INDICE CONTRATTO ESECUTIVO OPA
CONTRATTO ESECUTIVO OPA (ALLEGATO 3 BIS)
Servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico di connettività
CIG principale: 5133642F61 CIG derivato: Z57366C45A
INDICE
1. DEFINIZIONI 4
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 5
4. EFFICACIA E DURATA 5
5. XXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 0
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 6
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 6
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 7
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 7
10. VERIFICHE - COLLAUDI 8
11. PENALI 8
12. CORRISPETTIVI 8
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 10
15. SUBAPPALTO 10
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 11
17. RISOLUZIONE E RECESSO 11
18. FORZA MAGGIORE 12
19. RESPONSABILITA’ CIVILE 12
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 12
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 14
22. FORO COMPETENTE 14
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Errore. Il segnalibro non è definito.
TRA
Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione con sede in Roma, via Capitan Bavastro, 116, P.IVA 97956490581 in persona dell’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, , nella sua qualità di rappresentante legale dell’ISIN (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx,1 in persona dei legali rappresentanti per procura l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxx (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
(A) Ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D. Lgs. medesimo, “Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali
… definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati”.
(B) L’art. 83 del D. Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
(C) L’art. 83 del D. Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.
(D) L’art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.
(E) L’art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 82/2005.
(F) Consip S.p.A., nel rispetto del D. Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore ed alla società Tiscali Italia
S.p.A. la lettera di invito a presentare offerta, prot. 37903/2013 in data 29/11/2013.
(G) Tiscali Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria della prima e più rilevante parte della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA.
(H) In data 10/02/2017 il Fornitore ha stipulato con Tiscali Italia S.p.A. una cessione di ramo d’azienda attivo nella prestazione di servizi di telecomunicazione ai clienti business e alla Pubblica Amministrazione di Tiscali Italia S.p.A.;
(I) In conseguenza della suddetta cessione, Consip S.p.A., a conclusione delle attività di verifica previste dall’art. 116 D.lgs. 163/2006, ha comunicato -in data 12/01/2017- il nullaosta al subentro, ad ogni effetto, del Fornitore nella posizione della società Tiscali Italia Spa nell’ambito dell’anzidetto Contratto Quadro OPA.
L’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art.
3.2 del presente Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell’applicazione dell’ordine di priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l’Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA;
(J) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA;
(K) In attuazione di quanto stabilito all’art. 34 del Contratto Quadro OPA, l’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero)
(L) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
CIG principale: 5133642F61 – CIG derivato: Z57366C45A
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione assegnatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA:
- il Contratto Quadro OPA,
- gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” approvato.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPA, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo OPA, nonché nel Contratto Quadro OPA e relativi allegati.
3.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo OPA, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA.
4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del Contratto Quadro OPA.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico.
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.6 del Contratto Quadro OPA.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l’interfaccia del Fornitore con l’Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all’art. 11 del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro OPA.
7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID.
7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto
Quadro OPA.
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo OPA o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo OPA al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della date di disponibilità all’attivazione l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non
quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
10. VERIFICHE - COLLAUDI
10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, rispettivamente Allegati A e B del Contratto Quadro OPA, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.
10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro OPA, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art.
10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D. Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
11. PENALI
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Allegato B del Contratto Quadro OPA, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro OPA.
12. CORRISPETTIVI
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni
aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro OPA.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro OPA.
13.2 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo OPA.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
13.513.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000000770001, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank – filiale di Milano – Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA.
13.613.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip
S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
13.713.6 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari a euro 1.428,30 corrispondente al 5% del valore del presente Contratto Esecutivo OPA, in virtù del possesso della certificazione ISO9001; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5,
il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
15. SUBAPPALTO
15.1 Il Fornitore, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Installazione apparati;
Manutenzione apparati;
Servizi di consulenza;
Servizi di assistenza.
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro OPA.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA.
17. RISOLUZIONE E RECESSO
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro OPA. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo.
17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.
17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA.
17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
18. FORZA MAGGIORE
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
19. RESPONSABILITA’ CIVILE
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo OPA nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro OPA, ai sensi dell’art. 4, comma 3- quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del medesimo Contratto Esecutivo OPA, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo OPA medesimo.
21.4 A tal fine, così come previsto dall’art. 26, comma 1, ultimo periodo, del Contratto Quadro OPA, il Fornitore provvederà a comunicare alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip, utilizzando il modello di cui all’Allegato H al Contratto Quadro OPA - Facsimile Lettera per le Amministrazioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA, i dati necessari alla determinazione dell’ammontare del contributo che le Amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere a Consip”.
21.5 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’articolo 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all’Amministrazione e a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto a Consip in ragione del relativo incremento.
22. FORO COMPETENTE
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è stata successivamente inviata da Consip S.p.a.
23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.
23.3 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub- Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
23.4 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
23.5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.>
23.6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
23.7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
23 Bis.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel
rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
23 Bis.2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
23 Bis.3 Le finalità del trattamento sono quelle relative all’art. 3 del presente Contratto nonché nel Contratto Quadro OPA.
23 Bis.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili; iii) dati giudiziari>.
23 Bis.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: atleti e altri tesserati dell’Amministrazione, fornitori dell’Amministrazione).
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per
le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017>;
i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
23 Bis.6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione dell’Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.
<E’ in facoltà dell’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto esecutivo chiedere al Fornitore di proporre un piano di misure di sicurezza rimesse alla sua approvazione al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso <personalizzare in ragione dell’oggetto del contratto:
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati. Il Piano d’intesa tra le parti potrà essere aggiornato in corso di esecuzione contrattuale: Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento ha definito un piano di misure di sicurezza approvato dell’Amministrazione e allegato al presente contratto, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore si impegna a rispettare.>.
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
23 Bis.7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.
23 Bis.8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento: Il sub- Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori terzi autorizzati del trattamento per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento>.
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale <oppure sub- Responsabile del trattamento> ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.
23 Bis.9 Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di
danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub- contraenti.
23 Bis.10 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
23 Bis.11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività.
23 Bis.12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
23 Bis.13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
23 Bis.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
23 Bis.15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l’elenco aggiornato delle nomine.
23 Bis.16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del
trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile.
23 Bis.17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23 Bis.18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23 Bis.19 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare
- nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo OPA, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali
<eventuale Art. 23 bis Nomina a responsabile <da valorizzare in alternativa: sub- responsabile> del trattamento dei dati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
(per il Fornitore)