( DAL TESTO UNICO
TERZIARIO
01/04/2015)
VIGENTE
- ( DAL TESTO UNICO
30/3/2015
INDICE
• [1] TESTI INTEGRATI
• [2] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE
• [3] PREMESSA GENERALE
• [4] ASSETTI CONTRATTUALI
• [5] VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
• [6] DICHIARAZIONE A VERBALE IN MATERIA DI SFERA DI APPLICAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [7] SEZIONE PRIMA - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
• [8] TITOLO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
• [9] LIVELLO NAZIONALE
• [10] LIVELLO TERRITORIALE
• [11] LIVELLO AZIENDALE
• [12] TITOLO II - CONTRATTAZIONE
• [13] CAPO I - LIVELLO NAZIONALE
• [14] PROCEDURE PER IL RINNOVO (EX ART. 4)
• [15] CAPO II - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
• [16] CRITERI GUIDA (EX ART. 7 - CRITERI GUIDA)
• [17] ART. CONTENUTI
• [18] MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA (EX ART. 8)
• [19] MODALITÀ DI VERIFICA (EX ART. 9)
• [20] ---
• [21] ART. CRISI, SVILUPPO, OCCUPAZIONE, MEZZOGIORNO
• [22] TITOLO III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
• [23] STRUMENTI NAZIONALI
• [24] COMMISSIONE NAZIONALE PER L’EVOLUZIONE A LIVELLO EUROPEO IN MATERIA SOCIALE
• [25] COMMISSIONE PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
• [26] OSSERVATORIO NAZIONALE
• [27] COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
• [28] COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE - PROCEDURE
• [29] TITOLO IV - BILATERALITÀ E WELFARE CONTRATTUALE
• [30] CAPO I - BILATERALITÀ
• [31] PREMESSA
• [32] ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E FONDI BILATERALI NAZIONALI E TERRITORIALI
• [33] ENTE BILATERALE NAZIONALE
• [34] ANALISI DI PROBLEMI SETTORIALI DA PARTE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
• [35] ENTI BILATERALI TERRITORIALI
• [36] FINANZIAMENTO ENTI BILATERALI TERRITORIALI
• [37] CAPO II - WELFARE CONTRATTUALE
• [38] FONDO EST (EX ART. 95)
• [39] CASSA ASSISTENZA SANITARIA “QU.A.S.” (EX ART. 115)
• [40] TITOLO V - DIRITTI SINDACALI
• [41] DIRIGENTI SINDACALI
• [42] PERMESSI RETRIBUITI R.S.A. O C.D.A.
• [43] R.S.U.
• [44] COMPITI E FUNZIONI DELLE R.S.U.
• [45] DIRITTI, TUTELE, PERMESSI SINDACALI E MODALITÀ D’ESERCIZIO DELLE R.S.U.
• [46] NUMERO DEI COMPONENTI E PERMESSI RETRIBUITI R.S.U.
• [47] PERMESSI NON RETRIBUITI R.S.A. O R.S.U.
• [00] XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
• [49] ASSEMBLEA
• [50] REFERENDUM
• [51] TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI
• [52] TITOLO VI - DELEGATO AZIENDALE
• [53] DELEGATO AZIENDALE
• [54] SEZIONE SECONDA - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
• [55] CONDIZIONI AMBIENTALI
• [56] MOBBING
• [57] MOLESTIE SESSUALI
• [58] SEZIONE TERZA - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
• [59] PROCEDURE
• [60] ART. 37/BIS
• [61] COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
• [62] COLLEGIO ARBITRALE
• [63] CLAUSOLA COMPROMISSORIA
• [64] TENTATIVO DI COMPOSIZIONE PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
• [65] CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
• [66] SEZIONE QUARTA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
• [67] TITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
• [68] PREMESSA
• [69] CAPO I - CONTRATTO DI INSERIMENTO
• [70] CONTRATTO DI INSERIMENTO
• [71] CAPO II - APPRENDISTATO (*)
• [72] PREMESSA
• [73] PARTE I - DISCIPLINA GENERALE
• [74] PROPORZIONE NUMERICA
• [75] LIMITI DI ETÀ
• [76] DISCIPLINA GENERALE
• [77] PROCEDURE DI APPLICABILITÀ
• [78] PERIODO DI PROVA
• [79] TRATTAMENTO NORMATIVO
• [80] LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
• [81] MALATTIA
• [82] REFERENTE PER L'APPRENDISTATO
• [83] EST
• [84] FON.TE
• [85] FOR.TE
• [86] RICONOSCIMENTO PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO
• [87] OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
• [88] DOVERI DELL'APPRENDISTA
• [89] PARTE II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
• [90] SFERA DI APPLICAZIONE
• [91] PERCENTUALE DI CONFERMA E PROPORZIONE NUMERICA (ART. 46 CCNL)
• [92] DURATA DELL'APPRENDISTATO
• [93] ATTIVITÀ FORMATIVA: DURATA E CONTENUTI
• [94] MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
• [95] RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO
• [96] QUALIFICHE CON DURATA FINO A 5 ANNI
• [97] PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
• [98] RINVIO ALLA LEGGE
• [99] DECORRENZA
• [100] TABELLA A
• [101] PIANO ORARIO CURRICOLARE - ACCORDO DI RIORDINO
• [102] TABELLA B
• [103] ALLEGATO 1
• [104] AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE
• [105] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE
• [106] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [107] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE
• [108] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [109] AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI
• [110] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO
• [111] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [112] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA
• [113] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [114] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD
• [115] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [116] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD
• [117] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [118] AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
• [119] TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO
• [120] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
• [121] PROFILI PROFESSIONALI EXPO 2015 - VERBALE DI ACCORDO 30/10/2013
• [122] CAPO III - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
• [123] CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
• [124] PERIODO DI PROVA
• [125] SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
• [126] LIMITI PERCENTUALI
• [127] CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN LOCALITÀ TURISTICHE
• [128] NUOVE ATTIVITÀ
• [129] DIRITTO DI PRECEDENZA
• [130] MONITORAGGIO
• [131] CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
• [132] CAPO IV - PART-TIME
• [133] PREMESSA
• [134] DEFINIZIONI
• [135] RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
• [136] GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP
• [137] DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
• [138] RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI
• [139] CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ
• [140] PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA E INFORTUNIO
• [141] QUOTA GIORNALIERA DELLA RETRIBUZIONE
• [142] QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE
• [143] FESTIVITÀ
• [144] PERMESSI RETRIBUITI
• [145] FERIE
• [146] PERMESSI PER STUDIO
• [147] LAVORO SUPPLEMENTARE - NORMATIVA
• [148] CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE
• [149] REGISTRO LAVORO SUPPLEMENTARE
• [150] MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13A E 14A)
• [151] PREAVVISO
• [152] RELAZIONI SINDACALI REGIONALI
• [153] PART-TIME POST MATERNITÀ
• [154] LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE
• [155] CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
• [156] CAPO V - LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
• [157] LAVORO RIPARTITO
• [158] CAPO VI - TELELAVORO
• [159] DICHIARAZIONE A VERBALE
• [160] CAPO VII - LAVORATORI DISABILI
• [161] CONVENZIONI
• [162] TITOLO II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTERPROFESSIONALI
• [163] FONDO EST (EX ART. 95)
• [164] TITOLO II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTERPROFESSIONALI
• [165] FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONTE
• [166] FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE.
• [167] TITOLO III - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• [168] CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [169] ART. CLASSIFICAZIONE - NORMA TRANSITORIA
• [170] PREMESSA
• [171] EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
• [172] CLASSIFICAZIONE
• [173] CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE PER I DIPENDENTI DA IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ESCLUSIVA DELL'INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
• [174] CAPO II - PASSAGGIO DI QUALIFICA
• [175] MANSIONI DEL LAVORATORE
• [176] MANSIONI PROMISCUE
• [177] PASSAGGI DI LIVELLO
• [178] CAPO III - ASSUNZIONE
• [179] ASSUNZIONE
• [180] DOCUMENTAZIONE
• [181] CAPO IV - PERIODO DI PROVA
• [182] PERIODO DI PROVA
• [183] TITOLO IV - QUADRI
• [184] DECLARATORIA
• [185] FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
• [186] ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA
• [187] POLIZZA ASSICURATIVA
• [188] ORARIO
• [189] TRASFERIMENTI
• [190] COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
• [191] INDENNITÀ DI FUNZIONE
• [192] ---
• [193] CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “SANIMPRESA” PER ROMA E PROVINCIA
• [194] ---
• [195] CASSA ASSISTENZA SANITARIA “QU.A.S.” (EX ART. 115)
• [196] INVESTIMENTI FORMATIVI - QUADRIFOR
• [197] OSSERVATORIO
• [198] TITOLO V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
• [199] CAPO I - ORARIO DI LAVORO
• [200] ORARIO NORMALE SETTIMANALE
• [201] DURATA DELL’ORARIO DI LAVORO
• [202] RIPOSO GIORNALIERO
• [203] DELL’ORARIO SETTIMANALE
• [204] ORARIO MEDIO SETTIMANALE PER SPECIFICHE TIPOLOGIE
• [205] RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
• [206] PROCEDURE PER L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
• [207] FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO
• [208] FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO - IPOTESI AGGIUNTIVA A)
• [209] FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO - IPOTESI AGGIUNTIVA B)
• [210] PROCEDURE
• [211] BANCA DELLE ORE
• [212] ASSORBIMENTO RIPOSI COMPENSATIVI E PERMESSI AGGIUNTIVI
• [213] DECORRENZA DELL’ORARIO PER I LAVORATORI COMANDATI FUORI SEDE
• [214] ORARIO DI LAVORO DEI MINORI
• [215] FISSAZIONE DELL’ORARIO
• [216] DISPOSIZIONI SPECIALI
• [217] LAVORATORI DISCONTINUI
• [218] CAPO II - LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
• [219] NORME GENERALI LAVORO STRAORDINARIO
• [220] MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
• [221] REGISTRO LAVORO STRAORDINARIO
• [222] LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
• [223] CAPO III - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI
• [224] RIPOSO SETTIMANALE
• [225] LAVORO DOMENICALE
• [226] FESTIVITÀ
• [227] RETRIBUZIONE PRESTAZIONI FESTIVE
• [228] RETRIBUZIONE PRESTAZIONI NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE DI LEGGE
• [229] LAVORO ORDINARIO DOMENICALE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE AUTOSTRADALE
• [230] PERMESSI RETRIBUITI
• [231] CAPO IV - FERIE
• [232] FERIE
• [233] DETERMINAZIONE PERIODO DI FERIE
• [234] NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE
• [235] NORMATIVA PER CESSAZIONE RAPPORTO
• [236] RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE
• [237] IRRINUNCIABILITÀ
• [238] REGISTRO FERIE
• [239] CAPO V - CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE
• [240] CONGEDI RETRIBUITI
• [241] FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
• [242] PERMESSI PER DECESSI E GRAVI INFERMITÀ
• [243] ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
• [244] CONGEDO MATRIMONIALE
• [245] DIRITTO ALLO STUDIO
• [246] CONGEDI PER FORMAZIONE
• [247] LAVORATORI STRANIERI
• [248] AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIREZIONE ESECUTIVA
• [249] ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA
• [250] CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP
• [251] CAPO VI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
• [252] CHIAMATA ALLE ARMI
• [253] RICHIAMO ALLE ARMI
• [254] CAPO VII - MISSIONE E TRASFERIMENTO
• [255] MISSIONI
• [256] DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI MOBILI
• [257] TRATTAMENTO RETRIBUTIVO TRASPORTO MERCI
• [258] TRASFERIMENTI
• [259] DISPOSIZIONI PER I TRASFERIMENTI
• [260] CAPO VIII - MALATTIE E INFORTUNI
• [261] MALATTIA
• [262] NORMATIVA
• [263] OBBLIGHI DEL LAVORATORE
• [264] PERIODO DI COMPORTO
• [265] TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
• [266] INFORTUNIO
• [267] TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
• [268] QUOTA GIORNALIERA PER MALATTIA E INFORTUNIO
• [269] FESTIVITÀ
• [270] ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
• [271] ART. 181/BIS
• [272] ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER INFORTUNIO
• [273] TUBERCOLOSI
• [274] RINVIO ALLE LEGGI
• [275] CAPO IX - MATERNITÀ E PATERNITÀ
• [276] CONGEDO DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ
• [277] CONGEDO PARENTALE
• [278] PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO
• [279] NORMATIVA
• [280] ADOZIONI INTERNAZIONALI
• [281] CAPO X - SOSPENSIONE DEL LAVORO
• [282] SOSPENSIONE
• [283] CAPO XI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
• [284] DECORRENZA ANZIANITÀ DI SERVIZIO
• [285] COMPUTO ANZIANITÀ FRAZIONE ANNUA
• [286] CAPO XII - SCATTI DI ANZIANITÀ
• [287] SCATTI DI ANZIANITÀ
• [288] CAPO XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
• [289] NORMALE RETRIBUZIONE
• [290] CONGLOBAMENTO ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
• [291] RETRIBUZIONE DI FATTO
• [292] RETRIBUZIONE MENSILE
• [293] QUOTA GIORNALIERA
• [294] QUOTA ORARIA
• [295] PAGA BASE NAZIONALE CONGLOBATA
• [296] AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
• [297] TERZI ELEMENTI PROVINCIALI
• [298] TERZI ELEMENTI NAZIONALI
• [299] ASSORBIMENTI
• [300] TRATTAMENTO PERSONALE DI VENDITA A PROVVIGIONE
• [301] INDENNITÀ DI XXXXX E MANEGGIO DENARO
• [302] PROSPETTO PAGA
• [303] CAPO XIV - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13A E 14A)
• [304] TREDICESIMA MENSILITÀ
• [305] QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
• [306] CAPO XV - CAUZIONI
• [307] CAUZIONI
• [308] DIRITTO DI RIVALSA
• [309] RITIRO CAUZIONI PER CESSAZIONE RAPPORTO
• [310] CAPO XVI - CALO MERCI E INVENTARI
• [311] CALO MERCI
• [312] INVENTARI
• [313] CAPO XVII - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
• [314] ASSISTENZA LEGALE
• [315] NORMATIVA SUI PROCEDIMENTI PENALI
• [000] XXXX XXXXX - XXXXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXX
• [317] COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
• [318] CAPO XIX - DIVISE E ATTREZZI
• [319] DIVISE E ATTREZZI
• [320] CAPO XX - APPALTI
• [321] APPALTI
• [322] TERZIARIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA
• [323] CAPO XXI - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
• [324] OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO
• [325] DIVIETI
• [326] GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
• [327] RISPETTO ORARIO DI LAVORO
• [328] COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO
• [329] PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• [330] CODICE DISCIPLINARE
• [331] NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• [332] TITOLO SESTO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• [333] CAPO I - RECESSO
• [334] RECESSO EX ARTICOLO 2118 C.C.
• [335] SCHEDE DI SINTESI
• [336] RECESSO EX ARTICOLO 2119 C.C.
• [337] SCHEDE DI SINTESI
• [338] NORMATIVA
• [339] NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
• [340] NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO
• [341] LICENZIAMENTO SIMULATO
• [342] CAPO II - PREAVVISO
• [343] TERMINI DI PREAVVISO
• [344] INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
• [345] CAPO III - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• [346] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• [347] CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
• [348] FALLIMENTO DELL’AZIENDA
• [349] DECESSO DEL DIPENDENTE
• [350] CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• [351] CAPO IV - DIMISSIONI
• [352] DIMISSIONI
• [353] DIMISSIONI PER MATRIMONIO
• [354] DIMISSIONI PER MATERNITÀ
• [355] CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (ADESIONE CONTRATTUALE)
• [356] SEZIONE QUINTA - DECORRENZA E DURATA
• [357] DECORRENZA E DURATA
• [358] ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
• [359] PARTE SPECIALE - SETTORE ICT
• [360] ART. CLASSIFICAZIONE
• [361] ART. REPERIBILITÀ
• [362] ART. CLASSIFICAZIONE SETTORE DISTRIBUZIONE DEL FARMACO - NUOVO PROFILO PROFESSIONALE
• [363] ALLEGATO 1 - AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
• [364] ALLEGATO 2 - AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI
• [365] ALLEGATO 3 - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE
• [366] ALLEGATO 4 - STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
• [367] ALLEGATO 5 - STATUTO TIPO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE
• [368] ALLEGATO 6 - TRATTAMENTO DI MALATTIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
• [369] ALLEGATO 7 - PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• [370] ALLEGATO 8 - CCNL 1994 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE
• [371] ALLEGATO 9 - CCNL 17/12/1979 ART. 97 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
• [372] ALLEGATO 10 - ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO
• [373] ALLEGATO 11 - ACCORDO INTERCONFEDERALE APPLICATIVO DEL D.LGS. 626/94
• [374] ALLEGATO 12 - PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
• [375] ALLEGATO 13 - FAC SIMILE RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’ PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
• [376] ALLEGATO 14 - FAC SIMILE PARERE DI CONFORMITA’ PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
• [377] TABELLA 1 - TABELLA DELLA PAGA BASE DA GENNAIO 1997 A LUGLIO 2001 - LIRE
• [378] TABELLA 2) - TABELLA DELLA PAGA BASE DA GENNAIO 2002 A GENNAIO 2003 - EURO
• [379] TABELLA 3) - TABELLA DELLA PAGA BASE DA LUGLIO 2004 A SETTEMBRE 2006 - EURO
• [380] TABELLA 4) - TABELLA DELL’UNA TANTUM - EURO
• [381] 1) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA 02/07/2004
• [382] PREMESSA
• [383] ARTICOLI APPLICABILI DEL CCNL TERZIARIO
• [384] CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [385] ASSUNZIONE
• [386] PERIODO DI PROVA
• [387] PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE
• [388] RIPOSO SETTIMANALE
• [389] PERMESSI RETRIBUITI
• [390] GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
• [391] PART-TIME
• [392] CHIAMATA ALLE ARMI
• [393] TRASFERIMENTI
• [394] DIARIE
• [395] ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA OPERATORI DI VENDITA
• [396] TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA E INFORTUNIO
• [397] TUTELA DEL POSTO DI LAVORO
• [398] SCATTI DI ANZIANITÀ
• [399] INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PARTI
• [400] TRATTAMENTO ECONOMICO
• [401] PROVVIGIONI
• [402] MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
• [403] RISCHIO MACCHINA
• [404] PREAVVISO
• [405] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
• [406] TRATTENIMENTO IN SEDE
• [407] PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• [408] DIRITTI SINDACALI
• [409] TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO UPLMO
• [410] PROCEDURA IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
• [411] COLLEGIO ARBITRALE
• [412] CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE
• [413] CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
• [414] QUOTE DI RISERVA
• [415] 2) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE 10 GENNAIO 2000
• [416] PREMESSA
• [417] SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVO AL CCNL TERZIARIO
• [418] DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE D.LGS. 276/2003
• [419] OBIETTIVI DELL’APPRENDISTATO
• [420] FORMAZIONE
• [421] PARERE DI CONFORMITÀ
• [422] INQUADRAMENTO DELL’APPRENDISTA E RETRIBUZIONE
• [423] EFFICACIA DELL’ACCORDO
• [424] PROFILI FORMATIVI A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE PER GLI APPRENDISTI DEL SETTORE TERZIARIO
• [425] PROFILO 1 - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE AGENZIA
• [426] PROFILO 2 - ADDETTO QUOTE
• [427] PROFILO 3 - ADDETTO FRONT-OFFICE
• [428] PERMESSI RETRIBUITI
• [429] FERIE
• [430] SCATTI DI ANZIANITÀ
• [431] MINIMI TABELLARI
• [432] LAVORO ORDINARIO DOMENICALE
• [433] TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
• [434] DISCIPLINA TRANSITORIA PER I PRESTATORI D’OPERA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
• [435] ALLEGATO - ACCORDO DI SETTORE (SCHEMA DI AVVISO COMUNE)
• [436] 3) IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI 15/01/2001
• [437] PREMESSA
• [438] CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [439] REPERIBILITÀ
• [440] LAVORO ORDINARIO DOMENICALE
• [441] 4) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ADERENTI ALL’ANIPO 26/02/2001
• [442] PREMESSA
• [443] CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [444] TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
• [445] DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO
• [446] RIASSUNZIONE
• [447] DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI APPRENDISTATO
• [448] SOSPENSIONE DEL LAVORO
• [449] RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON PRESTAZIONE RIDOTTA
• [450] RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
• [451] TRATTAMENTO ECONOMICO
• [452] INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI.
• [453] SCATTI DI ANZIANITÀ
• [454] 5) ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA 16/12/2002
• [455] PREMESSA
• [456] CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• [457] ORARIO SETTIMANALE
• [458] DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
• [459] DELL’ORARIO SETTIMANALE
• [460] FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO
• [461] LAVORO NOTTURNO
• [462] LAVORO STRAORDINARIO
• [463] MAGGIORAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
• [464] 6) VERBALE DI ACCORDO ESPOSIZIONI E FIERE ITALIANE 9/7/2003
• [465] 7) IPOTESI DI PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA CALL CENTERS IN OUTSOURCING 18/7/2003
• [466] PREMESSA
• [467] CLASSIFICAZIONE
• [468] APPRENDISTATO - SFERA DI APPLICAZIONE
• [469] APPRENDISTATO - PROPORZIONE NUMERICA
• [470] APPRENDISTATO - TRATTAMENTO ECONOMICO
• [471] APPRENDISTATO - DURATA DELL'APPRENDISTATO
• [472] ORARIO DI LAVORO - FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO
• [473] ORARIO DI LAVORO - PROCEDURE
• [474] ORARI DI LAVORO
• [475] RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
• [476] MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
• [477] LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
• [478] LAVORO DOMENICALE
• [479] GRADUALITÀ APPLICATIVA DEI PERMESSI RETRIBUITI
• [480] INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
• [481] TRATTAMENTO ECONOMICO
• [482] CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LAVORO INTERINALE
• [483] MOBILITÀ ORIZZONTALE
• [484] COLLABORAZIONI
• [485] APPENDICI
• [486] PROTOCOLLO 23 LUGLIO 1993 SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
• [487] 1. POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE
• [488] 2. ASSETTI CONTRATTUALI
• [489] 3. POLITICHE DEL LAVORO
• [490] 4. SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
• [491] ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 27/7/1994
• [492] PREMESSA
• [493] ART. 1
• [494] PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
• [495] AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
• [496] DESIGNAZIONE LISTE
• [497] COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
• [498] ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
• [499] COMPOSIZIONE DELLE LISTE
• [500] NUMERO DEI COMPONENTI R.S.U.
• [501] ART. 7 BIS
• [502] DIRITTI, TUTELE, PERMESSI SINDACALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
• [503] COMPITI E FUNZIONI
• [504] DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
• [505] REVOCA DELLE R.S.U.
• [000] XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
• [507] PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
• [508] VALIDITÀ DELLE ELEZIONI - QUORUM
• [509] ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
• [510] PRESENTAZIONE DELLE LISTE
• [511] COMITATO ELETTORALE
• [512] COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE
• [513] SCRUTATORI
• [514] SEGRETEZZA DEL VOTO
• [515] SCHEDE ELETTORALI
• [516] PREFERENZE
• [517] MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
• [518] COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
• [519] ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
• [520] RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
• [521] COMPITI DEL PRESIDENTE
• [522] OPERAZIONI DI SCRUTINIO
• [523] RICORSI AL COMITATO ELETTORALE
• [524] COMITATO DEI GARANTI
• [525] COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.
• [526] ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
• [527] L'INTERVENTO DELLA LEGGE
• [528] DISPOSIZIONI VARIE
• [529] CLAUSOLE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
• [530] CLAUSOLA FINALE
• [531] PATTO SOCIALE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE FIRMATO DA GOVERNO E OOSS IL 22/12/1998
• [532] 1. PREMESSA
• [533] 2. IL METODO DELLA CONCERTAZIONE
• [534] 3. LE POLITICHE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE
• [535] ACCORDO INTERCONFEDERALE 13/11/2003 IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
• [536] ACCORDO INTERCONFEDERALE 11/2/2004 PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI CONTRATTI DI INSERIMENTO
• [537] ACCORDO INTERCONFEDERALE 9/6/2004 PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16/7/2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES
• [538] DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
• [539] CARATTERE VOLONTARIO
• [540] CONDIZIONI DI LAVORO
• [541] PROTEZIONE DEI DATI
• [542] DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
• [543] STRUMENTI DI LAVORO
• [544] SALUTE E SICUREZZA
• [545] ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
• [546] FORMAZIONE
• [547] DIRITTI COLLETTIVI
• [548] CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• [549] APPLICAZIONE E VERIFICA DELL'ACCORDO
• [550] AVVISO COMUNE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 8/10/2001, N. 86 CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI.
• [551] PREMESSA
• [552] OGGETTO
• [553] DEFINIZIONI
• [554] ISTITUZIONE DI UNA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE
• [555] CONTENUTO DELL'ACCORDO
• [556] DURATA DEI NEGOZIATI
• [557] LEGGE APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
• [558] DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
• [559] SEGRETO E RISERVATEZZA
• [560] FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI RAPPRESENTANZA E PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
• [561] TUTELA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
• [562] SVIAMENTO DI PROCEDURA
• [563] SANZIONI
• [564] RELAZIONE TRA IL PRESENTE AVVISO COMUNE E ALTRE DISPOSIZIONI
• [565] DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
• [566] ALLEGATO - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL’ART.7
• [567] VERBALE DI ACCORDO 5/2/2008
• [568] OBIETTIVI DELL'APPRENDISTATO
• [569] TIPOLOGIA E DURATA
• [570] FORMAZIONE
• [571] PARERE DI CONFORMITÀ
• [572] INQUADRAMENTO DELL'APPRENDISTA E RETRIBUZIONE
• [573] EFFICACIA DELL'ACCORDO E DISCIPLINA TRANSITORIA
• [574] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN RISK MANAGEMENT E PERFORMANCE IMPROVEMENT
• [575] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [576] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN DATA MANAGEMENT E IT PROCESS INTEGRATION
• [577] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [578] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN CORPORATE FINANCE
• [579] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [580] VERBALE DI ACCORDO 23/9/2009
• [581] PREMESSA METODOLOGICA
• [582] ATTIVITÀ FORMATIVA
• [583] INTESA IN MATERIA DI FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
