ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE MANUTENTIVA E RIPARAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLI DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DELLA TENUTA SAN ROSSORE
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP.
Tenuta San Rossore – Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – 00000 XXXX
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE MANUTENTIVA E RIPARAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLI DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DELLA TENUTA SAN ROSSORE
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente Capitolato disciplina l’Accordo Quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature agricoli in uso all’Azienda Agro-zootecnica della Tenuta San Rossore in gestione all’Ente-Parco MSRM.
2. Il servizio è affidato mediante Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D. Lgs. n° 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, concluso con un unico operatore economico il quale è chiamato a svolgere il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, di componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei mezzi agricoli facenti parte del parco mezzi agricoli e relative attrezzature dell’Azienda Agro- zootecnica della Tenuta San Rossore.
3. Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di Accordo Quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’Accordo.
4. Tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dall’Ente nel corso dello svolgimento dell’Accordo Quadro, in base alle proprie necessita.
ARTICOLO 2
PARCO MEZZI/ATTREZZATURE AGRICOLI
1. L’elenco dei mezzi agricoli e relative attrezzature attualmente in dotazione all’Azienda Agro- zootecnica della Tenuta San Rossore è allegato al presente Capitolato (Allegato A).
2. Durante la vigenza del contratto l’elenco di mezzi/attrezzature potrà variare in aumento o in diminuzione, per effetto di nuovi acquisti o dismissioni, senza che per ciò l’affidatario possa vantare diritti di sorta o richiedere maggiori compensi.
ARTICOLO 3
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi.
ARTICOLO 4
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 73.770,48 oltre IVA 22%, pari a lordi Euro 90.000,00, da suddividersi in tre annualità di pari importo.
2. Il Contratto di Accordo Quadro verrà stipulato con corrispettivo A MISURA per l’intero importo come sopra indicato.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro NON costituiscono fonte di alcun obbligo per l’Ente nei confronti del soggetto contraente, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi Contratti Attuativi/Ordinativi.
L’Ente non assume alcun impegno relativamente all’affidamento delle prestazioni e si riserva di non stipulare alcun Contratto Attuativo/Ordinativo, ovvero di stipulare un numero di Contratti Attuativi/Ordinativi per un importo complessivamente inferiore a quello massimo stimato senza che il contraente dell'Accordo Quadro abbia nulla a pretendere.
L’affidatario dell’Accordo Quadro per contro è vincolato all’esecuzione delle prestazioni che saranno richieste dall’Ente con gli specifici Contratti Attuativi/Ordinativi.
3. L’operatore economico in sede di offerta presenterà i seguenti RIBASSI PERCENTUALI che costituiscono i riferimenti contrattuali dei successivi Contratti Attuativi/Ordinativi, fissi e invariabili per l’intera durata dell’Accordo Quadro:
– P1: percentuale di ribasso sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio ORIGINALI
– P2: percentuale di ribasso sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio NON ORIGINALI
– P3: percentuale di ribasso sul prezzo orario della manodopera di Euro/ora 40,00. Pertanto l’offerta dovrà considerare la temporalità della sua validità.
4. L’aggiudicazione del servizio avviene secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, all’offerente che ha offerto il maggior ribasso pesato (Rp) così calcolato:
Rp = (P1 * 0,40) + (P2 * 0,20) + (P3 * 0,40)
5. Al fine di poter effettuare la comparazione delle offerte, non saranno ritenute valide le offerte incomplete che non riportano tutte e tre le percentuali di ribasso indicate al comma 3.
Inoltre non saranno ammesse e verranno pertanto escluse:
– le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara, nonché irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
– le offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORDINATIVI ARTICOLO 5
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Le principali prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro che saranno disposte mediante appositivi Contratti Attuativi/Ordinativi sono:
– manutenzione e riparazione meccanica di mezzi/attrezzature: intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei mezzi/attrezzature a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo di mezzi/attrezzature (es.: sostituzione frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, cambio, differenziale, …).
Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei mezzi propedeutica all’invio alla revisione periodica, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto: intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei mezzi/attrezzature, compresi gli accessori necessari per tutti i mezzi/attrezzature, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura.
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrozzeria: intesi come complesso delle attività di riparazione della carrozzeria dei mezzi/attrezzature in seguito al verificarsi di danneggiamenti di qualsiasi natura.
– servizio di revisione: inteso come programmazione ed effettuazione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso i centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
E’ compito dell’impresa affidataria concordare con il Referente incaricato dell’Ente-Parco la data di ritiro dei mezzi per eseguire la revisione secondo la rispettiva scadenza.
– riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati, in base alle relative tempistiche.
– servizio per interventi urgenti inteso come il servizio reso anche extra-orario officina (06.00- 24.00) incluso festivi e prefestivi, per ripristinare il funzionamento di mezzi/attrezzature nel corso delle lavorazioni agricole, da attivarsi mediante reperibilità al cellulare comunicato.
2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito Ordinativo scritto emesso dall’Ente avente la forma di un Buono d’Ordine.
ARTICOLO 6
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Le macchine operatrici dovranno essere riparate e manutenute da parte della Ditta affidataria all’interno della Tenuta di San Rossore (PI). In generale la Ditta dovrà garantire l’effettuazione in loco delle operazioni di saldatura/carpenteria su tutte le macchine e relative attrezzature.
2. Nel caso in cui gli interventi non possano essere eseguiti all’interno della Tenuta di San Rossore e si rende indispensabile il trasporto presso l’officina di riparazione, le spese di trasporto dei mezzi/attrezzature, in uscita e al rientro dalla Tenuta, saranno interamente a carico della Ditta affidataria.
3. All’atto della richiesta di intervento effettuata da parte del Referente incaricato dell’Ente, la ditta affidataria si dovrà recare entro 4h, o come diversamente concordato con il Referente, sul luogo di stazionamento del mezzo/attrezzatura per la presa in carico della riparazione.
4. Alla Ditta affidataria è riconosciuto il corrispettivo per il servizio orario conteggiato dall’ingresso dell’addetto nella Tenuta San Rossore (Ponte alle Trombe), previo avviso telefonico dato al Referente incaricato dell’Ente, per tutta la durata dell’intervento di riparazione.
5. La Ditta affidataria dovrà garantire un servizio per interventi urgenti con la reperibilità di un tecnico specializzato in orario 06.00-24.00 per tutti i giorni della settimana, in ragione del fatto che alcune attività agricole sono svolte fuori dall’orario standard di lavoro (ad es. prima mattina, tarda sera o nottata) o anche nelle giornate festive e prefestive.
6. La Ditta affidataria entro la fine del giorno lavorativo successivo alla presa in carico della riparazione dovrà trasmettere all’Ente il Consuntivo dell’intervento eseguito riportante la descrizione dettagliata dell’intervento, dei tempi di esecuzione e dei ricambi o materiali impiegati, con relativi prezzi e codici desunti dai Listini ufficiali, numero di ore di manodopera e costi relativi, cui applicare i ribassi percentuali contrattuali.
7. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario sospendere la riparazione per approvvigionare pezzi di ricambio o materiali non immediatamente disponibili, la Ditta affidataria dovrà preventivamente presentare all’Ente un Preventivo di spesa scritto firmato dal Legale Rappresentante della ditta, contenente la descrizione dettagliata della fornitura necessaria e dei tempi d’intervento, con relativi prezzi e codici desunti dai Listini ufficiali, numero di ore di manodopera e costi relativi, cui applicare i ribassi percentuali contrattuali.
8. In generale tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’Ente-Parco e la Ditta dovranno essere effettuate mediante posta elettronica. I Consuntivi e/o Preventivi, firmati dal Legale Rappresentante della ditta, devono essere inoltrati alla PEC dell’Ente-Parco xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx .
9. Gli interventi potranno essere eseguiti solo previa emissione di uno specifico Ordinativo/Buono d'Ordine numerato (Allegato B) da parte dell’Ente-Parco, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall’affidatario, cui sarà allegato.
10. Nel caso delle riparazioni immediatamente eseguite sul posto all’atto della presa in carico da parte della Ditta, l’Ordinativo da parte dell’Ente-Parco sarà emesso al ricevimento del Consuntivo trasmesso dalla Ditta, quale approvazione dell’intervento medesimo.
11. Con la trasmissione dell’Ordinativo/Buono d'Ordine numerato, firmato digitalmente dal Direttore dell’Ente a valere di Contratto Attuativo discendente dal contratto di Accordo Quadro, l’Ente-Parco dichiara di aver verificato ed accettato il Preventivo/Consuntivo, sia in termini di costi che di tempi d’intervento. Nel caso di lavorazioni preventivate l’invio dell’Ordinativo/Buono d'Ordine numerato definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.
12. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati al Referente incaricato dell’Ente-Parco ed eseguite solo a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Ente-Parco medesimo.
Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dall’Ente-Parco.
13. La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall’azienda produttrice di ciascun mezzo/attrezzatura, con una tolleranza del 10%.
14. L’impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l’affidatario dovrà comunicare immediatamente al Referente incaricato dell’Ente-Parco le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l’intervento nel minor tempo possibile.
Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.
15. L’impresa affidataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i mezzi/attrezzature, quale che sia l’anno di fabbrica dello stesso. Qualora per talune marche/modelli di mezzi/attrezzature non esista un listino prezzi di riferimento per l’applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi su listini di prodotti analoghi ed applicando gli sconti offerti in sede di gara.
Nel caso l’Ente-Parco rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione definitiva, nonché di eventuali crediti vantati dall’impresa affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.
16. Sarà cura dell’impresa affidataria comunicare tempestivamente all’Ente-Parco ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell’offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari al momento della formulazione del preventivo o comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell’Ente-Parco.
ARTICOLO 7 INVARIABILITA’ DEI PREZZI
1. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro il prezzo orario della manodopera a base di gara di cui al precedente articolo 4 comma 3 è fisso ed invariabile. Ad esso si applica il rispettivo ribasso percentuale offerto in sede di offerta.
2. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ai pezzi di ricambio ed ai materiali utilizzati (inclusi i lubrificanti) si applicheranno i Prezzi di Listino dei prodotti consigliati dalle case costruttrici, o in assenza di quelli non originali, decurtati del corrispondente sconto offerto in sede di gara.
3. L’impresa affidataria, con l’accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente Capitolato dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.
ARTICOLO 8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
1. In ragione della tempistica di intervento richiesta all’articolo 6 comma 4, l’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà indicare almeno una sede operativa localizzata ad una distanza non superiore a 50 (cinquanta) chilometri dalla sede dell’Ente-Parco sita in xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx - 00000 Xxxx.
La sede operativa potrà essere sostituita nel corso dell’Accordo Quadro con altre sedi purché aventi le medesime caratteristiche, previa comunicazione all’Ente-Parco.
2. L’impresa aggiudicataria, dietro richiesta dell’Ente-Parco, dovrà fornire i listini prezzi delle parti di ricambio sia meccaniche che elettriche, ed il tempario delle riparazioni della casa costruttrice di riferimento.
3. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire l’utilizzo prevalente di ricambi originali non rigenerati.
4. L’eventuale utilizzo di pezzi non originali deve essere autorizzato dall’Ente-Parco.
5. Tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall’Ente-Parco.
6. I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte del Referente incaricato dell’Ente-Parco, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo/attrezzatura.
ARTICOLO 9
ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1. L’impresa affidataria dovrà eseguire le revisioni periodiche stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole congiuntamente con il Ministero dei Trasporti nel rispetto delle tempistiche vigenti in considerazione della diversa età di immatricolazione dei mezzi:
Categorie di macchine agricole Tempistiche
Veicoli immatricolati entro 31 dicembre 1983 Revisione entro 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1984 e 31 Revisione entro 30 giugno 2022
Categorie di macchine agricole Tempistiche
dicembre 1995
Veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1996 e 31
dicembre 2018
Veicoli immatricolati dopo 1° gennaio 2019
Revisione entro 30 giugno 2023
Revisione entro il 5° anno dall’immatricolazione (entro la fine del mese di prima immatricolazione)
2. L’impresa affidataria programma e concorda con il Referente incaricato dell’Ente-Parco il ritiro e trasferimento del mezzo in officina per verificare l’idoneità al superamento della revisione. Successivamente l’officina incaricata provvede al trasporto ed assistenza del mezzo presso il centro autorizzato dal Ministero dei Trasporti per far eseguire la revisione.
3. Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l’idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente- Parco.
4. Il corrispettivo della revisione sarà quello vigente stabilito con decreto ministeriale con l’aggiunta dei costi “fissi” (IVA, tassa governativa, diritti postali, etc.) come previsti.
5. L’impresa affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del mezzo/attrezzatura con le garanzie di legge.
Ai fini delle relative verifiche, su richiesta dell’Ente-Parco l’impresa è tenuta a produrre copia della fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio.
6. In caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi/attrezzature molto vetusti, l’impresa è tenuta a darne comunicazione al Referente incaricato dell’Ente- Parco. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge.
Nel caso in cui l’impresa proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’Ente-Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal mezzo/attrezzatura a cura e spese dell’impresa affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.
7. Sarà cura dell’impresa affidataria inoltre:
– comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero “DOT” dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;
– comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie. In alternativa, l’impresa è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;
– trasmettere, ogniqualvolta l’Ente-Parco lo richieda, i listini ufficiali dei principali produttori di ricambi, etc;
– nominare un Referente di officina che dovrà essere reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì negli orari 8,00-18,00;
– comunicare un numero cellulare per interventi urgenti anche extra-orario officina (06.00- 24.00) incluso festivi e prefestivi.
ARTICOLO 10
VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI E PENALI
1. L’Ente-Parco effettua verifiche di conformità sulle prestazioni contrattuali in corso, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente Capitolato.
2. L’Ente-Parco si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati.
3. Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d’ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, l’impresa affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte dell’Ente-Parco.
4. Nel caso in cui l’impresa affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, l’Ente-Parco potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dallo stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro cinque (5) gg decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.
5. L’Ente-Parco si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
– Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico della riparazione da parte dell’impresa affidataria;
– Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell’emissione del preventivo di spesa;
– Euro 35,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d’ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all’art. 6 comma6;
– Euro 200,00 per ogni accertato utilizzo non autorizzato di materiali non originali in luogo degli originali;
– Euro 250,00 per ogni irreperibilità del referente del servizio di interventi urgenti di cui all’art. 9 comma 4 del presente Capitolato;
– per qualsiasi altro inadempimento al presente Capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte dell’Ente-Parco da un minimo di Euro 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di una revisione obbligatoria nei tempi previsti).
6. L’applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all’impresa affidataria, la quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall’Ente-Parco. Le penalità a carico dell’impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto.
ARTICOLO 11
TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
1. L’impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
2. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, l’Ente- Parco ha il potere di sostituirsi all’impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all’inadempienza, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
3. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 12 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
1. L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 13
ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI
1. Considerata la natura dello strumento di Accordo Quadro, ovvero l’imprevedibilità delle prestazioni da eseguire, sia in termini qualitativi che quantitativi, seppur riconducibili tutte ad attività di riparazione di mezzi/attrezzature, non è possibile definire a priori i rischi concreti in materia di sicurezza connessi con le singole prestazioni, né tantomeno definirne l’importo.
2. L’affidatario dell’Accordo Quadro dovrà in ogni caso osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 ed applicare tutte le misure di prevenzione e protezione connesse con l’esercizio della propria attività, nonché attenersi alle disposizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 ne prescriva la redazione.
3. Sulla base delle esperienze maturate negli anni pregressi si dà altresì atto che generalmente ciascun servizio di manutenzione, riparazione o pronto intervento ha durata giornaliera o al più di pochi giorni. Pertanto se la durata del servizio richiesto in ciascun Ordinativo trasmesso dall’Amministrazione non supera i 5 uomini/giorno si potrà altresì ovviare dalla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 99/2013.
4. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall’aggiudicatario all’Ente-Parco che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 14
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
1. L’impresa affidataria dovrà garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi/attrezzature oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e Ss.mm.ii.).
2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dall’Ente-Parco, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed e pertanto causa di immediata risoluzione del contratto.
3. L’Ente-Parco si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell’immagine dell’Ente medesimo.
ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato, nell'ipotesi di grave inadempimento l’Ente-Parco ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell’affidatario e con incameramento dell'intera cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20.
2. L’Ente-Parco potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta all’affidatario da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
– violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14;
– verificarsi in un trimestre di 3 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
– accertata inadempienza, da parte dell’aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
– mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ente-Parco;
– cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:
– sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
– cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o proseguimento dell’attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
– allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di accordo quadro;
– cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario;
– mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;
– qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010;
– inosservanza delle norme contenute nel “Codice di comportamento” dell’Ente-Parco.
4. Si applicano gli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell’aggiudicatario.
6. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto a causa dell’aggiudicatario, l’Ente-Parco provvederà all’escussione della cauzione definitiva.
7. In caso di risoluzione del contratto l’Ente-Parco si riserva la possibilità di affidare il servizio all’impresa posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento dello stesso, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire nuova gara.
ARTICOLO 16 CAUSE DI RECESSO
1. L’Ente-Parco può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio affidato. Si riserva altresì la facoltà di recedere (art. 1373 c.c.) dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art. 26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per servizi comparabili a quello in oggetto, con condizioni maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad una rinegoziazione del contratto, come previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge 7 Agosto 2012, n°135, nonché negli altri casi previsti dal codice civile.
ARTICOLO 17
SUBAPPALTO, SUBAFFIDI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il subappalto se ammesso è regolato dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
3. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.
Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, D. LGs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e deve essere notificata all’Ente-Parco, il quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.
ARTICOLO 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La liquidazione di quanto dovuto all’impresa affidataria è effettuata con apposita Determinazione dell’Ente-Parco.
2. L’impresa affidataria provvederà ad emettere apposita fattura elettronica con cadenza TRIMESTRALE, riferita agli interventi effettuati e conclusi nel trimestre cui si riferisce.
3. La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il Codice Univoco Ufficio della struttura di riferimento: UFUCTU.
4. Per effetto del meccanismo dello Split Payment, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell’art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell’IVA, stante l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972.
Le fatture che non riportano l’indicazione di applicazione dello Split Payment verranno rifiutate e si dovrà provvedere ad una nuova emissione formalmente corretta.
5. Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. E’ fatta salva l’acquisizione da parte dell’Ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell’aggiudicatario (DURC).
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all’impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
Inoltre è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 11 del presente Capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
6. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
– il codice identificativo di gara (CIG) assegnato al Contratto di Accordo Quadro;
– i riferimenti dei buoni d’ordine emessi dall’Ente-Parco ai quali il pagamento si riferisce;
– i rimborsi dei costi di revisione.
7. E’ facoltà dell’Ente-Parco richiedere unitamente alla fattura:
– copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;
– copia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio/pneumatico acquistato;
– copia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.
ARTICOLO 19 CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’impresa affidataria dovrà produrre cauzione definitiva nella misura del 10 per cento dell’importo stimato del contratto, nelle forme stabilite dall’art. 103 del Codice.
2. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’Ente-Parco.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
ARTICOLO 20
GARANZIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1. Ai sensi della vigente normativa in materia, l’aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l’Ente-Parco da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e mezzi dell’impresa aggiudicataria, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili dell’Ente-Parco.
2. L’impresa aggiudicataria risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione del servizio assegnato.
3. A tale scopo l’impresa aggiudicataria dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a Euro 250.000,00.
La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza da diritto all’Ente-Parco alla risoluzione del contratto in danno all’aggiudicatario.
ARTICOLO 21 CONTRATTO
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria nella forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.
Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto.
ARTICOLO 22 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e competente il Foro di Pisa. E’ esclusa la facoltà di ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 23 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile.
Allegati:
Allegato A) Elenco mezzi/attrezzature
Allegato B) Schema di Contratto Attuativo/Ordinativo
Pisa, 13/05/2021
Il Responsabile/Direttore esecuzione
P.E. Xxxx Xxxxxxx