ACCORDO
XXX.XX A
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
ACCORDO
TRA
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E
IL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Per il supporto della Regione Sardegna nelle attività di sensibilizzazione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
Premesso che:
• l’art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, nel testo vigente, dispone che la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente di competenza dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito “Autorità garante”);
• all’entrata in vigore della legge n. 47/2017 non era stato nominato – tra gli altri - il Garante della Regione Sardegna;
• conformemente a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 47/2017, il 19 giugno 2017 e il 23 giugno 2017, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e i Tribunali per i minorenni rispettivamente di Sassari e Cagliari hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che definisce i compiti delle parti nella selezione e formazione dei tutori volontari e nella istituzione e tenuta degli appositi elenchi;
• con legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n.
176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
• in occasione della seduta del Consiglio Regionale n. 258 del 14 novembre 2017, la prof.ssa Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx è stata nominata Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna (di seguito indicato Garante regionale);
• in data 8.02.2018 il Garante regionale ha stipulato con l’Autorità Garante un Protocollo d’intesa finalizzato a stabilire la disciplina transitoria di svolgimento della competenza sussidiaria dell’Autorità garante, i termini di vigenza dell’Avviso pubblico predisposto dall’Autorità garante nella Regione Sardegna, i rapporti tra l’Autorità garante e il Garante regionale in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in vigore sino al 30 giugno 2018;
• dal precitato protocollo risulta che l’Autorità garante ha organizzato il primo corso per gli aspiranti tutori della provincia di Cagliari e Sassari e che la campagna di sensibilizzazione e promozione della figura del tutore volontario è realizzata dal Garante regionale avvalendosi della collaborazione dell’Autorità garante.
Considerato che:
• al termine dell’attività sussidiaria dell’Autorità Garante tutte le funzioni di sensibilizzazione, organizzazione e adempimenti conseguenti per la selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati devono essere svolte dal Garante regionale come previsto dall’art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47;
• ai sensi della precitata Legge regionale n.8 del 2011 all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
• permangono per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, difficoltà organizzative in quanto a tutt’oggi non è stato possibile dotare l’Ufficio del Garante regionale di risorse umane e strumentali in grado di realizzare le attività propedeutiche e conseguenziali alla sensibilizzazione, selezione e formazione dei tutori volontari dei minori non accompagnati;
• la Regione Autonoma della Sardegna, in linea con la normativa che disciplina il proprio funzionamento, è disponibile ad individuare e realizzare aree di collaborazione con il Garante regionale;
• il Consiglio regionale, il Garante regionale, e la Regione Sardegna (di seguito congiuntamente indicate come Parti) convengono sull’importanza di promuovere la conoscenza ed il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ritengono che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell’autorità giudiziaria, laddove ricorrano i presupposti indicati dalla citata legge n.47/2017;
• al fine di favorire una efficace politica regionale per fronteggiare la situazione determinatasi dal continuo arrivo sulle coste italiane di migranti provenienti, in particolare, dall'Africa e dai paesi mediorientali in guerra, la Regione Sardegna si è dotata di un Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati quale strumento di programmazione interassessoriale atto a coniugare e integrare le diverse politiche, ivi incluse quelle relative ai minori stranieri non accompagnati;
• che fra le linee di attività del citato Piano regionale, approvato con DGR 12/8 del 06.03.2018 è prevista quella finalizzata a supportare il Garante regionale nella programmazione, gestione e implementazione di corsi di formazione per i tutori volontari, nonché nell’attività di sensibilizzazione e diffusione delle predette attività (Azione 4.2.1).
Vista la delibera della Giunta regionale 57/2 del 22.12.2017 con la quale l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione è stato designato quale referente unico politico presso il quale accentrare le competenze e le responsabilità che attualmente impegnano la Regione nella gestione dei flussi migratori non programmati.
Tutto ciò premesso e considerato.
Preso atto delle “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Visto l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Oggetto e finalità dell’Accordo
1. Il Consiglio regionale, il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e la Regione Sardegna- Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ( di seguito indicate “Parti”), nell’ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali e nel rispetto della propria autonomia organizzativa e funzionale, intendono avviare una collaborazione finalizzata ad attivare iniziative comuni in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.
2.Le Parti concordemente convengono che le attività e le prestazioni oggetto del presente Accordo, rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno.
Art.2
Impegno delle parti nelle attività afferenti la tutela volontaria
0.Xx Regione Sardegna- Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - fornirà al Garante regionale assistenza tecnica attraverso personale esperto in materia di attività di sensibilizzazione, formazione e selezione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Il personale, anche quando opererà presso la sede del Garante regionale, sarà sotto la diretta responsabilità amministrativa e gestionale dell’Assessorato regionale precitato a cui farà capo la supervisione amministrativa.
2. Il Garante regionale si impegna a svolgere le funzioni di coordinamento, indirizzo , verifica e attuazione delle attività di sensibilizzazione e di promozione della figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nonché delle attività di selezione da svolgersi secondo le modalità indicate nelle” Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall’Autorità garante e che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il Consiglio regionale si impegna a corrispondere alla Regione Sardegna un contributo di €.10.000 (diecimila) per la realizzazione di tutte le attività indicate nel comma 2.
4. Il contributo di €.10.000 sarà liquidato in due soluzioni come segue:
a) una prima trance di finanziamento pari al 50% del contributo, sarà liquidata entro 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza del presente Accordo e comunque al termine delle attività di sensibilizzazione e promozione della figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati;
b) il restante 50% del contributo sarà liquidato al termine delle attività di selezione da svolgersi secondo le modalità previste nelle “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” indicate al comma 2.
La liquidazione è subordinata alla presentazione di dettagliato rendiconto da parte della Regione Sardegna - Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione- debitamente certificato dal Garante regionale.
Art.3 Modalità di attuazione
1.Le Parti individueranno, con modalità da definirsi, i referenti per l’attuazione del presente Accordo e per l’istruttoria di tutti gli atti che ne conseguono.
2.I referenti delle Parti sono responsabili della corretta attuazione del presente Accordo e di adottare o sottoporre ai soggetti o agli organi competenti delle rispettive strutture, tutti gli atti necessari a rendere operative le pattuizioni del presente Accordo.
Art. 4 Informazioni
1.Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art.1 le Parti predispongono regolari riunioni per un aggiornamento continuo delle attività realizzate e di quelle da realizzare. Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile forma di coordinamento e scambio di informazioni garantendo, tra l’altro, un reciproco monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti e sub-procedimenti di competenza.
Art.5
Responsabile del trattamento dei dati personali
1.Xxxx individuato apposito responsabile del Progetto, nonché un responsabile del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla normativa sulla privacy, che sarà comunicato al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Art. 6 Riservatezza
1.Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 7
Principio di collaborazione e modifiche di attività
0.Xx ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nello stesso dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
Art. 8 Durata
0.Xx presente Accordo ha la durata sino al 31.12.2018 a decorrere dal 15.06.2018 salvo rinuncia notificata da una delle Parti tramite comunicazione scritta con almeno tre (3) mesi di preavviso. Esso, alla sua scadenza, valutati gli esiti dell’attività svolta, potrà essere rinnovato con apposito atto scritto.
Art.9 Disposizioni generali
1.Ogni attività prevista nel presente Accordo sarà attuata nel rispetto della normativa e delle procedure amministrative che disciplinano il funzionamento delle Parti. Eventuali modifiche potranno essere apportate per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l’altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Accordo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o subcontraenti. Ciascuna delle parti notificherà tempestivamente all’altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest’ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.
3. Le eventuali controversie o istanze concernenti l’interpretazione, l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole o attraverso meccanismi non giudiziari di risoluzione delle controversie.
Cagliari
Consiglio Regionale della Sardegna
Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Regione Autonoma della Sardegna
Assessore AAGG, Personale e Riforma della Regione Xxxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente)