FAC-SIMILE DISCIPLINARE
“NUOVA BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA”
CIG: …………
FAC-SIMILE DISCIPLINARE
Per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria Riguardante le prestazioni di
Progettazione e Ufficio di Direzione Lavori
INDICE
CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 2
ART. 1.1 -RICHIAMO ALLE PREMESSE 2
ART. 1.2 -DISPOSIZIONI GENERALI 2
ART. 1.4 -OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 4
ART. 1.5 -DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 4
ART. 1.6 -DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE 4
1.6.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 5
1.6.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 6
1.6.3 IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 7
1.6.5 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI 7
1.6.6 ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO AI VV.F. 7
1.6.8 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 11
1.6.9 DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE 15
1.6.10 ASSISTENTE CON FUNZIONI DI ISPETTORE DI CANTIERE 16
1.6.11 CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI 16
ART. 1.7 -CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. 18
ART. 1.8 -CONDIZIONI GENERALI DEL DISCIPLINARE 19
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 20
ART. 2.1 -DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE 20
ART. 2.2 -FALLIMENTO, MORTE O GRAVE IMPEDIMENTO DEL PROGETTISTA
.................................................................................................................................... 20
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 21
ART. 3.1 -CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 21
ART. 3.2 -TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 21
ART. 3.3 -PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 23
ART. 3.4 -ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE 24
ART. 3.5 -PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA 24
ART. 3.7 -CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 26
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 27
ART. 4.3 -CONTO FINALE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI DELL’INCARICO AFFIDATO 29
ART. 4.4 -CESSIONE DEL DISCIPLINARE E CESSIONE DEI CREDITI 30
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE PRESTAZIONI . 31 ART. 5.1 -RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PROGETTISTA 31
ART. 6.1 -POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE 33
ART. 6.2 -GARANZIA DEFINITIVA 33
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 35
ART. 7.1 -VARIANTI IN CORSO D’OPERA 35
ART. 7.2 -PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA 35
CAPITOLO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 36
ART. 8.2 -RESPONSABILITÀ IN MATERIA DEL SUBAPPALTO 36
ART. 8.3 -PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 36
ART. 9.2 -RISOLUZIONE DEL DISCIPLINARE 37
ART. 9.3 -ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 9.4 -SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE 38
L'anno il giorno _ del mese di , presso la sede Comunale di Via
, con la presente scrittura privata, avente forza di legge a norma dell'art. 1372 Codice Civile,
TRA
il COMUNE DI MILANO - Direzione - Area 01199250158) rappresentato dal Direttore dell’Area – Arch/ Ing.
E
(c.f. e Partita I.V.A.
l’Ing./Arch. / Studio / Società (P.I.V.A. ) con studio in Via – [CAP] [Città –
Provincia] - Tel. - Posta Elettronica: _ - PEC:
si stipula e conviene quanto segue: PREMESSO CHE:
1. Con determinazione n. , il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana ha preso atto dei lavori della commissione giudicatrice, che proclamava vincitore il progetto avente CODICE , a cui in seduta pubblica si sono abbinati i nomi dei vincitori:
……...;
……...;
……....
2. Con deliberazione di giunta n. del è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. L’Art. 21 del Bando di Concorso stabilisce che possano essere affidati con procedura negoziata senza bando, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, nonché l’Ufficio di Direzione Lavori, per un corrispettivo complessivo massimo pari a €………. (al netto di XXX e ogni altro onere di legge) come da descrizione analitica dell’allegato "6.1 Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" dell’art. 8 "Documenti del Concorso", purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 comma 2 del D.lgs 50/2016.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad eseguire con esito favorevole gli accertamenti previsti dalla normativa sui soggetti di seguito indicati:
a. Progettista opere , capo progetto, coordinatore delle prestazioni specialistiche e Direttore Lavori: Ing. / Arch. iscritto all’albo dell’ordine
di n. ;
b. Progettista e Direttore Operativo opere : Ing. / Arch. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
c. Progettista opere e Direttore Operativo : Ing. / Arch. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
d. Progettista opere e Direttore Operativo : Ing. / Arch. iscritto
all’albo dell’ordine di n. ;
e. Coordinatore per la progettazione: Ing. / Arch. / Geom. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
f. Professionista Antincendio: Ing. / Arch. / Geom. / P.I. con codice abilitazione n. ;
g. Coordinatore per l’esecuzione: Ing. / Arch. / Geom. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
h. Direttore Operativo opere : Ing. / Arch. / Geom. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
i. Direttore Operativo opere : Ing. / Arch. / Geom. iscritto all’albo dell’ordine di n. ;
j. Ispettore di Cantiere: Ing. / Arch. / Geom. iscritto all’albo dell’ordine
di n. .
CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 1.1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le “Premesse” sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare in quanto ne costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il disciplinare medesimo.
ART. 1.2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia alle disposizioni di Xxxxx e di Regolamento vigenti in materia1.
1 Si riporta, a titolo non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:
a) D.M. Giustizia 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 27/07/2016.”
b) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
c) D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
d) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
e) D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in vigore;
f) Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Milano modificato ed integrato dal Consiglio Comunale, da ultimo, con la deliberazione 23/05/2005 n. 27;
g) Legge n. 248 del 04/08/2006 di conversione del D.L. n. 223 del 04/07/2006; D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con legge n. 27 del 24/03/2012; D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito con legge n. 134 del 07/08/2012.
h) D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”;
i) Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
ART. 1.3 - DEFINIZIONI
▪ Amministrazione | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
▪ Progettista | Il Soggetto firmatario del presente documento; |
▪ Disciplinare | il presente documento; |
▪ Documento di Condivisione dell’Opera | documento di cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento; |
▪ Progetto | “Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”; |
▪ Computo finale delle opere progettate | Il computo corrisponde all’importo delle opere, per il solo CSP comprensivo dei costi della sicurezza, risultante dal Computo metrico estimativo del Progetto; |
▪ Computo finale delle opere realizzate | Il computo corrisponde all’importo delle opere risultante dal Certificato di collaudo/regolare esecuzione, comprensivo di riserve relative alle opere riconosciute all’impresa, al lordo del ribasso d’asta e, per i soli CSE ed Ispettore di Cantiere, comprensivo dei costi per la sicurezza; |
▪ Codice dei contratti | il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; |
▪ Regolamento | il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti ancora in vigore; |
▪ Linee Guida ANAC | Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara; |
▪ CSP | coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera - coordinatore per la progettazione; |
▪ PSC | Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n 81/2008; |
▪ CSE | Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; |
▪ CPS | Comitato per la Sicurezza del cantiere; |
▪ DLV: | Direttore dei Lavori; |
▪ DTA: | Direttore Tecnico dell’Appaltatore |
▪ GID: | Giudizio di idoneità POS; |
▪ ODS | Ordine di servizio e Segnalazione al RUP; |
▪ POS: | Piano Operativo di Sicurezza; |
▪ RCO: | Riunione di Coordinamento; |
▪ RDC: | Responsabile di cantiere dell'impresa esecutrice; |
▪ RUP | Responsabile Unico del Procedimento; |
▪ RPC: | Rapporto periodico del CSE al RUP; |
▪ VSP: | Verbale di Sopralluogo. |
ART. 1.4 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il Disciplinare ha per oggetto l’affidamento delle sotto indicate prestazioni:
1.1. Progettazione Definitiva ed Esecutiva ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 3 e dell’art. 216 comma 4 del Codice dei contratti;
1.2. Coordinamento per la sicurezza per la progettazione, ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
1.3. rilievo planoaltimetrico dell’area.
1.4. In particolare fanno parte integrante del Disciplinare tutte le prestazioni richieste per la progettazione, comprese:
1.4.1. documentazione tecnica oggetto dell’istanza di valutazione del progetto ai VV.F. ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e del D.M. Interno del 07/08/2012;
1.4.2. documentazione tecnica oggetto dell’istanza di valutazione del progetto a R.F.I./enti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni;
1.4.3.
1.5. Direzione Lavori;
1.6. Coordinamento per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori;
1.7. Direzione Operativa Opere ;
1.8. Direzione Operativa Opere ;
1.9. Direzione Operativa ;
1.10. Ispezione di Cantiere;
1.11. Controllo di Prevenzione Incendi finalizzata alla richiesta del CPI/SCIA.
2. Sono comprese tutte le attività tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare.
3. L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte del Progettista. In particolare i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti dovranno rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e dovranno scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
ART. 1.5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO
Per la descrizione dell’oggetto dell’intervento si veda il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. del e conosciuto dalle Parti.
ART. 1.6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE
A. FASE PROGETTUALE
Il progetto definitivo e quello esecutivo devono essere redatti in BIM. Indipendentemente dal software prescelto dall’Aggiudicatario, il modello informativo dovrà essere esportabile senza perdita di informazioni verso lo standard IFC e da questo a REVIT, per consentire i necessari controlli al Responsabile del Procedimento in sede di approvazione del progetto esecutivo e all’ufficio di Direzione dei Lavori in sede di gestione del cantiere;
L'output del modello BIM deve obbligatoriamente adempiere al DPR 207/2010. A titolo di esempio:
1) deve poter riprodurre automaticamente gli elaborati grafici, i computi metrici, gli abachi, etc. prescritti dal DPR 207/2010. Sono evidentemente esclusi gli "schemi funzionali", quali quelli che rappresentano la distribuzione elettrica o termica in termini di blocchi concettuali.
2) in termini di "CLASH DETECTION" deve consentire tutto quanto il DPR 207/2010 prescrive in termini di verificazione e validazione del progetto. A titolo di esempio, deve consentire l'esame delle interferenze fra le diverse discipline (strutture, architettonico, meccanico, etc.) e deve consentire l'esame di congruità dimensionale fra disegni e quantità di computo metrico.
In aggiunta a quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di dare all’operatore le proprie "linee guida" (BIM GUIDES) e le proprie "specifiche informative" (EMPLOYER'S INFORMATION REQUIREMENTS) per la definizione in maniera puntuale dei lod, degli aspetti specifici di sostenibilità, facility management, etc.
Prima dell’inizio della progettazione l’aggiudicatario è tenuto a presentare il proprio BIM PROJECT EXECUTION PLAN in conformità a quanto sopra.
1.6.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica e/o altro atto equivalente; inoltre, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche di costo. Il progettista, ai fini di una maggiore completezza del progetto, previa redazione anche di appositi elaborati/documenti/modulistica e presentazione degli stessi agli Enti ed Organismi preposti al rilascio dei pareri, dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni e, ferma restando la sottoscrizione delle relative richieste da parte dell’Amministrazione Comunale, acquisire tutti i pareri preventivi favorevoli necessari per la realizzazione dell’opera progettata.
In particolare, il progetto definitivo dovrà comprendere, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del progetto, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Codice dei contratti e 216 comma 4 e degli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i seguenti elaborati:
I) relazione generale;
II) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
III) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
IV) elaborati grafici;
V) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
di fattibilità ambientale;
VI) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2 lett. h) ed i) del DPR n. 207/2010;
VII) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
VIII) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
IX) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
X) computo metrico estimativo;
XI) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
XII) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto XII.
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare, compreso lo studio sulla viabilità di cantiere e l’individuazione di tutti gli elementi necessari ai fini dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dei settori competenti relative agli accessi e alla viabilità esterna in rapporto all’area di cantiere, ferma restando la sottoscrizione delle relative richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. In particolare il progetto esecutivo dovrà comprendere, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del progetto, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Codice dei contratti e 216 comma 4 e dagli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i seguenti elaborati:
I) relazione generale;
II) relazioni specialistiche;
III) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
IV) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
V) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
VI) computo metrico estimativo;
VII) quadro economico;
VIII) cronoprogramma;
IX) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi;
X) quadro di incidenza della manodopera;
XI) schema di Disciplinare e capitolato speciale d’appalto;
3. Dovrà inoltre essere redatto il documento, denominato Quadro d’incidenza della mano d’opera, da cui risultino i costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice dei contratti.
1.6.3 IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
1. Durante la progettazione dell’opera il CSP dovrà attenersi alle disposizioni contenute D.Lgs 81/2008, in particolare dovrà:
I) Redigere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 91 comma 1 a), il “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, di cui all’Art. 100 comma 1 dello stesso X.Xxx, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV.
II) Predisporre, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 art. 91 comma 1 b), un “Fascicolo” adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
III) Coordinare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 91, comma 1b-bis, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del medesimo D.lgs. 81/2008;
IV) Determinare i costi della sicurezza esterni ai sensi del D.Lgs 81/2008 Allegato XV- Punto 4.
1. Il RUP fornirà tutti gli elaborati grafici e documentali in suo possesso, su supporto magnetico e/o cartaceo.
2. Il Progettista dovrà verificare la conformità dei documenti di cui al precedente comma 1 con la realtà dei luoghi (es.: rispondenza degli elaborati allo stato di fatto) e proporre le dovute modifiche od integrazioni, evidenziando preventivamente al RUP la necessità di effettuare rilievi, e quant’altro possa permettere un’adeguata conoscenza dello stato di fatto e quindi un corretto sviluppo della successiva progettazione.
3. Il Progettista effettuerà il rilievo planoaltimetrico dell’area
1.6.5 ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO AI VV.F.
1. Per quanto attiene l’istanza di valutazione dei progetti ai VV.F. il progettista dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 e nel D.M. Interno del 07.08.2012; in particolare dovrà:
I) Fase Preliminare:
(1) Verifica dell’ubicazione dell’insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.
(2) Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti (planimetrie, sezioni, prospetti) di eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico anche per la verifica di vincoli esistenti.
(3) Sopralluogo/ghi di verifica della situazione esistente e relazione stato di fatto.
(4) Individuazione delle attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011 ed individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività individuate.
(5) Elenco sommario degli interventi necessari.
II) Fase definitiva:
(1) Elaborazione progetto finalizzato all’ottenimento della valutazione in
adempimento a quanto indicato nell’allegato 1 al D.M. Interno del 07.08.2012.
(2) Indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione delle strutture o l’utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) e per l’utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco.
(3) Indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti finalizzati alla prevenzione degli incendi.
(4) Elenco dettagliato degli interventi necessari.
B. FASE ESECUTIVA
1. L’attività di direzione lavori comprende il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile ed amministrativo dell’esecuzione degli interventi incluse tutte le attività e i compiti individuati dall’art. 101 comma 3 del Codice dei contratti, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dal D.M. Lavori Pubblici 145/2000 per le parti ancora in vigore e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 49/2018. Il DLV dovrà garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta la situazione lo richieda e comunque con frequenza non inferiore a .............................................
2. Dovrà essere sempre garantita la presenza di un ispettore di cantiere. Il DLV ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione del personale specialistico del quale si avvale.
3. Il DLV, ai fini del controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al disciplinare:
a) presenta periodicamente, al RUP, secondo la tempistica stabilita da quest’ultimo, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
b) propone modifiche e varianti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
DIRETTORE DEI LAVORI
1. L’attività di Direzione Lavori, che dovrà essere svolta dal DLV comprende inoltre:
- Direzione e controllo dell’esecuzione dei lavori;
- coordinamento e supervisione dell’Ufficio di Direzione Lavori;
- redazione dell’attestazione sullo stato dei luoghi;
- redazione del verbale di consegna dei lavori;
- formale verifica e accettazione dei materiali;
- verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore e dell’impiego delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria (art. 81 comma 9 del Codice dei contratti);
- gestione delle varianti e delle riserve;
- gestione della sospensione del rapporto contrattuale;
- gestione dei sinistri;
- gestione delle funzioni e compiti al termine dei lavori;
- controllo amministrativo, contabile e tenuta dei documenti contabili.
