REPUBBLICA ITALIANA
anlpa.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.R.0000008.18-01-2019
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto
PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SOFTWARE IN LICENZA, DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE IN LICENZA E DI SERVIZI ACCESSORI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI
SOLUZIONE SOFTWARE PER DATA INTEGRATION CIG 7696431FC4
Il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Catania (CT) il 01/10/1969, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - corrente in Roma, Via Fornovo n. 8 - in rappresentanza della Agenzia medesima, codice fiscale 97889240582 (nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Agenzia”),
- da una parte - e Xxxxx Xxxxxx, nato a Venezia (VE) il 07/02/1961, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di SAS INSTITUTE S.RL., con sede legale in XXXXXX (XX), Xxx Xxxxxx 00/00, codice fiscale e P.IVA 08517850155 (nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Impresa" o "Fornitore”),
- dall'altra parte -
PREMESSO
- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:
• bando CONSIP per l’istituzione di uno S.D.A.P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID SIGEF 2018), inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 10 maggio 2018 e tutti gli ulteriori atti CONSIP regolanti tale procedura o dalla medesima a questo effetto richiamati, nonché i provvedimenti adottati dalla stessa CONSIP in attuazione della medesima;
• atti adottati da ANPAL per l’indizione e l’espletamento dell’appalto specifico e principalmente il Capitolato tecnico generato dal sistema, il Capitolato d’oneri allegato alla Lettera d’invito, la Lettera d’invito, il Documento tecnico allegato al Capitolato d’oneri detto e il Documento di progettazione;
• offerta di gara trasmessa dall'Impresa all'Agenzia attraverso l’apposita piattaforma telematica Consip;
• verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del 28/12/2018 n. 578.
• comunicazione del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini di cui all'art. 11 del presente contratto.
Tanto premesso, i detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dagli atti indicati nella premessa:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia), ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- nella misura applicabile, alla previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016.
ARTICOLO 2
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxx.
Ai sensi degli artt. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
ARTICOLO 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI RICHIESTI
In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire i beni ed i servizi previsti nel capitolato d’oneri e nei relativi allegati al medesimo (in particolare, nel Documento Tecnico) in premessa citati, secondo la tempistica e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta negli atti sopra citati, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle forniture di beni e servizi previste alla linea 1 (licenze perpetue del software SAS Data Integration Server per ambienti di sviluppo, 4 Processor Core, collaudo, 8 Processor Core, ed esercizio, 8 Processor Core), alla linea 2 (manutenzione delle predette licenze software) ed alla linea 3 (servizi di supporto specialistico) del Documento Tecnico sopra richiamato, secondo le tipologie, di prodotto, le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto ed il rilascio di tutti gli output individuati negli atti sopra detti.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia ad erogare le suddette forniture e i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.
ARTICOLO 4 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dalla data di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a tale data.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.
È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.
ARTICOLO 6 PRODOTTI E SERVIZI
Il Fornitore si obbliga ad erogare, entro il termine di 10 giorni dalla data di eseguibilità del contratto (come indicata al precedente art. 4) le chiavi di accesso per il download e l’utilizzo delle licenze di cui è prevista la fornitura tramite mail/ pec inviata a xxxxxxxxx.0@xxx.XXXXX.xxx.xx. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l’identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo.
Dalla mail pec di cui al comma 1 dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l’indicazione del numero di repertorio iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
La ricezione della mail pec da parte di ANPAL vale esclusivamente come avviso di ricezione dell’oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all’esito positivo della
verifica di conformità. Qualora, a seguito di apposite verifiche, ANPAL rilevasse che il Fornitore abbia erogato beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, ANPAL si riserva la facoltà di respingere la fornitura dei prodotti.
Le licenze - corredate della relativa documentazione e manualistica, nonché di tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo, si intendono cedute in forma perpetua a ANPAL, a titolo non esclusivo e non trasferibile.
ANPAL sarà titolare di tali licenze a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte di ANPAL. Le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di XXXXX e di terzi da questi autorizzati.
