ALLEGATO B4 PROVINCIA DI VITERBO
CAPITOLATO
ALLEGATO B4 PROVINCIA DI VITERBO
Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale
Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) ) 4162592794 Provincia di Viterbo
Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Viterbo
Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all’art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all’attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell’utente.
Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della Provincia di Viterbo.
Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l’individuazione dell’utenza a cui offrire il servizio.
Art.4 PRESTAZIONI
Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:
A. La fase della informazione e comunicazione
I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare
B. la Fase della Gestione :
I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.
A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:
I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell’assistenza, modalità di accesso . recapiti ecc.
II. l’interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.
B. Fase della gestione
1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del
coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio ( migranti, monoparentali ecc).
III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.
2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.
I. La fase della gestione prevede da parte dell’ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi,attività, risultati, criticità.
Art. 5 PERSONALE
Le prestazioni di cui all’art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali: con funzioni di Coordinatore per un monte ore complessivo non inferiore a 480 ore ;
Operatori sociali formati nel campo della puericultura, dell’assistenza all’infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l’assistenza domiciliare Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell’area perinatale, del sostegno genitoriale e dell’home visiting nel primo anno di vita. Per un monte ore complessivo non inferiore a 2685 ore
Psicologo per un monte ore complessivo non inferiore a 760 ore.
Il soggetto aggiudicatario inoltre, deve:
–over.
Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.
Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
a) fornire alla Regione Lazio, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l’aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull’andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “documento” di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
pertanto, la Regione Lazio è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.
Inoltre, si stabilisce che:
1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso
terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.
Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.
Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.
Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva: l’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata dell’appalto, dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
E’ facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l’espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
E’ facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l’espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.
Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI
1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell’esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell’esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.
3. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.
Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso la Regione Lazio procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’ Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui
ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a)qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;
c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall’Appaltatore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.
Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 17 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Art.18– DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia,nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.
Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l’aliquota I.V.A. e per l’imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell’I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell’appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.
il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx