TITOLO I
TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI
IN GENERE
Capitolo Primo
Mediazione in genere
Art. 1 – Provvigione (art. 1755 Codice Civile)
1. Quando nelle contrattazioni intervengono due o più mediatori il compenso viene diviso tra loro in parti eguali. L’obbligo di pagare la provvigione ad affare concluso non è solidale.
2. La provvigione non è dovuta nel caso in cui il mediatore, pur dichiarando di acquistare per conto di terzi, non abbia comunicato, nel termine dovuto, il nome del compratore (V. Appendice, tabella 2).
3. La provvigione per la mediazione relativa alle locazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell’allegata tabella 2 (V. Appendice, tabella 2) non comprende i compensi dovuti per attività di amministrazione.
TITOLO II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI
Nessun uso accertato.
TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Capitolo Primo
Compravendita
Art. 1 - Costruzioni edilizie
1. Nel pagamento dell’ammontare di un lavoro di costruzioni edilizie commesso ad imprese da parte di privati (con esclusione quindi dei lavori commessi da Enti pubblici), si usa ritenere a garanzia il 10% sulla totale somma dovuta, fino alla scadenza del termine di garanzia dall’avvenuto collaudo provvisorio o, in difetto, dalla consegna dei lavori stessi.
Art. 2 - Messa in opera di tetti
1. Nell’appalto avente per oggetto la messa in opera o il rifacimento di tetti con lose o altro materiale affine, è compresa la pulitura del tetto ad opera ultimata.
Art. 3 - Spese giornaliere
1. Nell’esecuzione dei contratti relativi alla costruzione di edifici ad economia, ove si sia convenuto di corrispondere all’imprenditore il dovuto per mano d’opera e materiali e una percentuale come beneficio, l’importo delle diarie giornaliere dell’assistente tecnico è a carico del committente, se l’assistente medesimo resta esclusivamente sul lavoro oggetto del contratto.
Capitolo Secondo
Locazione
Art. 1 - Modalità
1. Il pagamento del canone nelle locazioni di alloggi, di negozi e di camere ammobiliate è generalmente anticipato e viene corrisposto in rate mensili pagabili, a mani del locatore, nei primi otto giorni di ogni periodo mensile.
2. Durante il periodo di disdetta, l’inquilino usa permettere la visita dei locali da parte di coloro che intendono assumere in affitto i locali stessi, in un’ora diurna che verrà da lui indicata in tre giorni almeno la settimana.
3. Nelle affittanze di villeggiatura il locatario suole dare, all’atto della prenotazione, una caparra, generalmente di circa un terzo del canone complessivo pattuito, che ha carattere confirmatorio.
TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONI DI FONDI RUSTICI
Capitolo Primo
Compravendita di fondi rustici
Art. 1 – Misure locali
1. Generalmente nei contratti aventi per oggetto i terreni, le misure si intendono fatte sulla base della tesa, equivalente a mq 3,50 o sulla base della quartanata, equivalente a mq 350. Nel Comune di Donnas la quartanata è invece di mq 476 (136 tese) e nei Comuni di Xxxxxx e Xxxx di mq 609 (174 tese).
2. Nei maggiori centri, nei luoghi di villeggiatura ed in genere, per tutti i terreni fabbricabili, l’unità di misura per le contrattazioni è sempre il metro quadrato (V. Appendice, tabella 1).
Capitolo Secondo
Affitto di fondi rustici
Art. 1 – Contratto: forme e modalita’
1. Nei contratti di affittanza dei fondi rustici, quando sono fatti per iscritto, le spese di scrittura, ed eventualmente notarili e di registrazione, vengono concordate tra le parti.
Art. 2 - Obblighi dell’affittuario
1. Il pagamento del canone di affitto viene effettuato in due rate posticipate, la prima entro Natale dell’anno nel quale il terreno viene dato in affitto e il resto entro il mese di maggio dell’anno successivo o anche in un’unica rata posticipata, alla fine dell’anno cui l’affitto si riferisce.
2. L’affittuario ha l’obbligo di provvedere durante il corso dell’affitto, alle opere di piccola ordinaria manutenzione, quali l’imbiancatura e la disinfezione delle stalle e degli altri locali, lo spurgo delle fogne, dei pozzi, dei fossi, l’ingrassare abbondantemente, con concime di stalla, almeno un terzo dei prati in maniera da garantire la concimazione totale ogni tre anni.
3. Tutte le altre riparazioni sono a carico del proprietario.
Art. 3 - Cessazione del contratto. Disdetta e dilazioni di tolleranza
1. I rapporti tra l’affittuario uscente ed il nuovo affittuario nella locazione dei fondi rustici sono in generale regolati in modo che non sia interrotto il funzionamento dell’azienda.
2. Pertanto il nuovo affittuario ha facoltà di accesso nel fondo prima dell’inizio del suo affitto e quindi prima della scadenza della vecchia locazione per compiere sui terreni liberi i lavori preparatori per la nuova stagione.
3. L’affittuario uscente deve lasciare la stessa quantità di scorte che esistevano all’inizio del suo contratto e consegnare il fondo nelle stesse condizioni in cui fu trovato all’inizio della locazione.
4. E’ facoltà del proprietario indennizzare i miglioramenti fondiari che non siano stati autorizzati.
Art. 4 - Usi speciali per l’affitto di alpeggi
1. L’affitto di alpeggi di proprietà di privati viene fatto di norma con compenso a forfait ragguagliato ad un quantitativo di fontina, toma della valle di Gressoney o burro proporzionato al numero di capi di bestiame lattifero monticabile.
2. Il pagamento del canone dell’affitto viene effettuato in due rate che scadono di regola alla fine di ottobre dell’anno cui l’affitto si riferisce e al momento dell’ufficializzazione del prezzo della fontina per l’anno precedente.
3. E’ fatto obbligo all’affittuario di provvedere alle piccole riparazioni della baita, come pure di tenere in buone condizioni le condutture per l’abbeveraggio del bestiame.
4. Sono anche a carico dell’affittuario lo spietramento, l’estirpazione in genere di erbe nocive, la manutenzione dei canali e dei ruscelli per l’irrigazione e degli eventuali impianti irrigui e la concimazione annuale di almeno un terzo dei prati.
5. L’affitto ha una durata di sei anni fatte salve le possibilità di deroga previste dalla legge.
6. La disdetta da parte del proprietario deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L’affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria.
Capitolo Terzo
Conduzione a mezzadria
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quarto
Conduzione a colonia parziale o in compartecipazione
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quinto
Conduzione a colonia miglioritaria
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Sesto
Conduzione di enfiteusi
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Settimo
Altre forme di conduzione
A) CESSIONE DEL BESTIAME IN GUARDIA, IN PRESTITO O IN AFFITTO
Art. 1 - Disposizioni comuni
1. Chiunque prenda in guardia (consegnatario), in prestito (concessionario), in affitto (fittavolo) uno o più animali, ha l’obbligo di avere per essi cure e riguardi come se propri e di informare senza indugio i proprietari di ogni caso di malattia o di infortunio o di morte degli animali affidati.
2. Il consegnatario, il concessionario, il fittavolo, sono tenuti a pagare ai proprietari il valore degli animali che non siano stati restituiti alla scadenza del periodo di guardia, di prestito o di affitto, salvo che la mancata restituzione degli animali non sia loro imputabile.
Art. 2 - Cessione in guardia
1. Chiunque prenda in guardia (consegna) uno o più animali, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di essi, salvo che si tratti di compravendita o permuta ad esecuzione differita.
2. Il consegnatario non può esercitare atti di disposizione, salvo il caso di comprovata urgenza.
Art. 3 - Cessione in prestito
1. In caso di morte degli animali il concessionario è in obbligo di pagare al proprietario concedente il valore degli stessi; in caso di deperimento apprezzabile è in obbligo di pagare un equo indennizzo, salvo che egli dimostri che la morte o il deperimento, avvenuti prima della scadenza del prestito, siano dovuti a causa a lui non imputabile.
Art. 4 - Cessione in affitto
1. Chiunque prenda in affitto uno o più animali è tenuto a restituirli, nel termine convenuto, nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti e, in caso di perimento per sua colpa, a risarcire della perdita il proprietario e a corrispondere, in caso di deprezzamento, un equo indennizzo. In tali casi il fittavolo dovrà corrispondere anche il fitto per tutto il periodo convenuto.
2. Ove non sussiste colpa, il fittavolo è tenuto a pagare il fitto soltanto fino al giorno in cui ha avuto inizio la malattia o è avvenuta la morte o comunque è cessata la possibilità di utilizzazione dell’animale.
B) CONTRATTI DI “SVERNAMENTO” DEL BESTIAME
Art. 5 - Disposizioni comuni
1. I contratti di “svernamento” possono avere per oggetto bovini, ovini e caprini, produttivi od improduttivi.
2. Il periodo di durata di tali contratti è generalmente compreso tra il giorno di San Xxxxxxx (11 novembre) e il giorno di San Xxxxxxxx (15 giugno) e comunque non oltre l’inizio della monticazione.
Art. 6 - Bovine lattifere
1. Il consegnatario ha l’obbligo del mantenimento e, quale corrispettivo, ha diritto di fare propri il vitello partorito dalla bovina durante il periodo di svernamento e il latte prodotto dalla stessa. Le spese di monta sono a carico del consegnatario.
2. Al termine del contratto le bovine devono essere restituite in buone condizioni sanitarie e di nutrizione.
3. Le malattie che rendano improduttivo l’animale sono causa di risoluzione del contratto. E’ pure causa di risoluzione del contratto il mancato parto della bovina entro i 30 giorni successivi al termine dato.
4. La risoluzione comporta a carico del proprietario l’obbligo del rimborso delle spese di mantenimento oltre a quelle di cura.
Art. 7 - Bovine improduttive
1. Il proprietario delle bovine è tenuto a pagare, in via posticipata, il prezzo generalmente convenuto a mesi per ogni capo bovino.
2. Il pagamento si effettua di norma al domicilio del consegnatario.
3. Le spese di monta sono a carico del proprietario.
Art. 8 - Ovini
1. Il consegnatario di ovini ha diritto ad una sola tosatura (generalmente la tosatura si effettua ogni sei mesi, a settembre-ottobre e in aprile); ha diritto inoltre a far suoi tutti gli agnelli di primo parto, durante lo svernamento.
2. Il secondo taglio della lana e gli agnelli di secondo parto sono di spettanza del proprietario.
Art. 9 - Caprini
1. Al consegnatario dei caprini spettano i capretti nati durante lo svernamento.
C) AFFITTO DI BOVINE, DI OVINI E DI CAPRINI PER IL PERIODO DI ALPEGGIO
Art. 10 - Disposizioni comuni
1. L’alpeggio delle bovine, degli ovini e dei caprini ha inizio il giorno di San Xxxxxxxx, cioè il 15 giugno, salvo contraria pattuizione tra le parti e salvo eccezionali condizioni climatiche e ambientali che impongono inizio differente.
2. La demonticazione avviene tra il 22 e il 29 settembre, cioè fra le ricorrenze di San Xxxxxxxx e di San Xxxxxxx, salvo annate di eccezionale siccità o di gelo precoce.
3. Generalmente le bovine, gli ovini e i caprini sono presi e tenuti in affitto per un alpeggio della durata compresa tra i 90 ed i 120 giorni; i relativi contratti sono quasi sempre verbali.
4. Il trasporto dall’alpe di qualsiasi bestiame infortunato (tranne impedimento di indole sanitaria) è a carico del proprietario dell’animale, salvo che la colpa dell’infortunio sia imputabile al conduttore dell’alpe stessa.
Art. 11 - Affitto di bovine – Condizioni dell’affitto – Sistema di pesatura per la determinazione del prezzo di locazione
1. Il canone di affitto delle bovine lattifere viene stabilito a forfait o, in alcuni casi, in base alla “pesata” del latte. La “pesata” si fa generalmente a San Xxxxxx (29 giugno) e viene espressa in chilogrammi. La “pesata” generalmente è data dalla somma della quantità di latte ottenuto dalle due mungiture praticate in ogni bovina nell’intera giornata a tale scopo fissata, diminuita di un quantitativo determinato di latte espresso in chilogrammi – generalmente quattro – corrispondente al compenso giornaliero dovuto per il mantenimento della bovina.
2. La “pesata” ottenuta da ogni bovina deve essere comunicata dal conduttore dell’alpe ai proprietari delle bovine affittate non oltre il settimo giorno successivo alla “pesata”, al fine di permettere agli interessati il pronto controllo della “pesata” stessa.
3. Allorché la bovina, che ha dato una “pesata” retribuibile, rimane “asciutta” prima di San Grato (7 settembre), il locatario deve subito avvisarne il proprietario, il quale è tenuto al pagamento del compenso d’uso per il mantenimento dell’animale durante il periodo di “asciutta”, tranne che nei comuni di Chậtillon, Saint-Xxxxxxx, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Emarèse e Pontey.
4. Il pagamento dell’affitto delle bovine lattifere viene eseguito, generalmente, durante la stagione autunnale (mai oltre Natale) al domicilio dell’affittuario.
5. I vitelli nati durante il periodo dell’alpeggio appartengono al conduttore dell’alpe in cambio del mantenimento delle bovine che hanno partorito, salvo che si tratti di vitelli nati non oltre il 29 giugno, nel qual caso spettano al proprietario.
6. Nel prezzo di affitto delle bovine è generalmente compreso il mantenimento di un numero di vitelli variabile a giudizio degli interessati, a seconda della produttività delle bovine affittate.
7. Per le giovenche e per le manze invece il compenso per il mantenimento è generalmente stabilito a parte. Anche tale compenso viene corrisposto durante la stagione autunnale susseguente all’alpeggio e mai oltre Natale.
8. Il proprietario del bestiame affittato per l’alpeggio deve provvedere al suo accompagnamento fino all’alpe piede, e cioè al primo tramuto, alla data fissata per la monticazione. Allo stesso posto, salvo accordi speciali, dovrà trovarsi il giorno stabilito per la demonticazione, per il ritiro del proprio bestiame. In caso contrario provvederà il conduttore alla restituzione degli animali a spese del proprietario.
9. I proprietari delle bovine hanno facoltà di recarsi sull’alpe durante l’alpeggio, salvo divieti di natura sanitaria o profilattica, per constatare la “pesata”, il buon governo, lo stato di conservazione e di salute del bestiame affidato al conduttore del pascolo.
10. In tali circostanze, come pure quando i proprietari accompagnano le bovine sull’alpe e vi si trasferiscono per ritirarle, essi ricevono consuetudinariamente dal conduttore del pascolo il vitto e l’alloggio indispensabili, in relazione alle possibilità di vettovagliamento e di ricovero dell’alpe stessa.
11. L’affittante, salvi i divieti di natura sanitaria o profilattica, può soggiornare nell’alpe alcuni giorni, quando sia indispensabile la sua presenza per meglio assistere e curare, in base alle prescrizioni veterinarie, il bestiame infortunato.
12. Il conduttore dell’alpe non può tenere un numero di capi bovini superiore alla comprovata potenzialità dell’alpe stessa.
Art. 12 - Affitto di ovini – Condizioni dell’affitto
1. Il prezzo dell’affitto degli ovini è generalmente stabilito durante la stagione primaverile a forfait per ogni capo di qualsiasi età.
2. Il pagamento dell’affitto degli ovini si effettua durante la stagione autunnale (mai oltre Natale), al domicilio del conduttore del pascolo.
3. Gli agnelli nati durante il periodo dell’alpeggio appartengono al proprietario delle pecore che hanno agnellato; dopo sessanta giorni dalla loro nascita, qualora permangano sul pascolo, il proprietario degli agnelli è
tenuto a corrispondere un affitto nella misura indicata a quella convenuta per ogni ovino adulto.
Art. 13 - Affitto di caprini – Condizioni dell’affitto
1. Il prezzo dell’affitto delle capre lattifere è stabilito a forfait durante la stagione primaverile.
2. Il pagamento dell’affitto delle capre lattifere avviene al domicilio dell’affittante nel periodo autunnale (mai oltre Natale).
3. I capretti nati sul pascolo appartengono ai proprietari delle capre che hanno partorito.
4. L’affitto dei caprini non lattiferi è regolato come quello degli ovini.
Capitolo Ottavo
Altri Usi
Art. 1 - Diritti d’uso di pascolo e legnatico
1. Nella totalità dei boschi comunali, ad eccezione di quelli del Comune di Aosta, esistono diritti d’uso di pascolo e di legnatico.
2. La raccolta della ramaglia morta viene consentita gratuitamente purché non venga danneggiato il novellame.
Art. 2 - Acque irrigue
1. In tutti i Comuni della Regione esistono numerosi canali di irrigazione che derivano l’acqua da fiumi e torrenti demaniali oppure da sorgenti con prese costituite da chiuse o sbarramenti di sassi o zolle oppure da opere murarie.
2. A seconda della loro importanza, i canali stessi possono essere classificati in due gruppi comprendenti grandi e piccole derivazioni. Sono considerate grandi utenze quelle che, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 275/93, hanno per oggetto derivazioni che superano 1.000 litri al minuto secondo o anche meno per una superficie irrigabile superiore ai 500 ettari.
3. Sia per le grandi che per le piccole derivazioni le norme che disciplinano la manutenzione e il funzionamento del canale – nonché l’uso delle acque – sono stabilite dai regolamenti consorziali. Per le residuali derivazioni derivanti per lo più da fonti private, la manutenzione, il funzionamento e l’uso delle acque sono concordati tra gli utenti aventi diritto.
4. La distribuzione o riparto delle acque, per le antiche utenze, viene regolata dalle cosiddette “égances”, che fissano i turni e gli orari in base a cui l’acqua è goduta dai singoli utenti. La rotazione delle “égances” avviene generalmente ogni 7, 10, 12, 14, 15, 17 e 21 giorni e in particolare per l’irrigazione ad aspersione (irrigazione a pioggia) ogni 7 – 10 giorni.
5. Il periodo irriguo va generalmente dal 1° aprile al 30 settembre variando però secondo l’altitudine; l’utilizzazione dell’acqua non subisce interruzioni se non in casi di forza maggiore (danni o guasti ai canali).
6. La manutenzione ordinaria è effettuata generalmente dal principio di marzo a metà aprile.
7. Alla manutenzione e alla riparazione dei canali provvedono le amministrazioni consortili mediante prestazioni d’opera personale o giornate di “corvées” eseguite da parte degli utenti o pagate in proporzione alla quota d’acqua usufruita.
8. La sorveglianza del canale e del servizio di distribuzione è affidata solitamente ad un guardiano o custode nominato dagli utenti consortili oppure dal Comune.
Art. 3 - Passaggio di estranei con sci e slitte o simili su fondi privati
1. E’ consentito il passaggio da parte di non proprietari su fondi privati interamente coperti di neve, con sci, slitte e strascichi di legna, purché i fondi non siano cintati, a meno che la recinzione sia interamente sommersa dalla neve.
2. Lo strascico del legname è altresì consentito in ogni stagione lungo i canaloni sprovvisti di vegetazione arborea.
3. E’ vietato il passaggio in ogni stagione dell’anno con sci e slitte oppure con strascichi di legname in parchi, cortili e giardini oppure su fondi con coltivazioni in atto o con piante e arbusti particolarmente delicati.
Art. 4 - Scambio di mano d’opera agricola
1. Sussiste ancora in tutta la Regione lo scambio di mano d’opera che avviene tra i piccoli proprietari del sito in periodi diversi a seconda della necessità dei singoli.
TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo Primo
Prodotti della zootecnia Bestiame
Art. 1 - Forma e conclusione del contratto
1. I contratti riguardanti il bestiame si stipulano per lo più verbalmente, anche in assenza di testimoni e di mediatori.
2. E’ sempre ritenuta permuta (baratto) anziché vendita il cambio di animali con conguaglio in denaro non superiore alla metà del valore commerciale di essi.
3. La compravendita e la permuta si ritengono concluse quando alla discussione segue la convenzionale franca stretta di mano.
4. Quando il pagamento non avviene all’atto della conclusione del contratto è d’uso la consegna di una somma a titolo di caparra penitenziale (art. 1386 Codice Civile) salvo diversi accordi.
5. E’ consuetudine che le parti si riservino il diritto di recesso fino alla consegna del capo contrattato; in tal caso il recedente perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (doppia caparra).
Art. 2 - Pagamento
1. All’atto della consegna degli animali venduti o permutati il compratore o il permutante deve versare al venditore o all’altro permutante il prezzo pattuito (o il conguaglio) depurato dell’acconto o della caparra.
Art. 3 - Compravendita o permuta “alla riga”
1. Per compravendita “alla riga” si intende il contratto di compravendita di animali privi di qualsiasi garanzia, cioè con tutti i loro pregi o qualità, con tutti i loro difetti o vizi, fatto salvo, per quanto riguarda le malattie, quanto previsto dal d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Identico significato e valore di compravendita “alla riga” hanno le clausole “senza nessuna lamentela” e anche “sans reproches”.
3. E’ sempre obbligatoria da parte del venditore o del permutante la denuncia dei vizi di “dar di corna” dei bovini, degli ovini e dei caprini e di “mordere” e “tirar calci” per gli equini.
Art. 4 - Compravendita o permuta “a piacimento” (con riserva di gradimento – art. 1520 Codice Civile)
1. Nel caso di compravendita o permuta “a piacimento” (con riserva di gradimento – art. 1520 Codice Civile), in particolare nella compravendita o permuta di equini, il termine per la restituzione dell’animale è generalmente di una settimana, senza giustificazione ed anche senza compensi, salvo diverso accordo.
Art. 5 - Compravendita o permuta a consegna differita
1. Nel caso di compravendita o permuta a consegna differita ad un certo termine, il venditore o permutante ha l’obbligo, durante il periodo convenuto, di avere per gli animali contrattati le cure e i riguardi come se fossero ancora suoi e non può pretendere per il loro mantenimento alcun rimborso.
2. Ove gli animali stessi vengano a morte durante il periodo convenuto per fatto imputabile al venditore o al permutante o, comunque, per cause preesistenti al contratto, questo si intende risolto e deve essere restituito quanto ricevuto in conseguenza del medesimo, salvo i maggiori diritti dell’altro contraente al risarcimento dei danni.
Art. 6 - Periodo di garanzia
1. I periodi di garanzia per i vizi e i difetti elencati nel presente titolo si computano, in generale, dal giorno successivo alla consegna degli animali venduti, permutati o dati “a piacimento”, salvo diverse espresse disposizioni.
2. Qualsiasi atto di disposizione (ivi compresi salasso, ferratura, taglio della coda, etc.) esercitato dal compratore o dal permutante sugli animali durante il periodo di garanzia, lo priva automaticamente di ogni diritto a contestazioni, salvo comprovati casi d’urgenza ovvero di ignoranza dell’esistenza di vizi.
3. Se durante il periodo di garanzia, di carattere redibitorio, gli animali muoiono per malattia occulta, preesistente al contratto, i danni relativi sono totalmente a carico del venditore o permutante.
4. Della morte deve essere dato avviso il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo alla constatazione della morte stessa. Per il necessario controllo non dovrà essere asportata nessuna parte dell’animale e in special modo non dovranno essere tolti, dopo il dissanguamento e l’apertura della cavità addominale e toracica, gli organi interni nonché la pelle e la testa.
Art. 7 - Malattie comuni, vizi e difetti cause di redibitorieta’
1. Nessuna garanzia è invocabile nei riguardi delle lesioni comuni, dei vizi e dei difetti facilmente rilevabili al momento del contratto anche da profani.
2. Danno luogo alla risoluzione del contratto le seguenti affezioni riscontrabili entro i periodi di garanzia sottoindicati.
a) negli equini da allevamento, esclusi i puledri:
Garanzia di giorni 40
- L’asma e la bolsaggine determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica degli apparati respiratorio e circolatorio.
- L’idrocefalo cronico o capostorno.
- L’irido-coroidite recidivante od oftalmia periodica o male della luna.
- L’epilessia o mal caduco.
- Le zoppicature croniche intermittenti o doglia vecchia.
- Il cancro ulcerativo del fettone.
- Il distacco della muraglia (formica).
Garanzia di giorni 10
- L’amaurosi o gotta serena.
- L’ombrosità ottica o acustica.
- Il ticchio nelle svariate forme (di appoggio, dell’orso, al vento).
- La laringite cronica.
- Il corneggio.
- L’angina.
- L’ematuria (piscia-sangue).
- Il crampo e l’arpeggio.
- La pseudo-lussazione rotulea.
- La rustichezza e l’intolleranza del basto.
- Il mordere.
- Il tirar calci.
- Il non avanzare.
- Il rinculare.
- L’adenite equina.
- I vizi cardiaci.
- Il criptorchidismo.
- L’ernia inguinale ricorrente.
Garanzia di giorni 3
Le malattie a decorso acuto.
b) nelle vacche da allevamento:
Garanzia di giorni 40
- Il prolasso vagino-uterino.
- L’epilessia o mal caduco.
- L’idrocefalo o capostorno.
- Il cenuro cerebrale.
- Le lesioni croniche interne da corpi estranei.
- Le malattie croniche dell’apparato urinario.
- La ninfomania.
Garanzia di giorni 10
- Malattie croniche dell’apparato respiratorio.
- La tosse persistente dipendente da lesioni croniche dell’apparato respiratorio.
- L’enterite cronica accompagnata da diarrea persistente.
- La corizza cancrenosa.
- L’actinomicosi (tau).
- Il meteorismo cronico intermittente.
- L’endometrite catarrale.
- Il cozzar o dar di corna.
c) nei tori, nelle giovenche, nelle manze e nei vitelli da allevamento di età non inferiore a mesi sei:
Garanzia di giorni 40
- L’epilessia o mal caduco.
- L’idrocefalo cronico e capostorno.
- Il cenuro cerebrale.
- Le lesioni croniche interne da corpi estranei.
- Le malattie croniche dell’apparato urinario.
- La ninfomania (nelle giovenche e nelle manze).
Garanzia di giorni 10
- Malattie croniche dell’apparato respiratorio.
- La tosse persistente dipendente da lesioni croniche dell’apparato respiratorio.
- L’enterite cronica accompagnata da diarrea persistente.
- La corizza cancrenosa.
- L’actinomicosi (tau).
- Il meteorismo cronico intermittente.
- L’endometrite catarrale limitatamente alle giovenche e alle manze.
- Il cozzar o dar di corna (per i vitelli al di sotto dei sei mesi di età non si dà alcuna garanzia).
d) nei bovini da allevamento in genere senza limitazioni d’età fatta eccezione per i vitelli lattanti:
Garanzia di giorni 3
Le malattie comuni a decorso acuto.
e) nei suini:
Garanzia di giorni 8
Le malattie comuni a decorso acuto.
In caso di morte nel periodo di garanzia il danno viene diviso a metà tra le parti contraenti.
Art. 8 - Malattie comuni, vizi e difetti causa di risarcimento
1. Nessuna garanzia è invocabile nei riguardi delle lesioni comuni, dei vizi e dei difetti facilmente rilevabili al momento del contratto anche da profani.
2. Danno luogo ad una indennità o risarcimento le seguenti affezioni riscontrabili entro i periodi di garanzia sottoindicata.
a) nelle vacche da allevamento:
Garanzia di giorni 180
- La castrazione non effettuata.
Garanzia di giorni 10
- Il ritenere il latte durante la mungitura.
- Il popparsi o il poppare le altre bovine.
- Il calciare durante la mungitura o il non lasciarsi mungere.
- La lingua serpentina.
- Il mangiare i peli o le code.
- Il crampo e la lussazione rotulea.
- Forme croniche di mastite o lesioni all’apparato xxxxxxxx non rilevabili nella bovina in asciutta.
Per i vizi di popparsi o di ritenere il latte o di calciare durante la mungitura, se le bovine sono state comperate o barattate nel periodo di asciutta, la garanzia decorre dal giorno successivo al parto.
b) nei tori, nelle giovenche, nelle manze, nei vitelli da allevamento d’età non inferiore a sei mesi:
Garanzia di giorni 10
- La lingua serpentina.
- Il mangiare i peli o le code.
c) nei suini da ingrasso:
Garanzia dalla compera o dal baratto al giorno successivo alla macellazione
- La mancata o parziale castrazione.
- Il criptorchidismo unilaterale o bilaterale.
Il risarcimento in tali casi va calcolato in ragione della metà del valore che avrebbe il suino paragonato ad altro, del medesimo peso, interamente castrato.
d) nelle pecore e nelle capre:
Garanzia di giorni 20
- Il cozzare.
- La pleuro-polmonite cronica.
- La vertigine da cenuro cerebrale (capogiro).
- Il ritenere il latte.
- Il mal caduco.
Art. 9 - Garanzie del parto delle bovine
1. Se la giovenca o la vacca venduta o barattata con garanzia di gravidanza, risultasse non gravida (vuota), il compratore o permutante ha diritto ad un risarcimento generalmente equivalente alla quarta parte del valore della bovina in contestazione purché ne faccia denuncia al venditore o all’altro permutante entro i quaranta giorni successivi alla consegna.
2. Nel caso poi che la mancata gravidanza dipenda da ninfomania o endometrite catarrale, rimane salva l’azione di risoluzione del contratto, come pure l’obbligo di denuncia nei termini di garanzia di cui agli elenchi precedenti.
3. Se il parto ritarda di oltre trenta giorni, calcolati dal giorno successivo alla data termine fissata dal venditore o permutante, questi è obbligato a risarcire al compratore o permutante le spese di mantenimento, a partire dal giorno seguente al termine dato sino a quello in cui il parto si verifica. Le spese di mantenimento vengono di norma conteggiate sul valore di kg 15 di fieno per ogni giorno di ritardo.
4. Ad evitare la decadenza dai propri diritti il compratore o permutante deve avvisare, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, circa il ritardo del parto il venditore o l’altro permutante, e ciò non oltre il 29° giorno successivo al termine dato.
5. Non si dà garanzia di gravidanza sino a due mesi dopo il salto.
6. Non è d’uso garantire la data del parto della bovina permutata o venduta nella stagione primaverile, salvo specifici accordi.
Art. 10 - Denuncia delle malattie, dei vizi e dei difetti degli animali
1. Il compratore o permutante deve, a pena di decadenza, denunciare al venditore o all’altro permutante, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, le malattie, i vizi e i difetti degli animali contrattati.
2. In luogo della denuncia sopra indicata, l’interessato, sempre però nel periodo di garanzia, può fare diffida in presenza di due testimoni.
3. La denuncia delle malattie non contemplate dall’art. 1 del d.P.R. n. 320/54 e sucessive integrazioni e modificazioni deve essere fatta appena queste siano scoperte o semplicemente sospettate.
4. Tuttavia la denuncia non è necessaria se il venditore o permutante ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha comunque occultato (art. 1495 Codice Civile).
5. Il compratore o permutante è in obbligo di provvedere immediatamente, a mezzo di un veterinario, alla cura degli animali appena si manifestino i sintomi delle affezioni, perdendo, in caso contrario, ogni diritto alle azioni di garanzia in uso.
6. Trasmessa la denuncia dell’affezione, gli animali in contestazione rimangono presso il compratore o permutante sino alla scadenza del periodo di garanzia; essi non dovranno essere assoggettati ad alcun lavoro né essere posti in commercio.
7. Se il venditore o l’altro permutante non si presenta nella stalla del compratore o permutante per il ritiro degli animali entro l’ultimo giorno del periodo di garanzia le spese di mantenimento del bestiame sono a carico del venditore o permutante.
Art. 11 - Bestiame da macello
1. La vendita dei bovini, degli ovini e dei caprini si effettua quasi sempre a vista, a peso vivo o a peso morto.
2. Se i bovini sono stati venduti a peso morto, questo è dato dai cosiddetti quattro quarti, compreso il grasso della regione renale, gli arti tagliati all’altezza del ginocchio e del garetto (articolazioni carpo-metacarpica e tarso- metatarsica) previa asportazione della testa, delle mammelle e dei testicoli.
3. Il peso morto dei vitelli, di età inferiore a sei mesi, è dato dal peso del bovino intero esclusi il sangue, gli stomaci, gli intestini, la milza e gli arti tagliati all’altezza del ginocchio e del garetto.
4. Il peso morto degli ovini e dei caprini è calcolato come per i bovini adulti. Tuttavia per gli agnelli e i capretti, esso è valutato come per i vitelli di età inferiore a sei mesi.
5. La vendita dei suini avviene a peso vivo o a peso morto: quando avviene a peso morto, questo è dato dal suino intero, esclusi il sangue, il polmone, il cuore, lo stomaco, la milza, gli intestini e il fegato.
6. Nel caso di sequestro totale di animali macellati perché inadatti o pericolosi all’alimentazione, il danno ricade sul venditore o permutante, il quale può rivalersi (purché si trovi ancora nel periodo di garanzia) sul precedente venditore e così via.
7. Nel caso l’esito delle visite sanitarie ante e post mortem comporti un uso condizionato delle carni dell’animale macellato limitato all’ambito locale o previa bonifica, il compratore o permutante può chiedere entro il periodo di garanzia il risarcimento in base al deprezzamento degli animali, oppure invitare il venditore o l’altro permutante a riprenderseli, salvo impedimenti di natura sanitaria.
8. Nessuna azione è data al compratore per le affezioni che non alterino o non diminuiscano il valore alimentare o commerciale delle carni. Del pari non è data nessuna azione al compratore del bestiame venduto o permutato “alla riga”.
9. Gli animali da macello che siano affetti da malattie di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con
d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni, quando risultino incommerciabili, danno diritto al compratore o permutante, entro il periodo di garanzia, all’annullamento del contratto e al risarcimento dei danni.
10. Il pagamento degli animali destinati alla macellazione viene fatto alla consegna.
Capitolo Secondo
Prodotti dell’agricoltura
Art. 1 - Disposizioni comuni
1. La compravendita dei prodotti agrari avviene usualmente tra produttori e negozianti, ma anche al dettaglio. Le contrattazioni sono sempre verbali e, salvo qualche caso, senza l’intervento del mediatore.
2. La consegna della merce avviene generalmente subito, con pagamento immediato o, in caso contrario, col versamento di una caparra. Salvo diversi accordi la caparra ha carattere penitenziale.
3. Per i prodotti per i quali si versa la caparra, all’atto del contratto, viene generalmente fissato un termine per il ritiro della merce che, salvo diversi accordi, ha carattere essenziale.
4. I prodotti agrari vengono generalmente venduti al domicilio del produttore.
a) FRUMENTO
Non sono stati accertati usi.
b) GRANOTURCO
Non sono stati accertati usi.
c) RISO
Non sono stati accertati usi.
d) CEREALI MINORI (segala, orzo, avena …)
Non sono stati accertati usi
e) ORTAGGI (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.) La vendita degli ortaggi si fa a peso.
I cesti e l’imballaggio sono forniti dal compratore. Per la vendita di prodotti a pezzo o a xxxxx x. xxx. 00.
f) UVA E MOSTO
Le contrattazioni di uva non sono considerevoli, conferendo generalmente il produttore la propria uva alle cooperative; esse si fanno a chilo.
g) OLIVE
Non sono stati accertati usi.
h) AGRUMI
Non sono stati accertati usi.
i) FRUTTA FRESCA (ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, albicocche etc.)
Le contrattazioni della frutta avvengono sul mercato od alla produzione
Sul mercato vengono generalmente portate piccole partite che sono vendute direttamente dal produttore, mentre per le grandi partite la contrattazione e il ritiro della merce avvengono sul luogo di produzione.
Le contrattazioni sono sempre verbali.
La frutta viene venduta a peso, il pagamento è generalmente immediato.
I cesti e l’imballaggio sono forniti dal compratore. Per la vendita di prodotti a pezzo o a xxxxx x. xxx. 00.
l) FRUTTA SECCA (noci, nocciole, mandorle, castagne, etc.)
Non sono stati accertati usi.
m) ERBE, SEMENTI E XXXXXXX
Il fieno si commercia in due qualità: di primo sfalcio detto “fen” e di secondo taglio detto “recors” e deve essere mercantile.
Le contrattazioni avvengono generalmente a peso.
n) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI Non sono stati accertati usi.
p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO Non sono stati accertati usi.
q) DROGHE E SPEZIE Non sono stati accertati usi.
r) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI Non sono stati accertati usi.
Capitolo Terzo
Prodotti della silvicoltura
Art. 1 - Piante d’alto fusto e legna da ardere
1. Le piante si vendono a lotti quando sono in piedi, senza garanzia di peso e di volume; si vendono a peso o a volume quando sono già abbattute.
2. Per consuetudine, il compratore di piante in piedi deve provvedere all’abbattimento a vegetazione sospesa ad eccezione delle piante resinose.
3. Il tronco per la legna da ardere si vende spaccato in varie misure a seconda degli accordi.
4. La legna da ardere è venduta a peso.
5. Non sono stati accertati usi per la compravendita di carbone vegetale, sughero, etc..
Capitolo Quarto
Prodotti della caccia e della pesca
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quinto
Prodotti delle industrie estrattive
Art. 1 - Pietre lavorate
1. La cubatura delle pietre lavorate in genere si calcola sulla base del volume del minimo parallelepipedo rettangolo circoscritto.
2. La regola del minimo parallelepipedo circoscritto si applica indistintamente a tutti i pezzi, quali che siano le loro forme e dimensioni, come pure alle colonne, e qualora, come di solito, la colonna si componga di tre pezzi distinti, base, fusto e capitello, si dovranno considerare e valutare i volumi di tre distinti parallelepipedi, a meno che il capitello jonico o corinzio o composito, di notevole ornamentazione, sia stato pattuito a corpo, cioè a prezzo fatto.
3. La misurazione della superficie dei lastroni di pietra per la copertura dei tetti avviene facendo combaciare il perimetro dei lastroni sopra una superficie piana.
Art. 2 - Marmi
1. Per la coltivazione delle cave, per la lizzatura e il commercio dei blocchi si applicano, in linea di massima, le consuetudini vigenti nelle province di Massa e Carrara.
2. Non sono stati accertati usi per la compravendita di minerali metalliferi.
Capitolo Sesto
Prodotti delle industrie alimentari
a) RISO BRILLATO
Non sono stati accertati usi.
b) FARINA, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
Non sono stati accertati usi.
c) PASTA
Non sono stati accertati usi.
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
Per la vendita di prodotti a pezzo o a xxxxx x. xxx. 00.
e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI Non sono stati accertati usi.
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
Nella Regione vengono preparati i seguenti prodotti a base di carne: Valle d’Aosta Jambon de Bosses, Valle d’Aosta Lard d’Arnad. Tali denominazioni sono riservate ai prodotti di origine aventi i requisiti fissati dal relativo disciplinare e muniti dei marchi prescritti.
Esistono poi altri prodotti riconosciuti come tradizionali e inseriti nell’elenco nazionale riconosciuto con decreto ministeriale 5 giugno 2009: boudin, saoucesse, teteun, motsetta, tseur achètaye, prosciutto alla brace di Saint- Oyen.
g) PESCI PREPARATI Non sono stati accertati usi.
h) PRODOTTI SURGELATI Non sono stati accertati usi.
i) CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta) Non sono stati accertati usi.
m) BURRO
Si distinguono quattro qualità di burro: beuro (burro di affioramento), beuro colò, beuro de brossa e burro centrifugato di siero.
Le contrattazioni sono sempre verbali; il pagamento di detti prodotti è immediato, alla consegna della merce.
n) FORMAGGI
Nella Regione vengono prodotti i seguenti tipi di formaggio: Fontina, Valle d’Aosta Fromadzo e altre tipologie quali, ad esempio, formaggio grasso, formaggio semigrasso e formaggio magro.
Le denominazioni Fontina e Valle d’Aosta Fromadzo sono riservate ai prodotti di origine aventi i requisiti fissati dal relativo disciplinare e muniti dei marchi prescritti. Esistono poi dei prodotti lattiero-caseari riconosciuti come tradizionali e inseriti nell’elenco nazionale riconosciuto con decreto ministeriale 5 giugno 2009: brossa, formaggio di capra a pasta molle, formaggio di pecora o capra a pasta pressata, formaggio misto, reblec, reblec de crama, salignoùn, séras, toma di Gressoney.
p) OLIO DI OLIVA
Non sono stati accertati usi.
q) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non sono stati accertati usi.
r) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non sono stati accertati usi.
s) VINI E VERMOUTH
Il vino viene venduto consuetudinariamente su campione (detto assaggio) e non a gradi.
t) ALCOOL E LIQUORI Non sono stati accertati usi.
u) BIRRA
Non sono stati accertati usi.
v) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO Non sono stati accertati usi.
z) MIELE
Si distinguono tre qualità di miele: miele di castagno (mi de tsatagni), miele di rododendro (mi de framiello), miele millefiori di montagna (mi de fleurs de montagne).
Capitolo Settimo
Prodotti dell’industria del tabacco
In Valle d’Aosta non vi sono industrie del tabacco.
Capitolo Ottavo
Prodotti dell’industria delle pelli
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Nono
Prodotti delle industrie tessili
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Decimo
Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Undicesimo
Prodotti delle industrie del legno
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Dodicesimo
Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Tredicesimo
Prodotti delle industrie metallurgiche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quattordicesimo
Prodotti delle industrie meccaniche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quindicesimo
Prodotti delle industrie della trasformazione dei
minerali non metalliferi
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Sedicesimo
Prodotti delle industrie chimiche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Diciassettesimo
Prodotti delle industrie della gomma elastica
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Diciottesimo
Prodotti di industrie varie
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Diciannovesimo
Vendita di prodotti a pezzo o a collo (al dettaglio) (1)
I seguenti prodotti sono consuetudinariamente venduti nel modo a fianco di ciascuno indicato:
prodotti ortofrutticoli:
carciofi a pezzo
erbe aromatiche a mazzetti
fragole, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina a vaschette o
a peso
prodotti di pasticceria:
pizzette a pezzo
focaccine a pezzo
tartine a pezzo
brioches a pezzo
croissants a pezzo
krapfen (bomboloni) a pezzo
altri prodotti alimentari:
uova a numero
(1) Art. 10 d.m. 21 dicembre 1984 – Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171 e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci.
TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI
BORSE VALORI
Capitolo Primo
Usi bancari (Gli usi che seguono risultano dalle prassi degli Istituti bancari)
Art. 1 – Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 del Codice Civile)
1. Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 del Codice Civile, alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale.
Art. 2 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 del Codice Civile)
1. Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 del Codice Civile.
2. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di Credito, i documenti devono essere presentati all’Istituto od Azienda di Credito incaricati, durante l’orario di apertura degli sportelli.
Art. 3 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di Credito, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 del Codice Civile)
1. Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di Credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.
Art. 4 – Obblighi degli Istituti ed Aziende di Credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838, comma 2°, del Codice Civile)
1. Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di Credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene custodito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell’Istituto od Azienda di Credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, gli interessi, i premi o i rimborsi dei titoli estratti.
2. L’Istituto od Azienda di Credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.
Art. 5 – Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore
1. Gli Istituti e le Aziende di Credito hanno facoltà di subdepositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata.
2. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di Credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.
Art. 6 – Termine per l’esercizio del diritto di opzione
1. Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di Credito è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in Borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in
mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
Art. 7 – Recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato nei confronti dei soggetti non consumatori
1. Le Banche sono solite inserire nei contratti stipulati con soggetti che non rivestono la qualità di consumatori la clausola in base alla quale il termine di preavviso per il recesso può essere anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito.
Art. 8 – Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie a medio e lungo termine
1. Nelle operazioni a medio e lungo termine nel calcolo degli interessi di frazione d’anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie a medio e lungo termine, gli Istituti ed Aziende di Credito computano i giorni secondo l’anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell’anno commerciale.
Art. 9 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria
1. Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di Credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l’estinzione dell’effetto in scadenza.
Art. 10 – Fondi (o somme) a disposizione: significato bancario
1. Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.
Art. 11 – Accredito in conto “salvo buon fine”
1. L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l’Istituto od Azienda di Credito ne abbia effettuato l’incasso.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. E’ tuttavia in facoltà dell’Istituto od Azienda di Credito di rendere disponibile l’importo anche prima di averne effettuato l’incasso. In caso di mancato incasso, all’Istituto od Azienda di Credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all’art. 1829 del Codice Civile.
4. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.
Art. 12 – Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti od Aziende di Credito (art. 1856 del Codice Civile)
1. Gli incarichi che gli Istituti o le Aziende di Credito operanti in Italia ricevono dall’estero sono regolati dalla legge italiana.
Art. 13 – Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 del Codice Civile)
1. Se il valore dei beni a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti od Aziende di Credito, anche ai fini dell’art. 1850 Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l’Istituto od Azienda di Credito ha il diritto di far vendere, senz’altro avviso, il pegno.
Capitolo Secondo
Usi delle Assicurazioni
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Terzo
Usi delle Borse valori
Non sono stati accertati usi.
TITOLO VII
ALTRI USI
Capitolo Primo
Prestazioni varie d’opere e servizi
USI ALBERGHIERI
Art. 1 – Conclusione del contratto
1. Il contratto tra albergatore e cliente è concluso nel momento in cui il cliente, dopo l’accettazione della sua richiesta da parte dell’albergatore, conferma la prenotazione, per iscritto o per le vie brevi (fax, e-mail e consimili).
2. E’ d’uso per l’albergatore chiedere una caparra confirmatoria fino ad un massimo del 30% del prezzo dei servizi riservati.
3. Nel caso di prenotazione garantita mediante l’utilizzo di carte di credito, è consuetudine che il cliente titolare possa prenotare presso l’albergo convenzionato fornendo gli estremi della propria carta di credito.
4. Regolano i rapporti di garanzia tra albergo convenzionato, cliente titolare ed emittente della carta di credito le disposizioni contenute nella specifica convenzione sottoscritta dall’albergatore con le società specializzate nella gestione delle carte di credito internazionali.
5. Senza le garanzie d’uso, gli assegni, i buoni di agenzia di viaggio, le carte di credito possono non essere accettate, a discrezione dell’albergatore.
Art. 2 – Durata e condizioni contrattuali
1. Quando non sia espressamente pattuita una durata maggiore, debitamente documentata, il contratto si intende concluso per una sola giornata.
2. Il cliente che intende rinnovare il contratto deve comunicarlo per tempo e fatta salva, in ogni ipotesi, la disponibilità dell’albergatore.
3. Il cliente può, generalmente, prendere possesso della camera dopo le ore 14.00, salva diversa e preventiva pattuizione con l’albergatore.
4. La camera prenotata verbalmente o per le vie brevi (telefono, fax, e-mail) è, salvo diversa e preventiva pattuizione con l’albergatore, tenuta a disposizione del cliente sino alle ore 18.00 del giorno previsto di arrivo. La camera impegnata con versamento di caparra o altra garanzia d’uso si considera prenotata sino alle ore 10.00 del giorno successivo a quello indicato di arrivo. La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il periodo pattuito.
5. Il cliente è tenuto a lasciare libera la camera entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Il mancato rispetto del termine dà diritto all’albergatore di richiedere il pagamento del prezzo della stanza per un ulteriore giorno. Rimane fermo il diritto del cliente di lasciare i bagagli in deposito gratuito, nei locali messi a disposizione dall’albergatore, per un massimo di mezza giornata e comunque non oltre le ore 22.00.
6. Nel caso in cui l’albergatore, non costretto da cause di forza maggiore, si trovi nell’impossibilità di rispettare il contratto intervenuto, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari o superiore livello di classificazione, assumendo a proprio carico l’eventuale differenza di prezzo. Nel caso in cui l’albergatore non trovi per il cliente sistemazione alternativa, il cliente ha diritto al rimborso del doppio della caparra confirmatoria, salvo l’eventuale risarcimento del maggiore danno.
7. Nel caso in cui il cliente non accetti la sistemazione alternativa, proposta nei termini di cui al precedente paragrafo, l’albergatore rimborsa la caparra confirmatoria.
8. Il cliente è tenuto a occupare le camere rispondenti ai requisiti stabiliti nel contratto e che gli sono state riservate per il numero di persone e per il periodo convenuti.
9. Quando il cliente prima della data di arrrivo convenuta risolve il contratto, l’albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento pari alla tariffa relativa al pernottamento per i giorni non utilizzati, dimostrando il danno patito, oppure, nel caso abbia ricevuto caparra confirmatoria, può trattenere l’intero ammontare della stessa.
10. Se il cliente, entro il giorno indicato di arrivo, non prende possesso delle camere prenotate, l’albergatore ha il diritto di addebitargli un importo pari al mancato pernottamento.
11. Se il cliente parte prima della data convenuta, in assenza di giusta causa, l’albergatore può addebitargli un
importo pari alla tariffa relativa al pernottamento per i giorni non utilizzati, dimostrando il danno patito, salva la deduzione spettante per il riutilizzo parziale o totale della camera abbandonata.
12. In presenza di giusta causa debitamente documentata l’albergatore limita la richiesta di risarcimento a un massimo di tre pernottamenti.
13. L’albergatore può richiedere il pagamento anticipato del servizio al cliente quando questo è sprovvisto di bagaglio o quando la prenotazione non è stata garantita con carta di credito.
Art. 3 – Diritti e obblighi del cliente
1. L’utilizzazione dei servizi dell’albergo comporta l’obbligo della corresponsione dei relativi prezzi, secondo il tariffario esposto nella zona di ricevimento dell’albergo.
2. Eventuali sconti o agevolazioni cui il cliente ritenga avere diritto devono essere immediatamente dichiarati e non sono tra loro cumulabili.
3. Nel caso di cliente inviato da agenzia di viaggio, vengono praticati unicamente gli sconti e le agevolazioni concordati preventivamente con l’agenzia. Il cliente quindi non ha diritto a rimborsi o riduzioni per attività promozionali o di sconto praticati dall’albergatore.
4. E’ vietato prepararsi pasti in camera, utilizzare macchinari e attrezzature per lavare, stirare, riscaldare etc. e ogni altro utilizzo arbitrario di forza motrice dell’albergo. Dal divieto sono esclusi rasoi elettrici, asciugacapelli, ricarica batteria di cellulari e personal computer a norma CE e, se del caso, dotati di apposito trasformatore.
5. Il cliente, al momento della prenotazione, è tenuto a informare l’albergatore della necessità di approntare culla e/o seggiolone per neonati e bambini inferiori ai tre anni di età. In caso contrario, l’albergatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile degli eventuali disservizi derivanti dalla mancata comunicazione.
6. Il cliente, al momento della prenotazione, è tenuto a informare l’albergatore della presenza di animali. Gli animali possono essere ammessi nell’albergo soltanto se domestici, dietro esplicita autorizzazione dell’albergatore ed eventuale pagamento di un’indennità, preventivamente comunicata e accettata dal cliente. Gli animali ammessi in albergo non
possono comunque sostare nei locali di uso comune, laddove non espressamente previsto, o essere introdotti nei locali deputati al servizio colazione e ristorante, facendo eccezione i cani accompagnatori di non vedenti. Il cliente è tenuto a custodire l’animale nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni alla struttura alberghiera o a terzi. Fuori dalla camera i cani devono essere provvisti di museruola. Si ritiene responsabile il cliente per i danni provocati dal suo animale a persone o cose.
7. Per le attrezzature che potrebbero arrecare danni all’albergo o a terzi, il cliente è tenuto a darne avviso e ad avvalersi degli spazi o dei mezzi messi a disposizione dall’albergatore.
8. E’ vietato al cliente introdurre per il consumo nell’albergo alimenti e bevande.
Art. 4 – Pensione
1. Con il termine “pensione completa” si intendono l’alloggio e la somministrazione della prima colazione, del pranzo e della cena; per “mezza pensione” si intendono, invece, l’alloggio e la somministrazione della prima colazione e di un pasto (solitamente la cena).
2. Sono generalmente escluse, dal prezzo pattuito per i pasti, le bevande e gli extra in genere.
3. I pasti devono essere consumati nei locali e nell’orario indicati dall’albergatore; i pasti in camera, laddove previsti, possono comportare un supplemento.
4. I pasti non consumati, qualsiasi ne sia stata la ragione, non danno luogo a riduzione in favore del cliente, salvo accordo preventivo di trattamento di “mezza pensione”.
5. Il cliente che desidera usufruire del trattamento di pensione completa o di mezza pensione è tenuto a concordarlo con l’albergatore all’atto della prenotazione o, quanto meno, al momento dell’arrivo.
Art. 5 – Letti aggiuntivi
1. Il prezzo della camera singola alla quale, su espressa richiesta del cliente e in relazione a una sua esigenza, venga aggiunto un letto supplementare, non supera il prezzo della camera a due letti. Se il letto aggiunto è posto
in camera a due letti, si può applicare una maggiorazione percentuale solo se preventivamente dichiarata.
2. Il cliente che, in relazione alla mancata disponibilità di camere singole, occupa da solo una camera a due letti, è tenuto al pagamento della tariffa riservata alla camera singola.
3. Al cliente che volontariamente decide di occupare da solo una camera a due letti è d’uso applicare una maggiorazione comunque complessivamente non superiore al prezzo della camera doppia.
Art. 6 – Oggetti rinvenuti
1. Gli oggetti rinvenuti in albergo vengono consegnati alla direzione che li tiene a disposizione per dodici mesi.
Art. 7 – Tutela della qualità
1. A tutela della qualità dei servizi erogati ai clienti, è consuetudine non applicare sconti e convenzioni che riducano di oltre il 50% il prezzo massimo dichiarato.
LAVANDERIE - TINTORIE
Art. 8 – Lavatura e pulitura a secco e a umido (tintura di abiti e indumenti)
1. E’ consuetudine che i contratti relativi alla pulitura e lavatura a secco e ad umido, alla tintura di abiti e indumenti nonché alla lavatura di biancheria, siano disciplinati dalle norme elaborate dalla Associazione della categoria in quanto esposte nei locali adibiti a tali servizi.
Capitolo Secondo
Xxx Xxxxxxxxx
Non esistono in Valle d’Aosta acque navigabili.
Capitolo Terzo
Usi nei trasporti terrestri
Art. 1 – Trasporto merci con pagamento contrassegno
1. E’ stato accertato che gli autotrasportatori di merci in conto terzi, nei trasporti di merci con pagamento contrassegno, usano differire di una settimana il versamento al mittente del corrispettivo incassato a mezzo assegno bancario.
Capitolo Quarto
Usi nei trasporti aerei
Non sono stati accertati usi.
Capitolo Quinto
Usi nella cinematografia
Non sono stati accertati usi.