PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE TRIENNALE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE TRIENNALE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’
CIG. 68388784A8
C apitolato Speciale d’Appalto
agosto 2016
1 PREMESSE
1.1. il presente documento costituisce il documento di riferimento per l’esecuzione del contratto d’appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Brescia Mobilità SpA, di seguito “committente”
1.2. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore (“Appaltatore”) in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento come integrato:
(i) con l’ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all’Ordine/Contratto (documentazione di gara, Specifiche Tecniche, capitolati, elaborati grafici, etc.) (“Documenti Contrattuali”);
(ii) con le eventuali Norme Tecniche;
(iii) con l’offerta dell’Appaltatore (“Offerta”).
1.3. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio/fornitura/vendita dell’Appaltatore.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle Norme Tecniche e nell’Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) Documenti Contrattuali;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) Specifiche tecniche
4) Norme Tecniche;
5) Offerta.
1.5. L’Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.
1.6. L’Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell’Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.
2 PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
2.1. Il gruppo Brescia Mobilità, ai fini della gestione dei servizi pubblici ad esso affidati dall’Amministrazione Comunale di Brescia, necessita della fornitura di servizio triennale di telefonia mobile, stimato in base alle utenze attuali che consta di:
n. 308 (trecentootto) SIM con profilo voce + dati, attribuite sia ai dipendenti che ai sistemi di sicurezza, quali centrali di allarmi dei parcheggi e degli ascensori;
n. 83 (ottantatre) SIM solo dati, utilizzati per la navigazione web sia di dispositivi mobile (tablet e pc) che di dispositivi informativi quali pannelli a messaggio variabile;
n. 300 (trecento) profili SIM per dispositivi M2M, impiegati principalmente per la gestione dei servizi di sosta su strada.
2.2. le caratteristiche tecniche e prestazionali dei profili utenze per ogni tipologia di SIM sopra riportata sono riportate nelle specifiche tecniche allegate al fascicolo di gara.
2.3. I servizi richiesti, cosi come meglio descritti e dettagliati, nelle specifiche tecniche facenti parte del fascicolo di gara e della documentazione contrattuale, sono i seguenti:
- telefonia mobile voce, che dovrà consentire le seguenti funzioni minime:
Segreteria telefonica;
Notifica della disponibilità di un utente a ricevere chiamate;
Notifica di libero di un utente risultato occupato al momento della chiamata;
Audio conferenza;
Visualizzazione del numero del chiamante;
Visualizzazione proprio numero;
Avviso di chiamata;
Chiamata in attesa;
Trasferimento/deviazione di chiamata.
- trasmissione dati: Gli utenti abilitati a questo servizio potranno utilizzare i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in qualsiasi modalità, sia con i terminali in dotazione (anche mediante tethering) sia mediante dispositivi di trasmissione dati, incluse navigazione web, scambio di file e utilizzo di servizi real time, posta elettronica, etc. Dovrà essere consentito da parte del Fornitore l’accesso ad Internet e/o alla Intranet/LAN aziendale attraverso qualsiasi APN del Fornitore disponibile sia in territorio italiano che all’estero e alle medesime condizioni economiche. In caso non sia possibile fornire le stesse condizioni su tutti gli APN, l’accesso agli APN che non garantiscono le condizioni economiche offerte dovrà essere inibito limitando quindi l’accdesso ai soli APN dedicati al servizio richiesto e impedendo in tal modo la generazione di costi non previsti dovuti all’utilizzo di APN non corretti. Detti APN dovranno consentire l’accesso ad internet/intranet sia attraverso i dispositivi di trasmissione dati per computer portatili, sia attraverso i browser presenti nei terminali radiomobili offerti dal concorrente.
Gli utenti abilitati dovranno poter accedere ad Internet. In linea generale tali utenti non devono avere nessuna limitazione di traffico per tipologia o protocollo. Il fornitore non dovrà in nessun caso limitare la velocità di connessione che dovrà essere sempre quella massima disponibile nell’ambito della copertura dichiarata dal fornitore e nell’ambito del bundle dati. È inoltre tenuto a segnalare nell’offerta qualunque eventuale limitazione che la soluzione offerta impone al traffico dati.
- messaggistica: Il fornitore dovrà rendere disponibili agli utenti i seguenti servizi minimi di messaggistica SMS/MMS:
Servizio di brevi messaggi di testo (SMS): consente di inviare e ricevere messaggi di testo fino ad un massimo di centosessanta caratteri utilizzando lo stesso numero deputato ai servizi di fonia;
SMS concatenati (Long SMS): i messaggi di lunghezza superiore a quella prevista per il singolo SMS di cui sopra, dovranno essere segmentati in messaggi multipli, ognuno dei quali dovrà contenere le informazioni di segmentazione nell'intestazione, in modo che il terminale ricevente sia in grado di assemblare correttamente il messaggio originario;
- fornitura e manutenzione di SIM
- assistenza e customer care
- reportistica, rendicontazione e fatturazione
2.4 Il fornitore deve mettere a disposizione del referente dell’appaltante un Servizio di Assistenza personalizzata Clienti, con personale specificamente formato ed attivo almeno dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni della settimana cosi come dettagliato al punto 10 delle specifiche tecniche.
2.5 I profili economici di fornitura delle diverse utenze dovranno contenere e prevedere la fornitura di nuove SIM. Le SIM dovranno essere consegnate da fornitore in versione corrispondente alla più aggiornata generazione, abilitate al supporto del servizio 4G/LTE. Il numero e secondo i modelli richiesti (micro, nano, etc), in occasione di attivazione di nuove utenze o sostituzione per guasto delle stesse SIM. Le SIM guaste dovranno essere sostituite. Le SIM richieste o da sostituire dovranno essere consegnate entro un periodo massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
2.6 Per esigenze di servizio l’appaltante potrà richiedere l’attivazione di nuove utenze durante tutto il periodo contrattuale definito dall’appalto.
Potrà altresì provvedere alla disattivazione di una o più utenze mobile prima del termine del contratto.
Tali attività saranno da considerare non a titolo oneroso per l’appaltante, ovvero inclusi nei canoni del servizio.
Il fornitore garantirà la portabilità delle numerazioni del Committente, sia con riferimento alla trasferibilità, sulle nuove SIM oggetto di servizio, dei numeri attivi, sia relativamente al trasferimento di numeri attivi dalle SIM oggetto di servizio a SIM di altri operatori.
Le variazioni del numero di SIM attive non potrà dare luogo ad alcuna penale a carico del Committente e/o variazione dei canoni unitari.
Le SIM oggetto di furto e smarrimento dovranno essere disabilitate/disattivate dal fornitore con decorrenza immediata, a fronte della segnalazione del Committente al Servizio Clienti.
2.7. All’atto della fornitura, tutte le SIM devono essere disabilitate all’utilizzo di servizi a valore aggiunto (es: 144,166, 899 ect.), noti anche come servizi VAS, o SMS premium o a sovrapprezzo e servizi di donazione a numeri solidali (es:455xx). Sarà discrezione dell’appaltante richiede di poter attivare una o più SIM ai suddetti servizi.
3 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
3.1. L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) di cui:
- € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) per forniture e prestazioni di cui trattasi
- €. 0,00 (zero/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d’asta.
4 DECORRENZA
4.1. La decorrenza del termine per l’esecuzione del servizio e del termine per la consegna dei beni è indicata nel disciplinare di gara e sarà riportata nell’Ordine/Contratto. Tale termine può essere prorogato solo con il consenso scritto della Committente.
5 LUOGO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
5.1. La consegna delle SIM oggetto della prestazione contrattuale deve avvenire presso il reparto Informatico della Committente, sito in Brescia (BS), via Buffalora n. 3 ovvero in altro luogo indicato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, nominato dalla Committente.
6 TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI
6.1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o da un documento di trasporto merci.
6.2. Sono a totale carico dell’Appaltatore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e di danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall’imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso il luogo indicato dalla Committente.
6.3. In seguito alla consegna, resta in carico alla Committente la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad essa imputabili.
7 PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
7.1. La Committente prenderà in carico le SIM consegnate e le prestazioni eseguite ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate nelle Specifiche Tecniche.
7.2. la Committente procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento delle stesse SIM entro 30 giorni naturali consecutivi dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dell’Appaltatore. In caso di assenza dell’incaricato dell’Appaltatore, il verbale di collaudo/regolare esecuzione sarà egualmente ritenuto valido, con gli esiti in esso contenuti, nei confronti del medesimo.
7.3. L’incaricato dalla Committente, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla; in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per le operazioni di verifica di regolare esecuzione. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e tecniche. In questi casi l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi fissati dalla Committente; seguirà nuova verifica della fornitura.
7.4. Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni e/o ripristino del servizio correlato sarà considerato ritardo imputabile all’Appaltatore e darà diritto alla Committente di applicare le penali previste. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.
7.5. Con l’emissione di apposito verbale positivo, si considera accettata la fornitura dei beni.
8 GARANZIE - ASSICURAZIONI
8.1. Le SIM oggetto della fornitura oggetto della prestazione contrattuale devono avere le caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche.
8.2. Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell’art. 1497 del Codice Civile (mancanza di qualità).
8.3. La verifica di regolare funzionamento, avvenuta ai sensi del precedente art. 7 e delle ulteriori previsioni di cui ai Documenti Contrattuali, non esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
8.4. L’Appaltatore è tenuto alla prestazione delle assicurazioni previste nella normativa vigente e applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali.
9 DOVERE DI RISERVATEZZA
9.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know- how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
9.2. L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.
9.3. L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa.
9.4. L’eventuale inadempimento da parte dell’Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.
9.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
9.6. L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell’Appaltatore alla data della formalizzazione dell’Ordine/Contratto.
10 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL’APPALTATORE
10.1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali.
10.2. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.
10.3. Lo svolgimento del servizio a carico dell’Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.
10.4. L’Appaltatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’Autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
10.5. Inoltre l’Appaltatore si obbliga a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
10.6. L’Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) (“L. 136/2010”).
10.7. L’Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:
(i) accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
(ii) accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx , Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
(iii) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.
10.8. Qualora l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 10.7., la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell’Appaltatore di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
11 SICUREZZA SUL LAVORO
11.1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (“Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) (“D.Lgs. 81/2008”) e applicabili al caso del servizio oggetto del contratto.
12 RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI
12.1. L’Appaltatore si impegna a rispettare il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (“Norme in materia ambientale“) e la ulteriore specifica normativa vigente in materia ambientale applicabile al caso del servizio oggetto del contratto.
13 ACCESSO AI LOCALI
13.1. L’accesso dell’Appaltatore e di suo personale ai locali della Committente o di altre diverse sedi indicate dalla medesima potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell’Appaltatore, anche in quest’ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall’Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità della Committente. L’Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti della Committente.
14 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
14.1. La Committente renderà noto all’Appaltatore, indicandolo nell’Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell’avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell’esecuzione del contratto (“Direttore dell’Esecuzione”).
14.2. Il Direttore dell’Esecuzione svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.
15 REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE
15.1. L’Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.
15.2. La nomina del Referente Tecnico dell’Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell’Ordine/Contratto, ovvero prima dell’avvio della prestazione contrattuale.
15.3. Il Referente Tecnico dell’Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
15.4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell’Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’Appaltatore.
15.5. È sempre facoltà della Committente richiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Referente.
16 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
16.1. Le comunicazioni dell’Appaltatore riguardanti l’interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell’Esecuzione.
16.2. Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.
16.3. Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell’Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
17 CORRISPETTIVO
17.1. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.
17.2. All’Appaltatore viene corrisposto per i servizi e le forniture effettivamente eseguite ed accettate dalla Committente il corrispettivo specificato nell’Ordine/Contratto.
17.3. Il corrispettivo stabilito nell’Ordine/Contratto si intende accettato dall’Appaltatore in quanto remunerativo degli obblighi assunti e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l’adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.
18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
18.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nell’Ordine/Contratto. Le fatture dovranno riportare il numero e data dell’Ordine/Contratto cui si riferiscono.
18.2. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell’Ordine/Contratto.
18.3. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore, verificata d’ufficio dalla Committente ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.
18.4. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all’Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
18.5. Nel caso l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno effettuati alla Mandataria con le modalità di cui ai precedenti comma, salvo quanto previsto in Contratto/Ordine.
18.6. La stazione appaltante si riserva di poter richiedere fatturazioni separate per le diverse aziende del gruppo.
19 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D’OBBLIGO.
19.1. Sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia (art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50).
19.2. In ogni caso, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione e non è preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione medesimo.
19.3. La Committente ha facoltà di chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
19.4. in ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e con comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
20 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
20.1. La Committente potrà avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 63 e 125 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (“attuazione delle direttive 2014723/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (“D.Lgs. 50/2016”) in presenza dei presupposti e delle condizioni ivi previste.
21 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
21.1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.
21.2. La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
22.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.
23 CESSIONE DEL CREDITO
23.1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.
24 PENALITÀ PER RITARDI NELL’ADEMPIMENTO
24.1 Come da punto 11 del documento “Specifiche Tecniche per la fornitura di Servizi di Telefonia Mobile”.
.
25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
25.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) decorrenza del termine essenziale di cui al punto 4 o di diffida ad adempiere;
b) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti previsti per l’esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del contratto;
d) applicazione a carico dell’Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all’art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016;
e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) (“D.Lgs. 159/2011”);
f) allorchè l’Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
g) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
h) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
i) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
j) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;
l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonchè le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
m) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell’intero ammontare netto contrattuale;
n) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9;
o) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
p) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
q) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
r) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell’ambiente.
25.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 25.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.
25.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest’ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.
25.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
25.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
25.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
25.7. In caso di risoluzione da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.
26 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
26.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l’Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.
26.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio a terzi in danno dell’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.
26.3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
26.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.
27 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE
27.1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l’Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile l’Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
27.2. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall’Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l’inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) interruzione dei pubblici servizi;
(b) scioperi;
(c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
(d) caso fortuito.
In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.
27.3. In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.
28 ESECUZIONE IN DANNO DELL’APPALTATORE
28.1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.
29 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
29.1. Il trattamento dei dati personali contenuti nell’Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) (“D.Lgs. 196/2003”). La Committente si obbliga a trattare i dati personali dell’Appaltatore nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia.
29.2. Per il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale, la Committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l’informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.
30 FORO ESCLUSIVO
30.1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall’esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.
30.2. Per le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
31 SPESE
31.1.Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle forniture e sui servizi oggetto di affidamento.
32 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.
***
Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal concorrente in fase di gara per le prestazioni di cui trattasi.
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FIRMA
[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente]
NB: il documento va reso timbrato e siglato su ogni pagina.