CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI
CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine
Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo degli alloggi destinati all’emergenza abitativa localizzati nella CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx”
APPROVATO con delib. del Consiglio Comunale n. 6 9 del 30 SETTEMBRE 2014
Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo degli alloggi destinati all’emergenza abitativa localizzati nella CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx“
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi che si trovano nella CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx“ in Xxx Xxxx 00 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, da destinarsi in uso temporaneo a nuclei familiari per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.
Per convenzione si intende ‘emergenza abitativa’ quella condizione per la quale il soggetto si trovi improvvisamente senza abitazione e non sia in grado di reperire un alloggio adeguato per sé e la propria famiglia. La situazione di difficoltà abitativa può scaturire da eventi quali, ad esempio, sfratto, inabitabilità dell’alloggio, allontanamento dalla residenza familiare.
Art. 2 - Definizione e Finalità
La CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx” di Cervignano del Friuli è una struttura di proprietà della Parrocchia ed è concessa in uso al Comune di Cervignano del Friuli (Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/2007 e Delibera di Giunta n. 209 del 02/11/2009).
E’ sita nel comune di Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxx, 00 ed è identificata nella partita tavolare 1109 foglio di mappa 17 particella 342/1 subalterno 7 sito al primo piano più il giardino. E’ composta da 5 appartamenti di circa 40 mq. e da spazi comuni quali 2 disimpegni, 1 corridoio, 1 locale ad uso lavanderia, 1 terrazza stenditoio e, al piano terra, un piccolo giardino. Negli alloggi sono previste strutture abitative indispensabili quali posti letto, servizi e una piccola cucina.
Essa propone un servizio di ospitalità a nuclei familiari e/o persone singole, italiani e stranieri, in situazione di grave emergenza abitativa.
La finalità della Casa dell’Ospitalità è di provvedere, in via temporanea, alle esigenze alloggiative di quanti, con residenza in Cervignano del Friuli o comunque nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli, non trovano una sistemazione abitativa.
La Casa dell’Ospitalità rappresenta quindi una possibilità temporanea, una prima risposta, in attesa che gli interessati, anche in collaborazione con le strutture pubbliche, possano organizzare la ricerca di soluzioni adeguate e stabili.
Art. 3 - Organi di gestione e coordinamento
La Casa dell’Ospitalità opera attraverso gli organi di seguito indicati.
a) Il Comitato di Coordinamento
- È formato da n. 5 persone di cui:
- n. 3 indicate dal Comune: Sindaco o Assessore competente,
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni o suo delegato, un assistente sociale;
- n. 2 indicate dalla Parrocchia: Parroco o suo delegato, un volontario designato dal Parroco.
Un rappresentante dell’Associazione/Cooperativa a cui eventualmente il Comune affidasse la gestione operativa della Casa partecipa al coordinamento senza diritto di voto.
- E’ presieduto dal Sindaco o dall’Assessore competente.
- E’ convocato dal Servizio Sociale dei Comuni con preavviso di 8 giorni via e-mail con richiesta di conferma di lettura del messaggio.
- Delibera in merito alle assegnazioni degli alloggi e alle eventuali proroghe e le sue disposizioni sono vincolanti ai fini dell’adozione degli atti conseguenti.
- Collabora alla gestione ordinaria della Casa, compreso il rispetto dei regolamenti, e al monitoraggio ed agli eventuali interventi relativi alla sicurezza e alla corretta convivenza degli ospiti.
- Agisce nei termini di legge per riacquisire la disponibilità degli alloggi qualora gli stessi non vengano spontaneamente liberati al termine dell’assegnazione.
- E’ validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei componenti e, di norma, delibera a maggioranza.
- Approva l’eventuale prolungamento dell’assegnazione (proroga) con almeno i 2/3 dei componenti, computando nel calcolo anche i membri eventualmente assenti e con l’approvazione del Presidente (il Sindaco in carica).
Nel caso di difformità tra le graduatorie redatte dai servizi Sociali e le conclusioni dei membri del Comitato di Coordinamento, le decisioni prese dal Comitato stesso devono essere motivate, formalizzate ed approvate dalla maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti computando nel calcolo anche i membri eventualmente assenti.
In caso di urgenza la decisione sull’assegnazione o proroga è presa dal sindaco, sentito il parroco. L’inserimento deve essere ratificato nella prima riunione del Comitato.
b) un Coordinamento del volontariato costituito da n. 3 persone, elette tra i volontari che si mettono a disposizione, anche a tempo parziale, per prestare la propria opera a favore degli ospiti e per l’esecuzione di eventuali lavori di manutenzione, ove si rendano necessari.
Propone attività e attua azioni a carattere sociale a favore degli ospiti. Opera, ove se ne ravveda l’opportunità, per l’inserimento degli assegnatari nel contesto cittadino. Opera in stretta collaborazione con il Comitato di Coordinamento, a cui si dovrà riferire e alle cui disposizioni si dovrà attenere.
c) L’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli:
- Istruisce le richieste e può proporre d’ufficio inserimenti nella Casa;
- Predispone la seguente documentazione:
1. La relazione propositiva da sottoporre al Comitato di coordinamento che deve contenere:
- le motivazioni per cui si richiede l’assegnazione;
- il periodo di assegnazione, che di norma non può essere superiore a 6 mesi.
2. Il Progetto Personalizzato che accompagna la relazione. Esso deve constare in un progetto d’inserimento relativo al nucleo familiare potenziale assegnatario dell’alloggio. Deve individuare un percorso d’inserimento del nucleo stesso nel contesto territoriale, deve indicare i servizi/prestazioni erogabili, le prospettive di alloggio futuro e, se del caso, l’attuazione di un inserimento lavorativo e deve altresì prevedere, ove possibile, l’impegno dell’assegnatario ad accantonare somme congrue con le sue entrate al fine di creare un fondo da utilizzare per ili proprio reinserimento sociale. In detto progetto devono anche essere previste le modalità di monitoraggio e valutazione periodica.
- redige le graduatorie di cui all’art. 7 tenendo conto dei criteri stabiliti per la selezione;
- convoca e gestisce incontri periodici del Comitato;
- propone al Comitato di coordinamento i nominativi dei potenziali assegnatari degli alloggi e le eventuali proroghe sottoponendogli la relazione propositiva;
- prende atto delle decisioni del Comitato di coordinamento inerenti le assegnazioni, gestisce gli inserimenti, i contratti e i versamenti dei contributi eventualmente richiesti;
- effettua monitoraggio e verifica del progetto personalizzato;
- gestisce la Casa in proprio o tramite un’Associazione con comprovata esperienza nell’ambito delle politiche abitative ed individua l’amministratore;
- a solo scopo informativo, invia agli assegnatari degli alloggi le comunicazioni di fine concessione;
d) L’Amministratore della Casa individuato dall’Ente Gestore del Servizio Sociale dei comuni:
- tiene i rapporti con gli assegnatari e riporta al Comitato di Coordinamento le loro esigenze, necessità e i problemi di ordine pratico;
- controlla il rispetto del regolamento condominiale e del contratto con l’utente;
- coordina l’attività dei volontari;
- esegue tutte quelle incombenze di carattere tecnico - pratico che sono alla base di una corretta conduzione condominiale.
Art. 4 - Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono individuati fra le persone e i nuclei familiari in stato di emergenza abitativa.
2. I nuclei familiari beneficiari potranno essere formati da un numero massimo di 2 adulti; se il nucleo familiare ha un numero maggiore di componenti e si ravvisasse la necessità di assegnare a questo un alloggio, si potrà operare con l’utilizzo di 2 alloggi.
3. I soggetti beneficiari possono essere cittadini italiani e/o stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, e residenti in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli.
Art. 5 - Modalità d’accesso e di ammissione.
1. L’accesso alla Casa dell’Ospitalità può avvenire o tramite una domanda diretta a cura dei richiedenti o a seguito di una procedura attivata d’ufficio dall’assistente sociale di riferimento.
2. Le domande, a cura dei richiedenti, vanno presentate agli uffici del protocollo dei Comuni di residenza attraverso gli uffici dei servizi sociali comunali ed inoltrate, a cura di questi, all’Ente Gestore presso il Comune di Cervignano del Friuli.
3. Alla pratica va allegata la documentazione integrativa richiesta: autocertificazione anagrafica, permesso di soggiorno o carta di soggiorno, attestazione Xxxx, altri documenti attestanti la situazione economica.
4. I servizi sociali del territorio istruiscono la pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel regolamento e, se l’esito è positivo, L’Ente gestore provvede ad aggiornare le graduatorie di cui all’art. 7.
5. Quando vi è disponibilità di alloggi, l’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni provvede a convocare il Comitato al quale propone gli inserimenti sulla base delle graduatorie. L’assistente sociale competente per territorio sottopone la relazione propositiva al Comitato di Coordinamento.
6. Il Comitato di Coordinamento, fatte le necessarie verifiche, delibera in merito all’assegnazione dell’alloggio o alla eventuale proroga tenuto conto delle graduatorie aggiornate redatte dai servizi sociali e di ogni altra informazione di cui può usufruire.
7. L’Ente Gestore prende atto della decisione del Comitato e gestisce successivamente l’inserimento nella Casa
Art. 6 - Disciplina della permanenza
Gli assegnatari, prima di occupare l’alloggio, devono sottoscrivere:
- Il trattamento dei dati personali
- l’adesione in toto al progetto personalizzato redatto dai Servizi Sociali comprensivo della parte relativa all’impegno ad accantonare somme congrue con le proprie entrate;
- il regolamento condominiale che regola le modalità di convivenza degli assegnatari pro tempore;
- il contratto di ospitalità.
Art. 7 - Elementi di valutazione per la graduatoria
1. L’istruttoria delle pratiche deve accertare che il richiedente/i possegga i seguenti requisiti, indispensabili per accedere ad un alloggio:
- essere residente in un comune dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli alla data di presentazione della richiesta o alla data di attivazione del procedimento d’ufficio, salvo casi particolari accertati dai Servizi Sociali, che dovranno essere menzionati nella relazione propositiva;
- non essere titolare di diritti di proprietà in via esclusiva, usufrutto, uso o abitazione di unità abitative ubicate in regione. Si può derogare da questo criterio qualora il richiedente dimostri che trattasi di edificio fatiscente e/o non abitabile o non adatto alle proprie esigenze abitative o non disponibile per motivazioni diverse (es. separazioni, gravi conflitti familiari). Questo criterio è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare;
- essere maggiorenne.
2. Verifica grado di autosufficienza
- accertamento delle condizioni di autonomia: i richiedenti devono essere in grado di gestire autonomamente la propria condizione abitativa, supportati, se necessario, dai servizi sociali dell’Ambito Distrettuale.
3. In presenza di un numero di richieste superiore alle disponibilità di alloggi, saranno predisposte due graduatorie distinte:
a) residenza nel Comune di Cervignano del Friuli
b) residenza nei Comuni dell’Ambito Distrettuale.
All’interno di entrambe le graduatorie si terrà conto dei seguenti elementi:
- la condizione familiare e personale (0-4 punti);
- reddito del nucleo familiare (0-3 punti);
- stato di emergenza abitativa (punti 0-3).
La graduatoria alla lettera b) sarà esaminata solo nel caso in cui vi sia disponibilità di alloggi a seguito delle assegnazioni ai richiedenti di cui alla lettera a).
Art. 8 - Tempi di permanenza e proroghe
1. Alla fine del periodo previsto per l’uso dell’alloggio, lo stesso dovrà essere reso libero nei tempi inizialmente stabiliti. A solo scopo informativo l’Ente Gestore invierà una comunicazione di fine concessione.
2. Qualora l’assegnatario non provveda a liberare l’alloggio alla scadenza e non sia stata deliberata alcuna proroga, il Comitato di Coordinamento, fatti gli opportuni tentativi di conciliazione bonaria, dovrà agire nei termini di legge per riacquistare la disponibilità dell’alloggio stesso onde darlo al nuovo avente diritto.
3. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assegnazione iniziale, non sia stata ancora trovata una soluzione abitativa o per altre comprovate e oggettive motivazioni, il Comitato di Coordinamento, su proposta dei Servizi sociali, che dovranno opportunamente motivare la richiesta, potrà prolungare il periodo di assegnazione sino ad un massimo di 6 mesi, previa verifica delle condizioni di ammissione iniziali.
Art. 9 - Termine anticipato della permanenza
1. L’assegnatario, qualora i Servizi Sociali dell’Ambito Distrettuale propongano una soluzione abitativa, compresa l’accoglienza in forma definitiva presso Case di Riposo o altri istituti di cura, si impegna a lasciare l’alloggio entro 30 giorni dalla comunicazione.
2. Qualora l’assegnatario non rispetti il regolamento dell’alloggio, il Comitato può deliberare il rilascio anticipato ed immediato della struttura.
3. Qualora l’assegnatario, con il proprio comportamento, dimostri di non aderire al progetto personalizzato di cui all’art. 4, lett. b), vanificandone di fatto il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Comitato, su proposta del Servizio Sociale, può deliberare il rilascio anticipato ed immediato della struttura.
Art. 10 – Oneri per l’ospitalità gratuita
Non sono previsti oneri per l’ospitalità a carico dell’assegnatario. Si rimanda al progetto personalizzato sottoscritto per l’impegno dell’utente di cui all’art. 3 lett. c) punto 2.
Art. 11 - Norme finali
Eventuali modifiche e varianti al presente regolamento possono essere proposte dal Comitato di Coordinamento.
Art. 12 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali dovrà essere autorizzato in via preliminare dai richiedenti.