REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
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Rev. | Data | Descrizione della modifica | Paragrafi |
00 | 23.10.2017 | Prima emissione procedura sistema integrato ALIA | --- |
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Il Dirigente DLS
Data
Procedura rilevante ai fini del MOG 231/2001
SI
NO
Redazione | Verifica | Approvazione | ||
Data | DLS | DRT | RDD | CDA Alia S.p.A. |
23.10.2017 | Seduta del 23.10.2017 |
COPIA DIGITALE – FIRMA SU ORIGINALE
Sezione I – Disposizioni generali 4
ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2. - PRINCIPI E NORME APPLICABILI 4
ART. 3. - NORMA DI RINVIO 4
ART. 4. - CONFLITTO DI INTERESSE 5
ART. 5. - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 5
Sezione II – L’avvio del procedimento di selezione dei contraenti 5
ART. 6. - RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 5
ART. 7. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 6
ART. 8. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6
ART. 9. - LIMITI DI VALORE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO 6
ART. 10. - FORME DI PUBBLICAZIONE 7
ART. 11. - QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 7
Sezione III – Procedure di scelta del contraente 7
ART. 12. - LE PROCEDURE 7
ART. 13. - COMMISSIONE DI GARA 8
ART. 14. - COMMISSIONE GIUDICATRICE 8
ART. 15. - INCARICHI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 8
ART. 16. - ELENCO FORNITORI DI FIDUCIA 9
Sezione IV – Procedure di urgenza 9
ART. 17. - AFFIDAMENTI IN URGENZA 9
ART. 18. - LAVORI DI SOMMA URGENZA 9
Sezione V – Contratti sotto soglia 10
ART. 19. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 10
ART. 20. - AFFIDAMENTO DIRETTO 10
Sezione VI – L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto 10
ART. 21. - VERIFICA DI ANOMALIA 10
ART. 22. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 11
ART. 23. - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 11
ART. 24. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 25. - FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI 12
ART. 26. - DURATA DEI CONTRATTI 12
ART. 27. - CAUZIONI DEFINITIVA E PROVVISORIA 12
ART. 28. - ASSICURAZIONI 13
ART. 29. - PENALI E LIVELLI DI PERFORMANCE 13
ART. 30. - SUBAPPALTO 13
ART. 31. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 13
ART. 32. - PREDISPOSIZIONE E RACCOLTA DEI CONTRATTI DI ACQUISTO 14
Sezione VII – L’esecuzione del contratto 14
ART. 33. - DIREZIONE DEI LAVORI 14
ART. 34. - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 14
Sezione I – Disposizioni generali
ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le procedure di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per l’affidamento di contratti di appalto di lavori soggetti all’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice dei contratti pubblici e delle concessioni, nel seguito, solo: codice dei contratti pubblici), laddove non sia la normativa di evidenza pubblica (di rango legislativo e regolamentare) a fissare regole specifiche. Detta pertanto criteri e principi che disciplinano le modalità di comportamento delle risorse preposte alla gestione dei contratti, riducendone la discrezionalità.
ART. 2. - PRINCIPI E NORME APPLICABILI
Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha piena autonomia negoziale e provvede ai lavori di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità.
L’attività negoziale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
In attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale applica i seguenti criteri:
- perseguimento dei fini “istituzionali” della Società;
- realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- recepimento della disciplina di prevenzione della corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse;
- pubblicità degli atti delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità dei lavori in affidamento;
- controllo interno.
ART. 3. - NORMA DI RINVIO
In mancanza di disposizioni specifiche nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nella normativa di attuazione dello stesso o nel presente regolamento, trovano applicazione, in ordine decrescente, le normative applicabili all’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e concessioni, i principi generali di evidenza pubblica, le norme del diritto comune.
ART. 4. - CONFLITTO DI INTERESSE
Alia Servizi Ambientali S.p.A. assicura piena attuazione alla disciplina di prevenzione del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il personale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. ed ogni altro soggetto (come ad esempio il personale esterno nominato nelle Commissioni di gara e giudicatrici) che interviene nello svolgimento di una procedura disciplinata dal presente articolo, in ruoli idonei ad influenzarne il risultato, rende una previa dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, riportata – ove previsto - nella modulistica aziendale.
ART. 5. - MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Nelle procedure e nei contratti di cui al presente regolamento sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nel modello organizzativo che l’Azienda ha adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, la cui accettazione è imposta ai fornitori di Alia Servizi Ambientali S.p.A., come requisito di partecipazione alle procedure di selezione e contenuto obbligatorio dei contratti.
Sezione II – L’avvio del procedimento di selezione dei contraenti
ART. 6. - RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per tutti i contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 è predisposta una richiesta di avvio della procedura di affidamento, mediante apposito modulo (MAP), che è approvata dal dirigente della Direzione competente all’acquisizione del lavoro.
La richiesta di avvio della procedura di affidamento deve contenere:
■ il codice dell’investimento e ogni codifica di riferimento necessaria al controllo interno;
■ l’oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche idonee all’identificazione inequivocabile del lavoro a cui si riferisce;
■ la disponibilità economica nel budget;
■ il riferimento all’appalto in essere, se del caso, e la relativa scadenza;
■ la durata;
■ la data di inizio;
■ a seconda dei casi, la progettazione, la stima dei costi.
ART. 7. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Salvo quanto previsto dall’art. 23, sulla base della richiesta di avvio della procedura, è predisposta la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La determinazione a contrarre è approvata:
■ dal Consiglio di Amministrazione, per contratti di importo superiore ad euro 5 milioni, il quale approva la spesa e delega alla operatività il Presidente/Amministratore Delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore Generale /Direttore Operativo;
■ dal Presidente/Amministratore Delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore Generale/Direttore Operativo, per contratti di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, e sino ad euro 5 milioni;
■ dal dirigente della Direzione DRT o DIM competente all’acquisizione del lavoro, per contratti di importo fino ad euro 1.000.000,00.
La determinazione a contrarre:
■ individua la procedura prescelta e, per procedure diverse da quelle aperte e ristrette, la motivazione della scelta;
■ indica i requisiti di ammissione alla procedura;
■ indica il criterio di aggiudicazione delle offerte, con la specificazione (nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa) degli elementi di valutazione delle stesse;
■ indica gli elementi essenziali del contratto;
■ indica la voce di budget su cui sarà imputata la spesa/investimento;
■ approva gli atti della procedura di affidamento, lo schema di contratto e la specifica tecnica dell’appalto.
ART. 8. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e salvo diversa disposizione specifica (motivata da situazioni contingenti o transitorie) adottata dal Presidente/Amministratore Delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore Generale/Direttore Operativo o dal Consiglio di Amministrazione, è nominato Rup – Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente competente all’acquisizione del bene, del lavoro o del servizio, ovvero un dipendente (di livello non inferiore al 7°) da esso designato.
ART. 9. - LIMITI DI VALORE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO
Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l’affidamento alle regole ordinariamente previste dal presente regolamento.
Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
■ relative ad interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici di Alia Servizi Ambientali S.p.A.;
■ che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente competente all’utilizzo della risorsa;
Ai fini del presente regolamento si definisce “importo unitario” il valore globale del contratto di appalto o della procedura di affidamento, anche se suddivisi in più lotti.
ART. 10. - FORME DI PUBBLICAZIONE
In relazione alle procedure previste dalla sezione III del presente regolamento, Alia Servizi Ambientali S.p.A. applica le procedure di pubblicazione previste dalla normativa vigente.
L’Elenco dei fornitori di fiducia di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di cui all’art. 19 è pubblicato, per ogni tipologia di lavoro, sul sito internet di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
ART. 11. - QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI
Alia Servizi Ambientali S.p.A. richiede agli operatori economici il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da ogni altra normativa applicabile) e dei requisiti speciali imposti dalla normativa o richiesti dall’Azienda. Detti requisiti debbono permanere durante la partecipazione alla procedura e per tutta la durata del rapporto contrattuale.
L’accertata insussistenza dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento e preclude la stipulazione del contratto. Nei capitolati di appalto sono inserite clausole risolutive espresse per il sopravvenuto difetto dei requisiti, che vengono applicate dall’Azienda nei limiti del principio di proporzionalità.
Per le procedure di affidamento diretto i requisiti generali e di idoneità professionale sono verificati con modalità semplificate, nel rispetto della normativa vigente.
Sezione III – Procedure di scelta del contraente
ART. 12. - LE PROCEDURE
Al fine di individuare gli operatori economici cui affidare i contratti di appalto di lavori Alia Servizi Ambientali S.p.A. utilizza le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di esso attuativa.
Sulla base di motivata determinazione, è ammesso il ricorso al partenariato per l’innovazione, alla procedura negoziata (competitiva con negoziazione o senza pubblicazione di bando), al dialogo competitivo, alla finanza di progetto, nei casi e alle specifiche condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
E’ inoltre ammesso il ricorso a centrali di committenza, nazionali e/o regionali, nelle forme consentite dalla normativa vigente.
L’affidamento dei contratti in situazioni di urgenza è disciplinato dalla Sezione IV del presente regolamento.
ART. 13. - COMMISSIONE DI GARA
Nelle procedure di selezione di cui alla presente sezione del regolamento, le operazioni di gara sono svolte, secondo quanto indicato nella determina a contrarre, dal RUP o da una commissione nominata dall’organo aziendale competente all’approvazione della determinazione a contrarre, composta da tre o cinque membri scelti tra i dipendenti di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di livello non inferiore al sesto e di norma presieduta da un dirigente.
Il seggio di gara costituito a norma del comma precedente ovvero (nei casi in cui è prevista, la Commissione giudicatrice) presiede allo svolgimento delle operazioni previste dagli atti di gara non di competenza specifica della Commissione Giudicatrice e, previa eventuale valutazione dell’offerta a cura della commissione giudicatrice di cui all’articolo 25, elabora la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 26 del presente regolamento.
ART. 14. - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Nelle procedure con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione della migliore offerta è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dall’organo aziendale competente all’approvazione della determinazione a contrarre. Fino all’entrata in vigore della disciplina di attuazione dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Commissione giudicatrice è composta da tre o cinque membri esperti dello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, scelti tra i dipendenti di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di livello non inferiore al settimo, ovvero - in caso di procedure che richiedano competenze particolarmente qualificate - da esperti esterni scelti dal Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni della Commissione giudicatrice possono essere cumulativamente attribuite alla Commissione di gara, fermo restando il criterio di competenza tecnica di cui al comma precedente.
ART. 15. - INCARICHI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Le norme del presente Regolamento, ove applicabili, disciplinandole procedure di affidamento di incarichi professionali di natura tecnica strumentali ai lavori di cui all’art. 1 del presente Regolamento, di importo pari o superiore ad euro 100.000,00.
Gli affidamenti di importo inferiore ad euro 100.000,00 sono disciplinati dallo specifico Regolamento.
ART. 16. - ELENCO FORNITORI DI FIDUCIA
In tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento consentano lo svolgimento di una procedura non preceduta da pubblicazione del bando di gara, Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà individuare i fornitori con i quali effettuare la negoziazione contrattuale, attingendo, secondo criteri di rotazione, dall’Elenco dei fornitori di fiducia nel cui ambito vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti.
Con apposito regolamento sono disciplinate la modalità di gestione dell’Elenco dei fornitori, le procedure attivabili per l’affidamento dei contratti, la suddivisione dei fornitori per tipologia.
Conformemente al predetto regolamento, Alia Servizi Ambientali S.p.A. esercita una costante azione di monitoraggio e di vigilanza finalizzata all'arricchimento ed all'implementazione dei dati informativi dell’Elenco.
Sezione IV – Procedure di urgenza
ART. 17. - AFFIDAMENTI IN URGENZA
In tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori, sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita relazione del RUP, in cui siano indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
In tale evenienza si applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera C del codice dei contratti pubblici.
ART. 18. - LAVORI DI SOMMA URGENZA
In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Rup e/o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione di un verbale contenente le informazioni di cui al precedente articolo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di valore di euro 100.000,00 in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Rup o dal tecnico da questi incaricato. Successivamente, l’organo competente ad approvare la determina a contrarre effettua la ricognizione delle condizioni legittimanti l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera C del codice dei contratti pubblici, ed approva – anche a ratifica – gli atti adottati dal RUP e/o dal tecnico incaricato.
Sezione V – Contratti sotto soglia
ART. 19. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
I contratti di lavori di importo inferiore ad un milione di euro sono affidati nel rispetto dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della disciplina di attuazione da esso prevista.
ART. 20. - AFFIDAMENTO DIRETTO
L’affidamento diretto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 36, comma 2, lettera a), e 31, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016,n. 50.
Salvo diversa valutazione da riportare nella motivazione della determina a contrarre – il RUP, individuato a norma dell’art. 11 del presente regolamento, provvede all’acquisizione informale di preventivi, in numero di regola non inferiore a due, e predispone una determina (anche agli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nella quale evidenzia:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l’oggetto del contratto;
- la disponibilità economica nel budget;
- la durata del contratto;
- la stima dei costi derivanti dal contratto;
- il nominativo dell’operatore economico affidatario e le motivazioni della scelta.
Sezione VI – L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto
ART. 21. - VERIFICA DI ANOMALIA
Successivamente all’apertura delle offerte economiche, il Rup, individuato a norma dell’art. 11 del presente regolamento, procede – se del caso - a verificare l’anomalia delle offerte ai sensi della vigente disciplina in materia, all’occorrenza previa nomina di apposita commissione (che non può coincidere con la Commissione giudicatrice).
All'esito del procedimento di verifica, Xxxx dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
ART. 22. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Concluse le operazioni di verifica di anomalia, ovvero – quando non si dà luogo a verifica di anomalia – dopo la lettura delle offerte economiche, la Commissione di gara (ovvero il RUP, nelle procedure prive di Commissione di gara) formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 1, dell’art. 33, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La proposta di aggiudicazione è sottoposta all’approvazione dell’organo competente all’approvazione della determina a contrarre, per gli adempimenti di cui all’articolo seguente.
ART. 23. - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
L’organo competente all’approvazione della determina a contrarre approva la proposta di aggiudicazione entro 30 giorni, formulando la determina di aggiudicazione.
Il Rup provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico aggiudicatario in sede di procedura e attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione. Qualora accerti che il concorrente ha presentato falsa dichiarazione e/o falsa documentazione in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure, dispone l’esclusione del concorrente. Nelle procedure di importo superiore ad euro 1 milione, il provvedimento di esclusione è approvato dal Presidente/Amministratore delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore generale/Direttore Operativo.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei predetti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto.
In caso d’urgenza, l’avvio della prestazione potrà essere disposto sotto riserva di verifica dei prescritti requisiti. In tali casi ove l’affidatario non sia in grado, per fatto ad esso imputabile, di effettuare la comprova dei requisiti entro il termine di trenta giorni (o il diverso termine stabilito dal Rup), ovvero non produca la documentazione necessaria alla contrattualizzazione, l’affidamento sarà risolto di diritto e si procederà (se esistente) allo scorrimento della graduatoria.
Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato agli interessati, ai sensi dell’art. 76, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 24. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto, di norma entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nella lettera di invito. In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati al provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza o comunque nei casi previsti dalla legge.
Alla sottoscrizione del contratto provvede il Presidente/ l’Amministratore delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore Generale/Direttore Operativo o i dirigenti competenti, ovvero altro dipendente dell’Azienda munito di procura, nei limiti di importo di cui all’art. 10 del presente regolamento.
ART. 25. - FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI
Il contratto, stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente, riproduce o richiama l’insieme delle clausole essenziali contenute nel capitolato d’oneri approvato con la determinazione a contrarre; in mancanza di quest’ultima, contiene le clausole per la disciplina del rapporto negoziale.
Nei casi consentiti dalla normativa, il contratto potrà essere stipulato mediante scambio di corrispondenza, a condizione che siano presenti i requisiti minimi contrattuali, cioè i dati completi del fornitore, l’oggetto e le modalità della prestazione, il prezzo, le modalità di pagamento, la durata, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente.
I contratti devono inoltre contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale – del medesimo.
ART. 26. - DURATA DEI CONTRATTI
I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. Sono ammesse le opzioni di proroga nei limiti di compatibilità con la normativa vigente.
Gli affidamenti disposti mediante ‘accordo quadro’, con clausola fino a capienza economica possono contenere la clausola che consente, previa autorizzazione del Presidente/Amministratore Delegato, ovvero – se istituiti, e nei limiti delle deleghe attribuite – dal Direttore Generale/Direttore Operativo/Dirigente competente, la proroga del rapporto se, alla scadenza, l’accordo quadro, abbia ancora capienza economica e solo fino ad esaurimento della stessa.
Ogni altra ipotesi di prosecuzione del rapporto contrattuale o di aumento dell’importo contrattuale è disciplinata in applicazione della normativa vigente.
I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere la clausola di recesso anticipato a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell’autorizzazione alla stipulazione del contratto.
ART. 27. - CAUZIONI DEFINITIVA E PROVVISORIA
La prestazione della cauzione provvisoria (durante la procedura di selezione) e della cauzione definitiva (al momento della sottoscrizione del contratto) è obbligatoria se imposta dalla normativa vigente o se prevista negli atti di gara approvati con la determinazione a contrarre. In entrambi i casi si applica quanto previsto dall’art. 93, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è atto di competenza del Rup, individuato a norma dell’art. 11 del presente regolamento.
ART. 28. - ASSICURAZIONI
Nel caso in cui la natura dell’appalto lo richieda, i capitolati d’appalto dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano Alia Servizi Ambientali S.p.A. verso terzi e per danni a persone e/o cose della Società.
In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento, il Rup, individuato a norma dell’art. 11 del presente regolamento, dovrà stabilire – previa acquisizione della Direzione competente – i massimali delle coperture assicurative richieste dal capitolato speciale di appalto.
ART. 29. - PENALI E LIVELLI DI PERFORMANCE
Nei capitolati d’oneri sarà prevista, quando la tipologia dell’appalto lo richieda, l’applicazione di penali all’appaltatore, disciplinandone espressamente la modalità di quantificazione e applicazione. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nella specifica tecnica, per errori o omissioni del fornitore nell’esecuzione della prestazione, per violazione della normativa sulla sicurezza.
Al fine di assicurare la fornitura dei servizi a livelli di performance predefiniti e attribuire ai fornitori inadempienti l’onere di pagare penalità in caso di mancato raggiungimento di tali livelli, i contratti di appalto di servizio possono contenere una clausola di Service Level Agreement (SLA) predisposta sulla base di standard approvati dall’Azienda applicativi del metodo DIP/RIP.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. In tale evenienza, sarà prevista in sede contrattuale a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. la facoltà di risoluzione di diritto del contratto.
ART. 30. - SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
ART. 31. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. La clausola di foro esclusivo dovrà essere inserita nei capitolati d’oneri.
Nei limiti della normativa vigente, i capitolati d’oneri ed i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l’interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la Società e la controparte, mediante clausola compromissoria.
ART. 32. - PREDISPOSIZIONE E RACCOLTA DEI CONTRATTI DI ACQUISTO
Alla predisposizione, stipulazione e conservazione di tutti i contratti sottoscritti da Alia Servizi Ambientali S.p.A. provvede la Direzione Gare e Contratti unitamente alla tenuta della raccolta dei contratti di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Nella raccolta dei contratti sono annotati anche gli atti contrattuali conclusi attraverso scambio di corrispondenza.
Sezione VII – L’esecuzione del contratto
ART. 33. - DIREZIONE DEI LAVORI
Nei contratti di lavori la funzione di direttore dei lavori è attribuita nel rispetto dei criteri di alternanza di cui all’art. 5 del presente regolamento, a dipendenti dotati di adeguata competenza, scelti dall’organo competente ad approvare la determina a contrarre, su proposta del Rup tecnico.
In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal RUP sulla base di elementi definiti e oggettivi, l’incarico di direttore dei lavori è affidato a professionisti tecnici esterni all’Azienda, con anzianità di iscrizione nei relativi albi professionali pari ad almeno 10 anni.
ART. 34. - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le procedure di collaudo dei contratti di lavori sono disciplinate dalla normativa applicabile ai lavori pubblici, vigente al momento di conclusione del contratto.