Contract
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Lavori di manutenzione straordinaria, sorveglianza e attivazione degli impianti di riscaldamento, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici , reti di trasmissione dati nei plessi scolastici di ogni ordine e grado per la durata di 12
(DODICI) mesi
Capo – A : parte generale
Capo – B : disposizioni amministrative
Capo – C : disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Il RUP
(Ing. Francesco Schiavone)
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
CAPO A
PARTE GENERALE
PREMESSA
Il Comune di Pollena Trocchia, al fine di garantire la pubblica incolumità e l’utilizzo degli immobili comunali, intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari nell’arco di UNO anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
Ai fini dell'art.3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è CIG:.7313248828
OGGETTO E DEFINIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro in questione di cui al combinato disposto dell’art.3, comma 13, e dell’art.59 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’uopo applicabile.
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e per il normale utilizzo degli immobili di proprietà del Comune di Pollena Trocchia, eseguendo tutti gli interventi necessari su le parti soggette alla naturale usura e funzionamento, curando altresì la realizzazione di tutte le relative operazioni necessarie ed idonee a garantire la sicurezza pubblica e degli operatori addetti al servizio; quanto sopra nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
L’Accordo Quadro, prevede l’esecuzione di categorie di lavoro di manutenzione, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate nonché di opere di nuova realizzazione tese al miglioramento delle strutture esistenti.
Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati nel presente capitolato e nell’elenco dei prezzi unitari
L'oggetto dell'accordo consiste nella esecuzione della manutenzione straordinaria, programmabile e non programmabile, degli edifici ad uso pubblico (edifici pubblici, uffici, scuole, impianti sportivi, biblioteca, ecc.) per la durata di ventiquattro mesi, che consenta di mantenerli funzionali all'uso e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza, evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità.
In particolare esso disciplina :
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A. La manutenzione straordinaria globale degli edifici scolastici;
B. L’attività manutentiva connessa al rispetto e all’adeguamento degli edifici scolastici i alle norme vigenti (prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, legge sulla sicurezza, ecc.).
C. Il supporto tecnico e gestionale connesso all’ espletamento della gestione e utilizzo degli impianti tecnici, elettronici ed informatici.
D. La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché sorveglianza e attivazione degli impianti di riscaldamento, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici, reti di trasmissione dati negli edifici scolastici.
I lavori del presente capitolato riguardano, oltre gli immobili specificati nei successivi artt. A/2 ed A/3, anche le accessioni e le pertinenze.
Con il presente Accordo Quadro di lavori, è obiettivo dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un efficace strumento di gestione di tutta l’attività manutentiva, unitamente all’espletamento delle attività strettamente ad essa correlate.
Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l’opera di tecnici e maestranze sia specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
Questo si esplica attraverso le seguenti attività:
1. Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;
2. Manutenzione e adeguamento alle norme vigenti degli edifici scolastici;
3. Supporto Operativo e gestione dati, come specificato al Capo C) del presente Capitolato;
4. Osservazione sistematica predittiva, come specificato al Capo C) del presente Capitolato;
5. Attività di preventivazione, come specificato al Capo C) del presente Capitolato;
6. Manutenzione ordinaria e straordinaria anche di adeguamento alle normative che dovessero sopraggiungere, nonché sorveglianza e attivazione, degli impianti di riscaldamento, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici , reti di trasmissione dati negli edifici scolastici.
A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutti gli interventi necessari su le parti soggette alla naturale usura e funzionamento con la cadenza stabilita da apposita tabella che sarà allegata al presente capitolato, con possibilità di implementazione degli elementi che in corso dell’appalto dovessero essere resi disponibili all’Amministrazione, o da sopravvenute disposizioni legislative e/o norme tecniche di riferimento, per questi l’Impresa dovrà accettare senza riserve e agli stessi patti e condizioni accettate con il contratto. La ditta avrà cura altresì la realizzazione di tutte le relative operazioni necessarie ed idonee a garantire la sicurezza pubblica e degli operatori addetti al servizio; quanto sopra nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
I lavori rientrano nell’ambito della categoria OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI e OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI
- OG 1: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
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impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici, reti di trasmissione dati e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
- Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità”; di cui all’allegato A del d.P.R.n.207/2010;
- OG11 : Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30.
- OVVERO il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010
ART. A/2: EDIFICI RIENTRANTI NELL’ ACCORDO QUADRO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli edifici rientranti nel presente Accordo Quadro, per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, sono tutti gli edifici di proprietà comunale di seguito specificati:
1. Scuola media statale G. Donizetti e Amministrazione I.C. “ G. Donizetti”
2. Scuola elementare di via Apicella;
3. Scuola elementare di via S.Fusco;
4. Scuola elementare di via C.Battisti;
5. Scuola elementare di via Calabrese;
6. Scuola materna di via Vigna;
7. Scuola via San Gennariello;
Il predetto elenco è puramente indicativo in quanto saranno considerati rientranti nell’appalto anche tutti gli edifici scolastici che saranno successivamente all’appalto acquisiti al patrimonio comunale o tenuti in fitto dal Comune di Pollena Trocchia. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare nessuna pretesa se la consistenza di cui al sopra detto elenco subirà variazioni in più o in meno.
In generale / particolare si intendono per:
A1. INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Trattasi di interventi di carattere generale tesi alla manutenzione straordinaria dei plessi scolastici. Essi si distinguono in:
1. Lavori di manutenzione straordinaria: tutti gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura e tipologia di opere (murature, intonaci, tinteggiature, pavimenti, serramenti, vetri, rivestimenti, paramenti, coperture, strutture orizzontali e verticali, lattonerie, impermeabilizzazioni, pulizia scarichi e fosse, ecc.) nonché opere di natura impiantistica (elettrica, idraulica, antincendio, Telefonia e connessione dati, ecc…) da realizzare in funzione delle esigenze dell’Amministrazione Comunale e in base alle necessità delle amministrazioni utilizzatrici degli stessi.
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L’appaltatore, su richiesta dei Soggetti autorizzati, della D.L. e/o del R.U.P. è obbligato ad effettuare nei tempi stabiliti nel presente capitolato sopralluoghi e predisporre preventivi sulla base dell’elenco prezzi approvato per la esecuzione degli interventi. L’appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo per la redazione dei preventivi redatti per l’ottenimento delle autorizzazioni del D.L. o del R.U.P..
I lavori dovranno comunque essere autorizzati dal D.L. e/o dal R.U.P. secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.
Per singoli interventi di manutenzione straordinaria di importo dei lavori inferiore a € 40.000,00 l’Amministrazione può richiedere all’ appaltatore di redigere i progetti esecutivi sulla base dell’elenco prezzi approvato, conformemente alla normativa vigente sui lavori pubblici. Tali progetti esecutivi dovranno essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dalle normative e leggi vigenti. E’ a carico dell’appaltatore l’ottenimento di eventuali autorizzazioni e/o deposito di calcoli. I progetti dovranno essere consegnati nel formato e nel numero di copie ordinato dalla D.L. e/o dal R.U.P.. Per tutti i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria che rientrino in quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., è onere dell’Appaltatore anche la redazione dello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Piano Sostitutivo di Sicurezza, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, mentre resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere di incaricare un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali progetti saranno preventivamente concordati, autorizzati e verificati dal D.L. e/o R.U.P., e saranno approvati ed eventualmente finanziati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore è obbligato altresì ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria su progetto del IV Settore LL.PP.
2. Manutenzione ed adeguamento alle norme vigenti: trattasi di interventi programmati per la esecuzione e per la gestione di tutte le prestazioni, le opere e le provviste occorrenti per adeguare gli edifici individuati al presente Capitolato alle norme in materia antincendio, di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’ abbattimento delle barriere architettoniche, ecc..
A/3. EDIFICI RIENTRANTI NELL’APPALTO - LAVORI DI MANUTENZIONE, ATTIVAZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Gli interventi di cui al presente paragrafo sono riferiti ai seguenti impianti afferenti gli edifici di proprietà comunale:
Plessi scolastici:
1. Scuola media statale G. Donizetti sita in via Salvatore Fusco, caldaia di potenza superiore ai 35 kw, comprende anche i locali di Amministrazione;
2. Scuola elementare di via Apicella, caldaia di potenza superiore ai 35 kw;
3. Scuola elementare di via Salvatore Fusco, caldaia di potenza superiore ai 35 kw; comprende anche i locali laboratorio didattici di via Starzolla , caldaia inferiore a 35kw
4. Scuola elementare di via San Gennariello, caldaia di potenza superiore ai 35 kw;
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5. Scuola elementare di via Calabrese, caldaia di potenza superiore ai 35 kw;
6. Scuola elementare di via Cesare Battisti, caldaia di potenza superiore ai 35 kw;
7. Scuola materna di via Vigna, caldaie di potenza inferiore ai 35 kw;
8. Scuola materna di via Mazzini, caldaia di potenza inferiore ai 35 kw;
9. Direzione Didattica sita alla via Starzolla n. 2, caldaia di potenza inferiore ai 35 kw;
Il predetto elenco è puramente indicativo in quanto saranno considerati rientranti nell’appalto anche tutti gli impianti che saranno istallati successivamente all’appalto in qualunque edificio di proprietà comunale. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare nessuna pretesa se la consistenza di cui al sopra detto elenco subirà variazioni in più o in meno.
In generale / particolare si intendono per:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
Comprende:
- La conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto; − Pulizia caldaia e bruciatore, montaggio orologi programmatori settimanali per regolazione tempi di accensione, compilazione dei libretti di centrale con annotazione consumi, analisi di combustione completo, con rilascio scontrino Analizzatore
elettronico completo di tutti i parametri da controllare, secondo il D.P.R. 412/93, calcolo del rendimento di combustione, controllo a taratura delle apparecchiature delle centrali termiche e dei dispositivi di sicurezza e regolazione;
Le verifiche e le lavorazioni su indicate devono essere effettuate almeno 20 giorni prima della
messa in funzione degli impianti. Per l’attivazione e lo spegnimento degli stessi si fa espresso riferimento alle tabelle stilate in base alla legge n. 10/91 – D.P.R. n° 412/93 e s.m.i. ( Zona C – 10 ore al iorno – 15/11 ; 31/3)
- Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa; - − Controllo delle macchine frigorifere e termiche ed a tutte le parti dell'impianto di condizionamento degli immobili elencati; − La pulizia e/o sostituzione due volte all’anno di tutti i filtri dell’impianto termico e/o di condizionamento degli immobili elencati.
Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a preservare i livelli qualitativi standard dei componenti.
Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un’entità/componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli impianti tecnologici esistenti.
Per ciò che concerne le centrali termiche per manutenzione ordinaria, s’intendono, in riferimento al DPR 412/93, le operazioni previste nei libretti d’uso delle apparecchiature e comunque quelle che si attuano in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente; s’intendono compresi tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche. Tali operazioni, comprendono anche gli interventi ( perdite dai radiatori – chiavi d’arresto difettose, etc.) se ricadenti nel periodo di utilizzo di cui alla tabella d.P.R. del 26/08/93 n. 412 ( zona C – 15/11- 31/3) si considerano compensate di ogni onere già nel canone stabilito a forfait.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi anche a chiamata o a guasto atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto idrico sanitario, termico, di condizionamento; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.
È da intendersi come manutenzione riparativa a guasto l’insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici, sull’impianti principale ( pompe, motori, termostati, etc.); è da impiegarsi per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
ART. A/4
Il presente Accordo Quadro si riferisce ad un periodo di 1 (UNO) anno. Esso avrà inizio dalla data del verbale di consegna lavori all'impresa appaltatrice e terminerà dopo 2 (due) anni. Alla decorrenza del termine di cui sopra, la ditta si intenderà disdettata senza alcuna comunicazione scritta.
L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali inerenti esclusivamente la manutenzione straordinaria prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
E' facoltà dell’Amministrazione Comunale, ad insindacabile discrezione o necessità, di chiudere anticipatamente il contratto rispetto al termine innanzi indicato, previa comunicazione scritta all’appaltatore sei mesi prima del termine a stabilirsi per la sua conclusione, senza che l’impresa possa vantare per ciò maggiori compensi rispetto alle lavorazioni ordinate ed effettuate o rivalsa a qualsiasi titolo.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
ART.A/5 IMPORTO DELL’APPALTO
Gli importi sono riportati nella seguente tabella
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A | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | |
Lavori agli immobili a misura | € 62.000,00 | |
B | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NONCHÉ LA SORVEGLIANZA E L’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ELETTRICI, TELEFONICI, ELETTRONICI, RETI DI TRASMISSIONE DATI | |
C | ONERI DI SICUREZZA | |
Non soggetti a ribasso, di cui: | € 1.206,52 | |
D | COSTO DEL PERSONALE | €. 15.000,00 |
E | TOTALE IMPORTO LAVORI C+D | € 16.206,52 |
F | IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (e-c-d) | €. 45.793,48 |
L’ importo totale dell’appalto è pari ad Euro € 62.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale non soggetti a ribasso oltre I.V.A., da contabilizzarsi parte a corpo e parte a misura.
Il suddetto importo stimato non è vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’A.Q.
Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.
L'importo di aggiudicazione dei lavori potrà essere ridotto senza alcuna limitazione, ovvero aumentato nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
Per tutto quanto sopra l'impresa non potrà pretendere altri, diversi e maggiori compensi.
Per effetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di LLPP., le opere oggetto del presente accordo quadro, poiché non predefinite, ma individuate all'occorrenza, non possono essere sub-appaltate.
La partecipazione all' Accordo Quadro implica, senza riserva alcuna, che l'impresa riconosce incondizionatamente di aver visionato gli immobili, di aver preso visione degli atti tecnici e certificazioni esistenti e di quelli a farsi di aver esattamente valutato le condizioni e lo stato d'uso, di aver quindi esattamente valutato gli interventi occorrenti a garantirne la funzionalità e il funzionamento per la messa in esercizio e di farsi carico senza diritto a rivalsa di tutti gli oneri occorrenti a tutte le condizioni del presente Capitolato.
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ART.A/6 QUALIFICAZIONE
A NORMA DI QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 207 2010 ART. 61 ED ALL. A È RICHIESTO IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SOA NELLA CAT. OG1 E PER LA CLASSIFICA I NONCHE’ NELLA CAT. OG 11 PER LA CLASSIFICA I.
In alternativa a quest’ultima, è consentita la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art 28 del
D.P.R. n. 34/2000 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento nonché il possesso del certificato di cui alla legge 46/90 lettera a,b,c,d,e,f,g così come modificata dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; ai fini della dimostrazione del possesso di quest’ultimo requisito, vista la Deliberazione n. 108 del 17.04.2002 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la quale chiarisce che “l’abilitazione di cui alla L. 46/90 non costituisce requisito di partecipazione alle relative gare di appalto in quanto non ricompresso tra i requisiti di cui al Titolo III del DPR 34/2000; costituisce invece requisito indispensabile, da dimostrare in fase esecutiva, qualora l’appalto riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di cui all’elencazione contenuta nell’art. 1 della legge 46/90”, le ditte partecipanti, non in possesso della suddetta abilitazione, dovranno nominare prima della stipula del contratto, a pena di esclusione, un responsabile delle attività di cui al D.M. 37/2008.
La ditta deve avere in organico e/o avvalersi della figura del terzo responsabile per gli impianti ai sensi del Art. 6. co. 1 DPR 74 del 2013 .
ART.A/7 MODALITÀ AFFIDAMENTO
L’ aggiudicazione avverrà a mezzo gara di appalto da tenersi con il sistema del pubblico incanto.
Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; quindi verrà aggiudicata con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta. Sono ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento a quella a base d'asta. Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale l’Amministrazione si avvarrà della procedura indicata dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. A/8
DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI
Per tutti gli effetti del contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Pollena Trocchia – Via Esperanto, 2. E’ vietato il recapito presso terzi.
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Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.L. e/o con il Responsabile del Procedimento; a tale effetto, e’ inoltre fatto obbligo all’Appaltatore, ogni giorno e comunque ogni qualvolta la D.L. e/o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita all’Amministrazione, presso l’ufficio dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento, nell’orario stabilito, per ricevere ordini e fornire comunicazioni relative all’appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.
L’Appaltatore che personalmente non segue gli interventi o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante.
La delega dovrà pervenire alla D.L. e/o al Responsabile del Procedimento a mezzo lettera raccomandata.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la Tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all’amministrazione. In difetto di tale notizia, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all’appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto.
ART. A/9
FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE
Le progettazioni eventualmente fornite dovranno essere firmate da tecnico abilitato ed iscritto all’albo o ordine professionale nel rispetto delle specifiche competenze.
La nomina del tecnico che all’ occorrenza dovrà firmare i progetti di manutenzione straordinaria, potrà essere comunicato di volta in volta prima della consegna del progetto stesso.
ART. A/9 SEDE OPERATIVA
Al fine di garantire la celerità degli interventi e la gestione delle segnalazioni, data la specificità dell’appalto, l’Appaltatore dovrà attrezzare una sede in Pollena Trocchia o comuni immediatamente limitrofi, appositamente arredata e presidiata permanentemente con le normali dotazioni di ufficio, ed almeno un telefono, segreteria telefonica automatica, fax, computer, stampanti, collegamenti telematici, ecc.. e darne immediata comunicazione all’Amministrazione nei termini specificati ai successivi capi. In detto ufficio gli incaricati dell’Appaltatore dovranno essere sempre reperibili in orario di lavoro per ogni necessità.
Nel caso l’appaltatore durante il corso dell’appalto cambi sede operativa dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. e dovrà attrezzare la nuova sede operativa senza creare disservizi nell’andamento dei lavori.
E’ fatto inoltre obbligo fornire all’Amministrazione Comunale almeno un recapito telefonico di un incaricato dell’Appaltatore sempre raggiungibile (H 24), con il quale poter comunicare in caso di urgenza o per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come stabilito dal presente Capitolato.
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CAPO B
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. B/1
Le modalità di aggiudicazione vengono riportate nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che nel precedente punto A/7
ART. B/2
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI
L’impresa è tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stabilite, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto:
a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori;
b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d) dalle leggi e dai patti sindacali;
e) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
f) delle norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni;
g) dalle leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi.
E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ART. B/3
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante del contratto d’Appalto, pur se non materialmente allegati:
• Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
• Il Capitolato Speciale d’Appalto;
• Il Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2016 (Deliberazione di G.R. n. 359 del 13 Luglio 2016).
In caso di contrasto fra i documenti, o all’interno degli stessi, vale l’interpretazione più favorevole per l’Amministrazione.
