Condizioni generali di fornitura per attrezzature, apparecchi e mo-
Condizioni generali di fornitura per attrezzature, apparecchi e mo-
bili dell’Associazione svizzera del commercio dentale
(Edizione 2018)
1. In generale
Queste condizioni generali di fornitura per installazioni, apparecchi, mobili da studio e laboratorio del commercio dentale svizzero, sono validi unicamente per la commercializzazione (B to B), dunque tra deposito dentale e professionisti del settore (medici dentisti e odontotecnici) che operano nel campo dell’odontoiatria.
Le presenti Condizioni di fornitura sono vincolanti se sono dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma del contratto. Eventuali condizioni di diverso tenore del cliente/ordinante sono valide solamente a condizione che esse siano state accettate espressamente e in forma scritta dal fornitore/imprenditore.
2. Offerta/Prezzi
La stesura di un'offerta è generalmente sottoposta a tariffa.
I prezzi e le modalità di fornitura menzionati nell’offerta si basano sui dati del fornitore e non sono vincolanti per il futuro, salvo nel caso sia specificato espressamente.
Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri, esclusa l’imposta obbligatoria sul valore aggiunto, dal magazzino del fornitore/imprenditore.
Gli imballaggi sono compresi nel prezzo. Il loro smaltimento va a carico del cliente/ordinante.
3. Costi accessori / Prestazioni speciali
Tutti i costi accessori, ad es. per il trasporto, l’assicurazione di trasporto, il montaggio, la messa in esercizio o le autorizzazioni d’esercizio, vanno a carico del cliente/ordinante. Lo stesso vale per la tassa anticipata di riciclaggio (TAR Dental) che dal 10 di ottobre del 2004 viene riscossa su tutte le apparecchiature elettriche o elettroniche degli ambulatori dentistici e dei laboratori odontotecnici.
Il cliente/ordinante è tenuto ad assumersi anche le imposte e tasse di ogni genere che vengono riscosse in con- nessione con il contratto, oppure a rimborsarle al fornitore/imprenditore – previa esibizione di un giustificativo – se quest’ultimo le ha dovute anticipare.
Le prestazioni e le forniture che esulano dal volume di consegna convenuto – ad es. lo sgombero del materiale d’imballaggio, lo spostamento di apparecchi preesistenti, lo smontaggio, la rimozione, la fornitura di materiale di montaggio, i trasporti di apparecchi d’occasione e di piccoli apparecchi, ecc. – non sono compresi nel prezzo convenuto. Tutti i costi accessori e speciali che non erano noti al momento della stipulazione del contratto ven- gono fatturati a regia.
Tassa di riciclaggio anticipata (TAR Dental) non è compresa nel prezzo di vendita ma viene calcolata separame- ne. La TAR è intesa solo come smaltimento dell'apparecchio. Non compresi nella TAR sono i costi di smontaggio e, se non coperto dall'ESCD (in tedesco OSD), il trasporto.
4. Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto d’acquisto/contratto d’appalto relativo agli oggetti della presente ordinazione è vali- da soltanto con la conferma scritta del contratto da parte del fornitore.
5. Consulenza / Sorveglianza
La consulenza tecnica, così come la consegna di tutti i dati e documenti tecnici necessari agli installatori sanitari e agli elettricisti, sono incluse nel prezzo a condizione che l’assegnazione dell’ordine sia stata pattuita definitiva-
mente. Su richiesta – e dietro pagamento delle spese – la posizione esatta degli allacciamenti sarà riportata sulle planimetrie (1:50 / 1:20) fornite dal cliente. I disegni tecnici devono essere firmati dall’ordinante prima dell’esecuzione. Nel prezzo è incluso il primo collaudo degli allacciamenti predisposti dal committente. La proget- tazione, l’appalto, la sorveglianza e la direzione lavori delle opere fatte eseguire dal committente devono essere affidate a professionisti qualificati (ad es. a un architetto) e non sono compresi nel prezzo/corrispettivo del con- tratto d’appalto degli apparecchi. Si declina qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali planimetrie errate fornite dal committente.
In caso di forniture singole di piccoli apparecchi che richiedono indicazioni relative alla progettazione e la consu- lenza degli artigiani sul luogo dell’installazione, si fattura l’onere effettivo di progettazione.
6. Trapasso di beneficio e rischio
Il beneficio e il rischio vengono trasmessi all’ordinante al più tardi con la partenza della fornitura dalla sede del fornitore/imprenditore. Il fornitore/imprenditore stipula un’assicurazione di trasporto e una responsabilità civile del committente della costruzione a carico del cliente/ordinante.
7. Montaggio / Installazione
Salvo accordi di diverso tenore, tutti gli apparecchi elettrici sono previsti per l’allacciamento alla rete di 230 Volt,
monofase 13 A.
Salvo accordi diversi, l'allacciamento degli oggetti forniti ad attacchi e prese esistenti, dopo la pulizia del cantie- re, viene fatturato secondo il catalogo delle prestazioni.
L'installazione di piccoli apparecchi con allacciamento (acqua, aria compressa, ecc.), come pure di sistemi EED e di rete, avviene a regia e non è compresa nel prezzo degli apparecchi.
Tutti gli allacciamenti fissi degli oggetti alla rete locale di distribuzione (elettricità, acqua, fognature, ecc.) posso- no essere eseguiti soltanto da uno specialista autorizzato. Di conseguenza, lavori quali la posa di plafoniere e di adattatori da parete o da soffitto, come pure l’allacciamento di lavabi, ecc. devono essere effettuati dallo specia- lista autorizzato e non sono compresi nel prezzo.
I costi sono determinati in base ad accordi con entrambe le parti. Cambiamenti verranno fatturati come spese. Costi supplementari causati da ritardi di varia natura da parte del committente vengono fatturati a regia.
8. Autorizzazioni
Il cliente/ordinante deve richiedere le autorizzazioni per le apparecchiature sottoposte all’obbligo di notifica (ad es. separatore d'amalgama, impianti radiografici) presso le autorità competenti (Ufficio federale della sanità, Divisione della radioprotezione, 0000 Xxxxx, risp. uffici cantonali della protezione delle acque e simili).
Il piano di radioprotezione e tutti i documenti necessari vengono messi a disposizione del cliente/ordinante e fatturati a regia.
9. Controllo e collaudo della fornitura e della prestazione
Se non viene allestito alcun verbale di collaudo, dopo la consegna il cliente/ordinante è tenuto a controllare la merce fornita e le prestazioni entro un termine adeguato e a notificare immediatamente per iscritto al fornito- re/imprenditore i difetti eventualmente riscontrati; in caso contrario, le forniture e le prestazioni saranno consi- derate accettate.
Il cliente/ordinante non può rifiutare una fornitura basandosi su lacune trascurabili, in particolare quelle lacune che non pregiudicano il buon funzionamento e la prestazione della merce fornita. Il fornitore/imprenditore è però tenuto ad eliminare immediatamente tali difetti.
In caso di divergenze considerevoli dal contratto o di difetti gravi, il cliente/ordinate deve concedere al fornito-
re/imprenditore l’opportunità di eliminare tali difetti o divergenze entro un termine adeguato.
10. Garanzia, responsabilità in caso di difetti
a) Durata della garanzia
La durata della garanzia è fissata a 12 mesi a decorrere dalla presa in consegna della fornitura e della prestazione.
Eventuali garanzie supplementari (in ordine cronologico di tempo o di materiale) da parte del produttore non possono essere fatte valere al deposito dentale, se non è convenuto per iscritto in un contratto di ga- ranzia tra il deposito dentale e acquirente professionista.
Per le parti sostituite o riparate, il termine di garanzia si ripristina e dura 6 mesi dalla data della sostitu- zione/riparazione, ma al massimo fino alla scadenza di un termine di garanzia pari a 18 mesi a decorrere dal primo collaudo della fornitura e della prestazione.
La garanzia si estingue anticipatamente se il cliente/ordinante o un terzo effettua modifiche o riparazioni non appropriate, oppure se il cliente/ordinante qualora dovesse manifestarsi un difetto non adotta imme- diatamente tutti i provvedimenti idonei per la riduzione del danno e non dà subito l’opportunità al fornito- re/imprenditore di eliminare il difetto.
b) Responsabilità in caso di difetti del materiale, della costruzione o dell’esecuzione
Il fornitore/imprenditore si impegna a riparare o sostituire il più presto possibile tutte le parti della sua fornitura che risultano danneggiate o inutilizzabili prima della scadenza del termine di garanzia, se è di- mostrato che ciò è imputabile e difetti di materiale, di costruzione o d’esecuzione.
Le relative spese di viaggio e di trasporto vanno a carico del cliente/ordinante.
c) Responsabilità relativa a caratteristiche garantite
Se le caratteristiche pattuite e garantite per iscritto non risultano adempiute o risultano adempiute solo in parte, il cliente/ordinante ha diritto a un ritocco. Se questo ritocco non riesce o riesce solo in parte, il cliente/ordinante ha diritto ad un indennizzo, a condizione che ciò sia stato pattuito espressamente in forma scritta.
d) Garanzia in ambito TI
I Software
Il cliente/ordinante è cosciente del fatto, che l’attuale stato della tecnica non permette di totalmente escludere la possibilità di errore del software. Il fornitore/imprenditore fornisce, considerando tale restri- zione, una garanzia di 12 mesi a partire dalla data d’acquisto. In questo periodo, nel caso dovessero veri- ficarsi problemi di programmazione, questi in linea di principio, vengono rimossi dal fornito- re/imprenditore, ciò affinché il cliente l’abbia comunicato per iscritto e in maniera comprensibile.
Non vengono esplicitamente date garanzie riguardanti un utilizzo ininterrotto e privo di errori del pro- gramma fornito in combinazione con i diversi prodotti hardware e in combinazione con i differenti dati utilizzati. Non vengono date garanzie riguardanti l’esclusione del verificarsi di nuovi errori di programma- zione dopo la rimozione di un precedente errore. L’obbligo di garanzia si estingue in tutti i casi se il pro- blema di programmazione è la conseguenza di un intervento ingiustificato o non idoneo nel programma o se il problema di programmazione è rintracciabile ad un’interazione con altri programmi. In generale vie- ne esclusa esplicitamente qualsiasi garanzia da parte del fornitore/imprenditore per il software di terzi, anche nel caso il software sia integrato nei programmi informatici del fornitore/imprenditore.
Il fornitore/imprenditore, per aggiornamenti software o migrazione di dati, utilizza i programmi rilasciati dal produttore. Il cliente/ordinante si impegna a mettere a disposizione in anticipo tutte le informazioni necessarie al fornitore/imprenditore per svolgere l’aggiornamento software o la migrazione dei dati. A causa della presenza di dati danneggiati, gli aggiornamenti o la migrazione di dati, può in casi eccezionali causare una perdita di tali dati. Il fornitore/imprenditore in nessun caso è tenuto responsabile per tale perdita di dati o per i danni causati da tale perdita. Il fornitore/imprenditore, in caso di perdita dati, offre in cooperazione con un fornitore/imprenditore esterno, la possibilità di recuperare tali dati.
II Hardware
Il fornitore/imprenditore fornisce una garanzia di 12 mesi a partire dall’acquisto sull’hardware fornito. Un esteso obbligo di garanzia/periodo di garanzia con terzi, non è vincolante per il fornitore/imprenditore ri- guardante il rapporto contrattuale fornitore/imprenditore-cliente/ordinante. Il terzo è responsabile per la rimozione di difetti e carenze al di fuori dell’obbligo di garanzia del fornitore/imprenditore.
Il fornitore/imprenditore è autorizzato a fatturare al cliente i suoi impieghi non coperti dalla garanzia di terzi, quali l’integrazione di software, la messa in servizio come anche le necessarie impostazioni e col- laudi.
Esclusi in ogni caso dall’obbligo di garanzia, la rimozione di danni causati dall’errato maneggio o utilizzo
come pure la sostituzione del materiale di consumo e la sostituzione dei supporti di memoria.
Non vengono esplicitamente date garanzie riguardanti un utilizzo ininterrotto e privo di errori
dell’hardware fornito in combinazione con i diversi prodotti software. La sicurezza dei dati è responsabili- tà del cliente/ordinante.
e) Esclusione della responsabilità relativa ai difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore/imprenditore i danni non dimostrabili quale conseguenza di difetti di materiale, costruzione o esecuzione, come ad esempio danni dovuti a usura na- turale, manutenzione insufficiente, inosservanza di prescrizioni d’esercizio.
f) Esclusività del diritto di garanzia
A causa di difetti di materiale, difetti di costruzione o a causa della mancanza di caratteristiche assicurate per iscritto, il cliente/ordinante non ha altri diritti che quelli fin qui esplicitamente indicati (cifre 10a-c). In particolare, viene esclusa la responsabilità per danni consecutivi.
Nel caso di pretese e rivendicazioni da parte del cliente/ordinante riguardanti un insufficiente consulenza e simili, il fornitore/imprenditore risponde solo nel caso di intenzioni illecite o negligenza grave.
In ambito TI la responsabilità per danni consecutivi viene esplicitamente esclusa. In particolare, i costi per la rimozione di difetti quali l’installazione di un nuovo software, controlli, collaudi, calibrazioni come anche il backup di dati, sono a carico del cliente/ordinante.
g) Oggetti d’occasione e pezzi soggetti ad usura
Sugli oggetti d’occasione e sui pezzi soggetti a usura non sussiste alcun diritto di garanzia.
h) Trattenuta dal pagamento
Se un acquirente desidera fare una trattenuta sull'ammontare totale della fattura a causa di difetti riscon- trati sull’apparecchiature o sul materiale fornito, l'importo della trattenuta viene determinato dal fornito- re/imprenditore.
11. Esclusione di altre responsabilità del fornitore/imprenditore
Tutti i casi di violazione contrattuale e le loro conseguenze giuridiche, come pure tutti i diritti del clien- te/ordinante sono disciplinati in modo conclusivo nelle presenti Condizioni. In particolare, sono esclusi tutti i diritti non menzionati espressamente relativi a risarcimenti, riduzione, soppressione del contratto o recesso dal contratto. Il cliente/ordinante non ha in alcun caso diritto all’indennizzo di danni che non si sono manifestati direttamente sull’oggetto fornito, quali in particolare perdita di produzione, perdita d’utilizzo, perdita di ordini, clienti o pazienti, perdita di guadagno o altri danni diretti o indiretti.
La conferma di copertura assicurativa da parte dei clienti per danni a terzi non viene coperta dai fornitori in que- stione.
Questa esclusione dalla responsabilità non vale in caso di intenzione illegale o di negligenza grave da parte del fornitore/imprenditore.
12. Foro competente
Il foro competente è quello della sede principale del fornitore/imprenditore. In caso di controversie, fa stato la versione originale in lingua tedesca delle presenti condizioni.
13. Riserva di proprietà
Tutte le forniture sottostanti tali regolamentazioni contrattuali, rimangono di proprietà del fornitore/imprenditore fino al loro pagamento completo. Il fornitore/imprenditore si riserva il diritto di eventualmente effettuare la rela- tiva iscrizione presso l’ufficio competente.
Luogo, data: Firma del cliente/ordinante: