SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
per la “GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SCIOVIARIO E DEL LOCALE BAR SITO IN FILETTINO – LOCALITÀ CAMPO STAFFI ” PER LA DURATA DI MESI 10 (STAGIONE SCII- STICA 2019 - 2020)
CIG: 8069900426
TRA
il Comune di Filettino, in persona del , , con sede legale in , Via
, n. , c.f. (di seguito anche: “Comune” o “Concedente”);
e
, in persona del , , con sede in _, Via , n. P.iva , (di seguito anche: “Società” e/o “Concessionario” o “Gestore” );
ambedue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”
Premessa
- con Determina a contrarre n. del / / il Responsabile ha avviato la proce- dura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento della “GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SCIOVIARIO E DEL LOCALE BAR SITO IN FILETTINO – LOCALITÀ CAMPO STAFFI ” PER LA DURATA DI MESI 10 (STAGIONE SCIISTICA 2019 - 2020)”;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara, è stato scelto quello offerto da che presentava il maggior rialzo sul canone Concessorio posto a base della procedura dal Comune di Fi- lettino;
- il canone offerto è di € oltre iva se dovuta per tutta la durata della Concessione;
- con Determina n. del , l’affidamento della citata Concessione è stato aggiudicato a
;
- la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad €
mediante polizza fideiussoria n. stipulata con la
in data ;
- la società ha prestato una polizza RCT/RCO, mediante polizza assicurativa n. stipulata con la in data ;
- tutti gli atti della procedura, ovverosia la determina a contrarre, il Piano Economico, l’Avviso pub- blico, il Capitolato Prestazionale, l’offerta economica dell’aggiudicatario sono parte integrante e so- stanziale del presente Contratto.
Tanto premesso, le Parti convengono e stabiliscono quanto segue
Art. 1
Oggetto della Concessione
Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento della concessione per la “GESTIONE E MANU- TENZIONE DELL’IMPIANTO SCIOVIARIO E DEL LOCALE BAR SITO IN FILETTINO – LOCALITÀ CAMPO STAFFI ” PER LA DURATA DI MESI 10 (STAGIONE SCIISTICA 2019 -
2020)”, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune presenti nella suddetta stazio- ne sciistica, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive invernali ed estive.
Art. 2
Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature
Gli impianti sciistici e le attrezzature in località Campo Staffi oggetto di Concessione, sono costituiti da:
seggiovia triposto denominata “Anticotento”
seggiovia biposto denominata “ Ceraso”
un tapis roulant
una manovia
piste di discesa servite dai suddetti impianti
edificio adibito a servizi igienici e solarium (Fg. 45 Part. 150)
edificio adibito a garage sito presso la stazione di arrivo della vecchia seggiovia (Fg. 45 Part. 24 sub 1 e 2)
edificio commerciale adibito a bar, sito presso la ex stazione di partenza della sciovia “Xxxxx Xxxxxxx” (Fg. 14 Part. 37)
locale adibito come punto di primo soccorso
edifico prefabbricato in legno adibito a cassa centrale
nonché le seguenti attrezzature:
1 BATTIPISTA MOD. Prinoth Everest Power
1 BATTIPISTA MOD. Prinoth T4
In riferimento alle caratteristiche degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi, delle piste da sci e alla presenza del materiale ed attrezzi vari, sopra descritti, il Gestore ha dichiarato espressamen- te di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conserva- zione.
Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il cor- retto utilizzo e la buona conservazione.
Art. 3
Modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti, dei mezzi, ecc.
Nell’attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi delle piste da sci e delle attrezzature, di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dal- la normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Prestazionale.
Gli impianti di risalita, devono essere utilizzati ad uso primario per l’attività del trasporto di persone e sciatori per l’attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall’Amministrazione Concedente.
Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Gestore, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.
L’ impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Gestore della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all’esecuzione delle neces- sarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L’organizzazione, le prove pratiche e l’eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Ge-
store il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente nep- pure a titolo di rimborso.
Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazio- ni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell’installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Gesto- re, dovranno poi essere assoggettate a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecni- ca (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.
Art. 4
Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all’attività di gestione
Il Gestore, fermo restando l’obbligo del rispetto per l’utilizzo ed apertura al pubblico esercizio degli impianti, potrà utilizzare gli stessi anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell’impianto stesso e della sicurezza persone.
Il Gestore sarà tenuto, nei limiti delle particolari prescrizioni normative, a prevedere il trasporto de- gli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa veri- fica sulla capacità d’utilizzo dell’impianto.
