Allegato 6
Allegato 6
Schema di C O N T R A T T O T I P O Lotto N. - CIG.................
Schema di contratto per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura e i servizi di
distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, nonché per la realizzazione di misure di accompagnamento, agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma comunitario “Latte nelle scuole”, per l’A.S. 2017- 2018 - CUP J59I17000270006
TRA
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - c.f. 97099470581, con sede in Roma in Xxx XX
Xxxxxxxxx, 00, che agisce in nome e per conto dello Stato membro ITALIA, rappresentato, per la firma del presente contratto, dal ………….., in qualità di , di seguito denominato anche solo "Stazione appaltante",
E
La società……… avente sede legale in ….. (……), Via ……., n , numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso
il Tribunale di ………e codice fiscale ……………., P.IVA , rappresentata per la firma del presente contratto da
…………….. (Amministratore Unico/delegato/Presidente etc.)…………………………, legale rappresentante, (nel
seguito per brevità anche “Aggiudicatario” o “Appaltatore”) giusti poteri allo stesso conferiti con
…………………………………………...
PREMESSO CHE…
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1- VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Le parti convengono che le premesse, l’Offerta Tecnica e l’Offerta economica presentate dall’Appaltatore ed i documenti citati, sebbene non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le previsioni del presente Contratto sono la trasposizione negoziale delle disposizioni dettate dal Capitolato tecnico, dal disciplinare e dagli allegati richiamati.
Tali clausole costituiscono pertanto la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Ministero e l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice degli appalti, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato dalle norme in materia di Contabilità delle amministrazioni pubbliche.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Ministero.
Il Ministero provvederà a comunicare all’organismo pagatore Agea i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
L’aggiudicatario si impegna a eseguire il Programma avente per oggetto la fornitura e distribuzione di latte
alimentare e prodotti lattiero-caseari ai bambini che frequentano regolarmente gli Istituti di cui all’elenco inviato all’aggiudicatario in data ……… riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto aderente formalmente al Programma “Latte nelle scuole” A.S. 2017-2018, relative al Lotto n. ….
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
L’Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività nei confronti della Stazione appaltante ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 3- DURATA
Il presente contratto entra in vigore alla data della firma di entrambe le parti contraenti.
Il Programma dovrà essere realizzato e completato entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018 e, comunque, in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018.
La Stazione appaltante può sospendere temporaneamente o definitivamente l’esecuzione del contratto, senza indennizzo, se gli stanziamenti necessari per la sua esecuzione non sono disponibili nel bilancio dello Stato membro.
ART. 4- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Per il Lotto oggetto del presente contratto, il Programma per l’annualità 2017-2018 sarà sostenuto con risorse pubbliche ammontanti complessivamente a € …….. I.V.A. esclusa, pari al valore dell’offerta economica espresso dall’Aggiudicatario.
L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nel Bando di gara emanato. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
ART. 5- ESECUZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA E IMPEGNI CONTRATTUALI
L’aggiudicatario si assume la piena responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni del Programma, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’aggiudicatario indica il seguente conto corrente bancario (o postale) dedicato, anche se non in via esclusiva, dove accreditare l’aiuto finanziario relativo al programma e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di cui alla legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
Nome della banca: ………………………..
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: ………………………
Designazione esatta del titolare del conto: …………………..
Codice bancario IBAN: ……………………..
Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul/i conto/i dedicato/i:
L’aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali ulteriori conti correnti utilizzati per le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Coerentemente con la norma citata, ai fini dell’obbligo della tracciabilità, per ogni operazione finanziaria relativa al lotto aggiudicato dovrà essere indicato il CUP J59I17000270006 ed il CIG del Lotto.
L’aggiudicatario deve tenere una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) 2017/39 e 2017/40 e deve tenere a disposizione dell’Autorità nazionale competente e degli Organi competenti dell’Unione europea ogni informazione e documento necessari per verificare il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.
L’aggiudicatario comunica alla Stazione appaltante i contratti stipulati in adempimento delle attività correlate all’esecuzione del Programma nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione delle attività progettuali.
L’aggiudicatario inserisce nei contratti conclusi con terzi tutte le clausole necessarie affinché la Stazione appaltante e gli Organi competenti dell’Unione europea possano esercitare gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
L’aggiudicatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, deve accertarsi che nei contratti conclusi con le imprese subcontraenti nell’ambito del presente contratto siano recepiti ed espressi le seguenti clausole/impegni:
• tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
• la clausola risolutiva espressa prevista dal comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
• l’impegno a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
• l’impegno ad inviare una copia del contratto alla Stazione appaltante.
L’aggiudicatario si impegna a trasmettere al RUP e ad AGEA la programmazione delle distribuzioni concordate con il RUP da proporre agli Istituti scolastici della scuola primaria, di cui alle regioni del Lotto aggiudicato, secondo l'impostazione coerente con le tabelle di cui al capitolato tecnico e della documentazione di gara, nel rispetto della seguente tempistica:
entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto la programmazione del primo mese; entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la programmazione del periodo successivo
Di seguito, l’aggiudicatario trasmetterà ai suindicati destinatari la programmazione concordata con gli Istituti scolastici.
In caso di variazioni rispetto ai calendari comunicati, l’aggiudicatario trasmette, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle distribuzioni programmate. La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi delle azioni in questione.
L’aggiudicatario comunica sollecitamente per iscritto al RUP e all’AGEA, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione delle prestazioni del presente contratto entro i termini stabiliti.
L’aggiudicatario, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall’ultima distribuzione effettuata e, comunque, entro e non oltre il 5 luglio 2018, è tenuto ad elaborare e a trasmettere al RUP e ad AGEA i seguenti documenti:
• una Relazione finale sulle attività svolte contenente almeno i seguenti dati:
• le quantità totali e le quantità effettivamente distribuite per ogni tipologia di prodotto espressa in chilogrammi;
• il numero totale degli “alunni” fruitori del Programma, suddivisi per Istituto Scolastico, Plesso e numero di alunni;
• le informazioni sulla qualità dei prodotti somministrati, in relazione ai vincoli di cui al Capitolato Tecnico;
• il numero totale del personale non scolastico utilizzato per la realizzazione delle distribuzioni speciali;
• il numero e il valore delle Convenzioni stipulate con i Dirigenti scolastici per le attività di distribuzione.
ART. 6 - VARIANTI, SERVIZI ANALOGHI E CONSEGNE COMPLEMENTARI
Nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016, il RUP può disporre o autorizzare le variazioni al programma di fornitura di prodotti e alla relativa distribuzione.
In ogni caso la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
imporre all’aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. lgs. 50/2016, si riserva altresì la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante può chiedere all’aggiudicatario consegne complementari per un valore in ogni caso non superiore alla differenza tra il corrispettivo dell’appalto posto a base d’asta e il prezzo offerto dall’aggiudicatario medesimo.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi degli articoli 101 e segg. del D. lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC, il Ministero, per il tramite del RUP di gara, provvederà a designare un Direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare e verificare il regolare andamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto, d’ora in poi anche solo DEC, verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore.
ART. 8 - DOMANDE DI AIUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le domande di aiuto sono presentate alla Stazione appaltante che, verificata la correttezza formale, le inoltra ad AGEA con l’autorizzazione a pagare ove nulla osti da parte dell’organismo di controllo, di cui al successivo paragrafo 4.
Le domande di aiuto potranno essere presentate secondo la seguente tempistica:
• una richiesta di anticipo in misura massima del 30% del valore del Lotto, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria (pari al 110% del valore oggetto di richiesta) prestata in favore di AGEA;
• una domanda di aiuto a saldo (da presentare entro il 30 giugno 2018), corredata della documentazione probatoria, da pagare entro il 15 ottobre 2018.
La domanda di aiuto (saldo), dovrà essere presentata non oltre trenta giorni dalla fine del periodo a cui si riferisce, ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018, ed essere accompagnata dalla Fattura emessa dall'Aggiudicatario per il servizio somministrato nel periodo di competenza. La domanda di aiuto presentata per il Lotto di competenza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante i seguenti dati:
• l'importo richiesto (imponibile + IVA), con la specifica degli importi eventualmente già ricevuti;
• il numero delle distribuzioni effettuate alla data di riferimento;
• i quantitativi di prodotto distribuiti (in numero di porzioni e in quantità), per ogni Istituto, con riferimento allo specifico registro di cui al Regolamento (UE) 2017/40, articolo 6, paragrafo 2;
• il numero dei bambini che hanno frequentato regolarmente gli Istituti scolastici partecipanti, allegando l’elenco degli Istituti scolastici sede di distribuzione, con il relativo numero di identificazione e il relativo indirizzo, tratto dal registro di cui al Regolamento (UE) 2017/40, articolo 6, paragrafo 2;
• i documenti giustificativi ed il quantitativo dei prodotti forniti, dei materiali e dei servizi, ivi compresa la documentazione inerente i contratti di subappalto, le convenzioni con gli Istituti scolastici ed il personale direttamente impegnato nella realizzazione del Programma. I predetti documenti devono essere accompagnati dalla prova del pagamento, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto dedicato;
• relazione con gli elementi resi nel manuale allegato al presente contratto.
Il pagamento dell’aiuto viene eseguito a seguito della comunicazione del RUP e della relazione di controllo stilata dall’autorità di controllo competente, incaricata da AGEA, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento.
Qualora dalla verifica risulti che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta di AGEA, l'importo in questione, a norma dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/40. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/40.
L’aiuto comunitario è versato da AGEA, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2017/39, sul conto corrente dedicato.
L’aggiudicatario, dal giorno di registrazione del contratto, può fare istanza di un anticipo non superiore al 30% del valore finanziario del lotto, presentando cauzione pari al 110% dell’anticipo richiesto.
L’erogazione dell’anticipo, da parte dell’AGEA, avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, e previa conferma di validità della garanzia prestata; lo svincolo della polizza di anticipo avverrà alla conclusione del Programma. Non sono ammessi svincoli parziali.
In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria dell’Unione europea e dello Stato membro o degli Stati membri è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 7 del citato Regolamento (UE) 2017/40.
L’aggiudicatario è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art. 4 bis del Decreto-legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto- legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, par. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
La documentazione riferita al Programma deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla stipula del presente contratto, conformemente al disposto dell’art. 43 del Reg. (UE) 908/2014 del 6 agosto 2014; essa deve essere messa a disposizione degli agenti delegati dall'AGEA, dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti italiana ed europea. Sono fatti salvi ulteriori termini di conservazione derivanti dalla vigente normativa nazionale.
ART. 9 - CONTROLLI
L’Organismo pagatore AGEA, direttamente o per il tramite di propria struttura incaricata, effettua, per conto della Stazione appaltante, controlli tecnici e contabili sullo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni; in particolare, in adempimento dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del Regolamento 2017/39, sono previsti:
• controlli amministrativi comprendenti anche la revisione dei documenti giustificativi a supporto delle attività svolte e delle spese sostenute per la loro realizzazione;
• controlli in loco, anche di natura retroattiva, svolgibili in qualsiasi momento dell’anno scolastico 2017-2018 e fino ad otto mesi dopo il termine dell’anno scolastico, con particolare riguardo:
• alla tenuta dei due registri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita, dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;
• all'uso dei prodotti in conformità al bando di gara. I controlli sono:
• quelli non preventivamente concordati presso un campione significativo di Istituti scolastici per la verifica tecnico qualitativa del prodotto distribuito nonché delle modalità di distribuzione assistita;
• quelli non preventivamente concordati presso gli stabilimenti di confezionamento dei prodotti per la verifica tecnico qualitativa del prodotto condizionato in conformità al Reg. (UE) n. 543/2011 e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di prodotto per l’effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio;
• di natura tecnica e controlli di natura contabile/amministrativa presso l’aggiudicatario per la verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute portate a rendiconto per la domanda di aiuto (saldo). Tali controlli, effettuati sul 100% delle domande, possono prevedere un preavviso massimo di 48 ore.
La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’Organismo pagatore AGEA, per il tramite del Direttore di esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 7 del presente contratto, di effettuare controlli relativamente alle denunce pervenute dalle scuole, quando redatte su apposito verbale controfirmato dal Dirigente scolastico.
AGEA, per il tramite del Direttore di esecuzione del contratto, invia all’aggiudicatario ed alla Stazione appaltante copia dei verbali di tutte le verifiche eseguite presso i plessi scolastici e/o le aziende di confezionamento ed imballaggio, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata la verifica. Le controdeduzioni del contraente, relative alle irregolarità verbalizzate in sede di verifica contabile ed in loco, ed alle penalità e sanzioni applicate, saranno oggetto di disamina e di decisione da parte della Stazione appaltante, solo se comunicate con istanze pervenute 7 (sette) giorni dalla data di ricezione dei verbali.
La Stazione appaltante può svolgere attività di controllo e verifica sulla regolare esecuzione del programma con
particolare riferimento alla valutazione dell’efficacia delle misure e delle procedure adottate per il raggiungimento degli obiettivi. In questo compito può essere assistita da funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o da altre forze ed organi di controllo dello Stato italiano.
ART. 10 - SANZIONI, CORREZIONI FINANZIARIE, PENALI CONTRATTUALI E SOSPENSIONE
Le verifiche tecniche sull’attuazione del Programma e le verifiche di natura contabile avviate a seguito dell’inoltro delle domande di aiuto, consentiranno – sulla base dell’esame della documentazione contabile e dei rendiconti presentati, degli esiti dei controlli svolti presso gli Istituti scolastici e presso le strutture di confezionamento ed imballaggio, delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto oggetto di prelievo - l’eventuale applicazione di sanzioni e di penali contrattuali, nel rispetto del dettato normativo di cui al Regolamento (UE) 2017/40, del Bando di Gara, dell'offerta aggiudicata e dei relativi allegati, nonché del Manuale delle sanzioni allegato al presente contratto ed ogni altra disposizione emanate dalla Stazione appaltante e dal RUP.
L’ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute a qualsiasi titolo sarà incamerato dall’Organismo pagatore AGEA, in via prioritaria, con l’applicazione della procedura di compensazione con i corrispettivi spettanti all’operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia fideiussoria di buona esecuzione.
La Stazione appaltante, in coordinamento con AGEA, ha la facoltà di proporre correzioni finanziarie in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.
In applicazione dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/40, in caso di negligenza grave da parte dell’aggiudicatario, quest'ultimo, oltre a rimborsare i pagamenti ricevuti indebitamente, dovrà pagare una penale aggiuntiva di importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
Qualora si verifichino superamenti del termine di presentazione della domanda di aiuto, sarà operata una correzione finanziaria sull’aiuto da erogare ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/39.
Il Manuale delle sanzioni, che forma parte integrante del presente contratto, indica:
1. la determinazione della sanzione irrogabile in presenza di una infrazione o inadempienza contrattuale;
2. per ciascuna infrazione la rilevanza e la metodologia di calcolo della sanzione.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti all’aggiudicatario dal presente contratto, la Stazione appaltante diffida l’aggiudicatario stesso tramite posta certificata. Se dopo 15 gg. (quindici), l’aggiudicatario risulta ancora inadempiente, la Stazione appaltante risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
Inoltre, la Stazione appaltante risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a. grave mancanza dell’aggiudicatario ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dalla Stazione appaltante;
b. mancata realizzazione delle misure educative di accompagnamento secondo i termini specificati dal Capitolato Tecnico e nelle quantità e modalità descritte nell'Offerta Tecnica aggiudicata;
c. dichiarazioni false dell’aggiudicatario ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario o di altri finanziamenti pubblici;
d. transazione eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010;
e. per qualsiasi altro elemento di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dai succitati paragrafi 1 e 2, l’aggiudicatario perde integralmente la garanzia di buona esecuzione (fidejussione) costituita in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari della Unione Europea e dello Stato membro.
In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto all’aggiudicatario è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Se del caso, l’Amministrazione dichiara, fin d’ora, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 92 della legge n. 159/2011; pertanto la validità del contratto resta subordinata all’esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell’antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, 3 comma, del D. lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto. Per esse, unico responsabile è l’Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente Contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
ART. 14 -SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al ….% (…..percento) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
…………………..
……
Il Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al sub- appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore qualora ricorrano le condizioni di ci all’articolo sopra citato.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili al soggetto cui sono state affidate le suddette attività.
Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi del già citato articolo 105, comma 14, del D. lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto; analoga determinazione assumerà, in presenza di motivata rinuncia dell’Appaltatore al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016. ART. 15
CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un
massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 17 - IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
A tal fine l’aggiudicatario dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
ART. 18 - CONTROVERSIE TRA L’AGGIUDICATARIO E I TERZI
Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, la Stazione appaltante chieda all’aggiudicatario di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle istruzioni della Stazione appaltante.
L’aggiudicatario informa tempestivamente per iscritto la Stazione appaltante di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario derivanti dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Roma.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Ministero tratta i dati relativi al contratto e alla sua esecuzione per la gestione del contratto medesimo e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Il trattamento di dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
L’aggiudicatario è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari degli aiuti comunitari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento della Commissione n. 259/2008, così come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 410/2011.
ART. 21 - OBBLIGO DELL’UTILIZZO DELLA PEC
È obbligatorio l’utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l’invio di documenti, con indicazione espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.
L’indirizzo PEC delle parti contraenti è:
a) RUP e Stazione appaltante: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
b) Pec dell’aggiudicatario ……………….
ART. 22 - ALLEGATI
Forma parte integrante del presente contratto il Manuale delle Sanzioni.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Allegato I: Manuale delle sanzioni Allegato II: Offerta economica aggiudicata Allegato III: Offerta tecnica aggiudicata Allegato IV:Capitolato tecnico
Allegato V: Programmazione temporale delle distribuzioni di prodotto Allegato VI: copia della garanzia di buona esecuzione presentata
Data
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la Stazione appaltante, MIPAAF Per l’aggiudicatario
Firmato digitalmente ai sensi del CAD Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Il sottoscritto…………. in qualità di…………, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 11 (Clausola risolutiva); Articolo 12 (Clausola risolutiva espressa per antimafia); Articolo 13 (Responsabilità per infortuni e danni); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Foro di competenza); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali).
Data Per l’aggiudicatario
Firmato digitalmente ai sensi del CAD