ART. B/4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
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1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti di appalto e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
-di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
ART. B/5
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata
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indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART. B/6
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
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L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,
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comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
ART. B/7 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ART. B/8 RITENUTE A GARANZIA
Per ogni intervento di Manutenzione costituiscono ritenute a garanzia:
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1. le ritenute a garanzia per gli oneri assistenziali e assicurativi nella misura dello 0,50% da applicarsi all’ammontare dei lavori desunto dallo specifico stato di avanzamento (primo ed ultimo), compreso gli importi di eventuali varianti;
Le ritenute di cui al precedente punto 1) verranno liquidate con il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione dello specifico intervento di manutenzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’Art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la suddetta garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART. B/09 SPESE ED OBBLIGHI
Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore:
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale, al regolamento generale e al presente capitolato sono a carico dell’Appaltatore:
Contratto e tasse:
Le spese relative all’appalto ed alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso;
I diritti di segreteria, a norma della legge 29.10.87 n. 440 e ss.mm.ii.;
Le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto;
Le spese e tasse per eventuali occupazione di suolo pubblico secondo le leggi e normative vigenti.
A carico dell’ Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’ appalto.
Autorizzazioni:
Il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’impianto e l’esercizio di cantiere, nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e più genericamente per una corretta e funzionale gestione degli impianti oggetto dell’appalto. Eventuali ritardi nell’ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.
Cantiere e conduzione lavori Restano a carico dell’aggiudicataria:
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
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esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
- L’assunzione in proprio, tenedone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
Nell’installazione e nella gestione del cantiere l’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia municipale e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché il Codice della Strada e le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e fotografici dei luoghi oggetto delle opere da eseguire.
- L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Sono inoltre a carico dell’Impresa tutti i danni diretti e indiretti a persone e cose e relativi rimborsi, (piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quanto altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.
L’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà :
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a) organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione tale da garantire qualità e sicurezza degli interventi;
b) assicurare un servizio di reperibilità 24 ore su 24 ore, di tutti i giorni compresi i festivi, per garantire l’esecuzione degli interventi/lavori aventi carattere “PRONTO INTERVENTO” entro il tempo massimo di 1 ora dalla richiesta, a tutela della pubblica e privata incolumità ed a garanzia della agevole fruizione delle strutture e degli impianti da parte degli utenti. Tale prestazione sarà compensata senza altri oneri oltre quelli previsti per le lavorazioni ordinarie e straordinarie dell’Elenco Prezzi di riferimento;
c) istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi), senza aggravio di spesa;
d) indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
e) indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l’Amministrazione (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro. Il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
f) garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Al riguardo il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per insubordinazione o per incapacità o per negligenza creino un nocumento anche solo d’immagine all’Amministrazione, fermo restando che l'impresa sarà responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.
Sono a carico dell’Amministrazione:
L’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere e servizi oggetto dell’appalto.
ART. B/10
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Napoli delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Napoli.
ART. B/11
PIANO PER LA SICUREZZA
L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria).
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza.
Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:
• identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza;
• la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportati:
a) le attrezzature
b) le modalità operative
c) le misure di protezione collettive e/o individuali.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - compresa la Cassa Edile -, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio degli interventi e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
Oltre all’osservanza delle norme sulla sicurezza di carattere generale vigenti per l’esecuzione di lavori pubblici e non ed a quanto sopraelencato, sono pure a completo carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi circa le responsabilità dell’Appaltatore in ordine all’osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa prevista al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i. e in particolare:
per gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali l’Appaltatore assume l’onere di redigere gli specifici progetti esecutivi (ai sensi degli artt. della Sezione IV del Titolo III del DPR 554/99), se rientrano in quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 è onere dell’Appaltatore la redazione dello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, mentre resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere di incaricare un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART. B/12 VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni agli interventi assunti rispetto alle previsioni contrattuali.
Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere e prestazioni comprese nell’appalto, e questo sia per la Gestione tecnica e sia per l’esecuzione degli interventi manutentivi.
Gli ordini di variazione sono dati per fax o per iscritto dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento. Mancando tale ordine, non è accreditato all’Appaltatore alcun aumento nell’importo dell’opera e la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno anche rifiutare la variazione eseguita e non pagarla, oltre a richiedere che la prestazione venga effettuata nuovamente nei termini contrattuali.
Nei casi di assoluta urgenza la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare per iscritto l’esecuzione immediata di variazioni ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, pena l’esecuzione d’ufficio. Può peraltro inviare alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.
Le variazioni dei prezzi sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di interventi non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici. Al contrario, le variazioni nelle prestazioni per i servizi non darà luogo ad alcun adeguamento del prezzo relativo, qualunque sia l’entità dei dati, dei preventivi, o degli interventi da gestire.
ART. B/13 ESECUZIONE DI UFFICIO
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento di ufficio dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni, senza per questo esperire alcuna formalità di Legge.
Il risarcimento sarà inserito negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa, ovvero corrisposto dalla medesima a semplice richiesta dell'Amm.ne.
ART. B/14
DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
La D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare, a loro insindacabile giudizio, l’allontanamento di quel personale che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento degli interventi, o che abbia creato problemi con i cittadini e l’Appaltatore è tenuto a dar corso all’ordine con sollecitudine.
Idem, qualora un subappaltatore, anche se autorizzato dal Responsabile del procedimento, dovesse poi risultare non idoneo ad insindacabile giudizio della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, al ricevimento della comunicazione scritta, da parte della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, relativa alla richiesta di allontanamento del subappaltatore non idoneo, l’Appaltatore dovrà tempestivamente allontanarlo e prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto.
L’annullamento del subappalto non darà diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione degli interventi e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati, o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
ART. B/15
RAPPORTI CON LE MAESTRANZE
Si intendono di esclusiva competenza dell’Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali:
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
1. l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, deve intendersi pertanto ricadente sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla direzione ed alla sorveglianza;
2. l’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.., nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative all’assunzione obbligatoria;
3. l’effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria;
4. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
5. l’applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l’Appaltatore sia una Cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
6. le responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, dell’osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto, e anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti 4, 5 e 6, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la D.L. e/o il Responsabile del procedimento comunicheranno all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederanno ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se gli interventi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se gli interventi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.
ART. B/16 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Ad aggiudicazione dell’appalto i lavori verranno consegnati dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Qualora l’Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Responsabile del procedimento assegnerà, mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto o di non dare corso alla stipula del contratto, disponendo altresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per eventuali maggiori danni.
La consegna dei lavori resta regolamentata da quanto previsto dal DPR 554/1999 – art. 129 e segg., come modificata in ultimo dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010.
A partire dalla consegna, l’Appaltatore deve organizzare la gestione tecnica. Dalla data di consegna l’impresa è tenuta ad eseguire tutti gli interventi richiesti dalla direzione lavori nei tempi e modi da essa stabiliti.
Per questa manutenzione, entro giorni trenta dalla consegna dei lavori l’appaltatore dovrà verificare tutti i disfunzionamenti esistenti; con apposita relazione dovrà evidenziare tutti i componenti in stato di evidente degrado.
Decorsi trenta giorni, se non viene prodotta alcuna relazione di consistenza, si intendono tutte le componenti correttamente funzionanti. Tale relazione non esonera comunque l’ appaltatore dal dover ottemperare a quanto previsto in contratto, anche laddove fossero riscontrate anomalie.
ART. B /17 PREZZI DI RIFERIMENTO
I prezzi di riferimento di cui al presente capitolato avranno a base i prezzi di cui al Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2016.
oltre ai prezzi allegati al presente Capitolato.
I detti prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
In caso di lavori non previsti al suddetto Prezzario si procederà al concordamento di nuovi prezzi tra l’A.C. e l’Appaltatore.
ART. B/18
PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
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predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 25.000,00.
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a
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provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
ART. B/19 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi.
ART. B/20
PENALI ED AMMENDE PER TRASGRESSIONE AI PATTI CONTRATTUALI
L’applicazione delle penali è riportata al Capo C art. C8.
L’applicazione di tutte le penali, di cui al presente articolo, avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione.
Qualora l’Appaltatore avesse accumulato in un anno penali per un importo pari o superiore al 5% del valore annuo del contratto, l’Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e ciò costituisce per l’Amministrazione Comunale motivo per azionare la procedura di risoluzione del contratto conformemente. L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.
ART. B/21 SUBAPPALTO
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
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importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
ART. B/22
DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.
Pertanto ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone che derivassero da qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, nell’esecuzione degli interventi e servizi inerenti al presente appalto, viene assunto dall’Appaltatore intendendosi esonerata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta ed indiretta.
La presenza in luogo del personale dell’Amministrazione o di incaricati dell’Amministrazione e l’eventuale approvazione di opere, preventivi od elaborati qualsiasi da parte dell’Amministrazione non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Amministrazione, quindi, e tutto il personale da essa preposto alla Supervisione tecnico-amministativa degli interventi si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità inerente all’esecuzione dell’appalto. Qualora l’Amministrazione dovesse corrispondere direttamente od indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l’Appaltatore dovrà rimborsare all’Amministrazione la spesa sostenuta e ciò per patto espresso.
Dette somme verranno rimborsate all’Amministrazione mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all’Appaltatore.
In particolare si ricorda che l’Appaltatore ha piena e esclusiva responsabilità per ogni pregiudizio o danno derivante all’Amministrazione, ai suoi dipendenti ed agli utenti dall’inosservanza delle leggi vigenti.
L’Appaltatore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori (macchine operatrici ecc..), anche per quanto previsto per la circolazione stradale e pienamente conformi alle normative vigenti.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
L’Amministrazione resterà sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.
ART. B/23
DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
I danni per causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010, avvertendo che la denuncia del danno deve sempre essere fatta alla stazione appaltante per iscritto entro 3 giorni dall’evento.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell’Appaltatore. Non vengono comunque accreditati compensi all’Appaltatore per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc.. agli attrezzi e mezzi d’opera ed alle provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il compenso, per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato all’importo degli interventi necessari per l’occorrente alla riparazione.
E’ pure a carico dell’Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad opere eseguite direttamente dall’Amministrazione, o da altre Ditte, in conseguenza di negligenza dell’Appaltatore stesso.
ART. B/24
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.
L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
ART. B/25 SCIOPERI
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva.
L’Appaltatore è altresì tenuto comunque ad assicurare il servizio di pronto intervento e l’esecuzione di interventi urgenti di emergenza che gli verranno ordinati dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento, secondo la tempistica e le modalità prescritte dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali e viste le possibili cause di pericolo alla pubblica incolumità.
Rimangono comunque anche durante gli scioperi le responsabilità a carico dell’Appaltatore derivanti dal contratto d’appalto.
ART. B/26
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Capitolato Speciale di Appalto e della normativa di riferimento
L’impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa, se non avrà ricevuto per iscritto apposito ordine di servizio che indicherà succintamente le opere a farsi ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate.
Gli ordini di servizio saranno diramati dalla Direzione Lavori, sulla base delle necessità rappresentate dall’Alta Sorveglianza o per ripristinare porzioni di impianto in avaria.
I lavori ordinati dovranno eseguirsi per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni puntuali della Direzione Lavori, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.
Gli interventi per i quali sarà disposta insindacabilmente riconosciuta la esecuzione di urgenza, potranno anche essere ordinati verbalmente o telefonicamente dall’Ufficio dell'Alta Sorveglianza o dal Comando dei VV.UU., in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice debba pretendere maggiori compensi.
La tardiva esecuzione dei lavori ordinati produrrà l'applicazione della penale di cui all’articolo del presente CO mentre la mancata esecuzione, potrà comportare a insindacabile giudizio di D.L. e RUP la procedura dell’esecuzione d'Ufficio.
Qualora per più di tre volte l'impresa incorrerà in una tardiva e/o inosservanza degli ordini di servizio, l'Amm.ne si riserva di procedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza, con semplice atto amministrativo e con incameramento della cauzione.
ART. B/27
MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute: qualora l’Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
Indipendentemente da quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire come pure alla pesatura e alla misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall’Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.
ART. B/28
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
L’Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all’ordine ricevuto, si procederà d’ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.
Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l’effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente Art. B/32, l’Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
ART. B/29 FUSIONI E CONFERIMENTI
FUSIONI E CONFERIMENTI
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art. 217 del D.Lgs. 50/2016), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 1763/2006.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e s.m.i.
.
ART. B/32
CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ovvero
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE NEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ART. C/1
INTERVENTI DI LAVORI
Il presente appalto comprende le seguenti tipologie di lavori:
C/1.1. INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A.1 Per tutti gli edifici compresi nell’ appalto la ditta dovrà provvedere alle opere di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino delle condizioni di piena integrità e buon funzionamento di tutte le componenti il complesso edilizio. Senza che l’ elencazione possa considerarsi esaustiva si indica di seguito l’ elenco delle parti del complesso edilizio interessate:
• Strutture verticali e tamponamenti;
• Strutture orizzontali;
• Coperture a terrazzo;
• Pavimentazioni interne;
• Pavimentazioni esterne;
• Rivestimenti ed intonaci esterni;
• Rivestimenti ed intonaci interni;
• Serramenti esterni in legno e serramenti esterni in metallo;
• Interventi su persiane avvolgibili e con scudo in legno;
• Interventi su avvolgibili in materiale plastico;
• Interventi sugli impianti elettrici ed elettronici di telefonia e di connessione dati;
• Serramenti interni in legno e serramenti interni in metallo;
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
• Interventi sugli impianti idro sanitari;
• Interventi sui presidi antincendi.
L’ appaltatore su richiesta dei Soggetti autorizzati , della DL e/o del RUP è obbligato nei tempi stabiliti nel presente capitolato sa effettuare sopralluoghi e a predisporre preventivi sulla base dell’elenco prezzi approvato per la esecuzione degli interventi.
I lavori dovranno comunque essere autorizzati dal DL e/o dal RUP secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.
Per singoli interventi di manutenzione straordinaria sui plessi scolastici l’Amministrazione può richiedere all’ appaltatore di redigere i progetti esecutivi sulla base dell’ elenco prezzi approvato, conformemente alla normativa vigente sui lavori pubblici. E’ a carico dell’ appaltatore l’ ottenimento di eventuali autorizzazioni e/o deposito di calcoli Tali progetti esecutivi dovranno essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dalle normative e leggi vigenti. I progetti dovranno essere consegnati nel formato e nel numero di copie ordinato dalla D.L. e/o il Responsabile del procedimento. Per tutti i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria che rientrino in quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., è onere dell’Appaltatore anche la redazione dello specifico Piano di sicurezza e coordinamento, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, mentre resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere di incaricare un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali progetti saranno preventivamente concordati, autorizzati e verificati dal D.L. e /o R.U.P. e saranno approvati ed eventualmente finanziati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.
L’ appaltatore è obbligato altresì ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria su progetto dell’ UTC.
C/1.2. Manutenzione ed adeguamento alle norme vigenti: trattasi di interventi programmati per la esecuzione e per la gestione di tutte le prestazioni, le opere e le provviste occorrenti per adeguare gli edifici individuati all’ art. A/2 alle norme in materia antincendio, di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’ abbattimento delle barriere architettoniche, ecc…L’impresa aggiudicataria deve effettuare sopralluoghi e verificare eventuali lavori per l’adeguamento degli edifici alle norme di legge. Tali sopraluoghi comporteranno la redazione di dettagliate relazioni e dei progetti degli interventi di adeguamento necessari. Ogni intervento effettuato sarà certificato secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.
Resta a carico dell’ impresa la formulazione progettuale ed esecutiva di tutte le opere integrative ritenute necessarie al predetto scopo, così come resta a carico dell’ impresa l’ ottenimento delle certificazioni di legge presso altri Enti quali, ad esempio, i Vigili del Fuoco.
ART. C/2
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
La procedura che segue individua le principali fasi relative alla gestione degli Interventi e stabilisce i requisiti principali di processo cui l’Appaltatore dovrà attenersi nel corso dell’appalto.
La presente procedura sarà revisionata e dettagliata al termine del periodo transitorio (ved. Art. C/7), una volta condiviso con l’Appaltatore tutti i dettagli operativi.
FASE 1: EMISSIONE RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI UTENTI AUTORIZZATI E/O D.L. |
Gli Utenti Autorizzati/ D.L. potranno emettere le richieste di intervento all’ Appaltatore : via fax; via telefono; via telematica . Gli Utenti Autorizzati/ D.L. avranno la possibilità di associare alla descrizione della segnalazione l’eventuale sussistenza di una situazione di: EMERGENZA: qualora l’utente segnali la sussistenza di una situazione di “immediato pericolo” per le persone o di “rischio di grave danno” per le strutture URGENTE: qualora l’Utente segnali la sussistenza di una situazione di “gravi disservizi generali per gli utenti ORDINARIO. In tutti gli altri casi Nel caso in cui la Richiesta di intervento sia emessa da un Utente Autorizzato la stessa richiesta dovrà essere segnalata in contemporanea alla D.L., che a sua volta potrà autorizzare l’intervento stesso. L’Elenco degli Utenti Autorizzati ad emettere Richiesta di Intervento sarà consegnato all’Appaltatore al momento della Consegna dei Lavori e potrà essere modificato nel corso dei Lavori. |
FASE 2: RACCOLTA “RICHIESTE DI INTERVENTO” (Rdi)” DA PARTE DELLA “SEDE OPERATIVA” DELL’ APPALTATORE |
Le attività previste in questa fase includono: -il riesame della segnalazione ricevuta con eventuale contatto dell’Utente Autorizzato; - la valutazione del tipo di intervento richiesto sulla base della descrizione dello stesso, dell’edificio interessato (edifici scolastici) ed il “carattere assegnato” ordinario, urgente, in emergenza ; - l’ attivazione della relativa procedura di intervento nei tempi previsti dal presente capitolato. |
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
FASE 3: AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELLA D.L./RUP. |
L’ appaltatore dovrà allegare per ogni richiesta di autorizzazione il cui importo dell’ intervento risulti entro la cifra di 2.500,00 Euro rapporto di lavoro riportante le principali caratteristiche dell’ intervento. Al di sopra questo importo l’ Appaltatore è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione un preciso computo metrico. Gli interventi saranno autorizzati dalla DL entro l’ importo di 2.500,00 Euro e dal RUP al di sopra di tale importo. E’ nelle facoltà della DL e del RUP autorizzare l’ esecuzione dell’ intervento con prescrizioni. Ricevuta l’autorizzazione, l’Appaltatore provvederà alla esecuzione dell’ intervento nei tempi prescritti dalla tabella PRESTAZIONI: |
FASE 4: PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELLA “SEDE OPERATIVA” DELL’APPALTATORE |
Ciascun Intervento dovrà essere avviato entro i tempi previsti dal presente capitolato (rif. Tabella “Prestazioni” ,Art. C/6) e con riferimento al “carattere” assegnato a ciascun Intervento (“ordinario”, “urgente”, “in emergenza”). La Sede Operativa dell’Appaltatore predisporrà giornalmente un “Programma giornaliero degli Interventi” e lo presenterà alla D.L. nei tempi previsti dalla Tabella “Prestazioni”, così da permettere il tempestivo controllo da parte della D.L. Tale “programma” potrà essere comunicato anche via fax o, previo accordo con la DL , via e-mail, e dovrà contenere tutti gli interventi programmati e da effettuarsi nella giornata di riferimento con indicazione: ⮚ dell’ edificio interessato, ⮚ della Richiesta di Intervento; ⮚ della autorizzazione ricevuta; ⮚ della squadra operativa inviata. Il Programma Giornaliero degli Interventi indicherà anche le ispezioni programmate e/o i sopralluoghi afferenti la Osservazione Sistematica Predittiva. La Sede Operativa dovrà essere disponibile negli orari lavorativi per coordinare con la D.L. e/o gli Utenti gli interventi delle squadre. Eventuali richieste di proroghe dei termini per l’avvio (o la conclusione) di un dato Intervento potranno essere presentate dall’Appaltatore unicamente all’interno del “Programma giornaliero degli Interventi”. Tali proposte potranno essere presentate solo a fronte di eventi ragionevoli e motivati e, soprattutto, prima che si verifichi un qualsiasi ritardo (e non “a sanatoria”). L’accoglimento della proposta è totalmente a discrezione della D.L. e dovrà essere comunque notificata ufficialmente all’Appaltatore via fax, così da lasciarne traccia ai fini della |
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
rendicontazione. Le proroghe concesse non potranno superare il numero massimo previsto dalla Tabella “Prestazioni”. |
FASE 5: ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELLE “SQUADRE” DELL’APPALTATORE |
Gli Interventi dovranno essere avviati ed ultimati nei tempi previsti dalla Tabella “Prestazioni” Art. C/5 e dovranno essere eseguiti “a regola d’arte” e nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato. Ogni attività svolta da una Squadra Operativa dell’Appaltatore per l’esecuzione di un dato Intervento dovrà essere documentata attraverso l’emissione “Rapporto di Lavoro” (sempre). I Rapporti di lavoro sono giornalieri e devono essere raccolti dall’ Appaltatore alla fine di ogni giornata lavorativa. Gli stessi dovranno essere inviati settimanalmente alla DL così come prescritto dalla Tabella “Prestazioni. Per ogni intervento effettuato il Rapporto di Lavoro dovrà indicare : • data , luogo ed esecutori dei lavori; • l’edificio interessato; • Il problema riscontrato; • dettagli sul lavoro eseguito e sullo stato di completamento dello stesso; • Il visto del responsabile della scuola in entrata (sempre) e se possibile in uscita, che attesterà l’orario di inizio dell’ intervento. I “Rapporti di Lavoro” dovranno essere conservati dall’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto e resi disponibili alla D.L. per eventuali verifiche. |
FASE 6: RENDICONTAZIONE MENSILE DEGLI INTERVENTI ULTIMATI DA PARTE DELLA “SEDE OPERATIVA” |
L’attività dovrà essere svolta dall’Appaltatore con cadenza mensile, nei tempi previsti dalla Tabella “Prestazioni” e prevede la presentazione alla D.L. : dell’elenco di tutti gli Interventi autorizzati ultimati completi di dettagli sulla “tipologia”, sull’edificio interessato, sul “carattere”, sui tempi di Intervento (autorizzazione, avvio, ultimazione) e sui costi. La rendicontazione degli interventi di “verifica periodica” (OSP) dovrà essere corredata di prospetti riassuntivi contenenti il dettaglio degli edifici oggetto di verifica con il relativo esito dei controlli effettuati e firma dell’incaricato, fotografie e quanto altro utile per fornire ogni informazione alla DL . I rendiconti mensili sono soggetti ad approvazione da parte della D.L. . |
FASE 7: MONITORAGGI ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DA PARTE DELLA D.L. |
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
I monitoraggi da parte della D.L. sugli Interventi eseguiti saranno effettuati mediante: (eventuale) sopralluogo e controllo attività svolta e stato Intervento; verifica del rispetto delle tempistiche richieste (sull’avvio e ultimazione); (eventuale) richiesta riscontri cartacei (Rapporti di Lavoro). Eventuali Non Conformità riscontrate dalla D.L. possono comportare : la richiesta di completamento / rifacimento di un dato Intervento; la revisione di un consuntivo emesso; l’applicazione di una penale al momento dell’emissione dello stato d’avanzamento lavori. Eventuali Non Conformità possono essere notificate : in fase di esecuzione dell’Intervento; dopo la presentazione dei rendiconti mensili. La D.L. notificherà all’Appaltatore l’esito del controllo eseguito sui rendiconti mensili, nonché l’approvazione dello stesso. Sulla base dei rendiconti approvati saranno emessi gli Stati di Avanzamento Lavori con la cadenza prevista dal presente capitolato. |
ART. C/3
ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli oneri relativi alla dotazione ed organizzazione per l’esecuzione degli interventi e i rapporti con la D.L. e/o il Responsabile del Procedimento descritti nei successivi articoli, sono a completo carico dell’Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere la piena disponibilità, al momento della stipula del contratto o della consegna dei lavori, della sede operativa, comprensiva delle attrezzature riportate agli artt. A/9 e C/4 richieste dal presente capitolato in modo tale da poter svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato.
La mancata dimostrazione anche di un solo dei requisiti di cui trattasi è motivo di revoca dell’aggiudicazione.
Se nel corso di esecuzione del contratto dovesse venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti, nonostante le sollecitazioni della committenza, si procederà alla risoluzione del contratto stesso.
ART. C/4 SEDE OPERATIVA
L’Appaltatore dovrà attrezzare la sede operativa in Pollena Trocchia o comuni immediatamente limitrofi, appositamente arredata e presidiata permanentemente con le normali dotazioni di ufficio, ed almeno un telefono, segreteria telefonica automatica, fax, computer, stampanti, collegamenti telematici, ecc.. e darne immediata comunicazione all’Amministrazione nei termini specificati ai successivi capi. In detto ufficio gli incaricati dell’Appaltatore dovranno essere sempre reperibili in orario di lavoro per ogni necessità.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
- per tutta la durata dell'Accordo Quadro far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.
Inoltre, è fatto inoltre obbligo fornire all’Amministrazione Comunale almeno un recapito telefonico di un incaricato dell’Appaltatore sempre raggiungibile (H 24 compreso festivi), con il quale poter comunicare in caso di urgenza.
Nel caso l’appaltatore durante il corso dell’appalto cambi sede operativa dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. e dovrà attrezzare la nuova sede operativa senza creare disservizi nell’andamento dei lavori.
In detto ufficio gli incaricati dell’Appaltatore dovranno essere sempre reperibili in orario di lavoro per ogni necessità.
La mancata disponibilità della sede operativa all’atto del contratto o della consegna dei lavori se anticipata e del recapito telefonico H24 comporterà la esclusione dall’appalto.
ART.C/5
STRUTTURA TECNICA ED OPERATIVA
Per le prestazioni previste in Capitolato, l’Appaltatore dovrà disporre di una struttura tecnica composta come specificato nell’ art. A/8.
Dovrà inoltre disporre di operativi di adeguata specializzazione ed esperienza, esclusi i subappaltatori, per fare fronte ad interventi di natura edile ed impiantistica.
Nello specifico del settore telefonia e connessione dati l’Impresa deve mettere a disposizione della
S.A. un referente con comprovata capacità tecnica per la gestione di anomalie sugli impianti di telefonia e/o connessione dati il quale dovrà segnalare agli Enti gestori del Servizio ( Telecom, Vodafone, etc.) e risolvere le problematiche che dovessero derivare da malfunzionamenti dei sistemi presi in gestione.
ART. C/6
MONITORAGGI, GESTIONE NON CONFORMITÀ E PENALI
Standard di servizio richiesti nella gestione degli Interventi
Gli “standard di servizio” previsti per la realizzazione degli Interventi di manutenzione sono sintetizzati nella seguente tabella :
TABELLA “PRESTAZIONI”
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
INDICATORE | INTERV. ORDINARI | INTERV. URGENTI | INTERV. EMERGENZA |
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
Tempo di Avvio Intervento | Entro 5 gg lavorativi da Segnalazione ( in autonomia) oppure da Autorizzazione della D.L/RUP. | Entro la giornata in corso (se richiesto entro le 10 del mattino) o entro la mattina successiva (altri casi). | Entro 30 minuti dalla Segnalazione alla Sede Operativa o al Servizio Reperibilità. |
Tempo di Ultimazione Intervento | Entro 5 gg. lavorativi dalla data di Avvio (per tutti gli Interventi), salvo accordi particolari definiti con la D.L. al momento della preventivazione degli Interventi extra-canone. |
INTERVENTI DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA | |
Tempo di avvio intervento | Entro 10 giorni dalla cadenza programmata del controllo |
Tempo di trasmissione dei report | Entro 10 giorni dall’ avvio dell’ intervento |
Tempo di richiesta autorizzazione per fare lavori | Entro 5 giorni dalla conclusione dell’ intervento e /o dal report. |
ART. C/7
MONITORAGGIO DEI LAVORI E DELLE “PRESTAZIONI” E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
a) Sopralluoghi sul sito durante l’esecuzione dei lavori
Possono essere svolti dal D.L. e dal RUP con l’obiettivo di verificare :
- l’adeguatezza dell’intervento intrapreso a fronte della segnalazione dell’Utente;
- la disponibilità di mezzi, personale e materiali adeguati da parte dell’Appaltatore;
- l’esecuzione dei lavori “a regola d’arte” in conformità alle prescrizione del presente capitolato;
- il disagio arrecato agli Utenti nell’esecuzione dei lavori.
Le eventuali Non Conformità e le relative prescrizioni possono essere notificate dalla D.L. immediatamente sul posto e successivamente attraverso l’emissione di un “Ordine di Servizio .
b) Monitoraggi sugli interventi ultimati
Vengono svolti dalla D.L. secondo un piano di campionamento definito con l’obiettivo di verificare tutto quanto contenuto al punto precedente ed in più:
- lo stato di ultimazione dello stesso e l’adeguatezza dei consuntivi proposti.
Le eventuali Non Conformità e le relative prescrizioni possono essere notificate dalla D.L. :
- mediante l’emissione di un “Ordine di Servizio”;
- al momento dell’approvazione dei rendiconti mensili.
c) Controllo rendiconti mensili
I rendiconti mensili vengono controllati mensilmente da parte della D.L. per verificare:
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
- la completezza dei dati in essi riportati ;
- la congruità del consuntivi rispetto agli interventi effettuati;
- il rispetto dei requisiti definiti nella Tabella “prestazioni”;
- il volume di attività svolta.
Le eventuali Non Conformità, le relative prescrizioni o le eventuali penali vengono notificate dalla
D.L. all’Appaltatore per iscritto.
Il rendiconto mensile può essere approvato dalla D.L. solamente dopo che l’Appaltatore ha recepito tutte le prescrizioni notificate.
d) gestione delle Non Conformità
Il DL una volta verificato le Non Conformità dovrà notificare all’ Appaltatore le stesse con le relative prescrizioni nei modi innanzi indicati.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire immediatamente le prescrizioni notificate e a darne comunicazione alla D.L. per la chiusura delle stesse.
ART. C/8 PENALI
a) Nel caso in cui l’ appaltatore non provveda nei tempi stabiliti dal DL alla prescrizioni notificategli, il DL provvederà ad applicare le penali di seguito riportate:
TABELLA “PENALI APPLICATE”
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ASPETTO | RIF. | ENTITA’ PENALE | NOTE |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento Ordinario | Standard Tabella “Prestazioni” | 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo | |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento Urgente | Standard Tabella “Prestazioni” | 100,00 Euro se ritardo = 1 gg. 250,00 Euro per se ritardo oltre 1 gg. | |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento in Emergenza | Standard Tabella “Prestazioni” | 250,00 Euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo | Fatte salve eventuali altre responsabilità civili e penali. N.3 ritardi possono essere causa di risoluzione contratto |
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Ritardo nell’Ultimazione di un Intervento | Standard Tabella “Prestazioni” | 50,00 euro per ogni giorno di ritardo | |
Irreperibilita’ Incaricato H/24 | Standard Tabella “Prestazioni” | 500,00 Euro | Fatte salve eventuali altre responsabilità civili e penali. |
OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA
ASPETTO | RIF. | ENTITA’ PENALE | NOTE |
Ritardo nel tempo di avvio intervento” | Standard Tabella “Prestazioni” | 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo | |
Ritardo nella Presentazione dei report | Standard Tabella “Prestazioni” | 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo | Max 1 proroga al mese |
Ritardo nella Presentazione una richiesta di AUTORIZZAZIONE | Standard Tabella “Prestazioni” | 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo | Max 1 proroga al mese |
b) notifica delle penali
L’eventuale applicazione delle penali sarà notificata per iscritto a seguito del controllo eseguito dalla D.L. sui rendiconti mensili o immediatamente a mezzo fax in caso di ritardi nell’avvio di interventi urgenti o in emergenza.
c) Effetti delle penali
L’applicazione di tutte le penali, di cui al presente articolo, avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione sul primo pagamento utile.
Qualora l’Appaltatore avesse accumulato in un anno penali per un importo pari o superiore al 5% del valore annuo del contratto, l’Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e ciò costituisce per l’Amministrazione Comunale motivo per azionare la procedura di risoluzione del contratto L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.
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ART.C/9
CONSEGNA LAVORI E ATTIVITÀ SVOLTE NEL “PERIODO TRANSITORIO”
Non appena espletata la gara e formalizzato l’affidamento dell’appalto attraverso il contratto, o nelle more di sottoscrizione dello stesso laddove se ne ravvisassero le condizioni previste all’art. 11 c. 9 ultimo capoverso del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i lavori verranno affidati all’ Appaltatore.
Durante il “Periodo Transitorio” o comunque entro 3 mesi dalla consegna lavori l’Appaltatore dovrà eseguire le seguenti attività :
- il monitoraggio iniziale degli immobili finalizzato alla verifica dello stato degli elementi documentando e relazionando alla S.A.
- relazione tecnica sulle disfunzioni delle componenti edilizie ed impiantistiche evidenziandone lo stato di evidente degrado con relativa perizia di spesa per la loro riparazione;
- relazione tecnica e sopralluoghi, su richiesta della D.L., per verificare eventuali lavori di adeguamento degli edifici alla normativa vigente ivi compresi i progetti di adeguamento necessari.
Questo monitoraggio è finalizzato ad individuare tutte le componenti edili ed impiantistiche ed aree esterne, che per una corretta ed idonea manutenzione, già in partenza necessitano di interventi straordinari di riparazione.
Gli interventi di riparazione proposti con la relazione tecnica conseguente al monitoraggio, devono essere verificati in contraddittorio con la D.L.
2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE NEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE
Art.C/10 GLOSSARIO
Esercizio e manutenzione dell'impianto: come definito dal D.P.R. 412/93 Art. 1 lettera n) "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale".
In Particolare:
* Per esercizio si intendono la conduzione ed il controllo dell'impianto nei termini previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti sanitari.
* Per manutenzione ordinaria, come definito dal D.P.R. 412/93 Art. 1 lettera h), si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente-
* Per manutenzione straordinaria, come definito dal D.P.R. 412/93 Art. 1 lettera i), si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal
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progetto e/o dalle normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.
* Per lavori di adeguamento funzionale: si intendono le opere, non già contrattualmente previste, che la SA ordini nel corso dell'Appalto ed entro i limiti stabiliti dal presente CSA per adeguare le strutture sopravvenute nuove esigenze.
Art. C/11 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Le attività citate all'Art. 1.1 devono essere condotte sugli impianti oggetto dell'appalto in conformità alle seguenti leggi e loro aggiornamenti:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifìci ai fini del contenimento dei consumi d’energia, in attuazione dell'Alt 4, comma 4, della legge 9 gennaio, n. 10".
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico".
- Circolare 25 novembre 1969 n. 68 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete" e successive lettere circolari di chiarimento.
- D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13 luglio 1966,
n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- Circolare 29 luglio 1971 n. 73 " Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi".
- D.M. 12 aprile 1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, le costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati di combustibili gassosi".
- R.D. 12 maggio 1927, n. 824 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926 n. 1331, che costituisce l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione".
- D.M. 21 maggio 1974 "Norme integrative del regolamento approvato con Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "E".
- D.M. 1 dicembre 1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione", in particolare:
a) Titolo I - Capo 1 riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti acqua surriscaldata Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "H"
b) Titolo 11 - riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "R".
- D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e policlorotrifenili e n.78/319
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relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
- D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 "Attivazione delle direttive n. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE,"n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Ari 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212".
- Circolare M.S. 25 novembre 1991, n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego".
- D.M. 14 dicembre 1992 "Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle
- modalità di interconnessione e dei destinatari delle informazioni, relativi ai dati del Catasto Nazionale dei Rifiuti".
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per la parte ancora in vigore.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti" e successive circolari ministeriali per la parte ancora in vigore.
- D.Lgs. n.267 del 18.08.00
- D.M. 20/02/1992 n. 49, D. Lgs 14/8/1996 n. 493, D. Lgs 31/7/1998 n. 112, DPR 22/10/2001 n.
462.
- Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'Accordo Quadro od emanata nel corso della durata del contratto.
La Ditta appaltatrice e tenuta inoltre al rispetto di:
- ''Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, GEI, UNI-EN applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti.
- Disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ASTI.
- Tutte le leggi. Decreti, Circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi.
- Norme tecniche relative alla qualità, serie UNI EN ISO 9000.
Si fa presente che, per l'impresa appaltatrice corre l'obbligo di operare anche nel rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare:
- D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che l'elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esaustivo dovendosi in ogni caso rispettare ogni legge e normativa vigente al momento dell'esecuzione del lavoro o
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della prestazione. L'elencazione dovrà intendersi comprensiva anche dei relativi aggiornamenti; essa dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacali.
L’affidamento del presente Accordo Quadro è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
CAPITOLO C/12 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. C/12.1 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GENERALITÀ'
- Per tutta la durata dell'Appalto, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo, senza difetti e ritardi della manutenzione ordinaria e conservazione degli impianti indicati all'art. 1.1, facendosi carico di tutti gli oneri relativi alle operazioni ordinarie necessarie ad assicurare l'efficienza degli impianti presi in consegna ed alla loro conservazione nel tempo;
- Per "Manutenzione ordinaria" s’intende come l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature a corredo degli apparecchi e componenti stessi;
- Essa si limita alle normali operazioni, da eseguire secondo la regola dell'arte, di riparazione, con sostituzione del materiale di minuteria necessaria, con l'impiego e la fornitura del materiale di consumo d'uso corrente e con la sostituzione di parti di normale deperimento (cinghie, premistoppa, fusibili, guarnizioni, tubazioni, valvolame, saracinesche, neon , cavi elettrici, telefonici, trasmissione dati, etc.), ivi compreso anche dei gruppi pompa e vasi chiusi d'espansione, sostituzione delle valvole di sfiato ai radiatori e tappi di tenuta idraulica.
- Controllo almeno bimestrale delle condotte principali di adduzione idrica onde scongiurare perdite idriche mpianto
Art. C/12.2 ATTIVITÀ' MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO
Per manutenzione ordinaria (in conformità alle norme UNI 8364 e 9317) s’intende l’insieme degli interventi effettuati in loco finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
Comprende:
- La conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto; − Pulizia caldaia e bruciatore, montaggio orologi programmatori settimanali per regolazione tempi di accensione, compilazione dei libretti di centrale con annotazione consumi, analisi di combustione completo, con rilascio scontrino Analizzatore
elettronico completo di tutti i parametri da controllare, secondo il D.P.R. 412/93, calcolo del rendimento di combustione, controllo a taratura delle apparecchiature delle centrali termiche e dei dispositivi di sicurezza e regolazione;
Le verifiche e le lavorazioni su indicate devono essere effettuate almeno 20 giorni prima della
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messa in funzione degli impianti. Per l’attivazione e lo spegnimento degli stessi si fa espresso riferimento alle tabelle stilate in base alla legge n. 10/91 – D.P.R. n° 412/93 e s.m.i. ( Zona C – 10 ore al giorno – 15/11 ; 31/3)
- Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa; − Controllo delle macchine frigorifere e termiche ed a tutte le parti dell'impianto di condizionamento degli immobili elencati; − La pulizia e/o sostituzione due volte all’anno di tutti i filtri dell’impianto termico e/o di condizionamento degli immobili elencati.
Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a preservare i livelli qualitativi standard dei componenti.
Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un’entità/componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli impianti tecnologici esistenti.
Per ciò che concerne le centrali termiche per manutenzione ordinaria, s’intendono, in riferimento al DPR 412/93, le operazioni previste nei libretti d’uso delle apparecchiature e comunque quelle che si attuano in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente; s’intendono compresi tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
Art. C/12.2.1 PULIZIA
Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze (depositate o fuoriuscite o prodotte dai componenti degli impianti durante il loro funzionamento) ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge vigente.
Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare anche la pulizia di tutte le superfìci che costituiscono gli involucri esterni degli impianti a lui affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto quali le sottocentrali tecnologiche.
Art. C/12.2.2. VERIFICA
Per verifica si intende un'attività finalizzata a comprovare che l'impianto, l'apparecchiatura, o il dispositivo considerato, fornisca le prestazioni attese dallo stesso e conformi alle eventuali norme vigenti deve procedere altresì al:
1- carico e scarico degli impianti;
2- verifica del perfetto funzionamento dei gruppi esalatore; 3- verifica del perfetto funzionamento dei bruciatori;
Art. C/12.2.3 RIPRISTINO DEI LIVELLI E SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO
Si intende il controllo, il rabbocco e la sostituzione ad intervalli programmati di olii lubrificanti, di macchine e impianti, fluidi soggetti a consumo o decadimento delle loro caratteristiche chimico- fisiche; è prevista inoltre la sostituzione di tutti i materiali di consumo, deve procedere altresì alla:
1- sostituzione delle valvole di spurgo; 2- sostituzione interruttori vari;
3- sostituzione dei valvolini di sfogo; 4- sostituzione manometri;
5- sostituzione dei valvolini di sicurezza;
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Art. C/12.2.4 PARTI DI RICAMBIO
Si precisa che è a carico della ditta la fornitura di tutto il materiale ed i ricambi di ordinaria manutenzione, come in precedenza definita, nonché di tutto quanto necessario per la pulizia a fondo degli - spazi e dei locali oggetto di lavoro, tali minuterie sono già contemplate nel canone previsto per la manutenzione ordinaria.
Art. C/12.2.5 REVISIONI
Sono comprese nella attività di manutenzione ordinaria, ed a carico della ditta, lo smontaggio ed il rimontaggio di apparecchiature e tutte le assistenze necessarie, sono inoltre comprese le attrezzature e macchine, di qualsiasi tipo, per effettuare gli interventi di pulizia, verifica, revisione dei radiatori.
Sarà compito della Ditta appaltatrice preoccuparsi dell'esecuzione degli interventi di verifica previsti dalla Legge, garantendo la predisposizione delle apparecchiature e la presenza di un tecnico e di un operaio specializzato durante le periodiche visite di controllo sugli impianti e apparecchiature effettuate dall'I.S.P.E.S.L. e da altri Enti o Organismi accreditati.
Le suddette visite periodiche saranno concordate con il direttore dei lavori, compatibilmente con la funzionalità dell'Amministrazione Provinciale e nella forma più sollecita, onde assicurare la minima interruzione del servizio (e comunque dopo aver tempestivamente preavvisato la SA ed aver da essa ricevuto autorizzazione).
Deve inoltre procedere alla registrazione degli orari di accensione di tutti gli impianti in funzione della normativa vigente e delle disposizione dell’U.T.C.
Art. C/12.2.6 – Impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici , reti di trasmissione dati
L’appaltatore è tenuto a garantire tutte le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici , reti di trasmissione dati che gli vengano richiesti, anche verificando attraverso gli Enti fornitori (telefonia, elettrici, trasmissione dati,etc.) le possibili anomalie e le soluzioni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività degli uffici comunali e delle istituzioni scolastiche presso le sedi indicate nel presente Capitolato , anche con l’onere di chiamata all’ente fornitore del servizio per rapportare la problematica e la soluzione della stessa.
Art. C/12.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dell'Appalto, la Ditta Appaltatrice ha quindi l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione degli impianti della SA.
L’esercizio degli impianti dovrà essere fatto con personale idoneo, di gradimento della Amministrazione e in numero adeguato alla necessità degli impianti stessi.
E’ riservata all’Amministrazione la facoltà di vigilare sulla regolarità dell’esercizio e di richiedere la sostituzione di quegli operai che, comunque, non fossero di gradimento.
A partire dalle ore 8,00, la temperatura dei locali muniti di elementi radianti, dovrà essere di 20° centigradi. In caso di temperatura insufficienti verrà dato immediatamente avviso alla ditta per le constatazioni in contraddittorio con un suo delegato.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
L’appaltatore si obbliga ad assumere la funzione di Terzo Responsabile di tutti gli impianti oggetto di manutenzione indicati, il tutto cosi come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n.412 del 26/08/93 e come meglio specificato dalla circolare del Ministero dell’Industria n.233/F del 12/04/94, nonché dall’art. 9 del D.P.R. 551/99 e resta obbligato altresì ad effettuare le comunicazioni alla società preposta al controllo degli impianti termici dell’Amministrazione Provinciale di Napoli.
L' Appaltatore ha inoltre i seguenti ulteriori obblighi:
1) La pulizia dei locali, con relative attrezzature, arredamenti e materiali, che avrà ricevuto in consegna all'inizio dell'appalto o successivamente;
2) Verifica giornaliera della corretta accensione e funzionamento delle caldaie da effettuarsi prima dell'entrata in servizio del personale/studenti da registrarsi su apposito "libro di centrale" indicante la data, l'ora e la firma del manutentore;
3) La manutenzione ordinaria e conservazione di ogni altra apparecchiatura e impianto non specificati negli articoli precedenti, riguardante il complesso degli impianti termici attinenti il riscaldamento invernale, il servizio di produzione acqua calda sanitaria;
4) Controllo e verifica di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione ed indicazione, nonché di tutte le apparecchiature di regolazione presenti nelle varie sottocentrali termiche;
5) Controllo e verifica di tutti gli scambiatori di calore sia istantanei che ad accumulo ed accessori connessi;
6) Ripristino delle coibentazioni sulle tubazioni d’acqua calda.presso i locali tecnici oggetto di manutenzione;
7) Controllo e verifica delle apparecchiature e dei relativi quadri a servizio di tutte le sottocentrali termiche;
8) Smontaggio e rimontaggio delle parti costituenti apparecchi a pressione e predisposizione dei mezzi ed attrezzature necessario per effettuare le prove e verifiche da parte dell'I.S.P.E.S.L. o di altri Enti;
9) Pulizia di tutti i locali tecnologici;
10) Lavaggio accurato della rete di trasporto dei fluidi vettori con l'impiego di liquidi non aggressivi anticalcare;
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11 ) Pulizia dei filtri per aria ed acqua, sfiati automatici e manuali, spurghi in genere;
12) Pulizia delle bocchette e dei filtri dei ventilconvettori;
13) Sostituzione degli organi di tenuta ove necessario ( radiatori, pompe, etc.);
14) Lubrificazione ed ingrassaggio delle bronzine, dei cuscinetti e dei supporti ed, in generale, di tutti gli organi rotanti;
15) Registrazione tensioni di cinghia e sua sostituzione ove necessario;
16) Ogni altro intervento di verifica, ripristino, regolazione e pulizia ritenuto necessario dalla SA, compresi quelli necessari al controllo delle corrosioni nelle linee di distribuzione dei fluidi primari, nonché verifica delle adduzioni principali idriche e la segnalazione di anomalie nei consumi di acqua o gas.
17) Tutto quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la conduzione ed il buon funzionamento degli impianti;
18) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti in modo da non determinare la sospensione dell'erogazione del servizio ovvero di rendere la stessa più breve possibile, concordandola preventivamente e ricorrendo, ove necessario, a lavoro straordinario, notturno e/o festivo senza che per ciò l'impresa possa pretendere compensi integrativi.
* Qualora l'Impresa Appaltatrice non provvedesse di sua iniziativa alla regolare manutenzione dell'appalto, in conformità al presente capitolato ed alla propria offerta, la SA avrà il diritto di descrivere, con una ordinazione, quelle attività che, nell'interesse dei servizi e della buona conservazione degli impianti, ritenesse necessario effettuare.
A tale ordinazione l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere nei tempi prescritti.
L'Impresa dovrà costantemente tenere disponibili nel suo magazzino una idonea scorta dei materiali occorrenti all'esercizio e manutenzione degli impianti, in modo da far fronte alle immediate e più comuni esigenze dei servizi e di assicurare in qualsiasi evenienza la continuità di funzionamento degli impianti stessi.
L'eventuale irreperibilità di ricambi non potrà essere valida giustificazione per interrompere il servizio.
La SA, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, potrà far ispezionare i materiali immagazzinati ed eventualmente dettare disposizioni in materia di scorte minime alle quali l'Impresa dovrà attenersi.
Restano comprese nell'offerta tutte le opere, comprensive di materiali e manodopera, necessario per le riparazioni di impianti e locali in consegna all'Appaltatore, attività che si rendano necessario a seguito di danni agli stessi per negligenze o colpe dell'Appaltatore o dei suoi
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dipendenti.
Resta poi esplicitamente pattuito che gli impianti verranno riconsegnati, a fine appalto,
in condizioni di manutenzione e conservazione rispondenti a quelle riscontrate all'atto dell'affidamento, salvo il normale deperimento d'uso.
Art. C/12..4
ATTIVITA’ MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Art. C/12..4.1 GENERALITÀ'
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
- tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità ed inoltre sarà obbligo dell’appaltatore effettuare un controllo costante degli immobili effettuato con frequenza mensile per monitorare gli stati di pericolo (infissi e/o anomalie di utilizzazione anche se dovute a inconvenienti su impianti di competenza altri Enti (GORI-ENI-ENEL- etc.) e produrre apposita scheda firmata in contraddittorio. Nel corso di tale controllo, gli addetti dell’impresa aggiudicataria, verificassero la presenza di crepe, avvallamenti o cedimenti pericolosi su strutture/pareti o in genere su parti degli edifici e degli impianti tali da compromettere la pubblica incolumità di terzi, gli stessi dovranno intervenire immediatamente eliminando il pericolo. La presenza di situazioni anomale, dovranno essere debitamente riportate su apposito verbale e successivamente valutate dalla Direzione Lavori. Verranno contabilizzati solo i lavori effettivamente svolti e non l’onere di controllo in quanto obbligo contrattuale;
L'impresa relazionerà tempestivamente entro il giorno successivo alla D.L. sugli interventi eseguiti trasmettendo via email relazione dettagliata sia sull’intervento svolto che sui materiali impiegati.
La mancata trasmissione della relazione non sarà riportata in contabilità e la eventuale applicazione della penale indicata nel presente capitolato.
Tutti i materiali di cui innanzi, oggetto della riparazione e/o sostituzione, devono essere identici a quelli preesistenti, salvo che la D.L. disponga la posa in opera di materiali diversi e/o migliorativi, comunque devono essere certificati; i certificati dei materiali su cui sono indicate le Norme di rispondenza devono essere allegati in fotocopia al verbale di intervento.
L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento di interventi per emergenza 24h/24 ed in tutti i giorni dell'anno, per cui dovrà comunicare all'Amministrazione un apposto recapito telefonico cui fare riferimento.
I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi.
In relazione a queste lavorazioni, l'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro che verrà inviato via fax o via email alla ditta esecutrice, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
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Le quantità delle lavorazioni a misura, potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione e afferire ad una sola categoria, anche se non prevista nella predetta stima.
Art. C/12..4.2.ATTIVITÀ' MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
• Riparazione di parti costitutivi degli impianti;
• Ricambi e/o sostituzioni di parti e apparati costitutivi degli impianti;
• Esecuzione di opere accessorie connesse;
- interventi per ripristino infrastrutture in genere, causa danni, vandalismo, piccole migliorie e riqualificazioni;
- interventi di adeguamento della segnaletica o illuminazione interna anche per la sicurezza a seguito di richieste ed indicazioni impartite sia dalla D.L. che previa segnalazione dell’R.S.P.P. scolastico o comunale.
- interventi programmati a carattere vario quali, ripristini di intonaci interni/esterni, tinteggiature interne/esterne;
- controllo e pulizia dei collettori, delle griglie e pozzetti di raccolta acque pluviali/fecali sia su piazzale che sulle coperture;
- controllo delle parti esterne degli edifici mediante spicconature di parti degradate o intonaci in distacco, parti di pensiline pericolanti,
- ripristino impermeabilità degli infissi interni ed esterni.
- ripristino della percorribilità e utilizzazione delle aree adibite a attività sportive connesse alle scuole;
- sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie.
- Sostituzione di automatismi anche elettromeccanici su infissi e /o serramenti interni ed esterni
- Ripristini di impermeabilizzazione su coperture
- Allestimento dei seggi elettorali, cartellonistica ed ogni altro onere (n° 12 seggi in 6 edifici scolastici: Sezioni 1-2 Immobile Via Fusco - Sezioni 3-4, Immobile Via Apicella – Sezioni 5-6, Immobile Via Vigna – Sezioni 7-8-12, Immobile via C. Battisti – Sezioni 9-10, Immobile via S. Gennariello – Sezione 11, Immobile via Calabrese); nello specifico questo servizio si esplicherà mediante fornitura di manodopera e mezzi di trasporto (autocarro) per avvenimenti elettorali, da eseguirsi mediante montaggio di n° 2 box prefabbricati e relativi impianti di illuminazione interni per ogni Sezione, sistemazione degli arredamenti e trasporto delle transenne per la separazione del pubblico per ogni aula destinata a seggio elettorale. I materiali prefabbricati e gli arredamenti (Box e relativi impianti di illuminazione, Transenne, reti, letti, coperte) saranno forniti dall’Amministrazione comunale, gli stessi a fine manifestazione, dovranno essere riposti in appositi imballaggi e trasportati a deposito indicato dalla D.L. .
Gli interventi devono essere effettuati, per quanto possibile, in orari e periodi diversi da quelli connessi al funzionamento dell'impianto.
Gli interventi, qualora comportino dei "fuori servizio", debbano essere preventivamente autorizzati dalla SA.
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
A tale disposizione si fa eccezione solo quando il ritardo derivante dalla richiesta di autorizzazione alla SA possa comportare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per conservazione delle cose e degli immobili.
I lavori di manutenzione straordinaria in caso, d'urgenza comprovata, potranno essere eseguiti direttamente dall'Appaltatore senza preventiva autorizzazione sotto la propria responsabilità in quanto terzo Responsabile e gestore del servizio. Ne dovrà peraltro dare avviso al personale Tecnico.
Art. C/12..4.3 PARTI DI RICAMBIO – MATERIALI
Si precisa che è a carico della Ditta la fornitura di tutto il materiale ed i ricambi necessari per gli interventi di manutenzione straordinaria. I materiali dovranno essere di primaria marca, ad ampia diffusione e possedere le migliori caratteristiche tra quelle presenti sul mercato.
I materiali di nuova fornitura in sostituzione di parti o componenti avariati dovranno essere della stessa marca e modello di quelli sostituiti. Nel caso in cui non sia possibile reperire componenti uguali a quelli da sostituire, l'Appaltatore dovrà preventivamente sottoporre i nuovi materiali, corredati delle necessarie schede tecniche, all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, per l'approvazione. Tale approvazione non limita peraltro la totale responsabilità della Ditta per le forniture da essa stessa eseguite e per l’esito complessivo degli interventi.
Art. Art. C/12..4.4
SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO
La ditta appaltatrice, a garanzia del regolare e costante funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto, dovrà fornire un servizio di pronto intervento durante tutto il periodo contrattuale che dovrà essere garantito entro il termine massimo di 2 ore nel comune.
Dovrà pertanto essere garantita la pronta reperibilità di un incaricato dell'appaltatore 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. Il recapito del tecnico reperibile dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della consegna delle attività.
Il tecnico reperibile dovrà possedere buona conoscenza degli impianti affidati e disporre di mezzi e uomini necessari per organizzare il pronto intervento.
I lavori aventi carattere di ”pronto intervento” saranno affidati all’impresa mediante richiesta verbale effettuata di persona o a mezzo telefono oppure con ordinativo inviato via fax. Gli interventi richiesti dovranno essere effettuati immediatamente e comunque non oltre 2 ore con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, ancorché precedentemente commissionato, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi.
In tale ipotesi l’accordo si concluderà per effetto della esecuzione degli interventi richiesti ai sensi dell’art. 1327 del codice civile. La successiva formalizzazione dell’ordinativo scritto servirà a documentare l’accordo intervenuto e precisare in contradditorio l’esatta quantità delle prestazioni rese, anche in vista della contabilizzazione.
Art. Art. C/12..4.5 LAVORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE
La SA nel corso dell'appalto si riserva la facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice lavori e servizi non previsti nel presente Capitolato.
Nel caso di interventi e/o servizi aggiuntivi, implementazioni impiantistiche dettate da nuovi adeguamenti normativi di una certa complessità e rilievo, la ditta, su richiesta della SA, si impegna ad eseguirli previa presentazione di preventivo analitico (redatto utilizzando i prezzi unitari di offerta o ricavati dal Prezziario Regionale 00.PP. della Regione Campania, 2013 “delibera di G.R. n° 25 del 29.01.2013” o in mancanza ricavati per analogia o nuovi prezzi) e formale ordine della Committente. Se richiesto, l'Appaltatore sarà tenuto altresì alla redazione dei necessari progetti ed alla presentazione di istanze presso gli enti preposti, che verranno remunerati secondo le tariffe professionali in vigore, per prestazioni rese alle Pubbliche Amministrazioni.
Solo dopo aver ottenuto l'approvazione scritta, l'Appaltatore potrà dar corso ai lavori, ad esclusione di eventuali lavori urgenti per i quali sarà sufficiente anche l'autorizzazione verbale.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la qualità dei materiali impiegati ed i lavori eseguiti fornendo alIa S.A. una garanzia scritta non inferiore a mesi 12.
ART. C/13 PENALI
Per quanto riguarda le penali, si rimanda a quanto riportato al precedente articolo C/8.
Il RUP
Ing. Francesco Schiavone