Il Gestore, per l’esercizio di pubblico trasporto degli impianti in oggetto, potrà disporre dell’uso delle piste di discesa esistenti e di quelle che eventualmente verranno realizzate per la durata della Concessione, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti di ri- salita, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.
Il Gestore non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cu- ra del Gestore acquisire il preventivo assenso dell’Amministrazione Concedente per tutte quelle ini- ziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.
Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:
garantire l’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passag- gio degli utenti, verificando l’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da in- gombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il ma- teriale inerte, l’erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a reca- re danno all’immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicu- rezza delle persone;
garantire l’efficienza funzionale dell’installazione ed il decoro della stessa;
garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione provvedendo ad eseguire, entro le scadenze fissate dalle Normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell’installazione;
garantire a proprie spese la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro gior- nalieri e con i disposti normativi vigenti;
garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto di- sposto dalla normativa vigente;
equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubbli- ca sicurezza;
stipulare polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in conces- sione.
Art. 5
Gestione, manutenzione ordinaria, e pulizie
Il Gestore è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria comprese quelle per gli adeguamenti tecnologici, posto che le revisioni programmate e straordinarie degli impianti scioviari e seggioviaro sono state eseguite dall’Amministrazione Comunale. Il gestore si assume l’incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli si sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alla indicazioni normative vi- genti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto of- ferto.
Resta inteso che tutte le variazioni da apportare agli impianti di risalita che a qualsiasi titolo, neces- sitano agli impianti compresi tutti gli interventi conseguenti, sono a carico del Gestore che vi prov- vederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di pulizia, di spalatura e battitura della neve lungo i percorsi d’accesso ed uscita dalle stazioni e nelle aree limitrofe alle stes- se, funzionali per il regolare esercizio degli impianti e allo sgombro neve nei piazzali e dei parcheggi della stazione sciistica.
In caso di precipitazioni nevose, durante l’orario di esercizio, salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere giustificati, l’esercizio degli impianti non potrà essere sospeso e le vie di accesso e di uscita dalle stazioni, le banchine di imbarco e sbarco, le piste di accesso ed uscita, dovranno essere mantenute dal Personale in servizio in regola e conformi per un regolare e sicuro esercizio di trasporto.
In caso di precipitazioni nevose, il personale di esercizio della stazione, dovrà anche provvedere con i mezzi idonei a mantenere sgombri da neve i sedili delle seggiole della seggiovia. Nel caso di abbondanti precipitazioni nevose, l’apertura degli impianti è soggetta al preventivo giudizio di assenza di rischio valanghe sull’area sciabile e dall’accessibilità delle piste servite. Il Gestore con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all’apertura al pubblico servizio de- gli impianti presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, la situazione di percorribi- lità delle piste servite, quindi disporne l’apertura o la chiusura. Gli impianti, non potranno essere aperti al pubblico esercizio, se le piste servite o se gli accessi alle aree sciabili del comprensorio non sono regolarmente aperti e sicuri; della presente limitazione all’esercizio degli impianti, il Gestore se ne assume la completa responsabilità diretta, tenendo sollevata l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.
In caso di abbondanti precipitazioni nevose, il Gestore si obbliga a dotarsi del personale di supporto sufficiente per garantire la corretta apertura all’esercizio degli impiantì, nel rispetto degli orari gior- nalieri concordati con l’Amministrazione Concedente, pubblicati ed esposti al Pubblico, nonché ap- provati dalla stessa.
Il Gestore si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Gestore, si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale operante sull’installazione e dell’Utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80.
L’Amministrazione Concedente, potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque mo- mento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione Con- cedente ed il Gestore saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell’esito di dette risul- tanze, l’Amministrazione Concedente potrà richiedere l’esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse, oltre che lavori ai fabbricati, ai mezzi, all’impianto di innevamento e sulle piste da sci ritenuti necessari per la sicu- rezza. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l’Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Gestore entro 30 giorni dalla richie- sta dell’Amministrazione Concedente, salvo ogni altra eccezione ed il maggior danno.
Nel corso della Concessione, il Gestore, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute Autorizzazioni e Nulla Osta, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordi- naria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto. Per tut- ta la durata della Contratto, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l’esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, gli impianti in oggetto, non potranno subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal D.P.R. 753/80, oggi vigente.
E’ vietato il deposito ed il trasporto sugli impianti di materiale combustibile, tossico, nocivo di qual- siasi tipo e natura.
Art. 6
Oneri e responsabilità del Concessionario
La gestione degli Impianti di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Gestore a totale suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l’esonero dell’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità verso cose e terzi.
Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l’esercizio di tra- sporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le in- combenze a cui il Gestore deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, l’ordinaria manutenzione degli impianti, intesi nella sua globalità, delle attrezzature, delle apparec- chiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all’impianto e funzio- nali per l’esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l’ordine; fermo in ogni caso quanto contemplato al precedente art. 5.
Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al Personale di Esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.
Il Gestore si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione degli impianti, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore o giudicate comunque compatibili dall’Amministrazione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la ri- chiesta e l’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Competono altresì al Gestore le spese per l’allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi ti- po anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi conta-persone installati nella zona di accesso agli impianti, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Gestore, nel rispetto della nor- mativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell’esercizio di pubblico trasporto.
Tutte le variazioni tecnologiche da apportare che, a qualsiasi titolo, necessitano per il servizio di pub- blico esercizio degli impianti e tutti gli interventi conseguenti sono a carico del Gestore che vi prov- vederà senza oneri e costi di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell’idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata della Concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della Concessione.
Il Gestore si obbliga, a propria cura ed a proprie spese, a dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, cosi come richiesto dalla Normativa vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione.
A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono:
• il piano delle operazioni di soccorso;
• i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti;
• i verbali di visita;
• le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo,
• gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d’Esercizio e/o Responsabile di Esercizio,
• i verbali degli incidenti accaduti;
• le eventuali convenzioni con altri Enti;
• gli eventuali certificati di prevenzione incendi.
Al termine del periodo di Concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti e sopra somma- riamente descritta, ritornerà con gli impianti stessi nella disponibilità dell’Amministrazione Conce- dente.
Il Gestore nel corso dell’attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo, degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’ Amministra- zione Concedente neppure a titolo di rimborso.
L’Amministrazione Concedente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.
Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della Concessione all’assoluta osservanza di tutti gli obbli- ghi fiscali, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Gestore è, a tutti gli effetti, l’esercente in proprio degli impianti per tutta la durata della Concessio- ne, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzio- ne e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.
Il Gestore, si obbliga con la presente a garantire la manutenzione ordinaria dei fabbricati e la manu- tenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, dell’impianto di innevamento artificiale e a gestire e manutenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con gli impian- ti di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative Nazionali e Regionali in materia di sicurezza.
Art. 7
Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani
Il Gestore è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all’esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza sia del calendario stagionale annuale e sia degli orari giornalieri di apertura e chiusura concordati con il Concedente. Per calendario stagionale annuale s’intende il periodo di apertura degli impianti per la pratica dello sci nella stagione invernale; periodo che essen- do strettamente correlato alla situazione climatica locale ed allo stato di innevamento, è variabile e non fisso.
Il Calendario Stagionale di apertura dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale, in accordo con l’Amministrazione Concedente.
Per orario quotidiano, si intende l’orario antimeridiano di apertura all’esercizio e l’orario pomeridia- no di chiusura all’esercizio, che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e per i giorni feriali, nonché nei periodi natalizi, pasquali e festivi locali di alta affluenza turistica. L’orario quotidiano dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale di apertura al pubblico e- sercizio, in accordo con l’Amministrazione Concedente.
In caso di mancato accordo sul Calendario Stagionale e sull’orario quotidiano, prevarranno le indica- zioni dell’Amministrazione Concedente e la loro mancata osservanza costituirà grave inadempimento da parte del Concessionario a cui seguirà la risoluzione contrattuale con incameramento della cauzione definitiva salvo il maggior danno.
Il Gestore potrà ampliare il periodo di apertura al pubblico esercizio degli impianti, fermo restando l’esplicito divieto di ridurre il periodo di apertura e gli orari concordati con o imposti dal Conce- dente.
Fermo restando quanto sopra esplicitato, le stagioni sciistiche invernali, in caso di normali condizioni d’innevamento, hanno inizio nel mese di dicembre e terminano nel mese di aprile del successivo anno.
Nel caso di impossibilità all’apertura e prosieguo dell’attività per scarsa od assenza d’innevamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spe- sa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell’attività in Concessione, potranno essere imputabili all’Amministrazione Concedente.
Art. 8 Inventario
All’inizio della gestione sarà redatto un apposito inventario riportante l’elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.
Lo stesso inventario, verrà aggiornato con scadenza annuale.
