CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DENOMINATO “ STADIO F. GABRIELLI “ .
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DENOMINATO “ STADIO X. XXXXXXXXX “ .
L'anno duemilaquattordici, il giorno …………del mese di ……………….in Rovigo, nella Sede Comunale sita in Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx II n. 1,
PREMESSO
Che l’ Amministrazione Comunale intende concedere in uso a titolo gratuito, l’ impianto sportivo comunale denominato “X. Xxxxxxxxx” alla Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C”, in modo che possa provvedere in via continuativa alla manutenzione, vigilanza, custodia dell’ Impianto ed, all’ occorrenza, di concerto con l’ Amministrazione Comunale;
Che pertanto con Deliberazione della Giunta Comunale n…………. del ……….., dichiarata immediatamente eseguibile, si è disposto di concedere in uso a titolo gratuito ed esclusivo l’impianto sportivo in oggetto, approvando contestualmente lo schema di contratto di concessione dell’impianto medesimo;
Tutto ciò premesso, tra i Signori:
Ferlin Arch. Giampaolo, nato a Rovigo, il 04/07/1955, Dirigente responsabile del Settore OO.PP. – Patrimonio ed Espropri il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’ esclusivo interesse dell’ Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta di seguito denominato – Concedente ;
Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C”, p.i./c.f. 01006840290, legalmente rappresentata dal Sig. Cervati Malvino, nato il 30/07/1947 a Gavello, residente a Ceregnano in viale Eridania n.44, c.f. CRVMVN47L30D942U nella sua qualità di legale rappresentante, - di seguito denominato - Concessionario ;
Si conviene e si stipula quanto segue
ART.1 - SCOPO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Rovigo concede alla Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C.” il plesso sportivo denominato “X. Xxxxxxxxx”, sito in viale Tre Martiri n.28 che, a mezzo del suo rappresentante pro tempore, accetta senza riserve e si obbliga a svolgere le attività sportive di calcio e manifestazioni a titolo gratuito ed esclusivo, alle condizioni contenute nel presente contratto.
ART.2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE e DESTINAZIONE
L’impianto dato in concessione, comprende il campo sportivo comunale denominato “X. Xxxxxxxxx”, formato dai seguenti immobili ed avente destinazione a campo di calcio: terreno di gioco, completo d’impianto d’illuminazione, locali annessi, nonché ogni pertinenza. Gli immobili dati in concessione sono quelli evidenziati nella planimetria e descritti nello stato di consistenza allegato al presente contratto. Il complesso immobiliare in oggetto è individuato al N.C.T. del Comune di Rovigo, Sez. RO , FG.22 , Particella 100 (parte) e al N.C.E.U. FG.22 , particella 101.
ART.3– CONSEGNA
L'impianto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, come precisato nel verbale di consistenza del 22/01/2014, redatto in duplice copia, di cui uno depositato agli atti dell’ Ente, il secondo consegnato al concessionario.
ART.4 - CUSTODIA e RICONSEGNA
Il verbale di consistenza costituirà la base di verifica dell’impianto all'atto della riconsegna dell’immobile, alla scadenza o revoca come previsto dal presente contratto. A tale scopo saranno compilati, in contraddittorio, gli atti relativi alla riconsegna degli impianti verificandoli con quelli relativi allo stato di consistenza originario. La Società concessionaria dovrà riconsegnare i beni in tutta la loro integrità, provvedendo al ripristino di eventuali deficienze riscontrabili all’atto della riconsegna.
Per la durata dell’intero contratto, il Legale Rappresentante della Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C” è considerato, a termini di legge, il consegnatario, responsabile e custode della proprietà comunale, che deve quindi essere conservata in buono stato di efficienza.
L ’ impianto dovrà essere usato con diligenza e riconsegnato al termine nello stato di fatto risultante all’inizio della concessione, salvo il naturale invecchiamento e la relativa usura delle parti visibili dell’ immobile.
La Società concessionaria si impegna, prima della realizzazione di qualsiasi evento o manifestazione e per ogni utilizzo specifico dell’impianto, ad acquisire tutta la documentazione necessaria a garantire il corretto uso degli impianti secondo la normativa di riferimento vigente, fermo restando che, nella misura in cui fossero organizzati eventi o manifestazioni prive delle autorizzazioni previste per legge, il concessionario risponderà dei danni diretti e indiretti causati all’Amministrazione comunale.
ART. 5 - DURATA
Il contratto di concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C” potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione con preavviso di non meno di novanta giorni da notificarsi all’ Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di scioglimento o di estinzione della Società convenzionata, il Comune di Rovigo, rientra automaticamente in possesso dei beni dati in uso. Sono comunque fatte salve le azioni di rivalsa che l’Amministrazione comunale potrà intraprendere a seguito di manomissioni e/o variazioni negative apportate allo stato di consistenza e conservazione degli immobili stessi.
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La Società concessionaria, senza eccezione o riserva alcuna, è tenuta a:
usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
conservare, per tutta la durata della concessione, gli impianti e gli spazi adiacenti in perfetto stato di efficienza, pulizia e decoro, provvedendo a propria cura e spese alla sostituzione di quanto danneggiato per cattivo uso od usurato;
assumersi la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi (connessi all’attività organizzata), durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, derivanti dalla gestione dei beni in concessione;
sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
contrarre, presso primaria compagnia assicuratrice, idonea polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) e polizza di assicurazione incendio rischi civili ed agricoli aventi durata non inferiore alla durata del presente contratto;
assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile e dell’addetto alla sicurezza, ove richiesto, muniti di idoneo documento attestante l’appartenenza alla Società concessionaria;
munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole della Sezione Servizi Sportivi del Comune di Rovigo e secondo le tariffe da esso stabilite;
assumere la titolarità delle utenze;
dare priorità all'uso degli impianti alle scuole cittadine, compatibilmente con gli impegni della Società;
concedere all’Amministrazione comunale gli impianti, su semplice richiesta dello stesso, per manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio, o svolte con la sua collaborazione, concordando preventivamente con lo stesso la tipologia dell’intervento. Tali manifestazioni devono effettuarsi al di fuori del periodo di attività sportiva ufficiale del Concessionario, tenute presenti le esigenze tecniche e di manutenzione dei campi e dell'impianto in genere, con rimborso alla Società di eventuali maggiori oneri di manutenzione e ripristino che dovessero derivare dallo svolgimento delle suddette. La pubblicità all’interno dell'impianto sportivo, per le manifestazioni sopraccitate, è direttamente gestita dal Comune, dall'Ente di Promozione, Federazione, Società Sportiva o altro soggetto cui l'Amministrazione si appoggia per la realizzazione della manifestazione; pertanto la pubblicità esistente potrà, se del caso, essere coperta o accantonata, a cura e spese dell'organizzatore, il quale provvederà poi al successivo ripristino;
permettere l'accesso di incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione;
munirsi, a propria cura e spese, delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività collegate all'uso dell'impianto sportivo;
osservare le norme di sicurezza per l’esercizio di impianti sportivi, in materia di capienza di pubblico;
controllare annualmente la centrale termica, tramite tecnico autorizzato, e tenere il corrispondente libretto di centrale. A tale scopo, il concessionario dovrà segnalare al concedente il nominativo del responsabile incaricato della gestione dell’impianto termico;
rispettare quanto previsto dal proprio Statuto Societario e comunicare al concedente i componenti degli organi societari, ogni qual volta questi vengano rinnovati;
comunicare le eventuali modificazioni che riguardassero la natura giuridica o più in generale l'atto costitutivo del concessionario al concedente, che ne valuta le condizioni di compatibilità con la presente concessione.
È vietato al concessionario l’utilizzo dell'impianto sportivo per usi diversi da quelli di cui all'Art. 1.
ART. 7 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
E' vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto del presente contratto. Non è intesa come sub-concessione l'uso degli impianti a favore di altre Associazioni sportive secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.
Art. 8 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
La Società concessionaria deve permettere l’uso dell’impianto ad altre Società sportive su richiesta dell’Amministrazione comunale, compatibilmente con eventuali problematiche generate da motivati impegni della Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C”; l’utilizzo dell’impianto da parte di altre Società dovrà essere valutato, in tal caso, di concerto con l’Amministrazione comunale.
ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA.
Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui all'Art. 2, nonché tutte quelle relative all’organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dalla Società concessionaria, fanno capo alla Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C”. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro.
Sono altresì a carico del Concessionario le spese di funzionamento dell'impianto sportivo (a titolo di esempio: fornitura di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici), precisando che, all'atto della stipula del presente contratto, le utenze dovranno essere intestate alla Società concessionaria.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria deve essere posta particolare cura in ordine al mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco e alla pulizia accurata di tutti i servizi igienici.
Eventuali carenze manutentive ordinarie agli impianti stessi, saranno indicate al Concessionario il quale, entro il mese successivo, dovrà eseguire i lavori occorrenti. Trascorso un mese dalla comunicazione inviata dall’Amministrazione comunale senza che il Concessionario abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, l’Amministrazione comunale procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario.
ART. 10 – CONTRIBUTO PER GESTIONE
L’ Amministrazione comunale erogherà, compatibilmente con le risorse di bilancio, a titolo di concorso spese sostenute per le utenze varie e per la custodia dell’impianto, le somme introitate a titolo di canoni per concessioni aree per impianti sportivi, nell’importo massimo di Euro 10.000,00 annui da quantificarsi con provvedimento dirigenziale ad avvenuto introito delle somme nella casse comunali.
ART.11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono a carico del Concedente le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso sono a carico del Concessionario, oppure non siano conseguenza di danni occorsi in occasione di manifestazioni organizzate da terzi nel qual caso saranno poste a carico della Società organizzatrice.
In caso di riparazioni considerate urgenti, in relazione al pericolo di un guasto imminente o in relazione al rischio di aggravamento dello stato dei luoghi, il Concedente si attiverà attuando le procedure di urgenza previste dalla normativa vigente per la riparazione tempestiva di guasti.
Ogni addizione sui beni oggetto della concessione, che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiarli, compreso altro miglioramento, non potrà essere rimossa dal concessionario senza preventiva autorizzazione della parte proprietaria, nel qual caso si osserveranno le disposizioni degli art. 1592-1593 del CC. Al termine del contratto, comunque, ogni miglioria, sia di beni mobili sia di beni immobili, effettuata dal concessionario a supporto della funzionalità dell’impianto sportivo rimarrà di proprietà del Comune di Rovigo, senza che il concessionario abbia diritto di rivalsa su dette migliorie.
ART. 12 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
Durante le manifestazioni, le attività e gli eventi sportivi, potrà essere concessa autorizzazione alla somministrazione temporanea in suolo pubblico di alimenti e bevande, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da richiedere agli uffici competenti.
ART. 13 – PUBBLICITA’ E PROVENTI PUBBLICITARI
La Società Concessionaria si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nella struttura sportiva, tenendo il Concedente sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità. I proventi della pubblicità in qualsiasi forma effettuata negli impianti dati in concessione e per la durata della stessa, spettano alla Società Concessionaria, fermo restando a carico della stessa l’onere di tutte le pratiche, le autorizzazioni ed i nullaosta richiesti dalle norme in vigore, relativamente alle imposte di pubblicità.
La Società Concessionaria non può, in ogni caso, assumere od accettare impegnative di carattere pubblicitario con Ditte, Imprese, Società Sportive o terzi per un periodo di tempo superiore alla scadenza della presente contratto, pena, nella eventualità contraria, la nullità del negozio giuridico.
ART. 14 - PERSONALE DI CUSTODIA O SERVIZIO
Nessun onere è a carico del Concedente per l’eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte della Società Concessionaria che è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente e non, sollevando la Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA
La Società Concessionaria esonera la Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall’attività oggetto del presente contratto.
A tal fine, la Società Concessionaria dichiara che per l’attività che si accingerà a svolgere è provvista di idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicuratrice ed esibisce “Polizza di assicurazione incendio rischi civili ed agricoli” della RSA n. 0506.1007000118 del 23/12/2013 a Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) la cui copia è depositata presso l’Unità Patrimonio del Comune di Rovigo, nonché “Convenzione Assicurativa per l’assicurazione lesioni/morte, invalidità permanente, responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, assistenza e tutela legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei suoi tesserati” emessa da INA ASSITALIA SPA il 28/06/2013.
La Società concessionaria si obbliga a mantenere in vigore entrambe le polizze per l’intera durata contrattuale, esonerando pertanto la parte concedente dal risarcimento di eventuali danni arrecati a persone e cose della Concedente e/o di terzi.
ART. 16 – PROVENTI
I proventi derivanti dalla gestione dell’impianto sono introitati direttamente dalla Societa concessionaria.
ART. 17 – CONTROLLI
Il Settore Servizi Sportivi e altri settori tecnici del Comune di Rovigo competenti, sono delegati al controllo della buona conduzione e gestione dell’impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui al presente contratto.
A tale scopo i funzionari a ciò delegati avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
ART. 18 – SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il presente contratto può essere revocato o sospeso in qualsiasi momento in caso di violazione da parte della Concessionaria delle norme che la disciplinano, nonché per scioglimento della Società Sportiva, o per mancanza di attività.
ART. 19 - INADEMPIENZA, DECADENZA, RISOLUZIONE
In caso di constatata inefficienza nella gestione e in assolvimento delle clausole del presente contratto, la Concedente, previa contestazione, assegnerà alla Concessionaria un ragionevole termine di tempo per le controdeduzioni, ai sensi della normativa vigente in materia.
In caso di ripetute e gravi inadempienze la Concedente ha facoltà unilaterale di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Il mancato rispetto da parte della Concessionaria degli obblighi derivanti dal presente contratto comporterà la decadenza dello stesso dalla concessione ad insindacabile giudizio e su semplice richiesta della Concedente, salvo il diritto dello stesso concedente al risarcimento di eventuali danni derivanti dalla intervenuta decadenza.
ART. 20 – RAPPORTI E RINVIO
Per quanto non regolamentato dal presente contratto, si rinvia ai regolamenti comunali e alle disposizioni di legge in materia, in particolare le vigenti norme del Codice Civile.
ART. 21 - COMPOSIZIONE DELLE LITI
Le clausole della presente contratto permangono interamente valide e condizionate al permanere della destinazione principale data agli impianti sportivi in oggetto.
Le eventuali vertenze di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovessero insorgere nel corso o al termine della presente concessione, potranno essere definite in via bonaria, tra le parti, fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere, per l’insolvenza delle controversie, all'autorità giurisdizionale competente.
ART. 22 -MODIFICHE
Il presente contratto può essere concordemente modificato, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.
ART. 23 - SPESE
Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle inerenti la registrazione secondo le attuali disposizioni di legge, sono a carico della Concessionaria.
Il presente contratto, redatto in duplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rovigo, lì………………………..
Per La Società “A.S.D. ROVIGO L.P.C.” Per il Comune di Rovigo
Concessionaria Concedente
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