COMUNE DI SUBIACO
COMUNE DI SUBIACO
Provincia di Roma
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SERVIZI COMPLEMENTARI E FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SOMMARIO
Art. 1 – PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI 3
Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’ APPALTO 4
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 4
Art. 4 - PERIODO TRANSITORIO DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO ALL’ATTIVAZIONE DEL
Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 5
Art. 6 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEL PERIODO TRANSITORIO 5
Art. 7 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 5
Art. 8 - AMMONTARE DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DEL CANONE 5
Art. 9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO E DELL’AMMONTARE DELL’APPALTO 6
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXX 7
Art. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 7
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 8
Art. 13 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA 9
Art. 14 - CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE 9
Art. 15 - CESSIONE DEL CREDITO 11
Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 11
Art. 18 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 12
Art. 19 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
Art. 21 - SPESE GENERALI E CONTRATTUALI 14
Art. 23 - RISERVATEZZA 14
Art. 24 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 14
TITOLO II. NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 15
Art. 25 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE 15
Art. 26 - PERSONALE DI SERVIZIO 15
Art. 27 - RESPONSABILITA' 16
Art. 27 - MEZZI E ATTREZZATURE 18
Art. 28 – VARIAZIONE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 17
Art. 29 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE 17
Art. 30 – REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 17
Art. 31 – MEZZI E ATTREZZATURE 18
Art. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELLA DITTA 20
Art. 33 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI RECUPERATI 20
Art. 34 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 21
Art. 35 – RENDIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 21
Art. 37 - INTERVENTI NON PREVISTI 23
TITOLO III. NORME SULLA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 23
Art. 39 - TRASPORTO E SPESE DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI 24
Art. 41 – COSTITUZIONI IN MORA 25
Art. 44 - DISPOSIZIONI FINALI 25
TITOLO 1 - NORME GENERALI Art. 1 – PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI
1. Il Comune di Subiaco, (di seguito anche “Ente Appaltante”, “Ente”) provvederà mediante gara di appalto all’affidamento delle attività inerenti il servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale e di gestione del centro comunale di raccolta, nei modi e termini prescritti nel presente Capitolato e nel Disciplinare tecnico allegato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento comunale per il servizio in materia, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.
2. Durante l’espletamento del servizio deve essere prevenuto ed evitato ogni danno o pericolo per la salute dell’uomo; deve essere assicurata un’elevata protezione dell’ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, aria, suolo, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio ed ai siti di particolare interesse.
3. La ditta appaltatrice si impegna affinché lo stesso venga svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene e pulizia, attenendosi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti.
4. Il servizio oggetto del presente capitolato, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articola costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., le stesse dovranno essere svolte secondo i principi dell’art. 178 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, e non potranno essere sospese o abbandonate salvo che per dimostrata e documentata “causa di forza maggiore”.
5. L’arbitraria sospensione, l’abbandono o il non rispetto della normativa sopra citata, legittima l’Ente a sostituirsi alla ditta appaltatrice, direttamente o mediante ditte terze, per l’esecuzione d’ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.
6. Gli obiettivi che l’Ente si propone di raggiungere attraverso il presente Appalto sono:
a. ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti;
b. riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento;
c. miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
d. sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto, ai fini della riduzione di rifiuti;
e. aumento dell’efficienza del servizio di pulizia del suolo pubblico e degli spazi verdi pubblici comunali, sia manuale che meccanizzato;
f. miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo sia a livello qualitativo mediante l’attivazione del servizio di raccolta porta a porta;
g. prevenzione, tutela e salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica;
h. riduzione all'essenziale del posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
i. eliminazione delle discariche abusive e prevenzione dell'abbandono di xxxxxxx;
j. informazione e sensibilizzazione dei cittadini, al fine di un loro condiviso e totale coinvolgimento per il corretto andamento del sistema integrato di gestione differenziata;
x. raccogliere in modo differenziato le seguenti percentuali minime di rifiuti urbani:
i) almeno il 50% entro il 30/06/2016;
ii) almeno il 65% entro il 31/12/2016 e per gli anni successivi di vigenza dell’appalto.
Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’ APPALTO
1. Il servizio consiste nell’espletamento, da parte della ditta appaltatrice, secondo le modalità indicate nei successivi articoli e in particolare nel Disciplinare Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, nonché nella Relazione tecnico-organizzativa presentata dalla ditta, delle attività ivi riportate.
2. L’indizione e la gestione dell’appalto di cui al presente Capitolato, è di competenza dell’Amministrazione comunale. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta all’Ente medesimo.
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. Circa le fasi delle procedure di affidamento, si applicano le norme dell’art. 11 D. Lgs. 163/2006 fra cui i commi 9, 10 e 12, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
2. La ditta, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dall’Ente e comunicata all’impresa con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. L’inizio del servizio dovrà avere luogo entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
3. La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare - dietro invito dell’Ente Appaltante - i servizi previsti dal presente Capitolato d’appalto, oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto.
4. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro organismo istituzionale o autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. Al verificarsi della citata condizione l’affidamento del servizio, compresi i mezzi e le relative quote di ammortamento, saranno soggette a condizione risolutiva espressa.
5. L’Ente appaltante potrà inoltre recedere dal contratto di cui alla presente gara, nel caso previsto dall’art. 198, comma 1, secondo periodo del Codice dell’ambiente, decorso il primo anno, con preavviso di mesi 6 (sei), riservandosi la possibilità di trasferire il contratto stesso ad un Consorzio, una Società Pubblica, ad una S.p.A. o
S.r.l. a prevalente capitale pubblico che dovesse essere costituita per la gestione dei servizi di Igiene Ambientale.
6. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla ditta appaltatrice, l’Ente appaltante potrà applicare le penali previste dal presente Capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell’art. 202 D.Lgs. 152/2006, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dell’Amministrazione comunale, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, previamente inventariate a cura dell’Ente, sono conferiti in comodato d’uso al soggetto affidatario del servizio. Per quanto non espressamente specificato si rimanda a successivi accordi fra le parti.
Art. 4 - PERIODO TRANSITORIO DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO ALL’ATTIVAZIONE DEL PORTA A PORTA
1. Il servizio di raccolta porta a porta, indipendentemente dall’attivazione del Centro Comunale di Raccolta, dovrà essere iniziato dalla ditta aggiudicataria come da cronoprogramma da consegnare in sede di gara e comunque non oltre 3 mesi dalla data effettiva di presa in carico del servizio per le zone identificate come 1 e 2, nell’allegato 2 del “Disciplinare tecnico” e non oltre 6 mesi per le zone identificate come 3A, 3B e 4, nell’allegato 2 del “Disciplinare tecnico”. Quindi dalla consegna dei servizi fino all’attivazione del servizio porta a porta, la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuato con l’attuale sistema così come indicato nell’art. 2 del ”Disciplinare tecnico”, posto che sarà a carico della ditta aggiudicataria fornire tutti i contenitori necessari, rispondenti alle necessità tecniche e alle norme vigenti, anche nel periodo di transizione.
Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Sono documenti contrattuali i seguenti elaborati:
a. Contratto d’appalto e piano operativo;
b. Capitolato Speciale d’appalto, Disciplinare Tecnico e loro allegati;
c. Bando di Gara;
d. Dichiarazioni e Progetto offerta costituito da elaborati tecnici , economici, relazione tecnica e cronoprogramma.
2. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’appalto e negli altri documenti contrattuali.
Art. 6 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEL PERIODO TRANSITORIO
1. Durante l’intero periodo transitorio, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà pari ad un massimo di € 83.325, 00 (euro ottantremilatrecentoventicinque/00) su base mensile escluso XXX e al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara. La ditta aggiudicataria all’atto dell’offerta dovrà dichiarare esplicitamente l’accettazione della suddetta forma di pagamento senza nulla a pretendere indipendentemente dalla durata del servizio nella modalità transitoria di raccolta dei rifiuti. Si precisa che ai fini dell’aggiudicazione potranno essere prese in considerazione proposte migliorative relative alla modalità di raccolta dei rifiuti nel periodo transitorio (attivazione immediata del porta a porta).
Art. 7 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
1. La ditta appaltatrice rimane obbligata con la presentazione dell’offerta, mentre l’Ente appaltante resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto di servizio.
Art. 8 - AMMONTARE DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. L’importo annuo posto a base di gara a titolo di corrispettivo per tutti i servizi oggetto dell’appalto descritti nel presente Capitolato, è determinato in
€ 1.056.668,00 (eurounmilionecinquantaseimilaseicentosessantotto/00) al netto di
IVA come per legge, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, pari a 10.000,00 €/a (euro diecimila/00). Tale importo è calcolato come media aritmetica dei costi presunti del primo anno, compresi i mesi di gestione transitoria e l’importo dei costi dei residui cinque anni di servizio.
2. L’importo complessivo, in riferimento alla durata dell’appalto, così come previsto dall’art. 3, è determinato in € 6.340.008,00 (euro seimilionitrecentoquarantamilaotto/00) al netto di IVA come per legge e al lordo del ribasso presentato in sede di offerta, comprensivo degli oneri totali di sicurezza pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00).
3. Detto corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi assunti contrattualmente, comprende tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, i costi per le attrezzature, i mezzi e gli automezzi e il trasporto di tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà della ditta appaltatrice previste nel progetto offerta, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni utilizzati per l’espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri le tasse le assicurazioni, tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, presenti e future, nonché di utile di impresa, senza null’altro a pretendere.
4. Ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 il canone sarà assoggettato a revisione ISTAT con cadenza annuale, dopo il secondo anno, secondo la variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La revisione verrà calcolata al compimento di ciascun anno solare a partire dalla data di effettivo avvio del servizio e sarà corrisposta a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è maturato.
Art. 9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO E DELL’AMMONTARE DELL’APPALTO
1. Possono costituire elemento di variazione dell’ammontare dell’appalto, a richiesta di una delle due parti e in costanza del rapporto contrattuale, modifiche sostanziali del servizio che rispondono al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) Aumento o diminuzione di oltre il 20% del numero di cittadini residenti nel Comune. Il numero degli abitanti residenti da considerare alla data di avvio dell’appalto è indicata in appendice al disciplinare tecnico;
b) Estensione dei singoli servizi a favore di un numero di abitanti e/o di territorio maggiore del 10% rispetto a quanto previsto nel contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di gara.
2. La ditta appaltatrice potrà richiedere all’Ente, il quale si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento senza costi aggiuntivi per lo stesso Ente.
3. L’Ente può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi, per uno dei seguenti motivi:
a) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari emanate e/o adottate durante il corso di validità del rapporto;
b) necessità di razionalizzazione del servizio;
c) sperimentazione.
4. In tali ipotesi, eventuali variazioni del corrispettivo potranno essere disposte dall’Amministrazione comunale, a richiesta di una delle parti e in contraddittorio con l’impresa che, a tal fine, presenterà dettagliata documentazione per la rimodulazione del Progetto offerta allegato al presente Capitolato.
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXX
1. I corrispettivi mensili del servizio svolto (pari a un dodicesimo dell’importo annuo a base d’asta al netto del ribasso) saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta appaltatrice con allegato il Documento unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C. - comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e antinfortunistici per il personale impiegato e il report mensile sulle attività svolte. A discrezione dell'Amministrazione comunale, quest’ultima documentazione potrà essere sostituita da copia del certificato di correttezza contributiva o autodichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa attestante il regolare versamento dei suddetti contributi.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, il pagamento mensile del canone non varierà con l’attivazione del sistema di raccolta porta a porta.
3. Ai fini della liquidazione delle fatture, la ditta appaltatrice dovrà fornire, con cadenza mensile ed entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, una tabella riassuntiva delle attività svolte con particolare riferimento allo stato di servizio di tutto il personale dipendente nonché ai quantitativi di rifiuti conferiti divisi per tipologia e sito di conferimento, sulla base di apposita modulistica approvata dall’Ente su proposta della stessa ditta.
4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, con le modalità di cui al d.lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla ditta appaltatrice e dedicato al solo flusso di pagamenti inerenti specificamente il corrispettivo per lo svolgimento del servizio svolto con l’Ente appaltante.
5. Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.
6. L’Ente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti all’omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e dell’omessa produzione della documentazione richiesta.
7. L’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo non fa sorgere diritti all’abbandono o alla riduzione dei servizi appaltati.
8. Tutti i pagamenti riconosciuti alla ditta appaltatrice sono soggetti a verifica di inadempienza gestita da Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006 convertito nella L. n. 286/2006 e s.m.i.
Art. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
1. La ditta appaltatrice è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e negli altri atti relativi all’appalto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro modifiche e integrazioni, anche se di carattere eccezionale, contingente e locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante.
2. L’impresa aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento.
3. L’importo della garanzia sarà aumentato in caso di ribasso superiore al 10%, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa emessa da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.), ovvero da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
5. La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’appalto e comunque ad avvenuto regolamento di tutte le pendenze tra l’Ente appaltante e la ditta appaltatrice. Ad insindacabile giudizio dell’Ente, dopo la scadenza contrattuale, la cauzione potrà restare vincolata in tutto o in parte a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la ditta non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e soddisfatto ogni credito e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.
6. L’Ente appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della ditta appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, la ditta appaltatrice è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione stessa.
7. In caso di escussione totale o parziale, l’impresa ha l’obbligo di reintegrare la stessa cauzione sino all’importo convenuto; in mancanza, l’Amministrazione comunale tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
8. La prestazione della cauzione definitiva non limita, peraltro, l’obbligo dell’impresa di provvedere all’integrale risarcimento del danno, eventualmente procurato all’Amministrazione comunale, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all’importo della cauzione.
9. La cauzione definitiva dovrà essere aggiornata in valore, in ragione degli eventuali aumenti conseguenti ad aggiornamenti dei canoni annuali (nei casi previsti dal presente Capitolato), nel caso in cui il canone vari più del 3% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. Gli adeguamenti corrispondenti dovranno essere versati entro trenta giorni dalla decorrenza del nuovo canone. Resta salva, per l’Amministrazione comunale, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio.
10.Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempimento dell’impresa, la cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione comunale sino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti; qualora l’importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l’Amministrazione provvederà a richiedere il risarcimento del maggior danno.
Art. 13 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. La ditta appaltatrice assumerà, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni all’Ente appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi fatto imputabile alla ditta o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine la ditta, per l’intero servizio affidato e per l’intera durata, ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, esonerando l’Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità; la polizza dovrà prevedere un massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), oltre le normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati.
2. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 2602 del c.c.) l’impresa mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.
3. In caso di impossibilità, le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
4. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
5. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o al prosieguo dello stesso, per fatto e colpa dell’impresa.
6. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione comunale ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’impresa aggiudicataria.
Art. 14 - CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 (artt. 4, 5, 6, l. 241/1990; art. 6, comma 12, l. 537/1993), trattandosi di un appalto pubblico di servizi, sarà nominato il “Responsabile dell’esecuzione del contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale” che sarà responsabile dell’attività di vigilanza e controllo, della corretta ed esatta esecuzione del servizio, il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a rappresentarlo in virtù di apposita delega, i quali potranno dare disposizioni anche verbali, in caso di urgenza ed istruzioni di dettaglio salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno utile successivo all’evento.
2. La Ditta appaltatrice, al fine di agevolare l’attività di controllo sull’esecuzione del contratto, dovrà trasmettere mensilmente e anticipatamente all’Ente, il programma di erogazione dei servizi, compreso il dettaglio dei percorsi e degli addetti ai servizi medesimi.
3. La Ditta dovrà agevolare in ogni modo il personale comunale adibito al controllo dei servizi eseguiti, accettando anche di accompagnare il suddetto personale.
4. Il personale individuato dall’amministrazione comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio, l’ispezione su mezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte quelle altre vigenti o emanate in materia.
5. Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione o provvedimento che possa competere all’Ente, saranno poste a totale carico della impresa appaltatrice tutte le spese sostenute dall’Ente per eventuali analisi, perizie, ecc. che si rendano necessarie.
6. Oltre al controllo operato dal Dirigente dell’Area competente, tramite proprio personale, il servizio oggetto del presente capitolato sarà soggetto alle attività di vigilanza e controllo del personale dei seguenti Enti:
a) Autorità di Ambito;
b) Regione Lazio;
c) Città metropolitana di Roma Capitale;
d) Uffici di Igiene Pubblica ASL competente;
e) Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio.
7. Il personale della Ditta, attraverso i suoi referenti, è tenuto a denunciare tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore successive) al Comando di Polizia Locale e agli eventuali addetti incaricati dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 27/98, (che prevede che il Sindaco, con suo decreto, possa delegare l’attività sanzionatoria) particolari irregolarità e/o comportamenti contrari a disposizioni regolamentari o di legge, dandone comunicazione all’ufficio comunale competente.
8. Per irregolarità si intende sporcizia del suolo pubblico, abbandono indiscriminato di rifiuti, deposito di rifiuti speciali, tossici o nocivi, di scarti di lavorazione industriale o artigianale, nei contenitori non a tale scopo posizionati sul territorio del Comune o sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico ovvero il reiterato conferimento di rifiuti non conforme da parte di utenze ben determinate. L’appaltatore dovrà favorire l’opera di individuazione dei contravventori. Inoltre il personale dovrà coadiuvare la Polizia Locale e/o le eventuali Guardie Ecologiche, anche volontarie, del Comune nelle attività ispettive su sacchi/rifiuti/abbandoni necessarie all’individuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni previste.
9. In caso di precipitazioni nevose o eventi meteo straordinari quali alluvioni o terremoti, che comportino la sospensione dei servizi di pulizia delle strade, la sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata via fax all’ufficio comunale competente e concordata con i suddetti uffici. Il personale addetto alla pulizia collaborerà allo sgombero della neve secondo un piano di intervento concordato con gli appositi uffici comunali senza la pretesa di ulteriori compensi.
10. E’ fatto obbligo all’Impresa:
a. avviare un sistema di comunicazione via posta elettronica certificata ai fini di un efficiente rapporto tra la ditta aggiudicataria e l’Ufficio comunale competente. La Ditta dovrà rispondere, secondo le indicazioni che saranno impartite dopo la stipula del contratto, ad ogni e-mail inviata dall’Amministrazione Comunale;
b. predisporre e consegnare entro il 15 di ogni mese su supporto cartaceo e su supporto informatico i servizi straordinari eventualmente svolti nel mese precedente e i dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio comunale, divisi per tipologia, con indicati le pesate, i mezzi utilizzati e le piattaforme di destino;
c. ai fini di una corretta effettuazione del servizio, compilare una scheda relativa al grado di riempimento dei contenitori per le raccolte differenziate, la quale dovrà essere consegnata ogni 3 (tre) mesi all’Ufficio comunale competente.
d. inviare copia delle ricevute di pesatura e delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che verifichi quanto comunicato nel report mensile, qualora l’Ente li richieda.
e. rendere disponibili all’ufficio comunale preposto i dati rilevati dalla strumentazione GPS che dovrà essere obbligatoriamente disponibile sui mezzi utilizzati per la raccolta e trasporto dei rifiuti.
11. In mancanza di consegna della documentazione sopra evidenziata l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione del canone mensile.
Art. 15 - CESSIONE DEL CREDITO
1. Ai sensi dell’art. 160, comma 2, del c.c. è esclusa qualunque cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione da parte dell’Ente.
Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto espresso divieto alla ditta appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contrato di appalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo, di incameramento della cauzione definitiva, del risarcimento dei danni, e del rimborso di tutte le maggiori spese che potrebbero derivare all’Ente per effetto della risoluzione stessa.
Art. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. La Ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto (o dall’avvio del servizio se precedente) dovrà consegnare al Responsabile del Servizio il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto, redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in vista dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro dell’attività oggetto dell’appalto, di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita, l’incolumità e la salute psico-fisica degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a cose ed ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dai d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56 e d.P.R. 302/56 e dal d.lgs. 277/91.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sulla ditta appaltatrice, restandone sollevato l’Ente appaltante, indipendentemente dalla causa o ragione a cui debba imputarsi l’incidente.
3. La ditta appaltatrice deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) previsti dalla legge, necessari ed opportuni e le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché quant’altro riterrà opportuno adottare, per garantire l’incolumità fisica e la sicurezza del proprio personale e di eventuali terzi.
4. La ditta appaltatrice rimane obbligata ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali altri autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.
5. L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della ditta appaltatrice di quanto sopra descritto. La mancata presentazione della documentazione, in adempimento al d.lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione della concessione.
6. La ditta appaltatrice deve notificare immediatamente all’Ente oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigenti, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’espletamento dei servizi da parte della ditta o delle eventuali imprese
subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi dell’Ente e/o causato danni o perdite della proprietà.
Art. 18 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1. L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato è direttamente affidata alla ditta appaltatrice.
2. Qualora l’impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell’appalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare.
3. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere all’Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei servizi concessi in subappalto, il relativo contratto contenente anche le modalità di pagamento.
4. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte del servizio in subappalto. L’eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della ditta appaltatrice, rimanendo essa l’unica ed esclusiva responsabile verso l’Ente della buona riuscita del servizio.
5. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006, il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, sarà eseguito direttamente dalla ditta con l’obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione comunale, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs 163/2006, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs. 163/2006.
Art. 19 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione delle informazioni antimafia ex d.P.R. 252/98.
2. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità del contratto, di osservare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136. La clausola risolutiva sarà avviata nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza rispettare le norme sopra citate.
3. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente appalto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale.
4. La Ditta ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al comma precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano competere all’Ente a titolo di risarcimento dei danni, esso potrà avvalersi della risoluzione del contratto in presenza di gravi inadempienze della ditta appaltatrice agli obblighi assunti con la stipulazione del contratto, previa regolare contestazione scritta alla ditta stessa, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’atto di contestazione, nei seguenti casi:
a. grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
b. abbandono del servizio, fatto salvo il caso in cui ricorrano gravi cause di forza maggiore non imputabili all’impresa;
c. in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
2. Il contratto d’appalto potrà essere risolto ipso iure, anticipatamente da parte dell’Ente appaltante, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:
a. mancato inizio del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
b. cessione della ditta appaltatrice oppure cessazione dell’attività della ditta stessa;
c. cessione del credito, del contratto o il subappalto in violazione degli artt. 15,16,18 del presente Capitolato da parte della ditta appaltatrice;
d. sospensione o cancellazione della ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
e. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
x. xxxxxxx a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies d.l. 629/82;
g. in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 d.P.R. 445/2000;
h. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della ditta appaltatrice.
3. Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l’Ente comunica alla ditta appaltatrice, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta la comunicazione alla ditta stessa. L’Ente appaltante procederà a riscuotere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
4. In caso di risoluzione del contratto, alla ditta appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.
5. Sia l’Ente appaltante sia la ditta appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile.
Art. 21 - SPESE GENERALI E CONTRATTUALI
1. Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico della ditta appaltatrice.
2. Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente Capitolato, salvo quelle diversamente ed espressamente previste ed autorizzate, sarà a totale ed esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione dell’I.V.A.. e del tributo speciale ex lege 549/95 per il deposito in discarica dei rifiuti.
3. Non sarà rimborsato nulla all’impresa nel caso in cui questa, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati, per iscritto, dal Responsabile dell’Area competente.
4. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente. La ditta appaltatrice assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque derivatele.
5. Saranno inoltre a carico della ditta appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte dell’Ente appaltante, spese di notifica e simili.
Art. 22 - FORO COMPETENTE
1. Le controversie che dovessero insorgere tra l’Ente e la ditta appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente che autorizzerà o meno la transazione.
2. Per le controversie non definibili come sopra, foro competente in via esclusiva, è il foro di Tivoli. E’ esclusa espressamente la procedura arbitrale.
Art. 23 - RISERVATEZZA
1. L’impresa appaltatrice ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall’Ente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva dell’Ente stesso. L’impresa può pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio esclusivamente con esplicito benestare da parte dell’Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 24 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, e la Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, in quanto applicabili, nonché i regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell’affidamento, le ordinanze comunali, anche concernenti l’igiene e la salute pubblica, agli ordini ed alle direttive impartite dal Servizio Igiene comunale.
TITOLO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 25 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE
1. La gestione e l’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dalla ditta appaltatrice a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, con automezzi, personale ed organizzazione propri.
2. I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti con la frequenza minima prescritta e/o con quella maggiore indicata nel progetto-offerta e con la massima cura e tempestività, in qualsiasi condizione meteorologica, per assicurare al territorio comunale le migliori condizioni di igiene e pulizia ed un aspetto decoroso.
Art. 26 - PERSONALE DI SERVIZIO
1. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
2. L’effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, ex lege 104, gli infortuni od altro non dovranno in alcun modo incidere sul servizio; in tali casi la ditta appaltatrice dovrà provvedere obbligatoriamente alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, essendo obbligo della ditta l’espletamento puntuale del servizio descritto nel presente Capitolato e nei suoi allegati.
3. La Ditta appaltatrice si impegna ad assumere, senza soluzione di continuità, tutto il personale attualmente in servizio con l’attuale gestore, ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L. FISE di categoria vigente, mantenendo allo stesso almeno il trattamento economico e giuridico preesistente nonché l’anzianità maturata fino a quel momento.
4. L’Ente resterà totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la ditta ed il personale e sarà sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della stessa nei confronti di tale personale.
5. Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.
6. La Ditta appaltatrice relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, dovrà provvedere a:
a. formare ed informare il proprio personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione del servizio;
b. richiamare tempestivamente e, in caso di grave recidività, sostituire il personale che tenga comportamenti scorretti o irriguardosi nei confronti dei cittadini e/o dell’Ente;
7. La ditta appaltatrice si fa carico di fornire al personale, oltre all’abbigliamento e gli strumenti adeguati alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con nome e fotografia da portare ben visibile durante lo svolgimento del servizio.
8. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e l’Amministrazione comunale. Lo stesso, dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto e ciò sia per evitare infortuni sul lavoro che danni a persone, animali e cose ed alle altrui proprietà. Esso, nei casi di inadempienza, è soggetto alla procedura
disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze e comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione dell’Ente alla ditta appaltatrice.
9. La Ditta è altresì tenuta:
a. a inviare annualmente al Responsabile del Servizio comunale l’elenco nominativo del personale, le mansioni, i relativi turni, i rispettivi numeri di telefonia mobile, oltre all’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
b. a provvedere immediatamente, qualora la carenza o l’indisponibilità momentanea di personale non consentissero il normale espletamento dei servizi, ad reintegrare detto personale senza alcun onere per l’Ente;
c. a trasmettere all’Ente la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
d. a trasmettere periodicamente all’Ente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;
e. a depositare prima dell’inizio del servizio appaltato, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori;
f. a vestire e calzare il personale in maniera decorosa secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; la divisa del personale dovrà essere unica e a norma, rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 giugno 1995;
g. ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
h. ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
i. a sottoporre il personale a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal
C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti;
00.Xx Ditta sarà interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o cose che possa verificarsi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi e dovrà rispondere pienamente dell’operato di tutto il personale per le attività ed i compiti agli stessi assegnati e svolti sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile individuato dalla ditta. La ditta dovrà altresì fornire a fine mese la rendicontazione delle ore/uomo effettivamente prestate abbinate ai servizi eseguiti. Tale elenco dovrà anche comprendere l’eventuale personale in sostituzione di personale temporaneamente assente.
Art. 27 – RESPONSABILITA’
1. La ditta appaltatrice dovrà individuare, tra il proprio personale dipendente,
a. un responsabile tecnico;
b. un vice responsabile tecnico;
c. un responsabile amministrativo;
d. un capocentro;
e. responsabile centro comunale di raccolta.
2. I loro nominativi dovranno essere segnalati all’amministrazione comunale al momento dell’assunzione dei servizi, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili. In caso di sostituzione, la ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi.
3. Il responsabile tecnico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’albo nazionale smaltitori per le categorie previste dal bando e sarà unico referente dell’Amministrazione comunale o della struttura delegata per tutti gli aspetti tecnico operativi di gestione del servizio.
4. Il responsabile amministrativo dovrà essere in possesso di apposite deleghe della ditta appaltatrice e sufficiente autonomia per essere referente unico dell’amministrazione comunale o della struttura delegata in ordine alla gestione amministrativa e legale del contratto.
5. Al capocentro sarà affidato il coordinamento dei vari servizi svolti. Dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento. Sarà compito del capocentro segnalare tempestivamente ai tecnici incaricati dal Comune eventuali condizioni di anormalità nei servizi programmati nel corso della giornata.
Art 28 – VARIAZIONE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1. Per tutta la durata dell’appalto, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità
di:
a. variare le modalità dei servizi descritte nei successivi titoli e articoli, previa comunicazione all’impresa appaltatrice, con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest’ultima di modificare l’operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, per maggiore impegno di personale o di mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale), le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base dell’Elenco prezzi unitari allegato al Progetto-offerta;
b. richiedere, con preavviso di 5 giorni, l’estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali (nel caso che la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio), sulla base dell’Elenco prezzi unitari allegato al Progetto-offerta, fermo restando l’obbligo dell’impresa appaltatrice ad eseguire le prestazioni richieste.
Art. 29 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE
1. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad intervenire con i mezzi e le attrezzature di sua proprietà o disponibilità (anche se non rientranti tra quelli ad esclusivo utilizzo del Comune) ogni qualvolta il Responsabile dell’Area competente richieda interventi per necessità impellenti, imprevedibili, contingenti e/o urgenti le cui prestazioni esulino dai servizi sopra descritti.
2. In tali casi i corrispondenti servizi verranno fatturati extra-canone previo accordo tra le parti, nel rispetto dei principi della contabilità pubblica e nel rispetto e nella misura stabilita all'art. 57 del d.lgs 163/2006.
3. Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti, di norma, salvo diversa previsione del Capitolato, entro le 48 ore successive alla richiesta di esecuzione con regolare ordine di servizio, trasmesso anche a mezzo fax, dal Responsabile dell’Area competente.
Art.30 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
1. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà consegnare all’Ente il “Piano operativo di svolgimento del servizio”, che riporterà le seguenti informazioni:
a. percorsi e relativi tempi intermedi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e di spazzamento;
b. dettagli operativi di turnazione del personale, del trasferimento mezzi e della logistica;
c. dettagli sui mezzi e le attrezzature;
2. Tale Piano dovrà essere approvato dall’Ente comunale entro 15 giorni dalla sua consegna. In ogni caso, l’Ente comunale si riserva di richiedere la modifica dei dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento alla ditta, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell’impresa stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e comunque entro 5 giorni dalla richiesta ricevuta.
3. A richiesta univoca dell’Ente, la ditta appaltatrice dovrà, in ogni caso, avviare il servizio, anche in assenza del sopra menzionato “Piano operativo di svolgimento del servizio”, sulla base dei documenti presentati in sede di gara e le direttive eventualmente ricevute dall’Ente.
Art. 31 - MEZZI E ATTREZZATURE
1. La Ditta appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di tutti gli automezzi necessari per l’espletamento dei servizi del presente Capitolato.
2. Tutti gli automezzi dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l’adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico.
3. La Ditta si impegna:
a. a destinare e a mantenere in servizio i mezzi e le attrezzature, in perfetto stato di efficienza e di decoro mediante frequenti ed attente manutenzioni;
b. a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati e alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile;
c. a che tutti i mezzi siano collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che per natura o avaria fossero deteriorati o mal funzionanti. A tal proposito la ditta si impegna a consegnare all’Ente copia dei documenti di circolazione e delle rispettive assicurazioni RCA obbligatorie;
d. a garantire la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata dell’eventuale mezzo guasto o comunque non disponibile. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni previste per il trasporto delle varie tipologie di rifiuti.
4. I veicoli utilizzati per il servizio dovranno essere dotati di tutti i dispositivi che tutelano e salvaguardano la sicurezza del personale addetto: tali dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.
5. L’Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli durante tutto il periodo contrattuale per assicurarsi del numero e della conformità dei mezzi e delle attrezzature alle vigenti norme in materia di sicurezza e per la prevenzione degli inquinamenti e di disporre affinché quelli non idonei vengano sostituiti o resi idonei.
6. La ditta appaltatrice dovrà utilizzare, per l’esecuzione dei servizi, le attrezzature collocate sul territorio e mantenerle, a sue spese, in buono stato di efficienza e di decoro nonché dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione delle stesse.
7. La ditta appaltatrice fornire e dovrà distribuire i contenitori e i sacchi per le utenze.
8. E’ altresì a carico della ditta la collocazione di ulteriori contenitori che l’Ente potrà richiedere per l’ottimizzazione dei servizi. Nel caso di rotture e/o malfunzionamenti, la ditta dovrà provvedere a riparare o sostituire le attrezzature e i contenitori con altre di analoghe caratteristiche.
9. I mezzi e i cassoni presenti sul territorio per l’esecuzione dei servizi dovranno riportare chiaramente, a totale cura e spesa della ditta appaltatrice, affissi sulle due portiere laterali dei mezzi anche a mezzo adesivo con dimensioni minime 60 cm x 40 cm, le seguenti indicazioni:
a. la scritta: “Comune di Subiaco” corredata dello stemma del Comune;
b. la dicitura “Servizio Integrato Raccolta RSU”;
c. il nominativo della ditta appaltatrice;
d. numero progressivo attribuito ad ogni singolo veicolo/cassone;
10. Sui mezzi di raccolta dovrà essere apposta una chiara indicazione del materiale che si sta di
volta in volta raccogliendo, mediante scritta nera su sfondo bianco da applicarsi ai lati del cassone di raccolta dei mezzi; tale scritta non dovrà avere dimensioni inferiori a cm 150 x cm 100.
11.I contenitori dovranno inoltre essere corredati di adesivo recante l’indicazione dei rifiuti da conferire e le norme basilari per un corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
12.Alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera, i cassoni e le attrezzature messi a disposizione dalla ditta appaltatrice saranno ritirati dalla stessa. Restano esclusi i contenitori per i rifiuti ubicati sul territorio quali cassonetti, contenitori per la raccolta di pile e farmaci scaduti, ed eventuali altri contenitori, quali pattumiere, bidoni carrellati ecc., immessi in servizio dalla stessa, nonché tutti i contenitori consegnati all’utenza, che resteranno in ogni caso di proprietà dell’Ente. La predetta disposizione opera anche in caso di eventuale risoluzione anticipata del contratto decorsi due anni dall’assunzione del servizio.
00.Xx ditta è altresì obbligata a fornire i propri mezzi di apparecchiatura GPS per il controllo degli spostamenti dei mezzi stessi, in fase di raccolta e trasporto rifiuti. I dati GPS dovranno essere messi a disposizione del Comune in tempo reale.
14.Inoltre, gli stessi mezzi devono essere dotati di sistemi di identificazione dei contenitori e sistemi di pesatura dinamica a bordo, per ogni veicolo, per consentire l’identificazione dell’utente conferente e addebitare allo stesso la reale quantità di materiale conferito.
00.Xx ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e distribuzione dei materiali d’uso e dei contenitori necessari all’espletamento dei servizi di raccolta previsti per il presente appalto; a tale scopo, i dati sulla consistenza delle utenze riportati negli allegati tecnici al presente capitolato, sono da ritenersi solo indicativi. Il numero dei contenitori distribuiti, anch’esso riportato negli allegati tecnici solo in termini di minimi comunque garantiti, deve essere comunque adeguato e sufficiente per servire tutte le utenze (domestiche e non domestiche) del Comune di Subiaco. Le attrezzature dovranno essere rese disponibili e consegnate alle utenze indicate negli allegati tecnici almeno entro 5 (cinque) giorni prima l’avvio del servizio in appalto.
00.Xx particolare:
a. La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a proprie spese, alla fornitura annuale ed alla distribuzione a domicilio per ciascun nucleo familiare di:
i) n. 150 sacchi biodegradabili compatibili con le dimensioni dei contenitori da sottolavello che dovranno essere forniti, rispondenti alla norma UNI10785 e riportanti la data di produzione che non potrà essere anteriore a due mesi dalla data di distribuzione;
ii) n. 50 sacchi in polietilene di colore semitrasparente da litri 110 conformi UNI 7315 per la raccolta degli imballaggi leggeri;
iii) n. 50 sacchi in carta da litri 30 per la raccolta della carta;
c) La ditta appaltatrice dovrà fornire in sede di gara una proposta operativa per la consegna domiciliare dei materiali di cui sopra, così come dettagliato nel bando di gara.
d) La ditta appaltatrice sarà altresì tenuta alla riparazione e/o sostituzione dei vari contenitori utilizzati per la raccolta differenziata, rovinati o rotti.
e) La ditta appaltatrice dovrà realizzare e stampare, previo accordo con l’Amministrazione comunale, un adesivo che informi l’utente della non raccolta del sacco o vuotatura bidone in quanto non conforme alle modalità di raccolta. Il numero di adesivi da realizzare dovrà essere di almeno 300/anno e comunque sufficiente per le necessità.
Art. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELLA DITTA
1. La ditta, al momento dell’affidamento del servizio, dovrà disporre di apposito ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica certificata, nel territorio del Comune di Subiaco.
2. La ditta, al momento dell’affidamento del servizio, dovrà aver attivato un punto informativo e di distribuzione delle attrezzature a servizio dei cittadini (ecosportello), nel territorio del Comune di Subiaco; Tale ufficio dovrà essere aperto al pubblico almeno 5 gg a settimana, incluso il sabato mattina.
3. Gli estremi del recapito della ditta appaltatrice e il nominativo del Rappresentante, dovranno essere comunicati in forma scritta al Responsabile del Servizio. La nomina del Rappresentante della ditta appaltatrice dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
4. Dovrà inoltre essere attivato a cura e spese della ditta appaltatrice un numero telefonico a disposizione della cittadinanza (attivo negli orari di ufficio), e un punto informativo.
Art. 33 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI RECUPERATI
1. I rifiuti raccolti durante le operazioni previste nel presente Capitolato sono, salvo dove diversamente indicato, di proprietà del Comune di Subiaco.
2. Per quanto riguarda i rifiuti raccolti in maniera differenziata, per i primi due anni di contratto di servizio, sarà delegata direttamente la ditta appaltatrice a sottoscrivere le relative convenzioni con i Consorzi Nazionali di Filiera e con gli impianti di smaltimento e/o trattamento, presso cui saranno destinati i materiali recuperati.
3. I proventi rappresentati dai corrispettivi CONAI e dagli altri Consorzi di Xxxxxxx saranno incamerati, per i primi due anni di contratto, interamente dalla ditta Appaltatrice.
4. Allo scadere dei primi due anni di contratto la ditta appaltatrice, pur gestendo direttamente, su delega del Comune di Subiaco le relative convenzioni con i Consorzi Nazionali di Filiera e con gli impianti di smaltimento e/o trattamento, dovrà corrispondere al Comune di Subiaco il 50% degli utili derivanti da tale attività che andranno a contenere la tariffa a favore della cittadinanza.
Art. 34 - TASSA / TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
1. Il provente della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di pertinenza del Comune di Subiaco ed è riscosso dagli uffici competenti dello stesso.
2. La ditta appaltatrice si impegna, sin d’ora, a fornire annualmente i dati economici di sua competenza per la corretta predisposizione del piano finanziario, in relazione alla sostituzione e/o aggiornamento della tassa rifiuti in tariffa.
3. La ditta appaltatrice è tenuta, alle medesime condizioni economiche in atto, ad uniformarsi alle disposizioni dell’amministrazione comunale in merito alle modalità di esecuzione dei servizi che devono essere definiti a seguito del passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa.
Art. 35 - RENDIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. La ditta appaltatrice dovrà garantire un rendimento annuo minimo del sistema di raccolta differenziata maggiore od uguale al 50% entro i primi sei mesi dall’affidamento del servizio e del 65% entro 12 mesi dall’affidamento.
2. Se il rendimento suddetto risultasse inferiore al 45% entro il 30/06/2016 e il 60% entro il 31/12/2016, l'Ente si riserva di avvalersi della facoltà di rescissione contrattuale.
3. Il valore di rendimento della raccolta differenziata verrà calcolato annualmente dall’Ente appaltante ed al dodicesimo mese dalla data di inizio del servizio secondo il metodo contenuto nella D.G.R. 08 maggio 2009 n. 310.
4. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima stabilita dal presente capitolato (50% entro il 30/06/2016 e 65% entro il 31/12/2016 ), la ditta appaltatrice si obbliga a sostenere il corrispettivo del costo di trattamento e smaltimento della quantità di rifiuti urbani indifferenziati, che a parità di rifiuti prodotti, è pari alla differenza tra il rendimento raggiunto ed il minimo atteso secondo lo schema esemplificativo di cui agli allegati tecnici, oltre alle sanzioni previste di cui all’art. 36, comma 14.
5. Tale somma verrà detratta direttamente dal corrispettivo della fattura del mese di calcolo della precedente.
Art. 36 - PENALI
1. Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nel Contratto di Sevizio, nel disciplinare tecnico e negli allegati, nonché nelle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dal Responsabile dell’Area competente, contestate in forma scritta, anche via fax o via posta elettronica, dallo stesso Responsabile e sottoposte all’applicazione di penalità.
2. La ditta appaltatrice può produrre le eventuali controdeduzioni scritte, da fare pervenire al Protocollo Generale del Comune di Subiaco, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione stessa.
3. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti, si procederà all’applicazione delle penali, il cui ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza.
4. Penalità per il non rispetto degli obblighi e/o obiettivi contrattuali (fatte salve ulteriori iniziative a tutela dell’Ente):
a. €. 5.000,00 per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio;
b. €. 500,00 per l’incompleta effettuazione del servizio di raccolta e/o del servizio di spazzamento (es. area o zona di intervento ridotta rispetto quella prevista); in caso di più giorni consecutivi, a partire dal secondo giorno la penale sarà raddoppiata.
c. da €. 500,00 a €. 2.000,00 (si intende €. 500 per il primo episodio, €.1000 per il secondo, e €. 2000 a partire dal terzo episodio in avanti) per irregolare raccolta delle frazioni di RSU con conseguente e ingiustificato miscelamento;
d. da €. 500,00 a €. 2.000,00 (si intende €. 500,00 per il primo episodio, €. 1000,00 per il secondo, e €. 2000,00 a partire dal terzo episodio in avanti) per mancata o irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’area di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o di destinazione finale;
e. €. 200,00 per mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del servizio;
f. €. 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il conferimento domiciliare dei rifiuti;
g. €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile;
h. fino ad €. 3.000,00 per il mancato rispetto delle norme sul personale (oltre quanto previsto nelle norme che precedono);
i. €. 300,00 per mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste (per ciascun giorno e per ciascun mezzo indisponibile);
j. €. 300,00 giornaliere per inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate;
k. € 500.00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata per svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato;
l. €. 500.00 per impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante, se tale comportamento risulti dovuto ad atto involontario, altrimenti tale impedimento costituisce presupposto per rescissione del contratto da parte del Comune;
m. In merito al disordine e/o alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale sarà applicata una sanzione amministrativa di €. 100,00 (cento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza;
n. In caso di inosservanza e/o ritardo di oltre tre giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno, sarà applicata una penale di €. 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre a €. 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti all’Amministrazione comunale da tale inadempimento;
o. da €. 50,00 a €. 200,00 (€. 50,00 per il primo episodio, €. 100,00 per sua ripetizione, €. 200,00 per ogni episodio successivo), per qualsiasi altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti.
5. La Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile in solido e quindi sanzionata anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.
6. In tutti i casi, previa contestazione, l’entità della penale sarà applicata ad insindacabile giudizio dell’Ente.
7. Non si applicheranno penali qualora gli impedimenti nell’espletamento dei servizi affidati, siano dovuti a cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate dalla ditta appaltante e riconosciute dall’Ente: in tal caso i servizi non espletati dovranno essere recuperati entro le 24 ore successive.
8. Analogamente, i servizi non effettuati o effettuati parzialmente per i quali sia stata elevata contestazione a norma dei commi precedenti, dovranno essere recuperati nelle 24 ore successive alla comunicazione dell’Ufficio competente, pena ulteriori sanzioni.
9. L’applicazione della penalità o della trattenuta, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa dell’Ente nei confronti della ditta per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
10. Ferma restando l’applicazione delle penalità soprascritte, qualora la ditta non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall’Ente, sarà
facoltà dello stesso di far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando alla ditta appaltatrice i costi sostenuti.
11. L’ammontare della penale e l’importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza.
12. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l’Ente avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli nei ratei non ancora pagati e, in ultimo, sull’importo cauzionale.
13. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
14. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui ai precedenti artt. 1 e 35, il Comune detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, oltre la maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa) previsto dalla normativa vigente, comprese eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge, €. 1,00 (un euro) per abitante residente per ogni punto percentuale in meno rispetto agli obiettivi di cui all’art. 35 e 1.
Art. 37 - INTERVENTI NON PREVISTI
1. Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato speciale, la Ditta è tenuta ad eseguirli; il relativo corrispettivo sarà concordato, prima dell'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di un preventivo di spesa sottoposto al Responsabile del Servizio e da questo preventivamente approvato.
TITOLO III - NORME SULLA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ Art. 38 - CENTRO SERVIZI
1. Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all’ottimizzazione della logistica all’interno del territorio comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, i rifiuti da spazzamento, i rifiuti ingombranti e altri tipi di rifiuti, sono un completamento della fase di raccolta dei rifiuti urbani e sono a carico dell’impresa appaltatrice.
2. La ditta dovrà dotarsi, dunque, a propria cura e spese, di un’area ubicata nel territorio comunale da adibire al trasbordo e al deposito di rifiuti nonché al ricovero automezzi e ove allestire i servizi per il personale, in particolare un locale spogliatoio, i servizi igienici e quanto previsto dal CCNL di categoria..
3. Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, con i regolamenti antincendio.
4. Il Centro Servizi dovrà essere operativo così come descritto nel presente articolo alla data della firma del contratto pena la risoluzione del rapporto.
5. Con la realizzazione del Centro Comunale di raccolta, la ditta potrà essere autorizzata dall’Ente a custodire i mezzi e ad allestire, a proprie spese, i servizi relativi al personale all’interno della suddetta area, qualora gli spazi siano sufficienti e adeguati.
6. E’ carico della ditta quanto è necessario all’ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla-osta e in generale di ogni onere ed adempimento per qualunque aspetto connesso con le attività oggetto del presente Capitolato.
Art. 39 - TRASPORTO E SPESE DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI
1. La Ditta, in accordo con le strategie di mercato, concorderà con l’Ente, in sede di sottoscrizione del contratto, la localizzazione dei principali impianti a cui saranno conferite le diverse frazioni di rifiuti.
2. L’Ente si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento l’impianto di conferimento o il luogo di destinazione per qualsiasi frazione, mediante comunicazione scritta con preavviso di 5 giorni, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per l’Ente stesso o alcun riconoscimento economico per la ditta.
3. Il trasporto esterno (cioè dal territorio comunale agli impianti), nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori, è totalmente a cura e onere della ditta.
4. L’Ente provvederà direttamente alle spese relative allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti indifferenziati, delle terre di spazzamento, della frazione umida e verde, così come competono ad esso i proventi della vendita ed i costi di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
5. Alla ditta è fatto obbligo di fornire mensilmente all’Ente, nella persona del Responsabile del Servizio, copia di tutte le bolle di pesatura e delle dichiarazioni di provenienza inerenti il conferimento dei rifiuti nei luoghi specificati. A tal fine si informa che l’Ente individuerà in un proprio dipendente o collaboratore di fiducia colui il quale si occuperà di verificare la rispondenza delle bolle di pesatura con le dichiarazioni di conferimento. L’impianto di pesatura in entrata e uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere sempre funzionante e potrà essere oggetto di ispezione da parte dell’Ente.
6. Qualora nella durata contrattuale del presente appalto gli impianti di conferimento non dovessero essere accessibili e vi fosse la necessità di conferire ad altri impianti, il canone annuo non subirà alcuna variazione se i nuovi impianti prescelti gravitassero entro un raggio di 150 Km dalle sede municipale dell’Ente appaltante e l’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante da un percorso superiore ai 150 Km sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche minime risultanti dal traffico della Regione Lazio in vigore per il trasporto in conto terzi depositato preso la Camera di Commercio.
TITOLO V - NORME PARTICOLARI E FINALI Art. 40 - CONTROLLI
1. Indipendentemente dagli specifici incarichi di sorveglianza e controllo cui si è fatto cenno in precedenza, l’Ente si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e di controllo sui servizi di nettezza urbana, sugli obblighi della ditta appaltatrice, sul comportamento del personale addetto al servizio.
2. A tal fine, come indicato sopra, tutti i mezzi utilizzati dalla ditta dovranno essere muniti di rilevatori GPS i cui dati saranno direttamente inviati all’Ente per la tracciabilità dei percorsi di raccolta e trasporto su sistema GIS.
3. Inoltre la ditta dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti, da effettuarsi a discrezione dell’Ente, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti.
4. Tale vigilanza sarà inoltre estesa agli obblighi dei utenti di osservare le norme del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e le leggi sul divieto di gettare immondizie e/o comunque di sporcare le vie, piazze ed altre aree pubbliche.
5. La ditta appaltatrice dovrà consegnare al competente Ufficio Comunale:
a. con frequenza mensile: fogli di servizio con data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuale segnalazioni per anomalia del servizio;
b. con frequenza mensile: report dei quantitativi di rifiuti conferiti e percentuale di raccolta differenziata calcolata con il metodo di cui D.G.R. n. 310/2009;
c. con frequenza annuale: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
d. con frequenza annuale: resoconto dei rifiuti conferiti ed attestazione dell’avvenuta revisione delle attrezzature;
Art. 41 – COSTITUZIONI IN MORA
1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l’Ente nella costituzione in mora della ditta appaltatrice, tranne ove essa sia espressamente richiesta.
Art. 42 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La ditta appaltatrice si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato.
2. L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte della ditta appaltatrice, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura dei luoghi, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sul ribasso offerto.
3. Conseguentemente il canone resterà fisso, invariabile ed indipendente dalle effettive condizioni del territorio e del servizio nonché da qualsiasi eventualità, se non prevista dal presente Capitolato, per tutta la durata dell’appalto.
4. Resta peraltro esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dalla ditta a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria, in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
5. L’Ente comunicherà all’impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti del Comune, che comportino variazione di tale situazione iniziale.
Art. 43 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Contratto di servizi, nel disciplinare tecnico e allegati, o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma compatibile di carattere generale.