L’Impresa garantisce la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
Il codice sorgente dal quale è ottenuto il codice oggetto dei prodotti software (“Codice Sorgente”) non verrà comunque fornito e costituisce segreto industriale dell’Impresa e dei suoi licenzianti. E’ peraltro vietato qualsiasi accesso al Codice Sorgente. ANPAL non potrà compiere attività di reverse engineering, reverse assemble o decompilazione dei prodotti software o in qualsiasi altro modo cercare di risalire al Codice Sorgente, salvo e nella misura in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge applicabile.
L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione dell’Appalto specifico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6.2 Manutenzione delle licenze
Il servizio di manutenzione delle licenze di cui al precedente punto 1 prevede le seguenti attività:
• servizio di supporto telefonico, che verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.30 per quegli errori che eventualmente si riscontrino nei prodotti software oggetto di licenza e nella documentazione ad essi connessa;
• servizio di supporto tramite posta elettronica;
• fornitura delle nuove release e degli aggiornamenti dei prodotti software oggetto della licenza, completa di tutta la documentazione e manualistica, ove disponibile;
• correzione degli eventuali malfunzionamenti riscontrati nei prodotti software oggetto della licenza.
L’erogazione del servizio di manutenzione dovrà avvenire presso le sedi di ANPAL e dei fornitori di riferimento del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 e Lotto 3 con le seguenti modalità:
✓ le attività di supporto tramite assistenza telefonica (help desk) saranno assicurate tramite esperti del Fornitore, con conoscenza della lingua italiana, senza alcun limite sul numero delle chiamate per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o di anomalia dei prodotti;
✓ le attività di supporto tramite posta elettronica saranno assicurate tramite esperti del Fornitore, ed espresse in lingua italiana o eccezionalmente, in lingua inglese, senza alcun limite sul numero delle chiamate per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o di anomalia dei prodotti;
✓ il Fornitore assisterà ANPAL, telefonicamente (help desk) o per iscritto, allo scopo di risolvere problemi che possano insorgere sia in fase di installazione sia durante l’intero periodo di prestazione del servizio. Ogni problema riportato da ANPAL verrà direttamente gestito da personale del Fornitore che si adopererà allo scopo di identificare e risolvere immediatamente il problema. Ove ciò non risultasse praticabile, il personale del Fornitore, a seconda della severità del malfunzionamento come di seguito definita, lo inserirà nel piano di gestione, attribuendogli un numero di tracciamento, e potrà alternativamente approfondirlo direttamente o assegnarlo ad uno specialista, tenendo aggiornata ANPAL, secondo la frequenza sotto indicata, sul relativo stato di avanzamento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché per apportare, anche attraverso il servizio di supporto specialistico, le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
La manutenzione comprende ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica.
Il servizio di manutenzione comprende inoltre:
• invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
• invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
• consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, ANPAL avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
ANPAL comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti ed il livello di severità (x.xx, appresso) mediante un numero telefonico gratuito o tramite un portale web messo a disposizione dell’azienda o attraverso mail. Il Fornitore dovrà rispondere alla segnalazione con una presa in carico del problema entro i termini temporali riportati nel successivo punto 5 dal cui orario decorreranno i termini per la risoluzione del
problema.
Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un
bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
Ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, il Fornitore si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax a ANPAL, entro i termini di seguito riportati:
a) entro 30 minuti lavorativi per Severità 1,
b) entro 2 ore lavorative per Severità 2,
c) entro 16 ore lavorative per Severità 3,
d) entro 24 ore lavorative per Severità 4,
Il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini:
a) Severità 1: il Fornitore si impegna a risolvere il malfunzionamento, applicandosi allo stesso fino a che non venga individuata la fix o circumvention applicabile. Premesso che il Fornitore potrà avere necessità di ricreare l’ambiente di ANPAL o di adottare altre misure eccezionali al fine di diagnosticare il malfunzionamento, il Fornitore si impegna a fornire a ANPAL la fix o la circumvention relative al malfunzionamento entro cinque giorni lavorativi ove al Fornitore sia consentito di accedere “da remoto” all’hardware ove è installato il prodotto software che ha generato il malfunzionamento; ove tale accesso non sia autorizzato si intende che il Fornitore farà quanto possibile per fornire a ANPAL la fix o la circumvention relative al malfunzionamento entro dieci giorni lavorativi;
b) Severità 2: il Fornitore si impegna a risolvere il malfunzionamento, applicandosi allo stesso fino a che non venga individuata la fix o circumvention applicabile. Premesso che il Fornitore potrà avere necessità di ricreare l’ambiente di ANPAL o di adottare altre misure eccezionali al fine di diagnosticare il malfunzionamento, il Fornitore si impegna a fornire a ANPAL la fix o la circumvention relative al malfunzionamento entro sette giorni lavorativi ove al Fornitore sia consentito di accedere “da remoto” all’hardware ove è installato il prodotto software che ha generato il malfunzionamento; ove tale accesso non sia autorizzato si intende che il Fornitore si impegna possibile a fornire a ANPAL la fix o la circumvention relative al malfunzionamento entro quindici giorni lavorativi.
c) Severità 3: il Fornitore farà quanto possibile per risolvere il problema e vi si dedicherà fornendo i propri livelli di servizio standard fino a che non verrà individuata una soluzione o si giungerà alla conclusione che tale soluzione non può ragionevolmente essere individuata.
d) Severità 4: richieste di informazioni o chiarimenti sulla documentazione relativa ai prodotti software oggetto della licenza.
Qualora, in contraddittorio fra la ANPAL e il Fornitore, si accerti che, per la risoluzione del malfunzionamento segnalato, sia necessario un tempo superiore a quello indicato nel precedente punto 6, ANPAL e il Fornitore concorderanno, per iscritto, un diverso termine per la risoluzione.
Agli effetti delle previsioni di cui sopra, si forniscono le seguenti precisazioni:
• Severità 1 = un prodotto software oggetto della licenza risulta bloccato o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda una attività “business critical” di ANPAL e interessa un numero significativo di utenti;
• Severità 2 = un prodotto software oggetto della licenza utilizzato per una attività “business critical” non funziona come previsto nella relativa documentazione e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo;
• Severità 3 = un prodotto software oggetto della licenza non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario;
• Severità 4 = richieste di informazioni o chiarimenti sulla documentazione relativa ai prodotti software oggetto della licenza.
Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dal Fornitore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per ANPAL, intendendosi ricompreso nei corrispettivi pattuiti.
Il servizio di manutenzione comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché per apportare, anche attraverso il servizio di supporto specialistico, le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
Il servizio di manutenzione comprende dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. eliminazione dei malfunzionamenti ed invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, ANPAL avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti, per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
Salvo quanto sopra, il servizio di manutenzione sarà prestato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
6.3 Servizi di supporto specialistico
Fermo quanto stabilito nel Documento Tecnico allegato agli atti della procedura di appalto specifico, resta pattuito quanto segue.
L’impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico in oggetto previa richiesta di ANPAL, nei limiti dei volumi massimi stabiliti nel suindicato Documento Tecnico.
ANPAL si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. ANPAL attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi
presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore, la quale potrà avvenire mediante strumento telematico all’indirizzo di PEC xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 ovvero nel diverso termine concordato con il Direttore dell’esecuzione pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 8. Il termine utile per l’erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail/ pec.
Il servizio Professionale verrà utilizzato per una serie di attività, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’assistenza tecnico/funzionale per le attività e/o interventi spot che verranno concordati tra le parti, finalizzati ad esigenze di fine-tuning, ovvero a specifiche implementazioni;
b) l’assistenza tecnico/funzionale per interventi volti ad indirizzare le esigenze e le problematiche di natura tecnica, e funzionale dell’utente finale.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro 573.210,59 (cinquecentosettantatremiladuecentodieci/59) oltre IVA come per legge, così suddiviso:
a) corrispettivo contrattuale per la fornitura delle licenze software (come da Offerta Economica Analitica) pari, IVA esclusa, ad € 402.004,69 (quattrocentoduemilaquattro/69), comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla “data di accettazione della fornitura” e della documentazione a supporto;
b) corrispettivo contrattuale per l’erogazione del servizio di manutenzione sulle licenze software (come da Offerta Economica Analitica) per 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza della manutenzione in garanzia, pari, IVA esclusa, ad € 161.605,90 (centosessantunomilaseicentocinque/90);
c) corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico (come da Offerta Tecnica Analitica), fino ad un massimo, XXX xxxxxxx, di € 9.600,00 (novemilaseicento/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona della figura dello Specialista di prodotto è stabilito, XXX xxxxxxx, in € 480,00 (quattrocentottanta/00).
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e saranno erogati solo in caso di esito positivo delle verifiche di conformità.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Con cadenza trimestrale, l’Impresa presenterà apposito report delle attività espletate, con indicazione dei prodotti rilasciati, degli interventi di manutenzione eseguiti e delle giornate / persona impiegate nel servizio di supporto specialistico.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali suindicati, resta quindi stabilito quanto segue:
a. con riferimento alla fornitura di licenze software, l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura”;
b. con riferimento al servizio di manutenzione sulle licenze software, successivamente alla scadenza della manutenzione in garanzia, l’Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, successivamente all’Accettazione del Servizio da parte di ANPAL;
c. con riferimento ai servizi di supporto specialistico, l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, come risultante dal relativo report trimestrale, successivamente all’Accettazione del Servizio da parte di ANPAL.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti dell’appalto specifico e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;
b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, dei report trimestrali sopra previsti.
Con l’accettazione dei prodotti e dei servizi, secondo quanto sopra indicato, l’Impresa maturerà il diritto a percepire i corrispettivi stabiliti.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
ARTICOLO 8
PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Agenzia - previa contestazione formale e valutazione di eventuali osservazioni prodotte dall'Impresa nei 7 giorni successivi - potrà applicare le penali di seguito indicate.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per il rilascio delle licenze ANPAL applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) del corrispettivo stabilito per la cessione delle licenze.
Resta convenuto che la consegna si intenderà non effettuata anche nel caso in cui sia avvenuta nei tempi previsti ma sia costituita da prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica e d’uso e nella richiesta inoltrata da ANPAL.
Per ogni ora lavorativa di ritardo o frazione, nella presa in carico dei malfunzionamenti coperti dalla garanzia o dal servizio di manutenzione, ANPAL applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,125‰ (zerocentoventicinquepermille) del canone trimestrale di manutenzione pattuito.
Eguale penale sarà applicata per ogni ora lavorativa di ritardo o frazione, nel ripristino dei malfunzionamenti suindicati.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine fissato per la messa a disposizione delle risorse (Specialista/i di prodotto), ANPAL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) del corrispettivo complessivo stabilito per il servizio di supporto specialistico.
ANPAL applicherà inoltre una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa;
b. immissione nella rete interna di ANPAL di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo contrattuale massimo stabilito. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, ANPAL avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva costituita (art. 11) senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere ad ANPAL l’ammontare di eventuali oneri che la stessa ANPAL dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
Ferma restando l’applicazione delle penali su indicate, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all’inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Agenzia della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
Sempre in caso di risoluzione del contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire ad ANPAL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 9
MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 10 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA
Viene dato atto che a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di
€ 206.355,81 (duecentoseimilatrecentocinquantacinque/81), nella misura del 36% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante fidejussione bancaria accesa in data 19/12/2018, N. 55051-68, presso Unione di Banche Italiane S.p.a., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 12
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
ARTICOLO 13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, nonché, nella misura applicabile, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A quest'ultimo effetto, l'Impresa prende atto che la stessa assumerà il ruolo e la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali che saranno alla stessa trasmessi al fine di provvedere all’incarico in affidamento.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 15 RESPONSABILITÀ PER DANNI
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
ARTICOLO 16 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 17 PATTO DI INTEGRITÀ
Le condizioni del patto di integrità sottoscritto dal Fornitore costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 18
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
L’Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture – tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per l’Impresa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 cit..
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
* * *
Questo atto, composto di sedici facciate e sin qui della sedicesima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)
per l'Agenzia per l'Impresa
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 16 (controversie - deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa