;
k) Il lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche;
l) Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute su suolo pubblico;
m) La fornitura all’Amministrazione comunale delle informazioni necessarie ed utili per la redazione del bilancio ambientale;
n) Ogni altro servizio previsto nello statuto dell’Azienda.
2. L’Azienda è tenuta alla promozione, gestione ed esecuzione dei servizi precedentemente individuati e definiti, sull’intero territorio comunale.
3. Le modalità tecniche di esecuzione per i servizi sopra elencati sono contenuti del Capitolato Speciale che, unitamente al presente Contratto di Servizio, compongono il Piano Programma dell’Azienda, definito “Piano Industriale partecipato” ai sensi dell’art. 30 dello statuto.
Art. 2 – Affidamento di altri servizi di igiene urbana ed ambientale
1. Il Comune di Latina individua con il presente articolo ulteriori servizi, afferenti l’igiene urbana ed ambientale, da affidare all’Azienda, dando atto che gli stessi sono peraltro già compresi nell’oggetto statutario dell’Azienda, approvato con deliberazioni di C.C. n. 70 dell’8/08/2017.
2. I servizi che il Comune di Latina potrà affidare all’Azienda sono (in maniera indicativa e non esaustiva):
• Previe autorizzazioni acquisite dalle autorità competenti, la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, compreso l’amianto e gli interventi di pulizia e riqualificazione di aree, anche private, su mandato del Comune;
• Il lavaggio e pulizia dei monumenti, delle fontane e delle pavimentazioni di pregio di uso pubblico non affidate precedentemente ad altri soggetti;
• La realizzazione di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie in luoghi pubblici di proprietà del Comune di Latina e/o di altri enti che ne facciano richiesta (Consorzio di Bonifica, Provincia, Regione, etc.);
• La pulizia delle spiagge ricadenti nel territorio comunale non soggette a concessione demaniale;
• La de-affissione dei manifesti abusivi e la loro rimozione;
• L’esecuzione in danno delle ordinanze in materia di igiene ambientale e di sanità pubblica;
• La progettazione, realizzazione e gestione di centri di trasferimento e/o di trasbordo dei rifiuti, compreso il trasporto agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento e la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, compreso il trasporto di rifiuti e/o di residui di lavorazioni e trasformazioni dei rifiuti;
• Ogni altra attività deliberata di volta in volta dai competenti organi comunali, che entrerà a far parte di appositi separati contratti di servizio inerenti gli oggetti specifici delle prestazioni dedotte negli stessi, secondo il principio dell’affidamento diretto, cosiddetto “in house”, per tutti i servizi rientranti a far parte dell’oggetto statutario dell’azienda;
• Ogni altro servizio straordinario disposto dal Sindaco del Comune, in occasione di particolari circostanze (fiere, sagre, ricorrenze, feste patronali, manifestazioni e i mercati stagionali non compresi al punto e.) per i quali l’azienda dovrà impegnarsi con strumenti e materiali idonei a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, di mutamenti della normativa, di avvenimenti di eccezionale importanza o nel caso di pubblica calamità;
• La collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione e fornitura di servizi atti ad organizzare e gestire interventi di protezione civile nell’ambito del Comune di Latina.
3. Gli affidamenti dei servizi di cui al precedente comma avverranno con successivi atti da adottare da parte dei competenti organi comunali, previa definizione dei reciproci adempimenti ed in particolare della data di inizio di ogni
singolo affidamento, delle caratteristiche tecniche dei servizi e dei relativi corrispettivi dovuti dal Comune di Latina all’Azienda. Tali reciproci adempimenti dovranno risultare in specifici disciplinari tecnici, uno per ogni servizio, da approvare da parte dei competenti organi comunali.
Art. 3 - Durata del contratto
1. L’affidamento dei servizi indicati nel precedente articolo 1 ha durata di anni 15, salvo revoca deliberata dal Consiglio Comunale di Latina e saranno garantiti dal giorno 01/01/2018.
2. I servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2 saranno regolati nella loro durata da appositi disciplinari tecnici che, una volta approvati dai competenti organi del Comune di Latina, verranno integrati nel presente Contratto di Servizio.
Art. 4 – Caratteri dell’affidamento
1. Tutti i servizi contemplati dal presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.04.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” ed ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. I sopra citati servizi non possono essere sospesi né abbandonati dall’Azienda.
3. In casi eccezionali di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi, il Comune potrà sostituirsi in danno all’Azienda per l’esecuzione di ufficio, anche servendosi del personale e delle attrezzature dell’Azienda ed addebitandole l’eventuale maggior onere sostenuto. In tal caso il Comune potrà procedere alla rimozione degli organi dell’Azienda e denunciare alla Corte dei Conti i responsabili degli eventuali danni cagionati all’Ente.
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Azienda si impegna al rispetto delle norme previste per l’esercizio dei diritti dei lavoratori nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
5. Nell’espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, l’Azienda ha l’obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti di ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore, che promulgati dopo la firma del Contratto.
Art. 5 – Obblighi dell’Azienda
1. L’Azienda predispone per l'Amministrazione Comunale le sezioni anagrafica, rifiuti e costi e ricavi del M.U.D. secondo i criteri previsti dal D.Lgs 152 del 03/04/2006 e dalla Legge 70 del 25/01/1994.
2. L’Azienda si impegna ad incrementare e mantenere in piena efficienza, gli impianti e le attrezzature aziendali, affinché essi siano idonei e tecnologicamente adeguati a garantire il regolare svolgimento dei servizi.
3. L’Azienda si obbliga a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Sono a carico dell’Azienda:
a) Le spese, imposte, diritti, ecc. nessuno escluso o eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, alla sua eventuale registrazione e quelle relative agli atti contabili ed amministrativi;
b) L’assunzione dell’idonea mano d’opera, che dovrà essere retribuita in base alle norme vigenti in materia ed a quelle che venissero successivamente emanate, con applicazione del CCNL di comparto per le Aziende Pubbliche di Igiene Urbana;
c) I contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai regolamenti relativamente alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti;
d) Le spese di acquisto e di lavaggio del vestiario per il personale;
e) Tutti gli oneri per l’acquisizione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, attrezzature, materiale di consumo, ricambi, servizi, e tutto quanto altro occorra per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi;
f) L’assicurazione per danni e responsabilità civile dell’Azienda verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T.-R.C.O.);
5. Per l’espletamento dei servizi l’Azienda si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.
6. L’Azienda si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande;
7. L’Azienda si impegna a sperimentare cicli di raccolta diversificata tra utenze domestiche e non domestiche;
8. Nell’ottica di dare attuazione a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 circa il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l’Azienda effettuerà prioritariamente la raccolta dei rifiuti con la modalità cosiddetta “porta a porta”, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, con la possibilità di proporre misure organizzative diverse a condizione che garantiscano quanto meno i medesimi risultati;
9. L’Azienda si impegna ad adottare nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il termine di due anni dalla data stabilita di inizio del servizio, un’organizzazione di raccolta dei rifiuti che consenta l’applicazione della tariffa puntuale alle utenze
10. Al fine di procedere con una corretta programmazione del progetto per l’estensione all’intero territorio comunale del servizio di raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”, entro 180 giorni dalla data stabilita di inizio del servizio, l’Azienda si impegna ad avviare una campagna informativa rivolta alla cittadinanza e ai titolari delle attività presenti nelle zone interessate dall’estensione del servizio sopra specificato. Tale campagna informativa dovrà prevedere, secondo tempi e modalità da concordare con l’Amministrazione comunale, la pubblicazione di manifesti, locandine, comunicati stampa riguardanti il servizio in progetto e gli incontri pubblici necessari, nell’ambito dei quali verranno spiegate nel dettaglio ai presenti le modalità di esecuzione del servizio progettato;
11. L’Azienda si impegna ad informare tempestivamente il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere e/o modificare la regolarità del servizio.
Art. 6 – Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna nei confronti dell’Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell’Azienda;
b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
c) il supporto all’Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.
2. Ad assicurare all’azienda la copertura degli eventuali costi sociali di cui al comma 6 dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 7 – Qualità dei servizi
1. La gestione tecnico-organizzativa dei servizi di cui all’art. 1) seguirà i criteri e le specifiche previste nel Capitolato Speciale, che, unitamente al presente Contratto di Servizio, comporranno il Piano Programma.
2. L’Azienda ha l’obbligo di concordare preventivamente con il Comune ogni eventuale modifica dell’organizzazione del Servizio e del Capitolato Speciale.
3. Sentito il Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 38 dello Statuto dell’Azienda, il Capitolato Speciale dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni 2 (due) anni, ovvero ogniqualvolta ne ricorra la necessità e/o l’opportunità, ravvisate e verificate dalle parti, in relazione a sostanziali modifiche da apportare ai servizi da erogare alla cittadinanza.
Art. 8 – Informazione e cooperazione
1. L’Azienda si impegna a comunicare al Comune tutte le informazioni previste dallo Statuto relative a:
a) Il programma degli investimenti;
b) Il bilancio di previsione o budget;
c) Il bilancio pluriennale con valenza triennale;
d) Il bilancio di esercizio.
2. L’Azienda si impegna ad istituire forme di controllo della gestione finalizzate al controllo finanziario, economico e di produttività, idonee al raggiungimento degli obiettivi.
3. L’Azienda provvederà a segnalare ai competenti uffici del Comune quelle circostanze o fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi.
4. L’Azienda provvederà a fornire semestralmente ai competenti uffici del Comune un rapporto nel quale saranno riassunti i servizi svolti nel periodo di riferimento ed evidenziati i servizi non svolti con le relative motivazioni e messi in evidenza i trend delle performance aziendali e delle percentuali raggiunte di raccolta differenziata.
5. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte dell’Azienda, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. L’obbligo di cooperazione di cui al precedente comma si traduce in particolare:
a) Nell’agevolare ogni intervento dell’Azienda per l’esecuzione di impianti ed interventi finalizzati all’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del presente Contratto;
b) Nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune;
c) Nel dare collaborazione tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi.
Art. 9 – Vigilanza e controllo
1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall’Azienda, nell’ambito del presente Contratto, nelle forme che riterrà più opportune.
2. Al fine di ottemperare a quanto sopra il Comune, oltre ad effettuare controlli a campione sui servizi erogati dall’Azienda, potrà avvalersi del rapporto periodico di cui al precedente art. 8 comma 4.
3. Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione sugli automezzi, attrezzature, locali, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia.
4. L’Azienda presterà al Comune tutta la collaborazione necessaria per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo.
5. Il mancato rispetto dei servizi e dei tempi previsti dal presente contratto di servizi costituirà grave inadempimento dell’Azienda e, nei casi più gravi, motivo di rimozione dei suoi organi di vertice.
Art. 10 – Rapporti economici e finanziari
1. Il corrispettivo annuo dovuto all’Azienda dal Comune di Latina per i servizi di cui all’art. 1) è stabilito in € 14.845.826,00 (quattordicimilioniottocentoquarantacinqueottocentoventisei/00) + IVA di legge. Del corrispettivo non fanno parte i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati derivanti da raccolta differenziata. Nel mese di gennaio, relativamente al solo anno 2018, verrà anticipato il canone per il primo quadrimestre, nella misura dell’80%.
2. Eventuali variazioni di detto corrispettivo dovranno essere concordate tra le parti e risultare da modifiche apportate alla qualità dei servizi svolti, risultanti da preventivi emendamenti ed integrazioni apportate al Capitolato Speciale ai sensi del precedente art. 7.
3. Eventuali variazioni del corrispettivo effettivamente erogato all’Azienda nel corso dell’anno potranno derivare da modifiche apportate alla quantità dei servizi svolti rispetto a quella prevista nel Capitolato Speciale. In questo caso i maggiori servizi dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Comunali ed i relativi costi preventivamente concordati con gli stessi Servizi Comunali.
4. Il corrispettivo è corrisposto dal Comune all’Azienda in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura con allegata la descrizione e la rendicontazione dei servizi effettivamente erogati nel periodo di riferimento.
5. Il corrispettivo si intende calcolato e rapportato in base ai servizi erogati dall’Azienda secondo le modalità stabilite nei disciplinari allegati per i servizi di cui all’art. 1 e nei disciplinari tecnici, successivamente approvati, per i servizi di cui all’art. 2.
Art. 11 – Condizioni particolari
1. Il corrispettivo annuale per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 è pari a quanto previsto nel bilancio del Comune nei capitoli di spesa indicati nell’atto deliberativo di approvazione del presente Contratto di Servizio, fatti salvi gli obblighi previsti dal vigente statuto dell’Azienda speciale a carico dell’Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, l’Azienda deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ivi previsti.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Azienda, quale affidataria della gestione, predisporrà e presenterà al Comune tutti i dati e le informazioni che consentano all’ente di predisporre in tempo utile il Piano Economico Finanziario, ai fini dell’applicazione della tariffa alle utenze.
3. L’Azienda prende atto che la proposta di Legge Regionale del Lazio attualmente in discussione in Commissione Ambiente, prevede la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che, relativamente alla Provincia di Latina, coincide con i territori dei Comuni della stessa Provincia e che la costituzione dell’ATO – Latina è finalizzata al superamento della frammentazione delle gestioni. L’Azienda prende altresì atto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le Comunità di Ambito surroghino i Comuni nelle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti e che le stesse procedano alla individuazione di un unico gestore per l’esercizio del ciclo dei rifiuti, pur prevedendo una fase transitoria in cui i Comuni continuino ad esercitare in privativa la gestione dei rifiuti urbani fino all’inizio dell’attività del gestore unico del servizio integrato. L’Azienda concorda conseguentemente di rimettersi alle decisioni che verranno adottate dalle superiori Autorità, titolari delle competenze in materia, anche se discordanti con quanto previsto dal presente Contratto di Servizio, senza aver nulla a pretendere in proposito dal Comune di Latina. A tale riguardo le norme contrattuali del presente Contratto di Servizio che siano incompatibili con eventuali disposizioni di legge che sopravvengano o con successive decisioni adottate dalla competente Autorità di Ambito sono soggette a risoluzione, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di Latina di far valere i propri diritti per i beni che costituiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda.
Art. 12 – Servizi accessori, integrativi e complementari
1. L’Azienda è autorizzata ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone per la realizzazione di servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cui all’articolo 1 del presente Contratto rivolti a terzi, purché ciò non pregiudichi in alcun modo gli utenti dei servizi principali e siano compatibili con l’oggetto statutario.
2. I prezzi di erogazione dei suddetti servizi accessori, integrativi e complementari saranno determinati liberamente dall’Azienda, nel rispetto del generale principio di economicità.
Art. 13 – Responsabilità
1. L’Azienda mantiene indenne e sollevato il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente che indirettamente.
Art. 14 – Risoluzione delle controversie
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Latina.
Art. 15 – Allegati, Rinvio
1. Si allega al presente Contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale d’appalto;
2. Resta inteso che in caso di contrasto eventuale tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato speciale e/o del Piano Programma (di cui il presente Contratto è parte integrante), relative, a mero titolo esemplificativo, alle modalità di svolgimento e di esecuzione del servizio stesso (tempi, luoghi, orari, etc), al quantitativo e alla qualità dei materiali raccolti (attrezzature, mezzi, etc) da utilizzare nell’espletamento del servizio, dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all’Ente.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente Contratto e negli allegati, si rimanda alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al regolamento comunale inerente i servizi oggetto del presente Contratto.
Questo atto consta fin qui, oltre questa, di n… ( ) intere facciate.
Letto, approvato e sottoscritto Latina,….. lì…….
Il Comune di Latina Azienda per i Beni Comuni di Latina
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