Fermo restando le verifiche periodiche, le revisioni e manutenzioni necessarie per i tipi di impianti in contratto, i materiali che risulteranno inefficienti ed inservibili saranno sostituiti dal Gestore a propria cura e spese.
Art. 9
Mezzi e attrezzature
Il Gestore dovrà disporre prima delle firma del contratto dei mezzi, attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.
Art. 10
Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi
Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l’apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l’esercizio di pubblico trasporto.
E’ tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevate l’Amministrazione Concedente da ogni re- sponsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell’Amministrazione conce- dente, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.
Dovrà, inoltre, dotarsi di un direttore d’esercizio e di un responsabile d’esercizio entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima della messa in esercizio degli impianti, comu- nicandone i nominativi al Concedente.
Il Gestore ai fini della gestione degli impianti, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza degli impianti. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Con- cedente neppure a titolo di rimborso.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico e il Ge- store è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell’Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Gestore.
In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l’esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profi- lo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un abilitazione. Per il Direttore di E-
sercizio, il Responsabile di Esercizio e il Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è e- seguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell’U.S.T.I.F. Per il rimanente personale di esercizio (Macchini- sti e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il rico- noscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio e/o Responsabile di Esercizio con l’assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazio- ne. A tal riguardo il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.
In merito alla disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05.06.1985, n. 1533 recante: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri”.
Art. 11
Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio e del Responsabile di Esercizio
Il Gestore prima dell’avvio delle attività è obbligato, ai sensi di legge, a nominare un Direttore di Esercizio e/o un Responsabile di Esercizio, regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività a cui sono preposti, ai quali compete l’assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative ai tipi di impianti.
Il Gestore nominerà anche il Responsabile della Gestione per i rapporti contrattuali con l’Amministrazione Concedente.
Tali nomine dovranno essere effettuate entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, co- munque, prima della messa in esercizio degli impianti, comunicandone i nominativi al Concedente.
Al Responsabile di Esercizio, l’Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed al- tro.
Il Gestore è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio re- capito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall’Amministrazione Concedente per even- tuali urgenti comunicazioni e/o richieste.
Art. 12
Adeguamenti tecnici degli impianti
Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti sono a carico del Gestore senza oneri e costi di alcun genere per l’Amministrazione Concedente.
Art. 13 Tariffe
Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti oggetto di contratto, spettano al Concessionario.
Le tariffe che il Concessionario deve praticare sono le seguenti:
FESTIVI | SABATO/DOMENICA/FESTIVITA’ (Natale e Pasqua) |
GIORNALIERO | ADULTI € 20,00 JUNIOR € 16,00 |
POMERIDIANO valido dalle 13:00 | ADULTI € 15,00 JUNIOR € 11,00 |
PUNTI | 10 PUNTI € 12,00 |
FERIALI | GIORNALIERO € 15,00 Valido per tutte le categorie |
KIDS nati dal 2013 | GRATUITO Per bimbi di anni 5 |
STAGIONALE | ADULTI € 230,00 JUNIOR € 130,00 |
Il Gestore, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell’ingresso dei viaggiatori, le tarif- fe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Tu- rismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.
Art. 14
Pubblicità – Attività Commerciali
Il Gestore, potrà pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro della Località, del Compren- sorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione Concedente.
Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale ad installare all’interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari. Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relati- va imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.
Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso do- vrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.
Il Gestore, potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il ri- lascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 15
Impegni a carico dell’Amministrazione Concedente
Il Comune si impegna fin d’ora a rilasciare alla Società le opportune autorizzazioni e licenze per la gestione dei bar ristoranti esistenti, o che verranno realizzati con riferimento agli impianti oggetto del presente contratto, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.
Art. 16 Responsabilità del Gestore
Il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di € 5.000.000,00, da depositare all’atto della stipula del contratto di concessione c/o l’ Ufficio Tecnico Comunale.
L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore nel presente capitolato.
Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà se- gnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate pre- cauzioni del caso.
Il Gestore esonera e manleva espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento deri- vare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione concedente.
Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando e manlevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.
Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, an- che di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.
Art. 17 Cauzione
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore depositerà c/o il Comune di Filettino, all’atto della firma del contratto di concessione, una cauzione nella misura e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Art. 18
Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti
E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quella prevista dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Concedente.
Art. 19
Canone e durata del contratto
Il canone complessivo offerto e dovuto dal Concessionario per tutta la durata della Concessione è di è di € _ oltre iva se dovuta. Tale importo è stato già versato dal Concessionario e mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _ intestato al Comune di Filettino
La durata della Concessione è di 10 mesi relativamente alla stagione sciistica 2019 - 2020, decor- renti dalla sottoscrizione del presente Contratto di Concessione o dalla consegna degli impianti atte- stata con apposito verbale.
Alla scadenza del termine, come sopra stabilito, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Filettino, i beni mobili, i fabbricati, gli impianti di risalita, i mezzi, ecc., così come consegnati all’inizio dell’attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Filettino.
Art. 20
Uso dei locali, impianti, ecc. – sospensione
Con la firma del contratto l’Amministrazione Concedente garantisce per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verifi- carsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sugli impianti o lavori di messa a norma richie- sti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.
Art. 21 Riconsegna delle strutture
Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire i fabbricati, i mezzi, gli impianti, ecc. nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell’Amministrazione Concedente ed il normale logorio d’uso.
Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto esse- re eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.
Art. 22 Penali
Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d’obbligo derivanti dal capitolato prestazionale, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali da calcolarsi sul valore dell’affidamento:
Ipotesi di inadempimento Sanzionato con Penale | Valore Penale | |
1 | Mancata apertura degli impianti per cause imputabili al Gesto- re (per impianto e per ogni giorno di ritardo) | 1x1000 |
2 | Mancata manutenzione ordinaria (per ogni giorno di ritardo) | 0,5x1000 |
3 | Mancata manutenzione straordinaria impianti tecnologici (per ogni giorno di ritardo) | 0,5x1000 |
4 | Mancata osservanza del tariffario (per ogni infrazione rilevata) | 0,5x1000 |
Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente e non escludono il risarcimento del maggior danno nè l’esecuzione in danno e la risolu- zione contrattuale..
L’applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite posta elettronica certificata. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.
L’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore della Concessio- ne; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta per- centuale trova applicazione l’art. 25 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
Quanto dovuto dall’affidatario a titolo di penale verrà trattenuto sulla garanzia definitiva se di im- porto sufficiente; in caso contrario, ne verrà richiesto il pronto pagamento al Concessionario. Qualo- ra la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l’affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.
Art. 23
Recesso dal contratto e risoluzione
Il Concedente può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo. Al recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Concedente, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:
- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; qualora l’importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore della Concessione;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- accertamento del difetto dei requisiti prescritti per l’aggiudicazione;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione della gestione da parte del Concessionario per motivi non dipen- denti da causa di forza maggiore.
La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata al Concessionario a mezzo pec.
In caso di risoluzione del contratto imputabile al Concessionario, il Concedente avrà diritto ad inca- merare la cauzione definitiva a titolo di penale per l’inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimen- to del danno ulteriore. In mancanza della cauzione dovrà corrispondere, a titolo di penale, il 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
Il Concessionario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l’anticipata risoluzione del contratto.
Alla risoluzione si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 24
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. E’ nulla la cessione o la sub-gestione del contratto.
Art. 25 Modificazione del contratto
Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.
Art. 26 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore è competente esclusivamente il Foro di Frosinone.
Art. 27 Referente
L’Amministrazione Concedente indica quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsa- bile dell’Ufficio Tecnico, a cui il Concessionario dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi or- ganizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.
Art. 28 Varie
Tutte le spese del presente contratto e della Commissione di gara sono a carico del Gestore.
Art. 29
Controllo sull’andamento della gestione
Al termine della Concessione, il Gestore provvederà a presentare all’Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa, relativo alla sta- gione invernale, al fine di consentire all’Amministrazione Concedente medesima un controllo sull’andamento della gestione.
E’ facoltà del Concedente chiedere al Concessionario, in costanza di rapporto, il resoconto dell’andamento della gestione.
Art. 30 Norma finale
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indi- cate:
- Per il Comune: @
- Per il Concessionario: @
Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al Concessionario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.
Anche le comunicazioni al Comune, alle quali il Concessionario intenda dare data certa, sono effet- tuate a mezzo di pec o potrà essere protocollate direttamente presso la sede comunale.
La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma di- retta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimen- to per la decorrenza dei termini.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato prestazionale, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Filettino,
Per il Comune di Filettino Per l’operatore economico
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 6 (oneri e responsabilità del Concessionario); art. 16 (responsabilità del Gestore); art. 22 (pena- li); art. 23 (recesso dal contratto e risoluzione); art. 26 (controversie - foro competente Frosinone)
Per l’operatore economico