CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
PER I PRIVATI E LE FAMIGLIE
Il presente fascicolo informativo contiene la Nota Informativa comprensiva di glossario, le condizioni generali di assicurazione e l’Informativa Privacy e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
DIFENDE I TUOI DIRITTI
famiglia
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ARTICOLI 1-10 | Pag. 3 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE | ARTICOLI 11-27 | Pag. 4 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE | ARTICOLI 28-29 | Pag. 11 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | ARTICOLI 30-33 | Pag. 11 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSISTENZA E LE RELATIVE PRESTAZIONI | ARTICOLI 34-35 | Pag. 12 |
DOCUMENTO AGGIORNATO A LUGLIO 2014
Modello CA 2010/DF - 2.000 - 03/16
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D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
DIFENDE I TUOI DIRITTI
SCHEMA DELLE GARANZIE
SEZIONE ASSICURATA DESCRIZIONE DELLE GARANZIE IN COPERTURA
DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE (articolo 12) | VERTENZE PER RECUPERO DANNI SUBITI A PERSONE O A COSE |
DIFESA PER DANNI PROVOCATI A TERZI | |
CONTROVERSIE CONTRATTUALI | |
DIFESA PENALE PER REATI COLPOSI/CONTRAVVENZIONI E DOLOSI (SALVO ASSOLUZIONE) | |
OPPOSIZIONE CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (articolo 13) | VERTENZE PER RECUPERO DANNI SUBITI ALL’IMMOBILE E AL SUO CONTENUTO |
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LOCAZIONE, AL DIRITTO DI PROPRIETÀ E AD ALTRI DIRITTI REALI | |
CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE | |
DIFESA PENALE PER REATI COLPOSI/CONTRAVVENZIONI E DOLOSI (SALVO ASSOLUZIONE) | |
OPPOSIZIONE CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
INVIO DI UN FABBRO, ELETTRICISTA, IDRAULICO ART. 34 | |
DIFESA FISCALE (articolo 14) | RICORSO IN TEMA DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI PERSONE FISICHE |
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (articolo 15) | ASSISTENZA LEGALE PER ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (ES. SEPARAZIONE CONSENSUALE, ISTANZA DI INTERDIZIONE…) |
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (articolo 24) | SERVIZIO PRESTATO DIRETTAMENTE DAI NOSTRI LEGALI ESPERTI, CON AMPLIAMENTO DELLE MATERIE DI CONSULENZA |
DIFESA SECONDE CASE (articolo 16) | CONTROVERSIE RELATIVE A OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA, O RELATIVE A EVENTUALI VIZI OCCULTI |
DIFESA SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE ART. 17 | |
DIFESA LAVORO DIPENDENTE (articolo 18) | CONTROVERSIE NASCENTI DAL CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE SIA CON PRIVATI CHE CON ENTI PUBBLICI (ES. INPS, INAIL) |
CONTROVERSIE RELATIVE A DANNI EXTRACONTRATTUALI SUBITI | |
DIFESA PENALE PER REATI COLPOSI/CONTRAVVENZIONI E DOLOSI (SALVO ASSOLUZIONE) | |
OPPOSIZIONE CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
INDENNITÀ PARI A TRE MENSILITÀ IN CASO DI PERDITA OCCUPAZIONE | |
PROFESSIONE MEDICO DIPENDENTE ART.19 | |
DIFESA AL VOLANTE (articolo 20) | CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA |
SOCCORSO STRADALE E AUTO SOSTITUTIVA ART. 35 |
SEZIONE SEMPRE OPERANTE
SEZIONE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA ESTENSIONE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
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DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2
PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all’Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 3
ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 4
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
ARTICOLO 5
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 6
ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE , DELLE EVENTUALI INDENNITÀ E DEL PREMIO
Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all’aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; mancando l’accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
ARTICOLO 7
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società
stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ..
ARTICOLO 8
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l’Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 9
TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 10
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 11
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ARTICOLO 12
SEZIONE DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE
SEMPRE OPERANTE
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della loro vita privata e di relazione.
Tale tutela si sostanzia nella:
SEDE CIVILE
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ.. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
Le Persone Assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale. Tra le controversie di natura contrattuale sono comprese, a titolo esemplificativo:
- le controversie con le Compagnie di assicurazione e gli Istituti di credito;
- le controversie relative all’acquisto di beni; sono compresi gli acquisti effettuati a distanza (on line, via telefono, per corrispondenza);
- le controversie in relazione ad acquisti di vacanze ‘tutto compreso’, viaggi e/o soggiorni;
- le controversie relative a utenze quali telefonia, fissa o mobile, gas, acqua ed altre di tipo domestico;
SEDE PENALE
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 25 - Esclusioni;
SEDE AMMINISTRATIVA
f) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Si precisa che la suddetta garanzia opera a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 25 Esclusioni.
Le garanzie di cui alla presente Sezione, operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclomotoristi, ciclisti, pedoni o trasportati su qualunque mezzo.
Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a €euro 200.
ARTICOLO 13
SEZIONE DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
SEMPRE OPERANTE
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della proprietà, godimento e conduzione dell’abitazione indicata in polizza, che costituisce la residenza del nucleo familiare, come risultante dal Certificato di Residenza.
Tale tutela si sostanzia nella:
SEDE CIVILE
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall’Assicurato;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o con altri Condomini;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative alla vendita dell’abitazione;
SEDE PENALE
e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
f) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 25- Esclusioni;
SEDE AMMINISTRATIVA
g) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si precisa che la suddetta garanzia opera a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 25 Esclusioni.
Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200.
ARTICOLO 14
SEZIONE DIFESA FISCALE SEMPRE OPERANTE
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.
In particolare la garanzia opera per l’assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall’Art. 12 del D.Lgs. 546/92 e successive modifiche, necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.
La garanzie prevista dalla presente Sezione, opera per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 1.000.
ARTICOLO 15
SEZIONE ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE SEMPRE OPERANTE
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione.
Tale tutela si sostanzia nella:
a) Assistenza legale alle Persone Assicurate in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti;
b) Assistenza legale alle Persone Assicurate in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
c) Assistenza legale alle Persone Assicurate in caso di ricorso per l’istituzione di un Amministratore di Sostegno oppure di revoca di tale provvedimento (artt. 407 e 413 Cod. Civ.) a favore di un parente o di un congiunto;
d) Assistenza legale alle Persone Assicurate in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto.
Si precisa che le garanzie di cui alla presente Sezione valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto.
ARTICOLO 16
SEZIONE DIFESA SECONDE CASE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
Le garanzie descritte alla Sezione DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (Articolo 13) vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, goduti o condotti dalle Persone Assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente all’acquisto/vendita. Si precisa che le garanzie di cui alla presente Sezione valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto. Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200.
ARTICOLO 17
ESTENSIONE DI GARANZIA: DIFESA SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
Nel caso di immobili locati ad uso abitativo a terzi, le garanzie descritte alla Sezione DIFESA SECONDE CASE (Articolo 16) operano a condizione che in polizza siano stati indicati gli esatti indirizzi di tali immobili e per ciascuno di essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio. In tal caso la garanzia viene estesa anche alla:
a) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui l’immobile e/o il suo contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito dell’inquilino;
b) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano esercitare azione di sfratto per morosità nei confronti dell’inquilino, ivi compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.
Si precisa che le garanzie di cui alla presente Sezione valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200.
ARTICOLO 18
SEZIONE DIFESA LAVORO DIPENDENTE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, relativamente all’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato da loro svolto.
Tale tutela si sostanzia nella:
SEDE CIVILE
a) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro dipendente sia con Xxxxxxx che con Enti Pubblici; sono comprese le controversie che vertono in materia di mobbing;
b) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
c) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito di terzi;
SEDE PENALE
d) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui siano sottoposte a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
e) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui siano sottoposte a procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenzasiapassataingiudicato. Sonoinognicasoesclusi icasidiestinzionedelreatoperqualsiasialtracausa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 25 - Esclusioni;
SEDE AMMINISTRATIVA
f) Difesa Legale delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si precisa che la suddetta garanzia opera a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 25 – Esclusioni.
Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200.
PERDITA OCCUPAZIONE
La garanzia viene estesa a quanto previsto all’Articolo 28 - PERDITA OCCUPAZIONE delle DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE.
ARTICOLO 19
ESTENSIONE DI GARANZIA: PROFESSIONE MEDICO DIPENDENTE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
Nel caso in cui nel Nucleo familiare del Contraente vi siano Persone Assicurate che svolgono una professione medico dipendente, le garanzie descritte alla presente Sezione operano a condizione che in polizza siano stati indicati i nominativi delle suddette persone e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo sovrappremio. La garanzia viene estesa anche all’ambito dell’eventuale attività professionale intramuraria svolta dalle Persone Assicurate.
ARTICOLO 20
SEZIONE DIFESA AL VOLANTE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
Con riferimento all’Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all’utilizzo di veicoli a motore, conducibili con Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B.
Tale tutela si sostanzia nella:
SEDE CIVILE
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore;
SEDE PENALE
c) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
SEDE AMMINISTRATIVA
e) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 25 - Esclusioni, debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
f) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 25 - Esclusioni, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Tale garanzia vale:
- quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia di cui alla lettera f) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad € 100. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.
Le garanzie di cui alla presente Sezione, operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclomotoristi, ciclisti, pedoni o trasportati su qualunque mezzo.
INDENNITÀ E RIMBORSI
g) La garanzia viene estesa a quanto previsto all’Articolo 29 - INDENNITÀ E RIMBORSI delle DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE.
ARTICOLO 21 PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore:
NELL’AMBITO DELLE SEZIONI - DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE - DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - DIFESA SECONDE CASE - DIFESA LAVORO DIPENDENTE - DIFESA FISCALE - DIFESA ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE:
• dell’Assicurato/Contraente;
• delle persone appartenenti al suo nucleo familiare e dei conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.
NELL’AMBITO DELLA SEZIONE - DIFESA AL VOLANTE:
• delle persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato/Contraente alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti;
• dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare e dei trasportati sui veicoli da loro condotti.
Qualora, a seguito di caso assicurativo coperto dal contratto, deceda l’Assicurato/Contraente oppure uno dei membri del nucleo familiare la garanzia viene prestata a favore delle persone superstiti appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato/Contraente.
ARTICOLO 22
COPERTURA PER I ‘SINGLE’
Qualora in polizza sia stata barrata la casella “SINGLE” si conviene che le garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente.
ARTICOLO 23
ELEVAZIONE DEL VALORE IN LITE
Qualora in polizza sia stata barrata la casella “VALORE IN LITE” si conviene che tutti i valori in lite indicati nelle sezioni vengano elevati a € 1.000.
ARTICOLO 24
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
• contattando il numero verde 800/849090;
• scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx;
• collegandosi al sito xxx.xxx.xx.
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS
ARTICOLO 25 ESCLUSIONI
Si intendono escluse le garanzie di cui alle SEZIONI ed ESTENSIONI DI GARANZIA non espressamente richiamate in polizza.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto nelle singole Sezioni;
ESCLUSIONI SPECIFICHE PER ALCUNE SEZIONI SEZIONE DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE
La garanzia è esclusa per:
• controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
• diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
SEZIONE DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SEZIONE DIFESA SECONDE CASE
La garanzia è esclusa per:
• relativamente alla Sezione DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (Articolo 13): controversie relative ai rapporti contrattuali connessi all’acquisto o alla costruzione di beni immobili, comprese quelle relative agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente;
• relativamente alla Sezione DIFESA SECONDE CASE (Articolo 16): controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;
SEZIONE DIFESA LAVORO DIPENDENTE
La garanzia è esclusa per:
• vertenze di lavoro subordinato e/o parasubordinato e procedimenti penali quando l’Assicurato svolge la professione medica;
SEZIONE DIFESA AL VOLANTE
La garanzia è esclusa se:
• il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;
• il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
• il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
ARTICOLO 26
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre, relativamente alla sezione DIFESA AL VOLANTE (Articolo 20) - nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
• nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• per le garanzie di cui alla sezione DIFESA FISCALE (Articolo 14) e di cui alla sezione ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (Articolo 15): in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 27
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni:
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale;
• trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto per le garanzie di cui alla sezione DIFESA SECONDE CASE (Articolo 16) e all’estensione di garanzia DIFESA SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE (Articolo 17);
• trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto per le garanzie di cui alla sezione ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (Articolo 15).
Inoltre:
1. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
3. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
4. Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
5. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
6. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
7. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE
ARTICOLO 28
PERDITA OCCUPAZIONE
Qualora a seguito e in diretta conseguenza di una controversia di lavoro regolarmente assunta in garanzia ai sensi di quanto previsto alla sezione DIFESA LAVORO DIPENDENTE (Articolo 18), la Persona Assicurata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato venga successivamente licenziata, la Società corrisponderà alla stessa, solo in caso di provata disoccupazione e in proporzione al periodo della stessa, un’indennità, pagabile mensilmente, pari allo stipendio netto precedentemente goduto, fino ad un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di € 10.000. L’indennità non è dovuta qualora la Persona Assicurata non risulti iscritta nelle liste di collocamento o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria o straordinaria. Qualora la Persona Assicurata ottenga, a seguito di sentenza o accordo a lei favorevole, il rimborso da parte del datore di lavoro degli stipendi non corrisposti, la Società richiederà il rimborso delle indennità erogate.
ARTICOLO 29 INDENNITÀ E RIMBORSI
La garanzia di cui alla sezione DIFESA AL VOLANTE (Articolo 20) viene altresì prestata per il rimborso delle seguenti spese ed il pagamento delle seguenti indennità:
1. rimborso delle spese di recupero e traino del veicolo, a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell’arresto fino ad un’officina, con un massimo di € 100; sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di assicurazione;
2. indennità di € 100 complessive per duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 30
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 31
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 30.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione
della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 32
DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 33 RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSISTENZA E LE RELATIVE PRESTAZIONI
PREMESSA
La Società, per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie di ASSISTENZA, si avvale di:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX.
con la quale l’Assicurato ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
ARTICOLO 34
ESTENSIONE DI GARANZIA: INVIO DI UN FABBRO, ELETTRICISTA, IDRAULICO OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
PRESTAZIONI
Le seguenti prestazioni sono tutte riferite all’abitazione indicata in polizza nella Sezione ASSISTENZA.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 150 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di
un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 150 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di € 150 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’abitazione provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nell’abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
• per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
• per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico
- sanitari.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell’edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione e/o dell’autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Società avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento.
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla Struttura Organizzativa. Dovunque l’Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al seguente numero:
800-069.106
02-58.24.53.21
Se non può telefonare, potrà inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx oppure un fax al numero 02-58.47.72.01
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
• Il tipo di assistenza di cui necessita
• Nome e Cognome
• Numero di polizza preceduto dalla sigla DASH
• Indirizzo del luogo in cui si trova
• Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
ARTICOLO 35
ESTENSIONE DI GARANZIA: SOCCORSO STRADALE E AUTO SOSTITUTIVA OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA
PRESTAZIONI
Le seguenti prestazioni sono tutte riferite al veicolo indicato in polizza nella Sezione ASSISTENZA.
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance oppure all’officina meccanica convenzionata più vicina o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 60 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo senza alcun limite di costo.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione, le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione fuori dai tracciati stradali carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
AUTO IN SOSTITUZIONE
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 h su 24, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per un massimo di 3 giorni consecutivi. L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di una carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.
SONO ESCLUSI DALLA PRESTAZIONE:
- il rimborso delle spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione, che restano a carico dell’Assicurato;
- il rimborso delle spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione, che restano a carico dell’Assicurato;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa;
- l’immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Qualora la riparazione dell’autovettura avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla Struttura Organizzativa. Dovunque l’Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al seguente numero:
800-069.106
02-58.24.53.21
Se non può telefonare, potrà inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx oppure un fax al numero 02-58.47.72.01
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
• Nome e Cognome
• numero di targa del veicolo
• numero di polizza preceduto dalla sigla DASA
• il tipo di assistenza di cui necessita
• indirizzo del luogo in cui si trova
• il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 -
G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
15 di 15
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
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CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
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ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
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