• [584] PREMESSA
• [585] 1. FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE
• [586] 2. ATTIVITÀ FORMATIVA: DURATA E CONTENUTI
• [587] 3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE E REFERENTE PER L’APPRENDISTATO
• [588] 4. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO
• [589] ALLEGATO
• [590] TABELLA A
• [591] TABELLA B - RIPARTIZIONE DELLA FORMAZIONE TRASVERSALE PER ANNUALITÀ
• [592] VERBALE DI ACCORDO 10/12/2009
• [593] PREMESSA
• [594] GOVERNANCE
• [595] A) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI
• [596] B) COMPITI DEGLI ORGANI
• [597] C) RUOLO EBINTER E ENTI BILATERALI TERRITORIALI (EBT)
• [598] D) REVISIONE STATUTI E REGOLAMENTI
• [599] CRITERI DI FUNZIONAMENTO
• [600] E) REGOLE GENERALI
• [601] F) CRITERI DI SELEZIONE E PROFESSIONALITÀ - GESTIONE RISORSE UMANE
• [602] G) CONSULENZE E INCARICHI ESTERNI
• [603] H) COMPITI
• [604] I) OTTIMIZZAZIONE DELLE GESTIONI
• [605] L) RISORSE E BILANCI - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
• [606] M) EBINTER E ENTI BILATERALI TERRITORIALI (EBT)
• [607] REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE - IPOTESI DI ACCORDO 26/2/2011
• [608] REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE COSTITUITA PRESSO L'EBT DELLA PROVINCIA DI
• [609] (COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE)
• [610] (NORME RELATIVE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE)
• [611] (COMMISSIONI ISTRUTTORIE)
• [612] (SOTTO - COMMISSIONI)
• [613] (VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTO-COMMISSIONI)
• [614] (MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI AVVIO DELLE PROCEDURE)
• [615] (NORME IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI)
• [616] (REQUISITI ESSENZIALI DELL'ISTANZA)
• [617] (COMUNICAZIONE ALLA DPL, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE)
• [618] (VAGLIO PRELIMINARE)
• [619] (CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI)
• [620] (CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E COMUNICAZIONI)
• [621] (ISTRUTTORIA SOSTANZIALE)
• [622] (PROVVEDIMENTO)
• [623] (TERMINI DEL PROCEDIMENTO)
• [624] (IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO)
• [625] (CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER VOLONTÀ O INATTIVITÀ DELLE PARTI)
• [626] (RAPPORTI CON I SERVIZI ISPETTIVI E DI VIGILANZA)
• [627] VERBALE DI ACCORDO 14/12/2011 SULLA DISIPLINA TRANSITORIA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
• [628] VERBALE DI ACCORDO 19/4/2012 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ADDETTI ALLA REVISIONE LEGALE
• [629] OBIETTIVI DELL'APPRENDISTATO
• [630] SFERA DI APPLICAZIONE E DURATA
• [631] FORMAZIONE
• [632] PARERE DI CONFORMITÀ
• [633] INQUADRAMENTO DELL'APPRENDISTA E RETRIBUZIONE
• [634] EFFICACIA DELL'ACCORDO
• [635] ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO
• [636] ALLEGATO 2 - PIANO FORMATIVO BIENNALE
• [637] ALLEGATO 3 - PIANO FORMATIVO TRIENNALE
• [638] VERBALE DI ACCORDO 19/4/2012 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER PROFILI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
• [639] OBIETTIVI DELL’APPRENDISTATO
• [640] TIPOLOGIA E DURATA
• [641] FORMAZIONE
• [642] PARERE DI CONFORMITÀ
• [643] INQUADRAMENTO DELL’APPRENDISTA E RETRIBUZIONE
• [644] EFFICACIA DELL’ACCORDO E DISCIPLINA TRANSITORIA
• [645] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN RISK MANAGEMENT & PERFORMANCE IMPROVEMENT
• [646] DEFINIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO
• [647] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [648] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN DATA MANAGEMENT & IT PROCESS INTEGRATION
• [649] DEFINIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO
• [650] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [651] APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONSULENTE IN CORPORATE FINANCE
• [652] DEFINIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO
• [653] ALLEGATO 1 - PIANO FORMATIVO
• [654] VERBALE DI ACCORDO DEL 4/9/2012
• [655] DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO SINDACALE QUADRO NAZIONALE A VALERE SULL'AVVISO TEMATICO FOR.TE. 1/2012
• [656] VERBALE DI ACCORDO 21/9/2012 - CONVALIDA DELLE DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI
• [657] VERBALE DI ACCORDO 19/12/2012 - DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
• [658] VERBALE DI ACCORDO 25/2/2013 SULL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER GLI OPERATORI DI VENDITA
• [659] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE
• [660] PERIODO DI PROVA
• [661] TRATTAMENTO NORMATIVO
• [662] LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
• [663] SFERA DI APPLICAZIONE
• [664] DURATA
• [665] ATTIVITÀ FORMATIVA: DURATA E CONTENUTI
• [666] TABELLA A
• [667] PROFILI
• [668] COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIOANLIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA)
• [669] VERBALE DI ACCORDO 6/4/2011 - DETASSAZIONE
• [670] ACCORDO TIPO
• [671] VERBALE DI ACCORDO 14/12/2011 - DETASSAZIONE
• [672] ACCORDO TIPO
• [673] VERBALE DI ACCORDO 20/6/2013 - DETASSAZIONE
• [674] ACCORDO TIPO TERRITORIALE
• [675] VERBALE DI ACCORDO 19/3/2014 - GOVERNANCE E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E FONDI BILATERALI NAZIONALI E TERRITORIALI
• [676] PREMESSA
• [677] 1. FONTI
• [678] 2. COMPITI DELLE PARTI
• [679] 3. GOVERNANCE
• [680] 4. ENTE BILATERALE NAZIONALE
• [681] 5. ENTI BILATERALI TERRITORIALI
• [682] VERBALE DI ACCORDO 5/5/2014 - DETASSAZIONE
• [683] ACCORDO TIPO TERRITORIALE
DAL
01/04/2015)
TESTO
UNICO
VIGENTE
30/3/2015
(
[1] Testi integrati
- VERBALE DI ACCORDO 30/3/2015
- VERBALE DI ACCORDO 5/5/2014 - Detassazione
- VERBALE DI ACCORDO 19/3/2014
- VERBALE DI ACCORDO 30/10/2013 - Expo 2015
- VERBALE DI ACCORDO 20/6/2013 - Detassazione
- VERBALE DI ACCORDO 25/2/2013
- VERBALE DI ACCORDO 19/12/2012
- VERBALE DI ACCORDO 21/9/2012
- VERBALE DI ACCORDO 4/9/2012;
- VERBALE DI ACCORDO 19/4/2012 - Apprendistato Revisione Legale (Confcommercio);
- VERBALE DI ACCORDO 19/4/2012 - Apprendistato consulenza specialistica (Confcommercio);
- VERBALE DI ACCORDO 24/3/2012
- VERBALE DI ACCORDO 14/12/2011
- VERBALE DI ACCORDO 14/12/2011 - Detassazione
- VERBALE DI ACCORDO 6/4/2011 - Detassazione
- IPOTESI DI ACCORDO 26/2/2011
- VERBALE DI ACCORDO 10/12/2009
- VERBALE DI ACCORDO 23/9/2009
- CCNL 18/7/2008
- VERBALE DI ACCORDO 5/2/2008
[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 30/3/20l5, tra la CONFCOMMERCIO e la FISASCAT-CISL, la FILCAMS-CGIL (*), la UILTUCS-UIL si è stipulato il seguente accordo.
La presente ipotesi decorre dall’l/4/20l5 e scadrà il 3l/l2/20l7.
