VERBALE DI ACCORDO
In data 23 marzo 2009, in Milano
tra
- Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo (di seguito Capogruppo o Società cedente) anche in nome e per conto di IMIFIN S.p.A. (di seguito Società cessionaria)
e
- le Organizzazioni Sindacali
premesso che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 è stato abrogato lo speciale regime di esenzione dell’IVA per le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese nell’ambito dei Gruppi Bancari;
- non risulta avviata alcuna iniziativa governativa volta ad introdurre anche nel nostro Paese (come è già avvenuto in molti Stati membri dell’Unione Europea) l’istituto comunitario del “gruppo IVA”, ciò che di fatto compromette la competitività del nostro sistema bancario in un contesto generale ed economico fortemente critico;
- il Gruppo Intesa Sanpaolo - così come attualmente configurato in coerenza con gli indirizzi nel tempo forniti dagli Organi di Vigilanza - ha quindi la necessità improcrastinabile di avvalersi dello speciale regime di esenzione per le prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati da parte di consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili per mantenere una sostanziale neutralità degli oneri di natura fiscale o, quantomeno, una mitigazione dei medesimi;
- la Società cedente, anche in nome e per conto della Società cessionaria, con lettera dell’11 marzo 2009 e successive integrazioni fornite in data odierna - che qui si danno integralmente per trascritte - ha fornito alle competenti OO.SS.LL. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti circa il trasferimento del ramo d’Azienda costituito dall’attuale struttura facente capo al Chief Operating Officer (COO) oltre ai servizi di banca telefonica (Contact Unit);
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito dalla Capogruppo alla Società cessionaria che assumerà la denominazione sociale di Intesa Sanpaolo Group Services;
- nell’ambito del previsto confronto, le Parti hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto;
si conviene quanto segue: Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Il trasferimento sarà articolato in due fasi, indicativamente il 1° aprile 2009 con passaggio di tutte le suddette strutture/funzioni ad eccezione di quelle appartenenti alla gestione immobiliare della Direzione Immobili e Acquisti, indicativamente trasferite il 1° luglio 2009. A far tempo dalla
efficacia giuridica delle operazioni, ai sensi dell’art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro del Personale proveniente da Intesa Sanpaolo ed in servizio al giorno precedente la data di trasferimento presso le richiamate strutture prosegue senza soluzione di continuità con la Società Consortile Intesa Sanpaolo Group Services - che sarà iscritta ad ABI -, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l’inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell’anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali tempo per tempo vigenti presso Intesa Sanpaolo, che continueranno ad essere applicate dalla Società cessionaria.
Attesa la complessità dell’operazione societaria per il tempo strettamente necessario a garantire l’immediata operatività della Società Consortile e il suo graduale sviluppo, in via transitoria e comunque per un massimo di due mesi dalle date di efficacia giuridica sopraindicate, sarà possibile utilizzare l’istituto del distacco.
La costituzione di Intesa Sanpaolo Group Services non determina di per sé ricadute occupazionali né variazioni della sede di lavoro.
Art. 3
Fermo quanto precede, il passaggio del personale ceduto alla Società Consortile avverrà con assoluta invarianza delle norme e dei trattamenti applicati, posto che Intesa Sanpaolo Group Services sarà destinataria della Contrattazione Collettiva Nazionale del settore del Credito ed applicherà a tutto il personale (anche di futura assunzione) i trattamenti economici e normativi nonché tutti gli accordi tempo per tempo vigenti presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo.
In particolare:
• in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale ceduto manterrà l’iscrizione all’attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro ed alle prestazioni nel tempo previste per la propria posizione;
• in materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale ceduto continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti.
In considerazione di quanto precede le Fonti Istitutive dei Regimi previdenziali ed assistenziali stessi, nel rispetto dei reciproci ruoli, si impegnano ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Statuti/Regolamenti.
Nei riguardi del suddetto Personale continuano a trovare piena applicazione anche le previsioni degli accordi 1° agosto 2007 e 22 luglio 2008, qui integralmente recepiti anche dalla Società Consortile, anche in attuazione dell’Accordo Quadro 8 luglio 2008 in materia di attivazione del Fondo di Solidarietà.
Art. 4
Il rapporto di lavoro del Personale distaccato presso la Società cessionaria al 31 dicembre 2009 proseguirà senza soluzione di continuità con la Società stessa a far tempo dal 1° gennaio 2010 con l’utilizzo, ferme restando le previsioni di legge in materia, dello strumento della cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. .
Art. 5
Le Parti si danno inoltre atto che, attesa la stretta integrazione tra la Società cessionaria e le Società del Gruppo e tenuto conto della centralità del Personale nell’organizzazione del Gruppo medesimo, sarà consentita la mobilità interaziendale tra le Società del Gruppo, mirata anche alla valorizzazione delle professionalità ed alla salvaguardia delle opportunità di sviluppo nei diversi contesti operativi nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti presso Intesa Sanpaolo.
Art. 6
Tenuto conto delle motivazioni e dei presupposti che hanno determinato la costituzione di Intesa Sanpaolo Group Services, le Parti si danno atto che, nel caso in cui si determinassero le condizioni per una qualsivoglia operazione societaria (conferimento, cessione, scorporo, eccetera) riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo Group Services, il personale interessato dall’eventuale operazione rientrerà anche giuridicamente in Intesa Sanpaolo.
Laddove si verificasse un mutamento significativo del quadro di riferimento legislativo che neutralizzi in via strutturale i complessivi maggiori oneri fiscali rappresentati in premessa, con ripristino pertanto delle pregresse condizioni e dei relativi oneri, l’Azienda provvederà a riallocare in Intesa Sanpaolo sia le attività di cui trattasi sia il Personale alle stesse addetto. Quanto precede ferme restando le necessarie delibere da parte degli organi competenti e con tempi e modalità coerenti con la complessità organizzativa dell’operazione.
Le previsioni che precedono sono strettamente ed unicamente correlate alle peculiarità e finalità che caratterizzano l’operazione in discorso e non possono costituire, ad ogni conseguente effetto, precedente per future operazioni.
INTESA SANPAOLO S.p.A. DIRCREDITO FD
(anche nella qualità di Società Capogruppo) FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB
UGL CREDITO UIL C.A.