2. Il DLV, la cui funzione è unica e non scomponibile, dovrà altresì:
a) redigere rapporti relativi alle verifiche effettuate nel corso delle visite effettuate in cantiere;
b) effettuare almeno n°. sopralluoghi settimanali in cantiere, con riunione alla
presenza di tutte le ditte operanti. Di tali riunioni dovrà redigere verbale sottoscritto da tutti i presenti, da trasmettere al RUP;
c) convocare almeno n°.................................... riunioni mensili con la presenza del RUP;
d) fornire assistenza al RUP relativamente agli adempimenti imposti da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l’A.N.A.C. ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
e) verificare la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e definire le modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, nel rispetto delle previsioni regolamentari e contrattuali;
f) mantenere costantemente aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie il giornale dei lavori e tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
g) consegnare al RUP una relazione sull’andamento tecnico - economico
dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:
• la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
• lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
• la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il cronoprogramma dei lavori. L’Amministrazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DLV;
h) partecipare, su richiesta del CSE, alle riunioni del Comitato per la Sicurezza del Cantiere nonché collaborare con il CSE durante le fasi di esecuzione dei lavori per le problematiche connesse alla sicurezza;
i) redigere tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera ivi inclusi gli atti ed i documenti tecnici di competenza del DLV in ordine alla materiale fruibilità/agibilità dell’opera quali, ad esempio, quelli elencati di seguito in forma indicativa e non esaustiva, Certificazione Energetica, Certificazione abitabilità/usabilità etc.);
j) svolgere tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattare le medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
k) provvedere alla gestione dei rapporti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli allacciamenti e degli allestimenti impiantistici;
l) fornire apposita dichiarazione al RUP di conformità degli aggiornamenti effettuati dall’Impresa esecutrice di tutti gli elaborati grafici (as-built) compreso gli elaborati grafici relativi alle predette certificazioni;
m) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
n) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
o) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, rilevare le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali disponendo i necessari interventi correttivi;
p) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
q) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
r) tenere il Giornale dei Lavori;
s) controllare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di previdenza, assicurazione ecc. sia per l’Impresa Appaltatrice che per i Subappaltatori;
t) controllare l’attività lavorativa del personale presente in cantiere;
u) monitorare ed aggiornare il Programma Lavori;
v) predisporre gli atti contabili e, in particolare, effettuare la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, stato d'avanzamento lavori) comprendendo anche i rilievi di qualsiasi natura.
1.6.7 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'attività di coordinamento che il DLV nelle sue funzioni di CSE dovrà effettuare, dovrà essere attuata ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 ed in considerazione della particolarità della tipologia di opere da eseguire.
Attività ricomprese nell'incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, preliminari all'inizio dei lavori.
1. Aggiornamento preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
a) Xxxxx dell'inizio dei lavori il CSE, qualora non coincida con il soggetto che ha elaborato il PSC, dovrà prendere visione del PSC, formulando le proprie osservazioni al RUP.
b) Xxxxx restando l'assolvimento del compito di aggiornamento del PSC da parte del CSE, come ordinariamente disciplinato dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, qualora il Progettista riscontri gravi carenze/incongruenze progettuali nel PSC ricevuto contestualmente al conferimento del presente incarico professionale, dovrà formulare indicazioni al riguardo al RUP e, previo assenso dello stesso XXX, dovrà predisporre eventuali aggiornamenti/integrazioni.
2. Comitato Per la Sicurezza del cantiere
a) Prima dell'inizio dei lavori, il CSE dovrà convocare una riunione di coordinamento preliminare nell'ambito della quale istituire il Comitato Per la Sicurezza del cantiere.
b) Sono membri di diritto del CPS:
• Il Responsabile Unico del Procedimento;
• Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
• Il Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
• Il Datore di lavoro ovvero il Direttore Tecnico dell'Appaltatore;
• I Datori di lavoro ovvero i Responsabili di Cantiere con delega per la sicurezza del Datore di Lavoro di tutte le ditte a qualunque titolo coinvolte nella esecuzione dei lavori.
c) Le riunioni del CPS hanno valore pari a quello delle riunioni di coordinamento indette nel corso dei lavori.
d) Il CPS sarà gestito dal CSE in termini di convocazione, conduzione e verbalizzazione degli argomenti trattati.
e) A differenza del RUP e del DLV, che potranno presenziare a loro discrezione o su esplicita richiesta del CSE, il DTA e i vari RDC sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del CPS, essendo tale onere loro esplicitato nel capitolato speciale di appalto.
Attività ricomprese nell'incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, da svolgersi nel corso dei lavori
3. Organizzazione e gestione della documentazione diramata dal CSE
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 in considerazione della
tipologia di opere da eseguire, l'attività di coordinamento dovrà comprendere quanto di seguito
indicato.
a) In via generale, il CSE emetterà, nel corso del suo incarico, le seguenti tipologie di documento:
• Verbale di riunione di coordinamento del CPS;
• Giudizio di idoneità POS;
• Verbale di sopralluogo in cantiere;
• Ordini di servizio per la sicurezza e Segnalazione al RUP;
• Corrispondenza ordinaria.
b) Verbale di riunione di coordinamento (RCO): documento emesso dal CSE in seguito alla effettuazione di un incontro del CPS. L'ordine del giorno dovrà sempre comprendere almeno i seguenti punti:
• esame della situazione contingente del cantiere;
• uso comune di infrastrutture, impianti e attrezzature di cantiere da parte di più imprese esecutrici;
• esame degli aggiornamenti periodici del programma lavori di dettaglio prodotto dall'appaltatore in termini di contiguità spazio-temporale tra le lavorazioni.
I contenuti del verbale di RCO avranno, tra l’altro, il valore di adeguamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Il verbale di RCO dovrà essere trasmesso, a cura del CSE, ai membri del CPS.
c) Giudizio di idoneità (GID): documento emesso dal CSE in seguito alla verifica effettuata sui POS dell’Appaltatore, e sui POS delle singole imprese esecutrici (Subappaltatori, Fornitori), presentati dall’Appaltatore previa verifica dello stesso Appaltatore ai sensi dell’Art. 97 comma 3 lettera b del X.Xxx. n. 81/2008. Il documento GID dovrà essere trasmesso dal CSE all’Appaltatore e all'Impresa interessata e, per conoscenza, al RUP. Tale giudizio, rilasciato specificatamente dal CSE per ciascun POS di ciascuna impresa esecutrice o singole parti di esso (specifiche lavorazioni), è da intendersi vincolante per l’impresa esecutrice. L’avvio dei lavori oggetto di POS, ovviamente, è da intendersi subordinato al nulla osta del RUP in merito a eventuali considerazioni di carattere tecnico-amministrativo di loro pertinenza.
d) Xxxxxxx di sopralluogo (VSP): documento emesso dal CSE in seguito al sopralluogo esperito nel cantiere. Il verbale dovrà essere strutturato in modo da consentire, per ciascuna constatazione effettuata:
• l'individuazione degli eventi dannosi prevenuti;
• l'individuazione delle imprese esecutrici coinvolte nella inadempienza alle norme di sicurezza;
• l'individuazione del suo responsabile di cantiere.
Il VSP dovrà essere spedito, a cura del CSE, a tutte le imprese coinvolte nel cantiere
a quella data nonché, per conoscenza, al RUP e al DLV al fine di informarlo sull’andamento della sicurezza del cantiere.
I contenuti del VSP avranno, tra l’altro, il valore di adeguamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
e) Ordine di servizio per la sicurezza (ODS): documento emesso dal CSE in seguito al riscontro di gravi inadempienze alle norme di sicurezza da parte di una impresa esecutrice ovvero di situazioni di pericolo grave ed imminente da questa generate. L'ODS dovrà essere spedito, a cura del CSE, all'impresa inadempiente (con valore di contestazione scritta ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e al RUP (con valore di segnalazione ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
n. 81/2008), nonché, per opportuna conoscenza, alle imprese terze che potrebbero subire danni a causa delle situazioni riscontrate.
f) Ciascuno dei documenti sopra richiamati dovrà riportare inequivocabilmente, nel frontespizio, la tipologia di appartenenza (RCO / GID / VSP / ODS).
4. Sopralluoghi di cantiere
a) Il Comune di Milano nell'affidare il presente incarico ritiene necessario, in via preliminare, che il CSE effettui almeno n. … (…..) sopralluoghi di cantiere alla settimana, ovvero con diversa maggiore frequenza secondo necessità autonomamente determinata dalla sua professionalità, al fine di mantenere uno stringente controllo sulla sicurezza della organizzazione del lavoro adottata dalle imprese esecutrici nel cantiere.
b) Il CSE dovrà provvedere a controfirmare il giornale dei lavori, annotandovi le eventuali osservazioni.
c) Di ogni sopralluogo esperito sarà redatto apposito verbale, così come descritto al precedente punto 3 lettera d).
5. Riunioni di coordinamento
a) Il Comune di Milano nell'affidare il presente incarico ritiene necessario, in via preliminare, che il CSE convochi almeno una riunione di coordinamento
………………., ovvero con diversa maggiore frequenza secondo necessità autonomamente determinata dalla sua professionalità, al fine di valutare puntualmente le problematiche di interferenza generate dalla presenza contemporanea e contigua di più imprese esecutrici nel cantiere.
b) Il CSE dovrà comunque presenziare alle riunioni di coordinamento almeno n° …. (…..) volta alla settimana.
c) L'identificazione, verbalizzata nel corso della RCO, dei nominativi delle imprese che interverranno successivamente nel cantiere e dei relativi responsabili, costituirà aggiornamento in proposito del PSC.
d) Di ogni riunione di coordinamento effettuata sarà redatto apposito verbale, così come descritto al precedente punto 3 lettera b). I contenuti del verbale della riunione saranno eventualmente considerati quali variazioni/integrazioni ovvero aggiornamenti del
PSC.
e) Il CSE inviterà con cadenza ………….. alle riunioni di coordinamento i rappresentanti degli Enti istituzionali preposti al monitoraggio/controllo della sicurezza e della salute nei cantieri temporanei e mobili.
6. Controlli relativi alla formazione ed alla informazione erogata dai datori di lavoro alle maestranze
a) Il Comune di Milano nell'affidare il presente incarico ritiene di prioritaria importanza la verifica periodica dello stato di formazione ovvero di gestione dell'informazione delle maestranze di cantiere da parte dei loro datori di lavoro.
b) Allo scopo, il CSE dovrà verificare con cadenza …………., mediante indagini a campione, le generalità delle maestranze presenti in cantiere al fine di esperire il controllo relativo allo stato di formazione ed informazione delle medesime.
c) Tale controllo prevede la richiesta al singolo operaio, da parte del CSE o di suo delegato, di esibire il tesserino di cantiere al fine di constatarne le generalità.
d) La verifica proseguirà controllando l'esistenza del nominativo dell'operaio interpellato sul libro unico del lavoro allegato al POS dell'impresa di appartenenza e, successivamente, l'iscrizione dell'operaio interpellato nell'elenco degli operai ai quali è stata erogata la formazione/informazione prevista per legge da parte del suo datore di lavoro.
e) In caso di discrepanza tra la situazione constatata e quella attesa, il CSE informerà immediatamente il RUP e il DLV.
7. Rapporto Periodico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori al
Responsabile Unico del Procedimento
a) Il CSE trasmetterà al RUP, ogni…………., un rapporto (RPC) concernente la sua attività di coordinamento, atto a riepilogare i seguenti dati:
• Numero POS: numero Piani Operativi di Sicurezza analizzati nel periodo;
• Numero GID: numero Giudizi di idoneità POS emessi nel periodo;
• Numero VSP / MO-232/20: numero Sopralluoghi e rilevazione presenza di operai presenti in cantiere, esperiti nel periodo;
• Numero RCO: numero Riunioni di coordinamento effettuate nel periodo;
• Numero ODS: numero Ordini di servizio diramati nel periodo;
• Numero LET: numero atti di Corrispondenza emessi nel mese.
8. Fascicolo dell'opera
a) La versione finale del Fascicolo dell'opera dovrà essere consegnata dal CSE al RUP in tempo utile per il collaudo provvisorio e quindi entro 15 gg. dall’ultimazione dei lavori; il termine è prorogabile su motivata autorizzazione del RUP.
ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DEL PROGETTISTA
9. Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel Settore
Edile
a) Per appalti di opere di importo superiore a Euro 1.500.000,00= (IVA esclusa), in aggiunta a quelli desumibili dall’elencazione delle attività ricomprese nell’incarico, di cui ai punti precedenti del presente articolo, sono a carico del Progettista, tutti quegli obblighi e oneri necessari a dare compimento al dettato del protocollo sopra menzionato, in coerenza a quanto esplicitato nelle relative “Linee Guida Applicative” e nella “Guida esemplificativa alla compilazione della relazione Finale di Coordinamento”.
b) I tre documenti citati al precedente punto:
• Protocollo di Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del lavoro nel settore edile;
• Linee Guida Applicative;
• Guida esemplificativa alla compilazione della relazione Finale di Xxxxxxxxxxxxx,
sono pertanto da considerarsi anch’essi allegati in atti al Disciplinare in oggetto, e applicabili laddove previsto in relazione alla prestazione da effettuare.
1.6.8 DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 101 comma 4 del Codice dei contratti, dovranno collaborare con il DLV nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al DLV.
2. Ai direttori operativi saranno affidati dal direttore dei lavori, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche;
i) controllare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di previdenza, assicurazione ecc. sia per l’Impresa Appaltatrice che per i Subappaltatori;
j) controllare l’attività lavorativa del personale presente in cantiere;
k) monitorare ed aggiornare il Programma Lavori;
l) predisporre gli atti contabili ed in particolare effettuare la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, stato d'avanzamento lavori) comprendendo anche i rilievi di qualsiasi natura.
1.6.9 ASSISTENTE CON FUNZIONI DI ISPETTORE DI CANTIERE
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101 comma 5 del Codice dei contratti, collaborano con il DLV nel sorvegliare che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nel Disciplinare. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono dell’attività direttamente al DLV.
2. L'Ispettore di cantiere dovrà eseguire tutte le attività indicate nell'art. 101 comma 5 del Codice dei contratti oltre quelle che gli verranno richieste dal DLV quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) tenere il Giornale dei Lavori;
b) controllare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di previdenza, assicurazione ecc. sia per l’Impresa Appaltatrice che per i Subappaltatori;
c) controllare l’attività lavorativa del personale presente in cantiere;
d) monitorare ed aggiornare il Programma Lavori;
e) predisporre gli atti contabili e, in particolare, effettuare la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, stato d'avanzamento lavori) comprendendo anche i rilievi di qualsiasi natura. ed eseguire le misurazioni.
1.6.10 CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI
Per quanto attiene all’attività di controllo prevenzione incendi il Progettista dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 e nel D.M. Interno del 7/08/2012 e predisporre tutta la documentazione ivi prevista da allegare alla SCIA a seconda delle categorie di appartenenza delle attività da assoggettare al controllo (A, B, C).
1. Assistenza antincendio alla Direzione Lavori:
a. assistenza, nello specifico campo della prevenzione incendi, al DLV per la corretta attuazione dell’opera progettata;
b. assistenza al DLV nella scelta dei materiali con finalità antincendio proposti dall’Impresa nei riguardi della corretta modalità di posa come desumibile dai rapporti di prova e/o certificati di omologazione che devono essere verificati prima della posa in opera;
c. assistenza al DLV per l’esame delle eventuali varianti non significative per la sicurezza
antincendio, tali cioè da non comportare una ripresentazione dell’istanza di valutazione
del progetto al comando VV.F., e comunque necessarie per l’esecuzione degli interventi, sarà compito del Progettista redigere una Relazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
d. assistenza al DLV per il sopralluogo/visite tecniche dei VVF;
e. verifica dei singoli elementi, con controllo della corrispondenza rispetto sia ai progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati all’istanza di Valutazione Progetto e relative eventuali prescrizioni ed all’elenco delle opere di adeguamento antincendio, secondo quanto richiesto dalla procedura di Segnalazione Certificata Inizio Attività.
2. Valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti
Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area e/o dei piani.
Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi e compilazione dei modelli ministeriali (mod. CERT. REI e mod. DICH. PROD.) completi dei necessari allegati.
Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere strutturali, se richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.
3. Verifica corrispondenza in opera di elementi portanti e/o separanti resistenti al fuoco e/o materiali/prodotti per la reazione al fuoco.
Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alla certificazione di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni del DLV ed accertamento, tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a: numero e posizione elementi, geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.
Assistenza al DLV per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti.
4. Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificato di Inizio Attività)
Al fine di consentire all’Amministrazione di sottoscrivere l'istanza di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 151/2011, da presentarsi al Comando dei VVF prima dell’esercizio dell’attività mediante segnalazione certificata di inizio attività, il Progettista dovrà predisporre la documentazione da allegare all’istanza, indicata all’art. 4 del D.M. Interno 7.08.2012, secondo la modulistica predisposta dal Dipartimento dei VV.F, e precisamente:
- asseverazione sottoscritta attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a. certificazioni e dichiarazioni secondo quanto specificato nell’Allegato II al D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola
dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
b. per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritti, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al D.M. 07/08/2012;
- predisposizione del documento S.C.I.A. secondo la modulistica stabilita dal Dipartimento dei VV.F.;
- Presentazione della S.C.I.A al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e restituzione del documento protocollato all’Amministrazione;
5. Elaborati Vie di Fuga
a. Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza;
b. Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.
6. Redazione del Piano di Emergenza
a. Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell’allegato VIII del DM. Interno del 10.3.1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio incendio e comprendente lo studio, le analisi e le scelte di:
• azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio;
• procedure per l’evacuazione;
• disposizione per l’intervento dei soccorsi esterni;
• misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.
Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del
D.M. Interno del 10.03.1998.
ART. 1.7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.
1. L’importo stimato del corrispettivo del Servizio, espresso nel relativo schema di calcolo di cui all’art. 2.1, è di € (al netto del contributo integrativo previdenziale ed I.V.A.), derivante da un ribasso del 28% sull’importo di € come da Bando pubblicato in data / / ed è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto dell’incarico:
I) Progettazione definitiva €.
II) Progettazione esecutiva €.
III) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione €.
IV) Rilievi e restituzione elaborati stato di fatto effettivo e globale €.
V) Direttore Lavori €.
VI) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione €.
VII) Direttore Operativo Opere €.
VIII) Direttore Operativo Opere €.
IX) Direttore Operativo Opere €.
X) Ispettore di Cantiere €.
XI) Controllo di Prevenzione Incendi €.
ART. 1.8 - CONDIZIONI GENERALI DEL DISCIPLINARE
1. La sottoscrizione del Disciplinare e dei suoi allegati da parte del Progettista equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera.
2. Il Progettista con la firma del Disciplinare accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’art. 1341 – 2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Disciplinare, nonché da quanto riportato nel Disciplinare stesso. In particolare il progettista accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Disciplinare: art. 4.3 comma 5 e comma 6 e Art. 5.1 comma1.
3. L'interpretazione delle clausole del Disciplinare, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del Disciplinare stesso e dei risultati ricercati con la realizzazione dell’intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico del Progettista tutte le spese di bollo e registro, della copia del Disciplinare e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio dalla consegna all’emissione del certificato di verifica di conformità del Servizio.
5. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi di architettura e di ingegneria ed attività connesse, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo di sottoscrivere il Patto di Integrità, allegato al presente Disciplinare.
Il Comune di Milano verificherà l’applicazione del Patto di Integrità.
6. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare, il Progettista deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell’avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing del Comune di Milano (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall’art 54 bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero dichiarazione che il Progettista opera come singolo Professionista senza dipendenti e/o collaboratori. Il suddetto Progettista si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori, laddove consentito il subappalto.
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
DISCIPLINARE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del Disciplinare:
1) lo schema di calcolo del corrispettivo;
2) il Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta. n.
del / / .
ART. 2.2 - FALLIMENTO, MORTE O GRAVE IMPEDIMENTO DEL
PROGETTISTA
1. Il fallimento, la morte o il grave impedimento del progettista comportano lo scioglimento ope legis del Disciplinare, ovvero dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’affidamento, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti nonché dall’art 48, commi 17 e 18.
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 3.1 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
1. La consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di Giunta
n. del / / , necessario per lo svolgimento delle prestazioni affidate, nonché degli elaborati grafici e documentali di cui all’Art. 1.5.2 lettera E comma 1. e delle norme e specifiche per la redazione degli elaborati CAD, deve essere effettuata dal RUP entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’ordine/comunicazione di servizio di avvio della prestazione. Dalla data di consegna dei sopracitati documenti decorre il termine utile per lo svolgimento delle prestazioni, alla consegna dei documenti deve essere redatto il Verbale di inizio del Servizio.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, il Progettista non si presenta per ricevere la consegna della documentazione, viene stabilito dal RUP un termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il Disciplinare. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
ART. 3.2 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PRESTAZIONI
1. Per la fase progettuale, il Progettista dovrà presentare:
a) n. 1 serie degli elaborati su carta e n. 1 elaborati su supporto informatico o su piattaforma dei rilievi, indagini e relative relazioni e degli elaborati grafici CAD dello stato di consistenza effettivo globale, di cui al precedente Art. 1.6.4 comma 3 entro n.…. (… ) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del RUP di:
• una copia completa progetto di fattibilità tecnico ed economica;
• norme e specifiche per gli elaborati CAD e modello BIM;
• una copia degli elaborati grafici e documenti di cui all’Art. 1.6.4 comma 1;
b) n. 1 serie degli elaborati su carta e, n. 1 elaborati su supporto informatico o su piattaforma del progetto definitivo entro n …… (……….) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione da parte del RUP dell’esito positivo delle verifiche degli elaborati prodotti a seguito delle attività svolte di cui all’Art. 1.6.4 comma 1 e 2;
c) n. 1 serie degli elaborati su carta e n. 1 elaborati su supporto informatico o su piattaforma del progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, entro n…… ( ) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione da parte del RUP
dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo;
d) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalla normativa vigente, gli elaborati inerenti la pratica per l’istanza di valutazione del progetto ai VV.F, entro n. ….. ( ) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione da
parte del RUP. Per l’ottenimento del parere di conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si rimanda alle tempistiche di legge.
2. Il RUP, ricevuta la documentazione tecnica di cui al comma 1 lettera a) provvederà, tramite
le strutture tecniche competenti, alla presenza e con la collaborazione del capo progetto e dei
progettisti, alla verifica degli elaborati prodotti a seguito delle attività svolte di cui all’Art.
1.6.4 commi 2 e 3. Qualora gli elaborati siano presentati oltre il termine indicato al comma 1 lettera a) si applicheranno le penali di cui al successivo art. 3.5 e qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, l’amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento. Qualora gli elaborati redatti dal Progettista, nei termini sopra indicati, non siano ritenuti conformi alle prescrizioni riportate all’Art. 1.6.4 commi 2 e 3, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 3.5. Il RUP darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata la documentazione richiesta, l’amministrazione può provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento. Dopo l’esito positivo della predetta verifica, il Progettista, dovrà presentare n. 1 serie su carta ed n. 1 degli elaborati sottoscritti digitalmente di cui all’Art. 1.6.4 commi 2 e 3.
3. Ricevuta la documentazione tecnica di cui al comma 1 lettera b), l’Amministrazione, tramite le strutture tecniche competenti, provvederà, ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti, in contraddittorio con il capo progetto e i progettisti, alla verifica del progetto definitivo anche tramite la redazione di apposita “Check List” proposta dal R.U.P. Qualora il progetto definitivo sia presentato oltre il termine indicato al comma 1 lettera b) si applicheranno le penali di cui al successivo art. 3.5 e qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, l’amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento. Qualora il progetto definitivo redatto dal Progettista, nei termini sopra indicati non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate all’art. 1.6.1 verranno applicate le penali di cui al successivo art. 3.5.
Il RUP, darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata la documentazione richiesta, l’amministrazione può provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento.
Le disposizioni del precedente capoverso del presente comma si applicano anche nel caso in cui l’attività di verifica non si concluda con esito positivo, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 3.5.
Dopo l’esito positivo della predetta verifica, il Progettista dovrà presentare n. 1 serie su carta ed n. 1 degli elaborati sottoscritti digitalmente del progetto definitivo che saranno allegati al provvedimento di approvazione del progetto.
4. Ricevuta la documentazione tecnica di cui al comma 1 lettera c), l’Amministrazione, tramite le strutture tecniche competenti, provvederà, ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti, in contraddittorio con il capo progetto e i progettisti, alla verifica del progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, anche tramite la redazione di apposita “Check List” proposta dal R.U.P. Qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine indicato al comma 1 lettera c) si applicheranno le penali di cui al successivo art. 3.5 e qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, l’Amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento. Qualora il progetto esecutivo redatto dal Progettista, nei termini sopra indicati non sia ritenuto
conforme alle prescrizioni riportate all’art. 1.6.2 e 1.6.3 verranno applicate le penali di cui al
successivo art. 3.5.
Il RUP, darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata la documentazione richiesta, l’amministrazione può provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Disciplinare per inadempimento.
Le disposizioni del precedente capoverso del presente comma si applicano anche nel caso in cui l’attività di verifica non si concluda con esito positivo, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 3.5.
Dopo l’esito positivo della predetta verifica, il Progettista dovrà presentare n. 1 serie su carta ed n. 1 degli elaborati sottoscritti digitalmente del progetto esecutivo che saranno allegati al provvedimento di approvazione del progetto.
5. Il RUP, ricevuta la documentazione tecnica di cui agli articoli 1.6.2. e 1.6.3 e di cui al comma 4 del presente articolo, provvederà ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice dei contratti, alla validazione del progetto esecutivo, riportando gli esiti delle verifiche. Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto già sottoposto a verifica al RUP l’Amministrazione provvederà alla approvazione dello stesso e quindi a dare pronta comunicazione al Progettista, anche a mezzo PEC, dell’avvenuta approvazione del progetto.
6. Fino a che non interverrà l’approvazione della relativa fase progettuale da parte dell’Amministrazione, il Progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche necessarie al rispetto della normativa vigente anche entrata in vigore in pendenza dell’approvazione del progetto.
7. Fino alla approvazione della relativa fase progettuale potranno essere apportate al progetto di riferimento, anche se già elaborato e presentato, le modifiche che saranno ritenute necessarie dall’Amministrazione. In caso di modifiche che comportino cambiamenti dell’impostazione progettuale o che superino il 5% dell’importo delle opere progettate, al progettista spettano le competenze calcolate sugli importi delle opere riprogettate, per le prestazioni effettivamente svolte e applicando un ribasso pari a quello proposto in sede di gara, previa assunzione della spesa e sottoscrizione di apposito atto integrativo al disciplinare d’incarico.
8. Il Servizio si concluderà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 3.3 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI
ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Proroga:
a. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dal Progettista, per cause ad esso non imputabili, il RUP può concedere proroghe al termine di ultimazione delle prestazioni previste in Disciplinare senza che ciò costituisca titolo per il Progettista ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei termini contrattuali.
b. In ogni caso, la richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere formulata dal Progettista con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione
contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il RUP esprima risposta entro
i successivi 10 giorni.
2. Novazione:
a. Nel caso in cui l'Amministrazione riconosce al Progettista un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.
b. In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione e stante la consensualità di tale prolungamento, né il progettista può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa del progettista, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).
ART. 3.4 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DURANTE LE FASI DI
PROGETTAZIONE
1. Ai fini di salvaguardare la qualità della progettazione, definitiva, esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e verificare la coerenza con il Progetto di fattibilità tecnico ed economica, verrà istituita, a cura dell’Amministrazione Comunale, una Struttura di Controllo della progettazione, composta del RUP e da eventuali consulenti specialistici nominati dallo stesso RUP.
2. Durante la fase di sviluppo del progetto definitivo e del progetto esecutivo, verranno effettuati dei controlli in itinere, a cura della Struttura di Controllo prevista dal precedente punto 1.
3. Il Progettista o i progettisti incaricati della progettazione, potranno sviluppare il progetto ove riterranno opportuno. Con periodicità almeno …………. (…… giorni), il capo progetto, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione dovranno partecipare, presso la sede del Comune di Milano, ad apposite riunioni, durante le quali la Struttura di Controllo di cui al precedente comma 1, monitorerà e verificherà le attività in corso di svolgimento, durante le fasi di progettazione definitiva, esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
4. In sede di tali controlli la struttura preposta potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti, integrazioni ed implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati della progettazione.
5. Di ogni riunione sarà prodotto un verbale da sottoscrivere da tutte le parti
6. Tutti gli elaborati, da sottoporre al vaglio della struttura di controllo dovranno essere forniti, nelle scale adeguate, in formato digitale (DWG, WORD, STR, ACCA, ecc. o equivalenti, purché compatibili con i programmi in uso presso l’Amministrazione Comunale).
ART. 3.5 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
1. In caso di inadempimento ovvero di inesatto adempimento alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni previste nel presente Disciplinare, attestata dal RUP, e non avente il carattere di gravità per il quale procedere alla risoluzione del disciplinare, al progettista sarà applicata una penale pari allo ……‰ (zero, per mille) per ogni contestazione comunicata dal RUP, sulla quale non siano state dallo stesso accolte le eventuali giustificazioni, fino ad
un massimo del 10%.
2. Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento delle prestazioni al progettista sarà applicata una penale pari allo ……. % (……………….per mille) del compenso della relativa prestazione e per ogni giorno di ritardo ingiustificato accertato dal RUP, fino ad un massimo del 10% (da considerare cumulata con la penale di cui al precedente comma).
3. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi ingiustificatamente i …(…..) giorni, divenendo pertanto termine essenziale ex art. 1457 c.c., oppure l’importo delle penali superi il 10%, oppure il progettista non osservi o violi le clausole e le condizioni previste dal presente Disciplinare e dalle norme, generali e particolari, vigenti in materia di sicurezza, il Committente potrà disporre la risoluzione del Disciplinare ed avanzare richieste di eventuali risarcimenti danni.
4. Nel caso in cui il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal ’Progettista entro i termini di cui all’art. 3.2 commi 3 e 4 non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate all’art. 1.6.1
/1.6.2 o l’attività di verifica non si concluda positivamente si applica una penale giornaliera pari al………..% (………..per mille) individuato per la relativa fase di progettazione dedotto dallo Schema di Calcolo del Corrispettivo”.
5. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Progettista per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione.
6. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il progettista avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni, dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione.
7. In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
8. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 3.6 - SOSPENSIONE
1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del Disciplinare, l’Amministrazione sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
2. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all’art. 107 comma 1, dal Direttore dell’Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell'esecuzione del servizio.
4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al progettista, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Disciplinare per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
5. Al Progettista non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposte in conformità a quanto sopradetto.
6. Nel caso di sospensioni che superino un quarto del periodo di esecuzione contrattuale e
comunque sei mesi complessivi, è facoltà del Progettista chiedere lo scioglimento del
disciplinare senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l’Amministrazione si opponga allo scioglimento, il Progettista ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art 107- comma 2 del D. Lgs. 50/2016).
ART. 3.7 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Non oltre sei mesi dall’ultimazione del servizio sarà redatto il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l’oggetto del Disciplinare in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Il progettista deve mettere a disposizione, a propria cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione al progettista, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma il progettista può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
6. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Disciplinare.
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 4.1 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore del Progettista la corresponsione di un’anticipazione pari alla percentuale del 30% sul valore del Disciplinare subordinato all’effettivo inizio della prestazione, anche in caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 4.2 - PAGAMENTI
1. I corrispettivi dovuti al Progettista saranno liquidati come segue per le attività di:
a.1 Rilievi e restituzione elaborati stato di fatto effettivo e globale:
I. 90% all’attestazione da parte del RUP dell’esito positivo della verifica di cui all’Art.
3.2. comma 2;
II. saldo, comprensivo del conguaglio di cui all’art. 4.3, all’approvazione del Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del Servizio;
b.1 Progettazione Definitiva comprensiva della quota parte del Coordinatore per la progettazione:
I. 90% all’esito positivo della verifica prevista dall’art. 26 del Codice dei contratti;
II. Saldo, comprensivo del conguaglio di cui all’art. 4.3, all’approvazione del Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del Servizio;
c.1 Progettazione Esecutiva comprensiva della quota parte del Coordinatore per la progettazione:
I. 90% alla Validazione del progetto da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice dei contratti;
II. saldo, comprensivo del conguaglio di cui all’art. 4.3, all’approvazione del Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del Servizio;
Nel caso il Progettista si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e nei limiti previsti dall’art. 31 comma 8 dello stesso il pagamento dei
subappaltatori potrà avvenire secondo le modalità stabilite dall’art. 105 del Codice
dei contratti;
d.1 Controllo di prevenzione incendi: i corrispettivi dovuti al Progettista saranno liquidati come segue, previa presentazione della fattura:
I. 90% alla presentazione della pratica al Comando dei Vigili del Fuoco;
II. Saldo all’approvazione Certificato di verifica di conformità del Servizio;
e.1 Maturate le condizioni contrattuali, il RUP emette l’attestato di pagamento con il quale certifica il regolare svolgimento della prestazione e calcola l’importo dovuto del corrispettivo.
2. Per le attività di:
a.2 Direttore dei Lavori, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Ispettore di Cantiere:
I. Fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo in acconti calcolati in maniera direttamente proporzionale rispetto all’importo dello Stato d'Avanzamento Lavori di riferimento;
II. Saldo, comprensivo del conguaglio di cui all’art. 4.3, all’approvazione della verifica di conformità del Servizio.
b.2 Direttore Operativo:
I. Fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo in acconti computati in maniera direttamente proporzionale rispetto all’importo delle opere di propria competenza, certificate dal Responsabile Unico del Procedimento, ricomprese nello Stato d'Avanzamento Lavori di riferimento;
II. Saldo, comprensivo del conguaglio di cui all’art. 4.3, all’approvazione del certificato di regolare esecuzione / verifica di conformità del Servizio.
c.2 Maturate le condizioni contrattuali, il RUP emette nel termine di 30 (trenta) giorni l’attestato di pagamento con il quale certifica il regolare svolgimento della prestazione e calcola l’importo dovuto del corrispettivo.
3. In occasione del primo pagamento utile in acconto, il Progettista dovrà comprovare l’avvenuta comunicazione di cui all’art.1.7 comma 6 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all’avvenuto adempimento di tale prescrizione.
4. Il corrispettivo è soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’art. 30 comma 5 del Codice dei contratti.
5. Nel disporre l’attestato di pagamento il RUP verifica d’ufficio la regolarità contributiva del Progettista.
6. Il pagamento della prestazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell’attestato di pagamento e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione della fattura.
7. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
8. Entro il termine indicato all’art. 3.7 del presente disciplinare verrà emesso il certificato di
verifica di conformità del servizio.
9. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
10. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente comma 4.
11. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
12. Spese a nome e per conto del Comune di Milano
Le spese per il pagamento di bollettini di cc postale, diritti di segreteria, ecc. effettuate a nome e per conto del Comune di Milano potranno essere riconosciute, a seguito di presentazione telematica di Nota di Debito indicando l’avvenuto pagamento del bollo nella misura vigente (a carico del Progettista), successivamente alla consegna al RUP della ricevuta di pagamento in originale intestata al “Comune di Milano – Direzione …… –Area
……………………….via……n.., Milano”.
ART. 4.3 - CONTO FINALE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI
CORRISPETTIVI DELL’INCARICO AFFIDATO
1. I corrispettivi calcolati a percentuale saranno puntualmente rideterminati a consuntivo per la Fase Progettuale in base al Computo finale delle opere progettate, e per la Fase Esecutiva Computo finale delle opere realizzate.
2. Il conguaglio sarà quantificato col medesimo schema di calcolo utilizzato per il computo del corrispettivo presunto all’art. 2.1 comma 1.
3. Il computo del conguaglio delle prestazioni (anche in presenza di eventuali varianti) sarà calcolato all’avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio in base al computo finale delle opere.
4. La determinazione del conguaglio è effettuata con la verifica di conformità del Servizio.
5. Il corrispettivo, stabilito come indicato nei commi precedenti, compensa ogni prestazione, elaborazione, impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto pattuito. Rimane in particolare espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni contemplate nel Disciplinare o comunque allo svolgimento dell’incarico medesimo.
Per le prestazioni relative alla fase esecutiva, nessun compenso spetterà al Progettista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano iniziati.
6. Si stabilisce che il corrispettivo determinato compensa tutte le prestazioni qualunque sia il numero dei professionisti incaricati.
ART. 4.4 - CESSIONE DEL DISCIPLINARE E CESSIONE DEI
CREDITI
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del Disciplinare a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. dall’art.106 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Disciplinare, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice dei contratti.
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE PRESTAZIONI
ART. 5.1 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PROGETTISTA
1. Il Progettista resta obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente disciplinare per un termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso. Oltre tale termine è facoltà dell’Amministrazione richiedere al Progettista l’esecuzione delle prestazioni. In caso di accettazione da parte del Progettista questi si impegna da eseguirle alle stesse condizioni dell’offerta presentata. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni al Progettista verrà corrisposto il compenso previsto dal presente Disciplinare per le prestazioni effettivamente eseguite e attestate dal RUP. Nel caso in cui il Progettista non esegua alcuna prestazione nessun compenso verrà corrisposto al Progettista.
2. Il Progettista è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del Disciplinare e della sua corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel Disciplinare sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
3. Il Progettista è direttamente responsabile, nei confronti del Comune di Milano, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.
Il Progettista è altresì responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
4. Il Progettista è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente Disciplinare dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al RUP delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.
5. Il Progettista non può mutare i componenti della struttura operativa, salvo che in casi eccezionali, motivati, imprevisti ed imprevedibili (es.: decesso, licenziamento, dimissioni, pensionamento). In questa ipotesi eventuali sostituzioni devono essere preventivamente autorizzate per scritto dal RUP - che valuta l’idoneità del soggetto sostituto ad eseguire le prestazioni richieste, sulla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi professionali. Il Progettista dovrà comunicare al RUP il nominativo del “capo progetto” al quale sono demandate direttamente tutte le competenze legate a tutte le fasi tecniche per lo svolgimento del servizio.
6. È fatto obbligo al Progettista di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi per danni derivanti dallo svolgimento delle attività da esso svolte in attuazione del presente Disciplinare
7. Il Progettista, entro dieci giorni decorrenti dalla data di emissione dell’ordine/comunicazione di servizio di cui al precedente Art. 3.1 c.1, o dalla data di stipulazione del Disciplinare, dovrà inoltre prevedere, a suo onere e spesa, una piattaforma web based, su cui depositare
disegni, file, relazioni, fotografie, ecc.., che consenta l’accessibilità da qualunque luogo
purché sia disponibile di una connessione a internet (PSTN, BANDA LARGA o MOBILE). La sicurezza sui file deve essere garantita sia a livello server con un sistema di password sia da credenziali utente univoche gestite dall’amministratore del sistema secondo criteri definiti (codici alfanumerici, lunghezza minima della password, etc.).
8. Il sistema di gestione documentale, di cui al precedente comma, deve consentire di archiviare in modo semplice e sicuro qualunque tipologia di documento digitale. I file devono essere organizzati in due differenti aree logiche: una privata e una pubblica. L’area privata ha la funzione di archiviare i file in lavorazione o che non necessitano della pubblicazione per tutti gli utenti. L’area pubblica ha la funzione di condivisione e di ricerca dei file ritenuti di utilità comune.
9. I file presenti nell’area pubblica o nell’area privata devono essere condivisi con utenti già accreditati sulla piattaforma, con gruppi di utenti o con utenti esterni privi di accesso diretto al sistema. Devono essere presenti logiche di indicizzazione, personalizzate, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione ed in base a criteri specifici e a metadati (nome file, data di archiviazione, utente). I file, quindi, possono essere successivamente ricercati per una qualunque delle precedenti caratteristiche, inviati ad un’area di documenti in evidenza. Deve essere, inoltre, possibile scaricare i file e definire un file non disponibile perché in uso/modifica da parte di utenti con particolari privilegi.
10. Tutti gli elaborati documentali e grafici dovranno riportate il cartiglio, la simbologia unificata, etc., conformi agli standard adottati dall’Amministrazione, che saranno forniti dal RUP nei termini previsti all’Art. 3.1 comma 1 e che dovranno essere rigorosamente rispettati per la redazione di tutti gli elaborati/documenti. Tali elaborati/documenti dovranno essere forniti sia supporto cartaceo sia su CD-ROM/DVD in formato:
- conforme al cartaceo: in formato PDF firmato digitalmente;
- editabile: in formato RVT, DWG, Autocad, Word, Acca, etc. o equivalenti, purché compatibili con i programmi in uso presso l’Amministrazione.
11. Dovranno essere sviluppati in 3D tutti i particolari di sovrapposizione tra le varie tipologie di strutture ed impianti: travi/passerelle elettriche/canali e tubi impianti meccanici; immissioni nei cavedi di impianti, etc.
CAPITOLO 6 - GARANZIE
ART. 6.1 - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI
RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il Progettista, contestualmente alla stipula del presente Disciplinare, è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, per rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale € .( /00). Copia della predetta Xxxxxxx Assicurativa dovrà essere consegnata al RUP anticipatamente all’avvio delle prestazioni.
2. La Stazione Appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
3. In caso di mancata presentazione della Polizza di garanzia nei termini previsti non si procederà alla stipula del Disciplinare
ART. 6.2 - GARANZIA DEFINITIVA.
1. Il Progettista ha presentato la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione / fideiussione, pari
€ .
2. La garanzia definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo le modalità stabilite dall’art. 103, comma 5, del Codice dei contratti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune di Milano, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Progettista o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione della prestazione. Il Progettista dovrà comunicare all’Amministrazione l’intervenuta consegna all’istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
3. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Progettista di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione e in caso di variazioni al Disciplinare per effetto di successive integrazioni alle prestazioni affidate.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Disciplinare e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
6. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente per
il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Progettista.
7. In caso di risoluzione del Disciplinare disposta in danno del Progettista, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
8. In caso di inadempienze del Progettista per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi in cui viene prestato il servizio l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per procedere al pagamento di quanto dovuto dal Progettista.
9. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Progettista con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 7.1 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Progettista nonché DLV, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del Codice dei contratti qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a. per circostanze impreviste e imprevedibili, se la modifica non altera la natura generale del disciplinare e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 7; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamenti o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b. se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati all’art. 106 comma
2 del codice dei contratti e la modifica non altera la natura complessiva del disciplinare; qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, la modifica è consentita nei limiti quantitativi di cui all’ art. 106 comma 2 del codice; il RUP ne dà immediatamente comunicazione al progettista; la Stazione Appaltante comunica all’ANAC la modificazione al disciplinare entro 30 giorni dal suo perfezionamento.
ART. 7.2 - PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
1. Qualora per uno dei casi previsti dall’art.106 comma 1 lett. c) e comma 2, sia necessario introdurre, in corso d’opera, variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il DLV propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP.
2. Ogni attività di cui al presente articolo non preventivamente e formalmente autorizzata non sarà riconosciuta dall'Amministrazione al Progettista.
3. Il calcolo degli onorari previsti per le varianti in corso d’opera sarà determinato in base al
D.M. del 17 giugno 2016.
CAPITOLO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 8.1 - SUBAPPALTO
1. Il Progettista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta comunque ferma la responsabilità del progettista.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni e con le limitazioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.
L’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura concorsuale.
2. L’eventuale subappalto dovrà essere debitamente autorizzato dall’ente appaltatore.
3. Si richiama in proposito la vigente disciplina risultante dall’art. 105 del Codice dei contratti, dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i., dalla Legge n. 136/2010 e dal presente Disciplinare di appalto.
ART. 8.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DEL SUBAPPALTO
1. Il Progettista resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
2. Il RUP provvederà a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246).
ART. 8.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione Appaltante, come previsto dall’art.105, comma 13, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
CAPITOLO 9 - NORME FINALI
ART. 9.1 - DIVIETI
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 comma 7 del Codice dei contratti.
2. Inoltre non può essere affidato l’incarico di Direzione Lavori delle opere inerenti al presente capitolato al Progettista che nell’arco del triennio abbia diretto due o più interventi con la medesima impresa esecutrice.
3. Al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria.
ART. 9.2 - RISOLUZIONE DEL DISCIPLINARE
1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 comma 2 del Codice dei contratti l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Disciplinare, nelle ipotesi previste dall’art. 108 – comma 1 del Codice dei contratti.
2. L’amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del Disciplinare nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Disciplinare, secondo le modalità previste dall’art. 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il Disciplinare mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali cause risolutive espresse:
a. in caso di dolosa collusione da parte dei componenti del Progettista con personale appartenente al committente o con i terzi;
b. in caso di violazione da parte dell’affidatario degli obblighi contributivi e fiscali e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
c. in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri in particolare quando il Progettista non adempia a quanto previsto all’Art. 1.6 ”Descrizione delle prestazioni affidate”;
d. nel caso indicato dall’art. 3.1 comma 2 del presente Disciplinare “Consegna della documentazione”;
e. nei casi indicati dall’art. 3.2 del presente Disciplinare “Termini per l’espletamento delle prestazioni”;
f. nei casi indicati dall’art. 3.5 del presente Disciplinare “Penali in caso di ritardo e/o inadempienza”;
g. nel caso previsto dall’art. 4.4 del presente Disciplinare “Cessione del Disciplinare e cessione dei crediti” comma 1;
h. nell’ipotesi prevista dall’art. 89 comma 9 del Codice dei contratti;
i. nel caso il Progettista violi il Patto d'Integrità tra il Comune di Milano e i partecipanti alla gara;
j. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Disciplinare siano eseguite
senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
k. mancata osservanza da parte del Progettista, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013;
4. Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il RUP, previa contestazione scritta, ordinerà l’immediata consegna della documentazione fornita per l’espletamento del servizio e di tutta la documentazione dal Progettista redatta nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del Disciplinare e della loro regolare esecuzione.
5. Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del RUP.
ART. 9.3 - Recesso
1. È facoltà dell’Amministrazione e del Progettista recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 c.c.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal Disciplinare, ai sensi dell’art. 109 del Codice dei contratti.
3. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
ART. 9.4 - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico del Progettista, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del Disciplinare.
2. Il presente Disciplinare è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Disciplinare si intendono I.V.A. e contributi previdenziali integrativi esclusi.
ART. 9.5 - CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Disciplinare, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
Milano,
[Intestazione del Progettista] | IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AREA |
COMUNE DI MILANO
PATTO D’INTEGRITÀ
Tra il COMUNE DI MILANO
e
….................
CIG…….
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI INERENTI AL PROGETTO “NUOVA BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA”
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi Disciplinare assegnato dal Comune di Milano.
Il presente Patto d’integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.
Detto Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Disciplinare e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Milano impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo Disciplinare assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il Comune di Milano si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare: l’elenco
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del Disciplinare al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il Comune di Milano informa, la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Il Comune di Milano informa il proprio personale e tutti i soggetti in esso operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo Disciplinare qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
Il Comune di Milano:
• attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano.
• aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del Disciplinare.
Il Comune di Milano formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
La sottoscritta Xxxxx si impegna a segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara inoltre:
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
• di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
• di non utilizzare, nell’esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
• di informare l’Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell’esecuzione del Disciplinare e/o nell’approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
• di collaborare con l’Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di essere umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
• di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, (relativo al c.d. divieto di pantouflage) o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
• di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Sono ricompresi nell’applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori.
Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.
La sottoscritta Xxxxx si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Milano, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Disciplinare eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Xxxxx dichiara di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing”.
La sottoscritta Ditta è tenuta, in vigenza di Disciplinare, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. “Whistleblowing”, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano accessibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/#/ nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza dell’intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il Disciplinare entro giorni 15 dalla definizione dell’accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del Disciplinare.
La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.
La sottoscritta Xxxxx dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto
degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
♦ risoluzione o perdita del Disciplinare;
♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta;
♦ escussione della cauzione di buona esecuzione del Disciplinare;
♦ responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore del Disciplinare, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
♦ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del Disciplinare per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Disciplinare assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Milano, …………..
PER IL COMUNE DI MILANO: | |
p. IL SINDACO visto L’ASSESSORE | TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE |
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
IL DIRETTORE DI AREA E DIRIGENTI COMPETENTI