tra
SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI UN IMPIANTO SPORTIVO
L'anno .............., il giorno -------------, del mese di ..........., presso la sede del Comune di
....................
tra
il Comune di ............., C.F. .................., rappresentato dal che qui stipula in
nome e per conto dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo ................. dello statuto e dell'articolo del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale numero .......... del ............... Di seguito per brevità il "concedente"
e
la società sportiva ........... (C.F. ......... X.Xxx ...........), con sede in .............., Via ................, n.
.............. rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor ................., nato a
.............. il ..............., residente a ............., in ....................., ..............., C.F. ..........................., di
seguito per brevità il "concessionario"
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, ente e associazione sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.
premesso che
Il concedente dispone dell'impianto sportivo della Frazione Ricca composto nel suo complesso da sferisterio comunale , attigui spogliatoi e n. 2 campetti per gioco calcetto basket e pallavolo e che è volontà dell’amministrazione affidare in concessione parte del compendio sportivo medesimo costituito da: due campi, uno adibito a campo polivalente (tennis, pallavolo, basket) e l’altro da calcetto, unitamente agli spogliatoi con la finalità di implementare l’impiantistica sportiva presente attraverso la creazione di campi da gioco per il paddle e la riprogettazione complessiva dell’area.
Con deliberazione n. del si approvava lo schema di convenzione per
la concessione in gestione degli impianti sportivi
- Con determinazione n. in data si stabiliva di concedere in gestione alla predetta costituenda società il patrimonio comunale individuato nella planimetria allegata alla deliberazione, come parte integrante e sostanziale, a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione e per la durata di anni CINQUE eventualmente rinnovabili per ulteriore analogo periodo
Tutto ciò premesso
considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
Il concedente concede al concessionario che accetta, la gestione di porzione dell’impianto sportivo sito in frazione Ricca meglio rappresentato nella allegata planimetria
per la realizzazione delle seguenti finalità , considerate di rilevante interesse pubblico:
- Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
- Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.
ARTICOLO. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Costituisce oggetto della concessione la gestione di porzione dell'impianto sportivo della Frazione Ricca, sito in Diano d’Alba in via Alba Cortemilia, meglio rappresentato nella planimetria allegata.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della consegna dell’impianto tramite sottoscrizione di verbale di stato di consistenza tra le parti.
3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la medesima.
4. Il concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti é a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che dell’eventuale personale volontario.
6. Il concessionario é tenuto a comunicare all'Ente concedente l'organigramma delle cariche societarie ed il nominativo del responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
ARTICOLO. 2- DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE
1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata pari a cinque anni rinnovabili per ulteriore analogo periodo. E' escluso ogni tacito rinnovo.
2. Il canone a base d’asta è stabilito in euro 1200 (milleduecento) annuali oltre all’I.V.A. che dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e che non sarà soggetto ad alcun adeguamento ISTAT sino alla realizzazione da parte dell’Ente della copertura. Dopodiché il canone annuale sarà stabilito in euro 6000 (seimila) annuali oltre I.V.A. da versarsi con le modalità già in precedenza indicate.
3. La concessione può cessare prima della scadenza per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario. Può altresì cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
ARTICOLO 3- CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
1. Revoca
La concessione può essere revocata con motivata deliberazione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.
Nessuna pretesa il gestore può avanzare a seguito dell'atto di revoca.
La revoca comporta l’automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso.
Il concessionario non potrà pretendere somme o risarcimenti.
2. Risoluzione per Inadempimento
La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
a) abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’attività, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento dell’attività medesima o di una qualsiasi delle sue parti;
b) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
c) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, non preventivamente richiesto e autorizzato dal Comune;
d) costante e ripetuta violazione degli orari di apertura previsti
e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
f) mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
g) mancato pagamento del canone di affitto
h) modifica della destinazione d’uso
3. Recesso
Il concessionario potrà recedere dalla concessione, motivando la rinuncia in modo esplicito e dettagliato, con un preavviso minimo di n. 6 (sei) mesi In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ARTICOLO 4- MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE
Sono a carico del gestore tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria dei predetti impianti così distinti :
- CAMPO POLIVALENTE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Il gestore dovrà provvedere alla spazzolatura del campo ogni quindici giorni, operazione atta a rendere regolare l’utilizzo del medesimo. Sarà cura del gestore il rifacimento delle linee di delimitazione dei campi da gioco
- CAMPO DA CALCETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE A OPERA DEL COMUNE
Il gestore dovrà provvedere alla spazzolatura del campo settimanalmente o ogni quindici giorni in base alle ore di gioco. L’operazione di spazzolatura del campo consiste nel ridistribuire correttamente il materiale di intaso che si sposta durante le normali fasi di gioco e nel pettinare il filato d’erba riportandolo nella naturale posizione ritta necessaria per ottenere le ottimali prestazioni di gioco.
Dovranno essere svolte dal gestore con assoluta frequenza operazioni di controllo delle zone di scolo delle acque piovane oltre ad effettuarle dopo ogni evento atmosferico di particolare intensità.
Dovrà essere svolta operazione di controllo delle giunte (i dischetti del rigore e i calci d’angolo, nonché le linee di demarcazione del campo da gioco e le linee interne al campo stesso) aggiungendo con puntualità sia il materiale mancante, che provvedendo alla riparazione, sempre puntuale, di eventuali parti che possano risultare leggermente distaccate
- SPOGLIATOI E SERVIZI
Il gestore si impegna a mantenere la pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici.
Si intendono opere di manutenzione ordinaria, relativamente ai fabbricati, tutte le piccole riparazioni di serramenti e arredi, degli impianti idrici (sostituzione rubinetti, guarnizioni, ecc..) ritocchi alle tinteggiature specialmente alle opere in ferro, sostituzione di lampadine, anche esterne, è responsabile del corretto funzionamento di tutti gli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico) deve pertanto provvedere a tutti gli oneri perché essi funzionino, siano utilizzati razionalmente in un’ottica di risparmio , non si deteriorino e deve segnalare tempestivamente la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria.
E’ a carico del concessionario ogni altro onere per mantenere tutta l’area esterna decorosa e pulita compreso tagli erbacce e smaltimento delle medesime
- ALTRI ONERI ORDINARI
E’ a carico del concessionario la fornitura, la manutenzione e la revisione di adeguato numero di estintori e di almeno un defibrillatore . Sarà a carico del concessionario la revisione annuale della caldaia e la fornitura del sale per l’addolcitore
Gli interventi effettuati di manutenzione dovranno essere tenuti su un registro a disposizione del concedente il quale si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
ARTICOLO 5- UTENZE
Sono a carico del gestore gli oneri relativi alla fornitura dell’energia sulla base di autonomo contatore che verrà fornito dal Comune e volturato al gestore, parimenti sarà dovuto un rimborso dell’acqua in misura forfettaria del 30% dei costi della bolletta dell’acqua riferiti all’intero impianto della Frazione Ricca.
ARTICOLO 6- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. La manutenzione straordinaria é a carico del concedente, con la sola eccezione dei campi di nuova realizzazione che rimane in capo al concessionario.
2. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
3. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.
4. Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa
comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed é soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.
5. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
ARTICOLO 7. - RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il concessionario è tenuto sulla base della manifestazione di interesse presentata a realizzare a proprie spese due campi da gioco per il paddel e un campo con manto in sintetico da adibire a palestra scolastica di dimensioni minime di mq 20 x 17 su superficie predisposta dall’Ente. Tali opere saranno acquisite alla proprietà comunale al termine della concessione e o anche in caso di recesso o di risoluzione anticipata senza che nulla venga riconosciuto al concessionario.
Al concessionario è altresì richiesto di installare un Defibrillatore Semiautomatico Esterno DAE a servizio dell’attività sportiva e motoria praticata all’interno dell’area, a curarne la manutenzione ordinaria, in qualità di responsabile del corretto funzionamento, a predisporre l’idonea cartellonistica che consenta a chiunque di individuare tempestivamente il dispositivo e a posizionarlo in un luogo facilmente accessibile per tutti i fruitori dell’area, registrandone correttamente l’attivazione sul portale regionale di riferimento.
La realizzazione dell’impianto è subordinata alla presentazione di:
- dovute istanze relative all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei due campi da paddel e del campo in sintetico da adibire a palestra in particolare dovrà esser presentato il progetto completo di cronoprogramma con le tempistiche di realizzazione previste;
- progetto di gestione dell’impianto che ne specifichi modalità e termini (es. piano delle opere sia straordinarie che ordinarie - piano di custodia e pulizia impianto - piano manutenzione ordinaria di campi, attrezzature e strutture - modalità di gestione dell’utenza, ecc.);
- piano economico-finanziario che comprenda sia le voci di spesa degli interventi strutturali che quelle relative al progetto di gestione nonché le relative voci di entrata finalizzate all’equilibrio di bilancio;
- fidejussione a copertura dei lavori di manutenzione straordinaria ex art. 103 c. 1 del Codice dei contratti pubblici.
L’amministrazione provvederà secondo le proprie tempistiche e le risorse di bilancio, a realizzare su tale parte il cordolo e la copertura, nonché a riqualificare l’attuale campo polivalente trasformandolo in campo da calcetto.
ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008
In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni) il concessionario è tenuto a dotarsi e ed aggiornare periodicamente il Piano di Sicurezza e il documento di valutazione dei rischi per l’uso degli impianti deve nominare il responsabile della sicurezza nonchè i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi, provvede alla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed alla eventuale predisposizione del piano di evacuazione
Il concessionario deve assumere tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta;
Il concessionario deve assicurare che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte.
Resta a carico del concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
Inoltre il concessionario deve adottare i protocolli e linee guida COVID 19 .
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza può determinare la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9- RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose causati o occasionati dal godimento dell’impianto così pure per danni a giocatori nonché verso terzi. Il gestore è tenuto a contrarre una polizza per la responsabilità civile di durata pari alla gestione da valere per il pubblico, gli atleti e per chiunque sia presente, nell’area delle attrezzature o all’uso delle attrezzature del massimale di euro 3.000.000,00 (tremilioni). Copia della polizza dovrà essere, prima della stipula, del contratto, depositata presso gli uffici comunali ed annualmente sarà cura del gestore presentare quietanza di pagamento del premio.
Il Comune ha il diritto di richiedere adeguamenti della polizza qualora riscontrasse, a suo insindacabile giudizio, la non idoneità ovvero l’insufficienza di quella stipulata dal
concessionario. Per il caso in cui il Comune fosse tenuto al risarcimento di danni subiti da terzi per fatto ad esso non imputabili, avrà piena rivalsa nei confronti del concessionario.
Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti di terzi, compresi soci e dipendenti del Gestore, per lo svolgimento di attività connesse alla gestione degli impianti sportivi e sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla coperture assicurative stipulate dal gestore
Qualora il concessionario si avvalesse di personale dipendente deve rispettare la normativa in materia di rapporti di lavoro subordinato nonché in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. E’ tenuto, in tale caso, su richiesta del Comune a trasmettere la documentazione comprovante il pagamento dei contributi e la regolare gestione del rapporto di lavoro.
Il gestore deve vigilare sul comportamento assunto dal personale, a qualsiasi titolo, addetto ai servizi affinché mantenga un comportamento corretto e riguardoso verso l’utenza e la struttura.
Per lo svolgimento di attività sportive rivolte al pubblico e gestite direttamente deve utilizzarsi personale in possesso di abilitazioni specifiche rilasciate dalle federazioni sportive o altri enti abilitanti.
ARTICOLO 10 - GARANZIE- INCAMERAMENTO
I danni che gli immobili, gli impianti e le attrezzature e gli arredi dovessero subire per qualsiasi causa, non esclusa quella connessa ad atti di vandalismo, risultano a carico del gestore, eccetto quelli coperti dalla polizza degli stabili comunali, che prevede esplicita rinuncia nei confronti dello stesso al diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
E' fatto salvo il diritto di rivalsa del concedente nei confronti dei danneggiatori.
In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni, o il pagamento di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida al gestore perché provveda nel termine di trenta giorni.
Scaduto il termine il comune ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal gestore pena decadenza della concessione stessa.
Se la cauzione è versata in forma fidejussoria deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, dal concedente.
La cauzione in qualsiasi forma sia prestata, le spese relative, nonché il capitale che eventualmente il fidejussore richiede al gestore quale garanzia per il rilascio della polizza, non possono essere considerati come voci da porre nel bilancio di gestione, essendo connessi a fatti o comportamenti che il gestore ha l'obbligo di evitare.
ARTICOLO 11–ORARI
Il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese all’apertura e chiusura dell’impianto sportivo.
Il concessionario fissa gli orari di utilizzo degli impianti garantendo la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta, trasmettendo apposita comunicazione all’Ente che dovrà approvare i medesimi, ed è responsabile dell’osservanza da parte degli utenti degli orari prefissati.
Il concessionario deve comunque garantire un orario minimo di apertura settimanale che verrà concordato con l’Amministrazione, ricomprendente obbligatoriamente il sabato e la domenica, inoltre dovrà garantire gli obblighi di apertura, chiusura e pulizia quando l’impianto venga utilizzato dalle scolaresche o dal Comune.
L’impianto deve essere aperto al pubblico in ogni periodo dell’anno ad eccezione di un periodo di giorni 15/30 giorni di calendario consecutivi da concordarsi con l’amministrazione.
ARTICOLO 12 - MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO
1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- la riscossione delle quote previste dal tariffario, salvo le casistiche di concessione a titolo gratuito previste dalla presente concessione;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del l'orario;
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
ARTICOLO 13- ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
ARTICOLO 14- UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. Il concessionario ha l’obbligo, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:
- persone a titolo individuale, in caso di persone minori di anni 14 accompagnate dai genitori e minori ma di età superiore agli anni 14 provviste di liberatoria da parte dei genitori;
- società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi;
- scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
3. Il concessionario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
5. Il concessionario dovrà mettere a diposizione gratuitamente il campo ora polivalente e dopo la ristrutturazione da calcetto almeno 2 ore pomeridiane al giorno dal lunedì al
venerdi a titolo gratuito e le cui modalità di utilizzo saranno disciplinate con Regolamento approvato dall’Amministrazione Comunale;
6. E’ fatto obbligo al gestore di concedere gratuitamente alle Associazioni, Gruppi e Comitati con sede nel Comune di Diano d’Alba il campo da calcetto/polivante per almeno 10 dieci giorni l’anno.
ARTICOLO 15-SORVEGLIANZA E CUSTODIA
1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.
2. Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
ARTICOLO 16-TARIFFE
1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di utilizzo dell’impianto sportivo dovranno essere indicate dal gestore in sede di offerta e potranno essere oggetto di adeguamento Istat con cadenza annuale (variazione dell’indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riscontrato nei 12 mesi precedenti con riferimento al mese di dicembre), su richiesta del concessionario. Le tariffe sono comprensive dell’IVA nella misura di legge.
3. Le medesime tariffe potranno venire rinegoziate con l’Amministrazione comunale con cadenza triennale.
4. L’ingresso a tariffe agevolate agli impianti deve essere garantito:
-ai residenti nel Comune di Diano d’Alba
- ai soggetti portatori di handicap di cui alla L 5 febbraio 1992, n. 104 e smi e relativi accompagnatori; - alle persone invalide con invalidità superiore al 70%; - alle persone di età inferiore a 25 anni (con eventuali differenziazioni in sottofasce di età) e alle persone di età superiore ai 70 anni
5. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.
ARTICOLO 17 - DIVIETI
Al concessionario è fatto espresso divieto di:
a) esercitare all’interno degli impianti attività non contemplate nel presente atto e comunque non consone alla vocazione del complesso;
b) pretendere dall’utenza tariffe diverse da quelle stabilite secondo quando fissato dall’art. 14 che devono essere rese pubbliche all’interno dell’impianto,
c) favorire od impedire l’accesso agli impianti con scelte discrezionali. E’ fatta salva la facoltà per il Gestore di impedire lo svolgimento di pratiche sportive che possano risultare pericolose o dannose per l’utenza o per gli impianti. Eventuali dinieghi all’uso degli impianti dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale e supportati da specifiche motivazioni;
d) apportare modifiche alle strutture e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
e) di porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell’impianto.
ARTICOLO 18- RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
1. L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione il concedente, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
ARTICOLO. 19 - PENALI
1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione, che non costituiscano motivo di revoca o risoluzione per inadempimento - si applicano le seguenti penali: € 100,00 (cento) per ogni violazione.
2. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al gestore che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.
La penale viene applicata con Determinazione del responsabile del servizio.
ARTICOLO. 20 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 206, con la procedura di cui all’art. 205.
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, la risoluzione delle controversie inerenti la presente concessione non rimediabili mediante transazione o
accordo similare e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.
E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 204 del Codice dei Contratti Pubblici.
ARTICOLO 21 – REFERENTE
Il concessionario” fornirà il nominativo e il recapito di una persona che fungerà da referente interlocutore primario del COMUNE. Ai fini del presente atto il gestore sottoscrivente elegge domicilio legale presso il Comune di Diano d’Alba.
ARTICOLO 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2 del DPR N. 62 del 16.04.2013 il gestore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta per quanto compatibili previsti nel codice di comportamento dell’ente che è visionabile sul sito sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 23 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del Concessionario, come previsto i seguenti soggetti anche in forma associata o raggruppamento temporaneo di imprese:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
2. E’ consentito ai raggruppamenti di Operatori Economici di assumere forma societaria dopo l’aggiudicazione nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
0.Xx stazione appaltante può imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonchè di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
4.Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purchè siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
5. Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) non aver subito procedure fallimentari;
b) non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
c) non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta e/o risultino morosi nei confronti dell’amministrazione Comunale di Diano d‘Alba, senza aver presentato un piano di rateizzazione e o rientro;
ARTICOLO 24- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
2. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.
Il Concedente
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Il Concessionario
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