(*) La FILCAMS-CGIL non ha firmato l’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[3] Premessa generale
Il presente CCNL, nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23/7/1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino
secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell’ambito del confronto tra Governo e Parti
Sociali per la revisione del Protocollo 23/7/1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del capitolo 2. "Assetti Contrattuali" del Protocollo del 23/7/1993.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23/7/1993, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto ’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
[4] Assetti contrattuali
La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l’arco di vigenza del presente CCNL.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[5] Validità e sfera di applicazione del contratto
Scheda di sintesi
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi- che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. All’interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore "servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie;
articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in xxxxxx e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
27. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
28. società di carte di credito;
29. uffici cambi extrabancari;
30. servizi fiduciari e finanziari;
31. buying office;
32. agenzie di brokeraggio;
33. attività di garanzia collettiva fidi;
34. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
35. agenzie di operazioni doganali;
36. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
37. servizi di traduzioni e interpretariato;
38. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
39. vendita di multiproprietà;
40. agenzie pratiche auto;
41. autoscuole;
42. agenzie di servizi matrimoniali;
43. agenzie investigative
44. agenzie di scommesse;
45. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
46. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
47. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
48. agenzie di intermediazione;
49. agenzie di ricerca e selezione del personale;
50. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
51. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
52. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
53. altri servizi alle persone.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[6] Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale
Scheda di sintesi
Settore dei servizi
- Tenuto conto che il presente contratto, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;
- considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel presente CCNL;
- considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano una componente con specificità e caratteristiche legate alla continua evoluzione ed espansione del settore terziario;
- considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;
- considerate le funzioni affidate dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l’inserimento di nuove figure in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del settore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;
- preso atto che l’impianto contrattuale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende;
- le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classificazione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di attività al momento non ricomprese.
Terziario della distribuzione
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31/12/2010.
[7] SEZIONE PRIMA - Sistemi di relazioni sindacali
[8] TITOLO I - Diritti di informazione e consultazione
Art. 1 Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n.125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 2 Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al D.Lgs.
n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Art. 3 Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale.
Si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni
degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n.25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
[12] TITOLO II - Contrattazione
[13] CAPO I - Livello Nazionale
Art. Procedure per il rinnovo (ex art. 4)
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[l5] CAPO II - Secondo livello di contrattazione
Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. criteri guida (ex Art. 7 - Criteri guida)
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[l7] Art. contenuti
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV contenute nei seguenti titoli:
- titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II;
- titolo III;
- titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. ll8, l32 e l46, primo comma, l47, l49
- l53.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. Modalità di presentazione della piattaforma (ex art. 8)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
- Norma transitoria -
In via transitoria, le parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi l8 mesi dalla data di stipula del presente accordo
- Dichiarazione Congiunta -
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del CCNL 3/ll/l994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. Modalità di verifica (ex art. 9)
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Confcommercio e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite. L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro l5 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli l5 e l6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. (ex art. 7, 6 e 10), Confcommercio o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità.
[20] ---
Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[2l] Art. crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
- il superamento di situazioni di crisi;
- lo sviluppo economico e occupazionale;
- l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;
- le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi
potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:
- il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, Capo XIII e XIV;
- le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell’art. l48;
- i permessi retribuiti, di cui all’art. l46, xxxxx xxxxx;
- gli istituti di cui alla Sezione I, Xxxxxx I, II, III e IV;
- gli istituti previsti dalla Sezione II e III;
- la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97, ll5 e ll6;
- gli istituti di cui agli art. ll8 e l32.
Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
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Art. inserito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[22] TITOLO III - Strumenti Paritetici Nazionali
Art. 11 Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull’opportunità di istituire:
1) la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la commissione paritetica permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art.12 Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di
partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13 Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8/3/2000;
5) predisporre progetti di Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10/4/1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8/3/2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 14 Osservatorio Nazionale
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Articolo eliminato dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 15 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 16 Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 15, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale ne legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
[29] TITOLO IV - Bilateralità e welfare contrattuale
[30] CAPO I - Bilateralità
Art. 17 Premessa
Scheda di sintesi
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. l7/BIS Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti E Fondi bilaterali nazionali e territoriali
Scheda di sintesi
La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti, in coerenza con quanto definito con l'accordo sulla governance del l0/l2/2009 e con le linee indicate nell'accordo interconfederale del 20/2/20l4 tra Confcommercio e Cgil - Cisl - Uil, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il l9/3/20l4 e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.
Il mancato rispetto da parte degli enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione degli statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatone definite dalle parti stesse.
Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei Regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente accordo di rinnovo entro il 30/9/20l5 ed adottati dagli Enti entro il 3l/l2/20l5.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 18 Ente Bilaterale Nazionale
Scheda di sintesi
L'Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli Accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 20l4, svolge le seguenti funzioni:
- assicura l'attività di supporto agli enti territoriali per l'adeguamento di statuti e regolamenti ai nuovi statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli enti bilaterali territoriali;
- predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti Bilaterali Territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'ente bilaterale nazionale;
- raccoglie da tutti gli enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli accordi di governance di cui al primo comma del presente articolo;
- raccoglie i dati degli osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell'ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all'anno in un'iniziativa pubblica;
- censisce gli enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti accordi sulla governance;
- segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall'accordo governance del 20l4, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale ;
- promuove la rete degli enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del CCNL e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli enti territoriali stessi.
L'Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
L'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) riceve dalle aziende e analizzate i dati previsti all'art. 9 della legge n. l25/9l;
e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE);
g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli enti bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali
i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
j) riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza. secondo le intese tra le parti sociali;
I) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate
n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
Le parti concordano, inoltre, di:
- dotare l'Ente Bilaterale Nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali;
- conferire all'Ente Bilaterale Nazionale potere di intervento sugli Enti Territoriali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.
Per il finanziamento dell'ente bilaterale nazionale è dovuto un contributo da parte degli enti territoriali pari al l5% delle entrate contributive di cui al successivo art. 2l.
Per gli enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso Ebinter, tramite F24 od altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del l0%.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 19 Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
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Articolo elimitato dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 20 Enti bilaterali territoriali
Scheda di sintesi
Gli enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL.
L'ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei
dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi governance del 2009 e del 20l4.
L'ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.
L'ente bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:
a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
c) tutela della salute e della dignità della persona
d) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;
e) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali
f) lavoro ripartito.
g) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro
h) riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. l24), in materia di flessibilità dell’orario (art. l25), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. l26 - l28);
i) Svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38;
L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
L'Ente Bilaterale, inoltre può:
l. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/l987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22/7/l96l, n. 628;
2. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'ente bilaterale nazionale;
3. Svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. l8, legge n. l96/97 e del Decreto ministeriale 25/3/l998, n. l42;
4. Svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.
Le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.
Avviso comune in materia di enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Nel ribadire l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le parti riconfermano i contenuti dell'avviso comune del 25/3/2009 in materia di ammortizzatori sociali.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Scheda di sintesi
Ad integrazione e modifica dell'art. l dell'accordo sindacale 20/7/l989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29/ll/l996, con decorrenza dal l/l/2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,l0%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal l/l/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,l0% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,l0 % di paga base e contingenza
Dal l/3/20ll l'e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per l4 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. l95.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
[37] CAPO II - Welfare contrattuale
Art. 2l/BIS Fondo EST (ex art. 95)
Scheda di sintesi
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs.
2/9/97, n. 3l4 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dall’l/9/2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. ll5, del presente contratto.
Sempre a decorrere dall’l/9/2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad
esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. ll5, del presente contratto.
Per il Finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, l0 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’l/9/2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’l/9/2005.
Con decorrenza l/l/20l4, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.
A decorrere dall’l/6/20ll il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro l,00 mensile, a carico del lavoratore.
A decorrere dall’l/l/20l2 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro l,00 mensile, a carico del lavoratore.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro l6,00 lordi, da corrispondere per l4 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. l95.
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Dal l/3/20ll la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
Il Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
- Dichiarazione a verbale -
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a l0 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2/7/2004, sono sostitutivi di un equivalente, aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL
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Articolo modificato e rinumerato dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art.2l/TER Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S." (ex art. ll5)
Scheda di sintesi
A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ò istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
A decorrere dal l/l/l989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal l/l/l995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,l5 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal l/l/2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal l/l/2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal l/l/2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal l/6/20ll il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
- Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per l4 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. l95.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
La Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione
- Dichiarazione a verbale -
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas dovrà provvedere ad effettuare, con cadenza annuale la verifica dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’assetto della Cassa, volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto delle determinazioni dei soci assunte in materia.
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Articolo modificato e rinumerato dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
[40] TITOLO V - Diritti Sindacali
Art. 22 Dirigenti sindacali
Scheda di sintesi
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20/5/1970 n. 300 (NOTA 1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'Accordo interconfederale 27/7/94.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'Accordo interconfederale 27/7/94.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
- Nota 1 -
Come modificato dagli esiti referendari dell’11/6/1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28/9/1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".
Art. 23 Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
Scheda di sintesi
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 24 R.S.U.
Scheda di sintesi
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, Titolo III e dell’art. 35, secondo comma, Titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
- Le XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per l’indizione delle elezioni delle RSU
Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27/7/1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato elettorale in stretto raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del suddetto accordo interconfederale.
Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organizzazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
- che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.
La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite dell’organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma legge n. 300/70.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle RSA e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Art. 25 Compiti e funzioni delle R.S.U.
Scheda di sintesi
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 26 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
Scheda di sintesi
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 27/7/94 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.
Art. 27 Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Scheda di sintesi
Le parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 27/7/1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.
Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7/BIS (NOTA 2) dell’accordo interconfederale 27/7/1994.
- Nota 2 - Art. 7/BIS
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.
Art. 28 Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
Scheda di sintesi
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 29 Clausola di salvaguardia
Scheda di sintesi
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 27/7/1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA.
- Chiarimento a verbale -
Con il presente contratto viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’accordo interconfederale del 27/7/1994 e sostituito dall’articolo precedente.
Art. 30 Assemblea
Scheda di sintesi
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27/7/1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 31 Referendum
Scheda di sintesi
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20/5/1970, n. 300.
Art. 32 Trattenuta contributi sindacali
Scheda di sintesi
Ferma restando la norma di cui all’art. 40, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo
associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
- Nota a Verbale al Titolo V -
Le parti dichiarano che la disciplina delle RSU costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall’Accordo 27/7/1994, così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.
[52] TITOLO VI - Delegato Aziendale
Art. 33 Delegato aziendale
Scheda di sintesi
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28/6/1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
[54] SEZIONE SECONDA - Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 34 Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20/5/1970, n.300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35 Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
- Dichiarazione a verbale -
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 36 Molestie sessuali
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam
del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
CONFCOMMERCIO, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui all’art. 2 della legge 10/4/1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
- Dichiarazione congiunta -
Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 13, il compito di individuare, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
[58] SEZIONE TERZA - Composizione delle controversie
Art. 37 Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4l0 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 3l/3/l998 n. 80, dal D.Lgs. 29/l0/98 n. 387 e dalla Legge n. l83 del 4/ll/20l0, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione
tramite l’Organizzazione sindacale ovvero l’Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98, dalla data di ricevimento o di presentazione della richiestada parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 4l2-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
l. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2ll3, comma 4 c.c., 4l0 e 4ll c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, dal D.Lgs. n. 387/98 e dalla Legge l83 del 20l0 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. l5.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla
sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Xxxxxxx sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
[60] Art. 37/BIS
Ai sensi della Legge n. l83/20l0 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 4l2/ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
In caso di mancata comparizione di una della parti della Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. 37/TER - Commissione di certificazione
Le parti convengono che all’interno degli enti territoriali bilaterali siano costituite le commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamenete o indirettamente, una prestazione di lavoro, xxx comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all’art. 2ll3 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo di regolamento allegato al presente CCNL.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. 38 Collegio arbitrale
Ai sensi dell’art. 4l2 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale é addetto il lavoratore.
L’istanza della parte, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte.
L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di l5 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
II Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro l5 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori l5 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4/ll/20l0 n. l83, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art 4l2 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo xxxxxx.Xx via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 4l2 quater c.p.c..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 3l, comma l0, della legge n. l83/20l0, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. 38/BIS Clausola Compromissoria
Ai sensi dell’art. 3l comma l0, della Legge n. l83/20l0, le parti concordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al collegio arbitrale, di cui l’art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. 39 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge l5/7/l966, n. 604, ed alla legge 20/5/l970, n. 300, come modificate dalla Legge ll/5/l990, n. l08, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011
Art. 40 Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio,
Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4/6/1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
[66] SEZIONE QUARTA - Disciplina del rapporto di lavoro
[67] TITOLO I - Mercato del lavoro
[31] Premessa
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
[69] CAPO I - Contratto di inserimento
Art. 41 Contratto di inserimento
Scheda di sintesi
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati:
a) la durata;
b) l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.
[71] CAPO II - Apprendistato (*)
(*) Disciplina sostituita dal Verbale di accordo 24/3/2012
[68] Premessa
Scheda di sintesi
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull'apprendistato, a norma dell'art. l, comma 30, Legge n. 247/2007 e del
D.Lgs. n. l67/20ll, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. l67/20ll attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell'apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo.
Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali / contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente accordo.
Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.
Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al
percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.
[73] PARTE I - Disciplina generale
Art. 1 Proporzione numerica
Scheda di sintesi
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. l67/20ll, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il l00 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 2 Limiti di età
Scheda di sintesi
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. l67/20ll, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i l8 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei l7 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto l5 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3 D.Lgs. n. l67/20ll di età inferiore ai l8 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali del Terziario, in quanto compatibili.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 3 Disciplina generale
Scheda di sintesi
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell'art. l, D.Lgs. n. l67/20ll nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza dei contratto di apprendistato.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza dei contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Durante io svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2ll8 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. m), D.Lgs. n. l67/20ll, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 4 Procedure di applicabilità
l) Apprendistato Professionalizzante o Contratto di mestiere
Scheda di sintesi
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale
esprimerà il proprio parere dì conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti dei piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini dei rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui ai successivo art. l7.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di l5 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto delta condizione di cui al successivo art. l7.
Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di l5 giorni dai ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l'apprendistato in seno all'Ente bilaterale nazionale.
2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell'art. l, D.Lgs. n. l67/20ll, l'inoltro del piano formativo previsto al punto l) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente accordo, al fine di verificare tramite l'osservatorio territoriale la diffusione e l'utilizzo di tali tipologie contrattuali.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 5 Periodo di prova
Scheda di sintesi
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (NOTA).
- Nota -
A tal fine vengono riportate di seguito le durate dei periodo dì prova per ciascun livello. La durata massima dei periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Periodo di prova |
Quadri e Primo Livello | 6 mesi di calendario |
Secondo e Terzo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Quarto e Quinto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Sesto e Settimo Livello Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012 Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 6 Trattamento normativo
Scheda di sintesi
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Xxxxx restando il godimento delle ore di permesso di cui ai primo comma dell'art. l46, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. l46 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al l00% dai termine del periodo di apprendistato.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. ll8 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale dei Terziario, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 7 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Scheda di sintesi
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- l livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 8 Malattia
Scheda di sintesi
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. l75 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 9 Referente per l'apprendistato
Scheda di sintesi
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. l67/20ll, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati l e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è
seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dei periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 10 EST
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST).
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012 Art. 11 Fon.Te
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'l,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 12 For.Te
Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo Forte.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 13 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Scheda di sintesi
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 14 Obblighi del datore di lavoro
Scheda di sintesi
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. l9, 20 e 2l.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 15 Doveri dell'apprendista
Scheda di sintesi
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire coi massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto
con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
[89] PARTE II - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 16 Sfera di applicazione
Scheda di sintesi
L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 2l), 23) e 24) del quinto livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 17 Percentuale di conferma e proporzione numerica (art. 46 CCNL)
Scheda di sintesi
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera I), comma l, dell'art. 2, X.Xxx.
n. l67/20ll, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.
Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. l67/20ll e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. l dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24/3/20l2, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno l0 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012 Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 30/3/2015
Art. 18 Xxxxxx dell'apprendistato
Scheda di sintesi
Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Durata
Livello
II | 36 |
III | 36 |
IV | 36 |
V | 36 |
VI | 24 |
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 19 Attività formativa: durata e contenuti
Scheda di sintesi
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All. l), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli artt. l8 e 22.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle Tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 20 Modalità di erogazione della formazione
Scheda di sintesi
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. l4, lett. d) e l9 in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dai piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 21 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Scheda di sintesi
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 22 Qualifiche con durata fino a 5 anni
Scheda di sintesi
In deroga a quanto previsto dal precedente art. l8 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26/l0/20ll, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
[97] PARTE III - Disposizioni finali
Art. 23 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
Art. 24 Decorrenza
Il presente accordo decorre dal 26/4/2012
- Dichiarazione delle Parti n. l -
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.
- Dichiarazione delle Parti n. 2 -
Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da l a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma l, Legge l83/20ll ,le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa.
Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 24/3/2012
[l00] TABELLA A
[l0l] Piano Orario Curricolare - Accordo di riordino
Profili Professionali | Ore complessive di formazione professionalizzante | Durata |
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) | 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 2l0 ore) | 36 mesi |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) | 2l0 | 36 mesi |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello) | l80 | 36 mesi |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) | l60 | 36 mesi |
Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6° livello) | l20 | 24 mesi |
Tabella sostituita dal Verbale di accordo 24/3/2012
[l02] TABELLA B
Area di attività | Tipologie di profilo | Qualifiche omologhe a quelle artigiane | Durata apprendistato | Ore complessive di formazione professionalizzante |
Front office e funzioni ausiliarie | Addetto food e funzioni ausiliarie | Addetto alla vendita: - macellaio specializzato provetto | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello |
- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita | 42 mesi | 200 ore per inquadramento finale al IV livello | ||
Promozione e commercializzazione | Addetto al servizio | Addetto al servizio: - estimatore nelle aziende di arte e antichità - disegnatore tecnico - figurista - vetrinista | 48 mesi | 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per inquadramento finale al III livello |
Servizi generali | Addetto manutenzione/assistenza | Addetto manutenzione: | ||
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico | ||||
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello | ||
- Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità | ||||
- Operaio specializzato provetto | ||||
Addetto assistenza: | ||||
- Collaudatore e/o accettatore | 340 ore per inquadramento finale al II livello | |||
- Tecnico riparatore del settore elettrodomestici - Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello | ||
Addetto logistica / gestione magazzino no food | Addetto gestione magazzino no food: - Operaio |
specializzato provetto | ||||
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al IlI livello | ||
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli |
Tabella sostituita dal Verbale di accordo 24/3/2012
[l03] ALLEGATO l
[l04] AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE
TIPOLOGIA DI PROFILO
- ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE
- ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE
ATTIVITA’ FORMATIVA
Competenze a carattere professionalizzante
- Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale
- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
PIANO ORARIO CURRICOLARE
PROFILI PROFESSIONALI | Ore complessive di formazione professionalizzante |
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) | 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 2l0 ore) |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) | 2l0 |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) | l80 |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) | l60 |
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) | l20 |
PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi | Ore complessive di formazione professionalizzante |
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze | 340 |
(inquadramento finale al 2° livello) | (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 280 ore) |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) | 280 |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) | 200 |
(*) I profili professionali sono individuati nell'elenco con carattere sottolineato
[l05] TIPOLOGIA DI PROFILO - Addetto food e funzioni ausiliarie
QUALIFICHE | |
Addetto alla vendita - Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Xxxxxxxxx specializzato provetto Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare - Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche Commesso alla vendita al pubblico Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita Banconiere di spacci di carne | Addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita - Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Magazziniere anche con funzioni di vendita Cassiere Comune - Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Addetto al controllo delle vendite Preparatore di commissioni |
- Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale Aiuto Banconiere spacci di carne | |
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione |
[l06] Competenze a carattere professionalizzante - Elenco competenze chiave (*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere:
- il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- e saper utilizzare il glossario della professione
- i sistemi di tutela del consumatore
- e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno dei contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione aziendale
- Conoscere la merceologia alimentare
- Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
- Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti)
- Saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti
- Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme haccp
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla mansione
- Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale
- Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche
- Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali.
[l07] TIPOLOGIA DI PROFILO - Addetto no food e funzioni ausiliarie
QUALIFICHE
Addetto alla vendita - Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato Commesso specializzato provetto Commesso di libreria Commesso stimatore di gioielleria Sportellista nelle concessionarie di pubblicità - Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche Cassiere Comune Astatore Commesso alla vendita al pubblico Pompista specializzato | Addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita - Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico - Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Ottico diplomato Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente - Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche Magazziniere anche con funzioni di vendita Estetista, anche con funzioni di vendita - Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni |